CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 231

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.

DL 50/2017 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che, come è stato anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza del 3 maggio scorso, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza sul provvedimento all'esame entro la giornata di domani, mercoledì 10 maggio.

  Paolo COVA (PD), relatore, fa presente preliminarmente che il disegno di legge all'esame consta di 67 articoli, suddivisi in 4 Titoli.
  Il Titolo I, recante disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, è suddiviso in 3 capi, concernenti: disposizioni in materia di entrate (Capo I); in materia di giustizia tributaria (Capo II); in materia di contenimento della spesa pubblica (Capo III). Il Titolo II contiene disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, sia in chiave di contenimento della spesa sia a fini di redistribuzione delle risorse in base ai fabbisogni e alle capacità fiscali degli enti. Il Titolo Pag. 232III riguarda ulteriori interventi in favore delle zone terremotate. Il Titolo IV, concernente misure urgenti per il rilancio economico e sociale, è suddiviso in 4 capi relativi a: misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture (Capo I); misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti (Capo II); investimenti per eventi sportivi (Capo III) e disposizioni in materia di servizi (Capo IV).
  Osserva quindi che le misure proposte appaiono necessarie, anche alla luce degli indirizzi impressi al Governo dal Parlamento italiano (risoluzione in Assemblea n. 6-00312 del 27 aprile 2017) in occasione del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile scorso, con particolare riferimento agli impegni finalizzati al rilancio economico e sociale dell'Italia, nell'intento di stimolare la competitività ed attrattività del nostro sistema-Paese e di ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, precisa che in questa sede si limiterà a richiamare i contenuti di alcuni articoli, che recano profili di specifico interesse per la XIII Commissione.
  Rileva quindi che l'articolo 12 dispone la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015).
  Evidenzia, in particolare, che le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).
  Ricorda, a tal proposito, che tale credito d'imposta è destinato anche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico (articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015).
  Segnala poi che l'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro (importo indicato nell'allegato al provvedimento). La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza per l'anno 2017.
  A tal riguardo, osserva che le misure di riduzione in esame seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state infatti apportate: per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri; per un ammontare di circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.
  Fa presente che l'obiettivo di risparmio di ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della propria spesa per natura economica. La base «aggredibile» è stata formata tenendo conto delle sole risorse effettivamente disponibili al netto di risorse «già prenotate» in relazione all'assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio e quindi conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
  Per assicurare alle amministrazioni la flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, la norma prevede comunque una procedura per rimodulare le riduzioni così disposte, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  Precisa inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in Pag. 233vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  Segnala, infine, che l'articolo 11 del decreto-legge, consente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che – qualora dalla norma dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste – essi possono essere destinati in via residuale al reintegro – anche parziale – delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri.
  Per quanto attiene al MIPAAF, secondo quanto riportato nella tabella allegata al provvedimento, evidenzia che la riduzione della dotazione ammonta complessivamente a 5,171 milioni di euro. Con riferimento alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», essa ammonta a 5,052 milioni di euro e si articola nei seguenti programmi: per le «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» – 2,109 milioni di euro; per le «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione – 2,875 milioni di euro; per la «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale – 69.000 euro. Per la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», la riduzione ammonta a complessivi 119.000 euro, così ripartiti: per il programma «Indirizzo politico» – 16.000 euro e per il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» – 103.000 euro.
  Venendo agli altri aspetti di competenza della Commissione, fa presente che il Titolo III del decreto-legge reca ulteriori interventi in favore delle zone terremotate. In proposito, segnala che l'articolo 41 prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame (comma 1) e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).
  Rileva che l'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche al fine di far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
  Rimarca poi che l'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2).
  Sottolinea inoltre che è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo Pag. 234di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).
  Evidenzia, in particolare, che il comma 1, lett. b), proroga dal 30 novembre fino al 31 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 (articolo 48, comma 10). Da tale proroga sono esclusi gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori, per i quali l'articolo 11, commi 3-9, del decreto-legge n. 189 del 2016, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017.
  Osserva che il comma 3, modificando l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre.
  Rileva che il comma 4, con modifiche di coordinamento all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, puntualizza che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori (soggetti che possono accedere al finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017) deve invece avvenire entro il 16 dicembre 2017 (termine individuato dall'articolo 11, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto-legge n. 8 del 2017).
  Sottolinea che l'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
  L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziate (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019).
  In particolare, il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.
  In particolare, tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare: dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro; dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, Pag. 235posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
  Il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
  Il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo.
  Il comma 5 prevede che la zona franca comprende anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  Il comma 7 stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  Segnala, infine, che l'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La modifica concerne i soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni.
  Si prevede che, in tale fattispecie, il DURC sia rilasciato a séguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina – di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – ai fini del rilascio del DURC. Si introduce, dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata.
  In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell’àmbito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica.
  A tal proposito, rammenta che la Commissione Agricoltura, in occasione del recente esame del Documento di economia e finanza 2017 ai fini dell'espressione del parere di competenza alla Commissione Bilancio, ha ravvisato la necessità di intervenire affinché le imprese che hanno aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) possano veder rilasciato il DURC, anche prima dell'estinzione del debito residuo, formulando una specifica osservazione in tal senso.
  La misura all'esame beneficia il comparto agricolo in quanto il mancato rilascio del DURC determina per l'imprenditore agricolo una serie di conseguenze Pag. 236negative, quali l'impossibilità di accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità nonché di beneficiare dei contributi e dei pagamenti compensativi previsti dai PSR.
  In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti ed osservazioni, dei quali terrà conto nel predisporre la proposta di parere che sottoporrà domani alla Commissione.

  Filippo GALLINELLA (M5S), dopo aver ringraziato il collega Cova per l'esaustiva relazione, con riferimento alle misure che il Governo dovrebbe realizzare per ridurre l'eventuale impatto negativo della Brexit, dando seguito anche agli indirizzi contenuti nella risoluzione n. 6-00312 approvata dall'Assemblea il 27 aprile 2017 e richiamata dal relatore, segnala la necessità di intraprendere un'azione volta a scongiurare il rischio di ulteriori riduzioni del budget complessivo delle risorse destinate alla PAC, considerato anche che dal 1984 l'Italia paga all'Inghilterra il cosiddetto sconto inglese.
  Manifesta, inoltre, preoccupazione in relazione ai ritardi nei pagamenti dei contributi richiesti con le domanda PAC e nei pagamenti dei PSR. Dà conto del fatto che, per motivi tecnici, è già stato prorogato fino al 15 giugno 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande 2017 della Politica agricola comune (PAC). Si domanda se non sia il caso di valutare l'opportunità di un'ulteriore proroga. Segnala, infatti, che vi sono circa 60 mila domande PAC fino a tre anni che non sono state ancora evase e che alcuni agricoltori, comprese quelli delle zone terremotate, non hanno ancora potuto beneficiare degli aiuti previsti nell'ambito delle misura agroambientale, né delle misure benessere degli animali, né di sviluppo rurale.
  Ritiene dunque necessario che si preveda lo stanziamento di risorse per accelerare questi pagamenti, il cui ritardo arreca un grave pregiudizio agli operatori del settore in tutto il territorio nazionale. Invita dunque il relatore a valutare l'opportunità di inserire tali osservazioni nella sua proposta di parere, considerato che il provvedimento all'esame reca anche misure per lo sviluppo.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Gallinella, osserva che l'audizione del direttore di AGEA, programmata a breve dalla Commissione, potrà rappresentare un'utile occasione nella quale approfondire anche le questioni da lui sollevate.

  Luca SANI, presidente, ricorda che, in sede di Ufficio di presidenza, si è convenuto di estendere l'ambito originario dell'audizione del direttore di AGEA anche ai profili di attività dell'organo che investono la questione dei pagamenti sollevata dall'onorevole Gallinella. Ritiene dunque che tale audizione sarà un'occasione proficua per acquisire ulteriori elementi di conoscenza sulle ragioni dei ritardi nei pagamenti.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
Atto n. 411.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno Pag. 237chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato al 6 giugno 2017. Avvisa altresì che la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole sull'atto subordinatamente all'accoglimento di alcune proposte di modifica del testo.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo che introduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento o di confezionamento, obbligo che è stato vigente nell'ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è entrato in vigore il regolamento (UE) n.1169/2011/CE, che ha abrogato, tra le altre, la direttiva 2000/13/CE. Essa aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli alimenti preimballati. L'indicazione aveva riguardo ai soli prodotti preimballati, confezionati e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.
  Osserva che l'entrata in vigore del regolamento n. 1169/2011/CE ha determinato l'inefficacia delle disposizioni richiamate. In seguito a numerosi atti di sindacato ispettivo volti alla reintroduzione di tale obbligo, è stata inserita nella legge di delegazione europea per il 2015 una delega (articolo 5) alla quale è stata data attuazione con il provvedimento in esame.
  Sottolinea quindi che l'introduzione di tale obbligo è stata possibile in quanto, come richiamato nella relazione illustrativa, l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, al paragrafo 4, che uno Stato membro possa richiedere di mantenere proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione armonizzata: ciò è possibile qualora tale richiesta sia giustificata sulla base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente. In ragione di tali motivi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale deve essere comunicata alla Commissione europea. La prescritta comunicazione è stata effettuata ed i motivi addotti hanno fatto riferimento alla stretta connessione tra l'indicazione della sede di stabilimento di un prodotto alimentare e la tutela della salute pubblica, considerato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazionale.
  Nello specifico, rileva che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione consistente nell'introduzione di disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli alimenti in commercio. Il riferimento normativo è a quanto contenuto nel regolamento (UE) n. 1169/2011 (comma 1).
  In proposito, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto che venga soppressa la parte della disposizione che fa riferimento alle esigenze di «tracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e della tutela della salute» come ratio dell'intervento normativo nel campo della fornitura della informazioni sugli alimenti ai consumatori.
  Evidenzia che il successivo comma 2 fa poi salve le disposizioni recate dall'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente alle indicazioni obbligatorie prescritte per determinati prodotti vitivinicoli commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione. In ordine a tale aspetto fa presente che sono state avanzate richieste di chiarimenti da parte della filiera.
  Rileva che l'articolo 2 fa proprie le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 relativamente a: alimento, inteso come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Pag. 238Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento» (articolo 2 del regolamento richiamato); impresa alimentare, intesa come «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti» (articolo 3, numero 2, del reg. richiamato); operatore del settore alimentare, inteso come «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» (articolo 3, numero 3, del regolamento richiamato); consumatore finale, inteso come «il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare» (articolo 3, numero 18, del regolamento richiamato).
  Osserva che l'articolo 3 reintroduce l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. L'indicazione deve essere riportata per tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale. Per quelli destinati alla collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per quelli commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale, l'indicazione può essere riportata sui documenti commerciali che accompagnano l'alimento.
  Evidenzia che l'articolo 4 prevede, al comma 1, che la località e l'indirizzo dello stabilimento identificano la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento. Nel caso in cui l'indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la sede (comma 2).
  L'indirizzo e la località non devono essere indicati nei casi in cui: la sede dello stabilimento o di confezionamento coincide con la sede già indicata in etichetta (in quanto riportata ai sensi dell'articolo 9, par. 1, lettera h) che prevede tra le indicazioni obbligatorie il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare); il prodotto preimballato già riporta il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria; il marchio contiene la sede dello stabilimento (comma 3).
  Nel caso in cui l'operatore responsabile dell'informazione abbia più stabilimenti, possono essere indicati tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato tramite punzonatura o altro segno (comma 4).
  Le modalità di presentazione dell'obbligo in esame sono quelle indicate nell'articolo 13 del regolamento n. 1169/2011 relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in etichettatura (comma 5). A tal riguardo, osserva che l'articolo 13 richiamato dispone al comma 1 che le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. I successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 dettano, poi, disposizioni dettagliate nel caso in cui le informazioni devono essere apposte su imballaggi o sull'etichetta ad essi apposta.
  Evidenzia che l'articolo 5 introduce specifiche sanzioni riferite a diverse fattispecie. In caso di omessa indicazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio o sull'etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali, la sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro. Per l'omessa punzonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l'impresa disponga di più stabilimenti, la sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro. Nell'ipotesi di indicazione della sede di stabilimento o di confezione in modo difforme dalle modalità di presentazione previste dall'articolo 13 del regolamento Pag. 239n.1169/2011, la sanzione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di somma da 1.000 a 8.000 euro.
  In proposito, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto che venissero apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, prevedere il pagamento di una somma da 1.600 a 9.500; al comma 2, prevedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro; al comma 3, prevedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro. Fa presente, inoltre, che anche la Federazione Italiana dell'Industria Alimentare (Federalimentare) ha espresso l'auspicio di una revisione delle sanzioni.
  Ricorda, a tal proposito, che in base a quanto prevedeva il decreto legislativo n. 109 del 1992, la violazione dell'obbligo di indicazione della sede di stabilimento era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 euro.
  Fa presente che la relazione illustrativa evidenzia che l'inserimento della clausola di salvaguardia «salvo che il fatto costituisca reato» non comporta problemi di duplicazione della sanzione per la stessa fattispecie di reato (c.d. «ne bis in idem») dal momento che le ipotesi configurate rientrano latu sensu nella categoria delle pratiche commerciali ingannevoli a tutela del consumatore.
  Segnala, infine, al riguardo, che le fattispecie sanzionatorie indicate nell'articolo in esame fanno riferimento ai soli casi di omissione dell'indicazione o della punzonatura senza includere l'ipotesi di errata o incompleta indicazione della sede di stabilimento.
  Osserva poi che l'articolo 6 – di cui la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto la soppressione – individua l'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1). Il 50 per cento delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al 35 per cento, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole, e per una quota pari al 15 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri. Fa presente inoltre che in relazione alla disposizione in esame la Federalimentare ha espresso forte contrarietà.
  Segnala che con l'articolo 7 si dispone la clausola di mutuo riconoscimento, prevedendo che l'obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono da un altro Stato membro dell'Unione europea o dalla Turchia né ai prodotti provenienti da uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
  In proposito, ricorda che, in taluni casi (articolo 29 della legge n. 154 del 2016, sui prodotti trasformati del pomodoro, e articolo 17 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sul contenuto di arance nei succhi che richiamano tale frutto), la clausola di riconoscimento che è stata utilizzata ha fatto salvi anche i prodotti commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'EFTA.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che le disposizioni introdotte hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento; al comma 2, che gli alimenti che sono immessi sul mercato nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, etichettati senza l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte; al comma 3, l'abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 relative all'obbligo di indicazione in etichetta della sede di stabilimento e alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto.
  Con riguardo all'articolo 8, la Conferenza delle regioni e delle province a statuto autonomo ha chiesto che: al comma 1, venga sostituito il riferimento ai 180 giorni con quello ai 12 mesi; al comma Pag. 2402, venga sostituto il riferimento «dei predetti alimenti» con «degli imballaggi», riferito alle scorte che possono essere commercializzate. Fa presente che anche la Federalimentare ha richiesto che il riferimento ai 180 giorni, di cui al citato comma 1, sia sostituito con quello ai 12 mesi.
  Rileva, infine, che l'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Paolo PARENTELA (M5S), dopo aver ricordato che in occasione dell'esame della legge di delegazione europea il suo Gruppo aveva manifestato contrarietà all'indicazione in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento tramite un codice alfanumerico, non reputando tale modalità idonea a garantire la massima trasparenza delle informazioni ai consumatori, chiede al relatore se di tale indicazione il Governo abbia tenuto conto nel predisporre lo schema di decreto legislativo all'esame.

  Filippo GALLINELLA (M5S) esprime forti perplessità sulle proposte di modifica dello schema di decreto legislativo avanzate dalla Conferenza Stato-regioni in merito alla soppressione del riferimento alle esigenze di «tracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e della tutela della salute» come ratio dell'intervento normativo nel campo della fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori; all'attenuazione delle sanzioni e alla soppressione dell'articolo che individua nell'ICQRF l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni. A suo avviso, tali proposte di modifica, incidendo su aspetti cruciali dell'atto normativo, ove accolte, finirebbero per svuotarlo in gran parte di contenuto.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rispondendo alla richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Parentela, evidenzia che lo schema di decreto legislativo all'esame va nella direzione da lui auspicata, ossia dell'indicazione a chiare lettere delle informazioni obbligatorie in etichetta.
  In ordine poi alle considerazioni critiche svolte dal collega Gallinella sui rilievi espressi dalla Conferenza Stato-regioni, rammenta che in qualità di relatore ha ritenuto doveroso rendere edotta la Commissione di tutti i rilievi di cui ha avuto contezza. Ritiene, tuttavia, che il Governo, prima di predisporre lo schema dell'atto e di trasmetterlo alle Camere per il parere di competenza abbia svolto tutte le opportune valutazioni al fine di individuare le modalità di etichettatura più corrette dei prodotti alimentari.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.