CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vittoria D'INCECCO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere all'VII Commissione (Ambiente), per le parti di competenza, sulla proposta di legge C. 4144, recante disposizioni in materia di aree protette. Fa presente che tale proposta è stata approvata, in un testo unificato, dal Senato nello scorso novembre, chiudendo un iter avviato nel settembre 2013.
  Il testo unificato constava di 29 articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394). Nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente della Camera, il provvedimento è stato modificato, tra l'altro attraverso l'introduzione di otto ulteriori articoli.
  Osserva che si tratta, quindi, di un testo assai complesso, che tuttavia tocca in maniera marginale le competenze della XII Commissione. Avverte che si limiterà, pertanto, ad illustrare gli articoli che contengono qualche riferimento a temi di interesse della Commissione affari sociali.
  Cita, quindi, l'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione ambiente della Camera, che prevede la possibilità di introdurre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree protette.
  Richiama, poi, l'articolo 5, contenente numerose modifiche ad articoli della citata legge n. 394 del 1991. In particolare, la lettera b) del comma 1, intervenendo sull'articolo 12 della legge, integra le finalità dello strumento, ivi previsto, del piano del parco, prevedendo, tra l'altro: iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità Pag. 150del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti; la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Si prevede, inoltre, che tale piano, in attuazione della citata direttiva 2009/128/ CE, preveda, per le aree contigue a quelle protette, indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
  Le successive lettere d) ed e), intervenendo sugli articoli 25 e 26 della legge n. 394 del 1991, relativi alle aree naturali protette regionali, unifica gli strumenti, previsti dalla normativa vigente, del piano per il parco e del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 9-ter, introdotto alla Camera nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede un rinvio ad un regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015). Il provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali, in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare. Per l'emanazione di tale regolamento è previsto il concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute.
  Cita, infine, l'articolo 26, che novella la disciplina già prevista dalla legge n. 349 del 1986, relativa all'individuazione delle associazioni di protezione ambientale, prevedendo che tali organizzazioni siano individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fronte dei seguenti criteri: presenza in almeno dieci regioni; preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni; democraticità dell'ordinamento interno; continuità e trasparenza dell'attività. Come precisato nel corso dell'esame in sede referente, un successivo decreto ministeriale definirà nel dettaglio i criteri di individuazione. Al riguardo, rileva l'opportunità di verificare se il riferimento alle associazioni di protezione ambientale tenga conto della definizione di «enti del terzo settore», di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.