CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 48

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 16 maggio 2017.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144-1987-2023-2058-3480-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.40 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanna SANNA, relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli, recante interventi per il settore ittico, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione.
  Ricorda ai colleghi che la Commissione VIII si è già espressa il 6 aprile 2016 sul precedente testo unificato, che la Commissione Agricoltura tuttavia ha ritenuto di rivedere, considerati la quantità delle condizioni poste dalle Commissioni che hanno reso il parere nonché i diversi rilievi critici contenuti nella relazione tecnica del Governo. Aggiunge che pertanto la Commissione dovrà quindi esprimere il parere sul nuovo testo, adottato come testo base dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 4 aprile 2017, e composto da 18 articoli. A tale proposito segnala che la condizione posta dalla Commissione Ambiente nel parere del 6 aprile 2016, relativa alla soppressione del comma 1 dell'articolo 19 Pag. 49volto a disciplinare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI in materia di rifiuti speciali dei pescherecci, risulta recepita, dal momento che nel testo attuale non figura tale articolo.
  Come indicato nell'articolo 1, le finalità del provvedimento sono quelle di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.
  Al fine di procedere alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, nonché di introdurre le modifiche necessarie a realizzare le predette finalità, l'articolo 2 delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e acquacoltura.
  Un'ulteriore delega è recata dall'articolo 2-bis, sulla base del quale il Governo è chiamato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
  L'articolo 3 istituisce, a partire dal 2018, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivanti dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva a norma del successivo articolo 12. Il Fondo è diretto a finanziare, tra l'altro attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica; progetti dedicati alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.
  Di particolare interesse per la Commissione VIII l'articolo 4 che – sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 – prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. L'obiettivo è quello di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica. I distretti di pesca infatti: sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile; ottimizzano le attività di pesca ed acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità; valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali; promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità; promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale.
  L'articolo 5 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'Acquacoltura (CASP) che – sulla base delle modalità individuate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti promossi dalle organizzazioni sindacali. Il Ministero delle politiche agricole, con apposita convenzione, può incaricare i CASP di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa ai propri utenti.
  Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'articolo 6 modifica il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, prevedendo che le funzioni attinenti alla cooperazione e all'associazionismo possano essere svolte attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente Pag. 50rappresentative o altre forme di aggregazione, incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.
  Al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca dell'Unione europea, l'articolo 7 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengano individuate le caratteristiche tecniche e le certificazioni per l'utilizzo di cassette standard per i prodotti della pesca e venga data attuazione alla facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Inoltre, per gli operatori è previsto l'obbligo di apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 8 fornisce una nuova definizione e nuovi indirizzi in tema di pesca-turismo e ittiturismo cui adeguare la regolamentazione vigente con decreto del Ministro delle politiche agricole. Si stabilisce tra l'altro che: le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, per tutto l'arco dell'anno, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età; le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate; i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.
  L'articolo 9 modifica l'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al fine di ricomprendere i settori della pesca e dell'acquacoltura tra quelli i cui atti, documenti e registri sono esenti dall'imposta di bollo.
  L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività e i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici; a tal fine modificando la legislazione vigente.
  L'articolo 11 modifica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di ricomprendere nelle Commissioni di riserva istituite, con funzioni consultive, presso gli enti cui è delegata la gestione dell'aree marine protette una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca.
  L'articolo 12 subordina la pratica della pesca sportiva a mare ad una comunicazione annuale al Ministero delle politiche agricole ed al pagamento del relativo contributo, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.
  Al fine di procedere al riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e di adeguare la medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo, l'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa.
  Reputa poi di interesse per la VIII Commissione l'articolo 14: al fine rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze della pesca. Segnala che il decreto legislativo dovrà essere adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con Pag. 51la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee; b) prevedere criteri di priorità per quelle iniziative e quegli interventi a migliore impatto ambientale; c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura; d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni, anche in considerazione delle dimensioni degli operatori, degli investimenti proposti e della sostenibilità dei progetti presentati; e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che garantisca un'equa diversificazione della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, che tenga conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di regolarizzazione flessibile del pagamento della predetta tassa; f) prevedere una durata delle licenze congrua con riferimento alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative; g) prevedere che le imprese di acquacoltura, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le «imprese energivore».
  L'articolo 15 modifica il decreto-legge 6 luglio 2012, al fine di ripristinare l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, che è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
  L'articolo 16 prevede che il Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto di natura non regolamentare, ripartisca tra i vari sistemi di pesca del tonno rosso la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia, tenendo conto delle raccomandazioni adottate dall’International Commission for the Conservation of the Atlantic Tuna (ICCAT).
  L'articolo 17 modifica gli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di aggiornare il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee e di bracconaggio ittico nelle acque interne.
  L'articolo 18 infine contiene una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni ad autonomia speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare ai colleghi che il prescritto parere dovrà essere espresso nella seduta di domani, li sollecita a sottoporre eventuali osservazioni alla relatrice nel più breve tempo possibile. Da parte sua, suggerisce che nella premessa della proposta di parere venga sottolineata l'importanza che l'istituzione di riserve marine destinate al ripopolamento delle specie ittiche riveste a salvaguardia della pesca, anche in considerazione della pressione che tali attività esercitano sulle risorse di diverse zone del Paese.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Federico MASSA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, per l'espressione del prescritto parere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 4368 che apporta rilevanti Pag. 52modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario.
  Il provvedimento è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032).
  Il testo licenziato dal Senato consta di un articolo unico diviso in 95 commi.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento, si limita a segnalare che i commi da 1 a 4 riguardano, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera, le condotte riparatorie come nuova causa di estinzione del reato. Il comma 5 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p., inasprendone il quadro sanzionatorio e prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, in luogo degli attuali 4 e 10.
  I commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina ed estorsione, aumentando le pene ed escludendo – in alcuni casi – gli effetti del bilanciamento delle circostanze.
  I commi da 10 a 14, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dall'A.S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati. Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno sulla base di specifici principi e criteri direttivi: per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati; per la riforma delle misure di sicurezza personali; per il riordino di alcuni settori del codice penale. Il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti.
  Il comma 18 delega invece il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, adeguandola tra l'altro alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, nonché perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi.
  Il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 giorni. Il comma 20 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18.
  Mentre i commi da 21 a 24 recano norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile, i commi dal 25 al 36 modificano numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione.
  Il comma 37 – sostanzialmente identico all'articolo 12 dell'A.S. 2067 già approvato dalla Camera – modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, che prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte Pag. 53per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il comma 37 integra tale obbligo informativo, prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.
  I commi da 38 a 40 intervengono sulla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione).
  I commi da 41 a 51, nonché il comma 53, intervengono invece sulla disciplina dei procedimenti speciali, modificando le disposizioni in materia di giudizio abbreviato, trasformazione del rito, procedimento per decreto, correzione di errori materiali nelle sentenze, ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento.
  Il comma 52, identico al testo approvato dalla Camera, attraverso modifiche all'articolo 546 c.p.p., interviene in materia di requisiti della sentenza, con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto.
  I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni.
  Per quanto attiene alle norme di più stretto interesse e di specifica competenza della VIII Commissione, segnalo il comma 73, che, senza modificare la disposizione già approvata dalla Camera e originariamente contenuta nel disegno di legge C. 2798, modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali, al fine di eliminare alcune incongruenze determinatesi all'interno di quella disposizione, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. In particolare, con l'intervento emendativo portato dal comma 73 al comma 3-ter del citato articolo 129, si precisa che, quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione. Contestualmente, il medesimo comma 73 sopprime le attuali disposizioni del terzo periodo del comma 3-ter dell'articolo 129, secondo le quali il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. La notizia dell'imputazione, in luogo del riferimento oggi vigente alle norme di legge che si assumono violate, risponde all'esigenza di adeguare il tenore della disposizione allo scopo perseguito, dal momento che il riferimento alle norme di legge che si assumono violate non consente all'autorità amministrativa di operare una reale, precisa e compiuta valutazione in ordine alla gravità del fatto contestato. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente del citato disegno di legge C. 2798, in linea con il parere espresso dalla Commissione Ambiente, sono state eliminate le ulteriori due modifiche recate all'articolo 129, che ne sopprimevano il quinto e il sesto periodo, determinando un ingiustificato ed inopportuno vuoto normativo in ordine ai rapporti tra procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e procedimento penale.
  I commi dal 74 al 79 introducono modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa sull'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, mentre il comma 80 modifica l'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) prevedendo che, nel corso del procedimento di applicazione Pag. 54delle misure di prevenzione personali, per l'esame a distanza dei testimoni vengano applicate anche le disposizioni dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione del c.p.p. come riformate dal precedente comma 77.
  Il comma 81 – identico al provvedimento approvato dalla Camera – prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento legge in esame sulla Gazzetta ufficiale. Una deroga è introdotta (e quindi la relativa disciplina sarà immediatamente efficace) in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose, terroristiche o dedite al traffico di droga.
  I commi da 82 a 91 recano deleghe al Governo per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e dell'ordinamento penitenziario. I commi da 92 a 95 recano infine le disposizioni finali.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da tenere in considerazione i rilievi che dovessero emergere in tale sede.

  Ermete REALACCI, presidente, sollecita i colleghi a sottoporre eventuali osservazioni al relatore nel più breve tempo possibile, ai fini della predisposizione della proposta di parere, che dovrà essere approvata nella giornata di domani.
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.