CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Maino MARCHI (PD), relatore, osserva che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Evidenzia che la Commissione bilancio ha già esaminato nella seduta del 28 febbraio 2017 il provvedimento, nel testo originario, esprimendo sullo stesso, nella seduta dell'8 marzo scorso, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione. Ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica. Segnala che la Commissione di merito – VIII Commissione Ambiente – ha apportato modifiche ed integrazioni al testo, nel corso dell'esame svolto in sede referente, e che alcuni degli emendamenti approvati sono corredati di relazioni tecniche. Evidenzia che sono state recepite le condizioni contenute nel citato parere della Commissione bilancio.
  In merito all'articolo 1, comma 1, che reca disposizioni sulla microzonazione sismica di III livello, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica.
  Stante tuttavia la pluralità di interventi concomitanti da effettuare a valere sulle risorse della contabilità speciale, ritiene che sarebbe utile disporre, ai fini della valutazione della congruità delle Pag. 47risorse disponibili, di un quadro riassuntivo degli interventi ancora da finanziare sulla base delle norme previgenti e di quelli da effettuare in base al provvedimento in esame nonché dei mezzi finanziari a tal fine utilizzabili. Nell'ambito dei predetti interventi occorrerebbe inoltre distinguere le misure di carattere obbligatorio o comunque necessarie, dagli altri interventi che, non avendo tali caratteristiche, sono modulabili nel quadro delle risorse disponibili.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1-bis, che reca norme sul pagamento di anticipazioni sui lavori di ricostruzione, pur rilevando che alla disposizione del codice appalti – articolo 35, comma 18 –, di cui si prevede l'applicazione anche agli interventi relativi al sisma dell'Abruzzo del 2009, non sono stati ascritti effetti onerosi, ritiene che andrebbero precisati i profili applicativi delle disposizioni in esame, che sembrano riguardare interventi già in corso. Potrebbero pertanto ravvisarsi effetti di carattere retroattivo o comunque su interventi già in corso, rispetto ai quali appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere effetti onerosi, in particolare sui saldi di cassa.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, lettera 0a), che reca disposizioni sul ripristino della sentieristica nelle aree terremotate, non ha osservazioni da formulare, considerato che la realizzazione degli interventi avviene comunque nel limite delle risorse disponibili.
  In merito all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), recante norme sull'impiego di professionisti per le attività di progettazione della ricostruzione nelle zone terremotate, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che gli affidamenti possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per le finalità in esame.
  Riguardo all'articolo 1, commi da 2-bis a 2-quater, che recano norme sul sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2017 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche.
  Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla gestione, dal funzionamento e dalle nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dal miglioramento dei servizi resi all'utenza, pari a 3 milioni di euro per il 2017 e a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, reca le necessarie disponibilità.
  Inoltre, con riferimento all'autorizzazione di spesa da cui derivano i predetti maggiori oneri, contenuta al comma 2-bis, segnala la necessità di precisare che l'onere autorizzato riveste, a regime, carattere annuale.
  In merito all'articolo 1, comma 2-quinquies, recante disposizioni sulla riapertura delle chiese, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale la realizzazione degli interventi avviene comunque nel limite delle risorse disponibili. Rileva peraltro che tale riferimento al limite delle risorse disponibili non sembra emergere con chiarezza dal tenore della novella legislativa in esame.
  Riguardo all'articolo 1, comma 2-sexies, che reca disposizioni sulla notificazione delle ordinanze di demolizione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme presentano carattere procedurale.
  Per quanto concerne l'articolo 2, che reca ulteriori disposizioni in materia di strutture di emergenza, con riferimento Pag. 48alle modifiche di cui ai commi 1 e 2, non ha osservazioni da formulare, atteso che le norme presentano carattere procedurale, intervenendo sugli aspetti procedimentali relativi agli interventi da realizzare nell'ambito di risorse già stanziate.
  Per quanto attiene al comma 3-bis, non ha altresì osservazioni da formulare, atteso che le modifiche apportate all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 si configurano come una finalizzazione aggiuntiva – ma comunque eventuale – nell'ambito di risorse già stanziate a legislazione vigente e configurate quale limite di spesa ai fini della realizzazione dei previsti interventi.
  Riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera 0a), sui criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che alla concessione dei contributi riferiti agli interventi di ricostruzione degli impianti possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già stanziate in base alla normativa vigente.
  In merito all'articolo 3, commi da 1-bis a 1-quinquies, che recano disposizioni sui contributi per la ricostruzione e sulle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte.
  Riguardo all'articolo 3, comma 1-sexies, che prevede disposizioni sui contributi già erogati per la ricostruzione nelle aree interessate dal sisma del 2012, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti al fine di escludere che gli importi dei contributi concessi in relazione agli eventi sismici del 2012 – eventualmente da retrocedere in virtù di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – risultino già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, commi da 1-septies a 1-novies, in materia di contributi corrisposti non dovuti, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura procedurale delle disposizioni introdotte.
  In merito all'articolo 3, comma 1-decies, sull'acquisto di abitazioni equivalenti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 3, comma 1-undecies, recante norme sugli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese, rileva che la disposizione in esame estende al 2017 la concessione di finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici, che il testo vigente dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede per le medesime finalità con riferimento al solo 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro e a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. Al riguardo, tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni, l'estensione del finanziamento all'esercizio 2017 appare riferita sempre alle risorse presenti nell'ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile. Ritiene pertanto che andrebbe fornito un chiarimento in merito alla disponibilità delle suddette risorse su tale contabilità speciale, al netto degli interventi già programmati e delle altre misure previste a valere sulle medesime disponibilità. In proposito rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1, comma 1.
  Riguardo all'articolo 5, comma 1-bis, recante disposizioni sulle attività di progettazione degli interventi sulle scuole delle aree terremotate, prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica e non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione. Peraltro, poiché la norma fa riferimento ad «oneri» cui si fa fronte nell'ambito della contabilità speciale del Commissario straordinario, ritiene necessario disporre di indicazioni riguardo all'entità di tali effetti finanziari.
  In merito all'articolo 6, comma 1, lettera a-bis), che reca norme sulla Conferenza permanente e sulle Conferenze regionali, Pag. 49non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerata la natura in parte ordinamentale della disposizione e nel presupposto che all'attuazione della stessa si provveda, anche con riguardo alla partecipazione di rappresentanti delle Provincie ai lavori della «Conferenza permanente» e delle «Conferenze regionali», nell'ambito delle risorse già previste e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. In proposito ritiene opportuna una conferma.
  Riguardo all'articolo 7, che prevede norme sul trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per i comuni di far fronte agli adempimenti introdotti dal comma 2, lettera e-bis), nell'ambito delle risorse esistenti. In merito al complesso delle modifiche apportate, sarebbe altresì utile acquisire conferma della conformità delle disposizioni all'ordinamento europeo.
  Per quanto concerne l'articolo 7-bis, che reca disposizioni in materia di interventi volti alla ripresa economica, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'erogazione di contributi alle imprese ivi specificate nel limite di 23 milioni di euro per l'anno 2017. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma prevede la concessione di contributi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, in favore delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico nelle province delle regioni in cui sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, che abbiano registrato, nei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto alla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  Al riguardo, segnala che alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione di contributi ad imprese, nel limite di 23 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità di tali risorse per la copertura finanziaria individuata dalla norma, in considerazione peraltro dell'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo medesimo operato dall'articolo 18-decies, alle cui osservazioni per i profili di copertura finanziaria rinvia.
  Riguardo all'articolo 7-ter, recante disposizioni in materia di risorse finanziarie degli enti parco nazionali coinvolti dal sisma, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le modifiche introdotte in sede referente consentono agli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare anche per il 2017, una serie di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.
  Al fine di verificare la congruità del relativo onere, indicato dalla disposizione in esame, ritiene opportuno acquisire i dati posti alla base della relativa stima.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma estende all'esercizio finanziario 2017 l'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016, che consente agli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini di non applicare una serie di disposizioni relative ai limiti di spesa per missioni per il personale e per l'acquisto di materiali ed arredi. Il relativo onere è pari a 190.118 euro per l'anno 2017.
  Al riguardo, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bilancio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dell'onere, pari a 190.118 euro Pag. 50per l'anno 2017, derivante dalla disapplicazione di alcuni limiti di spesa in favore degli enti parco del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 9, comma 1, lettera a), che prevede norme sulla incompatibilità del direttore dei lavori, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 9-bis, che prevede indennità per gli amministratori locali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione e dal momento che la stessa non incide sull'obbligo degli enti interessati di conseguire l'obiettivo di equilibrio finanziario previsto a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 11, che dispone la proroga e la sospensione di termini tributari, con riferimento alla facoltà di non presentare le dichiarazioni ambientali, introdotta dal comma 01, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie non risultino già scontate nei tendenziali.
  Con riferimento alla modifica apportata dal comma 1, lettera c-bis), al comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, la quale estende l'esenzione ivi prevista per l'imposta di bollo anche all'imposta di registro, sia pur limitandola a talune categorie di atti assoggettati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili riflessi finanziari dell'estensione in esame. In particolare, andrebbe confermato che anche tale estensione possa configurarsi, come la norma originaria, quale rinuncia a maggior gettito.
  Con riferimento alla modifica introdotta dal comma 1, lettera g-bis) al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, suscettibile di ampliare la platea dei fabbricati che beneficiano di esenzioni tributarie, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica riferita alla norma novellata effettuava la stima degli oneri in assenza di dati puntuali relativi agli immobili distrutti o inagibili.
  Con riferimento alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, avuto riguardo alle modifiche di termini introdotte dal comma 10 e all'interpretazione autentica introdotta dal comma 10-bis, considera necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione al fine di verificare se, tenuto conto anche degli effetti retroattivi della norma di interpretazione autentica, le modifiche introdotte incidano sugli effetti di gettito ascritti alla procedura di definizione agevolata. Ricorda in proposito che il decreto-legge n. 193 del 2016 risulta collegato alla manovra di finanza pubblica 2017.
  Riguardo all'articolo 11-bis, che prevede disposizioni sull'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, segnala che qualora le entrate erariali derivanti dall'eventuale applicazione dell'addizionale a carico dei comuni fossero scontate nelle previsioni di entrata, la disposizione risulterebbe priva di compensazione finanziaria. In proposito ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 11-ter, che reca disposizioni in materia di mutui e finanziamenti per le famiglie, pur prendendo atto della clausola di invarianza che correda espressamente la norma, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a confermare l'effettiva possibilità di concordare una sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 13, che reca norme sull'attività di redazione della scheda AeDES, con riferimento alle modifiche di cui al comma 3, rileva che le disposizioni in esame introducono la possibilità di riconoscere un contributo al professionista che ha redatto la scheda AeDES, anche nel caso in cui l'edificio sia dichiarato agibile ma non utilizzabile. Preso atto che il compenso verrà corrisposto Pag. 51a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, considera comunque utile acquisire una stima dell'entità della spesa connessa alla corresponsione dei compensi in esame.
  Per quanto riguarda i commi 4-bis e 4-ter, che prevedono la promozione e la realizzazione, da parte della protezione civile, in collaborazione con altri enti, di corsi di formazione a titolo gratuito entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la previsione che dalla realizzazione e dallo svolgimento di tali corsi non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni coinvolte.
  In merito all'articolo 14, commi 1 e 1-bis, che recano disposizioni sull'attribuzione in comodato d'uso gratuito d'immobili alle popolazioni terremotate, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, sulle modifiche al comma 1, considerato che all'attuazione dell'articolo 14 si provvede, ai sensi del comma 5, nell'ambito delle risorse rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza.
  Riguardo all'articolo 15, che reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, rileva che la disposizione in esame proroga all'esercizio 2018 il reintegro da parte delle regioni dell'anticipo ottenuto dall'AGEA, soggetto ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. L'anticipo, peraltro, viene restituito attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione volti ad escludere un impatto della proroga sui saldi di finanza pubblica negli esercizi 2017 e 2018 e a confermare che l'AGEA possa comunque far fronte ai propri impegni, programmati per i medesimi esercizi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 17-bis, che reca disposizioni sulla sospensione di termini in materia di sanità, non ha osservazioni da formulare in quanto le regioni sono tenute in via generale al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario anche con specifico riferimento al settore sanitario, per il quale gli interventi sono attuati nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.
  In merito all'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 3-bis), recante disposizioni in materia di personale, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che i distacchi, i comandi e i contratti a tempo determinato anche con riferimento agli Enti parco siano disposti nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 1.
  Riguardo all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), comma 4, lettere a-bis) e c-bis), comma 5, lettera a) e comma 5-bis, che recano disposizioni in materia di personale, osserva preliminarmente che le norme in esame recano maggiori oneri per spese di personale coperti in gran parte a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Evidenzia preliminarmente che tali spese non sono oggetto di apposita quantificazione: premessa la necessità di acquisire tali stime, richiama le osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 1, comma 1, cui rinvia, in merito all'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione circa il complesso delle risorse tuttora disponibili sulla predetta contabilità e l'impegno finanziario connesso ad interventi già programmati o comunque necessari sulla base delle norme vigenti. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte alle ulteriori misure previste dalle disposizioni in esame senza pregiudicare gli interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.Pag. 52
  Ritiene che andrebbe inoltre verificato che, per effetto delle misure in esame, non si determini una diversa qualificazione, da spesa in conto capitale a spesa corrente, delle risorse in questione, con conseguenti riflessi sulla dinamica per cassa già scontata ai fini delle previsioni tendenziali di spesa.
  Ulteriori interventi previsti dalle disposizioni introdotte riguardano emolumenti per l'utilizzo di personale impiegato in attività emergenziali, i cui effetti dovrebbero essere riconducibili entro il limite di spesa fissato dall'articolo 50, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016. Osserva peraltro che, in mancanza di una quantificazione dei predetti effetti, non risulta possibile verificare l'effettiva capienza di detti limiti rispetto alle misure previste, alcune delle quali, come quelle del comma 4 lettera a-bis), capoverso comma 3-ter, riconoscendo specifiche provvidenze, non sembrano modulabili all'interno di importi predefiniti di spesa.
  Evidenzia altresì che il comma 1, lettera b-bis), pone le spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione a carico della contabilità speciale per un importo di 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018. La stessa disposizione stabilisce che, qualora l'onere effettivo ecceda tale importo, l'ulteriore spesa è posta a carico delle regioni nel cui territorio si trovano i comuni colpiti dal terremoto. La norma pone quindi un onere, eventuale ma di ammontare non determinato, a carico di enti territoriali senza prevedere una specifica misura di copertura. In proposito ritiene necessario acquisire una valutazione dal Governo anche per quanto concerne la conformità della formulazione adottata alla vigente normativa contabile.
  Riguardo all'articolo 18, comma 2, che prevede un'autorizzazione all'assunzione di unità di personale, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la modifica della norma, approvata nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione ambiente, aumenta da 500.000 euro a un milione di euro annui, per gli anni dal 2017 al 2021, il limite di spesa per far fronte all'incremento, fino a ulteriori venti unità, del personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016. Come già previsto dal testo iniziale, anche per la copertura degli ulteriori 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  Al riguardo, fa presente che alla copertura dell'ulteriore spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, conseguente alle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, per l'assunzione di un massimo di 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si provvede, come già previsto dal testo iniziale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale – capitolo di bilancio 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, segnala che il citato piano gestionale, come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 16 marzo 2017, reca le disponibilità necessarie a far fronte all'ulteriore onere di 500.000 euro annui. Al riguardo ritiene utile una conferma da parte del Governo che l'utilizzo di ulteriori 500.000 euro a valere sul menzionato stanziamento non pregiudichi la realizzazione di interventi, eventualmente già previsti a legislazione vigente, a valere sulle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa.
  Riguardo all'articolo 18 comma 5, lettera c), capoverso 3-septies, che reca disposizioni sul recupero di giornate lavorative perse a seguito della chiusura degli Pag. 53uffici con ordinanza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 18, comma 5-ter, recante disposizioni sull'utilizzo di somme già destinate alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma in Abruzzo del 2009, dovrebbe essere chiarito se l'utilizzo di tali somme risulti conforme a quanto già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa.
  Per quanto riguarda l'articolo 18-bis, che prevede interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017, in merito all'estensione delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428 della legge n. 208 del 2015 alle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, ritiene opportuno chiarire se la procedura prevista dai predetti commi sia idonea a garantire la neutralità finanziaria dell'intervento agevolativo, già prevista dalle medesime norme ed affermata dalla relazione tecnica ad esse riferita, anche a seguito dell'estensione prevista dalle disposizioni in esame.
  In merito all'articolo 18-ter, che reca norme sul credito d'imposta per investimenti nelle zone interessate dal sisma nel centro Italia, segnala che le informazioni indicate dalla relazione tecnica non consentono una verifica delle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari.
  Ritiene pertanto necessario che siano esplicitati i dati e le ipotesi adottate per la quantificazione degli oneri indicati.
  Sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, evidenzia che il dato utilizzato per la quantificazione – compensazioni utilizzate fino a gennaio 2017 in relazione al credito d'imposta vigente – rappresenta un dato di cassa, riferito peraltro al primo anno di applicazione. Tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate e tenuto altresì conto che il 2016 è il primo anno di applicazione, il valore delle compensazioni rilevato potrebbe risultare inferiore a quello mediamente stimabile per gli anni successivi al primo periodo di applicazione. Ai fini della stima, potrebbe peraltro risultare utile acquisire, in luogo delle compensazioni fruite, il dato relativo al valore degli investimenti complessivamente autorizzati dall'Agenzia delle entrate fino a gennaio 2017: tale informazione consentirebbe infatti di conoscere il dato anche in termini di competenza.
  In proposito ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:
   efficacia temporale dell'agevolazione: tenuto conto che la norma in esame attribuisce il credito d'imposta fino al 31 dicembre 2018, e che la disciplina vigente riconosce il beneficio agli investimenti effettuati dal 1o gennaio 2016, andrebbe chiarito se gli investimenti effettuati nel 2016, prima e dopo gli eventi sismici, rientrino nella disciplina in esame. Qualora fosse confermata tale interpretazione, occorrerebbe altresì chiarire se l'onere stimato dalla relazione tecnica includa anche le compensazioni relative agli investimenti del 2016;
   fruizione del beneficio: tenuto conto che la norma riconosce il beneficio in relazione agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, è presumibile che le compensazioni possano essere effettuate anche nelle annualità successive al 2018. Ciò anche in considerazione del fatto che l'ordinamento vigente prevede, per i soggetti colpiti dal sisma, la temporanea sospensione dei versamenti tributari e contributivi. Andrebbe quindi chiarito se siano prefigurabili effetti finanziari anche successivi all'esercizio 2018.

  Segnala, infine, che poiché l'Abruzzo è incluso sia tra le regioni del Mezzogiorno che beneficiano del credito d'imposta vigente sia tra le regioni con i comuni interessati dal sisma, andrebbe chiarito se la misura che si intende introdurre sia cumulabile con quella vigente. Pag. 54
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica – capitolo di bilancio 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, del quale è previsto l'utilizzo per un importo valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di un credito di imposta per investimenti, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 20 marzo 2017 reca, per l'anno corrente, le necessarie disponibilità. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola.
  Considera inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In merito all'articolo 18-quater, che reca disposizioni sulle attività tecniche per la ricostruzione e sulla disciplina del relativo contributo, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 18-quinquies, che prevede interventi sui presidi ospedalieri, evidenzia che le norme in esame, rispetto al vigente testo, escludono dalla gestione emergenziale gli eventuali interventi di miglioramento sismico dei presidi ospedalieri nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Tali interventi saranno realizzati, come spiega la relazione tecnica, nell'ambito dell'ordinaria attività di ricostruzione e prevenzione pubblica e, quindi, con le risorse allo scopo destinate nel bilancio dello Stato. Resterebbe, pertanto, a carico della gestione emergenziale e delle relative risorse la sola attività di verifica tecnica sui citati presidi ospedalieri. Alla luce di quanto sopra indicato e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito alle previste attività di verifica, in quanto le stesse restano da effettuare nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza. Diversamente, per quanto concerne le attività connesse al miglioramento sismico delle citate strutture ospedaliere, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad individuare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili al fine di poter confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.
  In merito all'articolo 18-sexies, che reca disposizioni sugli uffici speciali per la ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 18-septies, che prevede norme sulla ricostruzione pubblica, prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica. Riguardo alla disponibilità delle risorse della contabilità speciale richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 1, comma 1.
  In merito all'articolo 18-octies, che reca disposizioni sugli interventi su edifici interessati da precedenti eventi sismici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in considerazione della riconducibilità degli interventi entro il limite delle risorse disponibili, come previsto dal testo vigente dell'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016. Andrebbe peraltro confermata l'effettiva disponibilità di risorse, nell'ambito dei predetti limiti, per gli interventi in esame.
  Riguardo all'articolo 18-novies, che reca disposizioni sui movimenti franosi nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, rileva che la norma estende anche agli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori colpiti dagli eventi sismici le procedure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le previsioni di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, da estendere agli edifici in questione, rivestono Pag. 55carattere meramente procedurale. Sul punto considera comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo, tenuto conto del carattere ampio del riferimento, contenuto nel testo in esame, al decreto-legge n. 189 del 2016 e della necessità di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in commento.
  Riguardo all'articolo 18-decies, che reca norme sull'istituzione dell'Allegato n. 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, osserva, con riferimento all'estensione ai comuni dell'Allegato 2-bis delle agevolazioni predisposte in materia assistenziale e previdenziale dal decreto-legge n. 189 del 2016, quanto segue:
   in riferimento all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, che riconosce un'indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi, la quantificazione appare in linea con i parametri forniti dalla relazione tecnica;
   analogamente, non formula osservazioni con riguardo alle stime fornite e ai relativi dati ed elementi sottostanti, riguardo all'articolo 45, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del settore privato impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per le quali non trovano applicazioni le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;
   per quanto attiene all'articolo 45, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, che non tiene conto dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa vigente, prende atto della quantificazione fornita dalla relazione tecnica, che peraltro non esplicita tutti i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi ai predetti interventi, con riferimento ad esempio al numero dei potenziali soggetti interessati;
   relativamente all'articolo 45, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, prende altresì atto degli oneri riportati nella tabella riepilogativa (0,1 milioni di euro nel 2017, 0,4 milioni nel 2018 e 0,2 milioni nel 2019), evidenziando peraltro che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri su cui si basa la predetta quantificazione. In proposito, ritiene quindi necessario acquisire i relativi dati ai fini della verifica della stima delle minori entrate contributive;
   in relazione all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, che sospende i termini dei versamenti previdenziali, la quantificazione dell'onere complessivo appare sostanzialmente in linea con i parametri forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, andrebbe chiarito se la sospensione sia riferita, ed eventualmente per quale importo, anche ai premi INAIL, atteso che la relazione tecnica sembra escludere tale sospensione, che invece era esplicitamente prevista dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 189 del 2016 per i comuni di cui all'allegato 1. Appare altresì verificata, in base a detti parametri, la modulazione temporale dell'onere negli esercizi 2017, 2018 e 2019.

  Per quanto concerne infine i profili tributari, segnala che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi in base ai quali gli effetti finanziari sono stimati di entità non rilevante. Non risulta pertanto possibile effettuare una verifica di tale stima.
  Più in generale, considera opportuna una valutazione del Governo in merito alla prudenzialità delle ipotesi in base alle quali la relazione tecnica non ascrive, complessivamente, effetti finanziari all'estensione dei benefici di natura fiscale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo per esigenze indifferibili – capitolo di bilancio 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, per far Pag. 56fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai comuni dell'allegato 2-bis, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 20 marzo 2017 reca, per l'anno corrente, le necessarie disponibilità. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola anche in relazione agli oneri previsti per l'anno 2020, in considerazione peraltro dell'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo medesimo operato dall'articolo 7-bis, alle cui osservazioni per i profili di copertura finanziaria rinvia.
  Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Riguardo all'articolo 19, commi da 2-bis a 2-quater, che recano disposizioni per la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile, evidenzia che la relazione tecnica non quantifica i possibili oneri derivanti dalle disposizioni, che sono peraltro ricondotti al limite di spesa di cui al comma 2. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che le procedure attuative delle disposizioni siano idonee a garantire il rispetto del predetto limite di spesa.
  In merito all'articolo 19-bis, in materia di unità cinofile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che le assunzioni potranno essere effettuate entro il limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa.
  Riguardo all'articolo 20-bis, che prevede interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, osserva che, ai sensi del comma 2, la valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, la progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio, sono disposti «anche» a valere sulle risorse di cui al comma 1, risorse peraltro derivanti in parte da economie e, quindi, non predeterminabili con certezza nel loro ammontare. Inoltre, ai sensi del comma 3, gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità potranno essere finanziati con le «risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili». Dal tenore delle disposizioni non sembrano quindi evincersi con certezza le modalità di finanziamento degli interventi in questione. In proposito ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse per i predetti interventi e il relativo impatto sui saldi.
  Ciò anche in considerazione del fatto che, in base al comma 4, entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico 1 e 2 nei comuni compresi nell'elenco allegato al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Inoltre, in esito a tale verifica, potrebbero rendersi necessari interventi di adeguamento degli edifici. Andrebbe peraltro verificato, anche in considerazione dei termini fissati, che il finanziamento delle verifiche e dei conseguenti interventi sia effettivamente compatibile con le modalità della programmazione triennale di cui al decreto-legge n. 104 del 2013.
  In ordine a quanto evidenziato ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo, volti a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi, anche con riguardo al possibile sviluppo temporale della spesa ed ai relativi effetti di cassa.
  In merito all'articolo 20-ter, che reca disposizioni finanziarie, evidenzia, per i profili di quantificazione, la necessità di escludere eventuali effetti di cassa connessi alle anticipazioni concesse, per un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, da compensare sulle Pag. 57somme che saranno trasferite dall'Unione europea. Ulteriori elementi appaiono opportuni in merito alla certezza ed alla presumibile tempistica di questi ultimi trasferimenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.
  Il successivo comma 2 stabilisce che al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica allegata all'articolo aggiuntivo 20.020 del Governo, approvato nel corso dell'esame in sede referente, asserisce che dalla norma in esame, che prevede l'anticipazione di risorse nel limite di 300 milioni di euro a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le anticipazioni erogate a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del citato Fondo già scontate nei saldi di finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 21-quater, che prevede norme sulla destinazione di risorse della quota dell'otto per mille IRPEF a gestione statale, in merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in questione per gli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi del 24 agosto 2016, sulla base del complesso degli interventi eventualmente programmati a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che la disposizione prevede che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. In proposito ricorda che, ai sensi del citato articolo 48, la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è utilizzata per il contrasto alla fame nel mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione di beni culturali nonché per la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica. Ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016, le citate risorse non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.
  Tutto ciò premesso, osserva che qualora la disposizione in esame fosse interpretata, come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale, nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, si porrebbe un problema di coerenza del suo contenuto con quanto stabilito dal citato articolo 17, comma 1.1, della legge di contabilità pubblica. Gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione Pag. 58risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che è stato strutturato proprio in funzione di una pluralità di finalità a cui devono attenersi i soggetti che intendono fruire delle risorse stesse, previa presentazione di apposite domande. Allo scopo di escludere tale eventualità, ritiene necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in commento si collochi nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali e che le deroghe introdotte riguardano più specificamente la equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità, circoscrivendo meglio l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio, vale a dire il territorio dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Da ultimo, al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, ritiene necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025.
  Su tali questioni ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-bis, volta ad assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il miglioramento dei servizi resi all'utenza, evidenzia la necessità di precisare il carattere annuale della spesa pari a euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.
  Con riferimento all'estensione agli impianti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 0a), dei contributi per interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, conferma che a detta estensione si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate in base alla normativa vigente.
  Osserva poi che all'articolo 3, comma 1-undecies, appare necessario precisare che la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è estesa anche all'esercizio 2017 a valere sul medesimo limite di spesa di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016.
  Conferma quindi che il Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le disponibilità necessarie per fare fronte agli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, derivanti dall'articolo 7-bis, in materia di interventi volti alla ripresa economica, e che, all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), l'estensione all'imposta di registro della già prevista esenzione dall'imposta di bollo, si configura quale rinuncia a maggior gettito.
  In merito all'articolo 11-bis, evidenzia che la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai comuni individuati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la citata addizionale non risulta scontata nelle previsioni di entrata.
  Segnala quindi che l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, disposto ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 4, per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Inoltre fa presente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le disponibilità necessarie per far fronte agli oneri, pari a 15,8 milioni di euro per il 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti dall'articolo 18-decies, recante introduzione dell'allegato n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016.Pag. 59
  In relazione all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-bis), ritiene necessario precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di comandi o distacchi ovvero per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano, nel limite massimo di quindici unità di personale, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 189.
  Segnala che l'articolo 21-quater, prevedendo che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Infatti, qualora, la citata disposizione fosse interpretata – come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale – nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, essa risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016. Ciò in quanto gli effetti della disposizione in esame risulterebbero nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.
  Allo scopo di escludere tale eventualità, evidenzia la necessità, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, di precisare che la finalità prevista dalla disposizione in esame si colloca nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali, che le deroghe introdotte riguardano più specificamente l'equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità e che l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio corrisponde al territorio dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016.
  Pertanto, al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, ritiene necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dall'assegnazione delle risorse derivanti dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-bis, volta ad assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il miglioramento dei servizi resi all'utenza, appare necessario precisare il carattere annuale della spesa pari a euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018;
    i contributi per interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica saranno estesi agli impianti, ai sensi dell'articolo Pag. 603, comma 1, lettera 0a), mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate in base alla normativa vigente;
    all'articolo 3, comma 1-undecies, appare necessario precisare che la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è estesa anche all'esercizio 2017 a valere sul medesimo limite di spesa di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016;
    il Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per fare fronte agli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, derivanti dall'articolo 7-bis, in materia di interventi volti alla ripresa economica;
    all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), l'estensione ivi prevista dell'esenzione per l'imposta di bollo anche all'imposta di registro si configura quale rinuncia a maggior gettito;
    all'articolo 11-bis, la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai comuni individuati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la citata addizionale non risulta scontata nelle previsioni di entrata;
    l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, disposto ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 4, per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
    il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri, pari a 15,8 milioni di euro per il 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti dall'articolo 18-decies, recante introduzione dell'allegato n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;
    all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-bis), appare necessario precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di comandi o distacchi ovvero per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano, nel limite massimo di quindici unità di personale, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al predetto decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 189;
    l'articolo 21-quater, prevedendo che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario;
    qualora, infatti, la disposizione in esame fosse interpretata – come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale – nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, essa risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016;
    gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera Pag. 61disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998;
    allo scopo di escludere tale eventualità appare necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in esame si colloca nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali, che le deroghe introdotte riguardano più specificamente l'equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità e che l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio corrisponde al territorio dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;
    al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, appare necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dall'assegnazione delle risorse derivanti dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    all'articolo 1, comma 2-bis, dopo le parole: «euro 3.500.000» aggiungere la seguente: «annui»;
    all'articolo 3, comma 1-undecies, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1»;
    all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: «si applicano» aggiungere le seguenti: «, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,»;
    all'articolo 21-quater, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998».

  Gianni MELILLA (MDP) esprime innanzitutto apprezzamento per la proposta del relatore di sostituire il comma 1 dell'articolo 21-quater, confermando l'attribuzione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale a tutte le cinque finalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Sottolineando poi come solo il 14 per cento dei contribuenti effettui la scelta per attribuire la quota dell'otto per mille dell'IRPEF allo Stato, invita il Governo a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa possibilità, pubblicizzando le finalità alle quali vengono destinate le relative risorse, così come fanno le confessioni religiose, le quali, tra l'altro, non sono nemmeno obbligate a rendere conto delle spese effettuate. Ritiene infatti che se i cittadini avessero la consapevolezza che le risorse in questione sono destinate a finalità di utilità sociale, come quella prevista dall'articolo 21-quater, opterebbero in misura molto maggiore per l'attribuzione allo Stato. L'aver destinato in passato tali risorse a finalità estranee a quelle di cui al regolamento n. 76 del 1988 ha sicuramente nuociuto alla fiducia dei cittadini Pag. 62nel corretto utilizzo di dette risorse da parte dello Stato.

  Francesco CARIELLO (M5S) concorda con l'opportunità, rappresentata dal deputato Melilla, di pubblicizzare le possibili destinazioni delle risorse dell'otto per mille di competenza dello Stato, anche per contrastare la disaffezione dei cittadini, causata da scelte passate non coerenti con le proclamante finalità sociali a cui dovrebbero essere finalizzate dette risorse. In merito alle previsioni dell'articolo 21-quater, concorda con la condizione proposta dal relatore per quanto riguarda la limitazione dell'ambito applicativo della disposizione alle sole risorse da destinare, ai sensi della vigente disciplina, alla conservazione di beni culturali. Contesta invece la scelta di un solo ambito territoriale, in ragione della circostanza che anche il resto del territorio italiano presenta problemi, pur se meno gravi di quelli delle regioni colpite dal sisma, e la durata decennale, a suo parere eccessiva, della deroga.

  Rocco PALESE (Misto-CR) condivide le considerazioni testé svolte in relazione alla sfiducia dei contribuenti nell'utilizzo a fini sociali delle risorse dell'otto per mille destinate allo Stato. Contesta inoltre la scelta operata dalla Commissione ambiente che mira a bloccare per ben dieci anni tutte le risorse dell'otto per mille di competenza statale a questa specifica finalità, senza tra l'altro neppure poter prevedere di quale importo si tratterà a consuntivo. Evidenzia infine con forza la necessità di reperire consistenti risorse da destinare alle zone colpite dal sisma mediante interventi straordinari, come ad esempio l'istituzione di zone franche, e invita il Governo a prendere una posizione netta in tal senso in sede europea.

  Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), nell'intervenire sulla disposizione di cui all'articolo 21-quater, pur esprimendo il suo accordo con il relatore circa l'evidenza che la finalità ivi prevista sostituirebbe per i prossimi dieci anni quelle già previste dalla normativa vigente, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge di contabilità pubblica, sottolinea che sia le considerazioni espresse da altri membri della Commissione, sia la previsione che solo una percentuale delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale riferite alla conservazione dei beni culturali sia da destinare agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, contribuirebbero a indebolire la norma rispetto a quanto approvato dalla Commissione di merito. Nel ribadire l'evidenza della devastazione dei beni culturali e ambientali nei luoghi colpiti dal sisma, concorda con quanto espresso dall'onorevole Melilla circa l'esigenza di una maggiore comunicazione al contribuente in merito alla destinazione delle risorse stesse.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, in merito a quanto espresso dall'onorevole Palese, fa presente che il testo dell'articolo 21-quater approvato dalla Commissione di merito, oltre a determinare la concentrazione delle risorse dell'otto per mille di gestione statale per il prossimo decennio esclusivamente sulla predetta finalità, risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, poiché la finalità ivi prevista sostituirebbe per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente. Segnala inoltre all'onorevole Cariello che un'eventuale previsione di una percentuale di tali risorse da destinare agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del 2016 costituisce una scelta di merito che deve essere discussa, in quanto tale, dalla Commissione di merito o in Assemblea, dovendo la Commissione bilancio limitarsi ad esprimere la sua valutazione circa la copertura finanziaria delle leggi.

  Francesco CARIELLO (M5S), nel rilevare invece che la questione in oggetto attiene a profili finanziari e quindi alla Pag. 63competenza della Commissione bilancio, ravvisa la necessità che la previsione in esame venga limitata alla programmazione triennale o attraverso la definizione di una percentuale di destinazione delle medesime risorse agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici del 2016.

  Giulio MARCON (SI-SEL) fa presente che la previsione contenuta nell'articolo 21-quater andrebbe contro la disciplina di cui all'articolo 5 del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

  Guido GUIDESI (LNA), nell'esprimere le sue perplessità sulle previsioni contenute nell'articolo 21-quater, che rischierebbero di apparire anche di carattere localistico e settoriale, fa presente che sarebbe più coerente prevedere che, nell'ambito della finalità di conservazione di beni culturali relativamente all'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, abbiano la priorità i territori danneggiati dagli eventi sismici o da altre calamità naturali, in modo da non precludere agli altri territori l'accesso a tali risorse per un decennio.

  Maino MARCHI (PD) fa presente che la situazione determinata dagli eventi sismici del 2016 giustifica la concentrazione di risorse relative all'otto per mille riferite alla conservazione dei beni culturali da destinare agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici. Invita inoltre a considerare che la condizione contenuta nella proposta di parere ridurrebbe di circa l'ottanta per cento la destinazione delle risorse in oggetto rispetto al testo della Commissione di merito.

  Guido GUIDESI (LNA) propone che la proposta di parere del relatore venga riformulata inserendo la previsione di una chiara rendicontazione sull'uso di tali risorse.

  Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce la necessità di rivedere l'orizzonte temporale della norma, in particolare prevedendo una programmazione triennale delle risorse. In seguito il legislatore potrebbe eventualmente prevedere una proroga della misura, se ritenuta opportuna.

  Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) osserva che, qualora la Commissione bilancio non condividesse la scelta del Governo di concentrare tali risorse nell'emergenza dei territori colpiti dal sisma, si sentirebbe costretto a dare evidenza che la Commissione bilancio ha ritenuto di sottrarre a tale emergenza le risorse che la Commissione ambiente ha invece inteso assegnarle.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel sottolineare che l'onorevole Tancredi ha sottovalutato le considerazioni svolte in proposito dai membri della Commissione, fa presente che allora sarebbe stato più opportuno destinare alla ricostruzione dei beni culturali delle zone colpite dagli eventi sismici quelle che il Governo destina inopinatamente, con un emendamento presentato nella giornata odierna, alla realizzazione del progetto «Casa Italia».

  Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea la necessità che venga verificata la congruità della norma in esame rispetto allo statuto del contribuente e che la programmazione decennale anziché triennale vada concordata con le istituzioni europee.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, nel far presente che le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore sono dettate dall'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ritiene tuttavia opportuno, allo scopo di segnalare le criticità emerse nel dibattito, inserire in premessa che la disposizione di cui all'articolo 21-quater, considerata la lunga durata del regime derogatorio, rischia di irrigidire la programmazione delle Pag. 64risorse destinate alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

  Maino MARCHI (PD), relatore, nel condividere le osservazioni del presidente, formula pertanto la seguente nuova proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti agli articoli da 1 a 7-bis;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2-bis, volta ad assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il miglioramento dei servizi resi all'utenza, appare necessario precisare il carattere annuale della spesa pari a euro 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018;
    i contributi per interventi di ricostruzione e recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica saranno estesi agli impianti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 0a), mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate in base alla normativa vigente;
    all'articolo 3, comma 1-undecies, appare necessario precisare che la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 è estesa anche all'esercizio 2017 a valere sul medesimo limite di spesa di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016;
    il Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per fare fronte agli oneri, pari a 23 milioni di euro per il 2017, derivanti dall'articolo 7-bis, in materia di interventi volti alla ripresa economica;
    all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), l'estensione ivi prevista dell'esenzione per l'imposta di bollo anche all'imposta di registro si configura quale rinuncia a maggior gettito;
    all'articolo 11-bis, la disapplicazione per gli anni 2017 e 2018 dell'addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica ai comuni individuati negli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto la citata addizionale non risulta scontata nelle previsioni di entrata;
    l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, disposto ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 4, per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;
    il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri, pari a 15,8 milioni di euro per il 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti dall'articolo 18-decies, recante introduzione dell'allegato n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;
    all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-bis), appare necessario precisare che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di comandi o distacchi ovvero per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, si applicano, nel limite massimo di quindici unità di personale, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 Pag. 65al predetto decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 189;
    l'articolo 21-quater, prevedendo che le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026 siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario;
    qualora, infatti, la disposizione in esame fosse interpretata – come peraltro sembrerebbe trasparire dal suo tenore letterale – nel senso che la finalità ivi prevista sostituisca per i prossimi dieci anni quelle già previste a legislazione vigente, essa risulterebbe non coerente con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009, inserito dalla legge n. 163 del 2016;
    gli effetti della disposizione in esame risulterebbero infatti nella sostanza sovrapponibili a quelli che si determinerebbero in presenza dell'utilizzo delle risorse in questione a copertura di nuovi o maggiori oneri, giacché la disposizione risulterebbe ampiamente derogatoria dell'intera disciplina in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione delle risorse in parola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998;
    allo scopo di escludere tale eventualità appare necessario, ai fini del rispetto della vigente disciplina contabile, precisare che la finalità prevista dalla disposizione in esame si colloca nell'alveo di quella già prevista a legislazione vigente in materia di conservazione di beni culturali, che le deroghe introdotte riguardano più specificamente l'equa ripartizione territoriale delle risorse destinate a tale finalità e che l'ambito geografico all'interno del quale è riconosciuto il regime derogatorio corrisponde al territorio dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;
    al fine di non incidere sulle scelte già assunte dai contribuenti, appare necessario precisare che la disciplina derogatoria troverà applicazione a decorrere dall'assegnazione delle risorse derivanti dalle nuove dichiarazioni dei redditi, vale a dire quelle relative all'anno 2016, fino a quelle relative all'anno 2025;
    ritenuto comunque che la disposizione di cui all'articolo 21-quater, considerata la lunga durata del regime derogatorio, rischia di irrigidire sensibilmente la programmazione delle risorse destinate alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    all'articolo 1, comma 2-bis, dopo le parole: «euro 3.500.000» aggiungere la seguente: «annui»;
    all'articolo 3, comma 1-undecies, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1»;
    all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste;
    all'articolo 21-quater, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della Pag. 66legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998».

  Francesco CARIELLO (M5S) fa presente che i beni culturali del Paese in buona parte sono costituiti da edifici di culto e che fra i beneficiari delle risorse destinate all'edilizia scolastica, nell'ambito dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, c’è il Fondo edifici di culto.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, avvertendo che nella presente seduta costituiranno oggetto di esame esclusivamente le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis del decreto-legge in titolo.
  In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Melilli 01.016, che prevede che nei centri storici dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto si applichi la disciplina generale concernente il sostegno al reddito ai lavoratori, le perdite d'esercizio 2016, la detassazione di contributi e la sospensione di termini in materia tributaria, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   gli identici Fabrizio Di Stefano 01.010 e Colletti 01.0100, che prevedono che al comune di Teramo si applichi la disciplina generale concernente il sostegno al reddito ai lavoratori, le perdite d'esercizio 2016, la detassazione di contributi e la sospensione di termini in materia tributaria, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Fabrizio Di Stefano 01.09 e Gelmini 01.012, che estendono la platea dei comuni del cratere sismico, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, in varia misura quantificati dalle singole proposte emendative, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione;
   Melilla 01.034 e 01.035 e Massimiliano Bernini 01.100, che ampliano la platea dei comuni del cratere sismico, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e relativa copertura finanziaria;
   Fabrizio Di Stefano 01.011, che estende l'operatività delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, senza tuttavia specificare l'accantonamento oggetto di riduzione;
   gli identici Melilla 1.07 e Pellegrino 1.0100, che autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per il 2017 per interventi a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente utilizzo della quota dell'8 Pag. 67per mille dell'IRPEF, con ciò configurando una modalità di copertura non consentita dalla vigente disciplina contabile;
   Laffranco 3.55, che è volto a concedere un credito di imposta del 50 per cento sulle spese congressuali relative ad attività ed eventi effettuati nelle zone colpite dal sisma del 2016/2017 e concede un contributo in conto capitale per l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere, la cui copertura è effettuata a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020;
   Castiello 4.4, che prevede che, in caso di sgombero o demolizione di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq, a seguito di emanazione di provvedimento esecutivo, venga autorizzato il rimborso diretto delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione ed installazione, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;
   gli identici Galgano 4.2, Squeri 4.9, Melilla 4.5 e Pellegrino 4.100, che ampliano la platea dei beneficiari del contributo una tantum di 5 mila euro riconosciuto per la sospensione dell'attività d'impresa causata dagli eventi sismici, includendo i soci di società a responsabilità limitata, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e senza indicare la relativa copertura finanziaria;
   Massimiliano Bernini 4.101, che è volta ad estendere le misure di sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, anche ai titolari d'impresa del settore agricolo che abbiano dovuto ridurre l'attività a causa degli eventi sismici, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Gianluca Pini 4.08, che incrementa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, utilizzato per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per interventi finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;
   Gelmini 4.013, che riconosce un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, quantificando l'onere complessivo in 200 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018 e prevedendone la copertura mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze che, tuttavia, per l'anno 2017, non reca le necessarie disponibilità;
   Castiello 4.07, che prevede che il miglioramento sismico debba garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e relativa copertura finanziaria;
   Castiello 4.016, che prevede il rimborso della spesa, effettuata dai cittadini o dagli operatori economici danneggiati, per l'acquisizione e l'installazione di moduli destinati alle stalle e fienili per il ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e senza indicare la relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala invece le seguenti:
   Zaratti 1.37, che attribuisce al Commissario straordinario l'ulteriore compito di verificare la congruità degli interventi per la tutela della salute e la sicurezza dei Pag. 68lavoratori negli immobili destinati ad uso produttivo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già stanziate sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario;
   gli identici Ricciatti 1.41 e Pellegrino 1.100, che sostituiscono, tra l'altro, il comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, stabilendo che le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, come tali deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte, sono quelle identificate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito, derivanti dalle proposte emendative in esame;
   Carrescia 1.160, che prevede che siano i comuni, in luogo degli uffici speciali per la ricostruzione, come attualmente previsto dalla normativa vigente, a curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Laffranco 1.51 nonché gli identici Galgano 1.11, Ricciatti 1.46, Squeri 1.50 e Pellegrino 1.105, che sono volte a prevedere che gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive danneggiate dal sisma possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede della medesima attività economica o produttiva e possono realizzarsi tramite l'affitto di altro edificio agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, rispetto alle dimensioni dell'edificio in cui ha sede l'unità operativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle tipologie di intervento recate dalle proposte emendative in esame nei limiti delle risorse all'uopo stanziate a legislazione vigente;
   gli identici Massimiliano Bernini 2.14 e Zaratti 2.15, che sono volte a eliminare il criterio del prezzo più basso nell'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione agli operatori economici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Castiello 2.110, che è volta a prevedere la possibilità che il credito di imposta maturato in capo al beneficiario del finanziamento per la ricostruzione privata possa essere anche cedibile a terzi, oltre che fruibile in compensazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   gli identici Fabrizio Di Stefano 2.07, Matarrese 2.02, Ricciatti 2.03 e Pellegrino 2.0110, che disciplinano l'indennizzo per il danno economico subito da titolari di redditi di imprese o esercenti arti e professioni a seguito degli eventi sismici con sede operativa o domicilio fiscale fuori dai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ma comunque all'interno delle rispettive province. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   gli identici Zaratti 3.36, Polidori 3.59 e Pellegrino 3.100, che riconoscono la compatibilità tra il contributo per la ricostruzione privata e l'applicazione, sulla parte non coperta da detto contributo, delle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico, l'adeguamento sismico e le ristrutturazioni edilizie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Pag. 69Governo in ordine agli eventuali effetti delle proposte emendative per la finanza pubblica;
   Castiello 3.33 e 3.34, che introducono modifiche relative al prezziario convenzionale per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti delle proposte emendative per la finanza pubblica;
   gli identici Squeri 3.53, Galgano 3.26, Pellegrino 3.46 e Ricciatti 3.120, che ampliano la possibilità di alienare gli immobili che beneficiano dei contributi per la ricostruzione privata prima del completamento dei relativi interventi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti delle proposte emendative per la finanza pubblica;
   Castiello 3.62, che prevede che gli interventi privati di recupero del patrimonio edilizio che eccedono il massimale previsto possano godere del c.d. sisma bonus. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   gli identici Squeri 3.54 e Galgano 3.27 e Ricciatti 3.49, che sono volte a concedere un credito di imposta del 50 per cento delle spese congressuali relative ad attività ed eventi effettuati nelle zone colpite dal sisma del 2016/2017. Per il credito di imposta sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità e idoneità della copertura proposta;
   gli identici Melilla 3.48 e Pellegrino 3.130, che sono volte alla concessione di un contributo una tantum di 20.000 euro per gli immobili agibili, siti nelle aree colpite dal sisma del 2016/2017, che abbiano subito gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni. Il relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono posti a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità e idoneità della copertura proposta;
   Rampelli 3.150, che è diretta ad incrementare di 10 milioni di euro il limite massimo delle risorse da destinare a interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura proposta;
   Castiello 4.06, che prevede che l'istanza di concessione dei contributi contempli gli interventi di adeguamento sismico, piuttosto che di miglioramento, riferiti all'immobile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   gli identici Fabrizio Di Stefano 5.45, Melilla 5.25, Matarrese 5.20 e Pellegrino 5.100, che prevedono che i Commissari straordinari provvedano alla predisposizione ed approvazione di un piano finalizzato alla riparazione non solo degli edifici di classe E, ma anche degli altri edifici scolastici che hanno riportato danni minori o di lieve entità, ma comunque a rischio, classificati da B a D, almeno tra quelli ricadenti nei comuni del cratere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nei limiti delle risorse all'uopo stanziate;
   Brignone 5.215, che prevede che i Commissari straordinari provvedano alla predisposizione di piani finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento, nei comuni del cratere, non solo dell'anno scolastico 2017-2018 ma anche di quelli successivi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire Pag. 70l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Castiello 5.24 nonché gli identici Zaratti 5.43 e Pellegrino 5.300, che prevedono il mantenimento degli organici, ivi compreso il personale ATA, anche in caso di decremento degli alunni nei comuni interessati dal cratere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto della invarianza delle spese di personale attualmente prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso lettera a-bis), del presente provvedimento;
   Ricciatti 5.26, che prevede la riconferma per l'anno scolastico 2017/2018 dell'organico in situazione di fatto dell'anno scolastico 2016/2017 e il numero di classi per plesso con un numero minimo di sei alunni, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria, anche in considerazione della mancata indicazione dell'esercizio finanziario cui imputare la relativa spesa;
   gli identici Fabrizio Di Stefano 5.44, Melilla 5.27, Matarrese 5.19 e Pellegrino 5.200, nonché Fabrizio Di Stefano 5.52, che estendono la portata della norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso lettera a-bis), del presente provvedimento in materia di attività scolastica anche ai danni da maltempo dovuti alle eccezionali nevicate del gennaio 2017 e agli eventi franosi di febbraio 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nei limiti delle risorse allo scopo stanziate;
   Massimiliano Bernini 5.12, che prevede che la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisca investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, con particolare riferimento agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   gli identici Tancredi 5.330 e Fabrizio Di Stefano 5.309, nonché Fabrizio Di Stefano 5.47, che prevedono l'assegnazione all'Azienda per il diritto universitario di Teramo di un contributo pari a 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili destinate al piano triennale degli interventi di ammissibilità al finanziamento statale, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria;
   Fabrizio Di Stefano 5.48, che assicura all'università di Teramo l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, anche per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di finanziamento ordinario e delle tasse scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Pastorelli 5.39, che, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, prevede la precedenza nei trasferimenti interprovinciali per i docenti in servizio nei Comuni interessati dagli eventi sismici oggetto del provvedimento compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché la loro collocazione in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Ricciatti 5.30, che, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, prevede per i docenti in servizio nei Comuni interessati Pag. 71dagli eventi sismici oggetto del provvedimento compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e la collocazione in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Pastorelli 5.3, che per l'anno scolastico 2017/2018 assegna in via prioritaria ai docenti di ogni ordine e grado che hanno la residenza nei territori colpiti dagli eventi sismici oggetto del provvedimento, i posti vacanti e disponibili ai fini dell'immissione in ruolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Ricciatti 6.01, che prevede che le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Ricciatti 6.02, che prevede che, al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato «Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali», con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Pastorelli 7.15, che attribuisce al Commissario straordinario anche il compito di predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Colletti 7-bis.102, che incrementa da 23 a 46 milioni di euro per l'anno 2017 (rispetto al testo) i contributi che possono essere concessi ai sensi dell'articolo 7-bis, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Melilli 7-bis.103, che incrementa da 23 a 30 milioni di euro per l'anno 2017 (rispetto al testo) i contributi che possono essere concessi ai sensi dell'articolo 7-bis, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili. Al riguardo, ritiene Pag. 72opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Pastorelli 7-bis.107, che prevede che gli spettacoli di musica dal vivo, le fiere, sagre paesane e ogni altra manifestazione locale che avrà luogo in uno dei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 10 milioni di euro l'anno a decorrere dal 1o gennaio 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del PREU sui giochi e mediante una riduzione della la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli identici emendamenti Ricciatti 1.41 e Pellegrino 1.100 sui quali esprime nulla osta, in considerazione del fatto che tali ultime proposte emendative rivestono un carattere sostanzialmente procedurale, giacché esse appaiono volte a stabilire una diversa procedura di riconoscimento delle fondazioni e delle associazioni cui possono essere destinate le erogazioni liberali. In particolare, alla individuazione dei predetti enti con decreto prefettizio si sostituisce l'elencazione già effettuata con DPCM 20 giugno 2000 (onlus, organizzazioni internazionali, associazioni sindacali etc.). Tutto ciò considerato, ritiene che alle predette proposte emendative non possano ascriversi effetti pregiudizievoli in termini di minor gettito per la finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto di chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli premissivi 01.100, 01.09, 01.010, 01.011, 01.012, 01.034, 01.035, 01.0100, 01.0161, sugli emendamenti 1.11, 1.37, 1.46, 1.50, 1.51, 1.105, 1.160, 2.14, 2.15, 2.110, 3.26, 3.27, 3.33, 3.34, 3.36, 3.46, 3.48, 3.49, 3.53, 3.54, 3.55, 3.59, 3.62, 3.100, 3.120, 3.130, 3.150, 4.2, 4.4, 4.5, 4.9, 4.100, 4.101, 5.3, 5.12, 5.19, 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.30, 5.39, 5.43, 5.44, 5.45, 5.47, 5.48, 5.52, 5.100, 5.200, 5.215, 5.300, 5.309, 5.330, 7.15, 7-bis.102, 7-bis.103 e 7-bis.107 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 1.0100, 2.02, 2.03, 2.07, 2.0110, 4.06, 4.07, 4.08, 4.013, 4.016, 6.01, 6.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Rocco PALESE (Misto-CR) sottopone all'attenzione del presidente Boccia la necessità di dare urgentemente corso alla richiesta formalizzata nella giornata di ieri dal collega Marcon, volta a prevedere la pronta calendarizzazione in Commissione bilancio dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan in merito alle recenti nomine dei vertici di alcune tra le più importanti società italiane Pag. 73a partecipazione statale. A suo avviso, appare infatti ineludibile, al fine di assicurare la necessaria trasparenza circa l'adozione di atti di tale rilevanza, che il Parlamento sia reso edotto circa le motivazioni e i criteri che hanno condotto alla succitate nomine, sottolineando in particolare l'esigenza che il Parlamento medesimo sia posto nelle condizioni di prendere cognizione del complesso procedimento istruttorio a monte delle nomine medesime, in modo da poter esprimere un giudizio consapevole sulle scelte operate dal Governo e di evitare il ripetersi di situazioni a suo avviso incresciose.

  Giulio MARCON (SI-SEL), in relazione a quanto in dichiarato dal collega Palese, comunica di aver formalizzato alla Presidente Boldrini e al presidente Boccia nella giornata di ieri la richiesta di procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan in merito al rinnovo degli organi ai vertici dei consigli di amministrazione di talune società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, auspicando che tale audizione possa svolgersi in tempi quanto più possibile ravvicinati.

  Francesco CARIELLO (M5S) si associa alla richiesta di audizione del Ministro Padoan sulla questione richiamata dai colleghi che lo hanno preceduto, auspicando che tale appuntamento possa tradursi nella occasione per un dibattito proficuo ed aperto sul complesso degli argomenti connessi al recente rinnovo dei vertici delle citate società partecipate dallo Stato.

  Gianni MELILLA (MDP) conviene circa la necessità di procedere all'audizione del Ministro Padoan sulle questioni evidenziate dai colleghi che lo hanno preceduto.

  Maino MARCHI (PD), pur ravvisando la parziale novità della richiesta di audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sui temi in argomento rispetto alla prevalente prassi registratasi in passato, ritiene comunque che tale audizione potrà rappresentante una utile sede di confronto e di approfondimento in ordine ai criteri sottostanti le nomine effettuate nonché in merito agli obiettivi strategici cui indirizzare l'attività di società tanto rilevanti nel panorama industriale del nostro Paese, sia pure nel rispetto delle relative sfere di attribuzioni cui deve comunque uniformarsi il rapporto dialettico tra Governo e Parlamento.

  Francesco BOCCIA, presidente, ad integrazione degli interventi testé svolti dai colleghi, fa presente che, sulla base di intese intercorse per le vie brevi con i presidenti delle Commissioni competenti in materia, IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), l'audizione del Ministro Padoan potrebbe avere luogo nei prossimi giorni.

  La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
Nuovo testo C. 3671-
ter Governo e abb.