CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Elisa SIMONI (PD), relatrice, illustrando il nuovo testo della proposta di legge, ricorda che esso consta di sei articoli, è che stato profondamente modificato rispetto al testo iniziale durante l'esame in sede referente. Esso è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative.
  Passando al suo contenuto, segnala che l'articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e creativa. In particolare, sottolinea che è richiesto che l'oggetto sociale esclusivo o prevalente consista nell'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
  Ai soggetti che acquisiscono tale qualifica – secondo la procedura che sarà definita con normativa secondaria – l'articolo 2 riconosce benefici e agevolazioni di varia natura, di carattere commerciale (ad esempio si estende di dodici mesi il periodo di cosiddetto «rinvio a nuovo» delle perdite), fiscale e relativi al costo del lavoro.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, sottolinea che assume Pag. 122rilievo esclusivamente l'articolo 3 che prevede l'istituzione di una sezione speciale del Registro delle imprese ad esse dedicato, consentendo la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.
  Segnala altresì che l'articolo 4 istituisce buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi offerti dalle imprese culturali e creative, mentre l'articolo 5 stabilisce un'ulteriore agevolazione per tali imprese prevedendo che per stabilire la propria sede, tali imprese possano richiedere la concessione di beni demaniali dismessi (con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali), nonché i beni confiscati definitivamente alla criminalità organizzata.
  In ultimo, ricorda che l'articolo 6 definisce la decadenza dai benefici e le modalità di controllo.
  In conclusione, ribadendo che le norme all'esame presentano profili di interesse per la Commissione estremamente marginali, propone fin d'ora di esprimere un parere di nulla osta all'ulteriore corso del progetto di legge.
  Vincenzo GAROFALO, presidente, considerato quanto esposto nella relazione, prende atto della unanime disponibilità dei Gruppi a porre in votazione già nella seduta odierna la proposta di parere di nulla osta formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere parere di nulla osta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, ricorda che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito al testo trasmesso dal Senato e che la VIII Commissione è chiamata a riferire su di esso in Aula a partire da lunedì 27 marzo. Segnala, pertanto, che il parere dovrà essere reso entro la settimana corrente.

  Mario TULLO (PD), relatore, segnala che la proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione è molto complessa, contando ben 37 articoli e un allegato, e reca una profonda riforma della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).
  Sottolinea, tuttavia, anche che tale proposta tratta assai tangenzialmente aspetti di competenza della Commissione. Ricorda, in proposito, che l'unica disposizione che ricade nell'ambito di interesse della IX Commissione si rinviene nell'articolo 8 che riguarda le risorse economiche messe a disposizione degli enti parco, materia già disciplinata dal novellato l'articolo 16 della legge quadro.
  Entrando nel merito segnala che il comma 1, capoverso 1-octies, del citato articolo 8, modificato nel corso dell'esame in Commissione ambiente, prevede che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio di un'area protetta e nelle aree contigue esterne, debbano versare una somma una tantum all'ente gestore dell'area protetta. Il versamento, il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione, va fatto in un'unica soluzione, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.
  Sottolinea che per gli anni successivi alla prima applicazione, anche per i soggetti titolari di concessioni viene previsto uno specifico sistema di remunerazione, individuato all'articolo 28, concernente i cosiddetti servizi ecosistemici. Pag. 123
  Rimarca che questo sistema volontario sarà disciplinato in sede di attuazione della delega che la medesima disposizione attribuisce al Governo, con un termine di 12 mesi: tra i princìpi di delega si precisa la natura volontaria di tale sistema di contribuzione volto a remunerare la quota di valore aggiunto derivante dai servizi ecosistemici prevedendo che lo stesso sia attivato primariamente proprio nei casi di interventi pubblici di assegnazione in concessione di beni naturalistici.
  Evidenzia che i servizi ecosistemici sono descritti in termini non esaustivi dal principio di delega di cui alla lettera d) e la loro natura e l'opportunità di una loro remunerazione sono chiariti anche dalla Comunicazione europea COM(2011)571 («Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse»). Ricorda, infatti, che gli ecosistemi (le terre fertili, i mari pescosi, le acque dolci pulite, l'impollinazione, eccetera) forniscono dei benefici collettivi che si traducono anche in utili economici per chi ne fa uso. Ciononostante le risorse fornite dagli ecosistemi non sono trattate come risorse economiche e, conseguentemente, a cagione del sovrautilizzo delle stesse, vanno progressivamente deteriorandosi. La remunerazione dei servizi forniti dagli ecosistemi è quindi un modo per finanziare gli interventi necessari a contrastare il degrado e consentire il ripristino dei medesimi ecosistemi facendo entrare nel circuito economico i costi che altrimenti sarebbero integralmente a carico della collettività.
  Si riserva, quindi, di formulare un parere alla luce degli elementi che emergeranno dalla discussione sul testo all'esame.

  Emiliano MINNUCCI (PD) intende cogliere l'occasione per accennare, rapidamente, a un argomento che, per certi versi, afferisce alle tematiche oggetto del provvedimento in esame. Si riferisce alle ricadute che un certo modo di intendere i temi ambientali e declinare le tematiche ambientalistiche possono avere, ad esempio, sulla sicurezza dei trasporti e sulla sicurezza stradale. A tal proposito ricorda che, solo un paio di giorni addietro, a Roma un motociclista è morto in un incidente stradale causato da un cinghiale che si aggirava sulla pubblica via. Rimarca che sempre più spesso avviene che questi animali, ormai presenti ovunque nel Paese, circolino liberamente mettendo in pericolo persone e cose, soprattutto a causa della loro incontrollata proliferazione cui non si è voluto contrapporre una seria politica di abbattimenti selettivi, politica in corso in alcune realtà territoriali come, ad esempio, quelle toscane ma, a suo avviso inspiegabilmente, non in tutte le regioni.
  Invece di seguire corrette ed efficaci politiche contenitive, ci si attarda a discettare su provvedimenti volti a diminuirne il numero attraverso pratiche di sterilizzazione – che ritiene quantomeno improbabili – in ossequio ad un malinteso atteggiamento di rispetto della natura e dei diritti degli animali.
  Conclude sottolineando che la tematica è, a suo avviso, rilevante e tale da richiedere interventi emendativi che si riserva di proporre nel prosieguo dei lavori in Assemblea.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.
Nuovo testo C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI