CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 maggio 2017
810.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
C. 302 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017, e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Il viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 302 e abb.-A, recante Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico;
  preso atto del contenuto della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 4, che istituisce un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appare necessario precisare che le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al medesimo Tavolo tecnico ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame sono quelle disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, che vengono contestualmente soppressi;
   al comma 5 del medesimo articolo 4 appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   all'articolo 5, comma 1, appare necessario precisare che gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;
   all'articolo 6, comma 1, appare necessario precisare che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   all'articolo 6 appare necessario riformulare il primo periodo del comma 3 nel senso di prevedere che l'emanando decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla medesima disposizione debba determinare la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d);
   al comma 5 dell'articolo 6 è necessario precisare che la dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – pari al 2 per cento del Pag. 43fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti da sintesi – determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, attraverso il rinvio all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, prevede che l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio sia commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente;
   all'articolo 8, comma 2, lettera d), appare necessario precisare che una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinata non solo al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario, ma anche all'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici;
   il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, potrà svolgere i compiti ad esso attribuiti dagli articoli da 9 a 12 con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 10, comma 6, appare necessario prevedere che ai partecipanti al Comitato direttivo del distretto biologico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   all'articolo 11, comma 13, appare necessario sopprimere la previsione secondo cui gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali;
   infatti, da un lato, il meccanismo della riassegnazione delle entrate di scopo rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio, dall'altro, considerando che gli incassi da sanzioni sono del tutto eventuali e non stabili nel tempo, non appare pertinente che gli stessi siano destinati al finanziamento o potenziamento di attività di amministrazioni, in quanto in caso di assenza o insufficienza di tali introiti potrebbero determinarsi richieste di finanziamenti pubblici per consolidare la spesa storica;
   all'articolo 12, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, appare necessario prevedere che ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 13, in materia di organizzazione dei produttori biologici, appare necessario sopprimere la previsione di possibili integrazioni di finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi operativi delle organizzazioni medesime, che comporterebbe nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2 sostituire le parole: Al Tavolo tecnico sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al con le seguenti: Al funzionamento Pag. 44del Tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del;
    al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

   All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con le risorse con le seguenti: nei limiti delle risorse;

   All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
È istituito con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito;
    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge;
    al comma 5 sopprimere il primo periodo;
    al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: I contributi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,;

    dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   All'articolo 8, comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: percorsi formativi aggiungere le seguenti: in ambito universitario;
    dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti:, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera a);

   All'articolo 10, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.;

   All'articolo 11, comma 13, sopprimere il terzo periodo;

   All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma:
  6-bis. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

   All'articolo 13, comma 5, sopprimere le seguenti parole:, con possibili integra- Pag. 45zioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Castiello 5.01, che è volta ad aggiungere all'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta, di cui alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la somministrazione di alimenti e bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica;
   Gallinella 6.50, che prevede che il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica sia destinato anche al finanziamento di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici e le organizzazioni dei produttori biologici, recando tuttavia una clausola di copertura finanziaria incongrua, in quanto non destinata ad alimentare il Fondo oggetto di ripartizione;
   Parentela 9.01, che prevede che nelle aree di origine dei prodotti biologici e nelle aree in cui sono presenti aziende biologiche certificate siano predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o installazioni di cui all'allegato VIII, parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e interventi preventivi in caso di presenza di impianti o installazioni le cui attività comunque costituiscono una fonte di rischio elevato per le colture e le produzioni. Si prevede inoltre che le concessioni per gli impianti o altre installazioni nelle predette aree in cui si svolgono attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di anidride carbonica e di idrocarburi non possono essere prorogate né rinnovate.

  Con riferimento invece alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Zaccagnini 3.2, che prevede che le autorità locali svolgano anche compiti di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo e certificazione operanti sul proprio territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Segoni 10.52, che prevede che, all'interno dei distretti biologici, le regioni sostengano i progetti di riconversione in biologico delle aziende agricole che hanno subito contaminazione del terreno o delle acque. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative Castiello 5.01, Gallinella 6.50 e Parentela 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Zaccagnini 3.2 e Segoni 10.52, in quanto le attività ivi previste a carico in particolare delle amministrazioni Pag. 46regionali non risultano assistite dalla individuazione delle occorrenti risorse, tali da assicurare l'invarianza finanziaria delle medesime proposte emendative. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.2, 6.50 e 10.52 e sugli articoli aggiuntivi 5.01 e 9.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.
C. 3785 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, osserva che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, composto di un solo articolo, reca talune modifiche all'articolo 59 del codice penale, prevedendo che nei casi di legittima difesa per violazione di domicilio la colpa dell'agente debba essere sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. Poiché il provvedimento in esame reca disposizioni di carattere ordinamentale e non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 3671-ter-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 1

  Fabio MELILLI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data 26 aprile 2017, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole nella seduta dello stesso 26 aprile. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   gli identici Civati 2.1 e Ricciatti 2.6 nonché gli identici Civati 2.2 e Camani 2.9, che sono sostanzialmente volte a reintrodurre nel testo un principio e criterio direttivo soppresso dalla Commissione di merito al fine di recepire una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 aprile 2017, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiori prestazioni per ammortizzatori sociali privi di copertura finanziaria.

  In merito all'emendamento Allasia 2.5, che è volto a prevedere, con riferimento ai presupposti di accesso alla procedura, che il numero minimo di dipendenti è stabilito in complessive 400 unità, anziché 800 Pag. 47unità come previsto dal testo, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo, ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla riduzione del predetto numero minimo di dipendenti.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore. In particolare, osserva come il parere contrario sull'emendamento Allasia 2.5 discende dal fatto che, in assenza di relazione tecnica, non è possibile attestare l'invarianza sul piano finanziario della medesima proposta emendativa, tanto più che essa appare suscettibile di configurare un rilevante ampliamento dei criteri per l'accesso alle procedure di amministrazione straordinaria, che viceversa l'ordinamento dell'Unione europea subordina al verificarsi di specifiche condizioni. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 e 2.9, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.
Emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo C. 2962.
(Parere alla II Commissione).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti approvati in linea di principio al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 12 aprile 2017, esprimendo in quella sede parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda inoltre che, poiché successivamente è stato disposto il trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa, la Commissione di merito nella seduta del 20 aprile 2017 ha adottato in sede legislativa come testo base un nuovo testo della proposta di legge che recepisce integralmente la condizione formulata dalla Commissione Bilancio e ha successivamente approvato in linea di principio quattro emendamenti del relatore.
  Al riguardo, fa presente che l'emendamento 1.5 è volto a meglio precisare per quali procedimenti si determinano effetti sulla competenza per territorio in conseguenza dell'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'emendamento 1.4 reca una modifica di carattere formale.
  Evidenzia, inoltre, che l'emendamento 1.3 è diretto a prevedere che le eventuali modifiche alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto siano disposte con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, anziché con decreto del Presidente della Repubblica da adottare, Pag. 48secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 374 del 1991, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, fermo restando che tali variazioni, come previsto dal testo del comma 5, sono disposte nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Rileva, infine, che l'emendamento 1.6 elimina l'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve da quelli per i quali il Ministro della giustizia dispone eventuali modifiche della pianta organica del personale amministrativo, segnalando che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, detto personale amministrativo deve essere messo a disposizione dagli enti locali che hanno richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, facendosi integralmente carico delle relative spese.
  Poiché le suddette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 4410, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, avverte che la proposta di legge in esame – adottata come testo base dalla VI Commissione finanze nella seduta del 19 aprile scorso nell'ambito della discussione congiunta dei progetti di legge ad essa abbinati – reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, delineando pertanto un intervento di particolare delicatezza ed atteso da tempo.
  Osserva che il testo, composto da sette articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura e presenti alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
  Rileva che la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo.
  Segnala che la Commissione avrà, in particolare, il compito di verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale, la gestione degli istituti bancari rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, nonché l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario e sul sistema di vigilanza.
  Osserva altresì che la Commissione, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta, anche se coperti da segreto, nonché avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 4 dell'articolo 7 prevede che la Commissione di inchiesta, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro. Pag. 49
  Segnala, altresì, che il successivo comma 5 del medesimo articolo 7 prevede che le spese per il funzionamento della istituenda Commissione – stabilite nel limite massimo di 150 mila euro – siano poste equamente poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera. Rileva che, ai sensi della medesima disposizione, i Presidenti dei due rami del Parlamento – per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta – possono autorizzare un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento.
  Ciò posto, fa presente che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in considerazione del fatto che, essendo gli oneri derivanti dal provvedimento medesimo a carico per metà del bilancio interno del Senato e per metà del bilancio interno della Camera, esso non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Alla luce delle suddette valutazioni, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  Il viceministro Enrico MORANDO, non avendo osservazioni da formulare, concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore sul provvedimento in oggetto, anche in considerazione del fatto che rientra nella piena autonomia delle Camere disporre in ordine alle risorse allocate nei rispettivi bilanci interni.

  Bruno TABACCI (DeS-CD), fermo restando che compito della Commissione bilancio è valutare i provvedimenti esclusivamente sotto il profilo dei loro effetti finanziari, intende tuttavia manifestare la propria perplessità in merito alla proposta di legge in esame, giacché lo strumento di una Commissione parlamentare d'inchiesta in una materia tanto delicata e sentita dall'opinione pubblica nell'attuale momento storico, quale è quella del sistema bancario e finanziario, potrebbe a suo avviso ingenerare ulteriore confusione, creare una duplicazione di compiti e funzioni e favorire ancor di più contrasti di carattere strumentale tra le diverse forze politiche, in considerazione peraltro dei penetranti poteri di indagine di cui sarebbe titolare la medesima Commissione, assimilabili a quelli esercitati dalla magistratura. Nell'osservare, altresì, la scarsa probabilità che la istituenda Commissione d'inchiesta, anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza naturale della corrente legislatura, possa concretamente avviare la propria attività e pervenire ad una positiva conclusione dei propri lavori, ribadisce l'inadeguatezza dello strumento rappresentato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta rispetto allo specifico tema oggetto di indagine e verifica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Atto n. 391.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta era stata depositata dal rappresentante del Governo una nota predisposta dalla Presidenza del Pag. 50Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella medesima seduta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), recante ulteriori elementi di risposta.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (atto n. 391),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    dagli articoli da 5 a 7, in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di attività già svolte ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente integrate dal provvedimento in esame;
    infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni effettuano la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive, essendo tale attività un elemento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa;
    l'eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, nonché di avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), ha finalità di mero coordinamento normativo, in relazione alla normativa sopravvenuta, con quanto previsto l'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ed il trasferimento delle relative funzioni all'ANAC, nonché con il successivo piano di riordino, approvato con DPCM 1o febbraio 2016, che ha determinato il trasferimento definitivo delle risorse umane della soppressa AVCP e la confluenza delle stesse in un unico ruolo unitamente al personale già in servizio presso l'ANAC;
    il Dipartimento della funzione pubblica darà attuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 11, in materia di organismi indipendenti di valutazione della performance, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    il predetto Dipartimento già attualmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, svolge le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tiene e aggiorna un elenco nazionale dei componenti degli organismi nazionali di valutazione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;
    gli adempimenti previsti dall'articolo 12 a carico degli enti territoriali non comportano effetti di natura finanziaria trattandosi di attività già espletate dagli stessi;
    le pubbliche amministrazioni centrali e locali provvederanno all'attuazione dell'articolo 13, recante criteri per la differenziazione delle valutazioni e partecipazione dei cittadini e degli altri utenti alla misurazione delle performance organizzative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;Pag. 51
    si tratta infatti di attività già svolte dalle pubbliche amministrazioni, in quanto la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive, costituisce un elemento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa;
    l'unico elemento di novità dell'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, introdotto dall'articolo 13, comma 2, del presente provvedimento, è costituito dal fatto che i cittadini possono comunicare direttamente all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) il proprio grado di soddisfazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Organismo che, nel fissare le modalità di raccolta dei dati, si avvarrà delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    in particolare, le rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati potranno essere effettuate dalle amministrazioni centrali nell'ambito degli stanziamenti alle stesse assegnate per l'acquisto di beni e servizi e, laddove i servizi siano erogati tramite portali informatici, potranno essere svolte rilevazioni on line con un onere che dovrebbe essere ben più limitato rispetto alle altre forme di raccolta di dati sulla soddisfazione degli utenti;
    le amministrazioni locali svolgeranno le attività di raccolta in oggetto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Atto n. 404.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che nella scorsa seduta il relatore aveva preannunziato la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, osserva preliminarmente che la proposta di parere che si accinge a formulare tiene conto, come osservato anche nel corso della precedente seduta, di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte lo scorso 11 aprile, con riferimento, tra l'altro, alle problematiche relative alle previsioni di esclusioni totali o parziali dalla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 175 del 2016 per alcune tipologie di società partecipate, nonché alle disposizioni in materia di gestione del personale. Tanto premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Vincenzo CASO (M5S) presenta, a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle, una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sarà posta per prima in votazione la proposta di parere formulata dal relatore e condivisa dal Governo e che, in caso di Pag. 52sua approvazione, sarà da intendersi preclusa la votazione della proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, come dianzi evidenziato, è pertanto da intendersi preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Atto n. 400.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 198 del 2016, reca una revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Fa presente che l'articolo 2, comma 4, della legge n. 198 del 2016 prevede tra l'altro che il Governo, al fine di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Da ultimo, rileva che il comma 8 del medesimo articolo afferma che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, ai fini del conto economico consolidato e nel presupposto che le attività previste – come indicato dalla relazione tecnica – siano interamente finanziate dalle quote versate dagli iscritti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza di cui all'articolo 4, prevedendo che: «Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda sulla necessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400),
   rilevata la necessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che “dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.
   con la seguente condizione:
    all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 53

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.
Atto n. 406.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici. Fa presente che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, comma 5, lettera a) e comma 8, della legge n. 198 del 2016, e che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento.
  In merito agli articoli 1 e 3, che recano disposizioni in materia di integrazione salariale, rileva che le disposizioni in esame modificano la normativa vigente in materia di integrazioni al reddito per i lavoratori delle imprese editrici. Rispetto a tale disciplina, fa presente che le disposizioni sono volte a definire i requisiti per l'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo criteri che, in base a quanto rilevato dalla relazione tecnica, dovrebbero consentire la realizzazione per gli istituti previdenziali gestori (INPS e INPGI, soggetti ricompresi nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) di riduzioni dei costi sostenuti. Inoltre osserva che, per effetto del rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione, dovrebbero determinarsi effetti aggiuntivi di gettito. Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce specifiche indicazioni quantitative in merito a tali effetti, peraltro non scontati ai fini dei saldi.
  Rileva altresì che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 25-bis, comma 10, la determinazione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale nonché le modalità di applicazione delle disposizioni in esame sono demandate ad un decreto interministeriale. Poiché tali criteri appaiono in linea di principio suscettibili di incidere sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati e, quindi, sull'impatto finanziario della disciplina in esame, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi in merito a tali profili, al fine di escludere effetti sulla complessiva spesa per le finalità in esame.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 25-bis, comma 8, in base al quale il Ministero del lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento del trattamento straordinario diretto da parte dell'INPS o dell'INPGI, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ritiene utile acquisire conferma della sostenibilità di tale ipotesi per gli Istituti interessati e per i rispettivi equilibri di bilancio.
  Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali, mediante l'incremento della quota minima di anni di contribuzione e la revisione dell'età minima di accesso, rispetto a quanto attualmente previsto.
  Prende quindi atto di quanto riportato dalla relazione tecnica, che evidenzia che il provvedimento introduce requisiti più severi per l'accesso al pensionamento, affermando quindi la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Pag. 54
  Considera peraltro opportuno, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, acquisire indicazioni circa gli elementi quantitativi – riferiti alle platee presumibilmente interessate e all'entità dei trattamenti da corrispondere – sottostanti tale indicazione di invarianza, anche in una prospettiva pluriennale.

  Edoardo FANUCCI (PD), anche in considerazione del confronto proficuo avuto con il Governo, fa presente la necessità di esprimere in tempi brevi il parere sul provvedimento in oggetto, analogamente al parere sull'atto n. 407, recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Atto n. 390.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (atto n. 390),

VALUTA FAVOREVOLMENTE
   lo schema di decreto legislativo».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.
Atto n. 403.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice si Pag. 55era riservata di predisporre una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

  Tea ALBINI (MDP), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (atto n. 403);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Corte dei conti rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti pubblici e possono essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    lo statuto non prevede la partecipazione agli organi della Fondazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche, ma la mera designazione di membri del Comitato di Gestione e dell'Organo di Revisione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e pertanto non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le risorse di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, destinate alla istituenda Fondazione Italia sociale per lo svolgimento delle proprie attività, risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2017 in conto residui;
   ritenuto che:
    risulti necessario precisare che la Fondazione prevista dall'articolo 1 possa costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione stessa;
    all'articolo 2, comma 3, lettera d), laddove si dispone che la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa acquisire, anche attraverso comodato, beni immobili pubblici anche facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, risulti necessario prevedere il rispetto della destinazione d'uso dei medesimi beni;
    risulti necessario porre un limite massimo al compenso del Segretario generale, determinato dal Comitato di Gestione ai sensi dell'articolo 14, attraverso la definizione di appositi criteri quali, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima rispetto al Fondo di gestione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
   lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
    1) all'articolo 1, sia precisato che la Fondazione possa costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione stessa;
    2) all'articolo 2, comma 3, lettera d), si preveda il rispetto della destinazione d'uso dei beni immobili pubblici che la Fondazione può acquistare o ricevere in comodato;
    3) all'articolo 14, sia definito un limite massimo al compenso del Segretario generale, attraverso la definizione di appositi criteri quali, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima rispetto al Fondo di gestione.».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

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