CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, del disegno di legge C. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
  Il decreto-legge, che si compone di 67 articoli, è suddiviso in 4 titoli: il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 13, reca disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica; il Titolo II, composto dagli articoli da 14 a 40, reca disposizioni urgenti in materia di enti territoriali; il Titolo III composto dagli articoli da 41 a 46, reca ulteriori interventi in favore delle aree terremotate; il Titolo IV composto dagli articoli da 47 a 67, reca misure urgenti per il rilancio economico e sociale.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto i Capi I e II (composti dagli articoli da 1 a 11) del Titolo I.
  L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello split payment, cioè dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'Erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo Pag. 132IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
  Ricorda che il meccanismo dello split payment è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge di stabilità 2015, la quale ha a tale scopo inserito l'articolo 17-ter nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. È stata prevista, in tal modo, una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, che si applica dal 1o gennaio 2015 alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che non risultano debitori d'imposta. In sostanza, tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla Pubblica Amministrazione, al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.
  Le disposizioni in materia di split payment sono applicabili dal 1o gennaio 2015. La legge di stabilità 2015 ha previsto tuttavia che fosse richiesta un'apposita misura di deroga al Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Con la decisione del 14 luglio 2015, n. 2015/1401, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare fino al 31 dicembre 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti.
  In tale ambito il comma 1, lettera a) dell'articolo 1 amplia l'ambito applicativo delle disposizioni concernenti lo split payment, in particolare estendendo tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserita nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge. Viene a tale fine sostituito il comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: per effetto di tali modifiche, il meccanismo si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica).
  In sostanza, alla luce di tale modifiche, lo split payment, invece di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
  La lettera b) del comma 1 introduce il comma 1-bis e il comma 1-ter nel citato articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo ulteriormente l'ambito operativo del meccanismo dello split payment. In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce la relazione illustrativa – sono considerati ad «alta affidabilità fiscale». Si tratta dei seguenti soggetti:
   a) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
   b) società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
   c) società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni, ovvero siano società quotate;
   d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana: al riguardo la disposizione affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

  Inoltre le norme chiariscono che le norme sullo split payment contenute nell'articolo 17-ter si applicano fino al 31 dicembre 2017, ovvero la data fissata dall'UE nella già menzionata decisione del Consiglio UE con la quale è stata autorizzata la scissione dei pagamenti. Pag. 133
  La lettera c) del comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 17-ter, il quale escludeva dall'applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Con l'abrogazione del comma 2, di conseguenza, anche detti emolumenti, dunque i compensi dei professionisti, sono assoggettati al meccanismo di split payment ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
  Il comma 2 dell'articolo 1 apporta modifiche di coordinamento – conseguenti all'estensione operativa dello split payment – alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 633, della legge n. 190 del 2014) che regolano le conseguenze per l'omesso o ritardato versamento, da parte di cessionari e committenti, dell'IVA corrisposta con il meccanismo della scissione del pagamento.
  In particolare viene chiarita l'applicabilità delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell'imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, a prescindere dalla forma giuridica che i medesimi rivestono. In tal caso si applicano le sanzioni previste per il ravvedimento operoso (30 per cento del quantum dovuto) e le somme dovute sono riscosse mediante atto di recupero dell'Agenzia delle entrate.
  Il comma 3 affida inoltre a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l'obbligo di applicare lo split payment, nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle così introdotte.
  Il comma 4 disciplina la decorrenza delle novelle di cui al comma 1, prevedendo che le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1o maggio 2017.
  L'articolo 2 è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro IVA.
  La modifica – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica – è volta a determinare una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, con l'obiettivo di favorire i controlli dell'amministrazione finanziaria e ridurre il tax gap.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, è detraibile l'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (vale a dire nel momento di effettuazione dell'operazione) e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
  In base alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge al predetto articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, quindi, la detrazione potrà essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (data di scadenza dell'invio della dichiarazione IVA). In tal caso, infatti, il nuovo termine potrebbe essere già decorso, rendendo così impossibile effettuare la detrazione.
  Il comma 2 modifica l'articolo 25, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati nell'apposito registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione Pag. 134della fattura, facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.
  L'articolo 3, comma 1, modifica le disposizioni riguardanti il visto di conformità necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP introdotto dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013).
  Ricorda che, attualmente, il citato comma 574 condiziona all'apposizione di apposito visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
  In particolare la lettera a) del comma 1 elimina il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 relativo alle ritenute alla fonte oggetto di compensazione; inoltre il limite di 15.000 euro annui per la compensazione di crediti e debiti fiscali inerenti le imposte sui redditi e l'IRAP, oltre il quale è necessario il visto, viene ridotto a 5.000 euro.
  La lettera b) del comma 1 stabilisce inoltre che, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.
  Analogamente, il comma 2, alla lettera a), riduce da 15.000 a 5.000 euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.
  Anche in tal caso viene stabilito che, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.
  La lettera b) del comma 2 provvede al coordinamento formale delle norme sul visto di conformità per le start-up innovative, specificando che per tali imprese, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la soglia per l'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni è innalzata da 5.000 (in luogo dell'attuale soglia di 15.000) a 50.000 euro.
  Il comma 3 rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione, modificando il comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, che consente l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.
  In particolare, per effetto della norma in esame viene eliminato il limite di 5.000 euro oltre il quale l'utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio, rendendo quindi obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione di crediti IVA; nello stesso tempo il predetto obbligo si estende ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
  Il comma 4 modifica le norme sulla riscossione coattiva dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in caso di inadempienza all'atto di recupero, introducendo il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute.
  L'articolo 4 reca una nuova disciplina in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, consentendo di optare per l'applicazione della cedolare secca, con aliquota al 21 per cento, sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica Pag. 135disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.
  Il comma 1 definisce l'ambito di applicazione della nuova disposizione e, a tal fine, individua come locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. La nuova disciplina è applicabile sia nel caso che i contratti vengano stipulati direttamente tra proprietari e locatari, sia nel caso che intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line. Se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si esclude tale tipologia contrattuale e si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell'esercizio d'impresa.
  Il comma 2 dispone che sui redditi derivanti dai contratti stipulati a decorrere dal 1o giugno 2017 si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, confermando l'applicazione dell'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
  Ricorda che la cosiddetta «cedolare secca», introdotta dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di beni immobili. In caso di opzione non si paga l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta di questa imposta sostitutiva implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione. Per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni non sussiste l'obbligo di registrazione, tuttavia il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce che «La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione». Dunque, la legislazione previgente già prevede che nel caso di contratto di durata inferiore a 30 giorni il proprietario possa comunque optare per il regime della cedolare secca.
  Il comma 3 specifica che le disposizioni recate dal comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  Il comma 4, al fine di contrastare fenomeni evasivi, dispone che i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare anche on line, mettendo in contatto le parti della locazione, devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale dispone la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. È prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.
  Ai sensi del comma 5 gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualità di sostituti d'imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di versamento (F24) e inviano la certificazione. La norma, che ha il chiaro intento di contrastare i fenomeni evasivi, specifica che Pag. 136nel caso di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata sarà considerata dal beneficiario (locatore) a titolo di acconto; qualora invece si opti per l'imposta sostitutiva la ritenuta opererà a titolo di imposta.
  Il comma 6 prevede che la disciplina attuativa della nuova normativa, insieme a quella relativa alla trasmissione e conservazione dei dati da parte degli intermediari, saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto all'esame.
  In base al comma 7 l'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso le citate mediazioni.
  L'articolo 5 dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell'accisa ad apposito decreto ministeriale.
  Più in dettaglio, il comma 1 dispone la variazione di alcune componenti e misure che costituiscono l'accisa sui tabacchi lavorati, in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.
  Il comma 2 stabilisce che il decreto ministeriale con il quale è adottata tale variazione è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto concerne più in particolare la tassazione delle sigarette occorre rammentare che in Italia il sistema di imposizione fiscale sulle sigarette è disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 1995, le cui norme sono state più volte modificate dal legislatore (da ultimo, con il decreto legislativo n. 188 del 2014, in attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale). Il citato decreto legislativo, agli articoli 39-quinquies e 39-octies, prevede il meccanismo di tassazione istituito, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 188 del 2014, con decorrenza dal 1o gennaio 2015. La tassazione delle sigarette è inoltre disciplinata dall'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 188 del 2014, il quale dispone che, «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate»: le aliquote di base applicate sulle sigarette fino allo 0,5 punti percentuali; la misura percentuale dell'aliquota specifica fino a 2,5 punti percentuali; la misura dell'OFM (attualmente pari a euro 170,54/kg), fino a euro 5,00.
  Il medesimo articolo 1, comma 2, conferisce inoltre al MEF il potere di modificare, con apposito decreto, i parametri fiscali. L'esercizio della prerogativa conferita al Ministero da tale norma di legge incontra tuttavia stringenti limiti. In primo luogo, il Ministero deve operare su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In secondo luogo, il decreto di modifica dei Parametri Fiscali non può prescindere dall'andamento dei consumi e dal livello dei prezzi di vendita delle sigarette.
  Al riguardo ricorda altresì che la variazione dei parametri fiscali deve: assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dall'imposizione fiscale sulle sigarette; essere conforme ai principi sottesi alla disciplina di riferimento che, come già precisato, deve garantire condizioni neutre di concorrenza e assicurare un sistema di prezzi che si formino liberamente.
  L'articolo 6 incrementa la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette new slot (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto Pag. 137SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.
  Il comma 1 fissa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (apparecchi idonei per il gioco lecito, con elementi di abilità, costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina), in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate (attualmente tale misura è pari al 17,5 per cento).
  In merito ricorda che gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), sono le new slot (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età.
  Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede in aumento di un 1,5 punti percentuali (da 17,5 per cento a 19 per cento).
  Con l'articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016, la misura del prelievo erariale unico su tali apparecchi è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13 per cento al 17,5 per cento. Lo stesso comma, peraltro, ha previsto anche la riduzione della percentuale di vincita (pay out) dal 74 per cento al 70 per cento delle somme giocate. In connessione con tali modifiche, il comma 920 dello stesso articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 ha abrogato il comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, il quale aveva previsto un prelievo sulla filiera di 500 milioni annui.
  In sostanza, considerato che la riduzione del prelievo di 500 milioni corrisponde a circa due punti di PREU, con la citata legge di stabilità per il 2016 l'incremento effettivo della tassazione gravante sulla filiera è stato di 2,5 punti percentuali, mentre la riduzione del pay out è stata di 4 punti.
  In tale quadro rileva inoltre che, poiché l'incremento del PREU ha avuto effetto con decorrenza dal 1o gennaio 2016, mentre la sostituzione delle schede per la modifica del pay out è stata completata nel periodo giugno-luglio 2016, può ritenersi che la filiera abbia recuperato, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali.
  A partire dal 2017 la filiera, a parità di gettito, realizzerebbe un maggiore ricavo, costituito dalla differenza tra il minore pay out e la maggiore tassazione effettiva (i 500 milioni previsti dalla legge di stabilità per il 2015, infatti, erano espressamente posti a carico della filiera).
  Alla luce di quanto sopra, con l'incremento di PREU previsto dalla norma in esame viene a riequilibrarsi il peso fiscale gravante sul giocatore e sulla filiera, nel senso che i 4 punti percentuali di minori vincite saranno destinati interamente all'Erario.
  Il comma 1 del decreto-legge prevede altresì l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
  Si tratta delle cosiddette VLT (Video Lottery Terminal), che possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingesso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo).
  La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico (apparecchi facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa) è fissata dal comma 1 in misura pari al 6 Pag. 138per cento dell'ammontare delle somme giocate (attualmente tale misura è pari al 5,5 per cento).
  In merito ricorda che attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite): la norma del comma 1, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5 per cento a 6 per cento).
  Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge fissa la ritenuta sulle vincite del lotto all'8 per cento a decorrere dal 1o ottobre 2017 (l'aliquota attuale è al 6 per cento e incide sull'intero valore della vincita).
  Il comma 3 fissa al 12 per cento (finora è al 6 per cento), a decorrere dal 1o ottobre 2017, il prelievo erariale unico sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto sugli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931.
  Il comma 4 fissa al 12 per cento (finora è al 6 per cento), a decorrere dal 1o ottobre 2017, il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione ai seguenti giochi, anche se a distanza:
   a) Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
   b) Enalotto, Superstar.

  L'articolo 7 modifica il regime dell'ACE (aiuto alla crescita economica), allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le disposizioni dunque eliminano dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e introducono, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, cioè la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.
  In tale ambito, il comma 1 modifica in più parti l'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo della disciplina dell'ACE.
  In particolare, con la lettera a) viene modificato sia il comma 2, sia il comma 5 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011. La novella relativa al comma 2 pone quale valore base di riferimento, su cui calcolare l'incremento del capitale proprio, quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, eliminando così la base fissa che, precedentemente, era riferita al 31 dicembre 2010.
  La relazione illustrativa sul punto evidenzia, a titolo esemplificativo, che la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello a fine 2013.
  La novella relativa al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, conseguentemente, specifica che il capitale proprio esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non più quindi quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010) è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
  La lettera b) del comma 1 modifica il comma 6-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011 indicando, anche in tal caso, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti nel bilancio relativo al quinto esercizio precedente (modificando quindi il riferimento temporale fisso previsto precedentemente nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010).
  Il comma 2 dispone che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; pertanto le novelle saranno applicabili dal 2017. Pag. 139
  Il comma 3 sostituisce il comma 552 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017: rispetto alla precedente disciplina, per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, viene modificato, esclusivamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, il calcolo dell'incremento del capitale proprio per il quale rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  L'articolo 8 estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione.
  In particolare, viene previsto che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro, laddove la norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.
  Con tale modifica, pertanto, si prevede che il limite di centoventimila euro del valore, al di sotto del quale non si può procedere all'espropriazione, venga considerato in riferimento anche a più immobili dello stesso debitore. Pertanto, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile (non di lusso) di proprietà del debitore, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede la impignorabilità dell'unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale.
  Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro). In tal caso l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
  Il citato articolo 76 prevede, inoltre, che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore «del bene», determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 (ovvero centoventimila euro).
  Al riguardo la relazione illustrativa afferma che con la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili, del valore complessivo superiore a centoventimila euro, dovrebbe determinarsi, ai fini della riscossione, un interessante effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca).
  L'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.
  Al riguardo ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016. Pag. 140
  Successivamente, la legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; hanno inoltre ridotto gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro.
  La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cosiddette tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.
  A legislazione vigente pertanto gli aumenti IVA e accise hanno le seguenti decorrenze:
   l'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13 per cento) decorre dal 2018;
   l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di tre punti percentuali decorrere dal 2018 (dal 22 al 25 per cento), mentre dal 2019 tale aliquota è ulteriormente incrementata di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9 per cento).

  In tale complesso contesto l'articolo 9 del decreto-legge modifica nuovamente il comma 718 della legge di stabilità 2015 rinviando parte degli aumenti agli anni successivi.
  Con una prima modifica l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata Iva del 10 per cento viene diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018 (fino all'11,5 per cento), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2019 (fino al 12 per cento), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1o gennaio 2020 (fino al 13 per cento) (comma 1, lettera a)).
  L'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25 per cento nel 2018 rimane invariato, mentre viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1o gennaio 2019 (fino al 25,4 per cento). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2020 (fino al 24,9 per cento) per risalire al 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  La norma rinvia inoltre al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.
  L'articolo 10 al comma 1 estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro.
  Viene in particolare modificato l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, innalzando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle controversie ivi specificata, rilevante ai fini dell'applicazione della mediazione/reclamo nel processo tributario.
  Al riguardo ricorda che l'istituto del reclamo/mediazione nel processo tributario è uno strumento deflattivo del contenzioso, volto a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Esso è stato introdotto dal decreto-legge n. 98 del 2011, che ha inserito l'articolo 17-bis nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992.
  In estrema sintesi, nelle controversie di modico valore (fino a ventimila euro secondo le norme previgenti; fino a cinquantamila euro, per effetto delle modifiche in esame) il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
  Dal 1o gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 156 del 2015, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai Pag. 141concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1o gennaio 2016).
  La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.
  L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
  Inoltre la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
  Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge dispone che le nuove norme così introdotte si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  Il comma 3 modifica l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011; esso dispone che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo; in particolare, ai sensi delle modifiche in esame, detta limitazione di responsabilità alla sola ipotesi di dolo viene estesa anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che perfezionano la mediazione o accolgono il reclamo.
  L'articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.
  In particolare, il comma 1 dispone che possano essere definite con modalità agevolate le controversie:
   attribuite alla giurisdizione tributaria;
   in cui è parte l'Agenzia delle entrate;
   pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

  In base al comma 3 sono definibili con tali modalità le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  Il comma 2 stabilisce che, ove la controversia riguardi solo gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40 per cento degli importi in contestazione. Se la controversia riguarda solo le sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse.
  Il comma 4 stabilisce che sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
  Ai sensi del comma 5 le somme sono rateizzabili secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del totale è fissato al 30 settembre 2017; la seconda rata – per il 2017 – scade il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno 2018.
  Se gli importi dovuti rientrano anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, il contribuente può usufruire della Pag. 142definizione agevolata delle controversie, ma solo unitamente alla definizione agevolata dei carichi di cui al predetto decreto-legge n. 193.
  Il comma 6 prescrive che la domanda – una per ciascuna controversia autonoma – sia presentata entro il 30 settembre 2017, in esenzione dall'imposta di bollo.
  Il comma 7 chiarisce che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, mentre, in base al comma 8, le controversie definibili non sono sospese automaticamente, ma è necessaria specifica richiesta da parte del contribuente.
  Ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono fino al 30 settembre 2017.
  Il comma 10 reca la disciplina del diniego della definizione e dell'impugnabilità di detto diniego.
  Ai sensi del comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri soggetti obbligati.
  Il comma 12 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in esame.
  Il comma 13 dispone in ordine al monitoraggio dell'andamento delle entrate attese dalle disposizioni dell'articolo, oltre a disciplinare l'ipotesi in cui le maggiori entrate attese non dovessero realizzarsi, in tutto o in parte. Inoltre viene previsto che qualora dalla norma dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste essi possono essere destinati in via residuale al reintegro – anche parziale – delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri.
  In tale contesto rammenta che l'articolo 30, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha consentito di definire con il pagamento di somme forfettarie – dunque con modalità agevolate – le liti fiscali in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 31 dicembre 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Per la chiusura delle liti è stato necessario versare, in unica soluzione, il predetto importo agevolato e trasmettere la richiesta per la definizione del contenzioso. Il termine per effettuare il versamento e presentare la richiesta è stato fissato al 2 aprile 2012 e le liti fiscali così definibili sono state sospese fino al 30 giugno 2012. Analogamente sono stati sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
  Ricorda inoltre che è attualmente in esame presso la Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge (C. 3734) che delega il Governo a una complessiva riforma della giustizia tributaria e che, in particolare, delega il Governo a prevedere la possibile nomina di giudici ausiliari di Cassazione, per procedere alla definizione del contenzioso pendente.
  Interessa a sua volta gli ambiti di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 12, il quale prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.
  In particolare le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).
  La stessa norma motiva l'intervento allo scopo di conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive. Pag. 143
  In merito ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi.
  L'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017.
  Tali misure di riduzione seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state apportate: per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri; per circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.
  Per assicurare alle amministrazioni la flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, la norma prevede comunque una procedura per rimodulare le riduzioni così disposte, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  L'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge di bilancio 2017 relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
  L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.
  L'articolo 16 interviene in materia di riparto del concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane.
  L'articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (già previsto dalla normativa vigente) sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.
  L'articolo 18, il quale reca disposizioni in materia di bilanci di Province e Città metropolitane, estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane.
  A tal fine la norma:
   consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria e di applicare la relativa disciplina con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016; Pag. 144
   estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse.

  L'articolo 19, in materia di sospensione dei termini di certificazione, prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.
  L'articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per un importo di 110 milioni di euro nel 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, nonché alla manutenzione della rete viaria, per un importo di 100 milioni nel 2017.
  L'articolo 21, al comma 1, incrementa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014.
  Il comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dall'incremento del contributo per le fusioni di comuni di cui al comma 1, pari a 1 milioni di euro per il 2017 e per il 2018, a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni
  L'articolo 22, ai commi da 1 a 3, reca disposizioni in materia di assunzioni nei comuni, intervenendo sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al turn over per assunzioni a tempo indeterminato.
  Al comma 4, in materia di incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali, si consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazione a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive.Il comma 5 introduce una deroga al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province.
  I commi 6 e 7 recano disposizioni riguardanti gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, prevedendo la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi.
  Il comma 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie, con la finalità di garantire la continuità delle attività del Teatro in occasione del centenario dalla sua fondazione come «Teatro Eliseo», avvenuta nel 1918.
  L'articolo 23 dispone il consolidamento, a decorrere dal 2017, dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.
  L'articolo 24 prevede, a decorrere dall'anno 2017, la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Pag. 145Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.
  A tal fine l'articolo 24 introduce due nuovi commi, 534-bis e 534-ter, all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
  L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF:
   alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017;
   alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

  L'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, volte, da un lato, a estendere il novero delle variazioni di bilancio a cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio.
  L'articolo 27, ai commi da 1 a 8, ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure a evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio.
  I commi da 9 a 11 recano disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali.
  Il comma 12 sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza.
  L'articolo 28 interviene, modificandole, sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), escludendo dalle modalità previste dal citato comma 680 quella che prevede il versamento da parte delle Regioni delle somme dovute all'entrata del bilancio statale.
  L'articolo 29 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del pay-back farmaceutico per lo stesso biennio – si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato.
  L'articolo 30, recante una norma meramente interpretativa, chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti Pag. 146dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.
  L'articolo 31 recepisce quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017.
  L'articolo 32 disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute, a decorrere dal 1o gennaio 2017, delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
  La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo di bilancio 2359, concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui sopra.
  L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.
  A tale scopo viene inserito nella legge di bilancio 2017 il comma 495-bis, al fine di derogare per l'anno 2017 alle modalità di attribuzione e ripartizione degli spazi finanziari concessi alle regioni dalla medesima legge di bilancio 2017 al fine di favorire (per il triennio 2017-2019) gli investimenti.
  Il comma 495 della suddetta legge di bilancio assegna alle regioni spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di consentire alle regioni la realizzazione di investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.
  L'articolo 34, al comma 1, modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria.
  Il comma 2 modifica la disciplina di una quota premiale nell’àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 3 concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità. Il comma 4 modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 35, il quale, alla lettera a), stabilisce che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione, laddove la norma previgente fa invece riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate.
  La lettera b) prevede inoltre che, a decorrere dal 1o luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.
  In ogni caso è fatta salva la normativa prevista dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999, che consente al Ministro delle economia di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie Pag. 147di crediti delle società per azioni a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Nel caso in cui il MEF conceda l'autorizzazione, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione che consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
  La relazione illustrativa afferma che l'obiettivo della norma è quello di specializzare il nuovo ente pubblico economico nella sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di tutte le amministrazioni locali.
  In merito ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016, all'articolo 1, ha disposto lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione dal 1o luglio 2017 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, a cui sono attribuite le funzioni relative alla riscossione nazionale. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato a operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sulla riscossione). Si consente al nuovo ente di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.
  L'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 193 ha prorogato al 30 giugno 2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Il comma 2 dell'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 193, modificato dalla norma in esame, prevede che gli enti locali possono deliberare, dal 1o luglio 2017 l'affidamento al nuovo ente delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali; viene precisato che detta attività è riferita anche alle entrate delle società partecipate dagli enti locali.
  L'articolo 36 interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.
  L'articolo 37 modifica l'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, introducendo la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.
  L'articolo 38, al comma 1, introduce una disposizione volta a modificare la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa a erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tal modo, basando i trasferimenti statali all'INPS sul fabbisogno di cassa presentato annualmente, la norma mira a limitare significativamente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS.
  In particolare, la norma integra l'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, inserendovi un comma 12-bis, con cui si autorizza, limitatamente a determinati oneri, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Il comma 2 modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare Pag. 148ai fondi costituiti dall'INVIMIT. Tra i vincoli di legge che devono essere rispettati sono espressamente richiamati quelli derivanti dal decreto-legge n. 351 del 2001, il quale tra l'altro prevede in favore dei conduttori degli immobili diritti di opzione e di prelazione per l'acquisto.
  La modifica della disposizione assolve all'urgente funzione di consentire l'immediata ripresa delle operazioni di cessione e valorizzazione, bloccate da tempo, superando i limiti stringenti rappresentati dalla normativa vigente.
  Il comma 3 amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Invimit SGR S.p.A.
  L'articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province e alle città metropolitane.
  Il comma 2 prevede che, in caso di mancata intesa, il riconoscimento del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale in favore della regione interessata è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali.
  L'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
  In particolare, l'articolo incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente alla legge n. 208 del 2015.
  L'articolo 41, al comma 1, prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame, mentre al comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 da utilizzare per interventi di ricostruzione.
  Al comma 3 è previsto inoltre che le risorse del predetto Fondo siano destinate al finanziamento di una serie di interventi di ricostruzione nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici nonché, in base al comma 4, per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile
  L'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e che sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 43, il quale reca sostanzialmente alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.
  In particolare il comma 1, lettera a), estende il periodo di applicazione della cosiddetta «busta pesante» a tutto l'anno 2017, laddove la normativa previgente, di cui all'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 consente agli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma di richiedere ai propri sostituti di Pag. 149imposta di non operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017.
  Al riguardo ricorda che, con l'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017, la normativa sulla cosiddetta «busta pesante» è stata modificata consentendo agli interessati di effettuare la richiesta per la cosiddetta busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta. Inoltre è stato precisato che la ripresa del versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta, può essere disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il quale si preveda la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.
  La lettera b) del comma 1 proroga dal 30 novembre fino al 31 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016. Da tale proroga sono esclusi gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori, per i quali il decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto la possibilità di accedere a un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017.
  In tale ambito ricorda che il citato Decreto ministeriale 1o settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2017 dal decreto-legge n. 189 del 2016 e al 30 novembre 2017 dal successivo decreto-legge n. 8 del 2017. È escluso il rimborso di quanto già versato.
  La lettera c) proroga da dicembre 2017 a febbraio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal citato 1o settembre 2016.
  La lettera d) inserisce nell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 due nuovi commi 12-bis e 12-ter.
  Il nuovo comma 12-bis autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti disposte dal comma 11.
  Il nuovo comma 12-ter prevede che il Commissario per la ricostruzione deve comunicare, entro febbraio 2018, le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.
  In conseguenza della proroga del termine per la sospensione dei versamenti tributari (stabilita dal comma 1, lettera b), della disposizione), il comma 2 estende la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei Pag. 150versamenti (31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori).
  Il comma 3 proroga dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre.
  A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.
  Ricorda che l'articolo 11, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 8 del 2017 prevede che la restituzione delle ritenute non operate in caso di opzione per la cosiddetta busta pesante può essere disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il quale si preveda la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000.
  Il comma 4, attraverso modifiche di coordinamento all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, puntualizza che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori (soggetti che possono accedere al finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1o al 31 dicembre 2017) deve avvenire entro il 16 dicembre 2017.
  Il comma 5 prevede che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni (a eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali), pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, istituito nello stato di previsione del MEF dalla legge di stabilità 2016.
  Sempre con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 44, il quale proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2018 (termine prorogato di un anno dalla norma in esame).
  Ancora per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala altresì l'articolo 45, il quale autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione a erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI.
  A tal fine la disposizione aggiunge un periodo alla fine del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale ha escluso dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017, dichiarando inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.Pag. 151
  In tale contesto la disposizione introdotta dall'articolo 45 autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni, con propri provvedimenti, un'apposita compensazione – fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 – per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, al fine di garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
  Gli importi concessi ai comuni a compensazione sono erogati a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Sempre in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
  Rammenta che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese.
  Per quanto riguarda la normativa italiana, l'istituzione delle ZFU è stata inizialmente prevista dalla legge n. 296 del 2006, il quale ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge finanziaria 2008 ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione all'interno del decreto interministeriale 10 aprile 2013.
  Il comma 2 elenca le agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.
  In particolare tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare:
   a) dell'esenzione dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
   b) dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) dell'esenzione dalla imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente; tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  Il comma 3 estende le agevolazioni previste dal comma 2 anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
  Il comma 4 prevede che le suddette esenzioni spettano per due anni, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo.
  Il comma 5 prevede che la zona franca comprende anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (Barete; Cagnano Amiterno; Pizzoli; Farindola; Castelcastagna; Colledara; Isola del Gran Sasso; Pietracamela; Pag. 152Fano Adriano). Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  Il comma 7 stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  L'articolo 47 contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. In particolare i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale.
  Il comma 6 dispone che il CIPE provveda, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, alla riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere.
  Il comma 7 specifica le modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. nelle more del suo commissariamento, ed a seguito del trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane.
  Il comma 8 autorizza il pagamento a favore di Trenitalia Spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014.
  Il comma 9 autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Lo stesso comma precisa che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività propedeutiche è resa nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo dell'opera e ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera stessa con le modalità previste dalla legge n. 1 del 2017, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Francia e Italia per l'avvio dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.
  I commi 10 e 11 disciplinano l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci.
  L'articolo 48 reca, nei commi da 1 a 8, disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, nei commi da 9 a 13, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria, introducendo, tra le altre misure, una sanzione pecuniaria per l'assenza di valido titolo di viaggio che, nelle more della quantificazione demandata alle leggi regionali, è pari a 60 volte il costo del biglietto (e comunque non superiore a 200 euro).
  L'articolo 49 prevede, al comma 1, lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018.Pag. 153
  Il comma 2 prevede quindi il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS.
  I commi 2 e 3 dettano altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie, mentre i commi 4 e 5 disciplinano gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie.
  I commi da 6 a 12 dettano disposizioni:
   per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate;
   per la definizione del contenzioso, anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro;
   per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa;
   per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020;
   per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale.

  L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., onde favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, e può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.
  L'articolo 51 autorizza l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile.
  L'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
  In particolare vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti: ciclovia del Garda; ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia; ciclovia Sardegna; ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); ciclovia Tirrenica; ciclovia Adriatica.
  L'articolo 53, attraverso una norma di interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cosiddetta «APE sociale»), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.
  Inoltre si prevede la possibilità di cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cosiddetta «APE»).
  L'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  La modifica concerne i soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.
  Si prevede che, in tale fattispecie, il DURC sia rilasciato a seguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina, introducendo dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione.
  In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata Pag. 154ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell’àmbito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica. Questi ultimi rendono disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei documenti annullati per tale motivo. La relativa informazione è consultabile da parte dei soggetti che abbiano posto la medesima richiesta di verifica di regolarità contributiva nonché da parte di ogni soggetto che, avendone interesse, avesse già consultato (con registrazione dei propri dati nel servizio «DURC On Line») il DURC in questione.
  L'articolo 55 modifica, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
  Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 56, il quale modifica la disciplina del patent box, al fine di allineare la vigente disciplina del patent box di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), alle linee guida OCSE in materia.
  Al riguardo ricorda che il regime di patent box, che consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra cui marchi e brevetti, è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ed è stato successivamente modificato e integrato dal decreto-legge n. 3 del 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).
  Più in dettaglio, l'agevolazione consente di escludere dal reddito:
   il 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti);
   le plusvalenze derivanti dalla loro cessione, a condizione che il 90 per cento del relativo corrispettivo sia reinvestito.

  L'opzione per detto regime dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e può essere esercitata anche da parte di società non residenti in Italia, purché site in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni (comma 38 della legge di stabilità 2015). Essa è valida anche a fini IRAP.
  Il regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d'imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
  Con le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), all'articolo 1, comma 37 della legge n. 190 del 2014, si intende eliminare i marchi d'impresa dai beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo.
  Viene invece introdotta un'altra categoria di beni sottoposti a regime agevolato: si tratta dei redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, a condizione che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi solo quelli indicati dal primo periodo del comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).
  Come chiarito dalla relazione illustrativa, si intende ricomprendere nell'ambito dell'agevolazione beni tali da non poter essere, in sostanza, separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene.
  Viene dunque abrogato il citato comma 42-ter della legge n. 190 del 2014, il quale, come già accennato, prescrive che, ove più Pag. 155beni agevolabili siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, essi possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina del patent box.
  Il comma 2 disciplina la decorrenza delle nuove disposizioni e stabilisce, in sostanza, che le stesse si applichino a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: lo scopo delle norme, come indicato dalla relazione illustrativa, è quella di uniformare i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quelli per cui non si avvera tale condizione.
  Il comma 3 disciplina il cosiddetto grandfalhering, ovvero il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina originaria. In sostanza, restano efficaci le disposizioni previgenti alle modifiche in esame, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.
  Il comma 4 affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di adottare le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 per coordinare la normativa secondaria con le novità introdotte.
  L'articolo 57, il quale contiene disposizioni attinenti agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, al comma 1, estende alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti:
   la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi; la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowfunding;
   la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni.

  Il comma 2, alle lettere da a) a c), modifica la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. È modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Le lettere da d) a f) modificano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, introdotta dalla legge di bilancio 2017 (commi da 100 a 114 della legge n. 232 del 2016), allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti.
  Ricorda che la disciplina sui PIR stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I PIR, per beneficiare dell'esenzione, devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30.000 euro all'anno e, comunque di complessivi 150.000 euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.
  In tale contesto la lettera d) del comma 2 dell'articolo 57 corregge un riferimento interno al comma 101 della citata legge n. 232 del 2016, che rinviava erroneamente alle disposizioni sugli investimenti qualificati degli enti di previdenza complementare.Pag. 156
  La lettera e) modifica il comma 106, ultimo periodo della legge n. 232 del 2016: mentre nella formulazione originaria, nel caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, si disponeva che il controvalore così conseguito fosse reinvestito in strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine entro trenta giorni dal rimborso, con le modifiche apportate il termine per il reinvestimento qualificato sono allungati da trenta a novanta giorni.
  La lettera f) sostituisce il comma 113 della legge n. 232, disponendo che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tengano separata evidenza, oltre che delle somme destinate nel piano in anni differenti, anche degli investimenti qualificati effettuati.
  Il comma 3 estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle startup innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Sempre con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 58, che disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività).
  Ricorda che la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) è stata introdotta dai commi 547 e 553 della legge di bilancio 2017. Tale imposta, da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa, si applica agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017). Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.
  Più in dettaglio, l'articolo 58 aggiunge un comma 6-bis all'articolo 55 della legge di bilancio 2017, disponendo che le somme prelevate a carico delle riserve di utili, formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI e nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, al momento di uscita dal regime – anche per cessazione dell'attività – concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è tuttavia riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 24 per cento, ossia all'aliquota IRI. Dette riserve sono tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e ai soci viene riconosciuto il credito d'imposta; in sostanza si intende ripristinarne l'originario trattamento tributario, ossia quello applicabile in mancanza dell'opzione IRI, al fine di evitare una doppia imposizione. Come chiarisce la relazione illustrativa, il credito spetta ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.
  Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 59, il quale adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing) alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cosiddetto «progetto BEPS») per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.
  In particolare il comma 1 introduce, quale parametro per la determinazione dei redditi derivanti da tali operazioni, in luogo del criterio del «valore normale», il riferimento al principio della libera concorrenza e l'indicazione del valore delle transazioni tra soggetti indipendenti, nel caso di operazioni che comportano un aumento del reddito.
  Lo stesso criterio trova applicazione nel caso di diminuzione del reddito derivante dalle operazioni con le società estere collegate; tuttavia sono specificamente elencate nella norma di rango primario le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione (comma 2).
  In sintesi, ricorda che il progetto BEPS – Base Emersion and Profit Shifting è stato Pag. 157avviato dall'OCSE nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, esso mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un Action Plan costituito da 15 keys e ha lo scopo di coadiuvare i Governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.
  Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale del progetto BEPS: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10 per cento del totale delle imposte sulle società.
  Ricorda inoltre che la legge di stabilità 2016 ha introdotto l'obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting), che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.
  Con le modifiche apportate dal comma 1 viene adeguata alle indicazioni OCSE la formulazione dell'articolo 110, comma 7, del TUIR, il quale disciplina i metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo, ovvero le modalità di determinazione delle componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato con cui vi è un rapporto di controllo.
  In particolare, il comma 1 dispone che tali valori, se ne deriva un aumento del reddito, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, in luogo di utilizzare il previgente criterio del «valore normale» dei beni o dei servizi oggetto di tali operazioni.
  Sono così introdotti nella normativa in materia il riferimento al principio di libera concorrenza (il cosiddetto arm's length principle) nella determinazione del valore delle operazioni delle imprese associate e la definizione di soggetti indipendenti.
  Per effetto delle predette modifiche, tale disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni indicate dall'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che viene introdotto dal successivo comma 2. Tale articolo 31-quater prevede infatti i casi tassativi in cui possono essere riconosciute le variazioni in diminuzione del reddito derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza, di cui al secondo periodo del modificato articolo 110, comma 7, del TUIR.
  Più in dettaglio, la rettifica in diminuzione può essere riconosciuta:
   a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, ovvero dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate;
   b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
   c) a seguito di istanza da parte del contribuente, da presentarsi secondo le modalità e i termini la cui determinazione è affidata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Pag. 158Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli, ove ne ricorrano i presupposti.
  Sempre in relazione agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor).
  Il comma 1 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione alle società, enti o agli organismi di investimento collettivo del risparmio da parte di dipendenti e amministratori costituiscono reddito di «capitale» o redditi «diversi» ai sensi degli articoli 44 e 67 del TUIR, allorché:
   ai sensi della lettera a), l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporti un esborsi effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'Organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto in caso di società o enti;
   ai sensi della lettera b), nel caso in cui i proventi delle azioni o quote maturino solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito ad un rendimento minimo previsto dallo statuto, ovvero, in caso di cambio di controllo, a condizione che gli altri soci o partecipanti all'OICR abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito, e al rendimento minimo previsto;
   ai sensi della lettera c), le azioni, le quote e gli strumenti finanziari recanti i diritti patrimoniali «rafforzati» de quo siano detenuti dai soggetti in questione (dipendenti o amministratori) per un periodo non inferiore a 5 anni, oppure, se anticipato al citato limite, fino alla data di cambio di controllo del soggetto incaricato della gestione.

  I commi 2 e 3 prevedono che, ai fini della determinazione dell'esborso effettivo previsto dal comma 1, lettera a), utile per il raggiungimento della soglia minima complessiva di capitale (pari all'1 per cento del capitale) nella titolarità di dipendenti e/o amministratori, ai fini della qualificazione dei relativi redditi, quali redditi di «capitale» o redditi «diversi», si debba tenere comunque conto anche dell'ammontare dei redditi eventualmente riconosciuti ai soggetti de quo, che siano però da assoggettarsi a tassazione quali redditi di «lavoro dipendente» o di lavoro autonomo; inoltre, ai fini indicati, si prevede che dovrà comunque tenersi conto anche dell'ammontare sottoscritto in azioni e quote.
  Il comma 4 prevede che le disposizioni previste dall'articolo 60 si applichino solo ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società o enti che siano comunque residenti o istituiti nel territorio dello Stato, ovvero, anche in quelli residenti in altri Stati, ma a condizione che questi ultimi consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità italiane.
  Il comma 5 stabilisce che il trattamento fiscale previsto dal comma 1 si applicherà solo ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che siano corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 61 prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021.
  In particolare si stabilisce la nomina di appositi commissari del Governo per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, nonché per la realizzazione degli interventi viari e ferroviari.Pag. 159
  Sono altresì previste delle semplificazioni per l’iter di autorizzazione delle opere e vengono stanziate apposite risorse per il finanziamento degli interventi che saranno individuati in appositi piani predisposti dai commissari.
  L'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 al fine di:
   prevedere che lo studio di fattibilità possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto e che possa altresì prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma;
   prevedere che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale;
   stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti.

  Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, allo scopo di prevedere in tal caso che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali possa essere consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio e applicare alle controversie l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche.
  L'articolo 63 prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.
  L'articolo 64 autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali – nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro CONSIP – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.
  L'articolo 65 prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità.
  L'articolo 66 reca, ai commi 1 e 2, il rifinanziamento, rispettivamente, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). In particolare la dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 12,5 milioni per l'anno 2019, 74,8 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, derivanti, nello specifico, dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e 66, commi 1 e 2- quantificati in 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, in 5.150,5 milioni per l'anno 2018, in 5.470 milioni per l'anno 2019, in 4.203,30 milioni per l'anno 2020, in 3.698,7 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in 3.765,2 milioni per l'anno 2023 e in 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  La relativa copertura finanziaria è posta a valere:
   a) per 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, 5.150,5 milioni di euro per Pag. 160il 2018, 5.470 milioni di euro per il 2019, 4.203,3 milioni di euro per il 2020, 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.765,2 milioni di euro per il 2023 e 3.736,2 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto;
   b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, 72,8 milioni di euro per il 2021, 60 milioni di euro per il 2022, 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e 10 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

  I commi da 4 a 6 prevedono la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.
  L'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Carlo SIBILIA (M5S) critica innanzitutto l'impostazione complessiva del provvedimento, con il quale il Governo interviene, per l'ennesima volta, in materia di finanza pubblica, con misure di carattere emergenziale, volte a recuperare risorse nella misura di circa 4 miliardi di euro. Sottolinea infatti come l'Esecutivo sia costretto ad adottare, in corso d'anno, interventi urgenti per far fronte a impegni precedentemente assunti in sede europea, che non ha potuto finora rispettare in quanto non ha probabilmente effettuato le giuste valutazioni al riguardo.
  Dal punto di vista del merito, stigmatizza la scelta effettuata dal Governo di recuperare le predette risorse attraverso misure che danneggiano pesantemente il tessuto produttivo del Paese e, in particolare, le piccole e medie imprese e i liberi professionisti, anziché cercare di recuperare risorse dagli istituti bancari, i quali sono stati più volte beneficiari di misure di vantaggio da parte dell'Esecutivo. Evidenzia infatti come numerose disposizioni del provvedimento comportino la rimodulazione, ovvero la cancellazione, delle agevolazioni fiscali attualmente vigenti a favore dei contribuenti.
  Passando a esaminare alcuni specifici aspetti critici del provvedimento, rileva come esso preveda l'estensione dell'ambito applicativo dello split payment, cioè dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'Erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, lettera c), abroga la disposizione che escludeva dall'applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, così assoggettando anche detti emolumenti, e quindi i compensi dei professionisti, al meccanismo dello split payment ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Ritiene che tale misura, la quale costituisce sostanzialmente una tassa sulla liquidità sui redditi dei liberi professionisti stessi, penalizzerà pesantemente tale categoria.
  Con riferimento alle disposizioni, contenute all'articolo 7, che modificano il regime dell'ACE (aiuto alla crescita economica), modificando i criteri utili ai fini della determinazione di tale strumento, rileva come esse agevolino gli istituti bancari, aumentando invece le difficoltà di accedere a tale strumento per le piccole e medie imprese che intendano investire nel proprio capitale sociale.
  Con riferimento all'articolo 3, chiede inoltre chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto il Governo a operare un sostanziale irrigidimento delle disposizioni in materia di compensazione di crediti e debiti fiscali: vengono infatti modificate le disposizioni riguardanti il visto di conformità necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali, prevedendo l'abbassamento Pag. 161del limite oltre il quale è necessario il predetto visto di conformità da 15.000 a 5.000 euro.
  Alla luce delle considerazioni svolte e delle criticità inerenti a numerosi aspetti del provvedimento, preannuncia quindi l'intenzione del Movimento 5 Stelle di svolgere su di esso un approfondito dibattito e di presentare tutti gli emendamenti che si rendano necessari per tentare di migliorarne il testo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta, già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento per poi procedere, probabilmente nella seduta di giovedì prossimo, all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 13.25.