CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 177

INTERROGAZIONI

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 9.05.

5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei congedi di paternità.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Titti DI SALVO (PD), ringraziando il sottosegretario, osserva che il congedo obbligatorio per i padri ha un effetto di promozione della natalità, come dimostrano le evidenze dei Paesi in cui tale istituto è stato da tempo introdotto e ha una durata più lunga rispetto a quella, troppo limitata, dell'Italia.
  Nel nostro Paese, piuttosto, la discussione si concentra sull'obbligatorietà dell'istituto, ritenendo molti che la scelta di condividere la responsabilità genitoriale sia e debba rimanere un fatto privato. Al contrario, a suo avviso, tale scelta, da cui dipende strettamente anche il numero di figli che si sceglie di mettere al mondo, ha una valenza pubblica importante, in Pag. 178quanto, come dimostrato dai dati relativi agli altri Paesi, essa si riflette sulla società e perfino sull'economia nazionale.
  Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene che il Parlamento e il Governo si debbano impegnare per allungare il periodo del congedo obbligatorio di paternità per lo meno fino a quindici giorni.

5-11193 Tripiedi: Misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Dino ALBERTI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, prende atto della risposta fornita, riservandosi di approfondirne i contenuti.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute (vedi allegato 3).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 maggio scorso, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed Pag. 179eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare della proposta di legge.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Titti Di Salvo, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge, che consta di cinque articoli, è volta a ridisegnare la disciplina vigente relativa ai casi di licenziamento illegittimo, allo scopo di rafforzare le tutele dei lavoratori. Essa riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli da 83 a 87 della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064, recante «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», di cui la XI Commissione ha avviato l'esame in sede referente lo scorso 9 marzo. Il provvedimento, peraltro, non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act, e non sembrerebbe quindi incidere sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.
  L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  In particolare, al capoverso 2, si prevede l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli, in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali. La reintegrazione si applica anche nei casi di annullamento del licenziamento da parte del giudice che accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare ovvero perché rientra tra le condotte punibili sulla base delle procedure dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili. In tutti questi casi, inoltre, sulla base del capoverso 3, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Il capoverso 5 prevede che il giudice, in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro che non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e che non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione. Ricorda che per i casi di nullità del licenziamento la disciplina si applica, come previsto dalla legislazione vigente, anche ai dirigenti.
  Fa presente che il capoverso 7 prevede, inoltre, che, in caso di licenziamento dichiarato nullo, il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma, variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.
  Al capoverso 9, si prevede la possibilità per il giudice, con riferimento a dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro, da cinque a quindici Pag. 180mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, solo se il licenziamento è dovuto a un fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore o in caso di vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti da considerarsi legittimo.
  Il successivo capoverso 10 prevede la possibilità per il giudice di scegliere, motivando espressamente, tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, corrispondente ad una somma da dodici a quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da sei a trentasei nel caso di aziende fino a dieci dipendenti, nel caso di licenziamento economico illegittimo o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Il ricorso a tale disciplina è escluso nel caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali il giudice è obbligato a disporre la reintegrazione del lavoratore. Nella determinazione dell'ammontare dell'indennità risarcitoria, sulla base del capoverso 11, il giudice tiene conto, oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione.
  L'articolo in esame, inoltre, conferma la disciplina vigente che prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, nonché le norme relative ai casi di revoca del licenziamento. Inoltre, segnalo che, al capoverso 17, si prevede l'applicazione della disciplina relativa al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
  Infine, osserva che, sulla base dei capoversi 18 e 19, la disciplina in esame si applica anche ai soci lavoratori di cooperative e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione, per quanto riguarda questi ultimi, delle norme relative alla possibilità per il giudice di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, prevista dal capoverso 10, e delle disposizioni applicabili in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  Passa, quindi, all'articolo 2 della proposta di legge, che, prevedendo la sostituzione dell'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, introduce modifiche alla disciplina relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici. In particolare, rispetto a tale normativa, che prevede l'esperimento obbligatorio di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, prima che il datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, possa procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la norma in esame prevede, in primo luogo, l'estensione dell'obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati; la preventiva comunicazione scritta della volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento alla rappresentanza unitaria sindacale (RUS) o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA); l'obbligo per il datore di lavoro di fornire le motivazioni circostanziate alla base della decisione di procedere al licenziamento; il maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.Pag. 181
  Segnala, quindi, che gli articoli 3, 4 e 5 introducono modifiche alla procedura prevista per il licenziamento collettivo illegittimo recata dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991.
  Con riferimento, in particolare, all'articolo 3, in materia di procedure per la dichiarazione di mobilità, la norma in esame, al comma 1, lettera a), prevede, in primo luogo, la possibilità per l'impresa di ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo con la finalità di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro, con il contestuale obbligo della comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze unitarie sindacali alle RSA, alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale, nonché alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) territorialmente competente.
  Si prevede, inoltre l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto, ed eventualmente approvato, nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento. Si stabilisce che la comunicazione preventiva con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia oggetto di un esame congiunto tra le parti, da concludersi entro quarantacinque giorni, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convoca le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare.
  La lettera b) del medesimo comma 1 dettaglia i contenuti del piano sociale, che deve indicare, in particolare, specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati, tra cui la ricollocazione in imprese collegate, attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto, la copertura aggiuntiva alla NASpI nonché misure di accompagnamento alla pensione. Si prevede, inoltre, l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviatole dal datore di lavoro contempli, in tutto o in parte, le misure richiamate, comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate.
  Rileva che il successivo articolo 4, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, introduce modifiche alla disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e degli oneri a carico delle imprese che procedono al licenziamento collettivo.
  In particolare, il testo vigente dell'articolo 5, precisa che, in mancanza di criteri individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nella scelta dei lavoratori da licenziare, è necessario tenere conto dei carichi di famiglia e dell'anzianità dei lavoratori nonché delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa. Tali previsioni sono state confermate nel nuovo testo proposto dall'articolo in esame, così come anche le disposizioni che limitano il numero di lavoratrici oggetto di licenziamento.
  Le principali novità introdotte dalla norma, invece, riguardano la procedura da seguire in caso di licenziamento collettivo illegittimo. Infatti, si prevede, in primo luogo, la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo, laddove tale possibilità è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale. In secondo luogo, al comma 1, capoversi 4 e 5, si prevede Pag. 182l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui, entro tre mesi dal licenziamento collettivo, sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti e il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché l'applicazione ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo della specifica disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966.
  Inoltre, con riferimento agli oneri a carico delle imprese, al comma 1, capoversi da 6 a 9, si dispone l'obbligo, per l'impresa, di versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore. È prevista, inoltre, l'inapplicabilità dello specifico beneficio dell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente alle imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, è tenuta ad offrire ai lavoratori, che possono rifiutare, le richiamate posizioni.
  Segnala, poi, che i capoversi 10 e 11, prevedono, rispettivamente, il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo e l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi cinque anni.
  Rileva, da ultimo, che l'articolo 5, sostituendo il comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, modifica la disciplina da esso recata in tema di riduzione del personale, disponendo, in primo luogo, l'ampliamento dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi alle imprese che occupano più di dieci dipendenti, in luogo del limite minimo di quindici attualmente previsto. Infine, la norma prevede l'equiparazione a tale tipologia di licenziamenti delle dimissioni incentivate e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima causale della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

  Giovanna MARTELLI (MDP), ringraziando la relatrice per l'articolata illustrazione del testo del provvedimento, ricorda che il suo gruppo, firmatario della proposta di legge, si è adoperato perché la Commissione ne iniziasse l'esame per permettere l'approfondimento di una tematica sulla quale milioni di cittadini si sono pronunciati firmando la proposta di referendum della CGIL, che contiene anche le disposizioni oggetto della proposta di legge in esame, come detto dalla relatrice.
  In considerazione della complessità dell'argomento nonché della sua importanza anche sul piano politico, reputa opportuno che la Commissione acquisisca i necessari elementi di valutazione attraverso un apposito ciclo di audizioni dei soggetti interessati.

  Cesare DAMIANO, presidente, concordando con la deputata Martelli sia sulla complessità del tema sia sull'opportunità che la Commissione svolga uno specifico ciclo di audizioni, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

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