CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, avverte che è entrata a far parte della Commissione la deputata Claudia Mannino.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
C. 3139-B Governo approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rammenta che la XIV Commissione – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) – avvia oggi l'esame, in quarta lettura, della proposta di legge C. 3139-B, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo». Ricorda inoltre che il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017).
  Segnala quindi che nel testo approvato dal Senato si limita l'ambito di intervento della legge e le misure educative ivi previste al solo fenomeno del cyberbullismo, Pag. 195mentre il testo licenziato dalla Camera affrontava più complessivamente il bullismo ed estendeva la tutela anche ai maggiorenni. Si intendeva in tal modo realizzare – ha precisato il relatore per la XII Commissione Paolo Beni nella seduta dello scorso 21 marzo – un equilibrio tra le esigenze educative e quelle repressive, oltre ad ampliare l'ambito dell'intervento del legislatore. Sempre ad avviso del relatore Beni, il nuovo testo, come modificato dal Senato, rischia di «indebolire l'efficacia della strategia di prevenzione che si intende perseguire, rinunciando di fatto ad affrontare in una visione unitaria le diverse manifestazioni di un fenomeno che ha le medesime radici nel disagio delle relazioni sociali fra adolescenti, anche se poi in rete si manifesta con caratteri specifici e conseguenze ancor più dannose».
  Entrando nel merito del testo trasmesso dal Senato – che si compone di 7 articoli, uno in meno rispetto al testo licenziato dalla Camera – sottolinea innanzitutto che l'articolo 1, concernente le finalità della proposta di legge, si propone l'obiettivo di contrastare il solo cyberbullismo, e non anche il bullismo (comma 1), come prevedeva invece il testo approvato dalla Camera. Conseguentemente, lo stesso articolo definisce solo il cyberbullismo, intendendo con questa espressione «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, la loro messa in ridicolo» (comma 2). Rimane immutata, invece, la definizione di «gestore del sito internet» (comma 3).
  L'articolo 2 conferma un doppio canale per la tutela dagli atti di cyberbullismo. Anzitutto, il minorenne maggiore di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore vittima di atti di bullismo informatico, può inoltrare istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela, quali l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete Internet, previa conservazione dei dati originali. Il testo approvato dalla Camera consentiva, invece, a chiunque – ivi compreso, in autotutela, colui che abbia commesso atti di cyberbullismo, ovvero i suoi genitori o responsabili – di attivarsi, anche a fronte di atti in danno di maggiorenni.
  Rimane immodificata la disposizione (comma 2) in base alla quale il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.
  L'articolo 3, al quale sono state apportate alcune modifiche dal Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti. Spetta al tavolo tecnico la redazione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nonché di un sistema di raccolta dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle altre Forze di polizia. Il piano andrà integrato con un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui devono attenersi gli operatori della rete.
  Lo stesso articolo 3 affida alla Presidenza del Consiglio il compito di attivare sui principali media campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione sui fenomeni indicati. Pag. 196
  L'articolo 4 – al quale sono state apportate alcune modifiche di coordinamento, rese necessarie per il venir meno del riferimento alle condotte di bullismo – riguarda specificamente l'adozione di misure in ambito scolastico. Si prevede, in particolare, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.
  L'articolo 5 prevede, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Viene previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici, con i necessari riferimenti al solo cyberbullismo, e alle relative sanzioni disciplinari.
  L'articolo 6 – rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione delle modifiche inerenti all'importo degli stanziamenti e alle relative decorrenze – prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al predetto tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su internet, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto.
  L'articolo 7, riguardante l'ammonimento del questore, rammenta che la relativa disciplina, parzialmente modificata dal Senato, è mutuata da quella in materia di stalking (articolo 612-bis c.p.) e appare finalizzata sia ad evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto. Si prevede che il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
  Il Senato ha infine soppresso l'articolo 8 della proposta approvata dalla Camera, che prevedeva l'introduzione di una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.) e prevedeva altresì la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.
  Visti i contenuti del provvedimento e non essendovi rilievi da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, che contiene altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno (A.C. 3083).Pag. 197
  L'Atto di Ginevra del 1999 si compone di 34 articoli, organizzati in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche all'Atto di Ginevra (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV).
  Ricorda, preliminarmente, che l'Accordo dell'Aja, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione. Inoltre, tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'Accordo, ma il titolare del disegno o del modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i Paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'Accordo dell'Aja.
  Si tratta di un accordo più volte rivisto, nel 1934 a Londra e di nuovo all'Aja nel 1960, e l'Italia ha ratificato la seconda di tali revisioni con la legge n. 744 del 1980. Segnalo che il provvedimento deriva dai lavori per una completa revisione dell'Accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960.
  Questi gli obiettivi principali dell'Atto del 1999:
   estensione del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, al fine di facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali;
   snellimento del sistema, rendendolo in tal modo maggiormente attrattivo;
   collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.
  Passando alla illustrazione del contenuto del disegno di legge all'esame della Commissione, ricorda che si compone di sei articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999.
  L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. A tale riguardo, ricordo che in Italia la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel citato Codice ed è stata armonizzata alla direttiva europea 71/98/CE, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore. A livello europeo, i disegni e modelli possono ricevere protezione in virtù del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, secondo cui il disegno o modello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.
  Richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Accordo del 1999, l'articolo 4 prevede che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale.
  L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione Pag. 198alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, sottolinea come il provvedimento in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – introduca nell'ordinamento italiano l'obbligo di indicare nelle etichette alimentari la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
  La finalità dell'intervento normativo viene ricondotta, nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, alla finalità di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
  Ulteriore obiettivo della proposta normativa è quello di disciplinare un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento.
  Ricorda che l'obbligo di indicazione richiamato è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, che aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere questa indicazione con riguardo ai soli prodotti preimballati, con l'esclusione dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.
  Il 31 dicembre 2014 è quindi entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE che ha abrogato la citata direttiva 2000/13/CE, determinando l'inefficacia delle disposizioni indicate.
  Al fine di reintrodurre tale obbligo nell'ordinamento nazionale è stata quindi inserita nella legge di delegazione europea per il 2015 una disposizione di delega (articolo 5) alla quale viene ora data attuazione con il provvedimento in esame.
  La reintroduzione dell'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento è possibile in quanto l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro possa richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata: ciò è consentito qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente. In tali casi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale debba essere comunicata alla Commissione europea.
  Come riportato nella relazione illustrativa, la prescritta comunicazione è stata effettuata ed i motivi addotti hanno fatto riferimento alla stretta connessione tra l'indicazione della sede di stabilimento di un prodotto alimentare e la tutela della Pag. 199salute pubblica, considerato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazionale.
  L'articolo 1 dello schema di decreto definisce il campo di applicazione del provvedimento, consistente nell'introduzione di disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli alimenti in commercio. Il riferimento normativo è a quanto contenuto nel reg. n. 1169/2011. Sono fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente alle indicazioni obbligatorie prescritte per determinati prodotti vitivinicoli commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.
  L'articolo 2 fa proprie le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 relativamente a alimento, impresa alimentare, operatore del settore alimentare e consumatore finale.
  L'articolo 3 reintroduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. L'indicazione deve essere riportata per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale. Per quelli destinati alla collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per quelli commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale, l'indicazione può essere riportata sui documenti commerciali che accompagnano l'alimento.
  L'articolo 4 prevede che la località e l'indirizzo dello stabilimento identifichino la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento. Nel caso in cui l'indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la sede. L'articolo individua inoltre i casi in cui l'indirizzo e la località non devono essere indicati.
  Le modalità di presentazione dell'obbligo di indicazione in esame sono quelle prescritte dall'articolo 13 del reg. 1169/2011 relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in etichettatura. Tale norma dispone che le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
  L'articolo 5 introduce specifiche sanzioni in caso di omessa o scorretta indicazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio o sui documenti commerciali, ovvero di omessa punzonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l'impresa disponga di più stabilimenti.
  In questi casi, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni sono di natura amministrativa e consistono nel pagamento di una somma da 1.000 a 18.000 euro.
  L'articolo 6 individua l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole. Il 50 per cento delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al 35 per cento, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole, e per una quota pari al 15 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri.
  Con l'articolo 7 si dispone la clausola di mutuo riconoscimento, prevedendo che l'obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
  L'articolo 8 prevede che le disposizioni introdotte hanno effetto decorsi 180 giorni Pag. 200dalla data di entrata in vigore del provvedimento e che gli alimenti che sono immessi sul mercato nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, etichettati senza l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Si dispone infine l'abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992.
  L'articolo 9, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Non recando il provvedimento profili problematici in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.