CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 22 marzo 2017. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 10.45.

5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

  Lorenzo BECATTINI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Lorenzo BECATTINI (PD) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-10373 Vallascas: Misure antidumping a favore dell'industria siderurgica europea.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo Pag. 167nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea l'importanza di una verifica tempestiva degli strumenti di vigilanza sul rispetto della normativa comunitaria e contrastare gli squilibri del mercato derivanti da pratiche di dumping da parte di Paesi, quali la Cina, che non operano in economie di mercato, con grave danno per gli operatori economici italiani.

5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al riguardo sottolinea l'opportunità di una valutazione che nelle gare d'ambito sia introdotta esplicitamente l'applicazione della clausola sociale al fine di tutelare i lavoratori coinvolti in eventuali processi di mobilità e il patrimonio di competenze specialistiche acquisite, aspetti di particolare importanza soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che la questione da lui sollevata riguarda alcuni piccoli comuni toscani nei quali la geotermia rappresenta la fonte di approvvigionamento energetico. Osserva che l'obbligo di installare i contabilizzatori di calorie determina un costo aggiuntivo per le amministrazioni comunali e per i cittadini senza reali benefici perché il sistema attuale prevede un pagamento forfetario dei consumi. Invita quindi il Governo a valutare una soluzione da proporre in sede europea per questo caso specifico.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI rappresenta la disponibilità del Governo a valutare ogni soluzione per evitare il rischio della procedura di infrazione. Osserva tuttavia che non si può immaginare un'esclusione dall'applicazione della normativa europea limitata ad alcuni comuni italiani, dovendosi più opportunamente trovare la ratio nella fonte di alimentazione che potrebbe ammettere esimenti eventualmente applicabili a tutti i Paesi dell'Unione.

5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società benefit.

  Alberto BOMBASSEI (CI) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Alberto BOMBASSEI (CI) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.

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Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare l'effetto estensivo delle disposizioni di agevolazione e di benefici a favore delle imprese «culturali e creative» anche al fine di prevedere la loro armonizzazione con le forme di sostegno già esistenti per determinate tipologie di imprese culturali, in particolare, per quelle cinematografiche e audiovisive. Sottolinea quindi che sono previste altre forme di agevolazione settoriali permettendo – al pari delle altre tipologie di imprese – di accedere alle agevolazioni delle start up o PMI innovative solo nel caso in cui si ravvedano le condizioni previste dal decreto-legge 279 del 2012.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo con particolare riferimento ai profili di competenza della Commissione.
  Ricorda, in particolare, come la X Commissione sia chiamata ad esprimere un parere alla VIII Commissione Ambiente sul nuovo testo unificato di alcuni progetti di legge di iniziativa parlamentare, che modifica la legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame alla Camera. Il testo è stato approvato al Senato dopo un iter di circa tre anni e si compone attualmente di 35 articoli. Le modifiche sono numerose e intervengono su vari profili della normativa vigente, a partire dalla governance fino alla disciplina riguardante le entrate degli enti parco.
  Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione Attività produttive segnala le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, all'articolo 5, all'articolo 8 e all'articolo 22.
  Il nuovo articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione alla Camera prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possano essere definite, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale. Con il medesimo decreto sono determinati, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni fiscali in parola, individuandone ambito territoriale, misure di attuazione, limiti temporali e tipologie di beneficiari.
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti esplicitando il divieto di esercitazioni militari, il divieto di attività venatoria, nonché l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco. Sono, altresì, integrati i contenuti disciplinati dal piano del parco. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una novella all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, volta a inserire nel regolamento del parco il divieto di attività di prospezione, ricerca, Pag. 169estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio dei parchi e nelle aree contigue.
  L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, detta un'articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che regolano le entrate dell'Ente parco.
  Nello specifico, i nuovi commi da 1-bis a 1-septies individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Il comma 1-octies disciplina il versamento di somme a carico dei titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale. Il comma 1-novies prevede la possibilità da parte degli enti gestori dell'area protetta di deliberare il versamento di un corrispettivo a carico di ciascun visitatore per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta. Il comma 1-decies dispone che i proventi derivanti dalla vendita della fauna catturata o abbattuta a fini di conservazione di specie e habitat naturali costituiscano una delle entrate degli enti gestori delle relative aree protette.
  Il comma 1-undecies riguarda l'affidamento in concessione gratuita dei beni demaniali, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima, la concessione dell'uso del marchio del parco, la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Di seguito sono descritte le modifiche apportate durante l'esame in sede referente.
  I capoversi da 1-bis a 1-septies individuano, in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha convertito l'annualità di tali versamenti – il cui ammontare e la cui articolazione era inizialmente previsto che fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in obbligo di versamento una tantum. La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti, è individuata nel concorso o nel contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In particolare, le norme in questione si applicano:
   alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore a 100 kw, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, alla data di entrata in vigore della disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle aree medesime. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare al predetto ente gestore, una somma di ammontare pari al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime (comma 1-bis);
   alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti all'entrata in vigore della disposizione, nelle aree contigue a quella protetta (comma 1-ter). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare una tantum al gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari ad un terzo del canone di concessione;
   agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione. I titolari di tali impianti sono tenuti a versare una tantum al gestore Pag. 170dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari a sei euro per ogni kw di potenza elettrica installata (comma 1-quater);
   alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nel territorio dell'area protetta e in quelle contigue. I titolari di tali concessioni sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione, una somma pari all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte (comma 1-quinquies);
   agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse, di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 1-sexies). I titolari di tali impianti sono tenuti a versare una tantum, in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, una somma pari a 1 euro per kw di potenza;
   alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 1-septies). I titolari di tali autorizzazioni sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area, in un'unica soluzione, per ogni chilometro non interrato, una somma pari a: 100 euro per oleodotti o metanodotti; 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione; 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata; 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

  Il comma 1-octies prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma una tantum all'ente gestore dell'area protetta. Il versamento, il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione, va fatto in un'unica soluzione, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. Il capoverso 1-octies.1 prevede che per le annualità successive alla prima applicazione, anche per i soggetti titolari di concessioni cui ai commi da 1-bis a 1-octies sia attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto all'articolo 28 del provvedimento in esame.
  L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare il comma 4 modifica la rubrica dell'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, sostituendola con la seguente «Corsi di formazione per guide del parco». A seguito della soppressione del piano pluriennale economico e sociale, infatti, l'unico comma dell'articolo 14 non abrogato è il comma 5, in base al quale l'Ente Parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.25.

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