CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, cui è abbinata la proposta di legge C. 2386 Ghizzoni, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura durante l'esame in sede referente.
  Rileva innanzitutto come la proposta di legge C. 2950 sia finalizzata alla promozione dell'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e favorire nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 6 articoli, l'articolo 1, al comma 1, indica le finalità della proposta di legge, al quale è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, Pag. 75come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, e la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.
  Il comma 2, il quale, alla lettera b), contiene una disposizione concernente gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, reca la definizione di impresa culturale e creativa. Esso prevede in particolare che essa può avere natura sia pubblica sia privata e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) avere per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;
   b) avere sede in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale individua enti e società soggetti all'imposta sui redditi delle società (IRES), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;
   c) svolgere un'attività stabile e continuativa.

  Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, la disciplina della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, nonché le adeguate forme di pubblicità, tramite la costituzione di un elenco presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In base al comma 4, con il medesimo decreto potrà essere riconosciuta la qualifica di impresa culturale e creativa anche ad associazioni, fondazioni e comitati in possesso dei requisiti prescritti.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale è stato oggetto di rilevanti modifiche nel corso dell'esame in sede referente.
  Esso disciplina i benefici e le agevolazioni, anche fiscali, a favore delle imprese culturali e creative prevedendo, al comma 1, che alle predette imprese si applicano le disposizioni contenute agli articoli 26, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, 27, 28, commi 1 e da 7 a 9, 29, 30 e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.
  Al riguardo ricorda che i commi richiamati dell'articolo 26 del decreto-legge n. 179 recano una serie di deroghe al diritto societario in favore delle start-up innovative, relativamente:
   alla diminuzione delle perdite, nonché alla riduzione e alla successiva reintegrazione del capitale sociale in caso di perdite;
   alla creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata;
   alla creazione, sempre nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, di categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;
   all'offerta al pubblico, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, di quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata;
   alle operazioni sulle proprie partecipazioni compiute in attuazione di piani di incentivazione;Pag. 76
   all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

  L'articolo 27 del decreto-legge n. 179 prevede inoltre:
   l'esenzione dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori di impresa, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari;
   la non concorrenza al reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto delle azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi.

  Le norme richiamate dell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 riguardano i minimi tabellari delle retribuzioni del personale dipendente.
  L'articolo 29 del decreto-legge n. 179 prevede invece:
   per gli anni da 2013 al 2016, la detraibilità a fini IRPEF del 19 per cento (aumentato al 30 per cento a decorrere dal 2017) della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, per un importo massimo detraibile non superiore, in ciascun periodo d'imposta, a 500.000 euro (aumentato a 1 milione di euro a decorrere dal 2017);
   per i periodi d'imposta da 2013 al 2016, la non concorrenza alla formazione del reddito IRES, per i soggetti diversi da imprese start-up innovative, del 20 per cento (aumentato al 30 per cento a decorrere dal 2017) della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, per una misura deducibile non superiore, in ciascun periodo d'imposta, a euro 1.800.000.
   le predette percentuali di detrazioni e di deduzioni sono incrementate, rispettivamente, al 25 per cento e al 27 per cento della somma investita in start-up a vocazione sociale e nelle start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

  Per quanto riguarda l'articolo 30 del decreto-legge n. 179 esso:
   introduce nel Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 la disciplina dei portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative (costituiti da piattaforme online con la finalità esclusiva di facilitare la raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale), riservando tale attività alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla CONSOB, stabilendo i relativi requisiti (anche mediante rinvia a un regolamento della CONSOB), affidando alla medesima CONSOB la vigilanza sui gestori dei portali, nonché dettando una specifica disciplina sulle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso tali portali;
   prevede che per le start-up innovative e degli incubatori d'impresa, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente;
   include anche le start-up innovative tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia Pag. 77per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  I commi richiamati dell'articolo 31 del decreto-legge n. 179 stabiliscono che le start up innovative non sono soggette a procedure concorsuali, salvo le procedure in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 e che, decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.
  Il comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge prevede altresì l'applicazione degli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, relativi, rispettivamente, alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria e al potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
  Viene altresì previsto che le imprese possano essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i), del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale, nell'ambito dell'istituzione di un Piano per la Promozione straordinaria del Made in Italy, prevede il rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher.
  In tale ambito il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce i requisiti necessari per beneficiare delle misure di cui al comma 1, prevedendo che esse si applicano alle imprese culturali e creative che:
   a) siano micro, piccole o medie imprese;
   b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese prevista dall'articolo 3 del provvedimento;
   c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;
   d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a cinque milioni di euro;
   e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti dalla data di iscrizione alla predetta sezione speciale del registro delle imprese;
   f) impieghino una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o altro titolo ad essa equiparato.

  Sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 3 il quale, al comma 1, prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione nel Registro delle imprese riservata alle imprese culturali e creative.
  Il comma 2 stabilisce che l'iscrizione nella predetta sezione del Registro costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2 della proposta di legge, prevedendo altresì che sia consentita la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.
  In base al comma 3, ai fini dell'iscrizione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante delle imprese, mentre, in base al comma 4, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. Pag. 78
  In tale ambito il comma 5 affida a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione delle modalità e dei criteri di attuazione.
  L'articolo 4 disciplina gli interventi di sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali, prevedendo innanzitutto che le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese culturali e creative, in base a criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto che dovrà altresì stabilire il valore nominale dei predetti buoni e i relativi criteri e modalità di emissione.
  In base ai commi 3 e 4, i buoni non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata e sono emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro. Viene inoltre previsto che a tale onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale introduce facilitazioni a favore delle imprese culturali prevedendo che, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, esse possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. Al riguardo viene previsto che l'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale e viene disciplinata l'ipotesi di un'eventuale sub-concessione, stabilendo che essa deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.
  In tale contesto il comma 2 interviene modificando il comma 611 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recante disposizioni circa la predisposizione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati. In particolare viene inserita nella predetta disposizione la previsione secondo cui il documento di Strategia nazionale deve recare specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative dei beni confiscati definitivamente.
  L'articolo 6 disciplina i casi di decadenza dai benefici e l'attività di controllo, prevedendo al comma 1 che, qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 della proposta di legge, cessa l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni di cui al medesimo articolo 2 e gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate.
  In tale ambito, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il terzo periodo del comma 1 che, con riguardo alle imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, prevede una specifica disciplina per le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Ricorda che le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 179 recano misure in deroga al diritto societario per l'avvio delle start-up innovative, prevedendo che tali imprese possano creare categorie di quote societarie fornite di diritti diversi, nonché emettere strumenti finanziari forniti di diritti, patrimoniali o amministrativi, anche a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi di opere o servizi. In tale contesto normativo il predetto terzo periodo Pag. 79del comma 1 stabilisce che, in caso di decadenza dai benefici e dalle agevolazioni da parte dell'impresa culturale, le predette clausole mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.
  Segnala altresì, ancora con riguardo ai profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, il quale, nell'affidare il compito di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico, prevede che esso operi secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012, cioè anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come l'articolo 2 della proposta di legge, nel disciplinare i benefici e le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore delle imprese culturali e creative, estenda alle predette imprese l'applicazione di alcune misure a favore della nascita e dello sviluppo di imprese start-up innovative delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 4144 e abbinate, approvata dal Senato, recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che si compone ora di 37 articoli, all'articolo 1 modifica in più punti l'articolo 2 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), intervenendo sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo quella riguardante le aree protette marine, disciplinando l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare, oltre a recare misure per le aree protette inserite nella rete «Natura 2000» e per l'istituzione di un nuovo parco, nonché per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA.
  L'articolo 1-bis, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991, il quale ha istituito il Comitato per le aree naturali protette e la Consulta tecnica per le aree naturali protette e ha previsto la Carta della natura (che individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale), sostituisce l'articolo 4 della medesima legge n. 394, relativo al Programma triennale per le aree naturali protette.
  Il nuovo articolo 4 della legge n. 394 stabilisce innanzitutto, al comma 1, che il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette.
  Il comma 2 prevede inoltre la redazione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, con il quale:
   a) si individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;
   b) si definiscono linee strategiche, finalità, programmi operativi, progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti Pag. 80nell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030;
   c) si indicano le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;
   d) si individuano i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette dell'attuazione del Piano.

  Ai sensi del comma 5 il Piano è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente, dal Comitato nazionale per le aree protette di cui all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 18 della proposta di legge.
  Il comma 6 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 per il finanziamento del Piano 2018-2020, mentre il comma 7 individua la relativa copertura finanziaria.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 2, il quale, al comma 1 consente ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine, nonché ai comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine, di destinare il gettito del contributo di sbarco (di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011) al fine di finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti:
   alla tutela ambientale;
   alla conservazione della biodiversità;
   al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale;
   alla promozione del turismo sostenibile del territorio;
   ad attività di educazione ambientale.

  Al riguardo rammenta che il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 ha sostituto la previgente imposta di sbarco; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. L'istituzione del contributo di sbarco è riservata dalla vigente normativa ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori.
  L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (oggetto della novella recata dall'articolo 2), dispone che il contributo sia istituito con regolamento e sia applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.
  Rispetto alla precedente imposta sono state anche ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. Viene inoltre previsto che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.
  Il comma 2 consente ai comuni delle isole minori in cui vi sono aree protette di deliberare, per le sole finalità del comma 1, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco, introducendo dunque un'ulteriore ipotesi di maggiorazione del contributo di sbarco rispetto a quelle già previste.
  In merito ricorda che il contributo di sbarco è istituito nella misura massima di Pag. 81euro 2,50 e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
  Il comma 3 estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai comuni che fanno parte di un'area protetta marina, indipendentemente dalla propria ubicazione in isole minori con le stesse finalità e modalità previste dalla disciplina vigente.
  Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il quale contempla agevolazioni fiscali in favore delle aree protette, affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di definire, nell'ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale, determinando, in considerazione delle disponibilità finanziarie, l'ambito territoriale delle predette agevolazioni, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari.
  Rileva come la previsione abbia contenuto sostanzialmente programmatico, in quanto non si specificano né le tipologie né le dimensioni delle misure agevolative, che sono integralmente rimesse a un atto di normativa secondaria.
  L'articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.
  In particolare, la norma, introducendo un nuovo comma 2-bis nell'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, prevede che, qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, si procede all'istituzione del parco o della riserva sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 394 del 1991, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.
  In particolare, il comma 1, alla lettera a) disciplina in modo dettagliato diversi aspetti relativi alla figura del Presidente dell'Ente parco, riguardanti le procedure di nomina, l'incompatibilità, le funzioni attribuite e l'indennità prevista per lo svolgimento delle attività indicate. Viene inoltre disciplinata la composizione, procedura di nomina, funzioni e indennità del Consiglio Direttivo dell'Ente parco.
  La lettera b) del comma 1 interviene sulla disciplina dello statuto dell'Ente parco e sulla relativa procedura di approvazione, attualmente regolati dai commi 9 e 8-bis dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991.
  La lettera c) introduce i nuovi commi 10 e 10-bis nell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, al fine di disciplinare le funzioni e la composizione dei revisori dei conti dell'Ente parco. Rispetto alla normativa vigente, viene previsto che:
   il decreto del Ministro dell'economia di nomina del Revisore unico dei conti sia adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
   dei tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, uno sia designato dal Ministro dell'ambiente, mentre gli altri, come già prevede la norma vigente, sono designati uno dal Ministro dell'economia, Pag. 82in qualità di presidente del Collegio e l'altro dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

  La lettera d) interviene sulla disciplina relativa al Direttore dell'Ente parco di cui all'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991, precisandone le funzioni, i requisiti e la procedura di nomina, nel cui ambito si stabilisce la creazione di una commissione tecnica per la scelta tra i candidati, dettando i criteri di composizione della medesima commissione; inoltre regola il regime giuridico ed economico del direttore.
  La lettera g) interviene sulla Pianta organica dell'Ente parco di cui all'articolo 9, comma 14, della legge n. 394 del 1991, prevedendo in particolare che:
   la dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia;
   il direttore, che costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente, è posto fuori dalla dotazione organica;
   per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale, entro il 2017, tutti gli Enti parco utilizzino procedure informatiche del Ministero dell'economia – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

  In tale ambito vengono inoltre introdotte disposizioni volte a prevedere strumenti di verifica della realizzazione degli obiettivi per la conservazione della biodiversità, nonché dell'impiego delle risorse assegnate a tali scopi e si contempla la stipula di convenzioni o il ricorso a affidamenti congiunti, per finalità legate alla riduzione delle spese e al miglioramento dei servizi.
  L'articolo 5, modificando diversi articoli (11, 12, 143, 25, 26 e 32) della legge n. 394 del 1991, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento dei parchi, anche allo scopo di integrarne i contenuti esplicitando il divieto di esercitazioni militari, il divieto di attività venatoria, nonché l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco.
  Sono, altresì, integrati i contenuti disciplinati dal piano del parco e si interviene sulla procedura per l'approvazione del regolamento del parco.
  Ulteriori riguardano la disciplina dell'attività venatoria, prevedendo che il regolamento per l'area protetta regionale contiene eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco, che è necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, che viene modificato in più punti.
  In particolare si stabilisce che il rilascio del nulla osta deve avvenire previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento e che, decorso inutilmente il termine previsto di sessanta giorni dalla richiesta del nulla osta, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.
  Viene inoltre confermata, la possibilità, avverso il rilascio del nulla osta, di ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate e si attribuisce al direttore del parco (non più al Presidente del parco) la possibilità di prorogare per una sola volta il termine previsto di sessanta giorni per il rilascio del nulla osta.
  Viene altresì stabilito che qualora siano vigenti il piano del parco e il regolamento del parco e le relative previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, vengono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento Pag. 83non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'ente parco.
  L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi per i danni da fauna selvatica, di cui all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991, al fine di delimitarne l'ambito, prevedendo che l'Ente parco sia tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica «nel parco», anziché dalla fauna selvatica del parco, come prevede la norma vigente, nonché di definire l'impegno dell'Ente parco, prevedendo la presenza nel bilancio dell'Ente di un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, solo per il pagamento di indennizzi.
  Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 8, comma 1, il quale integra (inserendovi i nuovi commi da 1-bis a 1-septiesdecies) il contenuto dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, relativo alle entrate dell'Ente parco e alle agevolazioni fiscali.
  In particolare, il nuovo comma 1-bis prevede che i titolari di concessioni di derivazione d'acqua, già esistenti, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime, a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.
  Il nuovo comma 1-ter stabilisce che i titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti nelle aree contigue al territorio del parco sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a un terzo del canone di concessione.
  Il nuovo comma 1-quater stabilisce che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, già esistenti, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.
  Il nuovo comma 1-quinquies prevede che i titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.
  Il nuovo comma 1-sexies stabilisce che i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta e già esistenti, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.
  Il nuovo comma 1-septies stabilisce che i titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, già esistenti, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per Pag. 84ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.
  Il nuovo comma 1-octies stabilisce che i titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
  Il comma 1-novies prevede che gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.
  Ai sensi del comma 1-decies costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta.
  Per quanto riguarda i beni demaniali il comma 1-undecies stabilisce che i beni presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. La norma prevede inoltre che l'ente gestore possa concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone.
  L'ultimo periodo del comma precisa che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.
  In merito a tale ultima previsione rileva l'opportunità di chiarirne meglio il senso, correggendo il riferimento al «soggetto concessionario» con quello al «soggetto concedente».
  Per quel che concerne i profili tributari il comma 1-quaterdecies prevede che a decorrere dal 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Ulteriori disposizioni inserite dal comma 1 dell'articolo 8 nell'articolo 16 della legge n. 394 riguardano: la concessione, anche a titolo oneroso, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, del proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale; la possibilità, per l'ente gestore, di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni; la destinazione delle entrate disciplinate dal novellato articolo 16 (che per il 70 per cento saranno versate a un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate esclusivamente al finanziamento del piano nazionale triennale di sistema, mentre per il restante 30 per cento sono destinate prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta); la nullità delle clausole apposte in negozi giuridici stipulati dagli enti gestori in violazione delle disposizioni dell'articolo.
  Il comma 2 dell'articolo 8, modificando il Codice antimafia, inserisce l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  L'articolo 9, al comma 1, introduce nel testo della già più volte citata legge n. 394 del 1991 l'articolo 11.1, recante disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica, finalizzati al contenimento della Pag. 85fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili.
  Inoltre vengono stabilite le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani, nonché la destinazione degli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
  Il comma 2 aggiunge altresì alla legge n. 394 del 1991 un nuovo allegato I in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.
  L'articolo 9-bis inserisce nella legge n. 394 un nuovo articolo 16-bis, recante il regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali.
  In primo luogo, ai commi 1 e 2 si escludono gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette da alcuni limiti a diverse voci di spesa (relativi sostanzialmente a spese di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per sponsorizzazioni, di missione, di formazione, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) previsti dalla legislazione vigente, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di tali enti e per intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, prevedendosi inoltre che le risorse utilizzabili per tali fini sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette, per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge, per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile e per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile.
  Il comma 3 stabilisce altresì che gli Enti parco trasmettano, ai fini dei rispettivi pareri, lo schema di bilancio di previsione, entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei Conti, quindi alla Comunità del Parco, trasmettendo successivamente la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze (che esprime a sua volta il suo parere) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario ad acta.
  L'articolo 9-ter intende vietare l'introduzione della specie Cinghiale in tutto il territorio nazionale, prevedendo che a tal fine con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, sono individuati criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire la tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.
  L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 394 del 1991. Tra le novità più rilevanti segnala l'introduzione di una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva, nonché l'individuazione di zone in cui è possibile istituire AMP.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 7 del nuovo articolo 18, il quale introduce nuove disposizioni, volte a disciplinare i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, in rapporto alla zonazione dell'area, Pag. 86definita ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 della medesima legge n. 394, come sostituito dall'articolo 11 del provvedimento.
  In tale ambito è previsto che i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo:
   in zona A (di «tutela integrale»), sono vietati, eccetto quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   in zona B (di «tutela generale»), sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   nelle zone C (di «tutela parziale») e D (di «tutela sperimentale»), sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

  L'articolo 11 interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), sostituendo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree, alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. In tale ambito si prevede che, con il decreto istitutivo dell'AMP, la gestione dell'AMP medesima sia affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che comprovati motivi ne impediscano la costituzione.
  In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama i commi 4, 9 e 10 del novellato articolo 19.
  Il comma 4 del novellato articolo 19 preveda che il piano di gestione dell'AMP, adottato con il regolamento di organizzazione della stessa AMP (piano il quale rappresenta lo strumento con cui viene perseguita la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'AMP medesima) disciplini:
   a) l'organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) i sistemi di accessibilità a terra e a mare, quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) i sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) gli indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite e per gli interventi sull'area, contemplando interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  Il comma 9 del nuovo articolo 19 conferma la norma vigente che prevede la possibilità di concedere in uso esclusivo i beni del demanio marittimo, e le zone di mare ricomprese nelle aree protette, per le finalità della gestione dell'area medesima.
  Tale disposizione viene integrata chiarendo che la disposizione non si applica genericamente alle aree protette, ma alle AMP. Viene altresì chiarito che le concessioni in questione sono disposte in favore degli enti gestori, mentre viene soppresso il riferimento (ormai superato) al decreto di concessione adottato dal Ministro della marina mercantile.
  Viene altresì disposto che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
  Inoltre il comma 10 del nuovo articolo 19 disciplina la sorveglianza nelle AMP, riprendendo le disposizioni vigenti ed integrandole al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma anche ai parchi nazionali con estensione a mare e al fine di coinvolgere ulteriori soggetti rispetto a quelli contemplati dalla norma vigente.
  In tale ambito viene confermata la competenza all'esercizio delle operazioni Pag. 87di sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali, in capo alle Capitanerie di porto e ai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione delle medesime aree protette.
  Con riferimento ai corpi di polizia locale, il nuovo testo chiarisce che la loro competenza è limitata «ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento». La norma amplia inoltre il novero dei soggetti competenti alla sorveglianza in materia, includendovi anche i corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale.
  Viene altresì introdotta una nuova disposizione che demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente (emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze) la determinazione della consistenza e delle modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate alla sorveglianza nelle AMP.
  In merito alla previsione del comma 10 rileva come essa incida anche sulle competenze della Guardia di Finanza, e potrebbe porsi in contraddizione con l'articolo 7, comma 1, e soprattutto con l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016, efficaci a partire dal 1o gennaio 2017, i quali hanno attribuito alla Guardia di finanza, a decorrere dalla predetta data del 1o gennaio 2017, le funzioni in precedenza spettanti al Corpo forestale dello Stato circa la sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette terrestri. In merito ricorda che la Guardia di finanza ha ereditato dal suddetto Corpo le unità navali e il personale appartenenti alle relative Squadre nautiche e marittime impiegati, sino al 31 dicembre 2016, nella sorveglianza delle aree naturali protette, nonché nella tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali e, quindi, anche nella vigilanza sulle acque marine confinanti con le aree naturali protette ai sensi del vigente articolo 19, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, secondo cui «qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima».
  Al riguardo segnala dunque il rischio che le appena richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 177 del 2016 possano risultare svuotate di contenuto, vanificandone le finalità: in tale prospettiva rileva l'opportunità di integrare la formulazione del comma 10 del novellato articolo 19 della legge n. 394, senza modificarne la sostanza, inserendovi un inciso che mantenga fermo, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, nonché le previsioni dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016.
  L'articolo 12 inserisce nella più volte citata legge n. 394 del 1991 l'articolo 19-bis, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree protette marine (AMP).
  Tale nuovo articolo riguarda anche, più in generale, i vari aspetti gestionali dell'AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.
  Per quanto riguarda in particolare i profili di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 10 del nuovo articolo 19-bis, in base al quale agli enti gestori delle AMP, per l'attività svolta in tale veste, si applicano le norme in materia di entrate e di agevolazioni fiscali previste, per gli enti parco, dall'articolo 16 della legge n. 394, come integrato dall'articolo 8 della proposta di legge.
  L'articolo 13, attraverso la sostituzione dell'articolo 21 della legge n. 394, modifica le modalità e i soggetti competenti all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali Pag. 88protette di rilievo internazionale e nazionale, in particolare precisando che tale attività viene svolta dal Ministero dell'ambiente mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva come, rispetto al testo vigente, non si faccia più riferimento al soppresso Ministro della marina mercantile, che nella formulazione attuale affianca il Ministro dell'ambiente nell'attività di vigilanza; inoltre, mentre il testo vigente fa riferimento generico alla vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, la nuova norma chiarisce che il Ministero dell'ambiente vigila sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione di tali aree.
  L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge n. 394, allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1 della medesima legge n. 394, introdotto dall'articolo 9 del provvedimento.
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge n. 394, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.
  L'articolo 16 interviene sull'articolo 29 della legge n. 394, il quale prevede attualmente che il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore (provvedendo inoltre, in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, all'esecuzione in danno degli obbligati). In tale contesto la novella recata dall'articolo 16 sostituisce il riferimento al legale rappresentante con quello al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.
  L'articolo 17 sostituisce l'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, innovando il quadro sanzionatorio per le violazioni della medesima legge n. 394, sia per quanto riguarda gli illeciti penali sia per quanto attiene gli illeciti amministrativi.
  In estrema sintesi, la riforma aumenta (in molti casi raddoppiandola) l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie, introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette e prevede un meccanismo di revisione biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie contemplate.
  L'articolo 17-bis, sostituendo l'articolo 31 della legge n. 394 stabilisce che a decorre dal 1o gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate ai relativi enti gestori, prevedendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvi le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e verifichi il raggiungimento di tali obiettivi.
  L'articolo 18 sostituisce l'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, prevedendo, al comma 1 del nuovo articolo 33, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un Comitato nazionale per le aree protette, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.Pag. 89
  Il comma 2 del nuovo articolo 33, affida al Comitato i seguenti compiti:
   la predisposizione del piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette (di cui all'articolo 4 della citata legge n. 394, come sostituito dall'articolo 1-bis della proposta di legge);
   la predisposizione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette da sottoporre al Ministro dell'ambiente per l'approvazione;
   la proposta circa l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
   la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 33 il Comitato è composto da un rappresentante ciascuno: del Ministero dell'ambiente, che lo presiede; del Ministero delle politiche agricole; del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; della Conferenza delle regioni e delle province autonome; dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali; dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.
  L'articolo 19, integrando l'articolo 34, comma 1, della legge n. 394, istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, che si aggiungono ai seguenti parchi nazionali: a) Cilento e Vallo di Diano; b) Gargano; c) Gran Sasso e Monti della Laga; d) Maiella; e) Val Grande; f) Vesuvio.
  Per l'istituzione e l'avviamento dei due parchi, si prevede per l'esercizio 2017 uno stanziamento massimo di 300.000 euro per ciascun parco nazionale, mentre a decorrere dal 2018, il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, rispettivamente, con uno stanziamento di 2.000.000 di euro e di 1.000.000 di euro.
  Ai citati oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 (relativa agli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
  L'articolo 19-bis stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE – Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.
  L'articolo 20, modificando l'articolo 35, comma 1, secondo e terzo periodo, della legge n. 394, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto stabilisce l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.
  Tale intesa, recepita dalla regione Lombardia con la legge regionale n. 39 del 2015, prevede, tra l'altro, una configurazione unitaria del Parco assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).Pag. 90
  L'articolo 21 modifica l'articolo 36 della legge n. 394 del 1991, al fine di prevedere, alla lettera a), che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine (AMP).
  Inoltre le lettere b) e c) cambiano la denominazione dell'area marina di reperimento (AMdR) «Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)», che viene ridenominata come «Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli» e dell'area indicata come «Capo Spartivento – Capo Teulada», che viene ridenominata come «Capo Spartivento».
  L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge n. 394 del 1991, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dalla proposta di legge e le norme vigenti.
  In particolare, il comma 1, modificando il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 394, sostituisce, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il riferimento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge n. 47 del 1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  Il comma 6 modifica l'articolo 29, comma 2, della legge n. 394, che disciplina gli interventi da attuare in caso di attività nelle aree naturali protette in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, prevedendo – in modo identico alla novella operata dal comma 1 – l'applicazione della procedura dell'articolo 41 del già citato testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, in luogo di quella dettata dagli abrogati commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della richiamata legge n. 47 del 1985.
  I commi da 2 a 5 recano invece mere norme di coordinamento.
  L'articolo 23, ai commi 1 e 2 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).
  Conseguentemente il comma 3 stabilisce che la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, sarà regolata con criteri da stabilire in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali.
  Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.
  L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, prevedendo che il predetto Comitato paritetico per la biodiversità, istituito nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine.
  La disposizione prevede, inoltre, che il medesimo Comitato fornisca il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni Pag. 91che il Comitato per il capitale naturale, il quale è chiamato, ai sensi dell'articolo 67 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) a trasmettere annualmente al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia e delle finanze un Rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio.
  L'articolo 25-bis stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta: in tale prospettiva il comma 2 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti dai predetti Comitati, convochi, entro il 31 gennaio 2019, la Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia», da convocare successivamente con cadenza triennale.
  L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.
  In particolare, la lettera b) del comma 1 sostituisce l'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, stabilendo, al comma 1 del nuovo articolo 13, che l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, effettuata con decreto del Ministero dell'ambiente, riguardi le associazioni presenti in almeno dieci regioni, laddove la norma vigente prevede invece che l'individuazione riguardi le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni.
  Relativamente ai criteri previsti per l'individuazione delle associazioni, la nuova disposizione prevede che essi siano basati:
   sulle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto sia dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni;
   sulla democraticità dell'ordinamento interno e sulla continuità e trasparenza dell'attività.

  Il comma 2 del nuovo articolo 13 demanda a un ulteriore decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione di ulteriori criteri per l'individuazione delle suddette associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, nonché delle relative modalità, mentre il comma 3 del nuovo articolo 13 prevede la verifica da parte del Ministero dell'ambiente della sussistenza dei citati requisiti per le associazioni di protezione ambientale, già individuate ai sensi della normativa attualmente vigente, e l'eventuale revoca del provvedimento di individuazione ove la verifica dovesse avere un esito negativo.
  L'articolo 27 conferisce una delega al Governo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.
  Per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi della delega, il comma 2 prevede:
   alla lettera a), di introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio e la salvaguardia dei princìpi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge sulla caccia (legge n. 157 del 1992);
   alla lettera b), di stabilire che il Parco del Delta del Po persegua altresì finalità di sviluppo socio-economico mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche mediante lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;Pag. 92
   alla lettera c), di configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il proprio patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali, nonché di valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'uso del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;
   alla lettera d), di stabilire che il nuovo Ente parco provveda all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po, entro 6 mesi dall'insediamento dei suoi organi, che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, e che affronti le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO;
   alla lettera f), di assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali in servizio alla data di entrata in vigore della legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;
   alla lettera g), di disporre le necessarie abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa;
   alla lettera h), di integrare il piano per il parco con il piano d'azione della Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015 e con le strategie d'area dell'Area Interna Contratto di foce e dell'Area Interna Basso Ferrarese comprese nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala il criterio di delega di cui alla lettera e), il quale stabilisce la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che gli atti inerenti la successione siano fiscalmente neutri e non soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA.
  L'articolo 28 delega il Governo a introdurre un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).
  I principi e criteri direttivi della delega, dettati dal comma 2 stabiliscono:
   alla lettera a), di prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria come remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari;
   alla lettera b), di prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, nonché per le fattispecie indicate dall'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies della legge n. 394 del 1991, come novellato dall'articolo 8 della proposta di legge (si tratta di una serie di attività svolte in aree protette: concessioni di derivazione d'acqua per produzione di energia elettrica; esercizio di attività estrattive; impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomassa; concessioni di coltivazione di idrocarburi; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dall'idroelettrico a dalla biomassa; esercizio di oleodotti, metanodotti carbondotti ed elettrodotti non interrati; concessioni per pontile di ormeggio di imbarcazioni);
   alla lettera c), prevedere l'individuazione dei servizi oggetto di remunerazione e del loro valore, degli obblighi contrattuali e delle modalità di pagamento;Pag. 93
   alla lettera d), di prevedere la remunerazione in ogni caso di determinati servizi (relativi, ad esempio, alla difesa del suolo, alla fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura, alla regimazione delle acque nei bacini idrici, alla salvaguardia della biodiversità, all'utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche);
   alla lettera e), di considerare nel sistema di PSE interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
   alla lettera f), di coordinare e razionalizzare gli strumenti esistenti in materia;
   alla lettera g), di prevedere la remunerazione dei servizi ecosistemici forniti dai comuni e dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni;
   alla lettera h), di destinare le risorse derivanti dal sistema anche alla manutenzione del capitale naturale;
   alla lettera i), di introdurre forme di premialità per i comuni che utilizzano sistemi di contabilità ambientale;
   alla lettera l), di ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi (cioè in strutture porose del sottosuolo nelle quali il gas viene iniettato spiazzando l'acqua esistente), nonché la funzione di risorsa genetica;
   alla lettera m), di tenere conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge n. 221 del 2015, il quale, come già ricordato, stabilisce che il Comitato trasmetta ogni anno al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'economia e delle finanze di un Rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio.

  L'articolo 28-bis reca una norma di carattere transitorio, volta allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, prevedendo che i predetti incarichi, in sede di prima applicazione della legge, sono prorogati fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.
  L'articolo 29 reca l'usuale clausola di salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
  Nel sottolineare la rilevanza delle misure contenute nel provvedimento, si riserva quindi di formulare su di esso una proposta di parere.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI, presidente, in sostituzione del relatore, Ribaudo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, la proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che persegue fondamentalmente l'obiettivo di combattere la pratica del nero nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa, si compone di 5 articoli. Pag. 94
  L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, l'obbligo, per i datori di lavoro o i committenti, di erogare la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo della medesima retribuzione, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
   c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

  In tale contesto il comma 2 vieta ai datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Viene inoltre specificato, al comma 4, che la firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  Ai sensi del comma 3 tali previsioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile (il quale definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché a quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142 del 2001.
  Ulteriori obblighi sono posti a carico dei datori di lavoro e dei committenti dall'articolo 2, il quale, al comma 1, prevede che essi, in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, debbano inserire nella comunicazione obbligatoria fatta al Centro per l'impiego competente per territorio, indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.
  In base al comma 2 tali indicazioni possono essere cancellate in conseguenza di licenziamento o di dimissioni del lavoratore o del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
  Ai sensi del comma 3 ogni modifica delle modalità di pagamento o degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è comunicata per iscritto dal datore di lavoro o committente al Centro per l'impiego competente per territorio.
  L'articolo 3, al comma 1, affida a una convenzione tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane Spa l'individuazione degli strumenti di comunicazione per promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della legge.
  In ogni caso il comma 2 stabilisce che le disposizioni del provvedimento sono efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione del provvedimento i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
  Per quanto riguarda i profili sanzionatori, l'articolo 5 prevede, al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, mentre la mancata comunicazione al centro per l'impiego competente, da parte del datore di lavoro o del committente, delle informazioni (di Pag. 95cui all'articolo 2, comma 1) relative alle modalità di pagamento della retribuzione nonché agli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione), è sanzionata dal comma 2 con una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
  In tale ultimo caso il Centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.50.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, nella prospettiva di chiedere il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa, propone, facendo seguito a quanto convenuto in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 15 marzo scorso, che i gruppi rinuncino alla fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, trasmettendo quindi il testo della proposta di legge alle Commissioni competenti in sede consultiva e verificando, nel frattempo, il consenso dei gruppi e del Governo rispetto all'ipotesi di chiedere il predetto trasferimento di sede.

  Così rimane stabilito.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.