CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 207

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 8.45.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che, con riferimento al provvedimento in esame, le Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali) Pag. 208hanno espresso un parere favorevole. Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole con una condizione, relativa all'esigenza di integrare i contenuti dell'articolo 1, comma 2, al fine di chiarire l'ultrattività delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abrogate dal decreto, nonché un'osservazione, relativa alla verifica degli effetti del provvedimento sull'utilizzo dei voucher per il baby sitting. Fa presente, poi, che anche la I Commissione (Affari costituzionali), la X Commissione (Attività produttive) e la XIII Commissione (Agricoltura) hanno formulato un'osservazione con la quale si invita a valutare l'opportunità di chiarire l'ultrattività delle disposizioni in materia di lavoro accessorio abrogate dal decreto. Segnala, altresì, che la X Commissione (Attività produttive) ha formulato una ulteriore osservazione riferita all'opportunità di chiarire le modalità per la corresponsione dei voucher riguardanti l'acquisto di servizi di baby sitting.
  Non essendoci interventi per dichiarazioni di voto, pone, quindi, in votazione la proposta di conferire alla deputata Patrizia Maestri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, segnalando che i gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega Nord e Autonomie e Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale hanno comunicato la presentazione di proprie relazioni di minoranza.

  La Commissione delibera di conferire alla deputata Patrizia Maestri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Cesare DAMIANO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta odierna.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), soffermandosi in particolare sull'osservazione in esso contenuta.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

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  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto il suo intervento introduttivo e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della sua proposta di parere.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-01194 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).
(Seguito della discussione e rinvio).

PIPPO

7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello (MB).
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-01194 Tripedi, rinviata nella seduta del 22 marzo 2017, e avvia la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, successivamente alla seduta del 22 marzo scorso, nella quale era stata avviata la discussione della risoluzione 7-01194 Tripedi sono state presentate le risoluzioni 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli. Vertendo tali ultime risoluzioni sul medesimo argomento della risoluzione 7-01194, segnala che la loro discussione avverrà congiuntamente.
  Fa presente, pertanto, che nella seduta odierna potrà avere luogo l'illustrazione delle risoluzioni, 7-01226 Rizzetto, 7-01229 Airaudo e 7-01235 Martelli, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.
  Dà, quindi, la parola ai presentatori dei richiamati atti di indirizzo ai fini della loro illustrazione.

  Marialuisa GNECCHI (PD) preannuncia che anche il gruppo del Partito Democratico ha presentato nelle ultime ore una risoluzione sul medesimo argomento, a prima firma della collega Tinagli, e chiede che anche questa possa essere discussa congiuntamente alle risoluzioni oggi all'esame.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), rinunciando all'illustrazione della risoluzione a sua firma 7-01226, chiede che la discussione congiunta delle risoluzioni possa essere conclusa nel più breve tempo possibile.

  Davide TRIPIEDI (M5S), esprimendo la propria soddisfazione per essere riuscito a porre all'attenzione dei colleghi e del Governo la grave situazione dei lavoratori dello stabilimento Isolante K-Flex di Roncello, auspica che le risoluzioni presentate possano essere approvate celermente, anche in un testo unificato, che indichi l'unitarietà delle posizioni nell'ambito della Commissione.

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  Giovanna MARTELLI (MDP) rinuncia all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma 7-01235, esprimendo l'auspicio di un esame rapido e costruttivo, che conduca all'approvazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione.

  Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), rinunciando all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma 7-01229, invita i colleghi e la rappresentante del Governo ad attivarsi per una rapida conclusione della discussione congiunta delle risoluzioni, al fine di non approvare un atto di indirizzo superato dall'evolvere della situazione.

  Davide TRIPIEDI (M5S), segnalando che nei prossimi giorni si svolgerà un incontro presso la Regione Lombardia per discutere della situazione dello stabilimento K-Flex, concorda sull'esigenza di una rapida approvazione degli atti di indirizzo in discussione.

  Irene TINAGLI (PD), anticipando i contenuti dell'atto di indirizzo, a sua prima firma, in corso di pubblicazione, evidenzia che la sua risoluzione, oltre ad affrontare le questioni affrontate dalle risoluzioni già presentate sull'argomento, si sofferma in particolare sul comportamento predatorio dell'azienda, che ha usufruito di contributi pubblici senza mantenere gli impegni assunti all'atto della loro concessione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.
Atto n. 406.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Cesare DAMIANO, presidente, dà la parola alla relatrice per lo svolgimento del suo intervento introduttivo sul provvedimento.

  Alessia ROTTA (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge n. 198 del 2016, con cui il Governo è stato delegato, tra l'altro, a disporre l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti, al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per tali soggetti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico.
  Quanto agli aspetti procedurali dell'esercizio della delega, ricorda preliminarmente che essi sono disciplinati dal medesimo comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, ai sensi del quale il decreto delegato è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il successivo comma 6, inoltre, dispone che il decreto legislativo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 8 prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Segnala, in proposito, che il termine per l'esercizio della delega scade il 15 maggio 2017, in una Pag. 211data anteriore a quella prevista per l'espressione del parere da parte della Commissione.
  Il medesimo comma 8 prevede, infine, il meccanismo del cosiddetto «doppio parere», sulla base del quale, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Su tali osservazioni, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione.
  Passando al contenuto del provvedimento, ricorda che, nell'esercizio della delega, la lettera a) del comma 5 indica, quale criterio e principio direttivo che il Governo è tenuto ad osservare, l'incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto, introducendo, al comma 1, l'articolo 25-bis nel decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede l'estensione al settore dell'editoria della disciplina generale della cassa integrazione guadagni straordinaria, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Lo schema di decreto, su tale punto, individua, al capoverso 1, quali destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampe a diffusione nazionale, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali si applica la disciplina generale recata dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di contribuzione per le integrazioni salariali.
  Sulla base del successivo capoverso 2, ai giornalisti così individuati è richiesto il possesso del requisito di un'anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione, come previsto in via generale dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il capoverso 3 individua le causali per la concessione del trattamento di CIGS: riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o del ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche non continuativi; contratto di solidarietà. Il successivo capoverso 4 limita a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, la durata massima complessiva, per ciascuna unità produttiva, del trattamento di CIGS, in linea con la disciplina di carattere generale. Attualmente, non sono previsti limiti alla concessione di trattamenti di integrazione salariale.
  Al riguardo, osserva che la disposizione mantiene la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento, in linea con quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 416 del 1981 e dal decreto ministeriale n. 47385 del 2009.
  Per quanto attiene la misura del trattamento, il capoverso 5, nel rinviare all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2015, conferma l'applicazione ai giornalisti della disciplina generale, così come anche per quanto riguarda la contribuzione figurativa, Pag. 212in relazione alla quale il capoverso 6 rinvia all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
  Per il finanziamento dei trattamenti, il capoverso dispone, per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa, il versamento del contributo ordinario previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015, pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui lo 0,60 per cento a carico dell'impresa e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore, nonché del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, pari, nella misura minima, al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale è dovuto il contributo addizionale, di cui al citato articolo 5. Nella relazione tecnica si evidenzia che per quanto riguarda i giornalisti si stima un maggior gettito annuo di circa 900.000 euro, che determinerà un miglioramento del saldo netto delle gestioni dell'INPGI.
  Fa presente che i successivi capoversi disciplinano, rispettivamente, le modalità di pagamento del trattamento e la fase di consultazione sindacale e la procedura di concessione del trattamento, mentre il capoverso 10 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati di bilancio nel biennio antecedente alla domanda di integrazione, delle modalità di applicazione della nuova disciplina e della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia. Come evidenziato nella relazione tecnica, tali criteri determineranno una tendenziale riduzione delle fattispecie in cui si potrà richiedere l'integrazione salariale straordinaria.
  Fa presente, poi, che il successivo capoverso 11 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai Capi I e III del Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  Infine, il comma 2 dell'articolo 1 in esame prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 25-bis, introdotto dal precedente comma 1, ai trattamenti di integrazione salariale richiesti decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del calcolo della durata massima, i trattamenti richiesti prima di tale termine si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale termine.
  Passa quindi a illustrare il Capo II del provvedimento, che, con l'articolo 2 introduce disposizioni in materia di esodo e prepensionamento. In proposito, segnala che, mentre i numeri 1) e 2) del comma 1, lettera a), recano norme di mero coordinamento con la novella di cui al precedente articolo 1, comma 1, e come tali riguardano sia i lavoratori poligrafici sia i giornalisti, le restanti disposizioni dell'articolo 2 concernono specificamente i giornalisti. In particolare, riguardo a questi ultimi, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell’àmbito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere la contestuale Pag. 213assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
  La pensione anticipata può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva. Per quelli che abbiano compiuto i 60 anni di età, inoltre, l'anzianità contributiva è maggiorata, ai fini del calcolo della misura del trattamento, di un periodo non superiore alla differenza fra i 65 anni di età e l'età anagrafica raggiunta.
  Fa presente che la novella di cui al comma 1, lettera a), numero 3), e alla lettera b) eleva i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, aumentando il limite minimo contributivo da 18 a 25 anni e sostituendo il requisito anagrafico di 58 anni con la condizione di un'età inferiore al massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI relativo ai giornalisti professionisti dipendenti. La novella conferma la maggiorazione, ai fini del calcolo della misura del trattamento, dell'anzianità contributiva, nella misura pari alla differenza tra l'età anagrafica posseduta e il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel suddetto regime INPGI. In merito, si sopprime la condizione, posta dalla disciplina vigente ai fini del beneficio della maggiorazione, del possesso di un'età pari ad almeno 60 anni. Segnala che la novella prevede, inoltre, che il suddetto requisito contributivo di 25 anni sia progressivamente adeguato, in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti pensionistici. Il comma 2 fa salve le norme vigenti sui piani di assunzione di personale giornalistico, ai fini della concessione dei prepensionamenti, e sul divieto di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale, con i giornalisti già dipendenti dal medesimo che abbiano optato per il prepensionamento. Ricorda, inoltre, che il comma 1, capoverso 10, del precedente articolo 1 demanda al decreto ministeriale ivi previsto anche la definizione della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, ai fini dell'opzione, in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale e in presenza degli altri relativi presupposti, per la pensione anticipata di vecchiaia.
  L'articolo 3 infine reca una norma di abrogazione e una novella di mero coordinamento, in conseguenza dell'intervento normativo di cui all'articolo 1. L'abrogazione concerne, in particolare, l'attuale disciplina specifica sul trattamento straordinario per le imprese editrici, che viene abrogata decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

  Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), premettendo di affrontare questioni che esulano dal contenuto del provvedimento in esame, segnala le difficoltà nelle quali versa l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, che hanno condotto anche a una indagine della magistratura. In particolare, ricorda che è in atto una dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPGI, che costituisce la garanzia delle prestazioni nei confronti degli iscritti, allo scopo di risollevare la situazione finanziaria dell'Istituto e teme che, una volta completata la dismissione, si possa prospettare la confluenza dell'INPGI nell'INPS, il quale sarebbe così costretto a ripianarne i debiti mediante i contributi degli altri lavoratori. Ritiene, pertanto, che si prospetti un serio problema di equità e giustizia che la Commissione dovrebbe affrontare, per evitare che si vengano a creare problematiche simili a quella che ha riguardato in passato altri enti di previdenza.
  A suo avviso, sarebbe necessario che la rappresentante del Governo fornisca indicazioni in ordine agli intendimenti dell'Esecutivo su questa materia.

  Cesare DAMIANO, presidente, condividendo le argomentazioni dell'onorevole Airaudo, Pag. 214ricorda che più volte le gestioni previdenziali sostitutive dell'INPS hanno difeso la propria autonomia fintanto che erano in attivo, sollecitando poi la confluenza in questo Istituto nel momento in cui sono sopraggiunte difficoltà finanziarie. Sottolinea infatti come all'equilibrio dell'INPS contribuiscano prevalentemente i lavoratori dipendenti, la cui gestione previdenziale presenta un saldo attivo.
  Con specifico riferimento al regime previdenziale dei giornalisti, segnala come il loro trattamento, a cominciare dai coefficienti di trasformazione, sia notevolmente migliore rispetto a quello degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ne ritiene pertanto necessaria una revisione in direzione di un riallineamento con la disciplina di carattere generale.

  Marialuisa GNECCHI (PD) chiede che le questioni emerse nella discussione testé svolta possano essere affrontate nel corso di un'audizione di rappresentanti dell'INPGI, da svolgere quanto prima.
  Ricorda, infatti, le molte criticità derivanti dalla costituzione di una gestione separata nell'ambito dell'INPGI, la cosiddetta INPGI-2 per i giornalisti con contratto di collaborazione, che determina evidenti problemi per la frammentazione delle carriere contributive, alla quale potrà porsi finalmente rimedio grazie alle disposizioni introdotte nella legge di bilancio 2017 in materia di cumulo gratuito dei periodi di contribuzione.
  Ricorda, altresì, che la platea degli iscritti all'INPGI si è allargata in considerazione della previsione secondo cui il personale impiegato in attività di lavoro nell'ambito degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni è tenuto all'iscrizione all'INPGI. Fa inoltre presente che l'INPGI, proprio per poter meglio far fronte alle difficoltà evidenziate dal collega Airaudo, auspica l'introduzione di analogo obbligo di iscrizione anche ai dipendenti del settore privato

  Alessia ROTTA (PD), relatrice, nel concordare sull'opportunità di svolgere un'audizione di rappresentanti dell'INPGI, segnala tuttavia l'esigenza che lo svolgimento di tale audizione non rallenti eccessivamente l'esame dell'atto del Governo in oggetto, ribadendo che il termine per l'esercizio della relativa delega scade il 15 maggio 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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