CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 maggio 2017
810.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dalla Commissione ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione al disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
  Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia oggetto del disegno di legge, di docenti universitari, nonché di rappresentanti delle forze dell'ordine.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 13.35.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4220 Governo, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione la professoressa Paola SEVERINO, Rettore dell'Università LUISS Guido Carli di Roma.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Sofia AMODDIO (PD), Giuseppe BERRETTA, (PD), relatore, Donatella FERRANTI, presidente e Franco VAZIO (PD).

  Risponde ai quesiti posti la professoressa Paola SEVERINO, Rettore dell'Università LUISS Guido Carli di Roma.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia la professoressa Severino e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.
Atto n. 405.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con due condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, rammenta di aver presentato, nella seduta del 27 aprile scorso, una proposta di parere favorevole con due condizioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato) e che, su richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle, l'esame dello stesso è stato rinviato alla seduta odierna. Fa presente, quindi, che non sono pervenute osservazioni sullo schema di decreto in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.35.

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 4410 approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4410, ed abbinate, in materia di istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e Finanziario, già approvata dal Senato.
  In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che la predetta Commissione di inchiesta, costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati dai presidenti delle Camere in proporzione al numero dei componenti dei gruppi (articolo 2), è chiamata a verificare (articolo 3): gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano; la gestione degli Istituti bancari coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto, destinatari anche in forma indiretta di risorse pubbliche o posti in risoluzione; l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari; l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.
  Segnala che il provvedimento disciplina (articolo 4) l'attività di indagine della Commissione, che ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366) e la falsa testimonianza (articolo 372).
  In particolare, rammenta che l'articolo 366 c.p. (Rifiuto di atti legalmente dovuti) punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 euro chiunque – nominato dall'autorità giudiziaria in qualità di perito, interprete, ovvero custode di cose sequestrate – ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Le stesse pene si applicano a chiunque, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. La sopracitata disciplina si applica a chi è chiamato a testimoniare dinanzi all'autorità giudiziaria; ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o da un'arte (salvi i casi previsti dalla legge, la sua durata varia tra un mese e 5 anni). L'articolo 372 c.p. (Falsa testimonianza) punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
  Segnala che il comma 3 dell'articolo 4 chiarisce che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Ove (comma 4) gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione. Pag. 29La Commissione non può adottare (comma 5) provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).
  Rammenta che l'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. Essa (comma 1) può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. Ove non costituisca più grave reato (comma 2), la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  Osserva che l'articolo 7, infine, dispone che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (comma 3), nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il Presidente effettua le designazioni, sentita la Commissione.
  Ciò promesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

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