CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 119

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.30.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva della proposta di legge Atto Camera n. 4096, approvata in sede deliberante dalla 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e sub-munizioni a grappolo.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Giorgio Piccolo, per la sua relazione introduttiva e per la formulazione della sua proposta di parere.

  Giorgio PICCOLO (MDP), relatore, segnala, preliminarmente, che la proposta di legge riprende sostanzialmente il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 5407, approvata in sede legislativa dalla Commissione finanze della Camera dei Deputati nel corso della XVI legislatura, e che essa si inquadra nell'ambito di convenzioni in internazionali Pag. 120volte a contrastare a livello multilaterale la produzione e l'uso delle mine e delle munizioni a grappolo, tra le quali ricorda la Convenzione di Ottawa, ratificata dall'Italia con la legge del n. 106 del 1999, e la Convenzione di Oslo, ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011. La proposta di legge in esame, con riferimento all'ordinamento nazionale, si inserisce, altresì, nella cornice rappresentata dalla legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine anti-persona.
  Passando al contenuto della proposta di legge, rileva che essa consta di sette articoli e che la finalità dell'intervento legislativo, indicata all'articolo 1, comma 1, consiste, in particolare, nel divieto totale di finanziamento di società che, con qualsiasi forma giuridica e qualunque sia la loro sede, direttamente o attraverso società controllate, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e sub-munizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La norma, inoltre, vieta anche lo svolgimento di ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione e detenzione di munizioni e sub-munizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Sulla base del comma 2, a tali società è preclusa la partecipazione a ogni bando o programma di finanziamento pubblico.
  Per quanto attiene alle competenze della XI Commissione, segnala, in particolare, che il comma 3, dopo avere disposto l'applicabilità del comma 1 a tutti gli intermediari abilitati, prevede esplicitamente il divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività indicate al comma 1.
  L'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nella proposta di legge. A tale proposito, segnala che la lettera a) del comma 1 riconduce alla definizione di «intermediari abilitati» anche i fondi pensione, mentre la lettera f) del medesimo comma comprende tra gli «organismi di vigilanza» anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
  L'articolo 3 prevede l'emanazione da parte degli organismi di vigilanza di apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati nonché la redazione di un elenco delle società da escludere dai finanziamenti, mentre, sulla base del successivo articolo 4, gli intermediari finanziari medesimi provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco.
  L'articolo 5 introduce disposizioni in ordine ai controlli e alle verifiche sugli intermediari finanziari da parte della Banca d'Italia e degli organismi di vigilanza, mentre l'articolo 6 disciplina in materia di sanzioni in caso di inosservanza del divieto di finanziamento. L'articolo 7, infine, dispone sull'entrata in vigore della legge in esame.
  Conclusivamente, preso atto delle condivisibili finalità del provvedimento e dell'esigenza di assicurare quanto prima la sua entrata in vigore, propone di esprimere, già nella seduta odierna, un parere favorevole sul testo della proposta di legge approvato dal Senato.

  Cesare DAMIANO, presidente, considerato l'andamento particolarmente rapido dell'esame del provvedimento e la sostanziale condivisione dei contenuti da parte dei diversi gruppi politici, propone che la Commissione esprima il parere nella seduta odierna, anziché in quella convocata per la giornata di domani.
  Non essendovi obiezioni, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta favorevole del relatore (vedi allegato).

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Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Nuovo testo unificato C. 302 e C. 3674.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 23 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 29 marzo 2017.
  Dà quindi la parola al relatore per la sua relazione introduttiva.

  Fabio LAVAGNO (PD), relatore, segnala, preliminarmente, che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, investe solo marginalmente le competenze della XI Commissione e consta di sedici articoli suddivisi in sei Titoli.
  Nell'ambito del Titolo I, riguardante le norme generali, l'articolo 1 delimita l'oggetto e le finalità del provvedimento indicando la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale. Il Titolo II disciplina le autorità nazionali e locali competenti nel settore e, in tale contesto, gli articoli 2 e 3 individuano, rispettivamente, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le autorità alle quali, a livello nazionale e territoriale, è demandata l'attuazione della normativa in materia di agricoltura biologica.
  Segnala che il Titolo III reca disposizioni concernenti gli organismi di settore e gli strumenti di pianificazione. In particolare, l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, cui sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ecocompatibile, contestualmente soppressi. Il Tavolo tecnico ha una composizione che assicura la partecipazione delle istituzioni, delle parti sociali interessate dalle attività connesse all'agricoltura biologica e di rappresentanti della ricerca scientifica applicata. Ai componenti del Tavolo tecnico, che formula pareri sui provvedimenti in materia di produzione biologica e svolge funzioni di indirizzo e di proposta nel settore, non spetta alcun compenso. Rileva che l'articolo 5 prevede l'adozione, con cadenza triennale, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, aggiornato annualmente, che prevede interventi nel settore da finanziare con le risorse del fondo di cui all'articolo 6. Il medesimo Ministero è tenuto, inoltre, a inviare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6.
  Passa al Titolo IV, che reca le disposizioni attinenti agli strumenti di finanziamento. In particolare, l'articolo 6 dispone l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, finalizzato al finanziamento di programmi e iniziative in coerenza con i programmi e gli orientamenti dell'Unione europea e con il Piano d'azione nazionale di cui al precedente articolo 5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, istituito dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Sulla base del successivo articolo 6-bis, lo Stato sostiene la stipula dei contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.
  Fa presente che l'articolo 7 prevede, inoltre, il sostegno dello Stato alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della Pag. 122produzione agricola con metodo biologico. Il sostegno si realizza attraverso le seguenti misure: la promozione di specifici percorsi formativi in ambito universitario; la destinazione alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico di una quota annua delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; interventi per la ricerca nell'ambito del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; la destinazione di almeno il trenta per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, istituito dal precedente articolo 6, al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione in cui siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva.
  Rileva che l'articolo 8 prevede la promozione, da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, della formazione teorico-pratica di tecnici e operatori relativa alla produzione agricola con metodi biologici e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere controlli ispettivi. A tal fine, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, definisce con proprio decreto i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale. Al riguardo, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un coinvolgimento anche del Ministero del lavoro nell'adozione del decreto di cui all'articolo 8.
  Segnalato che il Titolo V reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, rileva che l'articolo 9 prevede l'istituzione di distretti biologici, costituiti dai sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, caratterizzati dall'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area, nonché dalla presenza di aree paesaggisticamente rilevanti. Sulla base dell'articolo 10, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici, allo scopo di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiera, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005. L'articolo 11 rinvia a un successivo decreto del Ministro la definizione dei criteri e dei requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Per l'analogo riconoscimento a livello nazionale è competente il Ministero medesimo.
  Osserva che l'articolo 12 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici. Esse devono essere costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione e del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti; sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici; perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, in coerenza con le finalità del provvedimento in esame. La norma prevede, inoltre, che le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare. L'articolo 13 interviene in materia di sementi biologiche, integrando l'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971.
  Nell'ambito del Titolo VI, che reca le disposizioni finali, l'articolo 14 dispone le abrogazioni delle norme non compatibili con quanto disposto dal provvedimento, mentre l'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome, stabilendo che le disposizioni Pag. 123del provvedimento si applichino in tali ambiti territoriali compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  Conclusivamente, preannuncia di voler proporre nella seduta convocata per domani di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, nella seduta del 23 marzo scorso, la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo. Fa presente, pertanto, che, nella seduta odierna, proseguirà l'esame preliminare del disegno di legge con gli eventuali interventi dei colleghi deputati.

  Roberto SIMONETTI (LNA) osserva che l'articolo 1 del decreto-legge interferisce con l'attività della XI Commissione, la quale, sul medesimo oggetto, aveva adottato un testo base con riferimento al quale erano state già presentate numerose proposte emendative. Rileva, infatti, che il contenuto del provvedimento adottato dal Governo non recepisce gli orientamenti maturati in Commissione che, originariamente, era intenzionata al mantenimento dell'istituto del lavoro accessorio e aveva successivamente approvato un emendamento soppressivo dell'istituto medesimo, che prevedeva tuttavia una disciplina della fase transitoria, la quale chiariva che ai buoni già richiesti si applicasse la normativa contenuta nelle disposizioni oggetto di abrogazione.
  L'articolo 1 del decreto-legge, invece, prevede l'utilizzabilità dei buoni già emessi alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge senza tuttavia chiarire quale disciplina si applichi a tali buoni. Come ricordato anche dalla relatrice, sul punto è intervenuto un comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale ha precisato che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto. Nel rilevare che un comunicato stampa non costituisce una fonte del diritto e non ha evidentemente alcun valore giuridico, sottolinea come si sia creata una situazione di assoluta incertezza, foriera di determinare contenziosi tra le amministrazioni interessate e i committenti di prestazioni di lavoro accessorio.
  Entrando, quindi, nel merito del provvedimento, rileva che la relazione tecnica a esso allegata appare accreditare la possibilità che la soppressione dell'istituto del lavoro accessorio sia priva di effetti sull'occupazione, potendo i datori di lavoro ricorrere ad altre tipologie di contratti di carattere stabile. Tuttavia, il gran numero di voucher venduti fino ad oggi e gli orientamenti che stanno emergendo dalle imprese sembrerebbero smentire tale previsione e, anzi, dare adito alla preoccupazione di un massiccio ricorso al lavoro Pag. 124nero o irregolare o, addirittura, di una perdita secca di opportunità di lavoro.
  Contesta anche la sussistenza delle straordinarie ragioni di necessità e urgenza, richieste dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione di un decreto-legge. Come già detto, il lavoro della XI Commissione era quasi concluso e, dopo l'approvazione dell'Assemblea, la proposta di legge sarebbe stata trasmessa al Senato.
  Spera comunque che vi sia la possibilità di apportare modifiche al testo, anche se la vicenda, a suo giudizio, dimostra ancora una volta che il ruolo del Parlamento è stato completamente svuotato, essendosi la sua competenza ridotta alla conferma di decisioni già prese dal Governo.
  Passando all'articolo 2, che interviene sulla normativa relativa alla responsabilità solidale delle imprese in materia di appalti, osserva che, a suo giudizio, la disciplina proposta costituisce un passo indietro e lascia spazi di ambiguità con riferimento al diritto di difesa di tutte le parti in causa, con la probabile insorgenza di futuri contenziosi. Anche in questo caso, a suo avviso, non si rinvengono i necessari requisiti di necessità e urgenza che giustifichino l'adozione del decreto-legge, a meno che il Governo non abbia considerato necessario e urgente evitare il referendum proposto dalla CGIL, privando i cittadini della possibilità di esprimersi nel merito.
  Infine, giudica necessario un chiarimento del Governo sulle modalità di corresponsione del voucher per i servizi di baby sitting, che, come è noto, sono remunerati attraverso la corresponsione dei buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio. Preannuncia, pertanto, la presentazione di proposte emendative, volte a migliorare il testo con particolare riferimento alle esigenze delle famiglie e si augura che, attraverso tale processo di modifica, il procedimento sia riportato nell'ambito del potere legislativo proprio del Parlamento.

  Marialuisa GNECCHI (PD) chiede al Governo di approfondire la problematica legata alla corresponsione del cosiddetto voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Nel ricordare che si tratta di un istituto disciplinato in via sperimentale dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente prorogato nel tempo, nel quale il voucher è semplicemente la modalità prescelta per il pagamento del servizio, osserva che sarebbe sbagliato non individuare una soluzione per consentire alle lavoratrici madri di fruire del diritto loro riconosciuto. La materia è stata, del resto, regolamentata da uno specifico decreto ministeriale e, pertanto, a suo giudizio, la scelta di un modo diverso di remunerazione del servizio potrebbe avvenire secondo la stessa procedura, senza alcuna necessità di intervenire con legge. A fronte di tale quadro, esprime il proprio rammarico per il fatto che l'INPS, per una volta sollecito, abbia ingenerato preoccupazione nelle famiglie con un proprio comunicato relativo all'impossibilità di richiedere ulteriormente i buoni, senza verificare preventivamente la possibilità di individuare diverse modalità di corresponsione del voucher.

  Cesare DAMIANO, presidente, riconosce che il superamento dei buoni lavoro pone un problema per l'operatività dell'istituto dei voucher per le prestazioni di baby sitting in caso di rinuncia ad usufruire del congedo parentale. A suo avviso, è pertanto necessario trovare, anche con un atto normativo secondario, uno strumento alternativo che permetta alle famiglie di continuare ad avvalersi di tale istituto. Approfittando, poi, della presenza del sottosegretario, intende accertarsi dell'effettiva possibilità di introdurre limitate modifiche alla disciplina transitoria in materia di lavoro accessorio, che non mettano in discussione l'impianto del decreto-legge, ma che permettano alle famiglie di superare le incertezze attuali, in attesa di una nuova regolamentazione della materia.

  Walter RIZZETTO (FdI-AN) prende atto di quanto testé affermato dal presidente, Pag. 125che, a suo giudizio, certifica una difficoltà politica della maggioranza, costretta, in un brevissimo arco di tempo, a ritornare sui propri passi su un argomento rispetto al quale aveva manifestato un ben diverso orientamento. Si unisce, pertanto, alla richiesta di sapere dal Governo se esista una reale possibilità per i parlamentari di intervenire sul testo del decreto-legge, attraverso la presentazione di proposte emendative.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.15.

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