CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 218

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

  La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Raffaella MARIANI (PD), relatrice, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo, che apporta numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Governo, avvalendosi della facoltà concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, che consente – entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo – l'adozione di disposizioni integrative e correttive, ha infatti deciso di adottare un unico provvedimento in cui raggruppare un consistente numero di modifiche aventi carattere sostanziale e formale. Lo schema di decreto reca disposizioni di carattere sostanziale, che intervengono su vari ambiti, taluni di rilevanza strategica, della normativa sui contratti pubblici. Alcune modifiche recepiscono le osservazioni emerse nel corso delle due consultazioni, che sono state svolte nei mesi scorsi, una che ha riguardato in generale le stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del Codice, l'altra lo stesso schema di provvedimento al nostro esame. Altre sono state adottate in esito alle valutazioni riguardanti i primi mesi dell'applicazione, anche se, come è stato rilevato più volte in Commissione Ambiente, Pag. 219una più compiuta valutazione sul codice sarà possibile solo una volta definito tutto l'impianto attuativo a seguito della definitiva adozione dei vari provvedimenti. Ricorda che la Commissione ha seguito e segue con costante attenzione la riforma degli appalti pubblici e delle concessioni in un lavoro, che è iniziato con l'esame in fase ascendente delle direttive n. 23, n. 24, e n. 25 del 2014, è proseguito con l'esame della legge delega e del relativo decreto delegato, e sta continuando nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Codice, congiuntamente con il Senato, e nell'esame delle linee guida trasmesse dall'ANAC. Rileva che, in questi mesi, la Commissione ha avuto modo di raccogliere una serie di considerazioni importanti emerse nell'ambito delle audizioni svolte, di cui anche il Governo ha tenuto conto nella redazione dello schema di decreto correttivo.
  Reputa opportuno e necessario che anche l'esame di questo provvedimento avvenga in sinergia con l'altro ramo del Parlamento, tenuto conto del lavoro comune svolto in questi mesi e in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il codice, quando – lo ricorda – le due Commissioni hanno espresso un articolato parere di contenuto identico.
  Il provvedimento all'esame reca un gran numero di modifiche alla disciplina vigente, che andranno valutate attentamente, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge delega e di quanto emerso in questi mesi nel corso delle audizioni svolte. Si augura che l'esame si svolga in modo costruttivo e che le Commissioni di Camera e Senato possano approvare un parere condiviso.
  Prima di descrivere seppur in maniera sintetica il contenuto dei numerosissimi articoli che compongono lo schema di decreto legislativo, illustra alcune considerazioni di carattere generale, preannunciando la necessità di un'attenta valutazione del provvedimento, che tenga conto anche delle osservazioni dei colleghi. In primo luogo, rileva che molte delle disposizioni correttive che si intende introdurre al nuovo codice degli appalti sono state rese necessarie da una fase di transizione non ordinata, anche in considerazione del fatto che non tutti i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 sono stati emanati nei termini prescritti. Ricorda a tale proposito che, come molte delle stazioni appaltanti hanno evidenziato, anche in sede di audizione, alcune misure di semplificazione introdotte nel codice si siano rivelate e siano state vissute al contrario come elementi di complicazione. In secondo luogo, ritiene che il termine di un anno fissato per l'introduzione delle disposizioni correttive si sia rivelato prematuro, considerato che l'intervento sarebbe stato più utile quando fossero stati emanati tutti i decreti attuativi previsti. Sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, su cui si fonda a suo parere molto del successo del nuovo codice degli appalti, ritiene opportuna un'attenta valutazione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 24 dello schema, che amplia la platea dei soggetti qualificati di diritto a tutti i soggetti aggregatori, non soltanto regionali, ossia anche alle città metropolitane, alle aree vaste ed alle province, esimendoli in tal modo dall'onere di un processo di qualificazione. Esprimendo apprezzamento per la previsione relativa alla digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, inserita all'articolo 26 dello schema in esame, ritiene tuttavia opportuna una riflessione sui tempi della sua realizzazione. Ritiene altresì positivo che si sia reso obbligatorio all'articolo 30 l'inserimento della clausola sociale nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per lavori non aventi natura intellettuale. Analogamente, considera favorevolmente il richiamo esplicito nel testo al costo della manodopera ed ai costi della sicurezza affinché siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta. Ritiene al contrario che la questione della qualificazione delle imprese meriti un approfondimento, in particolare allo scopo di armonizzare i riferimenti nei differenti articoli inerenti rating di legalità, rating di impresa, come anche sottolineato dalle comunicazioni di ANAC. Ricorda inoltre che, come segnalato dallo stesso Pag. 220Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, è assolutamente opportuno esaminare in maniera approfondita la questione dell'obbligo per le SOA di avere la sede in Italia, e non in uno degli Stati membri dell'UE, considerato che ad essa è legata la necessità di garantire e potenziare i dovuti controlli.
  Con riferimento al subappalto, ritiene che le norme adottate attribuiscano una eccessiva responsabilità di scelta alle stazioni appaltanti in ordine alle decisioni da assumere; nel contempo, rileva come la modifica riguardante la quota dei lavori da subappaltare, nella misura del 30 per cento, riferita alla categoria prevalente, anziché all'intero importo contrattuale, non sia linea con quanto rilevato dalle Commissioni di Camera e Senato nel parere sul Codice. Ritiene che la Commissione debba valutare attentamente alcune modifiche dello schema di decreto e la loro coerenza con i criteri di delega; tale valutazione riguarda, tra gli altri, l'articolo 97, che esclude dall'obbligo di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture, da parte dei concessionari, i lavori di manutenzione e quelli eseguiti direttamente. Riguardo alla definizione di manutenzione ordinaria, richiama il giusto riferimento ad una progettazione esecutiva semplificata cui occorre dare chiari riferimenti e limiti Reputa rilevanti le modifiche di cui all'articolo 116, che attribuiscono all'ANAC le competenze in materia di costi standard ricordando quanto rilevato nel parere sul Codice, relativamente alla necessità di coinvolgere tra gli altri soggetti titolari di banche dati, quali l'ISTAT, al fine di incrociare le competenze anche specificamente statistiche. Quanto alla scelta di suddividere in due livelli il progetto di fattibilità, segnala che tale innovazione sembrerebbe contrastare con la necessità di concentrare le fasi della progettazione. Per quanto concerne l'appalto integrato, ritiene che le modifiche introdotte dall'articolo allentino la limitazione richiesta nella legge delega e che, pertanto, l'ampliamento delle ipotesi in cui tale appalto è consentito, fatti salvi i casi riferiti alla risoluzione di fattispecie destinate al superamento di situazioni emergenza provocate da grandi calamità, dovrà essere valutato attentamente al fine di non consentire eccessivi margini di discrezionalità. Considerato inoltre il cospicuo numero di provvedimenti attuativi da adottare, sarà, a suo avviso, necessario verificare gli effetti di alcune disposizioni su tali provvedimenti, relativamente ai contenuti e ai tempi per la loro adozione. Esprime infine apprezzamento per l'abrogazione del Collegio consultivo tecnico ad opera dell'articolo 112, per la abrogazione del contributo a pagamento del soccorso istruttorio.
  Passa quindi a dare conto in sintesi dei contenuti del provvedimento con l'avvertenza che si concentrerò solo sulle modifiche di carattere sostanziale, tralasciando le modifiche di carattere formale e le correzioni, nonché le modifiche di minore importanza. Per un esame analitico dei contenuti dello schema, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Un primo gruppo di modifiche riguarda la prima parte del Codice in cui sono contenute le disposizioni comuni e le esclusioni. L'articolo 3 opera una serie di modifiche e integrazioni alle definizioni del Codice, anche introducendo nuove definizioni. In particolare, sono introdotte due nuove definizioni sui lavori di categoria prevalente e di categoria scorporabile (lettera a), si amplia l'affidamento operato con il contratto di concessione di lavori (lettera b), si sostituisce la definizione delle categorie di opere specializzate (lettera e). Si introducono, inoltre, le seguenti nuove definizioni: principio di univocità dell'invio, unità progettuale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici, elenco annuale dei lavori ed elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi (lettera f).
  Gli articoli da 4 a 7 intervengono sulle esclusioni dall'ambito di applicazione del Codice. L'articolo 4, relativamente a una delle condizioni che devono essere rispettate per gli affidamenti in house, riguardante la partecipazione di capitali privati, Pag. 221precisa che tale eccezione è ammessa a patto che le forme di partecipazione di capitali privati non comportino un controllo o potere di veto.
  L'articolo 5 esclude dall'applicazione del Codice anche le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività nei cosiddetti settori speciali di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice (acqua, energia, trasporti e servizi postali), o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo.
  L'articolo 6, relativamente alle esclusioni specifiche per lo svolgimento di determinati servizi legali, è volto a precisare che le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato.
  L'articolo 7, nell'ambito delle esclusioni specifiche dalla applicazione delle norme del Codice previste per i contratti di concessioni, precisa che nel concetto di diritto esclusivo relativo all'affidamento dei servizi di lotterie, aggiudicati in «esclusiva», non sono ricompresi i diritti speciali o esclusivi sulla base dei quali operano gli enti aggiudicatori.
  L'articolo 8, che modifica la disciplina sul Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, prevede l'approvazione dei programmi secondo la tempistica per l'adozione del bilancio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, introducendo l'approvazione preventiva da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del documento di fattibilità delle alternative progettuali nel programma triennale per i lavori pubblici, stabilendo, infine, la non applicazione della disciplina sulla programmazione dei lavori e dei servizi e delle forniture, contenuta nell'articolo 21 del Codice, alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
  L'articolo 9, che modifica l'articolo 22 del Codice, prevede la pubblicazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali per determinate opere da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (lettera a), l'applicazione della disciplina del dibattito pubblico ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (che fissa i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico), nonché prevede l'istituzione di una Commissione ministeriale di valutazione del dibattito pubblico medesimo.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 23 del Codice, al fine di determinare il contenuto minimo del quadro esigenziale predisposto dalle stazioni appaltanti, di prevedere la disciplina di una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione, di introdurre la possibilità di redazione in due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di prevedere nel conteggio degli oneri per la redazione di un progetto esecutivo anche i costi relativi al dibattito pubblico e della direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno, nonché di intervenire sui costi dei contratti relativi a lavori prevedendo che il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 24 del Codice, al fine di: includere nelle prestazioni svolte dai soggetti ivi elencati anche il collaudo e il coordinamento della sicurezza della progettazione; prevedere l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti delle amministrazioni interessate che firmano i progetti (lettere a)-b); obbligare le stazioni appaltanti ad utilizzare le tabelle dei corrispettivi; non subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione al finanziamento dell'opera e non prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazioni o di rimborso (lettera d). Ulteriori modifiche sono volte a coordinare il divieto di affidamento congiunto degli incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori con le ipotesi di ricorso all'appalto integrato consentite dalla normativa (lettera c).
  L'articolo 12, comma 1, modifica l'articolo 25 del Codice, al fine di intervenire sull'articolazione delle fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di prevedere l'emanazione di linee Pag. 222guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla medesima procedura e di specificare gli interventi previsti per l'adozione di procedure di semplificazione e accelerazione ampliando le ipotesi per l'applicazione di dette procedure.
  L'articolo 13, comma 1, modifica l'articolo 26 del Codice, specificando che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali con i documenti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. In caso di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, si specifica inoltre che la verifica dei progetti deve avvenire prima dell'esecuzione dei lavori e che il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.
  L'articolo 14, comma 1, che modifica l'articolo 27 del Codice, proroga per un periodo non superiore a cinque anni gli atti amministrativi già resi dalle amministrazioni interessate, in caso di un nuovo appalto basato su progetti, per i quali risultano scaduti i medesimi atti, senza che siano intervenute variazioni (lettera b). Si prevede altresì l'obbligo a carico degli enti gestori dei servizi a rete di presentare un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze in sede di conferenza dei servizi, nel cui ambito le conclusioni su tale progetto non possono essere modificate (lettera c). Si introduce inoltre l'obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza, i cui costi sono sottoposti a verifica di congruità da parte del medesimo soggetto aggiudicatore (lettera d). Si stabilisce infine che il progetto definitivo è corredato anche dalle interferenze non rilevate (lettera e) e che il mancato rispetto del programma di risoluzione delle interferenze prevede a carico dei medesimi enti gestori una responsabilità di tipo patrimoniale (lettera f).
  L'articolo 15, comma 1, modifica l'articolo 28 del Codice, che disciplina le modalità di affidamento dei contratti misti, cioè di quei contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto, al fine, tra l'altro, di sopprimere il comma 13, che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure previste dal medesimo articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.
  L'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), modifica l'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, in materia di trasparenza, al fine, tra l'altro, di prevedere la pubblicazione, sul profilo del committente, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti e di definire la procedura per l'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dagli affidamenti e di ammissioni ad essi.
  L'articolo 17, comma 1, modifica l'articolo 30 del Codice, al fine di introdurre, in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni, norme riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi al personale impiegato e delle ritenute sull'importo delle prestazioni, nonché a introdurre i criteri per la stipula dei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici. Viene estesa anche al personale impiegato nei servizi e forniture, oltre che nei lavori, oggetto di appalti pubblici e concessioni, l'applicazione del contratto nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
  L'articolo 18 modifica l'articolo 31 del Codice, al fine di specificare il momento di Pag. 223individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) da parte della stazione appaltante (lettera a) e i casi in cui il RUP coincide con il progettista, il direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dei lavori (lettera b). Si estende inoltre anche al direttore dell'esecuzione, oltre che al RUP o al direttore dei lavori, la possibilità di procedere agli accessi diretti a garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni (lettera d).
   L'articolo 19, comma 1, modifica l'articolo 32 del Codice, concernente le fasi della procedura di affidamento, al fine di introdurre una procedura semplificata per affidamenti diretti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro (lettera a), nonché di specificare gli acquisti elettronici a cui non applicare il termine dilatorio per la stipula dei contratti (lettera b) e le penali previste nei contratti di appalto in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (lettera c).
  L'articolo 20, che novella l'articolo 34 del Codice, modifica la disciplina riguardante l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) agli appalti pubblici, per un verso, prevedendo che l'inserimento delle specifiche tecniche e degli obblighi contrattuali ivi contenuti siano applicati agli affidamenti di qualunque importo e che i criteri premianti siano, in particolare, considerati nella stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  Un secondo gruppo di modifiche interviene sulla parte seconda del codice, relativamente alle norme applicabili nei settori ordinari.
  L'articolo 21, che modifica l'articolo 35 del Codice, stabilisce, tra l'altro, che l'anticipazione del prezzo che la stazione appaltante corrisponde all'appaltatore sia commisurata al valore del contratto di appalto e non al valore stimato dell'appalto, come attualmente previsto (lettera c).
  L'articolo 22, comma 1, modifica in più punti la disciplina contenuta nell'articolo 36, del Codice per l'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (elencate nell'articolo 35). Tra i principi per l'affidamento e l'esecuzione di tali contratti è inserito il riferimento all'applicazione dei criteri ambientali minimi ed è specificato che il principio di rotazione sia riferito agli inviti (lettera a). La norma inoltre allarga a dieci operatori economici la consultazione prevista per l'avvio della procedura negoziata, per i lavori pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, e a quindici operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro (lettera b). Si prevede, inoltre, per le opere di urbanizzazione a scomputo per importi sotto soglia (lettera c), l'applicazione anche della procedura di affidamento diretto e della procedura negoziata, a seconda degli importi, in luogo della sola procedura ordinaria.
  L'articolo 23, comma 1, modifica l'articolo 37 del Codice, volto a disciplinare modalità di acquisizione differenziate per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione della stazione appaltante. In particolare, le modifiche sono finalizzate a: consentire alle stazioni appaltanti di acquisire forniture e servizi e lavori di importo meno rilevante, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione anche dai soggetti aggregatori (lettera a); consentire alle stazioni appaltanti qualificate, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di utilizzare tutte le procedure previste nel Codice, anziché la sola procedura ordinaria (lettera b); escludere i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice dalla applicazione delle norme contenute nell'articolo 37.
  L'articolo 24, comma 1, che modifica l'articolo 38 del Codice, precisa che i soggetti qualificati iscritti di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC sono tutti i soggetti aggregatori e di prevedere per la qualificazione di amministrazioni con articolazioni anche territoriali la verifica dei requisiti necessari, comunicandoli all'ANAC (lettera a). La norma interviene inoltre Pag. 224sui parametri di individuazione dei requisiti di base e premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, permettendo alle stazioni appaltanti di far riferimento al numero di gare svolte nel quinquennio, anziché nel triennio, e inserendo ulteriori obblighi, tra i quali, in particolare, l'introduzione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione (lettera b). Da ultimo, vengono esclusi dall'applicazione delle norme dell'articolo 38 i soggetti aggiudicatori privati (lettera c).
  L'articolo 25 modifica l'articolo 41, comma 1, del Codice al fine di estendere l'applicabilità delle misure di revisione ed efficientamento delle procedure di gara (che dovranno essere emanate con D.P.C.M. entro il 19 aprile 2017), attualmente prevista per soggetti aggregatori e centrali di committenza, a tutte le stazioni appaltanti qualificate.
  L'articolo 27 prevede che i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate.
  L'articolo 28 interviene (mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 47 del Codice) sulla disciplina relativa alle modalità di determinazione, ai fini della partecipazione alle gare, dei requisiti dei consorzi stabili. Rispetto al testo vigente, il nuovo testo previsto dall'articolo in esame prevede che la somma dei requisiti riguardi tutte le imprese consorziate e non solo quelle esecutrici e prevede che, dopo cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente siano attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente e possano essere oggetto di avvalimento.
  L'articolo 29 modifica in più punti l'articolo 48 del Codice. Le finalità perseguite sono diverse: prevedere la specificazione in sede di offerta, anche per i lavori, delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici (lettera a), nonché limitare i vigenti divieti di modificazioni soggettive nei consorzi stabili e nei consorzi di cooperative di produzione e lavoro (lettera b) e di associazione in partecipazione (lettera c). Viene altresì precisato che è consentito il recesso di imprese raggruppate che riduce il raggruppamento ad un unico soggetto (lettera f) e che le modifiche soggettive previste dal testo vigente nei casi di fallimento o di recesso sono ammesse anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara (lettera g).
  L'articolo 30 modifica l'articolo 50 del Codice al fine di rendere obbligatorio l'inserimento (per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera), nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 52 del Codice, che disciplina le regole applicabili alle comunicazioni, prevedendo l'applicazione anche alle concessioni della disposizione dettata dal comma 7, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni fornite.
  L'articolo 32 integra il disposto dell'articolo 53 del Codice al fine di aggiungere anche le relazioni riservate del direttore dell'esecuzione tra gli atti per i quali sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione.
  L'articolo 34 apporta alcune modifiche all'articolo 58 del Codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, abrogando il sorteggio automatico per il controllo dei requisiti (lettera a) e la procedura per la verifica dei requisiti e delle offerte (lettera Pag. 225b). Viene altresì inserita una disposizione (nuovo comma 7-bis) che stabilisce il divieto di porre a carico, di concorrenti ed aggiudicatario, i costi connessi alla gestione delle procedure elettroniche (lettera c).
  L'articolo 35 amplia, attraverso una serie di modifiche all'articolo 59 del Codice, le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, tra le quali hanno carattere innovativo l'affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo e i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice per il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara. In tali casi viene altresì previsto che i contratti riportino l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento. Si vieta il coinvolgimento nella procedura competitiva con negoziazione o nel dialogo competitivo dei soggetti che non hanno la qualificazione necessaria, nonché dei soggetti per le cui offerte la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per procedere all'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
  Con l'articolo 36 si integra l'articolo 60 del Codice, relativo alla procedura aperta, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di ridurre di ulteriori cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte, nel caso di presentazione per via elettronica.
  L'articolo 37 interviene sul comma 1 dell'articolo 62 del Codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione, chiarendo alcune delle informazioni da fornire nella domanda di partecipazione e individuando i casi di riduzione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ora previsti solo per le offerte.
  L'articolo 38 modifica l'articolo 64, comma 3, del Codice in tema di dialogo competitivo introducendo il termine di 30 giorni dall'invito a confermare interesse qualora il mezzo di indizione sia costituito dall'avviso di esistenza di un sistema di qualificazione, con riferimento ai soli settori speciali (dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).
  L'articolo 40 modifica l'articolo 70, comma 3, del Codice, in materia di avvisi di preinformazione, chiarendo che, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione può coprire un periodo più lungo di 12 mesi ma non superiore a 24.
  L'articolo 42 modifica l'articolo 76 del Codice, in materia di informazioni ai candidati o agli offerenti da parte delle stazioni appaltanti, anche al fine di prevedere che ogni candidato escluso sia informato dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione.
  L'articolo 43 apporta una serie di modifiche alla disciplina delle commissioni giudicatrici (dettata dall'articolo 77 del Codice), che riguardano l'estensione dell'obbligo di ricorrere a tali commissioni in tutti i casi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera b), l'introduzione di limiti alla nomina di commissari interni alla stazione appaltante (lettera c), numero 2). La disposizione in esame, per i lavori, consente la nomina di commissari interni solo se l'importo degli stessi lavori è inferiore a 1 milione di euro e introduce un limite al numero e al ruolo dei commissari interni, nelle fattispecie ivi disciplinate, prevedendo che sia possibile nominare solo «alcuni» componenti interni e che sia vietato assegnare ad un commissario interno la presidenza della commissione giudicatrice. Si prevede, inoltre che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura. Viene altresì affidato alla stazione appaltante il controllo dell'insussistenza di cause ostative alla nomina dei commissari (lettera f).
  L'articolo 44 modifica l'articolo 78 del Codice relativo all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici. Si introduce l'articolazione dell'Albo su base regionale e si prevede che le sedute delle commissioni giudicatrici sono di norma Pag. 226pubbliche, salvo quelle per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificatamente individuate.
  L'articolo 45 integra l'articolo 79 del Codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, disciplinando le procedure da seguire nei casi di mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di e-procurement, in relazione al termine di ricezione delle offerte.
  Con l'articolo 46 si interviene sull'articolo 80 del Codice, che disciplina i motivi di esclusione dei concorrenti da un appalto o concessione. Oltre a correzioni formali, si individuano meglio i soggetti nei cui confronti devono essere condotte le verifiche sulle cause di esclusione antimafia, precisando che anche la sussistenza di tali cause è motivo di esclusione. Ove vi siano le condizioni per l'esclusione, questa è poi estesa anche agli istitori e ai procuratori generali delle società. Si prevedono ulteriori cause di esclusione per violazioni in materia contributiva e per false dichiarazioni o documentazioni rese nelle procedure di gara o nei subappalti o ai fini della qualificazione SOA, stabilendo la durata massima e la decorrenza dell'esclusione. Infine, si precisa che, per alcune specifiche violazioni, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione dura tre anni, decorrenti dalla data del fatto, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
  L'articolo 47 novella l'articolo 81, comma 1 del Codice sulla documentazione di gara, estendendo l'uso della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei requisiti stessi.
  L'articolo 48 novella il testo dell'articolo 82 del Codice, prevedendo che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizzazione; ove quest'ultima non sia presente, si prevede poi l'utilizzo di rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.
  L'articolo 49 apporta una serie di modifiche all'articolo 83 del Codice in merito alle condizioni di partecipazione (lettere a) e b)), al soccorso istruttorio (lettera c)) e alla disciplina del rating di impresa (lettera d)). In particolare, si prevede – nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo – che tale fatturato sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto. Al fine di disciplinare le condizioni di partecipazione che la stazione appaltante deve indicare nel bando per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), viene previsto che nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti e che la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Si prevede, inoltre, una semplificazione del meccanismo del soccorso istruttorio, attuata soprattutto attraverso l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento, precisando che le carenze (di elementi formali della domanda) afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica non sono sanabili mediante il soccorso istruttorio. Le più rilevanti modifiche riguardanti il rating di impresa attengono all'eliminazione dell'esclusivo collegamento tra rating di impresa e qualificazione, del legame con il rating di legalità, degli aspetti sanzionatori e punitivi, del riferimento alla «capacità strutturale» quale indicatore da utilizzare per il rating di impresa.
  L'articolo 50 apporta una serie di modifiche all'articolo 84 del Codice, che disciplina la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In estrema sintesi, le modifiche più rilevanti sono volte a stabilire che l'assenza di cause di esclusione costituisce Pag. 227un presupposto per la qualificazione (lettera a), numero 1), nonché a disciplinare il periodo di attività documentabile ai fini della qualificazione, che è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione (lettera a), numero 2). Vengono altresì introdotte precisazioni in merito alla certificazione ISO (lettera a), numero 3) e al requisito della cifra d'affari (lettera c) e sono disciplinati i casi di presentazione alla SOA, da parte dell'operatore economico, di dichiarazioni o documenti falsi (lettera b). Relativamente alla cifra d'affari, a differenza del testo vigente, in base al quale la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato, nel triennio antecedente, per gli appalti di lavori di dimensioni considerevoli (importo non inferiore a 20 milioni di euro), il nuovo testo prevede che si faccia riferimento ai «migliori cinque dei dieci anni antecedenti». Viene altresì introdotta una disposizione (lettera e)), che consente ai direttori tecnici in possesso di un'esperienza almeno quinquennale, di continuare a svolgere le loro funzioni.
  L'articolo 51, che modifica l'articolo 85 del Codice, in materia di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sopprime, nel comma 5, il riferimento al secondo concorrente in graduatoria al quale la norma vigente prevede che sia richiesta da parte della stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la presentazione di documenti complementari aggiornati (lettera b)).
  L'articolo 52 modifica la disciplina relativa ai mezzi di prova, contenuta nell'articolo 86 del Codice, da un lato prevedendo che, ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione connessi al mancato assolvimento degli obblighi previdenziali, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti, e dall'altro introducendo disposizioni relative al certificato di esecuzione dei lavori quale mezzo per documentare l'esecuzione dei lavori stessi ed evitare l'utilizzo, nel medesimo certificato, di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara.
  L'articolo 53 modifica in più punti la disciplina dell'avvalimento dettata dall'articolo 89 del Codice. Le modifiche più rilevanti riguardano l'introduzione della penalità della risoluzione del contratto di appalto, nel caso in cui il RUP (responsabile unico del procedimento) accerti, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria prevista dal contratto di avvalimento. Si chiarisce, inoltre, che il divieto di avvalimento per le opere c.d. superspecialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nella categoria prevalente.
  L'articolo 55 apporta una serie di modifiche all'articolo 93 del Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura di affidamento (cosiddette garanzie provvisorie, per distinguerle da quelle definitive disciplinate dall'articolo 103 del Codice). Le principali modifiche riguardano: gli affidamenti sotto i 40.000 euro (per i quali la garanzia diviene una scelta facoltativa della stazione appaltante); la possibilità di prestare la cauzione anche con bonifico o in assegni; l'introduzione di agevolazioni per gli operatori economici di piccole dimensioni (riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia ed esonero dall'obbligo di corredare l'offerta dall'impegno di un fideiussore)
  L'articolo 56 integra il disposto dell'articolo 94 del Codice, al fine di consentire alle stazioni appaltanti, nelle procedure aperte, di esaminare le offerte prima della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.
  L'articolo 57 modifica l'articolo 95 del Codice, relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. Le modifiche più rilevanti riguardano le disposizioni che individuano i contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'OEPV selezionata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (lettera a) ed i contratti per i quali Pag. 228è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo (lettera b). L'utilizzo del criterio del minor prezzo è consentito quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo (e quindi non anche in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione) e quando ricorrano i presupposti dell'urgenza. Ulteriori modifiche sono volte a fornire nuovi criteri-guida alle stazioni appaltanti, che devono valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuare criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante stabilisca il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.
  L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del Codice, in materia di offerte anormalmente basse, intervenendo sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione al minor prezzo (lettera a) ed operando una restrizione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV, elevando a nove decimi la soglia, al fine di ridurre il numero di offerte di cui valutare la congruità (lettera b). Vengono altresì introdotti ulteriori criteri per la valutazione della congruità delle offerte, ossia quando il numero delle offerte ammesse è almeno pari a 5 oppure quando, nei casi di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, «sotto-soglia» il numero delle offerte ammesse è almeno pari a 10 (lettera c), e modificate le ipotesi di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori (lettera e). Ulteriori modifiche sono volte ad apportare correzioni alle norme relative ai criteri per la valutazione della congruità delle offerte connessi agli oneri per la sicurezza e al costo del personale (lettera d).
  L'articolo 60, modificando l'articolo 98 del Codice in merito agli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, prevede che l'avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione sia inviato entro trenta giorni dalla conclusione del contratto anziché dall'aggiudicazione dell'appalto.
  Con l'articolo 61 si interviene sull'articolo 99 del Codice, al fine di chiarire che le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti vengano comunicate, a cura della cabina di regia, alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.
  L'articolo 62 riformula l'articolo 101 del Codice, riguardante i soggetti delle stazioni appaltanti, precisando che il direttore dei lavori, ove in possesso dei requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza, svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e che per i servizi e le forniture di particolare rilevanza può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.
  L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del Codice in materia di collaudo. Oltre a variare la rubrica dell'articolo, si introduce la distinzione, ai fini del rilascio del collaudo, tra il direttore dei lavori per i lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture. Si prevede poi che per i lavori da 500.000 a 1.000.000 di euro la stazione appaltante abbia la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione e si assimila la disciplina della verifica di conformità a quella del collaudo finale. Si modifica altresì il termine per il rilascio del certificato di pagamento portandolo da 90 a 30 giorni dalla verifica della prestazione, salvo diverso accordo delle parti e comunque non oltre 60 giorni. Si disciplinano inoltre i compensi per i collaudatori della stazione appaltante (nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113) e per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e si esclude l'affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. Infine si precisa che la disciplina transitoria prevista per il certificato di collaudo si applica anche al certificato di regolare esecuzione.
  Con l'articolo 64 si interviene sull'articolo 103 del Codice in materia di garanzie Pag. 229definitive. Oltre a correggere un refuso, si prevede che, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, la polizza obbligatoria per la liquidazione della rata di saldo debba contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto al committente, non appena questi lo richieda. Si estende poi anche alle polizze assicurative l'obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, ora previsto solo per le garanzie fideiussorie. Infine si inseriscono anche gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro tra quelli per i quali la stazione appaltante può non richiedere la garanzia.
  L'articolo 65 apporta modifiche all'articolo 104, comma 10, del Codice in materia di garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore, introducendo il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.
  L'articolo 66 apporta una serie di modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto. Le modifiche più rilevanti riguardano l'affermazione del principio di tassatività di esecuzione in proprio del contratto, derogabile nei soli casi espressamente previsti (lettera a)) e l'ampliamento delle possibilità di subappaltare i lavori, considerato che il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento viene riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale (lettera b)). Altrettanto rilevanti sono le modifiche recate dalle lettere d) ed e), relative, rispettivamente, all'indicazione della terna dei subappaltatori e alla facoltà, per la stazione appaltante, di negare l'autorizzazione al subappalto. Si prevede l'obbligo di indicazione della terna nei casi in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori ed escludendo l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e che nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche nei contratti sotto-soglia (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'articolo 35 del Codice). Tale disposizione viene integrata al fine di precisare che l'indicazione deve avvenire all'atto della stipula del contratto.
  Con l'articolo 67 si riformula l'articolo 106 del Codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Anzitutto, si sopprime il riferimento al contratto, quale causa di successione all'aggiudicatario iniziale. Si precisa poi che le varianti per errore progettuale sono soggette ai limiti quantitativi ivi previsti per le altre modifiche ammissibili e si introduce infine un termine di 30 giorni entro il quale l'ANAC comunica alle stazioni appaltanti l'esito delle verifiche sulle varianti.
  L'articolo 68 integra l'articolo 108 del Codice sulla risoluzione del contratto, consentendo anche per gli appalti, come stabilito per le concessioni dall'articolo 176, comma 2, del Codice di derogare ai termini previsti dall'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990 per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi.
  L'articolo 70 modifica l'articolo 110 del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione. Si inserisce il riferimento anche ai servizi e alle forniture, si elimina la previsione per cui è necessario sentire l'ANAC nei casi in cui il giudice delegato autorizzi il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati. Ulteriori modifiche sono volte a prevedere che sia il giudice e non più l'ANAC a subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l’ impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti. Inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti contributivi e retributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere informazioni all'ANAC in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.Pag. 230
  L'articolo 71 dello schema di decreto modifica l'articolo 111 del Codice, concernente il controllo tecnico, contabile amministrativo, prevedendo il coinvolgimento anche della Conferenza unificata nel procedimento per l'adozione del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida e che che con tale decreto siano disciplinate altresì le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità, precisando altresì che le amministrazioni aggiudicatrici debbano affidare l'attività di direzione dei lavori nell'ordine ad altre amministrazioni pubbliche , al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Si prevede che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di verifica tecnico contabile, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Si prevede, infine, che il direttore dell'esecuzione possa valersi dell'ausilio di uno più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante, tenendo conto della complessità dell'appalto.
  Con l'articolo 72 si modifica l'articolo 113 del Codice, sugli incentivi per funzioni tecniche. Si chiarisce che l'incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi, oltre che per i lavori. Si stabilisce poi che il fondo incentivi non si applica a quelle amministrazioni che hanno modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti e che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare le risorse del fondo ai dipendenti di tale centrale.
  L'articolo 73 introduce nel Codice l’ articolo 113-bis. La nuova disposizione stabilisce che i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non possono superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
  Un gruppo di disposizioni riguarda i settori speciali.
  L'articolo 74 novella l'articolo 114 del Codice in materia di norme applicabili e ambito soggettivo degli appalti nei settori speciali, al fine di allineare la definizione di diritti speciali o esclusivi a quella recata all'articolo 3, comma 1, lettere lll) e mmm), circa la necessità che le disposizioni siano «pubblicate» e «compatibili» con i Trattati e si opera un'altra modifica di carattere formale.
  L'articolo 75 interviene sull'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, apportando una correzione con la quale si chiarisce che costituiscono autonome fattispecie, rientranti nella fattispecie di procedura negoziata senza previa indizione di gara, sia gli acquisti di opportunità sia gli acquisti a condizioni vantaggiose e l'appalto che segue un concorso di progettazione.
  L'articolo 76 integra l'articolo 133, comma 8, del Codice sui principi generali per la selezione dei partecipanti, prevedendo che la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti possa essere esercitata solo ove sia stata specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
  L'articolo 77 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del Codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, rendendo obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche da parte di quegli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
  L'articolo 79 modifica l'articolo 140 del Codice recante norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali, variando la rubrica dell'articolo e disponendo un coordinamento, in merito alla disciplina sull'aggiudicazione degli appalti di servizi Pag. 231sociali e di altri servizi specifici, con le modifiche apportate all'articolo 142 del Codice.
  L'articolo 81 modifica l'articolo 142 del Codice, relativo alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, al fine di disciplinare le procedure di aggiudicazione per gli appalti nei servizi sociali e per gli appalti riguardanti altri servizi nei settori ordinari. In particolare con l'introduzione dei nuovi commi da 5-bis a 5-nonies si richiamano le procedure, previste in diversi articoli del Codice, da applicare per le aggiudicazioni di appalti riguardanti i servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili ed altri servizi di organizzazioni associative.
  L'articolo 83 modifica il comma 4 dell'articolo 147 del Codice, dedicato ai livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali, al fine di prevedere che i lavori di scavo archeologico, relativi al verde storico siano «di regola» appaltati sulla base di tale progetto esecutivo.
  L'articolo 84 – aggiungendo un periodo al comma 6 dell'articolo 148 del nuovo codice dei contratti pubblici – dispone che, per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali (Parte II, Titolo VI, Capo III) di importo pari o inferiore a 500.000 euro possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo.
  Con l'articolo 85 si interviene sull'articolo 152 del Codice, che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. Innanzitutto si dispone nei concorsi di progettazione, nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, la redazione del solo documento di fattibilità delle alternative progettuali, sulla cui base il vincitore del concorso perfeziona la proposta fino alla seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si prevede poi che, ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi devono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora tale possibilità sia prevista nel bando stesso. Si specificano poi le modalità di calcolo dei premi e pagamenti, ai fini del computo della soglia di rilevanza comunitaria, e si corregge un rinvio erroneo a un'altra norma del Codice.
  L'articolo 86 modifica l'articolo 153, comma 3, del Codice riguardo ai bandi e avvisi dei concorsi di progettazione e di idee, prevedendo che i bandi e gli avvisi siano pubblicati anche in base all'articolo 73, che regola la pubblicazione a livello nazionale.
  L'articolo 87 riformula l'articolo 154 del Codice su organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti, correggendo un refuso e chiarendo che il secondo grado del concorso di progettazione ha per oggetto l'acquisizione, e non la presentazione, del progetto di fattibilità.
  L'articolo 89 modifica l'articolo 157 del Codice, relativo agli altri incarichi di progettazione e connessi, al fine di consentire poi l'uso di tutte le procedure per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro.
  L'articolo 91, che modifica in più punti l'articolo 163 del Codice, estende l'ambito di applicazione delle norme da attivare in circostanze di somma urgenza, nel contempo precisando che costituiscono circostanze di somma urgenza tutte le tipologie di eventi fronteggiabili con interventi di protezione civile. Ulteriori innovazioni sono volte a introdurre specifiche prescrizioni nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza relativamente all'attestazione dei requisiti e al loro controllo, nonché ai pagamenti e alla possibilità di recedere dal contratto. In particolare, si amplia l'applicabilità delle norme da attivare in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al fine di consentire anche la immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla privata incolumità, oltre che alla pubblica incolumità Pag. 232come già previsto nella normativa vigente. Si precisa che costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del medesimo articolo, il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ossia di tutte e tre le tipologie di eventi fronteggiabili con interventi di protezione civile. Si prevede che, nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano il ricorso alla procedura negoziata senza bando, connesse ad emergenze di protezione civile e qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. La norma dispone che: i controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive; qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.
  Un gruppo di disposizioni modifica la disciplina delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).
  L'articolo 92 chiarisce che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le relative disposizioni già contenute nel D.lgs. n. 164/2000, in quanto compatibili con la Parte III del Codice, nonché nell'articolo 46-bis, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 159/2007 sulle gare d'ambito (ATM) per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, attualmente in corso. Si specifica che in tali ipotesi, ferma restando la durata massima di dodici anni del contratto concessorio, il periodo di affidamento viene comunque determinato sulla base dei criteri generali dei commi 1 e 2 dell'articolo 168 del Codice.
  L'articolo 93 incrementa, dal 30 al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, la quota del cosiddetto «contributo pubblico», che può essere riconosciuto nei contratti di concessione, e fa salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente.
  L'articolo 95, che modifica il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del Codice, interviene sulla disciplina del subappalto nell'esecuzione delle concessioni, allo scopo di prevedere che l'indicazione della terna di nominativi dei subappaltatori avvenga prima della stipula del contratto, anziché in sede di offerta come prevede la normativa vigente.
  L'articolo 97 interviene sull'obbligo di affidamento dell'80 per cento dei contratti, per le concessioni non affidate con gara o con la formula della finanza di progetto, prevedendo che i soggetti indicati nella norma debbano affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria. Si prevede, inoltre, che la verifica della predetta percentuale tenga conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio.
  L'articolo 98 modifica in più punti l'articolo 178 del Codice, che detta specifiche norme per le concessioni autostradali, al fine di: precisare che, qualora si proceda all'affidamento in house, le procedure Pag. 233di affidamento debbano concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice (lett. a); prevedere che il concedente possa avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, per le concessioni autostradali per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare se gli interventi oggetto della concessione riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente (lett. b); vietare il ricorso alle procedure di finanza di progetto per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.
  L'articolo 99 interviene sulla disciplina riguardante il partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 180 del Codice, relativamente alle variazioni del canone versato dalle amministrazioni aggiudicatrici all'operatore economico, nonché alla quota del contributo a carico della pubblica amministrazione, la cui misura massima viene incrementata dal trenta al quarantanove per cento.
  L'articolo 101 modifica la disciplina riguardante l'affidamento in finanza di progetto, di cui all'articolo 183 del Codice, per un verso, precisando che la valutazione delle offerte avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, per l'altro, che la proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, possa riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato e sia corredata dalla garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione, nella misura prevista per la partecipazione alla procedura.
  L'articolo 102 modifica la disciplina del contratto di disponibilità, di cui all'articolo 188 del Codice, allo scopo di prevedere che sia posto a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, anziché il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e di precisare che le eventuali varianti, approvate dall'affidatario, devono rispettare il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice. Si precisa, inoltre, che la valutazione delle offerte avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
  L'articolo 103 interviene sulla disciplina della cessione di immobili in cambio di opere, di cui all'articolo 191 del Codice, da un lato, al fine di consentire il trasferimento della proprietà degli immobili anche a un soggetto terzo indicato dall'affidatario e, dall'altro, di prevedere la presentazione di un'idonea garanzia fideiussoria per permettere il trasferimento prima dell'ultimazione dei lavori.
  L'articolo 104, che integra il comma 1 dell'articolo 192 del Codice, dispone che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la raccolta delle informazioni e la verifica dei requisiti, ai fini della predisposizione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori operanti mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, attivi procedure informatiche, anche attraverso il collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.
  L'articolo 105 modifica la disciplina delle modalità di affidamento a contraente generale, di cui all'articolo 194 del Codice, al fine di consentire la nomina di direttore dei lavori e di collaudatori anche fra i soggetti esterni alle stazioni appaltanti. Ulteriori modifiche sono volte a coordinare l'attuale disciplina con il regime delle garanzie per l'esecuzione di lavori affidati a contraente generale, anche relativamente alle ipotesi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente medesimo.
  L'articolo 106, che modifica l'articolo 195 del Codice, prevede che le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro (lett.a). In conseguenza della predetta modifica, Pag. 234la scelta di aggiudicare mediante affidamento a contraente generale viene, pertanto, limitata ad affidamenti di importo elevato.
  L'articolo 107, che modifica il comma 4 dell'articolo 196 del Codice, è volto a precisare che il decreto con cui sono regolate le modalità di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, deve essere adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei traporti, anziché dal Ministero, e deve disciplinare anche i criteri e i requisiti per l'iscrizione al predetto albo.
  L'articolo 108, che modifica l'articolo 199 del Codice, interviene sulla disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di precisare che le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza triennale e di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rilasciare l'attestazione del possesso dei requisiti sulle richieste che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida dell'ANAC, che devono disciplinare il sistema di qualificazione.
  L'articolo 110 apporta una serie di modifiche all'articolo 201 del Codice, che disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione attraverso i quali vengono individuati le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. In particolare le modifiche riguardano i contenuti e le modalità di approvazione del Documento Pluriennale di Pianificazione (lettere a) e b)), nonché l'introduzione di disposizioni specifiche per il primo DPP (lettera d)) e per l'applicazione, ai soli DPP successivi al primo, delle norme relative alla revisione del DPP (lettera e)). Si prevede che il primo DPP debba essere elaborato in deroga alla procedura disciplinata dal comma 5, che prevede la trasmissione da parte di regioni, province autonome, città metropolitane e altri enti competenti delle proposte di interventi prioritari e che deve contenere le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi inclusi nel DPP ad essi coerente. In conseguenza dell'abrogazione del comma 8, non saranno inserite nuove opere nel primo DPP.
  Specifiche disposizioni riguardano i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
  L'articolo 111 modifica l'articolo 205 del Codice, in materia di accordo bonario, al fine di stabilire il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impresa che, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, intenda instaurare un contenzioso giudiziario.
  L'articolo 112 abroga l'articolo 207 del Codice, in materia di Collegio consultivo tecnico.
  L'articolo 113 modifica l'articolo 208 del Codice, chiarendo che alla transazione possa ricorrersi solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi diversi dall'azione giurisdizionale.
  Con l'articolo 114 si modifica l'articolo 211 del Codice, in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, prevedendo che il parere dell’ ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara, sia espresso previo contraddittorio.
  Ulteriori disposizioni intervengono sulla governance. L'articolo 116 modifica l'articolo 213 del Codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si attribuisce, in primo luogo, all'ANAC il compito di elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. Si ribadisce poi che l'ANAC gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni direttamente acquisite per competenza, tutte quelle contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, per consentire il monitoraggio dell’iter delle opere, la tracciabilità Pag. 235dei flussi finanziari e la trasparenza. Per le stesse finalità, si prevede che l'ANAC, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito delle relative banche dati. Si prevede poi che le sanzioni amministrative, irrogabili dall'ANAC, sono applicabili anche nei confronti del RUP. Infine, si introduce l'indicazione negli strumenti di regolazione flessibile e negli altri atti adottati dall'ANAC della data di decorrenza dell'efficacia, che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 117 modifica l'articolo 215, comma 3, del Codice dedicato al Consiglio superiore dei lavori pubblici, chiarendo che il parere del Consiglio deve intervenire prima delle procedure di VIA, della conferenza di servizi e prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati in caso di esproprio.
  Da ultimo, l'articolo 118 integra l'elenco delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216 introducendo nuove disposizioni, talune anche in coordinamento con le innovazioni introdotte dallo schema in esame, mentre gli articoli da 119 a 121 riguardano rispettivamente l'integrazione dell'elenco delle disposizioni oggetto di abrogazione, la clausola di invarianza e l'entrata in vigore.

  Ermete REALACCI presidente, sottolineando la delicatezza del tema, sul quale – come anticipato dalla relatrice – sarà opportuno coordinarsi con i colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato, congiuntamente alla quale si svolge l'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, ringrazia il ministro per la sua presenza.

  Il ministro Graziano DELRIO, nel sottolineare che l'intervento correttivo non intende in alcun modo intaccare i pilastri del nuovo codice degli appalti, tra i quali la qualificazione delle stazioni appaltanti, la centralità del progetto, la lotta alla corruzione, considera benvenuti i suggerimenti che dovessero essere avanzati nel corso dell'esame. Tiene a precisare che lo schema di decreto all'esame della Commissione è il risultato di un lungo e attento lavoro di ascolto degli operatori e di altri soggetti interessati, nonché della Cabina di regia, che ha consentito di recepire una buona percentuale dei rilievi avanzati. Nel ricordare che gli interventi rilevanti sono concentrati in una decina dei 121 articoli totali che compongono lo schema di decreto, precisa in primo luogo che il Governo non ha alcuna intenzione di reintrodurre l'appalto integrato, pur ricordando che tale soluzione non è vietata dalla normativa europea. Chiarisce che l'appalto integrato è previsto esclusivamente nelle procedure di urgenza – come nei casi dei più recenti eventi sismici – e per i progetti definitivi che siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice degli appalti. A quest'ultimo proposito, segnala che in tal modo sono state tenute in considerazione le richieste avanzate da regioni ed enti locali, soprattutto del Mezzogiorno, per evitare di non poter accedere ai finanziamenti europei. Sottolinea inoltre che si è opportunamente provveduto ad elevare la soglia del contraente generale, per evitare l'utilizzo di tale strumento per aggirare il divieto di appalto integrato. Nel ricordare che, come stabilito da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non sono consentite limitazioni al subappalto, precisa che sul tema si è adottata una definizione tale da poter essere ragionevolmente accolta in sede europea in caso di contestazioni. Quanto alla questione della manutenzione ordinaria in house, nel precisare che la misura è stata introdotta su sollecitazione dei sindacati, a tutela dei lavoratori, segnala che si tratta di una questione transitoria, dal momento che in futuro tutte le concessioni verranno attribuite tramite procedura di gara. Nel precisare da ultimo che la volontarietà del rating di impresa è stata prevista sulla base di una richiesta in tal senso da parte dell'ANAC, ribadisce che con lo schema di decreto all'esame della Commissione non Pag. 236sono stati stravolti i principi del nuovo codice, che rappresenta un importante passo in avanti per il nostro Paese. Ricordando che dalla sua entrata in vigore si è registrato un incremento del 60 per cento degli incarichi di progettazione e pur non negando l'esistenza di profili problematici, sottolinea che il nuovo codice costituisce uno strumento efficace ed indispensabile per dotare il nostro Paese delle necessarie opere pubbliche.

  Ermete REALACCI presidente, nel preannunciare sul tema un'audizione del ministro Del Rio, congiuntamente ai colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato, lo ringrazia per la partecipazione. Ringrazia altresì la relatrice Mariani per gli elementi critici sottoposti alla riflessione dei colleghi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 10.20

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sono state presentate circa novecento proposte emendative (vedi allegato). Fa presente che alcune delle proposte emendative pervenute presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Ricorda che il decreto-legge in esame reca ulteriori e urgenti disposizioni per completare il quadro delle misure delineato dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici nonché il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali, che hanno interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Fa presente che la presidenza ha quindi ritenuto di dichiarare inammissibili, oltre alle proposte emendative afferenti a materia affatto estranea al contenuto del provvedimento d'urgenza, anche le proposte emendative recanti disposizioni di carattere generale, applicabili su tutto il territorio nazionale, nonché quelle riferite a calamità naturali diverse dai terremoti. Sulla base di tali criteri, la presidenza reputa pertanto inammissibili le seguenti proposte emendative:gli identici Castiello 1.59 e Polidori 1.69 e gli analoghi identici Giovanna Sanna 1.2 e Matarrese 1.13, in quanto recano deroghe al vigente codice degli appalti pubblici per tutti gli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; Mariani 1.66, che Pag. 237autorizza la spesa di 3.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018 per la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture; Polidori 1.57, gli identici Giovanna Sanna 1.4, Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49, gli identici Matarrese 1.16 e Giovanna Sanna 1.71, nonché Melilli 7.28 che recano disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti comunali emessi nell'esercizio dell'attività di protezione civile volta alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile; Borghi 1.67 e l'analogo Boccadutri 1.1, in quanto recanti un rifinanziamento per le attività di monitoraggio del rischio sismico; Melilla 1.07, limitatamente al comma 1, che reca interventi connessi agli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017; Tancredi 2.1, in quanto recante disposizioni circa la qualificazione di «attività edilizia libera» dell'installazione di strutture abitative o aziendali amovibili in caso di calamità pubblica che renda indisponibile l'immobile destinato ad abitazione o funzionale all'attività aziendale; Carrescia 2.5, in quanto reca disposizioni volte ad estendere ai membri dei Centri operativi comunali di protezione civile la fattispecie dell'assenza giustificata dal servizio per partecipare alle riunioni del suddetto organo; Tancredi 3.68, in quanto prevede contributi, a titolo di sconto sul prezzo di acquisto, per i soggetti che acquistano serbatoi nuovi per il GPL nel periodo tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; Cristian Iannuzzi 3.38, in quanto reca disposizioni sull'imposta di registro ipotecaria e catastale per atti aventi ad oggetto immobili nei territori colpiti da eventi calamitosi; Tancredi 3.67, in quanto reca una detrazione di imposta per i soggetti titolari di un contratto di somministrazione di GPL e al contempo proprietari di un deposito GPL; Tancredi 3.69, in quanto reca la proroga del termine per l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, degli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato ; Tancredi 3.01, relativo alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e di qualificazione delle imprese esecutrici in caso di affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti da un evento sismico; Vacca 5.35, relativo all'esposizione presso tutte le istituzioni scolastiche di un'insegna relativa alla classe dell'indice di sicurezza; Tancredi 5.64, in quanto estende in via generale all'anno scolastico 2017/2018 la possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2016/2017, anche in deroga al vincolo triennale, di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale;Ricciatti 6.01, in quanto recante l'istituzione del fondo per investimenti per ricerca e sviluppo nel settore ambientale per la cooperazione strategica fra imprese, università e centri di ricerca; Ricciatti 6.02, in quanto recante l'istituzione del fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali; Borghi 7.27, in quanto reca una modifica al decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di avanzi di gestione nei consorzi RAEE; Tancredi 9.1, in quanto volto a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 35 del codice degli appalti sui metodi di calcolo del valore degli appalti si applichino anche ai contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del codice medesimo; gli analoghi Tancredi 9.20 e 9.22, relativi alla sospensione per il concessionario delle autostrade A24 e A25 dell'obbligo del versamento delle rate del corrispettivo, al fine di destinare il relativo importo all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza delle medesime autostrade; Sottanelli 9.08, in quanto reca disposizioni generali a sostegno dello sviluppo delle attività produttive; Sottanelli 10.07, in quanto prevede in via generale un contributo per la sistemazione delle case lesionate, ma agibili; Sottanelli 10.06, recante l'istituzione di un fondo speciale per la copertura del minor gettito da entrate tributarie per i comuni colpiti in via generale da eventi sismici; Di Vita Pag. 23810.02, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE; gli analoghi Ginato 11.87 e Sibilia 11.44, in quanto recano modifiche alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; Ginato 11.86, che dispone l'abrogazione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo; Melilla 11.52, in quanto incidente sul termine entro il quale deve essere approvato il bilancio di previsione 2017-2019. al fine di conservare nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa nell'esercizio 2015; Mongello 11.9, in quanto prevede che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile relative al beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali si applichino esclusivamente ai datori di lavoro privati, fatta eccezione per le disposizioni già adottate all'entrata in vigore del decreto-legge n. 263 del 2006; Ribaudo 11.8 e 11.7, in quanto recanti la novella al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 196 in materia di interessi passivi deducibili; Di Stefano 11.042, che esclude dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018, i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici; Lavagno 11.03, in quanto estende le agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ai soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somma dovute a titolo di tributi, contributi e premi nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Fiorio 11.02 e gli identici Bargero 11.04 e Tancredi 11.06, in quanto recanti disposizioni relative alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994; Tancredi 11.011, in quanto individua la dotazione del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi; Tancredi 11.014, in quanto relativo alla esclusione dal calcolo del pareggio di bilancio degli impegni del perimetro sanitario finanziati con avanzi di amministrazione formatisi negli esercizi precedenti al 2015; Vacca 12.14, che estende le misure di sostegno al reddito previste al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge anche ai lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi metereologici immediatamente antecedenti ai terremoti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2017; Tancredi 15.19, in quanto estende le misure di sostegno alle aziende agricole previste all'articolo 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 alle attività zootecniche che operano nei comuni che hanno subito danni in conseguenza delle avversità atmosferiche avvenute dal periodo dal 5 al 25 gennaio 2017; Bratti 15.24, in quanto volto ad estendere gli interventi per le imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche del gennaio 2017, alle imprese agricole ubicate nella regione Emilia Romagna interessate dalle avversità atmosferiche del settembre 2015; Minardo 15.04, recante interventi urgenti per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la Regione Sicilia nel gennaio 2017; Taglialatela 15.032, che destina in via generale le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture delle aree classificate a medio e alto rischio sismico; Tancredi 15.14, in quanto estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole 30 dicembre 2015 in materia di determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa; Minardo 16.1, in quanto reca disposizioni di carattere generale circa la mancata conformità degli uffici giudiziari alla normativa in materia Pag. 239di prevenzione antisismica; Pastorelli 18.3, in quanto estende la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti dalla Regioni al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione anche alle finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2017, relativo al Numero unico europeo 112; Ginoble 18.61 (limitatamente al capoverso 3-septies) e gli analoghi Verini 18.22 e Castricone 18.016 in quanto recanti disposizioni sulla fruizione di permessi retribuiti per dipendenti della pubblica amministrazione impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa per provvedimenti autoritativi di chiusura degli uffici; gli analoghi Tancredi 18.15 e 18.16, in quanto recano disposizioni circa l'indizione da parte della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, di una apposita procedura concorsuale per assunzione a tempo indeterminato e determinato a cui possano attingere gli enti territoriali per esperti di protezione civile; Fusilli 18.010, recante proroga per tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del termine entro il quale deve essere approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ai fini dell'utilizzo delle risorse accantonate del fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015; Baldelli 18.026, in quanto reca una disposizione di carattere generale sulla facoltà del sindaco di conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione nel caso in cui non possa farvi fronte con proprio personale di servizio per l'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992; Vazio 20.01, in quanto reca disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015; gli analoghi Boccadutri 20.02 e 20.03, in quanto recanti disposizioni circa il possibile superamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici in tutte le aree soggette a calamità ed emergenza e in caso di grandi eventi su richiesta del Dipartimento della Protezione civile; Mariani 20.016 in quanto recante disposizioni di carattere generale circa la compensazione mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi in casi di eventi alluvionali; Laffranco 20.011, 20.09 e 20.010 nonché Mariani 20.017 in quanto recanti disposizioni incidenti sulla disciplina generale del servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992; gli analoghi Vaccaro 21.4 e 21.18 in quanto incidenti in via generale sul procedimento della definizione delle domande di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987; Marchetti 21.08 in quanto reca, per gli ambiti confinanti con i comuni interessati dai sismi del 2016 e del 2017, i termini per l'esercizio sostitutivo a seguito della mancata pubblicazione del bando di gara per l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale.
  Avverte che il termine per la presentazione delle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili è fissato alle ore 15.00 di oggi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 780 dell'8 marzo, a pagina 288, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: «5.73» sono sostituite dalle seguenti «5.126».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 781 del 9 marzo 2017, a pagina 132, prima colonna, quindicesima riga, le parole: «5.73» sono sostituite dalle seguenti «5.126».

Pag. 240