CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 aprile 2017.— Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.55.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
C. 1142 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 riferite al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05, che prevede che le DAT possano essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria. Ricorda che sulle analoghe proposte emendative Silvia Giordano 3.149 e 3.03 – successivamente ritirato – la Commissione, nella seduta del 28 marzo 2017, ha espresso parere contrario, in mancanza della rassicurazione del Governo della possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala l'articolo aggiuntivo Caso 5.01, il quale, nel dettare norme in materia di eutanasia, prevede adempimenti a carico delle strutture sanitarie pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in analogia al parere espresso dalla Commissione bilancio sulle proposte emendative Silvia Giordano 3.149 e 3.03, concorda con il parere contrario espresso dal relatore sull'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caso 5.01, in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità finanziaria, con particolare riferimento all'obbligo, per le strutture sanitarie pubbliche, di garantire il trattamento eutanasico anche in caso di obiezione di coscienza da parte del personale medico e sanitario, come previsto dal comma 8 dello stesso articolo aggiuntivo.

  Vincenzo CASO (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05, Pag. 34evidenzia che tale proposta emendativa potrebbe essere attuata sostanzialmente ad invarianza di oneri, poiché richiederebbe solo di aggiungere un'apposita pagina al già esistente sito internet istituzionale del Ministero della salute, sulla quale potranno essere redatte e presentate le DAT.
  Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01, segnala che il comma 10 di questo demanda a un successivo decreto del Ministero della salute l'individuazione delle modalità applicative della disposizione e che in tale sede si potrebbero disciplinare anche gli aspetti finanziari.

  Maino MARCHI (PD), per evitare il ripetersi di discussioni svolte in Aula sulle conseguenze di carattere finanziario connesse a pubblicazioni e altre operazioni da effettuare sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, invita il rappresentante del Governo a valutare con attenzione gli aspetti finanziari connessi alla proposta emendativa Silvia Giordano 3.05.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.05, conferma l'esistenza di profili onerosi connessi all'implementazione del sito internet del Ministero della salute, per consentire la redazione e la presentazione delle DAT, facendo inoltre riferimento a specifici obblighi di comunicazione a carico delle strutture interessate, che difficilmente potranno essere svolti esclusivamente per via telematica. In considerazione della possibile scarsa rilevanza di detti oneri e della possibilità di acquisire in un secondo momento dall'amministrazione interessata una assicurazione in merito alla possibilità di attuare le disposizioni recate dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si rimette comunque alla volontà della Commissione.
  Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo Caso 5.01, ribadisce il parere contrario testé espresso, sottolineando come il rinvio a un successivo decreto ministeriale non sia idoneo a superare le problematiche finanziarie della disposizione dal momento che la copertura finanziaria, ai sensi della disciplina contabile, deve essere prevista nella disposizione di legge in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al progetto di legge C. 1142 e abb.-A, recante Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari e conseguentemente riesaminato l'articolo aggiuntivo 3.03;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.03 espresso nella seduta del 28 marzo 2017».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore

Pag. 35

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
3980-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute dell'8, 14 e 15 marzo 2017. Nell'ultima di dette sedute, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Fa quindi presente che, nella seduta dello scorso 16 marzo, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.
  Segnala che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Covello 3.10, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Su tale proposta emendativa formula un parere di nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (AS 2705), dispone la conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Il testo originario del Pag. 36provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel corso dell'esame in prima lettura, il testo del decreto-legge è stato modificato e integrato per effetto dell'approvazione di un maxiemendamento al quale sono allegati una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo, che danno conto degli effetti finanziari delle modifiche e delle integrazioni apportate.
  Riguardo all'articolo 1, che prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti intervenuti nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato circa la possibilità di istituire in condizioni di neutralità finanziaria le sezioni specializzate in materia d'immigrazione e in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche – sia del personale di magistratura che amministrativo – relative alle strutture giudiziarie che verranno interessate dalle misure di riorganizzazione derivanti dalla disposizione in esame. Ritiene che andrebbe peraltro confermata tale condizione di invarianza finanziaria anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento, con particolare riguardo alle competenze delle sezioni specializzate. Sul punto rinvia alle osservazioni riferite agli articoli da 3 a 5.
  In merito all'articolo 2, che reca norme in materia di composizione delle sezioni e degli organi giudicanti, non ha osservazioni da formulare, considerato quanto chiarito dal Governo, nel corso dell'esame al Senato, in merito all'adeguatezza delle risorse stanziate a legislazione vigente a far fronte alle attività formative periodiche previste dalla norma in esame in capo ai magistrati delle sezioni specializzate di nuova istituzione. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito all'onere recato dalla disposizione – autorizzazione di spesa di euro 12.565 a decorrere dall'anno 2017 per far fronte alle spese (rimborsi spese per trasferte e spese di gestione incontri) relative alle attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate – alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della sua quantificazione e tenuto conto che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata.
  Riguardo agli articoli da 3 a 5, in materia di competenze delle sezioni specializzate, per quanto concerne la norma relativa alla competenza territoriale (articolo 4), prende atto degli elementi forniti, nel corso dell'esame presso il Senato, circa la possibilità di istituire le sezioni specializzate di cui all'articolo 1 in condizioni di neutralità finanziaria. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma di tale neutralità anche alla luce delle competenze specificamente previste dagli articoli in esame, come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal Senato.
  Riguardo all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, rileva che la riformulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che la verbalizzazione del colloquio personale, prevista in precedenza, sia sostituita dalla registrazione del medesimo colloquio e dalla sua trascrizione in lingua italiana. Tale trascrizione è quindi letta al richiedente asilo per il tramite di un interprete, che coopera inoltre alla verifica della correttezza della trascrizione. La nuova formulazione prevede quindi un utilizzo più ampio rispetto a quello previsto dalla previgente disciplina della figura del traduttore. Tale professionalità potrebbe peraltro non essere sempre reperibile all'interno delle amministrazioni interessate. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti, tenuto conto che la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi alle disposizioni in questione.
  Riguardo all'articolo 7, che reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2011, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 8, che disciplina le procedure per riconoscimento dello status di protezione internazionale, con riferimento al comma 1, lettera b), posto che la relazione tecnica afferma che il Dipartimento Pag. 37per le libertà civili e l'immigrazione già dispone della piattaforma necessaria per il collegamento audiovisivo tra tribunali e centri di identificazione ed espulsione, ritiene che andrebbe confermata la disponibilità di tutte le necessarie connessioni e delle relative dotazioni informatiche presso i tribunali ed i centri, anche alla luce del successivo articolo 19, che prevede un ampliamento della rete dei centri.
  Quanto alla lettera b-bis) dello stesso comma 1, introdotta dal Senato, che prevede che le persone con specifiche condizioni di vulnerabilità non possono essere trattenute presso i centri, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare che la disposizione risulti ricognitiva di normative e prassi già esistenti e che dalla stessa non derivino quindi nuovi adempimenti, suscettibili di determinare effetti finanziari.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, che reca disposizioni sul permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale, osserva che le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano la disciplina del ricongiungimento familiare, prevedendo che l'invio della relativa domanda allo Sportello unico per l'immigrazione venga effettuata con modalità telematiche e che i tempi per il rilascio del nulla osta siano ridotti da 180 a 90 giorni dal ricevimento della medesima. In proposito, prende atto di quanto chiarito dal Governo presso il Senato in merito all'idoneità delle risorse disponibili in bilancio a far fronte all'adeguamento delle dotazioni informatiche necessarie all'attuazione della disposizione. Considera peraltro utile acquisire elementi di valutazione idonei anche a suffragare l'effettiva possibilità per gli uffici preposti di far fronte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai più ristretti termini di lavorazione delle istanze.
  Non ha nulla da osservare con riguardo alla norma di cui al comma 1, lettera a), n. 1, considerato che questa, come affermato dalla relazione tecnica, possiede natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Non ha nulla da osservare, altresì, con riferimento alla norma di cui al comma 1, lettera a), n. 2, posto che, come affermato dalla relazione tecnica, questa non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non introduce nuove tipologie di allontanamento, limitandosi a specificare le modalità applicative dell'espulsione dello straniero soggiornante UE di lungo periodo beneficiario di protezione internazionale; fattispecie che, come evidenziato dalla relazione tecnica, risulta già disciplinata a legislazione vigente dal comma 10, dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dall'articolo 20, del decreto legislativo n. 251 del 2007.
  Riguardo all'articolo 10, in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento, evidenzia che la norma (comma 1, lettera b)) prevede l'utilizzo di collegamenti audio-video per consentire la partecipazione dei soggetti trattenuti in centri d'identificazione all'udienza per la convalida di provvedimenti di allontanamento emessi nei loro confronti. In proposito andrebbe acquisita conferma che risultino nella disponibilità dei tribunali e dei centri tutte le connessioni e dotazioni informatiche necessarie all'attuazione delle disposizioni, anche alla luce dell'ampliamento della rete dei centri prevista dall'articolo 19 del provvedimento in esame.
  In merito all'articolo 11, che reca disposizioni sulle applicazioni straordinarie di magistrati per la gestione dell'emergenza immigrazione, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 12, che reca norme in materia di assunzione di personale e disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, evidenzia che la norma autorizza procedure concorsuali finalizzate, nel biennio 2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, di 250 unità di personale della terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno. Per far fronte a tale onere viene autorizzata Pag. 38la spesa complessiva di 2.766.538 euro per il 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dal 2018. In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, con specifico riguardo ai criteri di computo degli effetti indotti fiscali e contributivi e al rapporto tra i dati utilizzati nella quantificazione e quelli riportati dal Conto annuale 2015. Prende altresì atto di quanto chiarito in merito ai costi delle relative procedure concorsuali, che vengono quantificati in euro 200.000 per il 2017. Ritiene peraltro che andrebbe confermato che proprio a tale a voce di spesa debba essere imputato l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) disposta dal maxiemendamento approvato al Senato.
  Riguardo al comma 1-bis, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie derivanti dalla procedura di riduzione organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto-legge spending review), ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria di tali previsioni, rispetto a quanto eventualmente scontato in relazione alle riduzioni delle consistenze organiche.
  In merito all'articolo 13, che reca disposizioni sull'assunzione di personale del Ministero della giustizia, ritiene che andrebbe confermata la neutralità delle previsioni di cui al comma 3-bis rispetto alle risorse occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali.
  Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca norme sulla sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 17, che prevede disposizioni sull'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, pur prendendo atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato, considera necessario acquisire conferma circa l'effettiva possibilità per le strutture preposte di effettuare il complesso degli adempimenti, come indicati dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 18, commi 1 e 2, che reca disposizioni sul Sistema informativo automatizzato del Ministero dell'interno, rileva che la relazione tecnica indica l'onere che si stima di dover sostenere per la realizzazione del sistema informativo, ma non fornisce indicazioni circa i costi, di carattere permanente, per la gestione del medesimo sistema nel lungo periodo. Su tale aspetto considera opportuno acquisire elementi di valutazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 imputa gli oneri per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1, pari a 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. In proposito, fermo restando che la dotazione finanziaria del Fondo medesimo, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, risulta complessivamente pari a poco più di 50 milioni di euro, considera tuttavia necessario acquisire una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse in parola non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul predetto Fondo.
  Riguardo all'articolo 18, comma 3, sulle competenze delle direzioni distrettuali antimafia, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, della possibilità per le strutture interessate di svolgere le attività in questione con le risorse già disponibili in base alla legislazione previgente.
  In merito all'articolo 19, che reca disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri, evidenzia che la disposizione di cui al comma 3 prevede l'ampliamento della rete dei Pag. 39centri di permanenza per i rimpatri, incrementando la capienza complessiva degli stessi da 360 a 1.600 posti, con un aumento di 1.240 posti nel triennio 2017-2019. Ai fini dell'approntamento dei nuovi centri, la relazione tecnica afferma che si provvederà mediante ristrutturazione di quelli esistenti o acquisto di nuovi, a fronte di una spesa che il comma 3, quinto periodo, indica in 13 milioni di euro. La disposizione non individua espressamente la modulazione temporale di tale spesa. Evidenzia inoltre che non sono forniti i dati ed i parametri di quantificazione della suddetta spesa né un cronoprogramma degli interventi da realizzare in ciascun anno del triennio, anche al fine di verificare che l'effetto sui saldi di finanza pubblica della spesa in questione sia coerente con quella già scontata con riguardo all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, che ha istituito il fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
  Non ha nulla da osservare con riguardo alla spesa autorizzata per far fronte nel triennio alla gestione dei centri – corrispondente a euro 3.843.000 nel 2017, euro 12.404.350 nel 2018 ed euro 18.220.090 a decorrere dal 2019 – considerato che la medesima è ricondotta entro un limite di spesa e alla luce dei dati e degli elementi forniti per la relativa quantificazione.
  Con riferimento al comma 5, prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato in merito alla neutralità finanziaria della disposizione. Ritiene peraltro opportuno chiarire la portata applicativa della disposizione, al fine di escludere che la stessa, eliminando il richiamo espresso all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, possa consentire la liquidazione di un trattamento di fine servizio al personale civile e militare della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che il comma 4 autorizza in favore del Ministero dell'interno, per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa. In proposito, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.
  In merito all'articolo 21-bis, che reca norme sulla sospensione di adempimenti e sui versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, rileva che le disposizioni in esame intervengono su un termine già scaduto nel precedente esercizio e che, sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 599, della legge di stabilità 2016, avrebbe comportato la possibilità di regolarizzare nel 2017 il mancato versamento di quanto dovuto dai contribuenti. A tale previsione, così come alle precedenti proroghe, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Le disposizioni in esame determinano un'ulteriore estensione del periodo di sospensione di tributi, la cui neutralità sembra condizionata, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, anche dal versamento entro il 2017 delle somme in questione. In ordine all'effettiva possibilità di acquisizione di tali somme nell'esercizio in corso ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Riguardo all'articolo 22, che contiene disposizioni finanziarie, evidenzia che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3-bis, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a Pag. 4036.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede:
   a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;
   b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;
   c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019;
   c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Il successivo comma 2 stabilisce che le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, evidenzia che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
   l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 12.565 a decorrere dall'anno 2017, finalizzata ad assicurare, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle istituende sezioni, presso i tribunali ordinari, specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (articolo 2, comma 3);
   l'effettuazione, a mezzo di servizio postale, delle notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui costo è stato stimato dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge presentato al Senato in euro 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017 [articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e)];
   l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a euro 391.209 per l'anno 2017, a euro 521.612 per l'anno 2018 e a euro 130.403 per l'anno 2019, relativa al piano di applicazioni straordinarie di magistrati per fronteggiare l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona Pag. 41internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (articolo 11, comma 3-bis);
   l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 2.766.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018, finalizzata all'assunzione di personale, nel limite complessivo di 250 unità, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo (articolo 12);
   l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, finalizzata all'assunzione, nel numero massimo di 60 unità, di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale (articolo 13);
   l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 422.402 per l'anno 2019, di euro 430.850 per l'anno 2020, di euro 439.467 per l'anno 2021, di euro 448.257 per l'anno 2022, di euro 457.222 per l'anno 2023, di euro 466.366 per l'anno 2024, di euro 475.694 per l'anno 2025 e di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2026 per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano tramite l'incremento, nel numero di 20 unità, del contingente costituito da personale a contratto (articolo 14, comma 1);
   l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri incaricato di assicurare i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 14, comma 1-bis);
   l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019 per fronteggiare i costi di gestione dei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 19, comma 3, ultimo periodo).

  Ciò posto, segnala preliminarmente che le coperture complessive del provvedimento risultano di importo leggermente superiore a quello degli oneri recati dal provvedimento medesimo, giacché la copertura indicata nell'ultimo anno del triennio considera come onere a regime l'onere massimo, anche se riferito ad un esercizio successivo al terzo anno.
  Tanto premesso, osserva che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dianzi illustrate, complessivamente pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026, viene effettuata attraverso le seguenti modalità:
   a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. In proposito, segnala che il gettito derivante dal pagamento del predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia Pag. 42di immigrazione, asilo e cittadinanza. In tale quadro segnala che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, i proventi sopra menzionati, trattandosi di entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, risultano già iscritti in bilancio sulla base dell'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente ed allocati sul capitolo 2439, piano gestionale 23, dello stato di previsione dell'entrata, con uno stanziamento di 18 milioni di euro in ragione d'anno. Ciò posto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività finora svolte dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli 2371 e 2390 dello stato di previsione del medesimo Ministero, da cui le risorse devono essere prelevate;
   b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario. Rammenta che la disposizione da ultimo citata fa riferimento al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1990, il cui gettito rappresenta uno dei canali di alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (cap. 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, osserva che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, «le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo triennio sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro» e che «le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario (...) sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015». Ciò posto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva capienza e sostenibilità nel tempo della copertura finanziaria ivi prevista, anche in relazione alla eventuale riduzione in futuro del gettito dei contributi riscossi sui premi assicurativi di cui sopra e alla natura permanente degli oneri oggetto di copertura;
   c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2017-2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo, fa preliminarmente presente che gli accantonamenti dei quali è prevista la riduzione recano le necessarie disponibilità. Ciò posto, dal punto di vista formale osserva che la attuale formulazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame, non appare correttamente redatta, giacché che la somma delle riduzioni dei citati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente risulta inferiore, a decorrere dall'anno 2020, agli importi delle coperture indicate alla medesima lettera c), sebbene l'onere complessivamente imputato al fondo speciale di parte corrente risulta, come detto in precedenza, sovrastimato rispetto all'andamento effettivo degli oneri oggetto di copertura. Su tale aspetto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Prende atto, infine, di quanto asserito nella relazione tecnica riferita al maxi emendamento presentato al Senato, secondo cui gli oneri oggetto di Pag. 43copertura a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rientrano comunque nell'ambito dell'adempimento di obblighi internazionali;
   c-bis) quanto a euro 200.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (cap. 3001, piano gestionale 1), che presenta uno stanziamento di bilancio pari a 13.146.487 per il 2017. In tale quadro, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Sotto il profilo meramente formale fa infine presente che gli oneri e le relative coperture finanziarie debbono interpretarsi, ogni qualvolta se ne prevede la decorrenza in via permanente, come aventi carattere annuale.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, sottolineando come la maggior parte delle richieste di chiarimento formulate dal relatore siano riferite alle parti introdotte o modificate nel corso dell'esame presso il Senato, evidenzia che la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, è in corso di predisposizione da parte dei competenti Ministeri e che la stessa, dopo essere stata valutata dalla Ragioneria generale dello Stato, verrà trasmessa alla Commissione nei prossimi giorni. Si riserva quindi di dare risposta alle richieste del relatore successivamente alla predisposizione della citata relazione tecnica.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda nella seduta del 29 marzo scorso il rappresentante del Governo aveva depositato una nota predisposta dal Ministero dell'interno, riservandosi di fornire in altra seduta gli ulteriori chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma la ripartizione tra oneri «autorizzati» e oneri «valutati» quale risultante dalla relazione tecnica. Pertanto, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ritiene che nulla osti all'espressione di un parere favorevole.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4225 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, con cui si conferma la ripartizione Pag. 44tra oneri «autorizzati» e oneri «valutati» quale risultante dalla relazione tecnica;
   nel presupposto che il Ministro dell'economia e delle finanze sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 22 marzo 2017 il rappresentante del Governo si era riservata di fornire chiarimenti in merito alle questioni evidenziate dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il provvedimento in esame, volto a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, intende sostenere una specifica categoria di imprese denominate «culturali e creative» aventi natura sia pubblica che privata ed in possesso di specifici requisiti definiti dalla legge stessa. Preliminarmente, rileva che non si comprende la previsione secondo cui le suddette imprese possano avere anche natura pubblica tenuto conto che da molteplici anni è in corso un processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione pubblica. Inoltre, la normativa dettata per le imprese culturali e creative, potrebbe contrastare con la disciplina pubblicistica a cui sono soggette le imprese pubbliche. Inoltre, evidenzia che, all'articolo 1, comma 3, viene previsto che con decreto interministeriale sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti nonché le adeguate forme di pubblicità tramite la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In proposito ritiene necessario che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dimostri con apposita relazione tecnica che la gestione dello suddetto elenco potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva quindi che l'articolo 2 reca alcuni benefici ed agevolazioni di carattere fiscale a favore delle imprese culturali e creative, così come definite all'articolo 1, in particolare prevedendo l'applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni agevolative già previste per le start-up innovative. Ciò comporta, tra l'altro:
   l'esclusione dalla applicazione della normativa in materia di società di comodo;
   gli incentivi agli investimenti in tali soggetti, sotto forma di deducibilità del 30 per cento degli investimenti nel capitale sociale da parte delle società e nella detraibilità ai fini IRPEF degli investimenti nel capitale da parte delle persone fisiche;
   l'esenzione ai fini IRPEF della imponibilità connessa alle stock options.

  Al riguardo, evidenzia che la disposizione in esame comporta oneri non quantificati e privi di copertura, poiché determina una perdita di gettito potenziale massima di circa 153 milioni di euro su base annua. Inoltre osserva che, per accedere alle agevolazioni fiscali, le imprese culturali e ricreative devono rispettare, tra l'altro, i requisiti previsti dall'articolo 2 Pag. 45della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE per le micro, piccole o medie imprese. In proposito, rileva che si tratta di una misura potenzialmente selettiva in quanto concede, in via indiretta, un aiuto ad imprese aventi specifiche caratteristiche e appartenenti ad un determinato settore economico. Ritiene quindi, come peraltro già avvenuto per le start-up innovative, che la misura in questione debba essere notificata e autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Fa presente inoltre che l'articolo 2 del provvedimento in oggetto non prevede l'emanazione di un decreto ministeriale in cui vengano dettate norme di attuazione con riferimento agli aspetti fiscali.
  Osserva che l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione nel Registro delle imprese, cui sono iscritte le imprese culturali e creative. Si prevede, inoltre, che tale iscrizione consenta la condivisione, attraverso una piattaforma internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, di dati e informazioni relativi alle aziende. Al riguardo, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di escludere che dall'istituzione di tale piattaforma scaturiscano oneri a carico delle Camere di Commercio.
  Rileva che l'articolo 4 prevede che le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese in questione, in base a criteri stabiliti con apposito decreto interministeriale ed emessi annualmente per un massimo di 50 milioni di euro. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Premesso che non risulta chiaro il meccanismo di assegnazione di buoni per l'acquisto di servizi culturali e ricreativi e considerato in particolare che la corresponsione di buoni tra amministrazioni pubbliche pone problemi di natura contabile, fa presente che la disposizione deve essere riformulata in quanto non prevede espressamente l'indicazione di un'autorizzazione di spesa che dovrebbe essere caratterizzata dal relativo importo e dalla durata nel tempo. Con riferimento, poi, alla copertura finanziaria mediante riduzione del FISPE, presupponendo che l'onere indicato sia a decorrere, esprime parere contrario, in quanto sul predetto Fondo non sussistono sufficienti disponibilità.
  Rileva che l'articolo 5, al comma 1, prevede che le imprese culturali e creative, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività sociali, possano chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, in particolare caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. È prevista, inoltre, l'eventuale sub-concessione previa autorizzazione dell'ente gestore. Inoltre, al comma 2, si prevede che il documento di strategia nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge n. 232 del 2016, predisposto dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rechi specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese in questione dei beni confiscati definitivamente. In proposito, ritiene che la disposizione recata dal citato comma 1 non risulti in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici, atteso che la previsione di concedere un immobile pubblico per un periodo rilevante, di almeno 10 anni, a fronte di un canone meramente ricognitorio, semplicemente sulla base della circostanza che tali immobili ad oggi non siano utilizzabili per altre finalità, di fatto ne preclude la futura valorizzazione, con potenziali riflessi sfavorevoli per la finanza pubblica. In ogni caso, la disposizione, nel porre, a fronte del cennato canone ricognitorio, le spese della sola manutenzione ordinaria a carico Pag. 46del concessionario, si mostra comunque foriera di maggiori oneri, non quantificati né coperti, per spese di manutenzione straordinaria a carico dei soggetti pubblici a cui gli immobili stessi appartengono. Quanto alla prevista eventualità della sub-concessione – nel rilevare pure l'indeterminatezza del soggetto, «ente gestore», che dovrebbe, se del caso, autorizzarla – osserva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in use e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», la subconcessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione. Peraltro, in relazione a beni demaniali, la prevista «acquisizione della sede» appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni.
  Fa presente inoltre che l'articolo 6 stabilisce che qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 per usufruire dei benefici e delle agevolazioni stabilite dalla legge, questi vengano a cessare dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Si prevede in particolare per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, che le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012 (deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio delle start-up), mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. In proposito ritiene necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento del tesoro. Si demanda infine al Ministero dello sviluppo economico il compito di vigilanza sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede la possibilità di avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza. Premesso che l'avvalimento del Nucleo è finalizzato alla vigilanza sul corretto utilizzo delle agevolazioni stabilite dal decreto-legge n. 83 del 2012 e prevede la sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa, rinvia alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico e della Guardia di finanza anche al fine di chiarire che lo svolgimento di tali compiti di vigilanza possa avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel comunicare che non risultano ancora disponibili gli elementi di informazione di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiede un ulteriore rinvio del prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 47

DL n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché norme per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 1, recante abrogazione delle norme in materia di lavoro accessorio, prende atto che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame non ascrive al medesimo effetti diretti per la finanza pubblica, tenuto conto che alla disciplina oggetto di abrogazione non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi. Ai fini di una più compiuta valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, appare peraltro utile, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi di valutazione riferiti ai seguenti profili. In particolare, ritiene che sarebbero utili dati riferiti all'esperienza applicativa delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 ed una valutazione del Governo circa le conseguenze sul gettito contributivo effettivamente prodotte dalla normativa ora oggetto di abrogazione. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica riferita al decreto in esame assume la sostanziale invarianza finanziaria del medesimo, adducendo, tra l'altro, la considerazione in base alla quale le prestazioni di lavoro già realizzate tramite voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori forme contrattuali disponibili a legislazione vigente. Anche a tal proposito sarebbe utile, a suo avviso, una valutazione del Governo in merito al potenziale grado di adesione a dette modalità, tale da confermare l'ipotesi di neutralità degli effetti sul gettito, anche alla luce del relativo regime contributivo applicabile. Infine, prende atto dell'ipotesi di compensatività, formulata dalla relazione tecnica, tra la minore entrata per l'INPS e i risparmi di spesa per la gestione del servizio dei voucher.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva in premessa che le disposizioni oggetto del presente provvedimento scontano un inevitabile margine di incertezza sotto il profilo applicativo. Osserva infatti che, da un punto di vista meramente comportamentale, risulta allo stato attuale assai complicato ipotizzare in quale misura le prestazioni lavorative attualmente svolte tramite i voucher potranno essere riassorbite ed effettuate mediante il ricorso a forme contrattuali di tipo diverso, legalmente regolamentate e tendenzialmente stabili. Alla luce di ciò, ritiene di conseguenza assai difficile compiere al momento una valutazione pienamente attendibile circa gli eventuali effetti compensativi in termini di gettito derivanti dal provvedimento in esame, con particolare riferimento alla applicazione di una aliquota contributiva meno agevolata prevista per le altre forme contrattuali, soggette peraltro al normale regime di tassazione sul reddito da cui risultano invece esenti i voucher. Sebbene la totale abrogazione dei voucher, a suo giudizio, appaia potenzialmente suscettibile di incrementare in termini assoluti il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, tanto più nel quadro delle vigenti forme contrattuali, ritiene comunque che il regime contributivo meno agevolato, previsto per le altre forme contrattuali che possono essere utilizzate in luogo del lavoro accessorio, assicuri una sufficiente garanzia in merito alla neutralità finanziaria dell'effetto di sostituzione tra le entrate collegate alla configurazione dell'istituto dei voucher prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e quelle derivanti dalla sostituzione, anche parziale, con altre tipologie di contratti per le quali sono previste aliquote contributive più elevate.

Pag. 48

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, recante Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il regime contributivo meno agevolato, previsto per le altre forme contrattuali che possono essere utilizzate in luogo del lavoro accessorio, assicura una sufficiente garanzia in merito alla neutralità finanziaria dell'effetto di sostituzione tra le entrate collegate alla configurazione dell'istituto dei voucher prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e quelle derivanti dalla sostituzione, anche parziale, con altre tipologie di contratti per le quali sono previste aliquote contributive più elevate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (vedi allegato), riservandosi di presentare nella prossima seduta una apposita nota in corso di predisposizione da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di acquisire gli ulteriori elementi conoscitivi testé richiamati dal Viceministro Morando.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

Pag. 49

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fornisce alcuni chiarimenti sulla base di elementi informativi trasmessi dal Ministero dell'interno e dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In particolare, esclude l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento di Comitati di livello interregionale, di cui all'articolo 3, atteso che nell'unica direzione interregionale allo stato esistente (Veneto-Trentino Alto Adige) opera un Comitato tecnico regionale (CTR) con competenza solo sulla regione Veneto, mentre le competenze di prevenzione incendi in Trentino Alto Adige sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  In merito alle tariffe da applicare ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 3, precisa che l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze); in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi volti a garantire gli attuali livelli di gettito.
  Rileva inoltre che i corrispettivi percepiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) a fronte dello svolgimento dei servizi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente pericolo di danno persone o cose, di cui all'articolo 4, comma 2, sono idonei a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti. Tale garanzia è assicurata dalla estensione della previsione delle tariffe di cui al sopra citato decreto interministeriale anche per i servizi in argomento; in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi atti a garantire gli attuali livelli di gettito.
  Il riconoscimento al CNVF del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in oggetto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le sopraindicate attività costituiscono funzioni tipiche del CNVF e pertanto potranno essere svolte nell'ambito delle disponibilità disponibili a legislazione vigente.
  Conferma che i corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività di formazione e diffusione della cultura sulla sicurezza presso strutture scolastiche e universitarie e la comunità scientifica, di cui all'articolo 5, sono in grado di garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi, in quanto provvedimento non innova il precedente regime. Inoltre, analogamente alle tariffe previste per i servizi di prevenzione incendi, l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi delle attività di formazione è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale.
  Conferma inoltre che le modalità di assegnazione delle risorse derivanti dall'espletamento dei servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in oggetto, non modificano in alcun modo il quadro legislativo previgente.
  Conferma altresì che le attività in materia di mezzi, materiali, attrezzature, caserme e servizi tecnici e logistici, di cui all'articolo 7, possono essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 8 rileva che, come indicato nella relazione tecnica, Pag. 50la dinamica delle progressioni di carriera del CNVF previste a legislazione vigente non subisce alcuna sostanziale modifica e, pertanto, la predetta disposizione non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze e non vi sono – in nessun caso – sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive. Conseguentemente, la decorrenza giuridica resta sempre fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze d'organico della qualifica interessata e la decorrenza economica viene confermata il giorno successivo alla conclusione del previsto corso di formazione. Ribadisce che – a conferma della non onerosità della norma – il suddetto regime è stato transitoriamente in vigore (per le procedure afferenti agli anni dal 2008 al 2016) ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012, in merito al quale detto provvedimento non ha previsto alcuna copertura finanziaria ed è stato di recente confermato, anche per l'anno 2017, dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto «milleproroghe»).
  In merito all'articolo 11, rileva che la mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il relativo trasferimento può essere disposto nei limiti dei posti vacanti e con inquadramento in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto nell'amministrazione di provenienza. Per quanto concerne la disposizione relativa al transito, a domanda, del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli tecnici del CNVF, si fa presente che la norma a già in vigore e la modifica apportata (relativa alla sede di servizio presso cui il personale inabile può transitare) non comporta nuovi o maggiori oneri.
  Chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 12 è unicamente ricognitiva degli incrementi degli organici ascrivibili a recenti interventi normativi nel cui contesto viene individuata idonea copertura finanziaria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri. In particolare l'incremento numerico complessivo (790 unità) della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 è determinato dall'assorbimento di 390 figure provenienti dal Corpo forestale dello Stato (articoli 12, comma 1 e 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) e dall'aumento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco disposto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.
  Osserva inoltre che l'articolo 14 non comporta nuovi o maggiori oneri, considerato che i passaggi di qualifica sono finanziati a legislazione vigente mediante gli ordinari stanziamento di bilancio.
  Segnala che l'articolo 15 non precisa gli interventi che il Fondo, istituito dal comma 1 per valorizzare le condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrà a finanziare e, in particolare, evidenzia che sono demandate a fonti subordinate a quella legislativa e sottratti, quindi, all'ordinario procedimento di quantificazione degli effetti finanziari e verifica degli stessi in sede parlamentare, previsto dalla vigente normativa contabile.
  Con riferimento all'articolo 16, che consente un meccanismo di anticipazione dei compensi per lavoro straordinario entro limiti massimi di spesa previsti dal DPCM autorizzativo relativo all'anno precedente, fa presente che tale DPCM pone limiti sia alla spesa complessiva, che alle ore di straordinario effettuabili entro l'anno. Inoltre precisa che dall'esercizio 2011 non vi sono state riduzioni agli stanziamenti annuali del capitolo di spesa afferente i compensi per lavoro straordinario al personale del CNVF. La limitazione al solo primo semestre di ciascun anno del pagamento delle spettanze al personale in relazione all'autorizzazione disposta nell'esercizio precedente, consente di assicurare ampi margini di copertura finanziaria, non essendo ipotizzabile un dimezzamento dello stanziamento della spesa in questione da un anno all'altro.

Pag. 51

  Maino MARCHI (PD) rinnova al Viceministro Morando la richiesta già formulata nel corso della precedente seduta al fine di verificare puntualmente la compatibilità tra le disposizioni inserite nel decreto-legge recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che prevede per ciascuno degli anni 2017 e 2018 l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile, e l'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in esame, che modifica il Titolo I del decreto legislativo n. 217 del 2005.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che sono pervenuti taluni elementi di risposta da parte del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui quali è tuttavia ancora in corso l'attività di verifica e riscontro da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di acquisire gli ulteriori elementi conoscitivi testé richiamati dal Viceministro Morando.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Atto n. 404.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e che il provvedimento consta di 19 articoli e di un allegato, recanti modifiche al testo unico.
  Rileva che unitamente al testo dello schema, l'atto del Governo in esame ricomprende anche l'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata lo scorso 16 marzo. In proposito, segnala come l'intesa in questione risulti sancita sulla base di alcune modifiche da apportare al testo dello schema medesimo – ed al momento non incluse nello stesso – riportate nell'allegato B dell'intesa medesima, e che il Governo si è impegnato a recepire nel testo dello schema in esame. Si tratta di complessivamente di dodici proposte di integrazioni e modifiche.
  Fa presente che il decreto correttivo interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra Pag. 52una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.
  Segnala che con il presente schema di decreto legislativo, sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al decreto legislativo n. 175 del 2016 al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa, ha inteso sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere n. 83 del 17 gennaio 2017 che il Consiglio di Stato ha reso in risposta ad un quesito formulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Al riguardo, ritiene opportuno evidenziare che eventuali proposte parlamentari di modifica del provvedimento – tali da renderlo difforme dal testo su cui è stata raggiunta l'intesa – potranno essere avanzate nei confronti del Governo, che, qualora ritenesse di recepirle, parrebbe essere tuttavia tenuto, prima dell'approvazione in via definitiva, a sollecitare una nuova intesa, sul testo così modificato, in sede di Conferenza unificata.
  Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, precisa che si darà conto anche delle modifiche concordate ai singoli articoli dello schema medesimo a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento in esame stabilendo che esso contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e specificando che, per quanto non disciplinato dal provvedimento stesso, restano ferme le disposizioni già vigenti.
  L'articolo 2 opera una modifica alle premesse del testo unico, introducendo l'esplicito riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  L'articolo 3 reca una novella all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di specificare che le disposizioni recate nel medesimo decreto legislativo si applicano, solo se espressamente previsto, – oltre che alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), secondo quanto già previsto dal testo vigente – anche alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
  Si tratta di un intervento di coordinamento diretto ad assicurare una diversa collocazione alla disposizione che, nel testo in vigore, è già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera p), nell'ambito della definizione della società quotata.
  Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo, l'obiettivo della nuova collocazione è quello di «non ingenerare incertezza sulla definizione di società quotata».
  L'articolo 4 novella in più punti l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, che reca disposizioni definitorie, ed in particolare: alla lettera a), recante la definizione delle «amministrazioni pubbliche», il richiamo alle autorità portuali è sostituito con quello alle «autorità di sistema portuale»; la lettera l), relativa alla definizione del termine «società», viene riformulata nel senso di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi societari (ovvero quelli di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile) che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili. In questo modo le disposizioni del provvedimento vengono esplicitamente estese anche alle società consortili che sono disciplinate dall'art. 2615-ter contenuto nel titolo X del libro V del codice civile. Ciò anche al fine di tener conto di quanto già previsto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in cui si dispone che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a determinati organismi societari (costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa), società, aventi anche carattere consortile; la lettera p), recante la definizione di «società quotate», viene riformulata al Pag. 53fine di tener conto di quanto previsto all'articolo 3 del provvedimento in esame.
  L'articolo 5 reca invece modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, nello specifico intervenendo come di seguito evidenziato: con riferimento al comma 2 – che enumera le attività per l'esercizio delle quali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni – sulla lettera d), specificando che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche «allo svolgimento delle loro funzioni»; sul comma 7, disponendo che sono ammissibili le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili; sul comma 8, al quale è aggiunto un nuovo periodo che consente alle università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche; sul comma 9, nel senso di estendere la facoltà – che nel testo vigente è riconosciuta al decreto del Presiedente del Consiglio dei ministri – di escludere, in modo totale o parziale, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 a determinate società, anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione a tal fine. Tali provvedimenti, concernenti società a partecipazione regionale, devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità. In analogia a quanto già previsto per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche il provvedimento regionale deve essere motivato «con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1». Rispetto alla motivazione richiesta per il decreto del Presidente del Consiglio è assente il riferimento alla finalità di agevolare la quotazione della società. Inoltre, mentre nel caso di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esclusione la disposizione vigente prescrive la trasmissione alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la medesima procedura non è prevista per i provvedimenti del Presidente di Regione. Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame si afferma che la modifica all'articolo 4, comma 9, appena richiamata, è diretta a «valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come anche richiesto espressamente dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 251 del 2016».
  Forme di pubblicità riguardo alle decisioni assunte in tali provvedimenti, oltre quanto previsto dagli ordinamenti regionali, sono peraltro già assicurate: dall'obbligo, recato all'articolo 5, comma 3, di trasmissione dell'atto deliberativo di costituzione di società o acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; dall'obbligo, recato dall'articolo 20, comma 3, di trasmissione alla struttura del Ministero dell'economia cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico e alla Corte dei Conti dell'analisi dell'asseto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni; dall'obbligo, recato all'articolo 24, comma 1, di trasmissione ai medesimi soggetti appena richiamati dell'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute dalle singole amministrazioni. Segnala che nel testo in esame non è prevista esplicitamente la trasmissione alla richiamata struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dei provvedimenti con cui si dispone la deroga, nei confronti di determinate società individuate ai sensi del comma 9 in esame, ciò che avrebbe verosimilmente potuto assicurare una migliore circolarità delle informazioni e favorire il monitoraggio dell'attuazione del testo unico. Pag. 54
  Con riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, segnala che, in sede di intesa sancita in Conferenza unificata, è stata accolta una specifica richiesta emendativa avanzata unitariamente dalle componenti rappresentative delle autonomie territoriali volta a derogare a quanto stabilito all'articolo 4 medesimo e, in particolare, al comma 2, lettera a). Nel testo vigente, alle amministrazioni pubbliche è consentito costituire società (aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e acquisire o mantenere partecipazioni in tali società, fra l'altro, per la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. L'emendamento è diretto invece a consentire alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Per tali partecipazioni rimane in ogni caso fermo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 175 che impone alle amministrazioni pubbliche di procedere a piani di razionalizzazione qualora rilevino partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
  L'articolo 6 è diretto a modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni.
  Nello specifico, esso: modifica il comma 1 del citato articolo 5, nel senso di espungere il richiamo all'onere motivazionale della scelta societaria relativo alla «possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate». Su tale modifica il Consiglio di Stato ha espresso la propria contrarietà, rilevando, fra l'altro, che in tal modo verrebbe meno «l'unico onere motivazionale effettivamente stringente per l'attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali»; integra il comma 2, al fine di precisare che la disciplina delle forme di consultazione pubblica, a cui gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, è rimessa ai medesimi enti locali; modifica il primo periodo del comma 4, nel senso di precisare che la competenza sui richiamati atti deliberativi adottati dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti nazionali spetta alle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, e non all'ufficio di controllo di legittimità sugli atti come previsto nel testo vigente.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che reca la disciplina – per molti aspetti innovativa rispetto alle disposizioni previgenti – in materia: di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti, introducendo anche come regola che, di norma, le società a controllo pubblico siano gestite da un amministratore unico, sia ai requisiti agli stessi richiesti; nonché di compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società in controllo pubblico.
  In particolare, le modifiche concernono: il comma 1, che introduce l'intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito dell'iter di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il comma 3, che è riformulato nel senso di demandare all'assemblea della singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi del comma 2. Tale determinazione deve essere assunta con delibera Pag. 55motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Quanto all'organo amministrativo della società, l'Assemblea può ricorrere al consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, o può, in alternativa, ricorrere a forme di governance alternative, quella di tipo dualistico o quella di tipo monistico. La disposizione prevede infine che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 175, e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo; il comma 6, riguardante il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi delle società a controllo pubblico che consentano la classificazione delle stesse società in un numero di fasce fino a cinque, ai fini della determinazione, in proporzione, del limite dei compensi massimi al quale le società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà superare i 240.000 euro annui. Nello specifico, si stabilisce che l'adozione del predetto decreto, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali, sia subordinato alla previa intesa in Conferenza unificata. Al riguardo, si rammenta che nella versione vigente è invece previsto un mero parere da parte della Conferenza unificata, da esercitare «per i profili di competenza».
  L'articolo 8 apporta modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica – al fine sia di rettificare alcuni riferimenti normativi interni inesatti sia di introdurre alcune precisazioni terminologiche.
  In particolare: all'articolo 14, comma 2, il riferimento all'articolo 6, comma 3, è sostituito dal riferimento all'articolo 6, comma 2, in quanto i programmi di valutazione del rischio richiamati al comma 2 dell'articolo 14 sono oggetto del comma 2 e non del comma 3 dell'articolo 6; al medesimo articolo 14, comma 3, l'erroneo riferimento al comma 1 è sostituito dal riferimento al comma 2. Infatti la situazione che – ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 – può costituire grave irregolarità qualora non vengano adottati i provvedimenti adeguati corrisponde alla fattispecie disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo 14, sulla base del quale – in presenza di indicatori di crisi aziendale emersi nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio – l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari ad evitare l'aggravamento della crisi; all'articolo 14, comma 4, l'erroneo riferimento al comma 4 è sostituito dal riferimento al comma 2, in quanto il piano di ristrutturazione aziendale richiamato al comma 4 dell'articolo 14 corrisponde al «piano di risanamento» di cui al comma 2 del medesimo articolo 14, che l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è tenuto ad approvare in presenza di indicatori di crisi aziendale; al comma 5 dell'articolo 14, la formulazione «effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito» è sostituita dalla più esatta formulazione «sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito».
  Con riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo n. 175, il Consiglio di Stato – nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 – ha suggerito di sostituire, al comma 1, «il termine «grandi imprese insolventi» con «grandi imprese in stato di insolvenza», che è il termine utilizzato dal decreto legislativo n. 270 del 1999, espressamente richiamato dal medesimo articolo 14.
  L'articolo 9 novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica – al fine di precisare, al comma Pag. 561, primo periodo, che all'individuazione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico – da effettuare nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente – si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il Consiglio di Stato – nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 – ha innanzitutto ribadito «le criticità già formulate con il parere n. 968 [sull'Atto del Governo n. 297 (testo unico)] relativamente all'esigenza che la struttura individuata deve essere dotata di poteri di intervento più incisivi, rispetto a quelli previsti, per assicurare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nel testo unico. In secondo luogo, sarebbe opportuno prevedere forme di coordinamento con il sistema delle autonomie regionali nel caso in cui si tratti di effettuare un controllo su società a partecipazione regionale che svolgono attività strumentali a favore delle Regioni stesse che le hanno costituite o partecipate».
  L'articolo 10 novella il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 al fine di renderlo coerente con la rubrica dell'articolo («Società a partecipazione mista pubblico-privata»). Viene pertanto precisato l'ambito di applicazione delle norme di cui al comma 1 riferendolo alle «società a partecipazione mista pubblico-privata». Nella disposizione vigente (articolo 17, comma 1) l'ambito di applicazione è, invece, definito con riferimento alle società costituite per le finalità di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero di organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato, cioè le società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).
  L'articolo 11 apporta modificazioni all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico – volte a: precisare la disposizione di cui al comma 5, specificando che le amministrazioni pubbliche socie – nel determinare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi incluse quelle per il personale – tengano conto, oltre che – come già previsto nel testo vigente – delle disposizioni transitorie in materia di personale dettate dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, anche del settore in cui ciascun soggetto opera (comma 1, lettera a)); modificare il comma 9, al fine di incidere sull'ambito temporale di applicazione talune disposizioni della legge n. 147 del 2013 riguardanti la gestione delle eccedenze di personale nelle società partecipate. Nello specifico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568, della legge n. 147 continueranno ad applicarsi sino alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate, una volta conclusa la ricognizione del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 25, comma 1. Nel caso in cui detto decreto non dovesse essere pubblicato entro il 31 dicembre 2017, a partire da tale data cesseranno comunque gli effetti delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 147 del 2013 (comma 1, lettera b)).
  Il testo vigente prevede invece che le disposizioni citate si applichino «alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore» dello stesso decreto legislativo.
  Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'intesa stessa) su «l'impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9, del TU 175/2016, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca Pag. 57il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione». Nello specifico, l'eventuale accoglimento delle richiamate proposte emendative incideranno: sull'articolo 11, che sarà integrato al fine di introdurre una novella all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 175, per specificare che nei casi in cui le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società decidano di reinternalizzare funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e pertanto procedano, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, «limitatamente al recupero delle risorse, in precedenza assegnate alla società per il personale trasferito, la spesa per il riassorbimento del personale non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 296/2006». Detto intervento parrebbe diretto ad evitare possibili effetti distorsivi conseguenti alla decisione di procedere alla internalizzazione delle funzioni, prevedendo che essa abbia un impatto tendenzialmente neutro, e non più negativo, nei confronti delle capacità assunzionali complessive dell'ente e, pertanto, della programmazione del turn over in corso; sul comma 1, lettera b), dell'articolo 11, che sarà riformulato al fine di prevedere che le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 143 del 2013 che continueranno ad applicarsi sino all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate, siano quelle di cui all'articolo 1, commi 563-568, e non soltanto di cui all'articolo 1, commi 565-568.
  Circa le proposte emendative oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, ritiene opportuno un chiarimento circa la conferma del 31 dicembre 2017, come termine ultimo di vigenza delle disposizioni citate della legge n. 147 del 2013, recato al comma 1, lettera b), atteso che nella proposta emendativa condivisa in sede di Conferenza unificata, interamente sostitutiva di tale lettera, non vi è alcun riferimento a tale termine; con riguardo all'ampliamento delle disposizioni della legge n. 147 del 2013, cui è assicurata pro tempore la vigenza, ed in particolare all'articolo 1, comma 563, ai sensi del quale, al secondo periodo, «la mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni», parrebbe opportuno valutarne l'impatto sul comma 8 dell'articolo 19 del testo unico che è volto a favorire il riassorbimento nell'ambito della pubblica amministrazione di personale delle società, già dipendente delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 12 novella l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 – in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – al fine di precisare che la disposizione recata dal comma 7 si riferisce esclusivamente agli enti locali. Pertanto, la mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti recanti l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e, ove necessario, il piano di razionalizzazione, nonché la successiva relazione sull'attuazione del medesimo piano (provvedimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20) comporta – nei confronti dei medesimi enti – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
  Nel testo vigente la sanzione non è circoscritta agli enti locali, bensì riguardava le amministrazioni pubbliche che non adempiono agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 del testo unico.
  Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, Pag. 58delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'intesa stessa) sulle seguenti modifiche dell'articolo 20 del testo unico.
  Tali questioni sono formulate nei seguenti termini:
   1) «disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro» (lettera b) del richiamato Allegato B).
  Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società il cui fatturato sia inferiore o pari ad un milione di euro;
   2) «disporre che, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 175 del 2016, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto» (lettera c) del richiamato Allegato B).
  Si ricorda che le società di cui all'articolo 4, comma 7, sono le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.
  Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con l'emendamento concordato in sede di Conferenza unificata si stabilisce che, esclusivamente per determinate società – ossia le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché (ai sensi di una delle modifiche contenute all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame) la produzione di energia da fonti rinnovabili – ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), di cui si è detto in precedenza, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2016;
   3) «disporre che per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 si applichino decorsi 5 anni dalla loro costituzione» (lettera d) del richiamato Allegato B).
  La proposta emendativa concordata in sede di intesa fra Stato, Regioni ed enti locali mira a far sì che alle società con caratteristiche di spin off o di start up universitari o degli enti di ricerca, nonché (ai sensi di una modifica contenuta all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame) alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche non si applichino le disposizioni (di razionalizzazione) di cui all'articolo 20 nei primi 5 anni dalla loro costituzione;
  Segnala che tale disposizione, di cui è stata richiesta l'introduzione in sede di Conferenza unificata, invero è già contenuta nel testo in esame, approvato dal Consiglio dei ministri in data 17 febbraio (si veda il comma 12-ter dell'articolo 26 del testo unico, introdotto dall'articolo 15 del presente schema di decreto).
   4) «escludere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 175 del 2016 per le attività di gestione delle case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata Pag. 59in vigore del presente decreto correttivo» (lettera k) del richiamato Allegato B).

  L'articolo 13 apporta modificazioni all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni – volte a: specificare che dall'ambito di applicazione della disposizione comma 1, primo periodo, che obbliga le amministrazioni pubbliche ad alienare determinate partecipazioni ovvero ad adottare i piani di razionalizzazione, sono escluse non soltanto – come nel vigente articolo 24, comma 1 – le categorie di partecipate di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ma le categorie di partecipate di cui all'intero articolo 4. Ciò anche in considerazione della circostanza che le società partecipate di cui l'articolo 4 ammette la costituzione o la partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche non sono limitate a quelle richiamate ai commi da 1 a 3; differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute e ad individuare quelle che devono essere alienate. Tale adempimento, nel testo vigente, avrebbe dovuto essere espletato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico (articolo 24, comma 1, secondo periodo).
  Al riguardo, si segnala che nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nella lettera e) dell'Allegato B all'intesa stessa) su una modifica alla disposizione in commento diretta a differire al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione straordinaria di cui all'articolo 24.
  Inoltre, in tale sede (lettera f) del medesimo Allegato B) si è convenuto di «prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria» (si tratta, rispettivamente, dell'invio del provvedimento di ricognizione alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'economia di cui all'articolo 15, e delle penalità stabilite per il caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti), «si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto».
  L'articolo 14 apporta modificazioni all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 – recante disposizioni transitorie in materia di personale – volte a:
   a) differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, termine fissato nel testo vigente (articolo 25, comma 1, primo periodo) a marzo 2017, cioè 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del testo unico.
  Al riguardo, si segnala che nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali (esplicitato nell'Allegato B all'intesa stessa, lettera e)) su una modifica alla disposizione in commento diretta a differire al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione di personale di cui all'articolo 25, comma 1;
   b) disporre che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale – ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo – devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha la sede legale, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Si evidenzia che nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordata una modifica dell'articolo 25, comma 1, del testo unico Pag. 60(si veda la lettera j) del richiamato Allegato B) affinché si preveda «l'intesa forte ex articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l'adozione del decreto ivi previsto»;
   c) precisare che il divieto – posto dal comma 4 – alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, fino al 30 giugno 2018, decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25, sono stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente alle Regioni;
   d) introdurre al comma 5, primo periodo, una precisazione terminologica, richiamando espressamente la parola «divieto» con riferimento a quanto previsto dal precedente comma 4. Si tratta, come detto, del divieto alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2018.
  Si rileva che nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato (alla lettera h) del citato Allegato B all'intesa stessa) di «esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». Si tratta di nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato) anche dagli adempimenti di cui all'articolo 25, oltre che dall'articolo 17 (in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata) del testo unico.

  L'articolo 15 apporta modificazioni all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 – recante disposizioni transitorie ulteriori rispetto a quelle in materia di personale di cui al precedente articolo 25 – volte a:
   a) differire dal dicembre 2016 al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico già costituite alla data di entrata in vigore del testo unico sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del medesimo testo unico;
   b) estendere le esclusioni dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 – il quale pone condizioni e limiti per la costituzione e acquisizione di partecipazioni pubbliche – alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. Tale tipologia di società va, dunque, ad aggiungersi alle altre due tipologie già escluse dall'applicazione dell'articolo 4 ai sensi del vigente articolo 26, comma 2, vale a dire le società elencate nell'allegato A al testo unico, nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni;
   c) differire al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad adeguarsi alle previsioni dell'articolo 11, comma 8 – che reca il divieto per gli amministratori delle società a controllo pubblico di essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti – termine fissato nel testo vigente (articolo 26, comma 10) a marzo 2017, cioè 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del testo unico;
   d) tramite l'aggiunta di due commi (12-bis e 12-ter) all'articolo 26:
    escludere dall'applicazione del testo unico: le società destinatarie dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 59 del 2016 (articolo 26, comma 12-bis);
    per le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste Pag. 61dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, nonché per quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca, fissare a 5 anni dopo la loro costituzione la data di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 26, comma 12-ter).

  L'articolo 16 dispone la sostituzione dell'Allegato A al decreto legislativo n. 175 con l'Allegato A al provvedimento in esame. Come evidenziato nella relazione illustrativa, le società indicate nell'Allegato A al provvedimento in esame sono identiche a quelle presenti nel vigente Allegato A. È stato, tuttavia, inserito il riferimento al gruppo finanziario per le partecipate regionali.
  Si rileva che nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato (alla lettera g) del citato Allegato B all'intesa stessa) di inserire la FISES (Finanziaria senese di sviluppo spa) nell'allegato A del T.U. n. 175 del 2016.
  L'articolo 17 reca clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione delle disposizioni di cui allo schema in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 18 fa salvi gli effetti già prodotti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, oggetto di modifiche da parte del provvedimento in esame.
  Il Consiglio di Stato – nel parere reso sullo schema di decreto in esame in data 8 marzo 2017 – ha rilevato che la disposizione in esame in combinato disposto con l'articolo 1 (che conferma le disposizioni del testo unico non modificate dal correttivo) – norme entrambe sottoposte all'intesa in sede di Conferenza unificata – «appaiono fornire all'intera riforma» (testo unico e correttivo) «un effetto sanante, in attuazione del dictum della Corte costituzionale».
  L'articolo 19 reca clausola di entrata in vigore, prevedendo che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 comporta riflessi immediati sul piano procedurale in riferimento al rapporto intercorrente tra lo Stato e le regioni, laddove sotto il profilo squisitamente finanziario al provvedimento in esame non è dato ascrivere effetti differenti rispetto a quelli già esaminati in relazione al precedente schema di decreto legislativo ora oggetto di correttivi. Al riguardo, rammenta che gli effetti di risparmio attesi dalle misure contenute nel provvedimento in esame, come in quello oggetto di correzione, non sono stati prudenzialmente oggetto di specifica quantificazione e pertanto non rilevano in riferimento ai saldi di finanza pubblica stabiliti a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Angelo RUGHETTI richiama l'attenzione dei colleghi sulla opportunità che la Commissione bilancio possa pervenire all'espressione del parere di propria competenza in tempi quanto più possibile ristretti, stante la necessità di dotare gli operatori del settore di un quadro normativo stabile e definito.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel riconoscere che il Governo non aveva altra scelta che adeguarsi alla citata sentenza della Corte costituzionale, osserva tuttavia come quest'ultima abbia in sostanza rappresentato una innovazione rispetto al previgente indirizzo della giurisprudenza costituzionale in tema di rapporti tra lo Stato e le regioni, a suo giudizio foriera di conseguenze Pag. 62potenzialmente pregiudizievoli per la finanza pubblica, ponendo di fatto in discussione il principio del coordinamento della finanza pubblica attribuito dalla Costituzione allo Stato medesimo. Osserva, altresì, come un eccessivo irrigidimento delle procedure relative all'adozione delle decisioni di competenza dei diversi soggetti istituzionali coinvolti rischia di attenuare ancor di più l'effettiva portata riformatrice delle misure previste dal provvedimento, vanificando ulteriormente gli obiettivi prefissati con la legge di delega.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, conviene circa il fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 pone una serie di questioni sulle quali sarà necessario un supplemento di riflessione, con particolare riferimento alle conseguenze procedurali nella eventualità di un parere delle competenti Commissioni parlamentari difforme rispetto ai contenuti dell'intesa sottoscritta con le regioni. Condivide inoltre la sollecitazione formulata dal sottosegretario Rughetti affinché la V Commissione bilancio possa addivenire all'espressione del parere in tempi ragionevoli.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

Pag. 63