CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2017
789.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 MARZO 2017

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione avvia l'esame delle nuove proposte emendative comprese nel fascicolo n. 3, non contenute nel precedente fascicolo n. 2, nonché delle ulteriori proposte emendative, non comprese nel medesimo fascicolo n. 3, trasmesse dall'Assemblea in data odierna.

  Maino MARCHI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, contenente, rispetto alle proposte emendative già esaminate dalla Commissione bilancio nelle sedute del 21 e 22 marzo scorso, le ulteriori proposte emendative 11.701 e 18.700 della Commissione, Baldelli 18-decies.0100 e 20-bis.700 della Commissione. Avverte, altresì, che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti 0.1.51.1 (nuova versione) e 0.17-bis.100.1 della Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione, non compresi nel fascicolo n. 3. Al riguardo, con riferimento all'emendamento 11.701 Pag. 21della Commissione, fa presente che esso è volto a meglio definire l'attuale formulazione dell'articolo 11 comma 1, lettera e), numero 2), del provvedimento in esame, stabilendo peraltro che il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, la cui disciplina viene rimessa all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, debba avvenire nei limiti delle risorse previste all'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, pur recando la citata proposta emendativa una specifica clausola di invarianza, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari dalla medesima derivanti.
  Osserva che l'emendamento 18.700 della Commissione prevede, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, la concessione di un ulteriore contributo, pari a euro 500.000 per il 2017, finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione negli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, e successivi rifinanziamenti. Ricorda che tale ultima disposizione ha previsto, ai fini della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 2009, un'autorizzazione di spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da assegnare ai comuni interessati previa deliberazione del CIPE. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame.
  Osserva, altresì, che l'emendamento Baldelli 18-decies.0100, riammesso dalla Presidenza della Camera nella seduta di ieri, prevede che per la predisposizione, la verifica e l'aggiornamento del piano di emergenza comunale, di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, i sindaci dei comuni interessati dal sisma possano sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2018 con tecnici o esperti di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, per l'affidamento di incarichi individuali. Al riguardo, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.
  Per quanto concerne l'emendamento 20-bis.700 della Commissione, fa presente che esso differisce dal 30 giugno al 31 agosto 2018 il termine entro il quale ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Al riguardo, osserva che la citata proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento al subemendamento 0.1.51.1 (nuova versione) della Commissione, fa presente che esso prevede che gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive danneggiate dal sisma, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016, debbano essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attività e che, solo al ricorrere di determinate circostanze, possano essere effettuati anche in altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se all'emendamento Laffranco 1.51, come modificato dall'eventuale approvazione del subemendamento in esame, possa comunque darsi attuazione nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate a legislazione vigente.
  Con riferimento al subemendamento 0.17-bis.100.1 della Commissione, fa presente che esso prevede che la sospensione di termini in materia di sanità di cui Pag. 22all'articolo 17-bis del presente provvedimento si applichi anche ai comuni confinanti con quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in ciò riducendo l'ambito di applicazione rispetto alle previsioni contenute nell'emendamento Colletti 17-bis.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se l'emendamento Colletti 17-bis.100, come modificato dall'eventuale approvazione del subemendamento in esame, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.
  Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione prevede che le regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 predispongano un piano straordinario di erogazione dei farmaci, al fine di superare eventuali criticità connesse alla distribuzione stessi alla popolazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Avverte, infine, che è da intendersi revocato il parere contrario espresso nella seduta di ieri sull'emendamento Mariani 17-bis.102 (versione corretta), giacché tale proposta emendativa presenta carattere di mero coordinamento formale, dovendosi infatti intendere, ai sensi dell'articolo 18-decies, comma 2, del presente provvedimento, il richiamo agli allegati 1 e 2 come riferito agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Rocco PALESE (Misto-CR) auspica che, anche alla luce delle proposte emendative ancora accantonate per l'esame in Assemblea e delle riunioni del Comitato dei nove susseguitesi nel corso degli ultimi giorni, la presente seduta possa rappresentare l'atto conclusivo della Commissione bilancio in sede consultiva sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  Maino MARCHI (PD), relatore, rammenta che è comunque compito della Commissione bilancio convocarsi ogni qualvolta siano presentate nuove proposte emendative in Assemblea, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza sui profili di carattere finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rilevare in via preliminare la particolare complessità del provvedimento, evidenzia come il Governo abbia inteso prestare, nel corso dell'intero esame parlamentare, la massima attenzione alle proposte emendative presentate da parte dei gruppi, al fine di valorizzarne per quanto possibile il contributo e perfezionare le misure in esame, che sono finalizzate ad assicurare il massimo sollievo possibile alle popolazioni duramente colpite dagli eventi sismici e meteorologici degli ultimi tempi.
  Con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.701 della Commissione, a condizione che il medesimo sia riformulato, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nei termini seguenti: «Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: La ripresa fino alla fine della lettera, con le seguenti: Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 10.0700, 18.700 e 20-bis.700, nonché sul subemendamento 0.1.15.1 (nuova versione) della Commissione. Inoltre, nel ribadire il parere contrario già espresso nella seduta di ieri sull'emendamento Colletti 17-bis.100, esprime parere contrario sul relativo subemendamento Pag. 230.17-bis.100.1 della Commissione, nonché sull'emendamento Baldelli 18-decies.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, esprime, infine, nulla osta sull'emendamento Mariani 17-bis.102 (versione corretta).

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 2, nonché i subemendamenti 0.1.51.1 (nuova versione) e 0.17-bis.100.1 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione;
   riesaminati conseguentemente gli emendamenti 1.51 e 17-bis.100 e riesaminato l'emendamento 17-bis.102;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento 1.51 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.1.51.1 (nuova versione);
   sull'emendamento 11.701 della Commissione con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: La ripresa fino alla fine della lettera, con le seguenti: Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

PARERE CONTRARIO

  sul subemendamento 0.17-bis.100.1 della Commissione e sull'articolo aggiuntivo 18-decies.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2, sull'emendamento 17-bis.102 Mariani, nonché sull'articolo aggiuntivo 10.0700 della Commissione.
  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso sugli emendamenti 1.51 e 17-bis.102 nelle sedute del 21 e 22 marzo 2017. Resta confermato il parere contrario espresso sull'emendamento 17-bis.100 nella seduta del 22 marzo 2017».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che non risulta ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento in esame, in quanto non risultano ancora pervenuti gli elementi informativi da parte di alcune amministrazioni. Auspica, comunque, che la relazione tecnica possa essere predisposta per la prossima settimana.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, già approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di aree protette, e che nel corso dell'esame presso il Senato è stato adottato un testo unificato rispetto al quale è stata presentata una relazione tecnica, positivamente verificata subordinatamente ad alcune condizioni, trasmessa con Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2016. Rammenta che, successivamente, il testo unificato è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, durante il quale sono pervenute anche alcune Note tecniche e che, al momento, non risulta invece pervenuta la relazione tecnica di passaggio, riferita al testo approvato dal Senato.
  Osserva che, nel corso dell'esame alla Camera, la VIII Commissione Ambiente ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni, non corredate di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni contenute nel testo elaborato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame finora svolto in sede referente, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, concernente la classificazione delle aree naturali protette, non ha osservazioni da formulare, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Con riguardo all'articolo 1-bis, riguardante la soppressione del Comitato per le aree naturali protette e il Piano nazionale triennale per le aree protette, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa prevista, evidenzia che non appaiono evidenti i dati ed i parametri sottostanti la determinazione del predetto importo.
  Osserva altresì che la norma disciplina il piano nazionale per le aree naturali protette, che dovrà essere adottato con cadenza triennale, mentre l'autorizzazione di spesa è riferita al solo triennio 2018-2020. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se ciò comporti la necessità di ulteriori specifici finanziamenti in relazione a ciascun piano triennale, e agli eventuali aggiornamenti, ferme restando le attuali modalità di finanziamento delle aree naturali protette, previste dalla normativa vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 7, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2017-2019 – del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del Piano nazionale per le aree marine protette relativo al triennio 2018-2020 – reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 2, relativo al contributo di sbarco a favore delle aree protette, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la norma assume carattere facoltativo sia per quanto attiene alla finalizzazione del contributo vigente sia in merito all'introduzione della maggiorazione.
  Relativamente all'articolo 2-bis, concernente le agevolazioni fiscali nelle aree protette, segnala che il comma 1 prevede Pag. 25l'introduzione di agevolazioni fiscali mediante l'emanazione di un decreto ministeriale, senza prevedere una procedura di stima dei relativi oneri e di conseguente verifica in sede parlamentare. Inoltre, tenuto conto che le agevolazioni fiscali saranno introdotte «in considerazione delle disponibilità finanziarie», ritiene che andrebbe chiarito quali siano tali disponibilità e quali meccanismi siano previsti per assicurare che tali benefici siano effettivamente concessi entro i limiti delle risorse disponibili.
  Per ciò che attiene all'articolo 4, riguardante la modifica della disciplina dell'Ente Parco, segnala che alcune disposizioni prevedono che i relativi oneri siano posti a carico del bilancio dell'Ente parco. In proposito, ritiene che andrebbero peraltro chiariti i riflessi finanziari di tali disposizioni al fine di verificare se le stesse siano suscettibili di determinare un incremento – rispetto alla vigente normativa – della spesa di carattere obbligatorio, con conseguente necessità di adeguare, nel tempo, i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato al fine di far fronte alle spese degli Enti. Ciò con particolare riguardo alla spesa per il personale e per gli organi.
  Ritiene che andrebbe quindi confermato che le procedure previste siano effettivamente idonee a garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, peraltro espressamente prevista dal testo per le sole disposizioni relative alla dotazione organica, di cui al capoverso comma 14.
  Giudica i suddetti chiarimenti necessari anche con riferimento alle spese relative al trattamento economico dei direttori dell'ente parco. Infatti, tenuto presente che il capoverso comma 11 stabilisce che il citato trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici, ritiene che andrebbe chiarito se la corrispondente spesa comporti maggiori spese rispetto a quelle attualmente sostenute.
  Con riferimento all'articolo 5, riguardante il Regolamento e il piano del Parco, non ha osservazioni da formulare per le disposizioni aventi carattere ordinamentale. In merito, invece, alle attività previste dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), numero 8-bis) dell'articolo in esame, considera necessario acquisire la valutazione del Governo in merito alla effettiva possibilità per gli enti parco di svolgere le attività di promozione e di valorizzazione ivi elencate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 6, concernente il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto, su cui reputa utile una conferma, che gli enti parco e gli enti locali possano procedere allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 7, riguardante la disciplina degli indennizzi, premessa la necessità di un chiarimento in merito all'effettiva portata normativa dell'esclusione dei risarcimenti dall'apposito capitolo del bilancio degli enti parco, giudica altresì necessario chiarire gli effetti della disposizione che prevede l'indennizzo per i danni provocati dalla fauna «nel parco».
  In ordine all'articolo 8, relativo alle entrate dell'Ente parco, rileva che l'introduzione dei commi da 1-bis a 1-terdecies dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 appare volta a incrementare le fonti di entrata per gli Enti gestori delle aree protette. Viene previsto che il 70 per cento di tali entrate affluisca in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e il residuo 30 per cento sia destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Osserva a tal proposito che il testo e la relazione tecnica non forniscono indicazioni riguardo alla tempistica di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese finanziate con tali risorse. Non è inoltre prevista una procedura volta a garantire che le predette entrate siano spese secondo Pag. 26modalità che assicurino la neutralità dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in proposito, al fine di escludere un impatto negativo sui saldi dovuto a spese effettuate in esercizi successivi a quelli di acquisizione delle entrate in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma destina le risorse ad interventi che potrebbero avere una proiezione pluriennale.
  Inoltre, considera necessario acquisire dati ed elementi in merito agli effetti, di carattere indiretto, dovuti ad eventuali riduzioni di entrate tributarie per l'iscrizione dei predetti contributi quali componenti negativi di reddito da parte dei soggetti tenuti al versamento.
  Per quanto riguarda l'inclusione nell'elenco dei soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF degli enti gestori, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quaterdecies, della legge n. 394 del 1991, come introdotto dalle norme in esame, ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Pertanto, l'inclusione degli Enti gestori delle aree protette, configurandosi come ulteriore finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziate, non dovrebbe determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, sebbene risulti necessario assicurare il rispetto delle scelte già operate dai contribuenti sulla base delle precedenti dichiarazioni dei redditi. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Rispetto all'articolo 9, concernente la gestione della fauna selvatica nelle aree naturali protette, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Per quanto attiene all'articolo 9-bis, relativo all'attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali, rileva che i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla disapplicazione, per gli enti di gestione dei parchi, di norme limitative delle spese sembrerebbero neutralizzati dalla previsione di cui al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 4, che mantiene fermo il versamento annuale all'entrata, da parte degli enti in questione, delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa non più applicabili agli enti gestori. Reputa comunque opportuno acquisire conferma da parte del Governo circa l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 9-ter, recante Divieto di introduzione della specie Cinghiale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 10, recante Istituzione di aree protette marine, tenuto conto che, rispetto al testo oggetto della relazione tecnica, sono state in parte modificate le competenze degli organismi chiamati ad effettuare l'istruttoria tecnico-scientifica, andrebbe confermato che i compiti previsti nell'attuale formulazione delle disposizioni possano essere effettivamente svolti dai soggetti interessati nell'ambito delle risorse disponibili.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, recante Gestione delle aree marine protette, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 12, recante Programma triennale per le aree marine protette, con riferimento alla redazione del programma triennale delle aree marine protette e alle assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato in favore delle stesse, di cui al comma 1, capoversi commi da 1 a 4, evidenzia preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo al coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 1-bis del provvedimento in esame che, nel riformulare l'articolo 4 della legge n. 394 del 1991, prevede un piano nazionale triennale per le aree naturali protette, che individui, tra l'altro, il sistema delle aree marine protette. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare in quanto le disposizioni non appaiono introdurre significativi elementi di novità rispetto alla normativa vigente, attualmente applicabile alle aree protette, tra cui anche le aree marine. In merito alla nomina della Consulta Pag. 27quale organo consultivo dell'ente gestore, di cui al comma 1, capoverso comma 9, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la norma stessa esclude la possibilità che ai suoi componenti siano corrisposti indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Tuttavia, ai fini del rispetto della clausola di non onerosità recata dalla norma, andrebbe confermato che agli oneri connessi al funzionamento della Consulta – organizzazione delle riunioni, funzioni di segreteria e via dicendo – si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie che, a legislazione vigente, sono assegnate agli enti gestori. Ritiene necessario, inoltre, acquisire chiarimenti in relazione alla nuova disciplina sulle dotazioni organiche degli enti gestori, introdotta dalle disposizioni in esame, di cui al comma 1, capoversi comma 11 e comma 12, e comma 4. La nuova disciplina assegna, infatti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di determinare le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta. Inoltre, si prevede che gli oneri relativi all'organico possano gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal Ministero dell'ambiente, entro le soglie stabilite dal testo unico degli enti locali. Ritiene che andrebbero acquisiti, inoltre, chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari delle disposizioni, che appaiono in linea di principio in grado di produrre incrementi della spesa per il personale, consentendo l'utilizzo a tal fine anche di fondi ministeriali, di cui non è previsto l'impiego in base alla normativa vigente, se non entro specifici limiti. Inoltre le disposizioni appaiono introdurre elementi di maggiore rigidità della predetta spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in parte abrogata dalla norma in esame, che configura l'intervento finanziario dello Stato come eventuale e limitato nel tempo.
  In considerazione della rigidità della spesa connessa al personale, appare altresì necessario acquisire un chiarimento in merito a quanto affermato, con riferimento alle dotazioni organiche delle aree marine protette, dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri di personale «saranno modulati sulla base delle effettive disponibilità di bilancio».
  Quanto alle risorse destinate alle aree marine protette, evidenzia che non appaiono precisate le finalità dell'incremento, disposto al comma 5 del provvedimento in esame, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2018, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, finalizzata in via generale al potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite. Pur rilevando che l'onere è limitato alla spesa autorizzata, sarebbe utile acquisire i dati e i parametri alla base della determinazione del predetto importo.
  Inoltre, appare necessario un chiarimento circa la designazione del direttore dell'area marina protetta che, secondo la norma in esame, deve essere reclutato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente, che definisce anche i criteri per la determinazione del trattamento economico. Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari negativi connessi all'applicazione della norma in esame, andrebbe chiarito se la definizione di tale trattamento comporti incrementi di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta per le medesime finalità.
  Infine, in merito all'applicazione agli enti gestori delle aree marine protette delle norme in materia di entrate e di agevolazioni fiscali previste, per gli enti parco, dall'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, di cui al comma 1, capoverso comma 10, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'effettiva portata innovativa della disposizione in esame rispetto al testo vigente del citato articolo 16. In particolare, andrebbe chiarito se tali norme non siano già applicate per analogia anche agli enti gestori delle aree marine protette.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 prevede, al fine di potenziare la gestione e il Pag. 28funzionamento delle aree marine protette istituite, l'incremento in misura pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93. Il successivo comma 6 provvede alla copertura del relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 a copertura del corrispondente incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001, relativa al funzionamento e alla gestione delle aree protette marine – presenta le necessarie disponibilità. Con riferimento alla disposizione legislativa da ultimo richiamata, segnala peraltro che il citato articolo 8, comma 10, reca, al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine e, al secondo periodo, quella di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 per investimenti nelle medesime aree protette marine. Ciò posto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare a quale delle due citate autorizzazioni di spesa si intenda riferire il predetto incremento. Da un punto di vista formale, rileva infine la necessità, da un lato, di chiarire al comma 5 che l'incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018 riveste carattere «annuo», dall'altro, di riformulare il comma 6, al fine di precisare che lo stanziamento del quale si prevede la riduzione è quello iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, conseguentemente specificando che la riduzione ivi prevista concerne le proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, del medesimo stanziamento.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, recante disposizioni sulla Vigilanza sulle aree naturali protette, evidenzia che, rispetto al testo vigente, che non disciplina le modalità di esercizio della vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente, la norma in esame enuclea il contenuto di tale attività che deve esplicarsi mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche degli Enti parco e degli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale. Ritiene in proposito che, al fine di escludere effetti finanziari negativi, andrebbe acquisita una conferma che le predette attività siano già svolte dal Ministero dell'ambiente sulla base della legislazione vigente o che comunque possano essere svolte nel quadro delle risorse disponibili.
  Con riferimento all'articolo 14, recante Divieto di attività venatoria nelle aree naturali protette regionali, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 15, concernente l'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, e all'articolo 16, relativo ai poteri del direttore dell'organismo di gestione dell'area protetta, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 17, riguardante il quadro sanzionatorio delle violazioni in materia di aree protette, non ha osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame sono comunque volte a confermare e a inasprire le sanzioni comminate per le violazioni delle norme relative alle aree protette.
  A proposito dell'articolo 17-bis, concernente le riserve naturali statali, rileva che le disposizioni in esame sembrerebbero volte ad affidare agli enti gestori (enti Pag. 29parco nel caso di parchi nazionali e altre tipologie di enti nel caso di parchi regionali) le riserve statali che ricadono all'interno di un parco regionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui reputa utile acquisire conferma dal Governo – che gli enti gestori interessati possano svolgere tali compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 18, relativo al Comitato nazionale per le aree protette, prende atto che le disposizioni in esame prevedono che il funzionamento del Comitato avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che ai suoi componenti non spettino compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese. Considera comunque utile acquisire conferma che anche le spese di funzionamento del Comitato possano essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In ordine all'articolo 19, riguardante l'istituzione di parchi nazionali, considera opportuno che il Governo confermi che sia possibile procedere alla rimodulazione delle risorse già assegnate ad altri Enti parco attualmente operanti senza che ciò incida sulle attività già programmate dagli Enti medesimi e sui relativi equilibri di bilancio.
  Con riguardo ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dei parchi nazionali «Matese» e «Portofino», complessivamente pari, rispettivamente, ad euro 600.000 per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco. Tale ultima disposizione legislativa, in particolare, prevede che la dotazione dei capitoli di bilancio nei quali confluiscono, per ciascun Ministero interessato, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sia quantificata con la tabella C della previgente legge di stabilità, dovendosi peraltro tale ultimo richiamo oramai intendersi riferito al nuovo disegno di legge di bilancio, a seguito delle recenti modifiche in materia di contabilità pubblica introdotte con la legge n. 163 del 2016.
  Ciò posto, per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il capitolo di pertinenza è il n. 1551, che reca per il triennio 2017-2019 uno stanziamento di circa 71 milioni di euro per il 2017 e di circa 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per effetto del fatto che in esso sono confluite, a decorrere dall'anno 2017, anche le somme iscritte sul capitolo 1552 del medesimo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente le «Spese di natura obbligatoria» dei medesimi enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
  In tale quadro, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità finanziaria della copertura individuata dalla norma in esame, giacché le risorse delle quali si prevede l'utilizzo per far fronte agli oneri derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dei due nuovi parchi naturali appaiono suscettibili di incidere sulla attuale ripartizione delle somme in favore degli enti attualmente destinatari dei contributi in parola, anche in considerazione del fatto che almeno una quota delle disponibilità presenti sul citato capitolo 1551 risulta riferita a spese di natura obbligatoria. Sotto il profilo meramente formale, andrebbe infine valutata l'opportunità di riformulare il comma 2 del presente articolo in termini di autorizzazione di spesa – anziché di «finanziamento», come attualmente previsto dal testo – nonché di precisare, ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, il carattere «annuo» degli oneri aventi decorrenza dal 2018.
  Con riferimento all'articolo 19-bis, recante disposizioni in merito all'Appennino Pag. 30parco d'Europa (APE), evidenzia la necessità di indicazioni circa le modalità di attuazione e finanziamento della predetta convenzione, al fine di escludere eventuali effetti finanziari.
  In merito all'articolo 21, recante disposizioni sulle Aree di reperimento di parchi e riserve marine, rileva che la norma non sembra comportare effetti finanziari diretti, dal momento che interviene sulle aree di reperimento dei parchi e delle riserve marine.
  Con riferimento all'articolo 23, recante disposizioni sulle Sedi del Parco nazionale Gran Paradiso, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 24, recante Autorizzazioni ad interventi su beni soggetti a tutela, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che gli enti interessati possano provvedere alle funzioni attribuite in tema di autorizzazioni paesistiche con le risorse disponibili umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 25, recante disposizioni sul Comitato paritetico per la biodiversità, ritiene necessario acquisire una conferma che il Comitato possa provvedere alle funzioni di coordinamento, di promozione e informative, previste dalle disposizioni, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 25-bis, recante disposizioni sulla Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia», al fine di verificare la clausola di invarianza di cui al comma 3, reputa necessario acquisire indicazioni circa le attività necessarie per la preparazione e lo svolgimento della Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia», il relativo impegno finanziario e le risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine. Ciò anche in considerazione del fatto che le predette attività dovranno svolgersi con cadenza triennale (comma 2).
  Per quanto riguarda l'articolo 27, recante delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa gli eventuali effetti finanziari della delega in esame, ovvero la conferma circa la possibilità di esercitare la medesima in assenza di oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 28, recante delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, pur rammentando che la norma ripropone sostanzialmente una delega già attribuita al Governo e non esercitata entro i termini stabiliti, rileva che il testo in esame è volto a promuovere una serie di interventi per la tutela ambientale essenzialmente basati sulla valorizzazione e sulla remunerazione dei servizi ecosistemici. Tanto premesso, pur essendo prevista la presentazione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, evidenzia l'opportunità di acquisire chiarimenti riguardo al prevedibile impatto delle disposizioni, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori, al fine di escludere eventuali effetti onerosi. Rileva, inoltre, che il testo introduce misure di incentivazione che potrebbero richiedere un intervento pubblico, nonché forme di premialità a beneficio dei comuni. Anche per tali norme sarebbe utile acquisire indicazioni in ordine alle relative modalità applicative, al fine di verificare se: l'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento, di cui al comma 2, lettera b), possa avvenire compatibilmente con gli equilibri patrimoniali e di bilancio degli enti titolari dei beni, anche in considerazione di eventuali flussi finanziari derivanti dallo sfruttamento dei beni; possano configurarsi, tra le forme di premialità previste dal testo, di cui al comma 2, lettera i), misure di carattere finanziario gravanti su enti della pubblica amministrazione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia Pag. 31quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, a completamento delle informazioni già contenute nella documentazione depositata nella scorsa seduta, cui rinvia, fa presente che le integrazioni di personale specializzato delle commissioni mediche, previste dall'articolo 6, comma 2, sono in linea con la composizione delle commissioni mediche previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, che può includere un operatore sociale e un esperto. Osserva al riguardo che, già prima dell'integrazione di personale in oggetto, le suddette commissioni non comportavano peraltro oneri finanziari e pertanto aggiunte di personale non possono mutarne la neutralità finanziaria, in quanto non sarebbe sostenibile un differente trattamento tra le tipologie di componenti preesistenti e quelle nuove introdotte. Rileva, altresì, che l'integrazione della composizione delle commissioni mediche con un rappresentante dell'amministrazione scolastica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che trattasi di docenti ricompresi nel contingente dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015, impiegati per progetti nazionali di potenziamento dell'offerta formativa.
  Fa presente inoltre che la nuova procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, diretta ad abbreviare i tempi di esame delle domande da parte dei competenti uffici dell'INPS, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il termine per la gestione ordinaria delle domande per l'accertamento della disabilità è già individuato in 30 giorni, come specificato dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009, con cui vengono chiariti gli aspetti organizzativi e vengono fornite le prime istruzioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge n.78 del 2009, concernente il procedimento amministrativo in materia di invalidità civile.
  Segnala che all'articolo 15, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, le attività di formazione destinate al personale ATA dovranno svolgersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pari a 1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico, ove non già finalizzati.
  Osserva che l'articolo 16, poiché attribuisce al dirigente scolastico una mera facoltà di proporre ai docenti impiegati con contratto a tempo determinato per il sostegno didattico un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Chiarisce quindi che agli eventuali profili di spesa concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 17, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, in particolare sul capitolo 1521 concernente «Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione Pag. 32dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dsa, scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Progetto nuove tecnologie e disabilità, centri territoriali di supporto e per l'inclusione. Funzionamento degli osservatori e partecipazione agli organismi nazionali e internazionali in tema di inclusione. Integrazione degli alunni stranieri».
  Precisa poi che l'articolo 18 conferma la possibilità di svolgere istruzione domiciliare per gli alunni/studenti con certificazione di disabilità come percorso alternativo alla scuola in ospedale qualora vi sia l'impossibilità, certificata, alla frequenza.
  Conferma inoltre che il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 21, comma 4, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere.
  Concorda, infine, con l'opportunità di specificare, all'articolo 21, comma 4, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2018.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto n. 378),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le integrazioni di personale specializzato delle commissioni mediche, previste dall'articolo 6, comma 2, sono in linea con la composizione delle commissioni mediche previste dall'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, che può includere un operatore sociale e un esperto;
    peraltro già prima dell'integrazione di personale in oggetto le suddette commissioni non comportavano oneri finanziari, pertanto aggiunte di personale non possono mutarne la neutralità finanziaria, in quanto non sarebbe sostenibile un differente trattamento tra le tipologie di componenti preesistenti e quelle nuove introdotte;
    infine, l'integrazione della composizione delle commissioni mediche con un rappresentante dell'amministrazione scolastica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che trattasi di docenti ricompresi nel contingente dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015, impiegati per progetti nazionali di potenziamento dell'offerta formativa;
    la nuova procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, diretta ad abbreviare i tempi di esame delle domande da parte dei competenti uffici dell'INPS, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il termine per la gestione ordinaria delle domande per l'accertamento della disabilità è già individuato in 30 giorni, come specificato dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009, con cui vengono chiariti gli aspetti organizzativi e vengono fornite le prime istruzioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge n.78 del 2009, concernente il procedimento amministrativo in materia di invalidità civile;
    all'articolo 15, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, le attività di formazione destinate al personale ATA dovranno svolgersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico, ove non già finalizzati); Pag. 33
    l'articolo 16, poiché attribuisce al dirigente scolastico una mera facoltà di proporre ai docenti impiegati con contratto a tempo determinato per il sostegno didattico un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    agli eventuali profili di spesa concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 17, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, in particolare sul capitolo 1521 concernente «Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dsa, scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Progetto nuove tecnologie e disabilità, centri territoriali di supporto e per l'inclusione. Funzionamento degli osservatori e partecipazione agli organismi nazionali e internazionali in tema di inclusione. Integrazione degli alunni stranieri»;
    l'articolo 18 conferma la possibilità di svolgere istruzione domiciliare per gli alunni/studenti con certificazione di disabilità come percorso alternativo alla scuola in ospedale qualora vi sia l'impossibilità, certificata, alla frequenza;
    il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 21, comma 4, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere;
    appare opportuno specificare, al citato articolo 21, comma 4, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2018;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con la seguente condizione:
   all'articolo 21, comma 4, dopo le parole: euro 9,95 milioni aggiungere la seguente: annui».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

Pag. 34

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Atto n. 380.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.

RISOLUZIONI

7-01212 Alberto Giorgetti: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.