CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 73

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che il deputato Aniello Formisano entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Nuovo testo C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.
(Parere alla XIII Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppina CASTIELLO (LNA), relatrice, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 a sua prima firma, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, anche al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute. A tale proposito, segnala che, pur interessando marginalmente le materie di diretta competenza della VIII Commissione, il provvedimento, nel suo complesso, propone obiettivi ai quali la Commissione ha sempre riconosciuto grande rilievo, anche sotto il profilo della sostenibilità delle attività economiche.
  Il testo attuale, che nasce da un lungo e articolato esame, svoltosi presso la XIII Pag. 74Commissione, che si è lungamente occupata dell'argomento anche nel corso delle scorse legislature, consta di 15 articoli.
  Ai sensi dell'articolo 1, oggetto del provvedimento è la definizione, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico: del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; dei distretti biologici e dell'organizzazione della produzione e del mercato; degli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.
  Il comma 2 del medesimo articolo definisce la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra. Per realizzare tali finalità, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse.
  Il comma 3 dell'articolo 1 equipara, ai fini del presente provvedimento, il metodo dell'agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica.
  L'articolo 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità responsabile dell'indirizzo e coordinamento a livello nazionale, mentre l'articolo 3 individua nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le autorità locali competenti nei rispettivi territori per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione con il metodo biologico.
  L'articolo 4 istituisce presso il Ministero competente il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, al quale sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, istituito nel 2008, nonché al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, istituito nel 2013, che sono contestualmente soppressi.
  Al tavolo tecnico – composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole e del mondo della ricerca scientifica applicata nel settore – sono attribuiti tra l'altro i compiti di: delineare gli indirizzi da proporre al Ministro; esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico.
  Sulla base dell'articolo 5, il Ministero adotta ogni tre anni e aggiorna annualmente il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che contiene interventi volti a promuovere la produzione con il metodo biologico, a incentivare il consumo di prodotti biologici, a migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità di tali prodotti biologici, ad incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione con metodo biologico. Come previsto dal medesimo articolo, il Ministero invia annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo istituito dal successivo articolo 6 e destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.
  Le modalità di funzionamento, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili al finanziamento, nonché la quota del fondo da destinare al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano Pag. 75d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5, sono determinati con successivo decreto del Ministro competente, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro trasmette lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. A tale riguardo, fa notare che non appare chiaro se, anche in sede di prima adozione del decreto ministeriale, il relativo schema debba essere trasmesso alle Commissioni competenti per materia per il parere di competenza. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, istituito dalla legge n. 488 del 1999, che i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specifici prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi sono tenuti a versare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla loro vendita. Tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo, prevista dal presente provvedimento.
  Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, come previsto dall'articolo 6-bis del provvedimento, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.
  L'articolo 7 è volto a sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, anche promuovendo specifici percorsi formativi in ambito universitario e prevedendo meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici. A tali iniziative è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione effettuata con metodo biologico. Al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, nonché dei citati percorsi formativi concorre inoltre almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 6.
  Come previsto dall'articolo 8, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori in merito alla produzione effettuata con metodo biologico, nonché dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.
  Di particolare interesse per le competenze della Commissione ambiente è l'articolo 9, che istituisce i distretti biologici, vale a dire sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei quali è prevalente la coltivazione, l'allevamento e la trasformazione di prodotti con metodo biologico. Come indicato nel testo, i distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991 e le aree ricadenti nella rete Natura 2000. I distretti biologici sono istituiti tra l'altro al fine di: a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi; b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; c) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali tra gli altri, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale.
  L'articolo 10 istituisce il tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere Pag. 76l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera sono finalizzate – oltre che a valorizzare i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica e a favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione – anche a conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità, nonché a garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali.
  Con l'articolo 11 viene demandata ad apposito decreto del Ministro la definizione dei criteri e requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni.
  Ai sensi dell'articolo 12, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.
  L'articolo 13, novellando l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, riconosce agli agricoltori che producono specifiche varietà di sementi biologiche il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio.
  Infine, mentre l'articolo 14 interviene ad abrogare alcune disposizioni in materia, l'articolo 15 stabilisce che le previsioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, invita la relatrice a valutare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere – in linea con l'orientamento della VIII Commissione – l'importanza delle produzioni con metodo biologico per i territori delle aree protette, la cui missione dovrebbe essere tra l'altro quella di promuovere l'agricoltura biodinamica. Sollecita altresì i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi o suggerimenti entro la tarda mattinata della giornata di domani, allo scopo di esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 30 marzo.
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge n. 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Miriam COMINELLI (PD) relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale Pag. 77in materia di appalti (C. 4373 del Governo).
  Il decreto-legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del Jobs Act. Il medesimo articolo prevede un regime transitorio per i buoni per prestazioni di lavoro accessorio (cd voucher) già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
  L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, viene modificato l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003: eliminando la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a)); eliminando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).
  L'articolo 3 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Ricorda che le richiamate modifiche costituiscono oggetto del referendum popolare, dichiarato ammissibile l'11 gennaio scorso dalla Corte costituzionale, il cui svolgimento è fissato per il 28 maggio.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali suggerimenti e rilievi al provvedimento in esame entro la tarda mattinata della giornata di domani, in modo da approvare la proposta di parere durante la seduta di giovedì 30 marzo.
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro MAZZOLI (PD) relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge C. 4096, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, nonché di munizioni e submunizioni a grappolo. La proposta di legge, di iniziativa della senatrice Amati ed altri, approvata in sede deliberante dalla 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato, riprende quanto già previsto dall'A.C. 5407, presentato durante la XVI legislatura, approvato dalla sola Camera dei Deputati. Rispetto a tale proposta, il testo in esame reca alcune precisazioni e specificazioni in ordine, tra l'altro, alle Autorità di vigilanza ed all'apparato dei controlli. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal provvedimento in esame, pur essendo di analoga natura, presentano un ammontare più elevato rispetto a quelle previste dalla predetta proposta di legge C. 5407.
  Il provvedimento – composto da sette articoli – si inquadra nell'ambito di una Pag. 78serie di convenzioni in internazionali volte a contrastare a livello multilaterale la produzione e l'uso delle mine e delle munizioni a grappolo. Tra di esse ricordo, in particolare, la Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, cosiddetta Convenzione di Ottawa, firmata da 127 Paesi nel dicembre 1997 a conclusione del processo negoziale denominato «processo di Ottawa» e ratificata dall'Italia con la legge n. 106 del 1999, nonché la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, o cluster munition (CCM), adottata a Dublino il 30 maggio 2008, entrata in vigore a livello internazionale il 1o agosto 2010 e ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011, che proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, prevedendo inoltre l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.
  Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, rileva che l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgano attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì vietato svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Le società che svolgono tali attività (comma 2) non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico. Tali divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati (definiti dal successivo articolo 2). Inoltre si vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal provvedimento. In particolare, come anticipato, la lettera a) definisce come intermediari abilitati, tra gli altri, le banche italiane, di Stati membri dell'Unione europea ed extracomunitarie, le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, gli agenti di cambio nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.
  L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza (oltre alla Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati) in relazione ai divieti posti dal provvedimento all'esame. In particolare, si prescrive che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti (articolo 3, comma 1). Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori indicati all'articolo 1 (relativi a mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster), indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
  Il comma 2 dell'articolo 3 incide sui compiti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, specificando che i controlli dei flussi finanziari svolti da tale organismo sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.
  Ai sensi dell'articolo 4, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato Pag. 79elenco, gli intermediari abilitati devono escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società ivi incluse.
  L'articolo 5 disciplina invece le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.
  L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni.
  L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, avanza ai colleghi l'invito a sottoporre al relatore eventuali osservazioni al provvedimento entro la tarda mattinata di domani, per consentire la predisposizione della proposta di parere, ai fini della sua approvazione della seduta di giovedì 30 marzo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 marzo 2017.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144-1987-2023-2058-3480 Borghi-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle 15.20.