CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul testo approvato dal Senato, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, dal competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e positivamente verificata dalla stessa Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), nonché una nota predisposta dalla stessa Ragioneria generale dello Stato sul testo all'esame dell'Assemblea (vedi allegato 2), contenente elementi di informazione in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 29 marzo scorso e la richiesta di predisposizione di una nuova relazione tecnica riferita all'intero articolato del testo all'esame dell'Assemblea.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, la cui richiesta è stata deliberata nella seduta dello scorso 14 marzo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la citata relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.
C. 2962.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della giustizia in data 17 febbraio 2017 e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3). Anche alla luce di tale documentazione, evidenzia in particolare la necessità, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, di precisare che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2962, recante Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni;
   preso atto della relazione tecnica del 17 febbraio 2017 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare che resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ai sensi del quale, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al fabbisogno di personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 3831 e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame, come modificato durante l'esame in sede referente dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), reca disposizioni relative all'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo e che la proposta di legge, di iniziativa popolare, non è corredata di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che la Giornata nazionale degli italiani nel mondo – non considerata solennità civile – in base alla normativa sopra richiamata non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto attiene alla promozione di cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e divulgare le attività svolte dai cittadini italiani all'estero in contesti internazionali, osserva che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Ciò rilevato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alla promozione esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, anche alla luce della clausola di non onerosità di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire una conferma dal Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente la VII Commissione (Cultura), nella seduta del 29 marzo 2017, ha apportato al testo del disegno di legge, adottato come testo base, modifiche non corredate di relazioni tecniche. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 4 e 6, in materia di finalità e finanziamento dei Comitati nazionali, in merito ai profili di quantificazione, prende atto che gli oneri indicati dalla norma sono configurati quali limiti di spesa. Evidenzia peraltro che tali limiti sono fissati sulla base di esigenze di cui la relazione tecnica dà conto con dati di sintesi, senza individuare le determinanti delle singole voci di spesa, Pag. 65cui dovranno far fronte i Comitati per l'assolvimento dei propri compiti, e la relativa modulazione della stessa su base annua. Riterrebbe quindi utile acquisire elementi più puntuali di determinazione delle predette componenti di spesa in relazione alla presumibile composizione dei Comitati – non definita in modo puntuale dalle disposizioni – e ai compiti ad essi rimessi. Infine, in merito al coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), di soggetti pubblici che apportino contributi e risorse, non formula osservazioni nel presupposto che esso riguardi attività di carattere eventuale, che i soggetti in questione potranno svolgere nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 2, comma 1, autorizza la spesa complessiva di 3,45 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2021 per l'attribuzione di contributi ai tre Comitati nazionali che verranno istituiti per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri. Lo stesso comma specifica poi che a ciascuno dei tre Comitati è attribuito un contributo complessivo di 1,15 milioni di euro. Osserva che l'articolo 2, comma 2, reca la suddivisione della spesa tra le annualità interessate, autorizzando la concessione di contributi pari a 0,45 milioni di euro per l'anno 2018 e a un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mentre il successivo comma 3 demanda a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la determinazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi a ciascun Comitato. Rileva, infine, che il successivo articolo 6 provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Al riguardo, rileva che per la celebrazione degli anniversari di cui al presente provvedimento è autorizzata la concessione di contributi pari a 0,45 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, con attribuzione di un contributo complessivo di 1,15 milioni di euro a ciascuno dei tre Comitati nazionali che saranno istituiti per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri e che alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. In proposito segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, reca stanziamenti per 9,55 milioni di euro per l'anno 2017, 9,915 milioni di euro per l'anno 2018 e 10,075 milioni di euro per l'anno 2019, che sono stati ridotti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017. Ciò posto, reputa necessario che il Governo confermi che l'ulteriore riduzione, prevista dal presente provvedimento, dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.
  Circa l'articolo 5, concernente le modalità attuative, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di costituire la Cabina di regia senza oneri derivanti da eventuali rimborsi o dalle spese di funzionamento dell'organismo.
  In merito all'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale, pur considerando preliminarmente che, in occasione dell'esame di recenti provvedimenti, alla dichiarazione di «monumento nazionale» non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbe acquisita una conferma che la possibilità, prevista in via generale, di attribuire tale qualificazione a beni oggetto Pag. 66di dichiarazione di interesse culturale non sia suscettibile di determinare implicazioni per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'istituzione della Cabina di regia, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Precisa, inoltre, che la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 5-bis, con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Assicura, infine, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – prevista dall'articolo 6 ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto – non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4314 Governo, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione della Cabina di regia, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 5-bis, con riferimento ai beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché tale dichiarazione rappresenta un'ulteriore specificazione della dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
    la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – prevista dall'articolo 6 ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto – non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 1013.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2017.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, rammenta che sul provvedimento in esame la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la citata relazione tecnica risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, attesa la necessità di verificare ulteriormente taluni elementi Pag. 67forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (vedi allegato 4), richiesta nella seduta del 28 marzo scorso, precisando che la stessa risulta negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, tenuto conto in particolare delle criticità finanziarie connesse alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), concernenti l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 22 marzo 2017, fa presente che gli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché comportano, tra l'altro, nuovi compiti per l'Ispettorato nazionale del lavoro concernenti la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro nei confronti dei centri per l'impiego.
  Ritiene, inoltre, necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3, laddove si prevede una convenzione volta ad individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del presente provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ritiene, infine, necessario disporre, nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 4, che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano altresì ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041, recante Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché comportano, tra l'altro, nuovi compiti per l'Ispettorato nazionale del lavoro concernenti la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro nei confronti dei centri per l'impiego;Pag. 68
    appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3, laddove si prevede una convenzione volta ad individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del presente provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario disporre, nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 4, che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano altresì ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Sopprimere l'articolo 2.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3;

  All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ai rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a quelli».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, che oggetto di esame è il testo unificato elaborato in sede referente dalla XIII Commissione (Agricoltura), come risultante dalle modifiche finora approvate in sede referente, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 8 e 14, concernenti le autorità di settore, pianificazione e finanziamento dell'agricoltura biologica, rileva che le disposizioni in esame definiscono il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici finanziato a valere sul Fondo, di nuova istituzione, per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Rileva che queste entrate, attualmente, confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione per effetto delle abrogazioni disposte dall'articolo 14 del provvedimento in esame. In proposito, considera necessario chiarire se la soppressione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità – contestuale all'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica – possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse. Pag. 69
  Con riferimento alla promozione da parte dello Stato della ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, prevista dall'articolo 7, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che, nell'ambito di tale promozione, sono previsti, fra l'altro, meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, incentivando l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio e interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. In particolare, andrebbe chiarito se la destinazione al CNR per specifiche ricerche di una quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia suscettibile di incidere su altre finalità per le quali opera il Fondo medesimo.
  Infine, con riferimento all'articolo 8, relativo alla promozione della formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla sostenibilità per i soggetti pubblici interessati delle misure previste, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, con riferimento all'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, rappresenta l'opportunità di precisare, in maniera conforme alla prassi corrente, che la partecipazione al predetto Tavolo tecnico non comporta la «corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati» in favore dei suoi componenti. Con riferimento all'istituendo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di cui all'articolo 6, comma 4, fa presente che esso è alimentato con le entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che, a legislazione vigente, sono invece destinate al finanziamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione ad opera del presente provvedimento. Ciò posto, evidenzia che, in relazione al predetto contributo, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2017 sul capitolo n. 3583 dello stato di previsione dell'entrata risultano iscritti 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Rileva, infine, che nel testo in esame non risulta specificato lo stato di previsione nel quale dovrà essere iscritto il Fondo di nuova istituzione.
  Con riguardo agli articoli da 9 a 12, recanti disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, rileva che le disposizioni in esame hanno prevalentemente carattere ordinamentale e non sembrano determinare effetti diretti per la finanza pubblica. In ordine ai compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari nonché al competente Ministero, ritiene che andrebbe confermato che gli stessi possano essere effettuati con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai contributi economici che possono essere imposti dalle organizzazioni interprofessionali, ritiene che andrebbe precisato se da tali disposizioni possano derivare effetti apprezzabili di minor gettito per il regime di deducibilità dei contributi stessi.
  Rileva infine l'opportunità che, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea per la discussione sulle linee generali a far data dalla prossima settimana, la Commissione sia posta nelle condizioni di pervenire alla deliberazione Pag. 70del parere di propria competenza in tempo utile a consentire l'avvio dell'esame in Aula.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 5), avverte che sul provvedimento in esame è peraltro stata predisposta dalla competente amministrazione una relazione tecnica, che risulta tuttavia ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle opportune verifiche sui profili di carattere finanziario. In riferimento alle valutazioni da ultimo svolte dalla relatrice, auspica di poter essere comunque in grado di fornire alla Commissione nel più breve tempo possibile tutti gli elementi di informazione indispensabili ai fini del prosieguo dell’iter parlamentare del provvedimento, già calendarizzato per la discussione in Assemblea.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 395.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze di Polizia, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica riporta dati, riferiti agli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, raccolti in apposite tabelle ed esposti come risultati finali delle stime svolte e che tali dati sono quindi riepilogati, sempre in forma sintetica, in un prospetto finale, rinviando sul punto alle considerazioni di cui alla parte conclusiva della presente esame illustrazione.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, ed interviene a completamento della riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia – conseguente alla loro riduzione da cinque a quattro mediante l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato – disposta con il decreto legislativo n. 177 del 2016.
  In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell'ambito della cui dotazione, pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e a 1.928,24 milioni a decorrere dal 2018, vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura – appunto – l'attuazione delle previsioni della legge delega, nonché della legge n. 244 del 2012 sulla riforma dello strumento militare sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Osserva che la citata legge di bilancio per il 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (bonus 80 euro) previsto dalla legge di stabilità per il 2016 in favore del personale non dirigente appartenente Pag. 71al medesimo comparto. Rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, al quale la legge di bilancio per il 2017 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la dotazione di quest'ultimo sia destinata, tra l'altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli.
  Segnala che, come già evidenziato, il provvedimento in esame utilizza una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all'esame delle Camere, lo schema di decreto legislativo in materia di Forze armate (A.G. 396) e quello in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394). Fa presente che al complesso delle summenzionate misure, che caratterizzano, con modalità diverse, i vari Corpi di Polizia interessati dal provvedimento di riordino, nonché alle altre misure previste dal provvedimento in esame, riferite a singoli Corpi o a specifici istituti, sono associati, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oneri complessivamente pari a 472.504.405 euro per il 2017, a 636.974.172 euro per il 2018, a 623.006.300 euro per il 2019, a 610.542.118 euro per il 2020, a 611.315.107 euro per il 2021, a 607.362.855 euro per il 2022, a 608.128.792 euro per il 2023, a 611.630.569 euro per il 2024, a 615.496.631 euro per il 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli oneri indiretti che – ai sensi dell'articolo 48, comma 2, e secondo le stime della relazione tecnica – ammontano a 25,2 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica, che li pone a raffronto con le disponibilità finanziarie utilizzabili a copertura dei medesimi.
  In proposito evidenzia che, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, la dimensione dei suddetti oneri è stata determinata applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e criteri di avanzamento e promozione al grado superiore. Come evidenziato in premessa, la relazione tecnica contiene una serie di tabelle che espongono i risultati finali dei procedimenti di stima svolti riferiti a ciascun istituto. Non sono invece sempre esplicitati, in modo sistematico ed uniforme con riguardo ai diversi Corpi di polizia, le informazioni, di tipo statistico-amministrativo, ed i parametri sulla base dei quali tali oneri sono stati stimati. Non risultano inoltre sempre esposti i diversi passaggi dell’iter logico seguito nel procedimento di quantificazione. Pertanto, prende atto del complesso degli oneri indicati, evidenziando che la struttura e le caratteristiche della relazione tecnica non consentono una compiuta verifica delle stime in essa riportate.
  Con specifico riferimento alle disposizioni sulla Guardia di finanza, evidenzia, in particolare, che le tabelle riportate dalla relazione tecnica espongono il totale degli oneri con riguardo a diverse categorie di personale, ma non indicano le componenti di spesa, riferibili alle specifiche innovazioni legislative introdotte. Inoltre, a differenza di quanto previsto per gli altri Corpi, è riportato l'onere a regime, ma non i prospetti che diano conto dell'evoluzione degli oneri medesimi nel decennio considerato. Riterrebbe pertanto utile disporre di tali elementi ad integrazione dei dati forniti.
  Osserva altresì che la relazione tecnica fornisce un quadro di sintesi complessiva degli oneri, aggregando i dati esposti, sempre in forma tabellare, con riferimento alle varie partizioni del provvedimento. Peraltro la veste grafica di tale quadro riassuntivo, presentato in formato non elaborabile e di non agevole leggibilità, rende questo strumento non pienamente fruibile ai fini del procedimento di verifica delle quantificazioni. Ritiene quindi utile disporre di una versione del prospetto in formato elaborabile o comunque di più agevole interpretazione.
  Tanto premesso, evidenzia altresì i seguenti aspetti:
   il provvedimento reca disposizioni che prevedono riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche con conseguente accelerazioni dei passaggi di carriera e l'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di alcune promozioni. Pag. 72Ritiene che andrebbe chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella relazione tecnica. In proposito, giudica opportuno acquisire la valutazione del Governo;
   andrebbe chiarito se siano configurabili maggiori oneri in termini pensionistici e di trattamento di fine servizio e se tali eventuali oneri siano stati considerati dalla relazione tecnica. In particolare, sarebbe utile chiarire se lo specifico regime vigente per il personale appartenente ai Corpi di polizia possa determinare, a parità di anni di servizio, esborsi maggiori, in termini di prestazioni pensionistiche e di trattamento di fine servizio, in funzione del più alto grado in ruolo conseguibile al raggiungimento dell'età di congedo. I predetti elementi non sembrano infatti emergere in modo specifico dalla relazione tecnica;
   occorrerebbe altresì acquisire una conferma che la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli di base sia tale da non determinare criticità sul piano operativo ed amministrativo, suscettibili di tradursi in effetti di carattere finanziario;
   per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (cosiddetto bonus 80 euro) previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l'ultimo trimestre del 2017.

  Inoltre, riterrebbe opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli «oneri indiretti», di cui all'articolo 48, comma 2, esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento.
  Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell'ordinamento del personale in questione, ritiene che andrebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego.
  Infine, rileva l'opportunità di chiarimenti in merito a taluni elementi riportati dalla relazione tecnica. In primo luogo, osserva che la relazione tecnica, nell'individuare il complesso delle risorse disponibili per l'intero comparto sicurezza-difesa, indica come «risorse indistinte», utilizzabili ai predetti fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame di cui all'articolo 48, i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 nonché quelli di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Per quanto riguarda i risparmi di cui alla citata legge n. 244 del 2012, osserva che si tratta di risorse utilizzate dallo schema di decreto legislativo (AG 396) relativo alle Forze armate, anch'esso all'esame delle Camere. Per quanto attiene invece ai risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 – non espressamente utilizzati a copertura del provvedimento in esame – considera utile acquisire indicazioni circa il concorso effettivo di tali risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato articolo 19 nella misura del 50 per cento dell'importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell'intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. Rileva che la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nell'elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione giudica opportuno acquisire un chiarimento.
  Più in generale, evidenzia l'opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli Pag. 73oneri specificamente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi AG. 394 (Vigili del fuoco) e AG. 396 (Forze armate). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che – come rilevato in relazione allo schema n. 394 – per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso.
  Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 45, comma 26, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, reputa preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli oneri indicati all'articolo 48, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come «valutati in» anziché come «pari a», ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l'opportunità di distinguere, al medesimo articolo 48, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti.
  Tanto premesso, rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016. Difatti, da un lato essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, peraltro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso. Dall'altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti giudica pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Osserva che l'articolo 48 prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a Pag. 74607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.469.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
   a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Segnala che il successivo comma 2 stabilisce che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.
  Osserva che il comma 3, infine, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi «strettamente correlata» a quella concernente lo schema di decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (AG. 396), entrambi attualmente all'esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l'indicazione, in una apposita tabella riepilogativa, delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto.
  Tanto premesso, fa presente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dallo schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a 607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.469.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno Pag. 752026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo. Ciò posto, segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità.
  In primo luogo, quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e – quanto a 63.485.000 euro per il solo anno 2017 – mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento). Al riguardo, ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all'anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato – in misura non superiore al 50 per cento – all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Sul punto, considera opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche alla luce del fatto che l'importo evidenziato nella citata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l'anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Ritiene, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa.
  In secondo luogo, quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 48, comma 1, lettera c), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata. Al riguardo, fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 – di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 – e a 748,27 Pag. 76milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale «assorbimento delle risorse» per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo proposito, segnala che la locuzione «assorbimento delle risorse» sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1o ottobre 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Reputa, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze armate (A.G. 395), attualmente all'esame delle Camere. Dal punto di vista formale, segnala infine che il richiamo «alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», non tiene conto della ripartizione delle risorse nel frattempo operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. Alla luce di ciò, ravvisa pertanto l'opportunità di riformulare la copertura di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d), del presente schema di decreto, nel senso di imputare la stessa a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dianzi richiamata, così come ripartita ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Su tale punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In terzo luogo, quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 48, comma 1, lettera d), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha autorizzato la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, preso atto che – come evidenziato nella relazione tecnica – gli oneri oggetto di copertura sono riconducibili all'ambito delle finalità di spesa sopra menzionate.
  Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, fa presente che ad essa si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Da un punto di vista formale, reputa infine opportuno precisare all'articolo 48, comma 2, che gli oneri indiretti ammontano a 25,2 milioni di euro «a decorrere dal 2018», posto che l'attuale formulazione del testo non reca al riguardo alcuna indicazione di carattere temporale. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 77

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
Atto n. 396.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze armate. Fa presente, altresì, che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 12, recanti revisione dei ruoli del personale delle Forze armate, evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze armate, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015. In proposito, rammenta che l'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell'ambito della cui dotazione, pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e 1.928,24 milioni di euro a decorrere dal 2018, vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura – appunto – l'attuazione delle previsioni della legge delega sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La legge di bilancio per il 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta, in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (bonus 80 euro) previsto dalla legge di stabilità 2016 in favore del personale non dirigente appartenente al medesimo comparto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, al quale la legge di bilancio demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la sua dotazione sia destinata, tra l'altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli. Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame utilizza, tra l'altro, una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all'esame delle Camere: lo schema di decreto legislativo sulle Forze di polizia (A.G. 395) e quello sul Corpo dei vigili del fuoco (A.G. 394). Al complesso delle summenzionate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame, sono associati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, oneri complessivamente pari a euro 194.703.132 per il 2017, a euro 365.280.752 per il 2018, a euro 374.820.813 per il 2019, a euro 390.853.654 per il 2020, a euro 388.384.874 per il 2021, a euro 394.993.597 per il 2022, a euro 396.924.385 per il 2023, a euro 395.097.083 per il 2024, a euro 391.509.499 per il 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli «oneri indiretti» che – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – ammontano a 15,3 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica. In proposito evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica, l'entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione al grado superiore. La relazione tecnica indica in modo per lo più puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l’iter logico seguito dalla stessa relazione tecnica. Tanto premesso, evidenzia peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione:
   viene prevista (articolo 1, comma 1, lettera d) la possibilità di incrementare i Pag. 78volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di straordinarie esigenze funzionali, senza precisare le relative fonti di finanziamento; pur prendendo atto della valenza sostanzialmente programmatica delle disposizioni in esame, osserva che le stesse prefigurano un onere potenziale, senza definire le relative modalità di copertura. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo;
   la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera (articolo 1, comma 1, lettera f) appare suscettibile di determinare un'accelerazione di tale progressione e un presumibile aumento nel ricorso a tale istituto, rispetto a quanto previsto a normativa vigente. Andrebbero pertanto valutati i relativi effetti finanziari che non appaiono esplicitati dalla relazione tecnica. Inoltre, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità di un eventuale maggiore ricorso all'istituto del congedo straordinario, con conseguenti possibili riflessi, benché di carattere indiretto, sulla funzionalità delle strutture interessate;
   l'estensione a maggiori e tenenti colonnelli dell'applicazione degli scatti per l'invalidità di servizio e degli scatti demografici [articolo 10, comma 1, lettera f) e g)] nonché degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo [articolo 10, comma 1, lettera h) e i)], attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali, appaiono in linea teorica suscettibili di determinare effetti finanziari. Ritiene che andrebbero quindi forniti ulteriori elementi atti a confermare quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria di dette disposizioni;
   l'applicazione (articolo 10, comma 2) al personale delle Forze armate, in materia di trattamento pensionistico, dell'istituto del cosiddetto «moltiplicatore», già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, sembra volta a riconoscere al personale delle Forze armate un meccanismo in grado di determinare una rivalutazione del montante contributivo. La relazione tecnica non imputa oneri aggiuntivi a tale meccanismo, in quanto alternativo al trattamento di ausiliaria. Non sono peraltro forniti gli elementi necessari a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria, con particolare riguardo alla compensatività degli effetti connessi all'applicazione alternativa dei due istituti;
   per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (cosiddetto «bonus 80 euro») previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l'ultimo trimestre del 2017;
   l'articolo 11, comma 5, prevede, a decorrere dal 2017, un adeguamento degli organici del personale militare, con una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, alla quale viene associato un risparmio di 145 milioni di euro a decorrere dal 2017; di tale risparmio 72,5 milioni sono utilizzati per finalità di copertura del provvedimento in esame (articolo 12, comma 1, lettera d), mentre i restanti 72, 5 milioni sono ripartiti con decreto interministeriale per le esigenze del Ministero della difesa.
  Alla luce delle norme richiamate, ritiene opportuno un chiarimento riguardo alle modalità di determinazione della quota di risparmio utilizzata dal provvedimento in esame e della parte scontata a miglioramento dei saldi finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 244 del 2012.
  Andrebbe altresì chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella relazione tecnica. Pag. 79
  Inoltre, ritiene opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli «oneri indiretti», di cui all'articolo 12, comma 2, esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento. Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell'ordinamento del personale in questione, andrebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego. Come già rilevato in relazione allo schema di decreto sulle Forze di polizia (Atto n. 395), la relazione tecnica riferita a quest'ultimo provvedimento e quella riguardante lo schema in esame, nell'individuare il complesso delle risorse disponibili per l'intero comparto sicurezza-difesa, indicano come «risorse indistinte», impiegabili a tali fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 12, e dal citato schema n. 395, anche i risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, peraltro non espressamente utilizzati dai due provvedimenti. Appare quindi utile acquisire indicazioni di maggior dettaglio circa il concorso effettivo delle predette risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato articolo 19 nella misura del 50 per cento dell'importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell'intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. La relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nell'elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione appare opportuno acquisire un chiarimento. Più in generale, come rilevato anche per lo schema di decreto legislativo n. 395, si evidenzia l'opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli oneri specificamente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi n. 394 (Vigili del fuoco) e n. 395 (Forze di polizia). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che – come rilevato in relazione allo schema n. 394 – per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso. Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera t), attraverso l'inserimento dell'articolo 1826-bis al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, istituisce un apposito Fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività. La norma prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il Fondo medesimo sia alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 in misura pari a 7 milioni di euro nonché, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, con quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2012. Al riguardo, rileva che l'articolo 3 della citata legge n. 86 del 2001 ha stabilito specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro senza tuttavia prevedere l'istituzione di un apposito Fondo né una Pag. 80specifica autorizzazione di spesa. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche in merito alla estensione temporale del ricorso alle predette risorse, stante il silenzio della disposizione al riguardo. Per quanto concerne invece l'impiego, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, di una quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, rinvia alle osservazioni che si riserva di formulare con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento operata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d).
  Riguardo all'articolo 11, comma 1, evidenzia che la norma affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli oneri indicati all'articolo 12, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come «valutati in» anziché come «pari a», ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l'opportunità di distinguere, al medesimo articolo 12, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti. Tanto premesso, rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016. Difatti, da un lato, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, per altro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale quella della riduzione delle facoltà assunzionali, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso. Dall'altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, osserva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, a euro 365.280.752 per l'anno 2018, a euro 374.820.813 per l'anno 2019, a euro 390.853.654 per l'anno 2020, a euro 388.384.874 per l'anno 2021, a euro 394.993.597 per l'anno 2022, a euro 396.924.385 per l'anno 2023, a euro 395.097.083 per l'anno 2024, a euro 391.509.499 per l'anno 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
   a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di Pag. 81spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.:509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 1o dicembre 2016, n. 232;
   d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5.

  Il comma 2 precisa che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere dall'anno 2018.
  Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi «strettamente correlata» a quella concernente lo schema di decreto legislativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (AG. 395), entrambi attualmente all'esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l'indicazione, in una apposita tabella riepilogativa, delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto.
  Tanto premesso, fa presente che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, euro 365.280.752 per l'anno 2018, euro 374.820.813 per l'anno 2019, euro 390.853.654 per l'anno 2020, euro 388.384.874 per l'anno 2021, euro 394.993.597 per l'anno 2022, euro 396.924.385 per l'anno 2023, euro 395.097.083 per l'anno 2024, euro 391.509.499 per l'anno 2025 ed euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo. Ciò posto, segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità.
  In primo luogo, quanto a 59,5 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e – quanto a 59,5 milioni di euro per il solo anno 2017 – mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento). Al riguardo, ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all'anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato – in misura non superiore al 50 per cento – all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Sul punto, appare opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche Pag. 82alla luce del fatto che l'importo evidenziato nella menzionata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l'anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Appare, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa.
  In secondo luogo, quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, euro 233.280.752 per l'anno 2018, euro 242.820.813 per l'anno 2019, euro 258.853.654 per l'anno 2020, euro 256.384.874 per l'anno 2021, euro 262.993.597 per l'anno 2022, euro 264.924.385 per l'anno 2023, euro 263.097.083 per l'anno 2024, euro 259.:509.499 per l'anno 2025 ed euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 12, comma 1, lettera c), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata. Al riguardo, fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 – di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 – e a 748,27 milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale «assorbimento delle risorse» per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo riguardo, segnala che la locuzione «assorbimento delle risorse» sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1o ottobre 2017, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 16, primo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Appare, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze di polizia (A.G. 395), attualmente all'esame delle Camere.
  In terzo luogo, quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5 (articolo 12, comma 1, lettera d), del presente provvedimento). In proposito, rammenta che tale ultima disposizione prevede, a decorrere dal 2017, Pag. 83la riduzione in misura non inferiore a 1.498 unità delle consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con risparmi, valutati in 145 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, da destinare, nel limite del 50 per cento, alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate di cui al presente decreto, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Al riguardo, prende atto dei dati riportati nella relazione tecnica a sostegno della quantificazione dei risparmi complessivi derivanti dalla riduzione delle consistenze medie del suddetto personale militare.
  Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, che ammontano a 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, fa presente che ad essa si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Atto n. 404.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

  Vincenzo CASO (M5S), nell'osservare che lo schema di decreto legislativo non risulta comunque integrato sulla base dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata, chiede un chiarimento di carattere procedurale in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Rocco PALESE, presidente, fa presente che allo schema di decreto legislativo risultano comunque acclusi, oltre all'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, le proposte emendative elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI sulla bozza dell'Intesa proposta dal Governo il 15 marzo 2017 nonché il parere del Consiglio di Stato. Ciò premesso, fermo restando che l'adozione definitiva dello schema di decreto legislativo è comunque rimessa al Governo, conviene circa la necessità che il Parlamento sia posto in questa fase procedurale nelle condizioni di prendere piena cognizione di ogni elemento e contenuto utile a formulare le valutazioni di propria competenza sul provvedimento in esame, anche in considerazione della particolare rilevanza della materia.

  Mauro GUERRA, relatore, nel ribadire che – come ricordato dal presidente Palese – allo schema di decreto legislativo risultano comunque acclusi una seria di documenti utili all'esame da parte della Commissione bilancio, rileva altresì che le Commissioni parlamentari competenti sono ovviamente chiamate a pronunciarsi non solo sulle disposizioni contenute nel presente schema di decreto ma anche sul complesso delle questioni in merito alle quali è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza unificata e sulle quali sussiste l'impegno del Governo ad apportare le conseguenti modificazioni al testo in discussione.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.
Atto n. 405.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 9 luglio 2015 (Legge di delegazione europea 2014), con specifico riferimento all'Allegato B, numero 23) – reca norme per l'attuazione della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale. Rileva che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 114 del 2015 dispone che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Viene altresì stabilito che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e che gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.
  Prende atto che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, anche attività che potrebbero avere carattere potenzialmente oneroso sono già svolte dalle autorità italiane preposte, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali di carattere internazionale e che, pertanto, non generano oneri. Fa riferimento, a titolo di esempio, alle disposizioni concernenti l'eventuale costituzione di squadre investigative comuni di cui agli articoli 8, 21, 29, il trasferimento di atti e oggetti all'Autorità che ha emesso l'OEI di cui all'articolo 12 e le intercettazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25.
  Sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire una conferma circa la effettiva neutralità finanziaria della previsione in base alla quale uno Stato estero si possa rivalere sullo Stato italiano per danni causati da componenti italiani di squadre investigative operanti nello Stato estero, pur rilevando il carattere eventuale dei relativi oneri.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 85

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 114 del 2015, reca l'attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 20111/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Fa presente che il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria (articolo 27), in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste, fermo quanto disposto all'articolo 21, in materia di tariffe previste per i proponenti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame, recependo le previsioni della direttiva europea, modificano la disciplina e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Tali modifiche includono: la ridefinizione dei contenuti della VIA (articolo 1); l'elaborazione di strumenti ulteriori finalizzati alla valutazione in oggetto (articolo 2); la revisione dell'ambito di applicazione della VIA (articolo 3); la ridefinizione del riparto tra competenze statali e competenze regionali (articolo 5); la revisione della composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e l'introduzione di un Comitato tecnico (articolo 6); la revisione delle modalità di svolgimento della VIA e l'introduzione del Provvedimento unico ambientale (PUA) (articoli da 7 a 16); la ridefinizione delle modalità di monitoraggio (articolo 17); la revisione del sistema sanzionatorio (articolo 18); la ridefinizione delle tariffe a carico dei proponenti (articolo 21).
  Evidenzia, in via preliminare, l'opportunità di acquisire elementi di valutazione volti a definire l'impatto, dal punto di vista amministrativo e funzionale, delle modifiche introdotte sulle strutture pubbliche interessate. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità per le medesime di far fronte ai compiti previsti nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle provenienti dal gettito delle tariffe, come ridefinite ai sensi dell'articolo 21. Tali elementi dovrebbero riguardare sia l'ambito di intervento delle amministrazioni competenti, per effetto della nuova definizione degli elementi oggetto della VIA, sia l'impatto in termini di procedimenti da svolgere e di complessità tecnico-amministrativa degli stessi. Ciò in relazione anche al previsto spostamento di talune competenze dall'ambito regionale a quello centrale e in considerazione dell'accorpamento nella VIA di una serie di fasi autorizzatorie e procedimentali prima svolte distintamente.
  Per quanto attiene agli organi investiti di competenze in materia, sottolinea che l'articolo 6 prevede una modifica nella composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, i cui componenti non possono superare le 40 unità, e la costituzione di un Comitato tecnico istruttorio, composto da 30 componenti individuati tra i dipendenti pubblici. Le disposizioni specificano che, a decorrere dall'anno 2017, i costi del funzionamento di questi organi, compresi i compensi per i componenti, saranno determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e che gli stessi non dovranno essere, comunque, superiori all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Dette tariffe, come modificate ai sensi dell'articolo 21 del provvedimento in esame, saranno determinate con decreto sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica.
  Rileva come il complesso dei predetti oneri appare quindi ricondotto ad un limite di spesa, peraltro variabile sulla base del gettito effettivo riscontrato nel precedente esercizio. Ritiene quindi che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di modulare all'interno di tali limiti spese le attività in questione, che non sembrano Pag. 86derogabili o differibili in funzione delle effettive risorse disponibili. Fa presente che andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Con specifico riferimento al 2017, evidenzia che non appare inoltre chiaro come sarà definito il dato complessivo di gettito che dovrà costituire il limite di spesa per la realizzazione delle attività in esame.
  Inoltre, per quanto attiene al personale pubblico che confluirà nel comitato tecnico, fuori ruolo e con indisponibilità dei relativi posti presso le amministrazioni di provenienza, che continueranno a sostenere le spese per il relativo trattamento economico fondamentale, ritiene utile acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai compiti istituzionali senza avvalersi delle predette unità di personale.
  Con riferimento all'articolo 17, che ridefinisce le modalità di monitoraggio sul corretto adempimento delle condizioni ambientali, ritiene utile una conferma che i soggetti pubblici chiamati a garantire il supporto all'autorità competente (soggetti che compongono il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e l'Istituto superiore di sanità) possano svolgere detta attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Infine, in merito all'articolo 18, relativo al sistema sanzionatorio previsto in caso di procedimenti di VIA, prende atto delle affermazioni della relazione tecnica in ordine al fatto che i relativi proventi potranno essere quantificati soltanto a consuntivo. In merito all'utilizzo del relativo gettito ritiene infine che andrebbe acquisita conferma delle possibilità di garantire la corrispondenza sul piano temporale tra acquisizione delle predette entrate e relative spese, al fine di evitare effetti negativi sui saldi.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Atto n. 402.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015), reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. In particolare, sottolinea che lo schema di decreto in esame sostituisce integralmente la disciplina vigente in materia, disponendo quindi l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 9 maggio 2003 n. 156. Osserva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 30 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 87
  Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse esistenti, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 30 del provvedimento.
  Per quanto attiene specificamente alle spese di missione, a carico delle amministrazioni di appartenenza, per i componenti dell'ITAB, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare la possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte a tali spese nel quadro delle risorse disponibili.
  Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, non formula osservazioni nel presupposto che le relative tariffe siano idonee a garantire, anche dal punto di vista dell'allineamento temporale, la copertura integrale delle relative attività amministrative.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30.
  Sottolinea che le amministrazioni interessate potranno far fronte alle spese di missione, per i componenti dell'ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alle spese poste a carico dei richiedenti le attività di cui agli articoli 15 e 29, commi 3 e 4, osserva che le relative tariffe sono idonee a garantire – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE (atto n. 402);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività demandate alle amministrazioni competenti, all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza e agli altri soggetti previsti dall'articolo 17, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30;
    le amministrazioni interessate potranno far fronte alle spese di missione, per i componenti dell'ITAB (Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    con riferimento alle spese poste a carico dei richiedenti le attività di cui agli articoli 15 e 29, commi 3 e 4, le relative tariffe sono idonee a garantire – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – la copertura integrale delle relative attività amministrative,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.
Atto n. 403.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Tea ALBINI (MDP), relatrice, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 406 del 2016, reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Nel rilevare preliminarmente che lo statuto della Fondazione Italia sociale risulta discutibile in alcune disposizioni, quali l'assegnazione alla Fondazione della possibilità di realizzare e sviluppare interventi innovativi nel terzo settore che potrebbero risultare in competizione con le competenze statali e la possibilità di costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero, precisa di ritenere necessario che tale Fondazione rispetti gli indirizzi statali sulla politica sociale. Rileva inoltre la necessità che venga posto un limite massimo all'indennità del Segretario generale e che venga prevista una figura appartenente all'amministrazione statale che vigili sugli enormi compiti e funzioni assegnati alla Fondazione, anche in considerazione della dotazione iniziale assegnata alla medesima Fondazione di entità certamente non trascurabile. Esprime inoltre perplessità sull'attribuzione alla Fondazione della valorizzazione dei beni demaniali, senza prevedere il rispetto della destinazione d'uso dei medesimi beni.
  In merito ai profili di quantificazione prende atto, preliminarmente, della natura ordinamentale dello statuto della Fondazione e di quanto affermato dalla relazione tecnica. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire una conferma, che i compiti di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e alla Corte dei conti rientrino nei compiti istituzionali di tali amministrazioni e possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione agli organi dei rappresentanti di Amministrazioni pubbliche non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 10, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha assegnato alla istituenda Fondazione Italia sociale, per lo svolgimento delle proprie attività, una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Conformemente a tale previsione legislativa, lo schema di decreto in esame stabilisce, all'articolo 3, che il patrimonio della Fondazione Italia sociale risulta costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro, articolata in un Fondo di dotazione e in un Fondo di gestione, con uno stanziamento rispettivamente pari a euro 100.000 e ad euro 900.000.
  Al riguardo, posto che la citata autorizzazione di spesa si riferisce all'esercizio 2016, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le relative risorse siano già state iscritte in conto residui ovvero se saranno indicate come tali nel prossimo disegno di legge per l'assestamento di bilancio.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel rilevare la presenza di criticità e opacità nello statuto della Fondazione, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto allo scopo di approfondire taluni aspetti problematici.

  Vincenzo CASO (M5S) si associa alla alle considerazione e alla richiesta del deputato Marcon.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.15.

7-01212 Alberto Giorgetti e altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 29 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento al primo impegno risultante dall'atto di indirizzo in oggetto, che prevede un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi sismici e meteorologici, fa presente che essa potrebbe risultare già ricompresa nell'ambito della legislazione vigente e, in particolare, nel quadro della sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disposta dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In merito a questa ipotesi, fa presente che non sono tutt'ora pervenuti i chiarimenti richiesti al Ministero dell'interno. Chiede pertanto un rinvio della discussione, nell'attesa di ricevere i predetti chiarimenti, facendo presente che, nel caso non fosse possibile comprendere anche i bilanci di previsione degli enti locali nella sospensione disposta dalla predetta disposizione, sarebbe necessario allora introdurre nell'ordinamento un'apposita norma interpretativa.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) osserva che la risoluzione in discussione affronta una pluralità di questioni, relative non solo alla necessità di disporre una ulteriore proroga temporale per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici e meteorologici, ma anche alla necessità di prevedere per i medesimi comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche. La risoluzione, inoltre, invita il Governo a considerare i possibili effetti che abbiano coinvolto anche i bilanci delle regioni e delle province interessate dai predetti eventi al fine di definire le necessarie iniziative di compensazione finanziaria. Pertanto, essendo prevalenti nella risoluzione profili di finanza pubblica, ritiene che, oltre al Ministero dell'interno, sia chiamato a fornire delle risposte soprattutto il Ministero dell'economia e delle finanze.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che gli aspetti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati già approfonditi, mentre il rinvio richiesto dipende dalla necessità di acquisire gli elementi di competenza del Ministero dell'interno con riferimento alla questione della proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392.

DELIBERAZIONE DI RILEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390.

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