CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 maggio 2017
816.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio scorso.

Pag. 126

  Paolo PETRINI, presidente, informa che il relatore, Sanga, ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.05.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00239).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 maggio scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il primo firmatario della risoluzione, Barbanti, ha riformulato il testo della sua risoluzione.

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata (vedi allegato 2), che assume il n. 8-00239.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO (AP-CpE-NCD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 4365, recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  Innanzitutto evidenzia come la proposta di legge si inserisca nell'ambito di un contesto normativo specifico, relativo al trattamento tributario dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche in relazione alla cessione di contratto di sportivi professionisti, che ha subito numerose modificazioni nel corso degli ultimi anni. Tale disciplina assume rilevanza soprattutto per il settore calcistico, dove si registra il volume più significativo di tali operazioni.
  In primo luogo ricorda che il comma 160 della legge n. 147 del 2013 (legge di Pag. 127stabilità 2014), a decorrere dal 1o gennaio 2014, ha introdotto nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il comma 4-bis, il quale istituiva una presunzione fiscale assoluta volta a considerare come beneficio accessorio di natura retributiva (cosiddetto fringe benefit) in favore degli atleti professionisti una quota dei compensi pagati dalle società ai procuratori in occasione dei trasferimenti, prevedendo che il 15 per cento del compenso pagato dalle società ai procuratori per le trattative legate al contratto dovesse essere considerato come reddito imponibile dell'atleta.
  La previsione era stata introdotta con l'intento di semplificare la disciplina fiscale in materia e di superare un contrasto giurisprudenziale, in quanto l'Amministrazione finanziaria era orientata a considerare come interamente a carico dell'atleta la prestazione del procuratore, con la conseguenza di configurare come beneficio accessorio l'intero importo pagato dalla società al procuratore stesso, nonché determinando ripercussioni anche in ordine alla preclusione della deducibilità dei corrispettivi importi da parte delle società ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), oltre che per quanto riguarda l'applicabilità della ritenuta d'acconto.
  Il richiamato comma 4-bis dell'articolo 51 del TUIR era stato introdotto anche alla luce del fatto che alcune sentenze di merito delle commissioni tributarie avevano evidenziato come l'allora vigente Regolamento per i servizi di procuratore sportivo prevedesse che il procuratore non potesse contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore sia della società sportiva, desumendone che il procuratore medesimo svolgesse la propria attività per conto del calciatore e che, in caso di compenso corrisposto dalla società, tale prestazione avrebbe dovuto considerarsi come beneficio accessorio a favore del calciatore, il quale su di esso doveva pagare le imposte.
  Come richiamato dalla relazione illustrativa della proposta di legge, la presunzione fiscale introdotta dal citato comma 4-bis ha tuttavia sollevato diverse critiche, in particolare sotto il profilo della corretta interpretazione da dare alla norma, oltre a determinare comportamenti non uniformi nella sua applicazione da parte delle società sportive.
  Gli elementi di criticità sottesi al predetto comma 4-bis si sono acuiti quando la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha adottato un nuovo Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (in vigore dal 1o aprile 2015), nel quale non è stato riprodotto il cosiddetto «divieto del doppio mandato», consentendo in tal modo al procuratore sportivo di operare sia nell'interesse di una sola parte contrattuale, sia nell'interesse di più parti coinvolte nella medesima operazione di mercato, a condizione che il conflitto di interessi risulti dal contratto di rappresentanza e che dallo stesso emerga il consenso scritto di tutte le parti interessate. La relazione illustrativa evidenzia come, alla luce di tale modifica, la previsione della tassazione automatica, in capo al calciatore, di una quota del compenso percepito dall'agente, conseguente alla presunzione assoluta prevista nella disposizione di cui al citato comma 4-bis, sia apparsa non più giustificata.
  Pertanto l'articolo 1, comma 8, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2016, il comma 4-bis dell'articolo 51 del TUIR, senza prevedere ulteriori disposizioni in merito.
  In tale contesto evidenzia come la proposta di legge intenda appunto colmare tale lacuna, disciplinando in modo chiaro e uniforme le fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.
  Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, che si Pag. 128compone di soli 3 articoli, l'articolo 1, comma 1, attraverso un'integrazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, introduce nella disciplina IRAP una norma che espressamente riconosce come interamente deducibili dalla base imponibile della medesima imposta, i compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni degli sportivi professionisti, nonché i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato.
  Il comma 2 inserisce, per esigenze di coordinamento, la medesima disciplina sulla deducibilità dei predetti compensi anche ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società.
  A questi fini la lettera a) del comma 2 integra l'articolo 51 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito imponibile a fini IRPEF (trattandosi di reddito di lavoro dipendente si tratta del reddito dello sportivo professionista) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato.
  In tal modo viene completamente superato il regime di cui al richiamato articolo 51, comma 4-bis, del TUIR, ai sensi del quale si considerava come beneficio accessorio di natura retributiva (cosiddetto fringe benefit), imponibile in capo all'atleta professionista, una quota dei compensi pagati dalle società ai procuratori in occasione dei trasferimenti dello stesso atleta, nonché il orientamento dell'Amministrazione finanziaria, che qualificava come beneficio accessorio, imponibile in capo all'atleta, l'intero importo pagato dalla società al procuratore.
  La lettera b) integra invece l'articolo 103 del medesimo TUIR, relativo all'ammortamento dei beni immateriali; in tale ambito viene specificato che i medesimi compensi sono deducibili dalla base imponibile IRES in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica.
  L'articolo 2, integrando anch'esso l'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, rende deducibile, sempre ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, il costo del lavoro degli stessi sportivi professionisti.
  Al riguardo ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, nella parte eccedente le deduzioni riferibili allo stesso costo.
  Inoltre, la legge di stabilità per il 2016 (all'articolo 1, comma 73, della legge n. 208 del 2015), a decorrere dal 1o gennaio 2016, ha esteso l'applicabilità di tale deduzione anche ai contratti di lavoro stagionali, nella parte eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo.
  In tale contesto rileva come l'articolo 2 della proposta di legge intenda evitare una disparità di trattamento fiscale, in quanto la vigente norma applicabile ai lavoratori stagionali non ne consente l'interpretazione estensiva al settore sportivo. Infatti il contratto di lavoro dipendente che lega una società sportiva a un calciatore professionista non può avere una durata superiore a cinque anni ed è suscettibile di rinnovo tra le stesse parti. La norma pertanto prevede la deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dello sportivo professionista, a condizione che la durata del tesseramento sia di almeno quattro anni.
  L'articolo 3 intende chiarire il regime di imponibilità a fini IRAP delle plusvalenze derivanti da cessioni di contratto degli sportivi professionisti.
  In particolare la disposizione, integrando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, chiarisce che tali plusvalenze concorrono integralmente a formare «il reddito» a fini IRAP nell'esercizio in cui esse sono realizzate, ma che, per le Pag. 129società sportive professionistiche, se il bene dalla cui cessione deriva la plusvalenza è stato posseduto per un periodo non inferiore a un anno, esse possono essere ripartite in quote costanti fino ad un massimo di cinque periodi di imposta.
  In merito alla formulazione della disposizione rileva come essa faccia riferimento alla formazione del «reddito», laddove occorrerebbe, più correttamente, fare riferimento alla formazione della base imponibile IRAP.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.15.

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale».
(COM (2017) 147 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata oggi ad avviare l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, di un documento della Commissione europea che riveste la massima importanza sia sul piano del metodo sia sul piano del merito: la relazione «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale» COM(2017)147, elaborata dalla Commissione europea al fine di fare il punto sullo stato di attuazione del Piano d'azione per l'Unione del mercato dei capitali, in vista di una revisione a medio termine del medesimo Piano, prevista per il prossimo mese di giugno.
  Per quanto concerne il metodo, sottolinea come meriti apprezzamento lo sforzo della Commissione europea di monitorare il processo di attuazione delle iniziative – come, appunto il Piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali – che assumono una valenza strategica e che comportano un complesso di misure e interventi a modifica dell'ordinamento giuridico. In questo modo viene realizzata, infatti, una sorta di controllo in corso d'opera degli esiti prodotti dalla legislazione adottata a livello europeo anche alla fine di eventuali correzioni e modifiche.
  Sul piano del merito, evidenzia come l'Unione dei mercati di capitali costituisca una delle iniziative più rilevanti assunte a livello europeo negli ultimi anni in risposta all'esplosione, nel 2008, della crisi economico-finanziaria più grave dal secondo dopoguerra.
  Il progetto si inserisce nell'ambito delle diverse misure poste in essere per salvaguardare la sostenibilità finanziaria dell'Unione europea e ridurre i danni provocati dalla contrazione del credito prodottasi a seguito della vulnerabilità dell'economia reale, per un verso, e del sistema creditizio, per l'altro.
  In tale ambito rileva come, accanto all'Unione dei mercati dei capitali, si collochi il progetto dell'Unione bancaria, l'attivazione del cosiddetto Fondo salva Stati, che ha sostenuto finanziariamente i sistemi bancari di alcuni dei Paesi europei più esposti e il Programma Quantitative easing della BCE, volto a immettere liquidità nel sistema.
  Il Piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali parte dalla considerazione per cui la contrazione del credito pregiudica le prospettive di crescita dell'economia e, considerata la condizione di criticità in cui tuttora versano i sistemi bancari in alcuni Paesi dell'area euro, dalla constatazione della necessità di attivare Pag. 130altri canali in grado di indirizzare il risparmio verso gli investimenti produttivi.
  Lo sviluppo di forme di impiego del risparmio alternative al circuito bancario implica, a giudizio della Commissione europea, il potenziamento del ruolo di investitori istituzionali come i fondi pensioni e le assicurazioni, che altrove hanno assunto dimensioni e capacità di intervento assai superiori a quelli sino ad ora registrati nel nostro Continente. Peraltro, in questo modo, oltre ad aumentare le possibilità a disposizione dei risparmiatori nell'impiego dei loro risparmi, si possono anche creare le condizioni per consentire ai soggetti che necessitano di accedere al credito, di avvantaggiarsi di una riduzione dei costi.
  In tale contesto rileva come l'armonizzazione delle regole, l'eliminazione delle barriere e la semplificazione delle condizioni richieste agli investitori, che non si sono rivelate strumentali alla salvaguardia dei risparmiatori ma che rispondono soltanto a politiche di difesa dei singoli Paesi membri, dovrebbero, a giudizio della Commissione europea, favorire la libera circolazione dei capitali. La maggiore mobilità transfrontaliera consentirebbe il miglior utilizzo dei capitali stessi.
  Rammenta infatti come, tra gli obiettivi che la Commissione europea si prefigge, vada considerato anche il rilancio delle cartolarizzazioni, la tecnica attraverso la quale un pacchetto di crediti viene compattato e collocato tra investitori istituzionali. Si tratta, dunque, di un progetto estremamente ambizioso che mira in particolare a migliorare le condizioni di accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, le quali ricevono in Europa un flusso di capitali 5 volte inferiore a quello di cui possono avvalersi le omologhe imprese statunitensi (in primo luogo attraverso lo strumento del venture capital), e a favorire gli investimenti in infrastrutture, di cui i Paesi europei hanno estrema necessità, a causa del ritardo accumulato negli ultimi anni in conseguenza di politiche di bilancio restrittive.
  Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, rileva come la relazione della Commissione europea sia focalizzata sugli ostacoli nazionali ai flussi transfrontalieri di capitali, suddivisi in tre categorie: ex ante, in itinere ed ex post.
  Nella prima categoria rientrano:
   gli oneri amministrativi connessi alle attività di commercializzazione, che non sempre sono giustificati in termini di valore aggiunto per gli investitori, soprattutto in considerazione dello sviluppo delle nuove tecnologie; attualmente, un terzo dei fondi commercializzati su base transnazionale viene, infatti, venduto in un solo altro Stato membro, mentre un altro terzo è venduto in non più di quattro Stati membri diversi: tali limitazioni derivano dal fatto che gli Stati membri hanno imposto requisiti nazionali supplementari dagli Stati membri in sede di recepimento della normativa europea: per garantire un'effettiva mobilità transnazionale, a giudizio della Commissione europea sarebbe dunque opportuno procedere alla semplificazione e armonizzazione del quadro giuridico;
   i limiti all'investimento dei fondi pensione in diverse classi di attività, in azioni negoziate in mercati non regolamentati o in azioni non quotate: riducendo, ove possibile, tali limitazioni, i fondi pensione potrebbero accrescere i propri investimenti transfrontalieri, anche sfruttando le opportunità del Fondo europeo per gli investimenti strategici (cosiddetto «piano Juncker»);
   le difformità degli approcci in materia di crowdfunding, con particolare riferimento alle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere tale attività: in questo ambito, occorre valutare con attenzione se, la promozione dell'attività di crowdfunding attraverso piattaforme comuni europee e incentivi fiscali garantisca un livello efficace e proporzionato di tutela degli investitori e dei consumatori.

Pag. 131

  Per quanto riguarda gli ostacoli in itinere, la Commissione europea annovera:
   gli obblighi di residenza e localizzazione imposto ai manager delle società finanziarie aventi sede nell'UE, che, qualora non siano giustificati, dovrebbero essere adeguati o proporzionati;
   l'alfabetizzazione finanziaria insufficiente, che potrebbe migliorata attraverso la condivisione delle migliori prassi e lo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare le conoscenze delle PMI e sostenerle nell'accesso alle fonti di finanziamento disponibili sul mercato dei capitali.

  Tra gli ostacoli ex post, la Commissione europea segnala:
   le differenze nei regimi di insolvenza: in questo ambito, la Commissione europea si limita a invitare gli Stati membri e il Parlamento europeo ad approvare sollecitamente la proposta di direttiva sulla ristrutturazione delle imprese e sulla seconda opportunità (il cui iter a livello UE è appena iniziato), che presso la Camera è attualmente all'esame da parte della Commissione Giustizia;
   la doppia imposizione legata agli attuali regimi di ritenuta alla fonte: il costo complessivo delle procedure di rimborso della ritenuta alla fonte è stato stimato dalla Commissione europea in 8,4 miliardi di euro l'anno in termini di mancate esenzioni fiscali, costo delle procedure di recupero e costi di opportunità; con riferimento ai sistemi alternativi all'esenzione dalla ritenuta alla fonte, la relazione individua un elenco di nove migliori prassi con l'identificazione, per ciascuna di esse, dello Stato membro la cui esperienza è particolarmente utile da condividere.

  In conclusione, sottolinea come la relazione offra numerosi spunti di riflessione, anche alla luce dell'evoluzione degli scenari politici ed economici europei a seguito della decisione del Regno Unito di avviare il processo di uscita dall'UE. Ritiene infatti debba essere considerato che Londra è diventata la più importante capitale finanziaria a livello europeo, canalizzando ingenti investimenti di provenienza dal resto del Continente. Non a caso nel Regno Unito sta emergendo una forte preoccupazione di fronte alla prospettiva di un accordo di libero scambio che non includa anche i servizi finanziari che costituiscono una parte particolarmente significativa dell'attività economica di quel Paese.
  Rileva quindi, per quanto concerne più specificamente l'Italia, che occorrerà valutare attentamente se e in che misura le iniziative già adottate e quelle preannunciate dalla Commissione europea per l'attuazione dell'Unione dei mercati dei capitali possano risultare vantaggiose per i risparmiatori così come per il sistema produttivo nazionale. Al riguardo va tenuto conto della persistenza di un elevato livello di propensione al risparmio nel nostro Paese, cui fa tuttavia riscontro una certa arretratezza del sistema finanziario, rispetto alle esperienze più evolute a livello europeo e internazionale. Al riguardo evidenzia come pesi, in particolare, sulle prospettive di crescita e di modernizzazione del sistema finanziario, oltre che dell'economia reale, in Italia, la debolezza del venture capital e del private equity oltre che l'asfitticità del mercato borsistico e la persistente resistenza delle imprese nazionali di aprirsi a capitale di rischio.
  In tal senso, reputa pienamente condivisibile l'indicazione inserita nel contributo offerto dalla Federazione europea delle banche, assicurazioni e finanza (FEBAF) alla consultazione avviata dalla Commissione europea sul progetto di Unione dei mercati dei capitali, secondo cui l'azione di armonizzazione dovrebbe comunque salvaguardare la specificità dei sistemi nazionali attraverso una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che valuti correttamente costi e benefici.
  Analogamente, ritiene apprezzabile il suggerimento di predisporre testi unici europei che consolidino la normativa vigente e quella che la Commissione europea Pag. 132intende adottare, anche riducendo le conseguenze negative derivante dal cosiddetto gold plating, vale a dire la trasposizione della disciplina europea a livello nazionale in termini tali da creare di fatto una sorta di concorrenza sleale. Le stesse considerazioni valgono anche per le indicazioni volte a semplificare e ridurre adempimenti e oneri amministrativi e burocratici che non rispondono a esigenze reali ma che comportano solo inutili complicazioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

Pag. 133