CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 111

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 aprile.

  Raffaella MARIANI, relatrice, illustra la proposta di parere come riformulata (vedi allegato 1), anche con riferimento alle osservazioni sottopostele dai colleghi, sottolineando in particolare le integrazioni intervenute sui temi dell'offerta anomala e dei sistemi antiturbativa, del fondo di progettazione, della digitalizzazione. Ritiene inoltre di aver accolto alcune delle indicazioni contenute nella proposta di parere alternativa relativamente al dibattito pubblico e alla questione della manodopera, sottolineando peraltro la necessità di mantenersi entro i limiti dei principi della legge delega. Da ultimo segnala che nella proposta di parere su alcuni aspetti è stata evidenziata la non completa attuazione da parte del Governo dei criteri di delega.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che una proposta di parere di analogo contenuto è stata già approvata nella giornata di oggi dai colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato.

  Claudia MANNINO (M5S), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto su un provvedimento complesso e in tempi ristretti, ricorda che il Ministro Delrio, intervenendo in audizione lo scorso 4 aprile, aveva demandato alle Commissioni competenti di Camera e Senato alcune scelte importanti, tra le quali, in particolare, l'eventuale previsione di un periodo transitorio per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti in ragione dell'innalzamento da 1 milione di euro a 2.5 milioni di euro del limite per il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa. Segnala altresì la questione posta dall'ANAC in merito all'articolo 20 del codice, che interviene in materia di opere pubbliche realizzate da privati a loro carico, senza addivenire alla fissazione di limiti o soglie. Presenta una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), sottolineando che già nella giornata di lunedì della scorsa settimana erano stati sottoposti alla relatrice alcuni rilievi, che non sono stati tenuti in alcun conto. Anticipa quindi il voto contrario da parte dei componenti del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Salvatore MATARRESE (CI), nell'esprimere un plauso alla relatrice per il copioso lavoro svolto, manifesta tuttavia il proprio dissenso per le modalità con cui è stato affrontato il tema del subappalto, evidenziando che la soluzione adottata nella proposta di parere, senza andare a beneficio delle piccole e medie imprese, configura un rischio di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Nell'apprezzare l'apertura nei confronti di un eventuale innalzamento da 1 milione di euro a 2,5 milioni di euro della soglia per il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, ribadisce il parere contrario relativamente alla proposta in materia di subappalto.

  Tino IANNUZZI (PD), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo del PD, reitera i propri ringraziamenti alla relatrice per l'intenso e proficuo lavoro svolto, in esito allo svolgimento di una seria ed attenta discussione con i colleghi del Senato, che ha consentito di fornire un importante contributo, integrando Pag. 112e migliorando il testo, già ampiamente positivo, dello schema di decreto correttivo. Segnala favorevolmente il fatto che la proposta di parere formulata dalla relatrice, pur prendendo atto delle posizioni espresse, in particolare da regioni e comuni, abbia demandato al Governo le decisioni relative alla modifica delle diverse soglie fissate dal codice nonché alla previsione di eventuali periodi transitori. Nel rilevare inoltre come si sia attribuito al Governo un orizzonte di intervento più ampio, soprattutto attraverso la sollecitazione ad individuare risorse adeguate per la qualificazione del personale della pubblica amministrazione, ribadisce la convinzione che la proposta di parere formulata dalla relatrice rappresenti un importante contributo al miglioramento del sistema degli appalti pubblici nel nostro Paese.

  Filiberto ZARATTI (MDP), nel condividere i ringraziamenti alla relatrice per l'ottimo lavoro svolto su un provvedimento tanto complesso, segnala che la proposta di parere alternativa presentata nella seduta di ieri dal suo gruppo è volta a rendere note le perplessità e le proposte dei componenti del gruppo MDP in merito allo schema di decreto correttivo. Pur ribadendo un parere positivo sul lavoro svolto dalla relatrice, preannuncia voto di astensione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nel manifestare alla relatrice stima e apprezzamento per il lavoro svolto, che ha comunque contribuito a porre un argine all'intervento del Governo, sottoscrive le osservazioni avanzate dai colleghi nel corso della discussione sullo schema di decreto correttivo, con particolare riguardo alla mancata centralità del progetto esecutivo, che a suo avviso rappresenta l'aspetto più grave. Preannuncia da ultimo il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte infine che sarà posta in votazione la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulteranno precluse le votazioni sulle proposte di parere alternative presentate dai gruppi MdP e M5S.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione delle proposte di parere alternative presentate dai gruppi MDP e M5S.

  La seduta termina alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Chiara GADDA (PD) relatrice, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo, volto ad attuare la direttiva 2014/52/UE, che ha modificato la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA). La predetta direttiva apporta una serie di innovazioni alla normativa europea, anche allo scopo di rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale. La delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva in materia di VIA è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa, volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE tra i quali segnalo i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure Pag. 113di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale, il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, nonché la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
  Lo schema di decreto legislativo è composto da 27 articoli, prevalentemente volti a novellare gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente).
  Passo quindi a dare conto in sintesi dei contenuti dello schema di decreto, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1, nell'ambito delle finalità del decreto legislativo 152/2006, è volto a recepire la direttiva 2014/52/UE che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, prende in considerazione nuovi temi, quali quello della biodiversità, della tutela del paesaggio e della vulnerabilità e resistenza dei progetti rispetto ad incidenti e a calamità naturali. Rispetto a fattori già previsti dal decreto vigente vengono introdotti: la popolazione e la salute umana, la biodiversità – con particolare riferimento alle specie e agli habitat protetti – il paesaggio e la vulnerabilità dei progetti ai rischi di gravi incidenti e calamità naturali. La norma contiene inoltre una nuova definizione di «impatti ambientali», che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui fattori elencati.
  L'articolo 2, che modifica le definizioni previste dal decreto legislativo 152/2006, è volto a introdurre una definizione più articolata di «valutazione di impatto ambientale», quella di «valutazione di impatto sanitario» (o «VIS») e di «valutazione di incidenza». È inoltre sostituita la definizione di «progetto» prevedendo, ai fini dei procedimenti di VIA, la possibilità da parte dei proponenti di presentare degli elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del «progetto di fattibilità», di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice dei contratti pubblici; alternativamente, il livello di dettaglio dovrà comunque consentire una valutazione degli impatti ambientali. Vengono modificate le definizioni di «studio di impatto ambientale», «verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto», «provvedimento di assoggettabilità a VIA di un progetto» e «provvedimento di VIA». Ulteriori nuove definizioni riguardano la «condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA», la «condizione ambientale del provvedimento di VIA», l’«autorizzazione» e l’«autorità competente».
  L'articolo 3, che sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo 152/06, prevede che la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi. Sono altresì specificate le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA e alla procedura di VIA. L'articolo 3 introduce, inoltre, l'istituto del pre-screening stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le estensioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la eventuale procedura da avviare. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, l'autorità competente comunicherà l'esito delle proprie valutazioni, che avranno carattere non vincolante, indicando se il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA oppure direttamente alla procedura di VIA. Sono altresì disciplinate le esenzioni in materia di VIA per alcune tipologie di progetti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/52/UE, con specifico riguardo a progetti, o parti di progetti, che hanno come scopo non solo la difesa nazionale, ma anche che abbiano l'unico obiettivo di risposta alle emergenze di protezione civile, qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'ambiente, in casi eccezionali e dopo aver ricevuto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto Pag. 114dalle disposizioni in materia di VIA, qualora ritenga che esse pregiudichino le finalità del progetto purché siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del cd. Codice dell'ambiente, al fine di esplicitare in tale articolo solo il riferimento alle competenze in materia di VAS e AIA», considerato che le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono disciplinate dal nuovo articolo 7-bis del decreto legislativo 152/2006, inserito dall'articolo 5 dello schema di decreto.
  L'articolo 5, infatti, inserisce nel Codice dell'ambiente l'articolo 7-bis relativo alle competenze di materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinando sia quelle statali che regionali. Si prevede che le due procedure devono essere effettuate a diversi livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti ed evitando duplicazioni. Si distinguono i progetti di competenza statale da quelli di competenza regionale facendo riferimento agli elenchi contenuti negli allegati, sui quali interviene l'articolo 22 dello schema. Si disciplinano le competenze amministrative a livello statale e l'autorità competente a livello regionale, che è la pubblica amministrazione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente in base alle leggi regionali o delle Province autonome. Con disposizione innovativa, volta a recepire l'articolo 1 paragrafo 9 della direttiva 2014/52/UE che inserisce nella direttiva 2011/92/Ue l'articolo 9-bis in materia di conflitto di interessi, si stabilisce che, nel caso in cui l'autorità competente nei procedimenti di VIA o di assoggettabilità a VIA coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime dovranno separare in modo appropriato e nell'ambito dell'organizzazione delle proprie competenze amministrative le funzioni confliggenti che riguardano l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto. Si specifica, inoltre, che il procedimento di VIA regionale deve rispettare il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 14, comma 4, secondo le modifiche apportate dall'articolo 24 dello schema in esame.
  L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 8 del cd. Codice dell'ambiente, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS. La norma specifica il numero massimo di quaranta componenti della Commissione, i requisiti professionali dei Commissari e prevede che l'incarico di Commissario è rinnovabile una sola volta. Si prevede che a supporto della Commissione operi uno specifico Comitato tecnico istruttorio, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto da 30 componenti A decorrere dall'anno 2017 i costi del funzionamento di questi organi – compresi i compensi per i componenti – sono determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 7, concernente il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale, prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, può essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati a VIA. Viene, altresì, modificato un riferimento normativo interno al fine di identificare il richiamo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 19 del Codice, collocando in esso la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA), attualmente contenuta nel testo vigente dell'articolo 20 del Codice medesimo. Si prevede che il proponente trasmetta all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. Pag. 115La verifica della circostanza se il progetto comporti possibili impatti ambientali è condotta dall'autorità competente. Eventuali chiarimenti o integrazioni possono essere richiesti, per una sola volta, entro trenta giorni dal ricevimento dello studio preliminare; in tal caso, i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni, non prorogabili; qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e si procede all'archiviazione della domanda medesima. Rispetto alla procedura vigente, nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico. I termini per l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del procedimento di screening di VIA sono fissati entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dello studio preliminare ambientale, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti od integrazioni eventualmente richiesti. In circostanze eccezionali – legate alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto – è previsto che l'Autorità competente proroghi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In questo caso è compito dell'Autorità proponente comunicare al proponente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. È specificata la natura perentoria per le pubbliche amministrazioni dei termini citati. Ad esito della propria istruttoria, e qualunque sia la decisione assunta, l'Autorità competente dovrà specificare i «motivi principali» che ne sono alla base. In caso di decisione di non assoggettare un determinato progetto al procedimento di VIA, l'Autorità competente specifica, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi. Si ribadisce quanto già stabilito dal nuovo testo dell'articolo 6, comma 6, lettere c) e d), del Codice (come riscritto dall'articolo 3 del presente schema), vale a dire che la verifica di assoggettabilità a VIA statale e regionale per i progetti rispettivamente elencati dagli allegati II-bis e IV deve avvenire in base ai criteri e alle soglie definiti dal decreto ministeriale Ambiente 30 marzo 2015, recante «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome».
  L'articolo 9, che sostituisce integralmente l'articolo 20 del Codice dell'ambiente, prevede che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente, che è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. L'Autorità competente – basandosi sulla documentazione trasmessa dal proponente – comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Spetta all'Autorità competente assicurare che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
  L'articolo 10 – che sostituisce integralmente l'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 – disciplina una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 152/2006, che disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale e i suoi contenuti. Si conferma quanto previsto dalla disposizione vigente (rispettivamente dai commi 2 e 1), secondo cui, in particolare, lo studio di impatto ambientale (SIA) è predisposto a cura e spese del proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII. La norma disciplina i contenuti minimi dello SIA. Le innovazioni rispetto al testo vigente riguardano l'obbligo, per il proponente, di tener conto delle conoscenze e Pag. 116dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, nonché di curare che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo SIA.
  Gli articoli 12, 13 e 14 modificano la disciplina del procedimento di VIA contenuta nel testo vigente degli artt. 23-27 del Codice. Ricordo che nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame e nell'allegata analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si precisa che, da un'analisi «della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni e che, nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni».
  La nuova disciplina del procedimento, che si articola in diverse fasi, si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. In particolare, l'articolo 12 modifica l'articolo 23 del Codice, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico del proponente e all'accelerazione della procedura, mediante l'indicazione di tempi certi, più brevi e perentori, coerentemente con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 114/2015, che prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo, infatti, non riproduce la disposizione vigente, in base alla quale all'istanza è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. Si prevede, in sostituzione di tale norma, che, una volta che l'autorità competente abbia verificato la completezza dei documenti, sia la stessa autorità a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 24 del Codice, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA. Le innovazioni sono principalmente volte ad incidere sulla certezza dei tempi e sulla velocizzazione delle procedure, perseguita sia attraverso la riduzione dei termini previsti dal testo vigente che attraverso l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa contemplati dal medesimo testo vigente. La norma dispone che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. Specifiche disposizioni attengono alle ipotesi nelle quali sia necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita ovvero nel caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali.
  L'articolo 14 modifica il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 152/2006, relativo alla valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione, facendo confluire nel nuovo testo anche il contenuto di alcune disposizioni attualmente contenute negli articoli 26 e 27 del Codice medesimo e relative alla decisione (cioè al provvedimento di VIA) e all'informazione sulla decisione adottata. Sono disciplinati, quindi l'adozione, i contenuti e i termini per l'adozione del provvedimento di VIA e le forme di pubblicità dello stesso, nonché l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate. Rispetto al testo vigente, che fissa i termini Pag. 117di conclusione del procedimento ancorandoli alla data di presentazione dell'istanza (fissando un termine di 150 giorni), il nuovo testo fa decorrere i termini dalla conclusione della fase di consultazione e sono dimezzati i tempi concessi per il prolungamento dell'istruttoria. Appare rilevante l'innovazione in base alla quale tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della L. 241/1990.
  L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo 152/2006, dispone che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. In recepimento della normativa europea, si prevede che l'autorizzazione deve comprendere almeno il provvedimento di VIA e le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
  L'articolo 16 introduce una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli articoli 12-14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato «provvedimento unico in materia ambientale») tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, attraverso il ricorso allo strumento della conferenza di servizi decisoria (vale a dire lo stesso strumento previsto per il procedimento unico di VIA regionale dall'articolo 24 dello schema). Mentre nell'articolo 24 la norma prevede che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nell'articolo in esame viene precisato che autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, o atti di assensi che confluiscono nel «provvedimento unico» sono quelli in materia ambientale e vengono elencate le autorizzazioni, il cui rilascio è compreso nell'ambito del «provvedimento unico in materia ambientale». Il procedimento comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: autorizzazione integrata ambientale; autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; autorizzazione per immersione in mare da attività di escavo e di posa di cavi e condotte; autorizzazione paesaggistica; autorizzazione culturale; autorizzazione sul vincolo idrogeologico; nulla osta di fattibilità per la realizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati alla c.d. normativa Seveso; autorizzazione antisismica (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Le nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame sono il risultato dell'innesto della disciplina della conferenza di servizi utilizzata per la VIA regionale all'interno del procedimento di VIA statale delineato dagli articoli 12-14 dello schema. Il procedimento si articola in una serie di fasi. Segnalo in questa sede che la conclusione della conferenza – che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 – deve avvenire entro 210 giorni e che la decisione di rilasciare i titoli è assunta sulla base del provvedimento di VIA. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli. Qualora sia necessaria l'AIA, il provvedimento deve contenere le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 152/2006, sulle misure incluse nell'AIA e sulle misure relative alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale. Anche nell'ambito di tale procedimento, tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 241/1990.Pag. 118
  L'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Si prevede che il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e sono disciplinate le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive. Le disposizioni dell'articolo 28 regolano i casi di verifica positiva e di esito negativo della verifica di ottemperanza, nel qual caso l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni. Qualora i risultati delle attività di verifica accertino la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, è prevista la possibilità da parte della autorità competente di acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, modificando il provvedimento di VIA, e stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.
  L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del Codice, disciplina il sistema sanzionatorio relativo al procedimento di valutazione d'Impatto ambientale. Rispetto alla norma vigente, si prevede, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, che l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, diffida, ovvero sospende l'attività per un tempo determinato in caso di rischio di impatti ambientali negativi, ovvero revoca il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. Si prevede, inoltre, la possibilità, in taluni casi tra i quali i progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione dei lavori o delle attività. Sono inoltre introdotte sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza VIA o senza verifica di assoggettabilità, ove prescritte, e nei confronti del soggetto che non osserva le condizioni ambientali presenti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA o di VIA (comma 5). I proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale sono destinate, tra l'altro, alla vigilanza e al monitoraggio ambientale.
  L'articolo 19, che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 30, prevede, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti interessati assumano le determinazioni.
  L'articolo 20, che modifica l'articolo 32 del Codice concernente le consultazioni transfrontaliere, alla lettera a), prevede l'obbligo di trasmissione dell'autorità competente agli Stati membri consultati anche delle decisioni finali e di tutte le informazioni riguardanti le valutazioni degli impatti ambientali e del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 sostituito dall'articolo 14 dello schema in esame.
  L'articolo 21, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 del Codice, prevede che le tariffe da applicare ai proponenti siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie di monitoraggio e controllo Pag. 119delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che – sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, dello schema in esame – deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 22 reca una serie di modifiche agli allegati alla parte II del Codice. Il comma 1 reca una serie di modifiche all'allegato II, che elenca i progetti sottoposti a VIA di competenza statale. Il comma 2 introduce il nuovo allegato II-bis, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (c.d. screening di VIA) di competenza statale. Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'allegato III, concernente i progetti di competenza regionale. Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV, che elenca i Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale, al fine precipuo di eliminare da tale allegato le categorie progettuali inserite nel nuovo Allegato II-bis. Il comma 5 aggiunge l'Allegato IV-bis al decreto legislativo 152/2006 relativo ai contenuti dello studio preliminare ambientale. Il comma 6 sostituisce l'Allegato V concernente i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, mentre il comma 7 interviene sull'allegato VII, che disciplina dettagliatamente i contenuti dello studio di impatto ambientale, al fine di recepire quanto introdotto dalla direttiva 2014/52/UE.
  L'articolo 23 detta una serie di disposizioni principalmente finalizzate a regolare il passaggio tra la disciplina vigente e quella nuova risultante dalle modifiche previste dal decreto in esame. Si prevede l'applicazione della normativa attualmente vigente, che verrà modificata dal provvedimento in esame, ad una serie di procedimenti avviati prima del 16 maggio 2017. La norma fa riferimento ai procedimenti di screening di VIA pendenti a tale data, nonché ai procedimenti di VIA per i quali risulti avviata alla medesima data la fase di consultazione relativa alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale o per i quali sia stata presentata l'istanza di VIA.
  L'articolo 24 modifica il comma 4 dell'articolo 14 della legge 241/1990, che ha introdotto una disciplina specifica per la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA, al fine di chiarirne l'applicabilità alle sole procedure di VIA di competenza regionale e di apportare le modifiche necessarie a rendere il testo coerente con le modifiche apportate dallo schema in esame al cd. Codice dell'ambiente. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che – al fine di consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari – il proponente è tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza di VIA, ad allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore. Viene, altresì, precisato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati e viene specificato che la decisione di concedere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Si prevede, inoltre, che la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine di 300 giorni.
  L'articolo 25, in attuazione delle modifiche apportate al decreto legislativo 152/06 da parte dello schema in esame, prevede l'adozione di sette decreti ministeriali e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, per la definizione di forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal medesimo Codice, come modificato dal provvedimento in esame.
  L'articolo 26 provvede ad abrogare una serie di disposizioni del testo vigente del Pag. 120Codice, al fine di coordinare la disciplina introdotta dallo schema in esame con l'attuale quadro normativo.
  L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Tutto ciò premesso rileva che si tratta di un provvedimento corposo, molto delicato che presenta numerosi aspetti sui quali la Commissione ambiente può fornire un importante contributo in direzione della certezza dei tempi di realizzazione delle opere, della trasparenza delle procedure nonché della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Nel ricordare ai colleghi che per la prossima settimana è previsto un breve ciclo di audizioni di soggetti interessati, chiede al presidente se si possano acquisire i risultati del lavoro svolto al Senato, dove l'esame del provvedimento è stato già avviato.

  Ermete REALACCI, presidente, nel condividere l'opinione della relatrice sulla delicatezza dei temi posti dal provvedimento in esame, precisa che, come concordato nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prossima settimana si svolgeranno le audizioni di rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'ANCI e della Conferenza stato-regioni. Da ultimo ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 aprile.

  Filiberto ZARATTI (MDP), lamenta il fatto paradossale che non ci sia stato da parte del Governo un adeguato percorso partecipativo, pur trattandosi di interventi sul sistema della valutazione di impatto ambientale dei progetti, che coinvolge tra i diversi soggetti anche i cittadini. Ritiene pertanto indispensabile che vengano auditi anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei cittadini, considerato in particolare che il provvedimento all'esame intenderebbe introdurre modifiche radicali rispetto alle attuali procedure.

  Ermete REALACCI, presidente, nel preannunciare l'intenzione di verificare la fattibilità di una dilazione del termine per l'espressione del parere, invita i colleghi a sottoporre entro la giornata di martedì prossimo un elenco di soggetti, ai quali chiedere un contributo scritto sul contenuto del provvedimento in esame, riservandosi la possibilità di una loro audizione nel caso in cui i tempi lo dovessero consentire. Concorda con la relatrice sull'opportunità di acquisire gli esiti dell'esame del Senato.

  Claudia MANNINO (M5S) invita la relatrice a valutare le eventuali sovrapposizioni, lamentate da diversi enti locali, tra il provvedimento in esame e i contenuti della cosiddetta riforma Madia, che interviene anche in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Atto n. 402.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto che, in attuazione della delega contenuta all'articolo 9 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), adegua la normativa nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 305/2011 in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione, col fine di semplificare o chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì Pag. 121conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria.
  Scopo del citato regolamento è quello di assicurare informazioni affidabili su tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione, in relazione alle loro prestazioni nei sette criteri ritenuti essenziali: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di fuoco; igiene, sicurezza e ambiente; sicurezza in uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico; uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni. Il regolamento ha su tali basi modificato le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, per poter essere immessi sul mercato unico europeo i prodotti da costruzione – che rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata o sono conformi ad una Valutazione Tecnica Europea – devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione per poter recare la marcatura CE. È il fabbricante a fornire la Dichiarazione di Prestazione all'atto dell'immissione sul mercato, assumendosi la responsabilità delle prestazioni dichiarate che concernono l'impiego previsto, le caratteristiche essenziali relative all'impiego previsto, le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali.
  Passando all'esame del provvedimento – che si compone di 31 articoli – l'articolo 1, oltre ad indicare le sopra indicate finalità del provvedimento, fa salve le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche per la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione. L'obiettivo è quello di chiarire che le norme del presente schema di decreto si applicano alla commercializzazione dei prodotti, mentre il loro utilizzo è sottoposto alla normativa nazionale.
  All'articolo 2 sono riportate le definizioni considerati utili per una corretta applicazione del provvedimento. Si segnala in particolare che si intendono per amministrazioni competenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, competente per il requisito resistenza meccanica e stabilità dei prodotti, il Ministero dell'Interno, competente per la sicurezza in caso di incendio, e il Ministero dello sviluppo economico, competente per i restanti requisiti.
  In attuazione del criterio di delega indicato al comma 2, lettera b), del citato articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, l'articolo 3 istituisce, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui fanno parte di diritto rappresentanti designati dalle tre Amministrazioni competenti (in un numero massimo di nove) nonché i componenti italiani del Comitato permanente per le costruzioni, istituito dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 per assistere la Commissione europea. Tali componenti, come stabilito al successivo articolo 26, sono designati in numero di tre, uno per ciascuna amministrazione competente. Il comitato, senza nuovi oneri per lo Stato, ha i fondamentali compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di valutazione degli organismi notificati.
  Come previsto dal citato regolamento UE, con l'articolo 4 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (denominato pcP-Italia), il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, che si avvarrà della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  L'articolo 5 è finalizzato a garantire la piena integrazione fra le regole comunitarie per la commercializzazione dei prodotti e quelle nazionali per l'impiego degli stessi. In tema di commercializzazione, si prevedono disposizioni nel caso in cui un prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il Pag. 122prodotto in questione. In tale caso, salvo specifiche esclusioni previste dall'articolo 5 del regolamento UE, ai fini dell'immissione sul mercato, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione ed appone la marcatura CE, ai sensi della normativa dell'Unione europea. Il medesimo articolo specifica che, per quanto riguarda invece l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione, si applicano le disposizioni nazionali: per i materiali e prodotti per uso strutturale, si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio si applicano le disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  L'articolo 6 riporta le disposizioni attuative riguardanti il contenuto della dichiarazione di prestazione del prodotto e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, specificando che è responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da evidenziare.
  Nell'articolo 7 si stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, nonché dell'articolo 29 del regolamento (UE) n.  305/2011, di designare un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), composto da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione o la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La definizione delle modalità di funzionamento dell'organismo è demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il Capo III dello schema di decreto è relativo agli organismi notificati, vale a dire – come previsto dal regolamento UE n. 305/2011 – agli organismi autorizzati a svolgere attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto, per i casi in cui l'intervento di un'entità terza sia previsto obbligatoriamente ai sensi del citato regolamento. A tal fine l'articolo 8 stabilisce che alle tre amministrazioni competenti sopra indicate spetta il compito di rilasciare all'organismo richiedente, ciascuna per i requisiti di competenza del prodotto, i preventivi decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, sulla cui base il Ministero dello sviluppo economico, in quanto autorità notificante, procederà alla notifica. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che, ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applicano due distinte procedure (dettagliate ai successivi articoli 11 e 12), a seconda che siano o meno basate sul certificato di accreditamento.
  L'articolo 9 prevede che possono essere organismi notificati le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 43 del citato regolamento UE, tra i quali l'istituzione a norma del diritto nazionale e la personalità giuridica, l'indipendenza dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta, la capacità di svolgere tutte le fasi del processo di valutazione e verifica e la disposizione del personale e dei mezzi necessari. L'elenco dettagliato dei requisiti richiesti per gli organismi notificati e per la loro attività è contenuto all'allegato D, che costituisce parte integrante del provvedimento.
  L'articolo 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione della domanda di notifica da parte dei soggetti interessati ad essere autorizzati e notificati.
  Come anticipato, l'articolo 11 disciplina le modalità di autorizzazione, ai fini della notifica basata sul certificato di accreditamento. In tal caso l'autorizzazione è adottata sulla base del certificato di accreditamento rilasciato dalla società Accredia, ovvero l'Organismo unico nazionale di accreditamento, che attesta che l'organismo in questione rispetta tutti i requisiti richiesti dal regolamento UE e dal presente provvedimento. Ai fini del rilascio Pag. 123del certificato di accreditamento, i rapporti tra le amministrazioni competenti e l'organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti, alle quali spetta il compito di svolgere attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.
  Come disposto dall'articolo 12, nel solo caso in cui manchi la convenzione prevista all'articolo precedente tra organismo di accreditamento e amministrazioni competenti, l'autorizzazione è soggetta ad istruttoria da parte delle amministrazioni competenti volta a verificare il possesso dei requisiti richiesti. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell'allegato C al provvedimento.
  Le procedure da adottarsi in tutti i casi di rinnovo dell'autorizzazione, previste all'articolo 13, sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prima autorizzazione, con la possibilità di trasmettere una semplice di dichiarazione di permanenza dei requisiti nel caso di documentazione invariata rispetto a quella già agli atti delle amministrazioni. Alla durata del rinnovo si applica la durata prevista dalla prima autorizzazione, che in generale è di quattro anni.
  L'articolo 14 disciplina la modalità di presentazione da parte degli organismi notificati della relazione annuale alle amministrazioni competenti sulle attività svolte nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione.
  L'articolo 15 prevede che siano a carico dei richiedenti le spese sostenute per le attività connesse all'attuazione del regolamento UE. Le tariffe, i termini e le modalità di versamento, nonché i criteri di riparto, con l'eccezione delle tariffe relativa all'attività di Accredia, saranno successivamente determinate con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  In attuazione di quanto previsto dal regolamento UE, nonché dal criterio di delega dettato dalla lettera h) del citato articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, il Capo V del provvedimento riguarda il fondamentale aspetto delle procedure per la vigilanza sul mercato nei settore dei prodotti da costruzione.
  In primo luogo, l'articolo 16 stabilisce le modalità di controllo da parte delle amministrazioni competenti sull'attività degli organismi notificati, per accertare la permanenza del requisiti posti alla base dell'autorizzazione. A tal fine si conferiscono al personale delle amministrazioni i necessari poteri di accesso ai luoghi e ai documenti, stabilendo le procedure di diffida, sospensione, limitazione e revoca dell'autorizzazione, a seconda della gravità della difformità eventualmente riscontrata.
  Ai sensi dell'articolo 17, le amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione, per i quali risulta rilevante il requisito base di rispettiva competenza. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a verificare che i prodotti di costruzioni utilizzati, eventualmente anche prodotti in altri Stati dell'UE, siano conformi ai requisiti stabiliti.
  L'articolo 18 demanda la definizione delle procedure da attuarsi nello svolgimento delle sopraindicate attività di controllo e vigilanza ad un decreto interministeriale delle amministrazioni competenti, da adottarsi entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento in questione. Il medesimo articolo stabilisce che gli eventuali provvedimenti che – ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 – proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo siano proporzionati alla natura del rischio e adeguatamente motivati, indicando inoltre i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere, e vengano notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione. Pag. 124
  Gli articoli da 19 a 23 recano la disciplina dell'impianto sanzionatorio del decreto in esame, mentre l'articolo 24, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera l) dal comma 2 dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, abroga le disposizioni incompatibili con il provvedimento in questione.
  Quanto agli articoli 25 e 26, essi definiscono, in attuazione dei criteri di delega, le modalità di designazione dei rappresentanti italiani nel gruppo di coordinamento degli organismi notificati e nel comitato permanente per lo costruzioni, di cui agli articoli 55 e 64 del regolamento (UE) n. 305 del 2011.
  L'articolo 27 definisce gli obblighi di riservatezza per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del provvedimento, mentre l'articolo 28 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, siano effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti. Si stabilisce, altresì, che per gli aspetti tecnici l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto siano predisposti mediante decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.
  L'articolo 29 riporta le disposizioni transitorie necessarie a garantire la graduale e corretta applicazione del nuovo decreto, senza soluzioni di continuità. In conclusione, gli articoli 30 e 31 recano rispettivamente la clausola generale di invarianza finanziaria e la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.
  Tutto ciò premesso, si riserva di predisporre una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza della vicepresidente Serena PELLEGRINO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 16.35.

  Serena PELLEGRINO, presidente, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture. Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11060 Grimoldi: Sulla messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore.

  Roberto SIMONETTI (LNA) (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Roberto SIMONETTI (LNA) (LNA) ringrazia la sottosegretaria per la parte della risposta relativa al ripristino del piano viario danneggiato dalla frana, rilevando tuttavia che non si tratta di un episodio isolato. Si dichiara comunque insoddisfatto, dal momento che il Ministero competente non appare nell'ottica di intervenire sulla messa in sicurezza dell'intero asse viario, che rappresenta peraltro l'unico collegamento tra la zona di Verbania e la Svizzera.

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5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia.

  Angelo CERA (Misto-UDC), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Angelo CERA (Misto-UDC), auspica che gli interventi indicati vengano eseguiti con urgenza, considerato il notevole flusso di traffico che caratterizza la strada statale adriatica, in particolare in primavera ed estate, e il quotidiano verificarsi di incidenti mortali. Nel ringraziare in particolare la CISL locale per l'impegno, ribadisce la necessità di intervenire con urgenza.

5-10780 Vella: Sulle conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto.

  Serena PELLEGRINO, presidente, presidente, avverte e che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-10780, presentata dal deputato Vella, è rinviata ad altra seduta.

5-10920 Borghi: Sui tempi previsti per il rilascio del parere in merito alla realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale dell'A26 in località Baveno.

  Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Enrico BORGHI (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria per aver fornito chiarimenti in merito all’iter procedurale in corso, comunicando altresì che il rilascio del parere è previsto per la fine del corrente mese di aprile. Esprime soddisfazione, anche in considerazione della complessità della procedura autorizzatoria, trattandosi di un'arteria importante, caratterizzata da diverse criticità, tanto più che in Italia di norma i due terzi dei tempi richiesti per il completamento di un'opera sono da attribuirsi ad adempimenti burocratici.

5-11058 Matarrese: Sul completamento delle opere pugliesi incompiute ritenute prioritarie dal Governo.

  Salvatore MATARRESE (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Salvatore MATARRESE (CI) replicando, esprime la propria soddisfazione per il fatto che le opere pugliesi ritenute prioritarie dal Governo siano addirittura in numero superiore al previsto. Tuttavia rileva come nella risposta non vengano fornite indicazioni circa le iniziative che il Ministero intende adottare per sbloccare tali lavori, importanti sia per la dotazione infrastrutturale pugliese sia per i risvolti occupazionali.

5-11061 Mannino: Sull'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici.

  Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Claudia MANNINO (M5S), nel replicare si dichiara insoddisfatta, evidenziando che con lo schema di decreto correttivo vengono posticipate anche in maniera consistente le date fissate dal codice dei contratti pubblici per l'emanazione dei decreti ministeriali, come avviene a titolo esemplificativo per il provvedimento sulla tutela del patrimonio archeologico. Rileva inoltre Pag. 126che non sono stati rispettati i termini che lo stesso Ministro aveva indicato nella tabella sinottica messa a disposizione del Parlamento nello scorso mese di marzo. Da ultimo segnala che con l'atto di sindacato ispettivo in questione si intendeva non tanto essere aggiornati sullo stato dell'arte, quanto piuttosto sapere se il Ministero si fosse dato dei termini per completare l'attuazione della normativa europea in materia di appalti.

5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), presidente, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

  La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), presidente, replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'esauriente risposta fornita, che riguarda tuttavia l'azione del Governo esclusivamente a livello internazionale, ribadendo la gravità dei dati forniti dalle agenzie ambientali, con particolare riguardo all'ARPA della regione Umbria. Segnala la necessità di porre ai gas di scarico dei velivoli la medesima attenzione rivolta all'inquinamento prodotto dai veicoli stradali, stigmatizzando il fatto che il trasporto aereo non sia stato preso in considerazione in occasione della COP21 di Parigi. Da ultimo sollecita un'azione anche con riguardo al trasporto aereo militare, sottolineando come la salute dei cittadini rappresenti un bene primario, superiore a tutte le altre considerazioni.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 17.05.

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