CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 33

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
Atto n. 396.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, nell'introdurre l'esame, avvisa che, data l'ampiezza del provvedimento, la complessità tecnica della materia e il grado di dettaglio degli istituti incisi, si limiterà in questa fase a una relazione abbastanza analitica ma comunque meramente riassuntiva dei contenuti dello schema di decreto legislativo, senza entrare nel merito delle valutazioni politiche, che potranno essere svolte successivamente.
  Il decreto legislativo il cui schema è da oggi all'esame della Commissione è stato adottato dal Governo in attuazione della delega legislativa conferitagli dal decreto-legge n. 185 del 2015, che a tal fine ha introdotto una norma specifica nella legge Di Paola (legge n. 244 del 2012). Con la delega in questione il Governo è stato chiamato a realizzare l'equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia. Queste ultime sono a loro volta oggetto di un'altra delega, anch'essa finalizzata al loro riordino: cioè quella prevista dalla legge n. 124 del 2015 (cosiddetta delega «Madia»). Sebbene le due deleghe abbiano termini di esercizio diversi, il Governo ha scelto di esercitarle insieme, in ragione del fatto che, come detto, si tratta da una parte di rivedere l'ordinamento delle Forze di polizia e dall'altra di realizzare l'equiordinazione tra queste ultime Pag. 34e le Forze armate. Come noto, la Commissione ha già iniziato, martedì scorso, congiuntamente con la I Commissione, l'esame dello schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia (atto del Governo n. 395).
  Lo schema di cui inizia oggi l'esame oggi reca principalmente modifiche e integrazioni al Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Prima di entrare nel dettaglio, ricorda – traendo spunto dalla relazione del Governo allegata al provvedimento – i punti qualificanti della riforma. Per quanto riguarda gli ufficiali, vanno ricordati l'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale; la modifica della permanenza nei gradi; un nuovo trattamento economico, in particolare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori, e il connesso superamento dell'attuale trattamento economico della cosiddetta «omogeneizzazione». Per i sottufficiali e i graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente; introduce un nuovo sistema di avanzamento «a scelta, per terzi» per il grado di primo maresciallo; prevede la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (un anno in meno), di sergente (2 anni in meno) e di sergente maggiore (3 anni in meno). Anche per sottufficiali e graduati è prevista una revisione di funzioni e compiti con connessa revisione dei parametri stipendiali. Viene specificato che lo sviluppo della carriera del ruolo marescialli è «direttivo», mentre quello dei ruoli sergenti e graduati è «esecutivo». Sono previste disposizioni di raccordo e coordinamento – anche per la gestione del regime transitorio – in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento. Vengono inoltre ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.
  Venendo all'articolato, il provvedimento è strutturato su 12 articoli.
  L'articolo l contiene disposizioni comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, viene delineata per gli ufficiali una carriera a sviluppo dirigenziale unitario. Vengono elencate in generale le funzioni cui sono preposti gli ufficiali, i quali sono distinti in tre componenti: ufficiali generali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. In sostanza, viene delineata nel suo percorso l'intera carriera di ufficiale, dal grado di sottotenente a quello di generale o gradi corrispondenti delle varie Forze armate. Lo stesso è fatto per la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli di marescialli e sergenti. Per i marescialli viene prescritto il conseguimento della laurea. Viene precisato che gli uni hanno carriera a sviluppo direttivo e gli altri a sviluppo esecutivo. Per ciascuna categoria viene specificata la successione dei gradi. Per i gradi apicali di entrambi i ruoli viene prevista l'attribuzione di specifiche qualifiche connesse all'assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo d'appartenenza e all'anzianità posseduta. Lo stesso, infine, è fatto per la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto). Si specifica che lo sviluppo di carriera di questi ultimi è esecutivo. Si aggiungono i militari di truppa, che comprendono i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e le varie tipologie di allievi (carabinieri, finanzieri, frequentatori delle Accademie o scuole militari, eccetera). I nuovi gradi e qualifiche dell'ordinamento militare sono aggiornati in corrispondenza con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile.
  È specificato che in caso di partecipazione ai concorsi interni delle Forze armate, il personale militare in servizio, che in quanto tale è già riconosciuto idoneo al servizio militare incondizionato, non sarà sottoposto alla misurazione dei parametri fisici, come previsto per i nuovi reclutamenti. Sono previste misure per consentire alle Forze armate di incrementare i reclutamenti Pag. 35annuali nei ruoli iniziali se questo occorre a causa di esigenze funzionali specifiche. In sostanza si fa in modo che le Forze armate dispongano di un adeguato bacino di graduati e di militari di truppa dal quale attingere per fare fronte a straordinarie necessità, come il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali. Per sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare vengono previste, oltre alle categorie e specialità, anche le «qualificazioni».
  In materia di detrazione di anzianità, è previsto che gli effetti della detrazione di anzianità operata a qualsiasi titolo sul grado vengano estesi anche a valere sulla decorrenza della qualifica posseduta. Viene, altresì, previsto che i periodi di congedo straordinario, cosiddetti congedi parentali (di cui all'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001) siano computati nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera. In questo modo si vogliono armonizzare i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego, soprattutto a danno del personale femminile.
  È prevista la sospensione della procedura di transito nei ruoli del personale civile per il personale militare non idoneo che sia sottoposto a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego per qualsiasi causa. È previsto l'annullamento della procedura di transito nel caso in cui i procedimenti si concludano con esito sfavorevole per l'interessato ovvero con un provvedimento disciplinare di stato definitivo oppure nel caso in cui la sospensione dall'impiego non venga revocata. In questo modo si colma un vuoto normativo che consentiva al personale militare, in costanza di procedimento disciplinare di stato, di transitare effettivamente all'impiego civile. È prevista l'adozione di tabelle di corrispondenza per il transito nell'impiego civile del personale non dirigente, in linea con i principi di equiordinazione. Viene prevista, per tutto il personale militare collocato in ausiliaria, la permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, così superando la differenziazione legata all'età anagrafica. Si vuole in questo modo assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e che per questo oggi permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 anni invece di 5).
  Il nuovo sviluppo di carriera dei marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente, prevede la possibilità per questi di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell'Arma dei carabinieri.
  È prevista la promozione al grado superiore, a mero titolo onorifico e senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, del personale in servizio permanente che cessa dal servizio per determinate cause. La promozione non è prevista per coloro che già rivestono il grado apicale della categoria d'appartenenza ed è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio.
  L'articolo 2 reca disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali. In particolare, in coerenza con il nuovo assetto della categoria degli ufficiali, l'esercizio del potere di spesa viene esteso a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando o direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa. A parte questo, viene innalzato a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali: questo allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con Pag. 36quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali.
  Vengono poi aggiornate le figure professionali del capitano di lungo corso e del capitano di macchina, sostituendole con quelle di primo ufficiale di coperta e primo ufficiale di macchina. La materia dei titoli professionali marittimi, infatti, era disciplinata dal codice della navigazione e dal relativo regolamento attuativo, ma negli anni è stata rivista. Attualmente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 prevede rispettivamente la figura professionale di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT1 e primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW.
  Viene poi elevato a 35 anni il limite di età e prescritto il possesso almeno della laurea (triennale) per l'arruolamento come ufficiali del ruolo speciale. Potranno accedere alla categoria anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che abbiano determinati requisiti. Il concorso nei ruoli speciali viene aperto in forma stabile anche ai graduati (ruolo volontari in servizio permanente).
  Viene consentito di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea triennale in deroga ai limiti di età del codice e comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. Viene innalzato al trentacinquesimo anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, eccetera) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea.
  Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate sono esentati dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è giustificato dal fatto che si tratta di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota o di navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni.
  Viene regolata l'ipotesi di mancato superamento degli studi accademici o mancato conseguimento del diploma di laurea per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica militare. Le categorie destinatarie del collocamento degli ufficiali in soprannumero vengono ampliate fino a un massimo di 155 unità e vi sono inclusi gli ufficiali impiegati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero in qualità di addetti militari e l'ufficiale generale designato come consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Viene previsto l'inserimento nell'aliquota di valutazione dei contrammiragli del neocostituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, che prevede per il corpo tre specialità caratterizzanti: genio navale, armi navali e infrastrutture. Dal grado di contrammiraglio gli ufficiali sono ora inclusi in un'unica aliquota di valutazione secondo l'ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un'unica graduatoria di merito.
  Per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza, è previsto un sistema di ricostruzione di carriera che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni. La disposizione mira a garantire parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.
  Viene riformato l'avanzamento del maestro direttore della banda musicale, prevedendo il grado di colonnello, mentre per il maestro vicedirettore della banda musicale viene fissato come livello apicale il Pag. 37grado di maggiore; quest'ultimo viene previsto che venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché di due.
  L'articolo 3 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali. Fino al 2022 e in deroga alla normativa prevista a regime, per la partecipazione al concorso per il ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti è previsto il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché del titolo di laurea. Una disciplina transitoria – dal 1o gennaio 2017 al 31 ottobre 2019 – è dettata per la formazione delle aliquote degli ufficiali al fine di armonizzare il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione tale da consentire dal 2020 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina. È prevista una disciplina transitoria per l'avanzamento degli ufficiali della Marina tenuto conto delle particolarità degli obblighi di imbarco o comando della Marina rispetto alle altre Forze armate. In particolare, sono regolati i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l'avanzamento di questi ufficiali.
  Viene poi disciplinata in via transitoria la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore.
  L'articolo 4 reca disposizioni concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. Nello specifico, vengono introdotti il nuovo grado di luogotenente e le qualifiche di «primo luogotenente» per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, quella di «luogotenente carica speciale» per l'Arma dei carabinieri, e di «luogotenente cariche speciali» per la Guardia di finanza, nonché la «qualifica speciale» per i sergenti maggiori capi e i gradi corrispondenti. Vengono specificate le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno, al ruolo dei marescialli. Vengono ridefinite le funzioni del personale del ruolo marescialli in modo da tenere conto dell'istituzione del grado di luogotenente quale livello apicale del ruolo marescialli e della qualifica di primo luogotenente.
  Ancora, in materia di ferme ulteriori, viene previsto un ulteriore vincolo di cinque anni anche per coloro che frequentano corsi di qualificazione per controllore del traffico aereo, nonché altri cicli didattici di durata non inferiore ad otto mesi o non inferiore a sei mesi se effettuati all'estero.
  In tema di commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, sono previste modifiche per tenere conto dei nuovi ruoli, anche al fine di prevedere la possibilità di costituire ulteriori sottocommissioni subordinate e funzionali a quella principale per le tre Forze armate. Sono, inoltre, disciplinate le modalità di avanzamento dei sottufficiali che siano stati esclusi dalle relative aliquote di valutazione a causa di impedimenti stabiliti dal codice e per i quali siano successivamente venute meno le cause di esclusione. Viene in tal modo uniformato il trattamento con quello già previsto per gli ufficiali. Per inciso, non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di ministro o di sottosegretario di Stato e non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
  Viene estesa anche ai marescialli la disciplina del sistema di avanzamento prevista per i sergenti. Per l'avanzamento a primo maresciallo viene prescritto il possesso almeno della laurea: la relazione del Governo precisa che si fa riferimento alla Pag. 38laurea «almeno triennale». Viene ridefinita l'articolazione della carriera dei marescialli, per tenere conto del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogotenente. Conseguentemente, vengono riviste le modalità di avanzamento nel ruolo dei marescialli e viene nel contempo eliminata la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo.
  Per quanto riguarda, invece, i periodi di permanenza nel grado di maresciallo capo e nei gradi corrispondenti ai fini dell'avanzamento al grado di primo maresciallo, le modifiche sono volte a contemplare anche il periodo di permanenza minima ai fini dell'avanzamento al grado di luogotenente. Tale periodo è fissato in un minimo di otto anni di permanenza nel grado, analogamente a quanto attualmente previsto per l'avanzamento al grado di primo maresciallo. Viene altresì ridisciplinato l'avanzamento al grado di luogotenente. Sono dettate disposizioni in materia di attribuzione del grado di luogotenente ai primi marescialli, in particolare in merito ai requisiti. Tra l'altro è richiesta una valutazione caratteristica dell'ultimo triennio non inferiore a eccellente e l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio. Anche in questo caso sono previste modalità di avanzamento per i militari esclusi dalle aliquote di valutazione a causa di impedimenti previsti dal codice e per i quali successivamente siano venute meno le cause di esclusione. In materia di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, è stabilito in 8 anni il periodo di permanenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente.
  L'articolo 5 definisce un regime transitorio del reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale del ruolo dei marescialli. Nello specifico, è previsto per il 2018 il bando di un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di questi sottufficiali. Il concorso sarà riservato al solo personale militare appartenente ai ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente effettivo arruolati ai sensi della legge n. 958 del 1986 e successivamente transitato in servizio permanente. Sono fissati i requisiti per la partecipazione al concorso. Quanto all'età, si prevede che la partecipazione possa avvenire anche in deroga ai vigenti limiti per il personale in servizio al 31 dicembre 2016. Le modalità transitorie di avanzamento al grado di primo maresciallo oggi previste dal codice vengono tenute ferme fino solo al 2016, anziché al 2020 come attualmente previsto, in considerazione del fatto che dal 2017 subentrerà il nuovo sistema a regime.
  Quanto all'avanzamento al grado di primo maresciallo, si prevede che, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avvenga a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami viene riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso viene consentita per non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito.
  In materia di assunzione del grado di luogotenente, è previsto il riconoscimento, a partire dal 1o gennaio 2017, del grado in questione ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente, con il mantenimento dell'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. Ulteriori disposizioni regolano l'inserimento in un'aliquota straordinaria formata alla data del 1o gennaio 2017 di alcune categorie di marescialli.
  Vengono poi dettate disposizioni transitorie per l'attribuzione ai luogotenenti della qualifica di primo luogotenente, con decorrenza dal 1o ottobre 2017. In particolare, sono stabiliti i periodi di permanenza minima nel grado ai fini del conferimento della predetta qualifica.
  Per i primi marescialli che alla data del 1o gennaio 2016 abbiano maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado è previsto il conferimento della Pag. 39qualifica di luogotenente, previa valutazione dei requisiti. Un apposito decreto dirigenziale dovrà determinare, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica in esame.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. Attualmente il codice prevede che il reclutamento nei ruoli dei sergenti e sovrintendenti, secondo i posti disponibili in organico, avvenga mediante concorsi interni, riservati fino al 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo e fino al 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado. La novella proposta modifica queste percentuali al fine di riservare agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze armate il limite minimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami e agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo il limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli. Il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti può essere destinato, al termine del corso di formazione, alla sede di servizio di provenienza o in altre sedi di preferenza.
  Per il grado apicale del ruolo dei sergenti con «qualifica speciale» sono previsti profili di maggiore responsabilità e operatività. In particolare, si prevede che i sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti con qualifica speciale possano ricoprire specifici incarichi di maggiore responsabilità e più intenso impegno operativo, possano essere i diretti collaboratori di superiori gerarchici e possano sostituirli in caso di loro impedimento o assenza, svolgano funzioni di indirizzo o coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta, assolvano in autonomia incarichi di comando commisurati al grado e al loro livello di responsabilità, e così via.
  È previsto che ai sergenti maggiore capo e ai gradi corrispondenti possa essere conferita la «qualifica speciale». Vengono ridotti i periodi di permanenza per l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni. Vengono definiti i requisiti per l'attribuzione della «qualifica speciale» ai sergenti maggiori capi delle tre Forze armate e ne sono disciplinate le modalità di conferimento. Tra i requisiti per l'attribuzione della qualifica figurano la mancanza degli impedimenti stabiliti dal codice, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente nell'ultimo triennio, l'assenza di sanzioni disciplinari di corpo nell'ultimo biennio. Viene anche in questo caso prevista l'applicabilità delle disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento a favore del personale escluso dalle aliquote di valutazione a causa degli impedimenti.
  L'articolo 7 contiene disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. Viene prevista una disciplina transitoria per salvaguardare i concorsi banditi prima del 1o gennaio 2017, già in atto all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, per il reclutamento nei ruoli del marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. Viene prevista la graduale applicazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino. È previsto l'inquadramento dei sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'anzianità necessaria per il conferimento della «qualifica speciale» e l'armonizzazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima. Sono stabiliti i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini Pag. 40della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori capo con quattro anni di anzianità.
  L'articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale appartenente alle categorie dei graduati e militari di truppa. A tal fine viene prevista l'attribuzione della nuova «qualifica speciale» per i caporalmaggiori capi scelti. In questo modo la successione dei gradi del personale militare del ruolo dei volontari in servizio permanente viene allineata a quella degli omologhi ruoli delle Forze di polizia, per i quali viene introdotta un'analoga qualifica. Viene poi previsto il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento dell'elevata valenza operativa delle Forze armate. La possibilità di bandire concorsi mediante una procedura ad hoc garantisce la capacità di attivare il reclutamento in qualsiasi momento per fronteggiare particolari esigenze. Vengono definiti i profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con «qualifica speciale». Sono previste ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di formazione o la perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale. Sono ridotti i periodi di permanenza per l'avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente, conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia.
  L'articolo 9 reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria dei graduati.
  È previsto che per il 2017 le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti siano conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative espressamente indicate in riferimento a permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti. È precisato che i caporal maggiori capo sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo. Ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti che al 31 dicembre 2016 hanno già compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovino in condizioni ostative è attribuita la qualifica speciale con decorrenza dal 1o ottobre 2017. Ai caporal maggiori capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nel caso precedente la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2017.
  L'articolo 10 reca disposizioni concernenti il trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare. Lo scopo è adeguare il sistema parametrale in seguito alla nuove progressioni di carriera con particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica di primo luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente maggiore capo e caporal maggiore capo scelto. In sintesi viene rivisto il sistema parametrale con l'inserimento di un parametro stipendiale per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo qualifica speciale, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale. Viene, altresì, prevista la maturazione del parametro stipendiale correlato all'anzianità nel grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente erano 8 anni) e la maturazione del parametro correlato all'anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente erano 8 anni). Infine è disposta la revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni grado o qualifica. In apposita tabella sono riportati i nuovi parametri e per ogni grado o qualifica economica l'incremento unitario per l'interessato e l'onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione derivante dall'incremento parametrale. Nella Pag. 41stessa tabella sono riportati gli effetti che l'incremento parametrale ha sugli emolumenti corrisposti al personale volontario in ferma prefissata, la cui paga è calcolata in misura percentuale rispetto a quella prevista per il primo caporal maggiore. Nello specifico, viene definita la retribuzione base dei volontari in ferma prefissata, dei volontari in rafferma annuale e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.
  Viene applicata ai maggiori e ai tenenti colonnelli il divieto, previsto per i colonnelli e i generali in servizio, di percepire oltre allo stipendio indennità, proventi o compensi a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione. Sono definiti gli importi degli stipendi annui lordi degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, in relazione al grado e all'anzianità posseduti, superando la dinamica della omogeneizzazione stipendiale. Parimenti sono definiti gli importi annui lordi dell'indennità integrativa speciale per gli ufficiali generali e ufficiali superiori. È precisato che le misure di indennità integrativa speciale hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
  Sono ridefinite le norme in materia di trattamento economico, assicurando una gradualità idonea a mantenere la verticalizzazione degli inquadramenti stipendiali senza determinare scavalcamenti in caso di promozione e per garantire l'equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.
  Viene regolato il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti. Il meccanismo di progressione non si applica al compimento dei 23 anni dalla nomina a ufficiale per i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli, ma soltanto successivamente al compimento del 25o anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.
  Sono state adeguate le disposizioni in tema di scatti per l'invalidità di servizio e di scatti demografici per il personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali. Viene rideterminato l'assegno pensionabile per ufficiali generali e ufficiali superiori delle Forze armate, in relazione al grado e all'anzianità. Vengono definite le modalità e i criteri per l'attribuzione delle indennità di posizione riservate ai generali, ai generali di corpo d'armata o divisione e ai gradi corrispondenti, i cui importi è previsto siano aggiornati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia e delle finanze. L'assegno pensionabile è stato rideterminato nel suo valore in relazione al grado e all'anzianità da ufficiale in considerazione della nuova architettura delle posizioni economiche. I valori annui lordi sono riportati in apposita tabella. L'indennità perequativa e l'assegno di valorizzazione dirigenziale sono abrogati e sostituiti con la nuova «indennità dirigenziale». La nuova indennità dirigenziale conferma i valori oggi vigenti dell'indennità perequativa per gradi di generale di brigata e di colonnello, mentre prevede importi differenziati in modo verticale in relazione ai gradi di maggiore e tenente colonnello. Gli importi della nuova indennità sono riportati in apposita tabella.
  Vengono definite le misure dell'indennità operativa di base da attribuire agli ufficiali generali e superiori, la quale costituisce la base di calcolo per tutte le altre indennità operative. Viene riconosciuta l'applicabilità agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle disposizioni in materia di missioni e di trasferimento. In particolare, è confermato che il personale appartenente alle amministrazioni statali in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale, fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
  Sono state adeguate le disposizioni in tema di assegni per il nucleo familiare e in tema di compenso per lavoro straordinario. Pag. 42
  Viene istituito un fondo finalizzato all'attribuzione di «misure alternative al compenso per lavoro straordinario». Il fondo è diretto anche ad alimentare eventuali integrazioni al trattamento economico accessorio legate alla produttività.
  In materia di ausiliaria viene estesa alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze di polizia a ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria. In pratica, per il personale militare avente i requisiti, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
  Dal 1o gennaio 2018 vengono estesi ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate alcuni adeguamenti economici previsti per i colonnelli e i generali. Il meccanismo della omogeneizzazione stipendiale di cui all'articolo 5 della legge n. 231 del 1990 viene escluso con riferimento ai livelli di maggiore e tenente colonnello: ciò in conseguenza della completa revisione del trattamento economico del personale militare inserito nella carriera dirigenziale. Vengono determinati i parametri stipendiali correlati ai nuovi gradi e alle nuove qualifiche del personale militare, ad esclusione degli ufficiali generali e ufficiali superiori, i quali sono destinatari del trattamento economico dirigenziale.
  Dal 1o ottobre 2017 è rideterminato l'ammontare mensile lordo dell'importo aggiuntivo pensionabile in favore del personale militare con grado o qualifica apicale e con una determinata anzianità nel grado delle categorie dei sottufficiali e graduati, con il che si dà vita a un riconoscimento economico a favore di questi ultimi. Sono previsti, con decorrenza dal 1o ottobre 2017, nuovi compensi per il lavoro straordinario feriale, notturno o festivo e notturno festivo per il caporal maggior capo scelto con cinque anni di anzianità di grado, per il sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e per il primo luogotenente.
  Viene altresì rideterminato, dal 1o gennaio 2017, l'importo dell'assegno funzionale annuo lordo per il grado di luogotenente in base agli anni di servizio (17, 27, 32), nonché dal 1o gennaio 2018 la misura annua lorda dell'assegno funzionale in favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dalla nomina a ufficiale. Sempre con decorrenza dal 1o gennaio 2017, si applica una nuova misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base per il grado di luogotenente. Sono inoltre rivisti l'ammontare mensile lordo dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per gli stabilimenti militari di pena prevista per i luogotenenti e l'importo giornaliero del compenso forfettario di guardia per il grado di luogotenente (III fascia); gli importi giornalieri del compenso forfettario di impiego per il grado di luogotenente, con un importo maggiorato per il sabato e la domenica. Viene soppresso l'assegno di valorizzazione dirigenziale.
  Il contributo straordinario di 80 euro mensili per il personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, introdotto dalla legge di stabilità 2016, cessa di essere corrisposto dal 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni dalla nomina a ufficiale un assegno lordo una tantum di 350 euro. Al riguardo ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 365) ha previsto la destinazione di parte delle risorse del Fondo per il pubblico impiego all'incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni della legge delega Madia n. 124 del 2015 sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché Pag. 43– ai sensi della legge n. 244 del 2012 – per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In alternativa, la legge di bilancio prevede la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario di 960 euro annui sopra ricordati.
  L'articolo 11 reca norme transitorie di coordinamento e finali. In particolare, a decorrere dal 2017 è previsto l'adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate attraverso una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, nei termini individuati in dettaglio da un'apposita tabella. L'adeguamento ha lo scopo di garantire un risparmio il cui ammontare è destinato per metà a integrazione della copertura finanziaria del provvedimento e per l'altra metà ad appositi fondi da ripartire con decreto ministeriale.
  Viene riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento in esame a favore del personale militare che per effetto delle nuove norme si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente. Agli ufficiali che al 1o gennaio 2018 non abbiano maturato un'anzianità di 13 anni dalla nomina a ufficiale è attribuito un assegno personale di riordino di importo lordo mensile pari a 650 euro a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina e fino alla promozione a maggiore. Per gli ufficiali in servizio che al 1o gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina è attribuito un assegno di importo lordo mensile pari a 180 euro dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina fino alla promozione a maggiore. Gli assegni hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull'equo indennizzo. Vengono individuati i periodi che possono essere computati ai fini del servizio complessivo da utilizzare per il primo inquadramento stipendiale nel nuovo regime.
  Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che consegue il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, è attribuito un assegno lordo una tantum da corrispondere entro il 31 dicembre 2017, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado.
  L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Il Ministero dell'economia provvede al monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino e, in caso di scostamento rispetto alle risorse previste, attua una procedura mediante la quale il maggiore onere è portato in riduzione dagli stanziamenti degli stati di previsione della spesa (bilancio) dei dicasteri interessati.
  L'articolo 12, infine, dispone in merito alla copertura finanziaria, sulla quale non si sofferma rientrando più propriamente negli ambiti di competenza della Commissione bilancio.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.
Nomina n. 100.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della nomina in oggetto.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente e relatore, ricorda che la nomina è sottoposta al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e che la Commissione Pag. 44Difesa del Senato si è già pronunciata – con un parere favorevole – lo scorso 15 marzo.
  In sostituzione del relatore, deputato Piccolo, impossibilitato a prendere parte alla seduta, riferisce che la procedura per la nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate è stata avviata con la deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 23 febbraio 2017.
  Ricorda, quindi, che la Cassa di previdenza delle Forze armate è stata istituita nel 2009 al fine di unificare le preesistenti Casse di previdenza dei singoli corpi delle Forze armate, con lo scopo di gestirne i relativi fondi previdenziali. L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della difesa (articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa.
  Rammenta, inoltre, che gli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) recano la disciplina degli organi direttivi della Cassa, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori.
  I componenti di tutti e tre gli organi svolgono l'attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.
  In particolare, il consiglio di amministrazione è formato da nove militari in servizio attivo rappresentanti le singole categorie di personale di Forza armata, un magistrato contabile, un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale; infine, fa parte del consiglio di amministrazione anche un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale. Per quanto riguarda i nove militari, si tratta di due membri per l'Esercito, due per la Marina, due per l'Aeronautica e tre per i Carabinieri. Sono previsti, accanto ai nove militari componenti effettivi, anche nove supplenti.
  Il Presidente – che è il rappresentante legale della Cassa – risponde del funzionamento di questa al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa e deve essere scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione, escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza.
  Nel caso in cui il Presidente sia scelto tra i membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale militare in servizio attivo, l'articolo 77, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede che debba essere un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente e che debba essere scelto in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
  Da ultimo, evidenzia che nel corso della legislatura la Commissione ha già esaminato due proposte di nomina a presidente della Cassa, in entrambi i casi esprimendo parere favorevole: la prima volta nel 2013, sulla proposta di nomina del Tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito Vincenzo Porrazzo, e la seconda volta, a seguito del pensionamento del generale Porrazzo, nel 2015 sulla proposta di nomina dello stesso Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale, di cui il Governo propone ora la conferma. La nuova nomina, dunque, interviene a meno di tre anni dalla precedente perché nel frattempo, lo scorso 23 ottobre 2016, l'intero Consiglio di amministrazione dell'Ente è scaduto. L'articolo 75 del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, tuttavia, prevede espressamente la possibilità di rinnovare, per una sola volta, il mandato del presidente.
  Quanto alle esperienze del generale Del Casale – sulla cui nomina, come detto, la Commissione si è già espressa favorevolmente Pag. 45nel 2015 – evidenzia che egli il 22 giugno 2015 ha assunto l'incarico di presidente del Centro alti studi per la Difesa; precedentemente è stato, tra l'altro, comandante del Centro di simulazione e validazione dell'Esercito e comandante dell'Accademia militare di Modena.

  Paolo BOLOGNESI (PD) sottolinea l'opportunità di acquisire informazioni sulla gestione dei fondi della Cassa di previdenza delle Forze armate e, a tal fine, suggerisce che, una volta formalizzata la sua nomina a Presidente della Cassa, la Commissione svolga l'audizione del generale Del Casale.

  Tatiana BASILIO (M5S) fa presente che l'equilibrio di gestione della Cassa è fonte di grande preoccupazione tra i militari interessati: decine di migliaia di uomini e donne delle Forze armate che servono la Patria e che vedono compromessi i loro risparmi previdenziali. Per dare risposta a queste persone, ha presentato più atti di sindacato ispettivo sul tema, ai quali però non è ancora stata data risposta. In particolare, è diffuso il timore di un possibile dissesto dei conti per più di uno dei fondi amministrati dall'ente: timore acuito dalla Corte dei conti, che ha evidenziato criticità sotto il profilo della gestione finanziaria dei fondi. Si associa, quindi, alla richiesta del deputato Bolognesi di audire il futuro Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, ricordando di aver già avanzato una richiesta in tal senso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già concordato sull'opportunità di audire il futuro Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, replicando ai deputati intervenuti, ribadisce quanto già riferito dal sottosegretario Rossi alla Commissione difesa del Senato in sede di esame della proposta di nomina in titolo, vale a dire che la gestione dei fondi della Cassa è al momento in equilibrio finanziario e che allo stato non vi sono criticità, anche se non si esclude che potrebbero prodursene per effetto della riduzione del personale fissata come obiettivo dalla legge n. 244 del 2012.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.