CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Atto n. 389.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che i relatori hanno riformulato la loro proposta di parere (vedi allegato 1).Pag. 11
  Ricorda inoltre che il gruppo M5S e la componente del gruppo Misto Alternativa libera-Tutti insieme per l'Italia hanno presentato proprie proposte alternative di parere (vedi allegati 3 e 4), le quali verranno poste in votazione qualora venisse respinta la proposta di parere dei relatori.
  Informa altresì che il gruppo SI-SEL-POS e il gruppo M5S hanno presentato alcune proposte di modifica alla proposta di parere dei relatori (vedi allegati 5 e 6).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) illustra sinteticamente le tre proposte di modifica presentate alla proposta di parere dei relatori.
  Le prime due proposte di modifica riguardano il nuovo articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dallo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni riunite, il quale individua i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche prevedendo che, qualora il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
  Rileva quindi come la prima proposta di modifica intenda sostituire, al comma 2, lettere a) e b) del predetto articolo 20, le parole «superiore al 25 per cento», con le seguenti: «pari o superiore al 10 per cento», così introducendo un criterio più stringente.
  Illustra quindi la seconda proposta di modifica, volta a modificare il comma 4 del medesimo articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede che, «qualora l'applicazione dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo non coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società». La sua proposta di modifica intende sostituire, al predetto comma 4, le parole: «il titolare effettivo non coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società», con le seguenti: «tale condizione deve essere esplicitata».
  La terza proposta di modifica concerne l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, sostituito dallo schema di decreto in esame, recante disposizioni sulla comunicazione e l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. In particolare la predetta proposta è volta a sostituire il comma 2, relativo all'accesso alle informazioni contenute nelle sezioni del Registro delle imprese riservate a contenere i dati relativi ai titolari effettivi, con il seguente: «2. Le informazioni relative ai titolari effettivi sono riportate all'interno della visura camerale sulla società», così assicurando la massima trasparenza anche con riguardo a tali informazioni.
  Nel sottolineare come le proposte di modifica testé illustrate siano conformi allo spirito e agli obiettivi che la IV Direttiva antiriciclaggio si propone di raggiungere, preannuncia il voto contrario del suo gruppo qualora i relatori non intendano tenerne conto ai fini di un'integrazione della propria proposta di parere.

  Daniele PESCO (M5S) constata innanzitutto come i relatori non abbiano tenuto conto delle osservazioni e degli punti contenuti nella proposta alternativa di parere sullo schema di decreto presentata dal suo gruppo nella seduta di ieri.
  In particolare stigmatizza la condizione contenuta al numero 9) della proposta di parere dei relatori, con la quale, con riferimento all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo al contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, chiede al Governo di modificare la formulazione della lettera d), nel senso di sopprimere le seguenti parole: «, ivi compresa, se necessaria, in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella Pag. 12disponibilità del cliente», al fine di evitare che il professionista sia costretto a compiere indagini particolarmente complesse e onerose, che sembrano eccedere le ordinarie possibilità dello stesso professionista.
  Al riguardo, nel sottolineare come il Governo, solitamente attento a recepire pedissequamente i provvedimenti dell'Unione europea, in questo caso decida di discostarsene, rileva come tale previsione, ponendosi in contrasto con la direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, esponga l'Italia al serio rischio di essere sottoposta a procedura d'infrazione.
  In tale quadro ritiene preferibile prevedere, in conformità con quanto previsto dalla direttiva stessa, che i controlli da effettuare ad opera dei professionisti possano essere calibrati in base del livello di rischio delle attività oggetto di valutazione.
  Evidenzia inoltre come lo schema di decreto legislativo in esame presenti numerose altre criticità. Innanzitutto esso non contiene norme stringenti volte a disciplinare adeguatamente gli obblighi facenti capo alle Pubbliche Amministrazioni in materia di verifica e segnalazione delle operazioni sospette in funzione antiriciclaggio. Rileva inoltre come le disposizioni siano del tutto insufficienti a costituire i necessari presidi, sia con riferimento alle previsioni relative all'UIF (Unità di informazione finanziaria), sia con riferimento alle informazioni contenute nel Registro delle imprese sull'identità del titolare effettivo delle società e, in particolare, delle società fiduciari, rispetto alle quali sarebbe stato indispensabile inserire disposizioni più efficaci.
  Evidenzia quindi come, in linea generale, non siano stati individuati criteri idonei a identificare, nell'ambito della complessa filiera di soggetti implicati nell'attività di verifica e segnalazione delle operazioni sospette, le responsabilità delle diverse figure coinvolte, in caso di omessa o parziale segnalazione.
  Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia il parere contrario del suo gruppo sullo schema di decreto legislativo, nonché sulla proposta di parere dei relatori.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nel ringraziare i relatori per aver recepito alcune proposte di modifica avanzate dai deputati della sua componente parlamentare, evidenzia, tuttavia, come la proposta di parere presentata dai relatori non sia, a suo avviso, sufficientemente approfondita. Fa notare, infatti, come non siano stati recepiti gran parte dei rilievi formulati dal procuratore Greco nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite. Invita, pertanto, i relatori a riformulare la proposta di parere inserendo i rilievi non accolti.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore per la VI Commissione, con riferimento all'intervento del deputato Paglia, dichiara la propria disponibilità a recepire sostanzialmente, inserendo a tal fine due nuove osservazioni nella proposta di parere dei relatori, le proposte di modifica presentate dallo stesso deputato Paglia relative all'articolo 20, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come sostituito dallo schema di decreto legislativo, mentre ritiene non condivisibile la proposta di sostituzione, avanzata dal medesimo deputato Paglia, del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231.
  Con riguardo alle considerazioni del deputato Pesco, nel ritenere infondato il rischio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione alle disposizioni sugli obblighi di verifica previsti in capo ai liberi professionisti, rileva come tali aspetti saranno peraltro oggetto di valutazione da parte del Governo.

  Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione e relatrice per la II Commissione, concorda con le considerazioni del relatore per la VI Commissione, Boccadutri e riformula conseguentemente, d'intesa con quest'ultimo, la proposta di parere dei relatori, inserendovi due nuove osservazioni, che recepiscono sostanzialmente le proposte di modifica avanzate dal deputato Paglia relative ai commi 2 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Quanto alle osservazioni del deputato Artini, evidenzia come la proposta di parere Pag. 13dei relatori sia il risultato di un lungo ed approfondito lavoro istruttorio, e come, in particolare, i rilievi formulati in fase di audizione dal procuratore Greco siano stati integralmente recepiti in forma di osservazioni e condizioni. Replicando, inoltre, al deputato Pesco, sottolinea come non possano essere richieste ai professionisti verifiche eccessivamente complesse ed onerose, dal momento che gli stessi certo non possono essere chiamati a svolgere attività di vera e propria indagine nei confronti della clientela.
  In merito, poi, alle osservazioni del medesimo deputato Pesco, relative alla condizione di cui al numero 14) della proposta di parere, osserva come la fattispecie incriminatrice integri gli estremi di un delitto sanzionato con la pena della reclusione, di natura, quindi, necessariamente dolosa.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ringraziare i relatori per avere accolto due delle sue proposte di modifica alla loro proposta di parere, preannuncia il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata. In tale ambito, pur evidenziando come la predetta proposta di parere risulti migliorativa di numerosi aspetti disciplinati dallo schema di decreto, rileva come permangano tuttavia numerosi profili di criticità relativi allo schema di decreto legislativo, sul quale non può dunque esprimere una valutazione favorevole.

  Dino ALBERTI (M5S) esprime i propri rilievi con riguardo alle condizioni contenute nella proposta di parere dei relatori e riferite all'articolo 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale prevede una specifica disciplina sanzionatoria per le condotte fraudolente tenute dai soggetti tenuti agli obblighi di verifica e segnalazione a fini di antiriciclaggio. Rileva in particolare come sia opportuno inserire, nell'ambito di tali condizioni, anche la necessità di integrare la definizione delle condotte fraudolente con lo specifico riferimento al dolo come elemento soggettivo delle nuove fattispecie penali.

  Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione e relatrice per la II Commissione, con riferimento alle considerazioni del deputato Alberti ribadisce che, trattandosi di un delitto, l'elemento soggettivo del dolo non debba essere esplicitamente menzionato nella descrizione della fattispecie incriminatrice.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.

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