CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla Commissione Ambiente – costituisce un intervento di riordino complessivo della disciplina in materia di aree protette, novellando la legge n. 394 del 1991, e prevedendo ulteriori disposizioni in materia. Il provvedimento è stato approvato dal Senato, in un testo unificato, il 10 novembre 2016, ed ha quindi subito significativi interventi di modifica da parte della Commissione Ambiente della Camera, che vi ha inserito 8 nuovi articoli, per un totale di 37 articoli.
   L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della citata legge quadro sulle aree protette, intervenendo sulla classificazione delle aree, disciplinando l'istituzione di aree protette transfrontaliere e definendo i parchi nazionali con estensione a mare; reca inoltre misure per l'istituzione di un nuovo parco, nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. Pag. 161
  Segnala, in particolare, che i nuovi commi da 5-ter a 5-quinquies inseriti nell'articolo 2 della legge quadro prevedono misure per le aree del territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea «Natura 2000», in attuazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE. Si prevede inoltre che la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) di cui alla direttiva 92/43/CEE, e delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE, laddove rientranti, in tutto o in parte, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale, ovvero in un'area marina protetta, sia affidata al corrispondente ente gestore.
  L'articolo 1-bis, introdotto dalla VIII Commissione, sopprime l'articolo 3 e sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, definendo il sistema nazionale delle aree protette ed il Piano nazionale triennale per le aree protette. Tale Piano definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti per le aree naturali protette, in coerenza con gli obiettivi contenuti nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030. A questo scopo, il Piano indica le risorse finanziarie provenienti anche dall'Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali.
  L'articolo 2 consente ai Comuni ubicati nelle isole minori, o nel cui territorio sono presenti isole minori, ove sono presenti aree protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale. Si estende, inoltre, la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.
  L'articolo 2-bis, introdotto dalla VIII Commissione, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e dell'ambiente, per definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale al fine di sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 8 della legge n. 394/1991 e prevede che sia sentito il Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge quadro, intervenendo sulla disciplina dell'Ente Parco e sulla procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, sulla composizione, sulle funzioni e sugli organi del Consiglio direttivo e sullo statuto.
  L'articolo 5 modifica gli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge-quadro; interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, esplicitando il divieto di esercitazioni militari e il divieto di attività venatoria.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 13 della legge quadro e interviene sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 15 della legge n. 394/1991, in materia di indennizzi, delimitandone l'ambito ai danni provocati dalla fauna selvatica «nel parco», quindi soltanto nei confini del parco stesso; inoltre, istituisce nel bilancio dell'Ente parco un apposito capitolo, solo per il pagamento di indennizzi ed espungendo la previsione di risarcimenti.
  L'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies; in particolare, si individuano in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento annuale di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta; ulteriori disposizioni riguardano: l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima; la concessione dell'uso del marchio Pag. 162del parco; la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF, a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  L'articolo 9 prevede la redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, per evitare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
  L'articolo 9-bis, introdotto dalla VIII Commissione, introduce l'articolo 16-bis nella legge quadro, in materia di attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali.
  L'articolo 9-ter, sempre introdotto dalla VIII Commissione, pone il divieto di introduzione della specie «cinghiale» in tutto il territorio nazionale e affida ad un regolamento del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero della salute, la definizione di criteri e modalità di allevamento per impedire e prevenire fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati, dei quali va consentita la tracciabilità.
  L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), introducendo una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Nel disciplinare l'istituzione delle aree marine protette, si prevede che il decreto istitutivo sia adottato dal Ministro dell'ambiente anche di concerto con il Ministro della difesa per le aree di interesse militare.
  L'articolo 11 riguarda la gestione delle aree marine protette (AMP).
  L'articolo 12 aggiunge l'articolo 19-bis alla legge quadro sulle aree protette, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree protette marine (AMP) e i vari aspetti gestionali.
  L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, in particolare precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e sottoponendo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dal testo in esame.
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore.
  L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.
  L'articolo 17 modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi.
  L'articolo 17-bis, introdotto dalla VIII Commissione, sostituisce l'articolo 31 della legge quadro: si affidano le riserve statali all'interno di un parco nazionale o regionale ai relativi enti gestori.
  L'articolo 18 prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri Pag. 163enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.
  L'articolo 19 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino).
  L'articolo 19-bis, introdotto dalla VIII Commissione, prevede che il Ministero dell'ambiente promuova la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica ed individui le modalità operative del progetto «Appennino parco d'Europa» (APE).
  L'articolo 20 prevede l'adeguamento della disciplina riguardante la governance del Parco nazionale dello Stelvio a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.
  L'articolo 21 prevede che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento avvenga sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine (AMP) e ridenomina alcune aree marine di reperimento (AMdR).
  L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge n. 394 del 1991 in materia di demolizione delle opere abusive e riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, sostituendo i riferimenti a disposizioni abrogate ed operando interventi di coordinamento con le norme vigenti.
  L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso.
  L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attribuendo all'Ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.
  L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità.
  L'articolo 25-bis, introdotto dalla VIII Commissione, prevede che il Ministro dell'ambiente promuova la collaborazione e la sinergia tra le attività svolte dal Comitato nazionale delle aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale.
  L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.
  L'articolo 27 reca una delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po e detta i princìpi e i criteri direttivi per l'adozione dell'atto, anche prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 28 delega il Governo all'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, riprendendo il contenuto della delega scaduta dell'articolo 70 della legge n. 221 del 2015.
  L'articolo 28-bis, introdotto dalla VIII Commissione, detta una disciplina transitoria, per allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, in deroga all'articolo 9, comma 3, della legge n. 394/1991, prorogandoli fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.
  L'articolo 29 introduce una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Rileva in conclusione come il provvedimento non rechi profili di rilievo in ordine alle competenze della XIV Commissione; ritiene in ogni caso opportuno rinviare alla seduta di domani l'espressione del parere, al fine di concedere adeguati tempi di analisi e riflessione ai colleghi.

  Michele BORDO, presidente, preso atto che nessuno intende intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 3918 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

  Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta del 15 marzo scorso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

  Luisa BOSSA (MDP) richiama l'attenzione dei colleghi su due specifiche disposizioni del provvedimento, che appaiono a suo avviso contraddittorie.
  La prima si rileva all'articolo 2, comma 2, laddove si stabilisce a quali imprese culturali e creative si applichino le misure di carattere societario di cui al comma 1. In particolare, la lettera f) indica le imprese che impieghino una quota di collaboratori costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale. Osserva come tale previsione risulti disomogenea rispetto ai criteri indicati nelle precedenti lettere, né si comprende per quale motivo sia indicata quale requisito proprio la laurea magistrale, titolo specifico generalmente finalizzato all'abilitazione all'insegnamento.
  Una seconda incongruenza è recata all'articolo 1, avente ad oggetto finalità, definizione e pubblicità del provvedimento. Al comma 3 si prevede che con decreto del Ministro dei beni culturali sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti dei cui all'articolo 2. Si tratta di una misura che appare fuori contesto rispetto al tenore dell'articolo e della quale non si comprende la collocazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e onde consentire gli opportuni approfondimenti sui rilievi formulati dalla collega Bossa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 3671-ter Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

  Maria IACONO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

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