CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 109

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 aprile 2017.– Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame C. 3831 La Marca ed altri, adottata come testo base dalla Commissione Affari esteri e successivamente modificata nel corso dell'esame in sede referente, reca l'Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo ed è composta da tre articoli.
  L'articolo 1 dispone l'istituzione della Giornata, finalizzata alla creazione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi Pag. 110le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità nonché della solidarietà internazionale. La Commissione Affari esteri, nella seduta del 22 marzo ha approvato un emendamento, presentato dal relatore, che fissa al 31 gennaio la data di celebrazione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nell'illustrare la sua proposta emendativa il relatore ha ricordato che il 31 gennaio 1901 venne approvata, dopo ampio dibattito parlamentare, la prima legge italiana sull'emigrazione, la legge n. 23, che introdusse le prime forme di tutela per coloro che lasciavano l'Italia. Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che la Giornata non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 27 maggio 1949, n. 260.
  L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata vengano promossi, in Italia e all'estero, incontri ed iniziative finalizzati alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite nei contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero.
  L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 3916 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il Protocollo addizionale in esame, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, è relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, protocollo a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Il Protocollo di Cartagena, in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.
  Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. L'articolo 2 Pag. 111contiene una serie di definizioni, come, in particolare, il termine danno che definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale. L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena). L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute. In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la medesima relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario. L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo. L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti. L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Per quanto concerne gli organi di amministrazione di cui agli articoli 14 e 15 del Protocollo addizionale, questi sono la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e Pag. 112promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, ai sensi dell'articolo 13, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale. L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale in esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena, senza apportarvi modifiche. Il Protocollo addizionale, inoltre, non pregiudica diritti e obblighi delle Parti di esso derivanti dalla Convenzione sulla biodiversità e dal Protocollo di Cartagena, le disposizioni dei quali si applicano per quanto possibile al Protocollo addizionale. Gli articoli 17-21, infine, contengono le clausole finali: in particolare, è prevista la possibilità che al Protocollo addizionale aderiscano uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica anche dopo l'entrata in vigore di esso, condizione indispensabile per la quale è il deposito di almeno 40 strumenti di ratifica. Inoltre, il Protocollo addizionale non ammette la presentazione di riserve. La denuncia del Protocollo addizionale è possibile dopo due anni dall'entrata in vigore dello stesso per la Parte denunciante, mediante notifica scritta al depositario. La denuncia eventuale del Protocollo di Cartagena comporta la denuncia anche del Protocollo addizionale. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale. L'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.
C. 4102 Sereni.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la proposta di legge in esame, costituita da un articolo unico, è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz, attraverso l'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – attualmente beneficiaria di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – il cui scopo esclusivo, in base allo Statuto, è quello di assicurare la continuità dell'omonima manifestazione.
  In particolare, il contributo previsto per la Fondazione Umbria Jazz dall'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dal 2017, è pari ad un milione di euro. Allo scopo, il comma 1, lettera a), novella l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, che, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, a valere su corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FUS, il Fondo unico per lo spettacolo, di un contributo – qualificato straordinario dalla rubrica dell'articolo Pag. 113– pari a un milione di euro a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago. Il contributo è qualificato come straordinario perché le quattro Fondazioni sono beneficiarie anche di altre tipologie di contributi. Anche per la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz il contributo disposto con la proposta in commento si configura come straordinario. Infatti, la Fondazione è già attualmente finanziata ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante i nuovi criteri per i contributi allo spettacolo dal vivo. Lo stesso articolo 1 della proposta di legge, al comma 1, lettera b), che novella l'articolo 3, comma 1, della legge n. 238 del 2012, dispone, peraltro, che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa allo stesso Fondo unico per lo spettacolo. Occorre ricordare che la legge 3 febbraio 2017, n. 17 «Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival», pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2017 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sempre novellando l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari ad un milione di euro a favore delle due Fondazioni in questione, anche in tal caso prevedendo ma con disposizione autonoma rispetto alla legge n. 238 del 2012, che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo. Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato nell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004 e n. 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117, come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. In particolare, con la sentenza n. 255/2004 la Corte costituzionale aveva evidenziato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo titolo V della Costituzione. Successivamente alla sentenza della Corte, è stata approvata la legge 15 novembre 2005, n. 239 che prevede che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata. I decreti possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla trasmissione alla Conferenza unificata.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, evidenzia che il nuovo testo del disegno di legge C. 4314 dispone la costituzione di tre Comitati nazionali per le celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, Pag. 114rispettivamente ricadenti nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ricadente nel 2021. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale. La relazione illustrativa e l'analisi tecnico normativa fanno presente che il disegno di legge rappresenta una «misura ulteriore e speciale» rispetto al vigente assetto ordinamentale, «atteso che le procedure ordinarie scandiscono puntualmente modalità e tempi procedurali non idonei al caso in esame». Inoltre, rilevano «l'esigua disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio dedicato ai Comitati nazionali, i cui fondi non sono sufficienti a sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato».
  Al riguardo, si ricorda che la legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della «Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», alla quale ha affidato il compito di deliberare (per quanto qui interessa), sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato. Si ricorda, inoltre, che presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri opera il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale – istituito, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013 (che ha sostituito il Comitato di cui al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012) – che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 prevede che la Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.
  L'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, che – in base all'articolo 3, comma 6, primo periodo, e 7 – sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, e hanno sede presso lo stesso Ministero. Ai Comitati è attribuito un contributo di euro 1.150.000 ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi euro 3.450.000. Più nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a euro 450.000 per il 2018 e a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato.
  L'articolo 3, commi da 1 a 5, dispone che i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui Pag. 115agiscono. La nomina dei membri di ciascun Comitato – di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza.
  L'articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati – che opera a decorrere dalla data del decreto di nomina – elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in quanto beni culturali) a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004); attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. Più nello specifico, ciascuno Comitato nazionale ha il compito di: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, anche con riferimento al mondo della formazione scolastica, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), universitaria e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico, non solo in relazione ai contributi assegnati in base alla legge, ma anche tenuto conto di ulteriori, eventuali, risorse finanziarie provenienti da soggetti pubblici e privati; elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare utili contributi o risorse economiche; predisporre programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo.
  L'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dispone che i Comitati nazionali devono inviare all'amministrazione vigilante «periodici rendiconti» sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché ogni altra eventuale documentazione dalla stessa richiesta.
  In base all'articolo 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro. Si prevede, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del già citato decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – relativa a cose immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, Pag. 116della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le cose indicate rivestano, altresì, un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. A tal fine, novella lo stesso articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004. Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, in base all'articolo 13 del Codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3, ai fini della definizione di «bene culturale», sottoponendo così il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (articolo 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (articolo 15). Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, invece, attualmente il Codice non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Si rileva, in proposito, che una ampia disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontra nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. In particolare, la circolare ricorda, anzitutto, che l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo, facendo presente, poi, che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di «interesse storico-relazionale» accertabile attraverso la procedura della notifica per le «cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere». Tale circolare evidenzia, dunque, che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico». Aggiunge che, sempre l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riporta ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale «appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il problema Pag. 117di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo ’candidati’ ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice».
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite la disciplina recata dal disegno di legge può essere ricondotta alla materia dei «beni culturali». L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni. Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa». Nelle materie in questione la Corte costituzionale ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, inoltre, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 De Caro e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che le proposte di legge C. 2305 De Caro e abb.-A intendono incentivare, specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile. Il testo, esaminato in sede referente dalla IX Commissione, è stato rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione, in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo. Nel corso dell’iter parlamentare, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha espresso il parere di competenza sul testo elaborato in sede referente nella seduta del 14 settembre 2016. In tale sede è stato approvato un parere favorevole con tre condizioni e due osservazioni, sostanzialmente recepite dalla Commissione Trasporti nel corso del successivo iter parlamentare. Nel dettaglio le condizioni formulate erano le seguenti: all'articolo 3, comma 1, alla luce della giurisprudenza costituzionale, previsione di forme di coinvolgimento più stringenti – in particolare nella forma dell'intesa – della Conferenza Stato-Regioni; all'articolo 6, comma 7, alla luce della giurisprudenza costituzionale, Pag. 118espunzione del riferimento alle modalità di approvazione dei piani regionali della mobilità ciclistica; all'articolo 8, comma 1-ter, soppressione delle parole: «e dalle città metropolitane. Le due osservazioni riguardavano, all'articolo 7, l'opportunità di chiarire il rapporto tra i piani definiti dai comuni e quelli definiti dalle città metropolitane e, all'articolo 8, comma 1-bis, l'opportunità di precisare il richiamo alle funzioni fondamentali delle province, a proposito della definizione degli interventi di pianificazione da parte di queste ultime.
  L'articolo 1 del nuovo testo individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana. Tale obiettivo deve essere perseguito dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità. Si prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 2 introduce nell'ordinamento la definizione normativa delle ciclovie e delle reti cicloviarie, nonché quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana). La ciclovia è definita come un itinerario che consente il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione e che può comprendere, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, una o più delle seguenti categorie: piste o corsie ciclabili e itinerari ciclopedonali: definiti ai sensi del Codice della strada; vie verdi ciclabili o greenway, intese come piste o strade ciclabili quando non è consentito il traffico motorizzato; sentieri ciclabili o percorsi natura, come itinerari in parchi e zone protette senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse; strade senza traffico; strade a basso traffico; strade urbane o extraurbane; aree pedonali; zone a traffico limitato; zone residenziali. Viene quindi definita come rete cicloviaria l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità. Si stabilisce che il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere a modificare il regolamento di esecuzione del Codice della strada, per individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale. L'articolo 3 prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Il Piano generale della mobilità ciclistica, di durata triennale, sarà adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome. Il Piano dovrà essere articolato in due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo, e dovrà contenere: gli obiettivi, per ciascuno dei tre anni, di sviluppo della mobilità ciclistica; l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale; gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la sua realizzazione; l'indicazione delle priorità, Pag. 119con relativa motivazione, degli interventi da realizzare; l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, stazioni ferroviarie e metropolitane, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette; il quadro, per ciascuno dei tre anni, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, reperibili per la mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica di comuni e città metropolitane; la ripartizione tra le regioni, su base annuale, delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica; gli indirizzi per un efficace coordinamento dell'azione amministrativa degli enti territoriali ed il coinvolgimento degli utenti nella programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria; l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano; la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale. Il piano dovrà essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno. Si prevede che in occasione di tale aggiornamento possa essere integrata la Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali definiti dal successivo articolo 6. L'articolo 4 denomina la Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «Eurovelo». Essa è individuata in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001, che ha espresso parere favorevole sul piano generale dei trasporti e della logistica, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale. Sono definite le caratteristiche delle Rete denominata «Bicitalia», costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, comprensive dei relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e più in generale agli utenti non motorizzati. Tra queste: sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 km articolata su itinerari su tutto il territorio nazionale; integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio; collegamento con le aree naturali protette e con le zone ad elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico; integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale; sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili (greenway); utilizzo eventuale della viabilità minore esistente; recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di forme stradarie dismesse; collegamento ciclabile tra comuni limitrofi e attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici; continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico; attribuzione agli itinerari promiscui della rete della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dal codice della strada; dotazione di un adeguato sistema di segnaletica. Si stabilisce che nel Piano generale della mobilità ciclistica siano stabilite le modalità di Pag. 120realizzazione e di gestione della Rete denominata Bicitalia e gli oneri per gli aspetti sovraregionali e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12. Si definiscono le procedure per l'approvazione da parte delle regioni dei piani per la realizzazione della rete denominata «Bicitalia». È previsto che le regioni provvedano, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete Bicitalia, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica. Si prevede che le regioni stipulino appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa per l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della difesa o soggette a servitù militari. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione di tali progetti sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi. Acquisiti i pareri degli enti locali competenti, le regioni pubblicano il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta sui siti web istituzionali dell'ente e mediante una piattaforma telematica, e approvano i progetti provvedendo a inviarli entro un mese alla Direzione generale per la mobilità ciclistica del Ministero delle infrastrutture e i trasporti. I progetti si intendono approvati se il medesimo Ministero, entro due mesi della data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, in quanto non conformi alle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica, ovvero non richieda motivatamente alle Regioni di apportarvi specifiche modifiche. In questa ultima ipotesi, il progetto modificato è nuovamente trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi e si intende approvato, salvo che il Ministero non lo respinga espressamente entro i successivi trenta giorni. L'approvazione dei progetti costituisce variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti. Come già detto, si prevede infine che i dati e le informazioni relativi alla Rete Bicitalia siano resi disponibili su un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, con regolamento di organizzazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica. Tra i compiti della Direzione rientra la predisposizione del piano generale della mobilità ciclistica, il monitoraggio della realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, nonché la predisposizione, in collaborazione con l'ISTAT, di un sistema informativo sull'infortunistica stradale dei ciclisti, che dovrà risultare accessibile e consultabile tramite una piattaforma open source sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede altresì che la Direzione generale predisponga e mantenga aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del Sistema informativo territoriale, dedicata alla Rete nazionale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. L'istituzione della Direzione generale per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. In particolare, l'articolo 6 prevede che le regioni predispongano e approvino con cadenza triennale, in coerenza con il Piano regionale dei trasporti e della logistica, il Piano regionale della mobilità ciclistica, per disciplinare l'intero sistema ciclabile regionale. Le regioni possono istituire un apposito ufficio della mobilità ciclistica. Il Piano regionale deve essere redatto sulla base dei Piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Il piano deve assumere e valorizzare come «dorsali delle reti» gli itinerari della rete nazionale e deve definire: la Rete ciclabile regionale; le ciclovie incluse nella Rete nazionale che Pag. 121ricadono nel territorio regionale; gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna e delle altre zone di interesse naturalistico; il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale; il sistema delle aree di sosta e i servizi per i ciclisti; gli indirizzi per la predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane e la relativa procedura di recepimento degli stessi; la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico. Si dispone che le regioni e gli enti locali promuovano accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti di servizio e di programma per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto. Del Piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati e sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi a valere sulle risorse di cui all'articolo 12. Il Piano regionale deve essere approvato con deliberazione della regione e inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in sede di prima applicazione deve essere approvato entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica; il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.
  L'articolo 7, comma 1 prevede che i comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongano e definiscano i Piani urbani della mobilità ciclistica o Biciplan, quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile, per definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta. Il contenuto dei Biciplan è il seguente: la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale; la rete secondaria dei percorsi ciclabili; la rete delle ciclovie verdi; gli interventi necessari; il raccordo tra le reti e gli interventi e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le zone 30, le zone pedonali, le zone a traffico residenziale e le zone a traffico limitato; gli interventi puntuali finalizzati a risolvere i principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, i punti della rete stradale più pericolosi per pedoni e ciclisti e i punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali; gli obiettivi annuali in termini di uso della bicicletta; le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; gli interventi per favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale; le azioni per la sicurezza dei ciclisti; le azioni per contrastare il furto delle biciclette; le azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni, nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale, e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing); le tipologie Pag. 122di servizi di trasporto merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette; le attività di promozione ed educazione alla mobilità sostenibile; il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal Piano stesso. I Piani sono pubblicati in formato open data sul sito internet istituzionale dei rispettivi enti. Tali strumenti di pianificazione costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Si prevede che l'istituzione nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane dell'ufficio per la mobilità ciclistica abbia luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.
  L'articolo 8, prevede una serie di disposizioni particolari per le città metropolitane e le province. In particolare si dispone che attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, tali enti si attivino per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso: la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità; la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale; l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale, del Piano urbanistico territoriale e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile; l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica; la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità. Si prevede altresì la definizione, da parte delle città metropolitane e delle province, di interventi di pianificazione, pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente, finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità e con i Biciplan. Gli strumenti di pianificazione individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei Biciplan e costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
  L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, disponendo che prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio. A tale fine possono stipulare convenzioni con le aziende, cui può essere affidata la gestione delle velostazioni. La gestione può altresì essere affidata ad aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, sempre secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica a norma di legge. Si dispone che i comuni prevedano nei regolamenti edilizi misure per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche e che in sede di attuazione degli strumenti urbanistici stabiliscano i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale e che negli edifici di edilizia residenziale pubblica sia consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate. Si dispone che i comuni destinino all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada.
  L'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento. Attraverso l'introduzione di un nuovo comma 4-ter all'articolo 13 del Codice della strada, si dispone che le piste ciclabili debbano essere connesse alle ciclovie della Rete Bicitalia qualora siano da essa intersecate o in prossimità; in alternativa devono sempre essere connesse Pag. 123o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata. Non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dal comma 4-bis e dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 13 del codice della strada per la costruzione e gestione delle strade. L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 2, del Codice della strada introducendo tra i principi generali cui si ispirano le norme del codice il riferimento alla mobilità sostenibile e tra le finalità la promozione dell'uso dei velocipedi. L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. Gli articoli 13 (Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile) e 14 (Sponsorizzazioni e donazioni) sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente. L'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione della presente legge e della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito web del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Tra i contenuti previsti della relazione merita richiamare: l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello UE, nazionale, regionale e locale per gli interventi sulla mobilità ciclistica ed il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati; lo stato di attuazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica Bicitalia e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale; i risultati ottenuti in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, di riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e acustico, dell'incidentalità; lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra bicicletta e altri mezzi di trasporto locale e regionale; la partecipazione a progetti e programmi UE ed un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea. A tale relazione si aggiunge quella che entro il 1o aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato appare riconducibile, nel suo complesso, alle materie grandi reti di trasporto e governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 5, concernente l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una Direzione generale per la mobilità ciclistica, rientra nell'ambito della materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione. Altre disposizioni, con specifico riferimento alla circolazione dei ciclisti, attengono alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione. L'articolo 3 disciplina l'approvazione del piano generale della mobilità ciclistica, da adottarsi con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Piano incide infatti su ambiti di pertinenza regionale, riguardando, fra l'altro, lo sviluppo della mobilità ciclistica a livello regionale, nonché in ambito urbano e metropolitano, gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale per la rete ciclabile nazionale, le connessioni tra la rete ciclabile nazionale ed il trasporto pubblico locale, la ripartizione tra le regioni delle Pag. 124risorse finanziarie destinate ad interventi a favore della Relazione annuale al Parlamento mobilità ciclistica. Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003 e successive) ammette l'intervento statale, con atto regolamentare, in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale regionale, sulla base del principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

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