CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 88

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 aprile 2017.

Audizioni informali di rappresentanti di Coordinamento Free, nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016) 861), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016) 862), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016) 863) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016) 864).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.55.

Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2017.

  Lorenzo BECATTINI (PD), relatore, illustra una proposta di parere con osservazioni che recepiscono le sollecitazioni dei colleghi intervenuti nella seduta di ieri. Sottolinea che le osservazioni hanno la finalità di sollecitare un chiarimento normativo sulla transitoria applicabile ai voucher con particolare riferimento ai servizi di babysitting(vedi allegato).

  Alberto BOMBASSEI (CI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere che riguarda un provvedimento adottato dal Governo allo scopo preciso di evitare la consultazione referendaria. Sottolinea in particolare che l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio hanno già prodotto effetti negativi sull'occupazione ritenendo che il provvedimento in esame, di cui comprende le motivazioni politiche ma non le finalità, rappresenti un clamoroso errore per le realtà produttive e occupazionali del Paese.

  Adriana GALGANO (CI) desidera sottolineare come ancora una volta si sia scelto di determinare un ulteriore aggravio soprattutto per le piccole imprese che, impossibilitate a utilizzare l'agile strumento del voucher che non può essere sostituito né dal lavoro a chiamata né dai cosiddetti «mini jobs», dovranno assumere lavoratori anche solo per poche ore a settimana con un notevole aggravio di costi.

  Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore che ringrazia per il lavoro di approfondimento svolto.
  Sottolinea come proprio in ragione della delicatezza dello strumento normativo dei voucher vi sia un impegno del Governo ad intervenire a tutela delle famiglie che hanno scelto di utilizzare tale strumento e dei lavoratori cui deve essere garantito il diritto del pagamento dei contributi.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (CI), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo che introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi. Obiettivo della proposta di legge, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, «sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione [...], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare [...] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione Pag. 90regolare». La proposta di legge in esame si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo. La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1): bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (lettera a)); pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro (lettera b)); emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende verificato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni (lettera c)). La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti di denaro direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2). In base al comma 3, ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2, per rapporto di lavoro si intendono: tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (articolo 2094 del codice civile), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto; i contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della legge n. 142 del 2001). La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).
  L'articolo 2 definisce gli obblighi del datore di lavoro o committente, il quale deve inserire nella comunicazione obbligatoria fatta al centro per l'impiego competente indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione (comma 1). Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o dimissioni del lavoratore (rese ai sensi della normativa vigente) e del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2). Ai sensi del comma 3, il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro. Ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria (di cui al comma 1), i centri per l'impiego modificano la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).
  L'articolo 3 prevede la stipula di una convenzione – con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge – tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa. Il provvedimento in esame diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione.
  L'articolo 4 dispone che il presente provvedimento non si applica ai rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge n. 339 del 1958) e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.Pag. 91
  L'articolo 5 disciplina le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso uno dei mezzi previsti dall'articolo 1, comma 1 (comma 1); 3 pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio delle informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1 (comma 2); in questo caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio (comma 3).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 e abb./A.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo cui sono abbinate le proposte di legge C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto. Ricorda che la X Commissione ha già espresso nella seduta del 14 settembre 2016 il parere sul nuovo testo approvato dalla Commissione di merito. Il testo trasmesso all'Assemblea è stato successivamente rinviato in Commissione Trasporti dal momento che la Commissione Bilancio non aveva ancora espresso il prescritto parere e che il Governo aveva chiesto la relazione tecnica. Il testo è stato pertanto nuovamente esaminato dalla Commissione di merito che lo ha ulteriormente modificato tenendo conto delle disposizioni della legge di bilancio 2017, nel frattempo entrata in vigore.
  Rispetto al testo già esaminato dalla Commissione si segnalano, in particolare le modifiche relative all'articolo 2, all'articolo 12, alla soppressione degli articoli 13 e 14 recanti rispettivamente Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile e disposizioni in materia di sponsorizzazioni e donazioni nonché le modifiche all'articolo 15 in materia di relazione annuale sulla mobilità ciclistica.
  L'articolo 1, che non ha subito modifiche, reca individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana.
  L'articolo 2 introduce nell'ordinamento la definizione normativa delle ciclovie e delle reti cicloviarie, nonché quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana). La ciclovia è definita come un itinerario che consente il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione e che può comprendere, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, una o più delle seguenti categorie:
   a) piste o corsie ciclabili e itinerari ciclopedonali: definiti ai sensi Codice della strada (CdS-decreto legislativo n. 285/1992);
   b) vie verdi ciclabili o greenway, intese come piste o strade ciclabili quando non è consentito il traffico motorizzato;
   c) sentieri ciclabili o percorsi natura, come itinerari in parchi e zone protette senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;Pag. 92
   d) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;
   e) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
   f) strade 30 urbane o extraurbane: strade sottoposte a limite di velocità di trenta chilometri orari zona a velocità limitata a trenta chilometri orari o inferiori, segnalate come previsto dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di attuazione del Codice della strada;
   g) aree pedonali: zone interdette alla circolazione dei veicoli, come definite dall'articolo 3,comma 1, numero 2, del Codice della strada;
   h) zone a traffico limitato: aree con accesso e circolazione limitati, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54, del CdS;
   i) zone residenziali: zone urbane, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58, del Codice della strada.

  Viene quindi definita come rete cicloviaria l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità. Il comma 3 stabilisce che il Governo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere a modificare il regolamento di esecuzione del Codice della strada, per individuare specifiche caratteristiche tecniche in termini di percorribilità, sicurezza e riconoscibilità delle ciclovie di interesse nazionale, di cui al successivo articolo 3, comma 3, lettera b), cioè quelle che costituiranno la Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia.
  L'articolo 3, sostanzialmente non modificato, prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.
  L'articolo 4 denomina la Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «Eurovelo». Essa è individuata in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001, che ha espresso parere favorevole sul piano generale dei trasporti e della logistica, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, con regolamento di organizzazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica.
  Gli articoli 6, 7 e 8 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali.
  L'articolo 9 reca disposizioni particolari per i comuni, disponendo che prevedano, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane, e, ove presenti, di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio.
  L'articolo 10 disciplina le ciclovie di complemento.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 1, comma 2, del Codice della strada introducendo tra i principi generali cui si ispirano le norme del codice il riferimento alla mobilità sostenibile e tra le finalità la promozione dell'uso dei velocipedi.
  L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria del provvedimento. Sono destinate a copertura degli oneri della proposta di legge le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma Pag. 93140. Agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si prevede inoltre (comma 2) che possano essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci. All'attuazione dei programmi e degli interventi possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica (tale comma assorbe la disposizione prevista originariamente dall'articolo 14).
  Gli articoli 13 (Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile) e 14 (sponsorizzazioni e donazioni) sono stati soppressi.
  L'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione della presente legge e della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito web del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Tra i contenuti previsti della relazione merita richiamare:
   1) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello UE, nazionale, regionale e locale per gli interventi sulla mobilità ciclistica ed il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati;
   2) lo stato di attuazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica denominata
   3) Bicitalia e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
   4) i risultati ottenuti in termini di incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, di riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e acustico, dell'incidentalità;
   5) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra bicicletta e altri mezzi di trasporto locale e regionale;
   6) la partecipazione a progetti e programmi UE ed un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

  Oltre tale relazione il nuovo comma 1-bis che entro il 1o aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentino al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
  Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere di nulla osta in quanto le modifiche contenute nel nuovo testo non riguardano profili di competenza della X Commissione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
Nuovo testo C. 4314 Governo e abbinata.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco DONATI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati Pag. 94in sede referente, si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 individua le finalità della proposta nella celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che ricorrono rispettivamente negli anni 2019, 2020, e 2021.
  L'articolo 2 prevede l'istituzione di tre Comitati nazionali celebrativi cui sono complessivamente assegnati 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale è attribuito un contributo pari a 1.150.000 euro. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti ministeriali, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate in ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività culturali di ciascun Comitato nazionale.
  L'articolo 3 disciplina la composizione dei Comitati nazionali, posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e composti da un numero massimo di quindi ci membri compreso il presidente.
  L'articolo 4 regola la durata ed i compiti dei Comitati nazionali. In particolare ciascun Comitato nazionale ha il compito di:
   a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione è responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;
   b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;
   c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare grazie al coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica (disposizione introdotta dalla Commissione referente);
   d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.

  L'articolo 5 disciplina le modalità attuative delle finalità della legge, prevedendo uno stretto coordinamento fra i Comitati nazionali nell'elaborazione del piano culturale in coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede, altresì, l'istituzione di una cabina di regia composta da tre componenti di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale, mentre l'articolo 6 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento in esame mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, in materia di istituzioni museali.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Gianluca BENAMATI (PD) osserva che finalmente il prossimo giovedì si svolgerà Pag. 95l'audizione in videoconferenza della Commissaria europea al commercio, Cecilia Malmström, più volte sollecitata dalla Commissione fin dal mese di dicembre 2016, in occasione dell'esame della COM(2016) 721 in materia di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione europea e di politiche di difesa commerciale. Ricorda che è stata al tempo stesso sollecitata sin dallo scorso mese di ottobre l'audizione della Commissaria europea per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, Elżbieta Bieńkowska, riguardo alle problematiche sollevate dal cosiddetto dieselgate, la quale tuttavia finora non ha manifestato disponibilità all'incontro. Ritiene che questo atteggiamento rappresenti un grave vulnus nelle relazioni tra Stati membri e Commissione europea e chiede alla presidenza di farsi interprete presso le istituzioni europee del disagio da lui manifestato a nome del proprio gruppo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che la questione sollevata dal deputato Benamati e più volte rappresentata da molti gruppi della Commissione nel corso degli ultimi mesi è stata da lui recepita con l'invio di un invito formale rispettivamente alle Commissarie Malmström e Bieńkowska a intervenire in audizione presso il Parlamento italiano. A seguito di questa iniziativa dopodomani si terrà l'audizione della Commissaria Malmström. Sottolinea che la richiesta di audizioni si basa in primo luogo sulla disponibilità dichiarata ai più alti livelli, dal Presidente della Commissione europea Juncker e dal Primo Vicepresidente Timmermans, a garantire la presenza dei Commissari nei Parlamenti nazionali tutte le volte che sono esaminate proposte e iniziative europee di particolare rilievo. Ricorda altresì che la presenza dei Commissari intende valorizzare il contributo dei Parlamenti nazionali alla definizione delle politiche europee e, come è stato sottolineato dal Presidente Juncker, deve diventare una consuetudine. Sulla base di queste considerazioni confida che al più presto anche la Commissaria Bieńkowska risponda positivamente all'invito da lui formalmente rivoltole a intervenire in audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

Pag. 96