CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 129

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricordato, preliminarmente, che il termine per la conclusione dell'esame e l'espressione del parere scade il 29 aprile 2017, segnala che la richiesta di parere non è corredata dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, né dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.
  Fa presente, peraltro, che, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, la Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema, richiamando tuttavia l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Segnala altresì che, come concordato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 marzo, al fine di poter meglio programmare i lavori della Commissione, i gruppi dovranno far pervenire entro la prossima riunione dell'Ufficio di presidenza le proprie proposte in ordine ad eventuali audizioni da svolgere nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento.
  In sostituzione della relatrice, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, passa ad illustrare il Pag. 130contenuto del provvedimento, rilevando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 4, e dell'articolo 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge n. 124 del 2015, la cosiddetta «legge Madia», con la quale il Governo è stato delegato al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.
  Quanto agli aspetti procedurali dell'esercizio della delega, ricorda che essi sono disciplinati dagli articoli 16 e 17 della legge delega, ai sensi dei quali i decreti sono adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, salvo lo scorrimento di tre mesi di tale termine nel caso in cui il termine per l'espressione dei pareri parlamentari cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente.
  Segnala, altresì, che la legge delega ha previsto il meccanismo del cosiddetto «doppio parere», sulla base del quale, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Su tali osservazioni, le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
  Fa presente, inoltre, che, conformemente a quanto previsto dalla delega, sullo schema sono state sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito di un incontro svoltosi il 15 febbraio scorso, il cui verbale è allegato al testo trasmesso dal Governo. Come già segnalato, sono ancora in corso di acquisizione tanto il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, quanto quello del Consiglio di Stato, che dovranno comunque essere trasmessi prima della conclusione del nostro esame.
  Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, ricorda che l'articolo 16, comma 1, lettera a), individua l'oggetto della delega nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.
  Tra i principi e criteri direttivi di carattere generale, contenuti nel comma 2, dell'articolo 16, il decreto in esame richiama, in particolare, quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e), che prevedono rispettivamente: il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa. Quanto ai principi e criteri direttivi specifici, individuati dall'articolo 17, il decreto attua quelli contenuti nelle lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), p), q), s) e z) dell'articolo 1, mentre, come evidenziato anche nelle relazioni che accompagnano lo schema, all'attuazione del criterio di cui alla lettera s), relativo alla revisione della disciplina dei licenziamenti disciplinari, si è provveduto con il decreto legislativo n. 116 del 2016, il cui schema fu esaminato dalle Commissioni riunite I e XI, nonché con il decreto recante disposizioni integrative e correttive, approvato in prima deliberazione dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 febbraio, tenendo conto anche del percorso procedurale richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016.
  Come risulta evidente anche dai principi e criteri della delega, il provvedimento all'esame della Commissione reca un intervento di vasto respiro sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Pag. 131norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che incide, in particolare sulla disciplina dell'organizzazione degli uffici, della pianificazione dei fabbisogni e del reclutamento del personale, sull'assunzione di personale a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili, sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sulla regolamentazione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale, sulle forme e sui termini dei procedimenti disciplinari e sui controlli sulle assenze, con la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico-legale in caso di malattia.
  Rileva che si tratta di un ampio ventaglio di misure che si inserisce nel più generale programma di modernizzazione e di rafforzamento delle amministrazioni pubbliche perseguito nell'ambito di questa legislatura, essenzialmente attraverso l'attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015. Preannuncia che, nella sua relazione riassumerà i principali contenuti delle disposizioni del provvedimento, riservandosi di formulare osservazioni più puntuali a seguito del completamento dell'istruttoria.
  Passando quindi all'esame dell'articolato del provvedimento, che si compone di 9 Capi, suddivisi in 25 articoli, osserva in primo luogo che, nell'ambito del Capo I, relativo alla disciplina delle fonti, l'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di fonti normative che regolano il rapporto di pubblico impiego. In particolare, la lettera a) intende far salva la possibilità per i contratti collettivi di derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, che già abbiano introdotto una disciplina del rapporto di lavoro. La lettera b) delimita il perimetro della derogabilità, riferendola esclusivamente alle materia affidate alla contrattazione collettiva e specificando che essa debba rimanere nell'ambito dei princìpi posti dal decreto legislativo n. 165 del 2001. La lettera c) chiarisce che i contratti o gli accordi collettivi abilitati a derogare la disciplina siano esclusivamente quelli nazionali, mentre la lettera d) elimina la previsione in base alla quale la derogabilità è ammessa solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
  L'articolo 2 interviene sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, modificando l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Esso, in particolare, prevede: il rispetto del principio di pari opportunità nelle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e nelle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; la soppressione del riferimento all'esame congiunto con le organizzazioni sindacali delle determinazioni organizzative, con particolare riguardo alla direzione e all'organizzazione del lavoro, facendo comunque salve oltre all'informazione sindacale, le ulteriori forme di partecipazione eventualmente previste nei contratti collettivi nazionali; la soppressione della disposizione in base alla quale rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali, le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. L'articolo 3, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, interviene sul rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevedendo, in particolare, che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possano integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione della medesima disciplina legislativa.
  Passa, quindi, al Capo II, relativo ai fabbisogni di personale, rilevando, in primo luogo, che l'articolo 4 modifica le disposizioni in ordine all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, recate dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola. In conformità al criterio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera q), la nuova normativa intende realizzare un progressivo superamento della dotazione organica, come limite e parametro di riferimento Pag. 132per le assunzioni, privilegiando, invece, la considerazione degli effettivi fabbisogni di personale. Il comma 1 introduce novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di uno specifico piano triennale dei fabbisogni di personale, in base al quale è determinata la dotazione organica. Nell'ambito del piano, infatti, le amministrazioni curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano, inoltre, indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Ciascuna amministrazione, altresì, in sede di definizione del piano, indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentiti a legislazione vigente. La nuova disciplina non si applica alle procedure di reclutamento vigenti per il personale della scuola, delle istituzioni di formazione artistica, delle università, degli enti pubblici di ricerca, degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle specifiche procedure di reclutamento del Ministero della giustizia già autorizzate da specifiche norme di legge. Il comma 2 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 6-ter, che prevede la definizione con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani. Le linee di indirizzo sono definite anche sulla base delle informazioni del sistema informativo del personale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Segnala ,peraltro, che il successivo articolo 25, comma 1, lettera a), dello schema abroga l'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, autorizzando le stesse, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
  Rileva che l'articolo 5, modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. In caso di violazione di tali limiti, tuttavia, non è applicabile la trasformazione del contratto in contratto di lavoro subordinato, come previsto per il settore privato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. La norma fa salva la disciplina del decreto legislativo n. 218 del 2016 relativa agli enti di ricerca. In proposito, è opportuno ricordare che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicassero alle pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle medesime amministrazioni. Contestualmente, si prevedeva, in ogni caso, che dal 1o gennaio 2017, termine successivamente prorogato al 1o gennaio 2018 dal decreto-legge n. 244 del 2016, le amministrazioni pubbliche non potessero stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
  Passa, quindi, al Capo III, che riguarda le procedure di reclutamento e le incompatibilità. Pag. 133In particolare, rileva che l'articolo 6 modifica la disciplina delle procedure di reclutamento contenuta nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 65 del 2001. In primo luogo, si prevede la facoltà per ciascuna amministrazione di limitare nel bando il numero di eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso, ferma restando la previsione che per il personale didattico ed educativo la graduatoria di merito sia composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a concorso, maggiorato del dieci per cento. È anche consentito richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca.
  Per quanto attiene alle procedure di reclutamento, si prevede, in primo luogo, che esse siano avviate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, introdotto nel nuovo testo dell'articolo 6, anziché della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri. Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, possano rivolgersi, per lo svolgimento delle selezioni, al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), fatte salve le competenze delle Commissioni esaminatrici, che, per tale finalità, si avvale di personale messo a disposizione dall'associazione Formez PA. È prevista, inoltre, l'elaborazione di linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche nazionali e internazionali. Segnala che l'articolo 7, modificando l'articolo 37 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce l'obbligo della conoscenza della lingua inglese per l'accesso alla pubblica amministrazione, oltre che di altre lingue straniere ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto. In base alla legislazione vigente, infatti, è previsto l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta dell'amministrazione.
  Il successivo articolo 8, che modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce misure di semplificazione delle comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica che le amministrazioni sono tenute a effettuare all'atto del conferimento di incarichi ai propri dipendenti, nonché misure per una maggiore trasparenza e incisività delle comunicazioni al medesimo Dipartimento riferite ai compensi relativi ad incarichi conferiti ai propri dipendenti e all'elenco dei collaboratori e consulenti esterni. Infine, la norma dispone che tali comunicazioni siano effettuate esclusivamente in via telematica.
  Con riferimento al Capo IV, che reca disposizioni riguardante il lavoro flessibile, osserva che l'articolo 9 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina tale tipologia di contratti. In particolare, rileva che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera o), della legge delega, si disciplinano le forme di lavoro flessibile, con l'individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, anche al fine di prevenire il precariato. Pertanto, confermando la legislazione vigente che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme contrattuali flessibili nei soli casi di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, la disposizione, in primo luogo, specifica che le forme contrattuali flessibili a cui esse possono ricorrere sono quelle del lavoro subordinato a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché quelle previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.
  In secondo luogo, si rinvia al decreto legislativo n. 81 del 2015 per la disciplina applicabile ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con il riconoscimento del diritto di precedenza, per quanto riguarda la prima Pag. 134tipologia di contratto, al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e, per quanto riguarda il contratto di somministrazione, facendo salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per i contratti di somministrazione a tempo determinano si fa salva l'ulteriore disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma dispone, infine, l'esclusione dell'applicazione di tale disciplina al personale docente e ATA a tempo determinato, mentre agli enti di ricerca pubblici si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 218 del 2016, prevedendo, altresì, la nullità dei contratti di lavoro posti in essere in violazione della nuova disciplina.
  Passa al Capo V, che reca misure di sostegno alla disabilità. In questo ambito, l'articolo 10, introducendo gli articoli 39-bis, 39-ter e 39-quater nel decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede, con l'articolo 39-bis, l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. La Consulta elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili; effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione delle amministrazioni pubbliche, introdotti dal successivo articolo 39-quater in materia di collocamento obbligatorio; propone alle amministrazioni pubbliche misure innovative tese al miglioramento dei livelli occupazionali e alla valorizzazione dei lavoratori disabili; prevede interventi straordinari per l'adozione di accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro al fine di garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Con l'articolo 39-ter, si introduce la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, nominato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, con i compiti di curare i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato; predisporre gli accorgimenti organizzativi e proporre, se necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro; verificare l'attuazione del processo di inserimento. Con l'articolo 39-quater, infine, si prevede un apposito monitoraggio per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio. A tale riguardo, la norma precisa, tra l'altro, che, ove le pubbliche amministrazioni non ottemperino agli obblighi informativi previsti, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica.
  Osserva che il Capo VI reca disposizioni in materia di contrattazione. In particolare, l'articolo 11, che modifica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, interviene in materia di contrattazione collettiva ed integrativa. In primo luogo, la norma specifica la competenza della contrattazione collettiva, che si riferisce alla disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ed elimina la valutazione delle prestazioni ai fini delle progressioni economiche dalle materie in cui l'intervento della contrattazione collettiva Pag. 135è consentito nei limiti previsti da norme di legge. La norma, inoltre, dispone l'obbligo per i contratti collettivi nazionali di prevedere clausole che impediscono incrementi delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori nei casi in cui i dati sulle assenze, rilevati a consuntivo, presentino significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore (anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale). Si abroga, inoltre, la disposizione che attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata sulla base di graduatorie di performance delle amministrazioni pubbliche elaborate annualmente dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. La norma attribuisce, poi, alla contrattazione collettiva il compito di provvedere al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e dispone che la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio complessivo sia destinata dalla contrattazione integrativa al trattamento collegato alla performance organizzativa e non più solamente individuale. Segnala, poi, che la norma introduce limiti all'attuale disciplina del potere sostitutivo delle amministrazioni da esercitare nelle more del protrarsi delle trattative per la stipula del contratto integrativo e prevede la possibilità per i contratti collettivi nazionali di fissare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, al termine del quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, monitorata da un osservatorio a composizione paritetica istituito presso l'ARAN. Da ultimo, rileva che il medesimo articolo 11 disciplina le modalità di recupero delle risorse erogate, sulla base della contrattazione integrativa, in eccedenza rispetto ai vincoli finanziari, attraverso quote annuali nell'ambito della successiva sessione negoziale.
  Passa, poi, al Capo VII, che riguarda la responsabilità disciplinare dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, evidenzia che l'articolo 12, integrando l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, specifica che la violazione delle disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce, a sua volta, illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.
  L'articolo 13, intervenendo sull'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce modifiche alla disciplina relativa alle forme e ai termini del procedimento disciplinare. In particolare, sulla base di tale disposizione, il potere disciplinare per le infrazioni di minore gravità spetta al responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, mentre quello relativo alle sanzioni più gravi spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari che ciascuna amministrazione deve individuare. La norma, quindi, disciplina la procedura del procedimento disciplinare di competenza del medesimo ufficio per i procedimenti disciplinari e introduce disposizioni volte a garantire l'effettività del procedimento disciplinare. In particolare, prevede che i vizi del procedimento disciplinare, ferma l'eventuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e purché le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività. Segnala a tale proposito che la normativa vigente prevede, invece, a garanzia della durata certa del procedimento disciplinare, che la violazione dei termini comporti, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. In sostanza, i Pag. 136termini del procedimento disciplinare si trasformano da perentori a ordinatori. Vengono, inoltre, dichiarate nulle le disposizioni e le clausole contrattuali che introducano requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o che aggravino il procedimento disciplinare. Rileva che la norma dispone, inoltre, che, nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, l'amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Infine, la norma introduce una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ausiliario (ATA), stabilendo che nei casi di infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, la competenza del relativo procedimento è in capo al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e la procedura si svolge secondo le norme stabilite dal contratto collettivo. Nel caso in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o si proceda per infrazioni punite con sanzioni più gravi, si procede invece dinanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari.
  Osserva, poi, che il successivo articolo 14, intervenendo sull'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, modifica la disciplina relativa ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, disponendo, in primo luogo, che il procedimento disciplinare sospeso possa essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concluderlo, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo; in secondo luogo, per quanto riguarda i tempi del procedimento disciplinare ripreso o riaperto successivamente alla sentenza del giudice penale, si dispone l'applicazione dei termini generali, che decorrono nuovamente ed integralmente.
  Fa presente che il successivo articolo 15 modifica l'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo ai licenziamenti disciplinari, integrando l'elenco dei casi nei quali si applica, comunque, la sanzione del licenziamento disciplinare, includendovi le ipotesi di gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento; il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuta all'omissione, con dolo o colpa grave, degli atti del procedimento; lo scarso rendimento del dipendente nei cui confronti sia già stata irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare conservativa nell'arco dei due anni precedenti, nonché la reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio. La norma dispone, inoltre, l'applicabilità della sanzione della sospensione cautelare e senza stipendio, del procedimento disciplinare accelerato, dell'azione di responsabilità per danni di immagine della pubblica amministrazione e della responsabilità dirigenziale anche ai casi in cui siano accertate in flagranza le condotte punibili con il solo licenziamento. Ricorda che, sulla base della normativa vigente, tali sanzioni sono applicabili solo nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.
  L'articolo 16, modificando l'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle false attestazioni o certificazioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali l'individuazione delle condotte e la fissazione delle sanzioni disciplinari relative alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza.
  Rileva che il successivo articolo 17, modificando l'articolo 55-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che il dipendente sia comunque sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre Pag. 137mesi, nel caso in cui dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno. La norma prevede, inoltre, che il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, anche non dirigenti, la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento nel caso in cui questa sia prevista. Segnala, a tale proposito, che la normativa vigente distingue tra soggetti responsabili in base alla qualifica posseduta, dirigenziale o non dirigenziale, prevedendo, per i soggetti privi di qualifica dirigenziale, che la sospensione dal servizio non operi automaticamente, ma solo ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
  Segnala che il Capo VIII, relativo al Polo unico per le visite fiscali, consta del solo articolo 18. Esso, in particolare, modificando l'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, prevede l'istituzione di un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, attraverso il trasferimento all'Istituto medesimo delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici, oggi affidate anche alle ASL. La norma, inoltre, rinvia ad apposite convenzioni stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale la disciplina del rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale, in modo da garantire il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, sulla base di un atto di indirizzo adottato con apposito decreto interministeriale. L'articolo, inoltre, rinvia ad un decreto interministeriale l'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, mediante la definizione delle fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché le modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Infine, la norma mantiene in capo alle amministrazioni interessate la competenza sui controlli sulla validità delle certificazioni mediche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  Dopo aver rilevato che il Capo IX reca le disposizioni transitorie e finali, osserva che l'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sulla base di tali modifiche, il controllo operato a legislazione vigente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica è più specificamente limitato al costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 20, che reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sia in servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali e abbia maturato alle dipendenze della medesima amministrazione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il comma 2, con riferimento al medesimo triennio 2018-2020 e nei medesimi Pag. 138limiti del comma 1, prevede la possibilità per le amministrazioni di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione medesima almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
  Per procedere alle assunzioni il comma 3 consente alle amministrazioni di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato, previsti dalle norma vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, come previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Le amministrazioni possono calcolare tali risorse con riferimento al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che siano in grado di sostenere la spesa a regime e previa certificazione della sussistenza delle risorse e a condizione che, contestualmente, il bilancio sia ridotto in misura corrispondente e permanente. Sulla base del comma 4, non possono procedere alle nuove assunzioni i comuni che, in ciascuno degli anni 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. La norma, inoltre, consente alle regioni a statuto speciale e ai loro enti territoriali di elevare ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa, da loro stesse deliberate e certificate dagli organi di controllo interno. Infine, i medesimi enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo in esame.
  Il comma 5 vieta alle amministrazioni di procedere all'instaurazione di ulteriori rapporti di lavoro flessibile, fino al termine delle procedure di assunzione previste dai commi 1 e 2, per le professionalità interessate dalle procedure medesime, mentre, ai sensi del comma 8, possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili. Il comma 6 conferma le vigenti procedure che disciplinano la mobilità del personale, mentre, sulla base del comma 7, non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti a tempo determinato, stipulati negli enti locali, relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto. Infine, i commi 10 e 11 dispongono l'inapplicabilità delle disposizioni in esame, rispettivamente, al personale docente e ATA della scuola e alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al personale medico, tecnico professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, al quale continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari, di cui all'articolo 1, comma 543, della legge n. 208 del 2015, la cui efficacia è contestualmente prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile.
  Rileva che l'articolo 21 disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, stabilendo che trovi sempre applicazione la cosiddetta tutela reale. In particolare, modificando l'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la norma dispone che, in caso di annullamento del licenziamento o dichiarazione di nullità dello stesso, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di Pag. 139fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore a 24 mensilità. Da tale importo va dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è anche condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Nella relazione illustrativa si evidenzia che la disposizione è volta, tra l'altro, a cristallizzare un principio di tutela reale elaborato dalla giurisprudenza a seguito del sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo.
  Segnala che l'articolo 22 reca disposizioni di coordinamento e di carattere transitorio; in particolare, il comma 1 si riferisce alle linee di indirizzo per la pianificazione di personale; il comma 2 prevede l'applicazione della disciplina sui controlli medico-legali sulle assenze per malattia agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018; il comma 3 prevede l'assegnazione all'INPS di un importo pari a 27,7 milioni di euro annui, ai fini dei controlli sulle assenze per malattia, nonché del rimborso forfetario delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo; il comma 7 si riferisce al recupero delle somme indebitamente erogate dalle regioni ed enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa; il comma 8 dispone l'applicazione, a decorrere dal 1o gennaio 2018, del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente; il comma 9 modifica la disciplina prevista, al riguardo, dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015; il comma 10 conferma le specifiche procedure di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria, in sede di prima applicazione delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici e i fabbisogni di personale.
  Passa all'articolo 23, che prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva per ogni comparto o area di contrattazione, e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile. In particolare, il comma 1 rinvia alla contrattazione collettiva la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione, nel quadro delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa. In attesa della definizione della contrattazione collettiva, in base al comma 2, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dal 1o gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Il comma 3 attribuisce alle regioni e agli enti locali, ad esclusione di quelli del Servizio sanitario nazionale, la facoltà di destinare, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli relativi alla spesa di personale e coerentemente alla normativa contrattuale vigente per la stessa componente variabile, ulteriori risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, fermo restando comunque il limite massimo complessivo in precedenza individuato e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, anche per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione ed il relativo mantenimento. Il comma 4 prevede, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la possibilità per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane in possesso di specifici requisiti di incrementare, oltre il limite precedentemente individuato del corrispondente importo Pag. 140per il 2016, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale, anche di livello dirigenziale, in servizio presso i medesimi enti, in misura non superiore ad una determinata percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 5 rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina per il superamento graduale degli attuali vincoli assunzionali, con l'introduzione di un meccanismo sperimentale basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come disposto dal comma 6, sulla base degli esiti della sperimentazione, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere disposta l'applicazione, in via permanente, nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, delle disposizioni recate dai commi 4 e 5, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica. Infine, il comma 7 stabilisce che, nel caso vengano rilevati incrementi di spesa che compromettano gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, sono adottate, con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le necessarie misure correttive.
  Da ultimo, fa presente che gli articoli 24 e 25, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le abrogazioni delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

  Giuseppe ZAPPULLA (MDP), dichiarando preliminarmente di condividere il programma proposto dal presidente per il prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo, intende sottoporre, sin d'ora, all'attenzione dei colleghi tre questioni che reputa di fondamentale importanza e che spera siano oggetto di approfondimenti anche ai fini dell'elaborazione della proposta di parere.
  Fa riferimento, in primo luogo, alla disposizione recata dall'articolo 20, che prevede la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. A suo avviso, i termini previsti dal provvedimento sono eccessivamente brevi, specialmente quando s'intenda porre rimedio a situazioni che, nelle regioni a Statuto speciale e, in particolare, in Sicilia, hanno una storia di oltre venti anni e coinvolgono oltre venticinquemila persone. Si tratta di lavoratori che, nel tempo, hanno acquistato sempre maggiore professionalità e sempre più spazio nella struttura di molti enti locali e il loro repentino venire meno, a causa di procedure eccessivamente veloci che, in tali realtà, non potranno essere completate nei termini previsti, potrebbe causare conseguenze estremamente gravi, anche per la funzionalità degli enti presso cui sono occupati. A suo avviso, sarebbe pertanto opportuno prevedere, con riferimento a tali situazioni, una procedura di durata più ampia, che comporti la stabilizzazione e il definitivo superamento di una realtà che bisogna conoscere, astenendosi da giudizi avventati.
  La seconda questione su cui invita i colleghi a riflettere riguarda i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni genitori di malati gravi non autosufficienti e riconosciuti invalidi al cento per cento. In caso di attivazione di procedure di mobilità, essi spesso, a differenza dei colleghi con situazioni meno gravi beneficiari delle tutele di cui alla legge n. 104 del 1992, si trovano di fronte al dilemma se lasciare la famiglia o il lavoro. Anche in questo caso, a suo avviso, sarebbe opportuno introdurre nello schema di decreto in esame specifici correttivi, basati, ad esempio, sulla previsione di una sorta di graduatoria delle priorità tra situazioni di gravità, o sulla possibilità della permanenza in sede in soprannumero o, ancora, sulla possibilità di farsi raggiungere nella nuova sede dalla famiglia, così com’è previsto per i militari.
  Infine, invita i colleghi a riflettere sul problema relativo al personale al quale Pag. 141sono state affidate funzioni dirigenziali con contratto a termine, in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni finanziarie. A suo avviso, appare necessario prevedere, anche per tale personale, forme di stabilizzazione o, comunque, soluzioni per il superamento del fenomeno che non penalizzino coloro che, per anni, hanno servito la pubblica amministrazione e hanno maturato professionalità e competenza.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri), pur riconoscendo la necessità di non dare giudizi avventati su situazioni, quali quella riguardante la Sicilia descritta dal collega Zappulla e che è il portato di realtà del tutto particolari, non crede che sia più il caso di prevedere ulteriori deroghe che legittimino storture che durano da oltre venti anni. A suo avviso, occorre interrogarsi sull'opportunità di ricondurre alla medesima condizione tutte le regioni, ripensando alle distorsioni che derivano dall'attuale disciplina della specialità. Ritiene, infatti, che troppo spesso si siano usati due pesi e due misure per mascherare situazioni particolari che, al contrario, bisogna scardinare e che sono imputabili alla responsabilità dei Governi centrali, che non hanno avuto il coraggio di commissariare istituzioni regionali, espressione di una classe politica che tiene in ostaggio la popolazione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 marzo 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, segnala, preliminarmente, che il testo unificato consta di trentasette articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), con disposizioni che incidono sulle materie di competenza della XI Commissione solo nella misura in cui determinano riflessi sui rapporti di lavoro pubblici o sui livelli occupazionali nel settore privato.
  Venendo all'esame dell'articolato, fa presente che l'articolo 1, che modifica l'articolo 2 della legge quadro, reca la definizione dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali, delle aree marine protette, delle aree naturali protette e delle aree marine protette, nonché disposizioni in materia di gestione dei siti. La norma, inoltre, attribuisce all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 1-bis, oltre a sopprimere le disposizioni che disciplinano il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta Pag. 142tecnica per le aree naturali protette, introduce, in luogo del Programma triennale per le aree naturali protette, il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette. Per il finanziamento del piano 2018-2020 la norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.
  Osserva che il successivo articolo 2 reca disposizioni finanziarie relative ai comuni che hanno sede nelle isole minori in cui sono presenti aree protette o nel cui territorio sono presenti aree protette. In particolare, la norma consente loro di destinare al finanziamento di interventi di tutela ambientale il gettito del contributi di sbarco, istituito dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché di deliberarne una maggiorazione fino al massimo di due euro. Infine, la norma estende ai comuni facenti parte di un'area marina protetta la facoltà di richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al citato articolo, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011. L'articolo 2-bis rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'eventuale definizione di misure di incentivazione fiscale volte a sostenere iniziative di sostegno dello sviluppo economico e sociale delle aree protette. Dopo avere segnalato che l'articolo 3 prevede l'espressione del parere del Ministero della difesa in ordine alla istituzione di un parco naturale che ricomprenda siti militari, si sofferma, in particolare, sull'articolo 4, che, modificando l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, interviene sulla disciplina relativa agli Enti parco e introduce disposizioni che incidono anche sulle competenza della XI Commissione. La norma, infatti, reca la definizione dell'Ente parco e l'indicazione dei suoi organi, ovvero il Presidente, il Consiglio direttivo, il revisore unico dei conti e la Comunità del parco, disciplinando altresì i requisiti dei componenti degli organi e le modalità di individuazione e affidamento dell'incarico. Sottolinea, in particolare, che, sulla base del nuovo comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, il direttore del parco, che assicura la gestione amministrativa dell'ente, è scelto da una commissione tecnica attraverso una selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette per almeno tre anni. Sulla base della norma, inoltre, il direttore, se dipendente pubblico, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Se, invece, è dipendente privato, il direttore è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di competenza. Il trattamento economico, a carico dell'ente parco, è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. La norma, infine, precisa che non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi o istituti similari.
  Il nuovo comma 14 interviene sulla disciplina relativa alla dotazione organica dell'Ente parco. Esso dispone, in particolare, che la dotazione organica sia approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Inoltre, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. La norma fissa Pag. 143al 1o gennaio 2017 il termine entro il quale tutti gli enti parco dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.
  Segnala, poi, che l'articolo 5 interviene in materia di contenuto e di procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano del parco, in riferimento al quale rileva che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 prevede la possibilità di adottare iniziative, anche attraverso forme di collaborazione e convenzione, per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.
  Passa, quindi, all'articolo 6, che modifica l'attuale disciplina relativa al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, in relazione a concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all'interno del parco, mentre l'articolo 7 introduce limitate modifiche alle disposizioni in materia di acquisti, espropriazioni ed indennizzi da parte dell'Ente parco. L'articolo 8 interviene in materia di finanziamenti degli enti parco disponendo, tra l'altro, l'istituzione di un fondo per le aree protette in cui confluisce il 70 per cento dei proventi delle una tantum e del pagamento dei servizi ecosistemici, per il finanziamento del piano nazionale triennale di sistema. Il restante 30 per cento di tali proventi rimane destinato a finanziare gli interventi per la conservazione dell'area protetta.
  Rileva che l'articolo 9 introduce, alla legge n. 394 del 1991, l'articolo 11.1 in materia di gestione della fauna selvatica. Segnala che il comma 5 di tale articolo dispone l'applicazione di sanzioni disciplinari al personale responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste.
  Fa presente che l'articolo 9-bis introduce l'articolo 16-bis nella legge n. 394 del 1991, in materia di regime applicabile ad alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali. Segnala, in particolare, che il comma 2 prevede la possibilità di destinare le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di attività e progetti esclusivamente riguardanti i giovani fino a 35 anni di età, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga ad ogni altra disposizione di legge. L'articolo 9-ter introduce norme per l'attuazione del divieto di immissione di cinghiali in tutto il territorio nazionale, mentre i successivi articoli 10 e 11 introducono disposizioni di modifica, rispettivamente, della procedura per l'istituzione di aree marine protette e della loro gestione.
  Segnala che l'articolo 12, che introduce l'articolo 19-bis nella legge n. 394 del 1991, con la previsione di un programma triennale per le aree marine protette, prevede, ai commi 11 e 12, che l'organico di un'area marina protetta sia costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. La dotazione minima dell'organico è fissata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il direttore è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti stabiliti con decreto ministeriale.
  Fa presente che l'articolo 13 interviene in materia di compiti di vigilanza sugli enti parco da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l'articolo 14 introduce modifiche alla vigente disciplina quadro delle aree naturali protette regionali.
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, recata Pag. 144dall'articolo 24 della legge n. 394 del 1991, disponendo l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 9, comma 7, di tale legge, come modificato dall'articolo 4 del provvedimento in esame, ai presidenti di tali enti, se lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Ricorda che la norma richiamata dispone l'applicazione ai presidenti e ai membri del consiglio direttivo degli enti parco, se lavoratori dipendenti, delle disposizioni del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali in materia di assenze dal servizio in relazione agli incarichi ricoperti. La medesima norma dispone, inoltre, l'esclusione dell'applicazione del divieto di ottenere incarichi di studio o consulenza per i medesimi soggetti, recato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
  Segnala che il successivo articolo 16 introduce modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991, che dispone in materia di poteri di gestione dell'area naturale protetta, mentre l'articolo 17 modifica la vigente disciplina delle sanzioni, recata dall'articolo 30 della medesima legge n. 394 del 1991.
  Sulla base dell'articolo 17-bis, che modifica l'articolo 31 della legge n. 394 del 1991, dal 1o gennaio 2018 le riserve statali sono affidate ai gestori dei parchi naturali o dei parchi regionali entro il cui territorio ricadono.
  Osserva che l'articolo 18 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Comitato nazionale per le aree protette, con funzioni propositive a consultive, mentre l'articolo 19 integra il novero dei parchi nazionali con l'introduzione dei parchi del Matese e di Portofino, prevedendo i relativi finanziamenti.
  Sulla base dell'articolo 19-bis, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la Convenzione degli Appennini e la sua valorizzazione in sede europea.
  Fa presente che l'articolo 20 modifica la procedura per l'adeguamento della disciplina relativa al Parco nazionale dello Stelvio, l'articolo 21 integra l'elenco delle aree nelle quali possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, mentre l'articolo 22 introduce, infine, ulteriori modifiche della legge n. 391 del 1991, con finalità di coordinamento.
  Segnala che l'articolo 23, che dispone il trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, rinvia alla contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali la determinazione dei criteri da applicare in caso di riassegnazione del personale in servizio presso le attuali sedi di Torino e Aosta.
  Osserva che l'articolo 24 introduce limitate modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e l'articolo 25 integra le funzioni del Comitato paritetico per la biodiversità.
  Il successivo articolo 25-bis dispone, tra l'altro, la prima convocazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Conferenza nazionale «La natura dell'Italia», che, successivamente, sarà convocata con cadenza triennale.
  L'articolo 26 modifica la procedura di individuazione e conferma delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, recata dalla legge n. 349 del 1986.
  Segnala che l'articolo 27, che prevede la delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po, mediante il riassetto ordinamentale e organizzativo degli attuali enti parco regionali, indica, tra i principi e i criteri direttivi, la garanzia della continuità occupazionale, presso il nuovo ente parco, dei dipendenti a tempo indeterminato degli enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati.
  Fa presente, poi, che l'articolo 28 delega il Governo all'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi Pag. 145ecosistemici (PSE), l'articolo 28-bis prevede una fase transitoria relativamente agli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali attualmente in essere, mentre l'articolo 29 introduce la clausola di salvaguardia dell'applicazione delle norme della legge in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
  Conclusivamente, osserva che si tratta di un provvedimento di ampia portata, approvato dal Senato dopo un iter di circa tre anni, che reca numerose modifiche alla disciplina degli enti parco. Ritiene che, nel complesso, vi siano le condizioni per esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, riservandosi di valutare l'inserimento nel testo della proposta di parere di osservazioni riferite agli aspetti più direttamente riferibili ai profili di competenza della XI Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
Nuovo testo C. 3671-ter Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 16 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 22 marzo 2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il disegno di legge deriva dallo stralcio dall'originario disegno di legge C. 3671, recante una delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, già esaminato dalla Commissione nel gennaio di quest'anno, che costituisce il frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i suoi lavori il 29 dicembre dello stesso anno.
  Il testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, consta di due articoli. L'articolo 1, introdotto dalla Commissione di merito, individua l'oggetto della delega al Governo e le procedure per il suo esercizio. In particolare, si prevede che il Governo sia delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, (cosiddetta «Prodi bis») e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta «legge Marzano»). L'obiettivo del provvedimento è quello di assicurare la coerenza sistematica della disciplina, stratificatasi per effetto della successione dei provvedimenti adottati in materia, assicurando il contemperamento tra le esigenze dei creditori e quelle pubblicistiche sottese all'interesse pubblico per la conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per la loro dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.
  Ricorda, a tale proposito, che la disciplina dell'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza è il frutto della stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo, a partire dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta «legge Prodi»), Pag. 146che ha dato luogo a numerosi rilievi da parte delle Istituzioni europee, che ne hanno eccepito la incompatibilità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Per tali motivi, la disciplina è stata a più riprese modificata e ampliata, con la previsione della procedura speciale di ammissione immediata (il cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla cosiddetta «legge Marzano». La finalità del provvedimento in esame è, pertanto, è quella di riformare l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale.
  Quanto alla procedura di adozione del decreto, la norma prevede che il relativo schema sia trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni. È previsto un meccanismo di scorrimento, in base al quale il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del medesimo termine o successivamente.
  L'articolo 2, che consta del solo comma 1, reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.
  In particolare, la lettera a) prevede un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale.
  Fa presente che la lettera b) individua i requisiti che l'impresa deve possedere congiuntamente per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria: lo stato di insolvenza; un rilevante profilo dimensionale, calcolato con riferimento alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi; un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta. In proposito, ricorda che, in base al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la procedura si applica alle imprese soggette alla legge fallimentare con un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità, inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni, mentre il decreto-legge n. 347 del 2003 prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. Inoltre, il requisito dimensionale non è più ancorato al solo numero dei lavoratori occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi.
  Quanto alla procedura, la lettera c) prevede l'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità, mentre la lettera d) prefigura l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo.
  Fa presente che, sulla base di quanto previsto dalla lettera e), viene superata la figura del commissario giudiziale incaricato, nella prima fase, di gestire l'impresa dichiarata insolvente, di relazionare al tribunale circa le cause dell'insolvenza e di valutare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che il Pag. 147tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato.
  La lettera f) disciplina i requisiti e le modalità di nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario o, nei casi di eccezionale complessità, dei tre commissari straordinari, che, ai sensi della lettera g), possono essere revocati per giusta causa.
  Si sofferma, in particolare, sulla lettera h), che introduce tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega la previsione che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario, nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali. Si tratta di una disposizione senza dubbio positiva, che intende rafforzare le tutele dei lavoratori coinvolti dalla situazione di crisi dell'impresa, sin dall'apertura della procedura di ammissione all'amministrazione straordinaria. Potrebbe essere utile, in proposito, chiarire in modo più puntuale come il criterio direttivo si inserisca nel quadro della normativa di riferimento anche per quanto attiene alla durata degli interventi straordinari di integrazione salariale.
  La successiva lettera i) prevede l'individuazione di criteri e modalità di remunerazione del commissario, mentre la lettera l) fissa i criteri direttivi per l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria. In particolare, nella nuova disciplina il commissario straordinario – che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria – viene nominato già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita ab initio la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa. Il piano, dunque, non interviene più dopo l'ammissione dell'impresa da parte del tribunale all'amministrazione straordinaria, bensì costituisce la base per la decisione del Tribunale circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria. Il parere del Ministero dello sviluppo economico circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nella nuova procedura, si delinea, inoltre, come obbligatorio e vincolante, diversamente da quanto previsto a legislazione vigente. In questa fase, qualora il tribunale lo ritenga utile o necessario, può peraltro essere conferito a un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria.
  La lettera m) prevede che le imprese quotate sui mercati regolamentati, quelle con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre, nonché quelle che svolgano servizi pubblici essenziali, possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del Commissario straordinario (cosiddetto accesso diretto).
  La lettera n), introdotta dalla Commissione di merito, è volta a consentire l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese oggetto di confisca, anche in mancanza dei requisiti previsti dai criteri direttivi di cui alle lettere a) e b).
  Fa presente che la lettera o) attiene alla disciplina delle modalità di nomina del comitato di sorveglianza, della sua composizione e dei suoi poteri, mentre la lettera p) reca i criteri direttivi relativi alla disciplina delle modalità di autorizzazione, da parte del tribunale, della sospensione o dello scioglimento dei contratti pendenti, del pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole Pag. 148di riparto e dell'esonero delle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.
  Da ultimo, segnala che la lettera q) attiene, quindi, alle modalità di definizione dei contenuti e della durata del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, mentre la lettera r) individua i criteri direttivi per l'individuazione dei casi in cui il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza sono legittimati a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria.
  Fa presente che la lettera s) prefigura la disciplina dei casi di accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, mentre la lettera t), conclusivamente, sancisce l'applicazione, per quanto possibile, dei criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale.
  Conclusivamente, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento, anche alla luce dei criteri di delega contenuti nell'articolo 2, comma 1, lettera h), che prevedono un ampliamento della copertura degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nella discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.35.