CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – intende vietare il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster (a grappolo) da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
  La proposta è stata già approvata in sede legislativa dalla 6a Commissione Finanze del Senato e riprende quanto già previsto da una proposta di legge presentata durante la XVI legislatura (C. 5407), approvata dalla sola Camera dei deputati. Rispetto a tale proposta, il testo in esame reca alcune precisazioni e specificazioni in ordine, tra l'altro, alle Autorità di vigilanza ed all'apparato dei controlli. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal provvedimento in esame, pur essendo di analoga natura, presentano un ammontare più elevato.Pag. 134
  In particolare, l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate – svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Sono altresì vietate, con riferimento al medesimo oggetto, le attività di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, esportazione, importazione e detenzione.
  Le società che svolgono tali attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico. Tali divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati e per le fondazioni e i fondi pensione, che non possono investire il proprio patrimonio nelle predette attività.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina. La lettera a) definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM), le banche e le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, ivi inclusi i confidi, le banche e le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.
  La successiva lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario.
  Per mina anti-persona la lettera c) rinvia alle caratteristiche individuate dalla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. Si tratta dunque di mine progettate in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tali da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Vengono quindi escluse dalla definizione di mine antipersona le mine progettate in modo da esplodere quando si trovano in presenza, prossimità o contatto di un veicolo.
  La successiva lettera d) reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.
  La lettera e) reca la definizione di munizioni e submunizioni cluster, ovvero a grappolo, ai sensi della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95: ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive.
  La lettera f) individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.
  L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento debbono emanare, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare le attività vietate. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
  Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1.Pag. 135
  L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni cluster) escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.
  Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2 del provvedimento e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.
  L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro.
  Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo (ai sensi del comma 2) la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 50.000 a 250.000 euro.
  Inoltre, il comma 3 dell'articolo 6 collega all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
  L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Vanessa CAMANI (PD) manifesta il profondo convincimento del suo gruppo in ordine ai contenuti del provvedimento in discussione, già approvato in sede legislativa dalla Commissione Finanze del Senato, che esprime un punto qualificante dell'impostazione e della politica culturale adottata dal PD nel settore.
  Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Nuovo testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rammenta che il testo unificato in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – si compone di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
  Ricorda inoltre che a livello europeo la produzione agricola biologica è disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal Pag. 136relativo regolamento di applicazione (CE) 889/08. Tali normative definiscono nel dettaglio il processo produttivo biologico e il connesso sistema dei controlli e delle sanzioni. La normativa nazionale di recepimento è contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e successive modificazioni, e definisce le modalità di attuazione, il sistema di controllo e sanzionatorio, le politiche ed il finanziamento delle azioni relative al biologico.
  Il provvedimento in discussione non interviene sulle modalità della produzione biologica, né in materia di sanzioni e controlli – rimettendosi per tali discipline al quadro normativo definito a livello europeo – ma si concentra, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, su tre principali aspetti:
   il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
   i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;
   gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

  In tal senso l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, escludendo esplicitamente normativa in materia di controlli e definendo la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, e quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, fornendo in tale ambito appositi servizi eco-sistemici.
   L'articolo 2 specifica, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.
  L'articolo 3 individua nelle autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.
  L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica – che sostituisce, acquisendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica (di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 10 dicembre 2008, n. 10.568) e il Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile (di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole del 9 aprile 2013, n. 631), che sono contestualmente soppressi.
  Al nuovo Tavolo tecnico viene affidato il compito di delineare indirizzi al Ministro e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica (di cui al successivo articolo 5) nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.
  L'articolo 5 prevede che il Dicastero agricolo adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti Pag. 137pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità) destinato al finanziamento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca.
  Rileva che il provvedimento richiama esplicitamente sul punto il rispetto della disciplina europea, di cui agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
  Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto dai titolari degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente (articolo 59, L. 488/1999). Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.
  L'articolo 6-bis al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete mentre l'articolo 7 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  L'articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di:
   distretti biologici (articolo 9), intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza;
   intese di filiera (articolo 10) volte a valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione, a garantire la tracciabilità, a promuovere le attività connesse e ad agevolare lo sviluppo dei distretti biologici. Le intese – che non possono comportare restrizioni della concorrenza – possono prevedere accordi per una programmazione della produzione o per un programma di miglioramento della qualità che abbiano come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. L'intesa è comunicata al Ministero previa verifica della compatibilità con il diritto dell'UE;
   organizzazioni di produttori biologici (articolo 11) che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute;
   organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica (articolo 12) aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica e sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento.

  Fa presente al riguardo che nel regolamento n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sono dettate disposizioni relative alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori ed, in particolare, alle organizzazioni Pag. 138di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali.
  L'articolo 152, in particolare, prevede che possano essere riconosciute dagli Stati membri le organizzazioni di produttori nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, che, a sua volta, rinvia all'Allegato I per l'elencazione dei prodotti agricoli a cui si applica il regolamento 1308. Solo tali prodotti possono riceve i finanziamenti europei previsti per la costituzione di tali forme di aggregazione degli operatori della filiera.
  Quanto alle associazioni di organizzazioni di produttori l'articolo 156 del medesimo regolamento prevede che gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.
  Le organizzazioni interprofessionali sono invece disciplinate dall'articolo 157, sempre nei settori elencati dall'articolo 1, par. 2. Sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori.
  Sia per le associazioni di organizzazioni di produttori che per le organizzazioni interprofessionali non è previsto specificamente che gli Stati membri possano prevedere tipologie legate al «multiprodotto» – quale è il biologico in quanto metodologia di produzione applicabile ai diversi prodotti agricoli – sul quale è lasciata alla discrezionalità dello Stato membro la relativa disciplina.
   Un'organizzazione di produttori costituita in tale settore non potrebbe quindi essere riconosciuta dallo Stato membro a norma del citato regolamento 1308/2013 e non beneficerebbe delle relative disposizioni che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute.
  Se tale riconoscimento viene tuttavia consentito nel quadro normativo nazionale, l'organizzazione di produttori potrebbe tuttavia beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui al Regolamento 1305/2015 (articolo 35) che è in effetti volto a incentivare rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali.
  In tal senso richiama i contenuti del decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016, recante disposizioni nazionali in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti ortofrutticoli trasformati. Alla tabella allegata si fa riferimento al biologico come «multiprodotto» e si indicano i requisiti ed i parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.
  L'articolo 13, infine, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà di sono sviluppate, hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse.
  L'articolo 14 reca alcune abrogazioni e l'articolo 15 dispone, quale norma di salvaguardia, che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito Pag. 139dell'esame ad altra seduta, che propone di fissare nel corso della prossima settimana.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Atto n. 389.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

  Michele BORDO, presidente, avverte che sul provvedimento è pervenuto il parere del garante per la protezione dei dati personali, che è a disposizione dei colleghi.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, evidenzia come il parere del Garante si esprima favorevolmente sul provvedimento in esame, pur formulando alcune condizioni. Si tratta di rilievi che occorre valutare, anche al fine di verificare la coerenza dello schema di decreto in esame con la direttiva n. 46 del 1995 in materia di tutela dei dati personali come anche con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  Michele BORDO, presidente, preso atto che nessuno dei deputati presenti intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.