CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 97

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2017.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che sono state presentate oltre 120 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (vedi allegato).
  Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte Pag. 98emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». La Corte ha, quindi, precisato che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la Pag. 99necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  In tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei criteri dianzi esposti, l'oggetto dell'intervento normativo deve identificarsi nella disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio e della responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori negli appalti. In particolare, possono ricondursi all'oggetto del decreto le disposizioni volte a reintrodurre una disciplina del lavoro accessorio, anche in termini innovativi rispetto alla normativa oggetto di abrogazione, mentre devono ritenersi inammissibili le proposte volte a modificare la disciplina di altre tipologie contrattuali esistenti.
  Devono, quindi, ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Ciprini 1.89, il quale prevede che, nelle more della definizione di una nuova disciplina legislativa del lavoro accessorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplini uno specifico contratto per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;
   Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88, i quali, nelle more di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, modificano la normativa relativa al contratto di lavoro intermittente, con un intervento che, nel caso dell'emendamento Rostellato 1.88, si applica fino al 31 dicembre 2017;
   Mucci 1.09, che disciplina l'istituto del voucher Garanzia giovani;
   Lupi 1.011, che modifica la disciplina del contratto di lavoro intermittente;
   Leva 2.01, che estende la durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.

  Fa presente, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 11 e 30 della giornata odierna.

  Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che l'INPS con un proprio comunicato ha opportunamente chiarito che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non ha comportato il venir meno dell'erogazione dei voucher per servizi di baby sitting sulla base della specifica disciplina contenuta nella legge n. 92 del 2012, successivamente estesa e prorogata. Auspica che tale informazione sia portata a conoscenza degli interessati con la massima chiarezza, considerando anche che, in un primo momento, vi era stato un orientamento di segno contrario.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del decreto alla seduta convocata alle ore 12.30.

  La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 aprile 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (atto n. 393).
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO, AAROI-EMAC, FVM, FASSID, CISL MEDICI, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.05.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSE, CGS, USAE, USB, CISAL, CIDA, CODIRP, COSMED, CONFEDIR.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.20.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione, nella seduta odierna, passerà all'esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge Atto Camera n. 4373, di conversione del decreto-legge n. 25 del 2017, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (vedi allegato).
  Con riferimento alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, fa presente che, a seguito di un nuovo esame, conseguente alle richieste formulate in tal senso, possono ritenersi ammissibili le proposte Ciprini 1.89, Rubinato 1.30, Rostellato 1.88, che, pur recando misure non direttamente riferibili all'oggetto del decreto, possono tuttavia ritenersi attinenti alla specifica problematica affrontata dal provvedimento e alla sua ratio dominante, intervenendo sulla disciplina del lavoro intermittente, al fine di rendere più agevole il ricorso a tale tipologia contrattuale, che, analogamente al lavoro accessorio si applica a prestazioni prive di carattere di continuità, anche in relazione all'abrogazione da parte del decreto in esame delle disposizioni che disciplinano il lavoro accessorio. Conseguentemente, deve ritenersi ammissibile anche l'articolo aggiuntivo Lupi 1.011, che interviene anch'esso sulla disciplina del lavoro intermittente. Parimenti, ritiene possa considerarsi ammissibile l'articolo aggiuntivo Mucci 1.09, che introduce una nuova disciplina dei voucher per Garanzia giovani, recando una disciplina di prestazioni lavorative di limitata portata economica, regolate attraverso modalità analoghe a quelle previste per il lavoro accessorio.
  Fa presente, inoltre, che gli emendamenti Boccadutri 1.24, Rostellato 1.44, Baruffi 1.39, Rubinato 1.30 e Rostellato 1.88 sono stati ritirati dai presentatori prima dell'inizio della seduta.
  Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Patrizia Maestri, per l'espressione dei pareri su tali proposte emendative.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, segnalando in particolare che si impone una sollecita approvazione del provvedimento, in modo da consentire che anche l'esame da parte del Senato si concluda in tempi ragionevoli e tali da evitare la celebrazione dei referendum.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme alla relatrice, concordando con le medesime motivazioni da lei addotte.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si passerà all'esame e alle votazioni delle proposte emendative presentate all'articolo 1.
  Quindi, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Catalano 01.01 e 01.02, Palese 1.33 e Catalano 1.67: si intende che vi abbiano rinunciato.

Pag. 101

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge, dichiara di non condividere le motivazioni alla base dei pareri espressi dalla relatrice, dal momento che il tema dell'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio non può essere liquidato così semplicisticamente, avendo suscitato un grande dibattito nella società civile e nel mondo produttivo.
  Tuttavia, se da un punto di vista strettamente politico può comprendere la posizione della relatrice, non altrettanto capisce la posizione del Governo, che è ben consapevole di avere creato notevoli problemi con l'adozione del decreto-legge che, tuttavia, non possono essere superati da prese di posizione, quali i comunicati stampa, che non hanno alcun valore normativo e che non sono in grado, per questo, di dare una cornice legislativa alla fase transitoria che, a suo avviso, potrà dare luogo a numerosi contenziosi. Il decreto-legge ha creato problemi anche con riferimento alla fruizione del contributo per il servizio di baby sitting, remunerato attraverso i buoni orari. Alla luce di tutto questo, a suo parere, è necessario che il Parlamento si riappropri delle proprie prerogative, ripristinando la disciplina sul lavoro accessorio, almeno con riferimento alla fase transitoria.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.38 e riallacciandosi a quanto testé affermato dal collega Simonetti, osserva come sia del tutto fuori luogo l'entusiasmo mediatico manifestato dal Governo all'indomani dell'adozione del decreto-legge che, non solo crea problemi al mondo produttivo, ma va anche contro l'indirizzo espresso dalla Commissione, che si era pronunciata per mantenimento dell'istituto del lavoro accessorio, pur con le modifiche necessarie ad evitarne gli abusi.
  Rileva, inoltre, che, nonostante gli annunci, il Governo non si è ancora pronunciato su come intenda intervenire per disciplinare la materia, ora che gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono stati abrogati. E a questa «stagnazione» normativa, stigmatizzata anche dalla segretaria generale della CGIL, si aggiunge l'estrema confusione dei ruoli tra il Governo e l'INPS nonché all'interno della stessa maggioranza, la cui componente di Alleanza Popolare, anziché esprimere la propria posizione in Parlamento, incontrerà a breve il presidente del Consiglio dei ministri proprio sul problema dei voucher. Lo stesso ministro Alfano sembra disallineato rispetto al Governo di cui fa parte, quando assicura la tempestiva adozione di una nuova disciplina che scongiuri il vuoto normativo venutosi a creare con l'adozione del decreto-legge. Infine, osserva che l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio comporterà la perdita di circa cinquantamila occasioni di lavoro per i giovani, secondo una stima fornita dalle associazioni di categoria, compromettendo un quadro del mercato del lavoro che, come risulta dai più recenti dati ISTAT, è ancora fragile e caratterizzato da posizioni di carattere precario. In questo difficile contesto, l'istituto del lavoro accessorio, pur non essendo risolutivo, avrebbe potuto continuare a contribuire, se opportunamente riformato, ad assorbire parzialmente la disoccupazione, specialmente quella giovanile. A suo parere, anche parte della maggioranza condivide la sua convinzione, come dimostrano alcune delle proposte emendative presentate, anche se successivamente ritirate. Tornando al contenuto del suo emendamento, soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge, osserva che il ripristino dell'istituto del lavoro accessorio darebbe soddisfazione alle esigenze manifestate da più parti della società civile e dal mondo produttivo, a cui la sua parte politica intende dare voce insieme agli altri gruppi di opposizione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simonetti 1.1 e Rizzetto 1.38, nonché gli emendamenti Ciprini 1.35 e Zanetti 1.40 e 1.41.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Polverini 1.93 e 1.92: si intende che vi abbia rinunciato.

Pag. 102

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.23, osserva che la totale abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio comporta notevoli difficoltà in molti settori lavorativi per la mancanza di una tipologia contrattuale sovrapponibile. Pertanto, come già da lui affermato, è preferibile modificare l'attuale disciplina del lavoro accessorio allo scopo di evitarne gli abusi, dal momento che si tratta di un istituto condiviso da più parti politiche. A suo avviso, sarebbe opportuno tornare allo spirito originario dell'istituto, introdotto dal decreto legislativo n. 276 del 2003, come previsto, appunto, dal suo emendamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.23.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mucci 1.27 e 1.29: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.31, osserva che esso riprende le istanze emerse nel corso del dibattito in Commissione sulle proposte di legge in tema di lavoro accessorio, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità dell'utilizzo dei voucher nell'ambito delle collaborazioni domestiche, tema sul quale tutti i gruppi avevano trovato un accordo. La mancanza, infatti, di uno strumento di tale natura mette in grave difficoltà le famiglie che non possono fare ricorso a nessuna tipologia contrattuale con caratteristiche simili. Inoltre, il suo emendamento intende rafforzare i controlli sull'utilizzo dei voucher estendendo l'obbligo di comunicazione preventiva anche all'INPS, oltre che all'Ispettorato del lavoro. La mancanza di uno strumento agile e poco costoso per fare fronte a esigenze occasionali di prestazioni di lavoro comporterà, a suo giudizio, l'aumento del ricorso al lavoro nero e irregolare da parte delle famiglie e delle piccole imprese.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 1.31 e Baldassarre 1.87.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Altieri 1.34: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.45, osserva che esso è volto a circoscrivere il lavoro occasionale a prestazioni di lavoro accessorio che non danno luogo a più di dieci giornate di attività lavorativa nel corso dell'anno solare e a introdurre il divieto per le organizzazioni sindacali di ricorrere a tale tipologia di contratto. Trova, infatti, che sia un controsenso che l'organizzazione sindacale promotrice del referendum abrogativo dell'istituto del lavoro accessorio abbia fatto ampiamente ricorso proprio a tale tipologia contrattuale.

  La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.45.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.49, 1.53, 1.55,1.58, 1.51, 1.47, 1.57, 1.60, 1.52, 1.48, 1.50, 1.54, 1.46, 1.56, 1.59 e 1.68: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.5, osserva che esso, prevedendo la possibilità di continuare a utilizzare i voucher per tutto l'anno in corso, è volto a dare la possibilità al Governo di intervenire normativamente in materia, cercando di individuare una soluzione che tenga conto anche delle posizioni espresse dal Parlamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.5.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catalano 1.69, Mucci 1.65, Gebhard 1.25, Catalano 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.86 e 1.85: si intende che vi abbiano rinunciato.

Pag. 103

  La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 1.89.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 1.70: si intende che vi abbia rinunciato.

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.4, osserva esso è volto a garantire il ricorso ai voucher fino al 31 dicembre 2017, dal momento che la mancanza di una cornice normativa che disciplina la fase transitoria è suscettibile di limitare il diritto costituzionale di agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi legittimi.

  Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.43, osserva che esso è volto a permettere l'acquisto dei voucher fino al 31 dicembre 2017.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanetti 1.43, nonché Simonetti 1.4 e 1.3.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 1.71: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.2.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 1.26 e Catalano 1.72: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 1.42, osserva che esso è volto a permettere l'uso dei voucher fino al 31 dicembre 2018 nel quadro della previgente normativa, comprensiva anche della disciplina sulla tracciabilità.

  La Commissione respinge l'emendamento Zanetti 1.42.

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.6 evidenzia che i chiarimenti forniti dall'INPS non fugano i dubbi sulla residua possibilità di utilizzo dei voucher per servizi di baby sitting. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler fornire ulteriori indicazioni al riguardo.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che nel 2012 si è introdotto un contributo a favore delle madri lavoratrici per il pagamento della retta degli asili nido consentendo la possibilità, in alternativa, di avvalersi di destinare il contributo alla remunerazione di servizi di baby sitting, che, sulla base della normativa secondaria, ha luogo mediante l'utilizzo dei voucher. Pertanto, per l'INPS, il ricorso a tale modalità di pagamento non è frutto di una scelta, come può essere per le famiglie che si avvalgono dei servizi di collaborazione domestica, ma di un obbligo di legge. In ogni caso, assicura che, per tutto l'anno in corso, la normativa su tali contributi alle madri lavoratrici non subirà variazioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.6 e 1.7.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN), sottoscrivendo l'emendamento Simonetti 1.8, osserva che si tratta di una proposta di buon senso volta a permettere l'utilizzo dei voucher per l'anno in corso nel settore agricolo. Coglie l'occasione per chiedere al Governo di anticipare le sue intenzioni circa gli strumenti che intende introdurre, in sostituzione dell'istituto del lavoro accessorio, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle piccole aziende agricole.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.8.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il Governo ha assicurato il suo intervento proprio per rispondere alle istanze delle famiglie.

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  Il sottosegretario Luigi BOBBA, a conferma di quanto testé affermato dal presidente, preannuncia la prossima adozione di uno specifico intervento normativo in materia.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gebhard 1.36, Mucci 1.66 e 1.28, nonché Schullian 1.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.32.

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.17, osserva che esso è volto, come anche gli altri da lui presentati al comma 2, a permettere l'utilizzo dei voucher nei piccoli lavori domestici, in attesa di un nuovo intervento normativo.
  A suo parere, il Governo sarebbe in questo modo obbligato a prendere una posizione esplicita e netta e il Parlamento, costretto finora a confermare quanto già deciso, avrebbe l'occasione di riappropriarsi della sua funzione legislativa.

  Marialuisa GNECCHI (PD) dissente da quanti affermano che l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio comporterà di per sé un aumento del ricorso al lavoro nero o irregolare. Esistono, infatti, fattispecie contrattuali diverse di carattere autonomo o subordinato, come il lavoro domestico, cui anche le famiglie possono ricorrere. L'unica attività occasionale che necessiterebbe di una propria regolamentazione è quella dell'insegnamento supplementare. Infine, osserva che non si può non considerare positivamente l'abolizione di un istituto che dà luogo ad accrediti contributivi ridotti al 13 per cento, in luogo del 33 per cento: è necessario, infatti, evitare la previsione di istituti che contribuiscono alla liquidazione di pensioni di importo estremamente basso.

  Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che con l'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio si pone fine all'abuso che ne hanno fatto le imprese, che vi hanno fatto ricorso per la remunerazione di prestazioni di lavoro ordinario. Si dichiara consapevole dei vantaggi derivanti dal ricorso ai buoni lavoro, specialmente per famiglie e piccole imprese, sottolineando la necessità di limitare i carichi burocratici connessi all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, nonché l'articolo aggiuntivo Zanetti 1.025.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Catalano 1.010, 1.07, 1.019, 1.015, 1.05, 1.017, 1.013, 1.021, 1.04, 1.06, 1.014, 1.018, 1.020, 1.016, 1.08 e Mucci 1.09: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01 e 1.02.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Palese 1.03, Latronico 1.012 e Lupi 1.011: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 2 del decreto-legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Maestri, per l'espressione del parere.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Pag. 105

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palese 2.5 e Brunetta 2.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.9.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.4 e 2.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.7.

  Cesare DAMIANO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 2.1 e 2.2, nonché Prataviera 2.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 2.8.

  Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.02, osserva che esso, traendo spunto da una vicenda che ha interessato un appalto concesso dalla società Metropolitane milanesi, intende garantire al lavoratore e al committente la regolarità dei pagamenti dell'appaltatore. Con la disciplina introdotta dall'articolo aggiuntivo, infatti, si intende evitare che l'appaltatore, formalmente in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, non paghi lo stipendio dei lavoratori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tripiedi 2.02.

  Cesare DAMIANO, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che la seduta per il voto sul conferimento del mandato al relatore avrà luogo alle ore 8 e 45 di domani, mercoledì 5 aprile 2017, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola al relatore per la sua relazione introduttiva.

  Marco MICCOLI (PD) ricorda preliminarmente che la XI Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo un parere favorevole nella seduta dell'8 settembre 2016. Successivamente, il 19 ottobre 2016, l'Assemblea, su proposta del presidente della IX Commissione, ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, essenzialmente al fine di poter acquisire le necessarie indicazioni in ordine ai suoi profili di carattere finanziario, in assenza delle quali la Commissione bilancio non aveva potuto esprimere il proprio parere. Nell'esame seguito al rinvio da parte dell'Assemblea, il testo della Commissione è stato, quindi, oggetto di modifiche che ne hanno mantenuto sostanzialmente inalterato l'impianto.
  Segnala, in particolare, che all'articolo 2 sono stati rivisti le definizioni di «via Pag. 106verde ciclabile», «sentiero ciclabile o percorso natura», «strade senza traffico», «strade a basso traffico» e «strade 30», nonché i parametri per l'identificazione delle ciclovie. All'articolo 6, si è inoltre stabilito che il Piano regionale della mobilità ciclistica, ivi previsto, sia approvato con cadenza triennale, anziché annuale, mentre sono state oggetto di un'integrale riscrittura le disposizioni di carattere finanziario, ora concentrate nell'articolo 12 del provvedimento. In particolare, si stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sia destinata una quota delle risorse del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituto dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, nell'ambito delle somme destinate a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. Per la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dalla legge di bilancio 2017, finalizzata allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. All'attuazione della legge possono essere destinate anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della medesima legge, risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica. Da ultimo si è prevista, all'articolo 15, la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge.
  Conclusivamente, considerato che le modifiche introdotte non incidono su materie di competenza della nostra Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per confermare le valutazioni già formulate sul provvedimento ed esprimere su di esso un parere favorevole.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 30 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta di domani, 5 aprile 2017. Dà, quindi, la parola alla relatrice per la sua relazione introduttiva.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, dopo aver rilevato preliminarmente che il provvedimento consta, nel testo approvato dal Senato, di ventiquattro articoli, segnala che l'articolo 1 prevede l'istituzione di sezioni specializzate, presso ogni tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'istituzione delle nuove sezioni dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico. Fa presente che l'articolo 2, Pag. 107comma 1, disciplina la composizione delle sezioni specializzate. In base al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria. Segnala che l'articolo 3 individua la competenza per materia delle sezioni specializzate, che saranno competenti per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini dell'Unione europea e di loro familiari, in materia di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e loro familiari, nonché per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, per quelle in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, per quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Le sezioni specializzate sono competenti anche per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, nonché, come aggiunto dal Senato, in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Il successivo articolo 4 individua la competenza per territorio delle sezioni specializzate, mentre l'articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.
  Fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e), introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mentre le lettere f) e g) disciplinano il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo per tali controversie l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. La lettera 0-a), introdotta dal Senato, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.
  Ricorda che l'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione prevedendo l'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale.
  Osserva, poi, che l'articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca, di attuazione delle due direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013.
  In particolare, per quanto di competenza della Commissione, fa presente che assume rilievo quanto previsto dalla lettera d), che introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 il nuovo articolo 22-bis, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. La disposizione, nel far rinvio alla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel prefetto, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, il soggetto promotore di tal tipo di attività, anche con la stipula di protocolli di intesa con i comuni, con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni del terzo settore. L'impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali si svolge «nel quadro delle disposizioni normative vigenti».
  Per quanto riguarda le organizzazioni del terzo settore, sembra potersi desumere l'applicabilità della normativa in materia Pag. 108di volontariato, attualmente disciplinata dalla legge quadro n. 266 del 1991 e in riferimento alla quale la legge n. 106 del 2016 ha conferito una delega di riforma, al momento aperta. Segnalo, inoltre, che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha previsto la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, per lo svolgimento di attività a fini di pubblica utilità, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza. In relazione a ciò, le regioni e le province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione-quadro predisposta dall'ANPAL, che possono prevedere che le suddette attività siano svolte da specifiche categorie di lavoratori disoccupati. L'utilizzo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
  Osserva che l'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico per l'immigrazione, introducendo modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo nell'Unione europea per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno e rendendo possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non appartenente all'Unione europea, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 10 interviene sulla disciplina del procedimento per la convalida del provvedimento di allontanamento di cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, sottoposti a procedimento penale modificando l'articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007.
  L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati, attribuendo il diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni, oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità spettante in caso di trasferimento d'ufficio.
  Segnala che l'articolo 12, che rappresenta la disposizione che maggiormente incide sulle materia di competenza della Commissione, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. La necessità di aumentare le risorse umane degli uffici delle Commissioni richiamate deriva dagli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e con la finalità – specificata nel corso dell'esame al Senato – di far fronte alle esigenze di servizio per accelerare la fase dei colloqui. La disposizione autorizza l'assunzione, mediante procedure concorsuali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente ed anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, di personale «altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico», da ascrivere all'Area III dell'amministrazione civile dell'interno. Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre introdotto un comma 1-bis che assegna al Ministero dell'interno il termine del 31 dicembre 2018 per predisporre il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. Nel medesimo termine del 31 dicembre 2018, il Ministero dell'interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle Pag. 109posizioni soprannumerarie e procedere al riassorbimento entro l'anno successivo.
  Fa presente che l'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare, in deroga alle disposizioni limitative del turn over, procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità. La norma autorizza l'assunzione di un massimo di 60 unità nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, da inquadrare nell'Area III. La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento del trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al summenzionato Dipartimento. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato è stato inserito il comma 3-bis che interviene sulla composizione e sull'attività delle commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami, al fine di assicurare più rapidità alle specifiche procedure assunzionali presso il Ministero della giustizia.
  L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa. È previsto, inoltre, un incremento di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
  Osserva che l'articolo 15 inserisce un nuovo comma 6-bis all'articolo 4 del testo unico sull'immigrazione, riguardante l'inserimento di alcuni particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen, mentre l'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo. L'articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera.
  L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. Il comma 3 attribuisce alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti.
  Sottolinea che l'articolo 19 interviene con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In questo ambito, il comma 5, con la finalità di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione di tali centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, specifica che al personale civile e militare della Croce rossa italiana (CRI) e, quindi, dell'Ente, assunto da altre amministrazioni, continua a essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.
  Fa presente che l'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge Pag. 110non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, mentre l'articolo 20 pone in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.
  Osserva, poi, che l'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione.
  Rileva che l'articolo 21-bis, introdotto dal Senato nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa. La norma demanda, poi, a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Segnalato che l'articolo 22 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, fa presente che l'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Nel complesso, esprime una valutazione favorevole sul provvedimento, riservandosi di predisporre una proposta di parere in vista della seduta convocata per domani.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.20.

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