CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.55.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che, in pari data, le Commissioni di merito hanno quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel citato parere della Commissione bilancio nonché apportando al testo ulteriori specifiche modificazioni. A tale ultimo riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che le forme di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale negli specifici settori di intervento introdotti all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), possano essere svolte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente provvedimento.
  Reputa inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 5, che appaiono presentare alcuni profili problematici in considerazione del fatto che da un lato esse si riferiscono al patto di stabilità interno non più operante ai sensi della legislazione vigente, dall'altro configurano la spesa connessa all'installazione di sistemi di videosorveglianza in termini di previsione di spesa, anziché in termini di limite massimo di spesa, prevedendo peraltro un'autorizzazione di spesa permanente in relazione ad oneri di conto capitale. Per gli ulteriori profili relativi alla quantificazione degli oneri, rinvia alla apposita documentazione predisposta dagli uffici.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che le forme di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale negli specifici settori di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), potranno essere comunque svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente provvedimento. Conferma inoltre che le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 5 presentano effettivamente alcuni profili problematici, sia perché si riferiscono al patto di stabilità interno non più operante ai sensi della legislazione vigente, sia perché configurano la spesa connessa all'installazione di sistemi di videosorveglianza in termini di previsione di spesa, anziché in termini di limite massimo di spesa, sia perché, infine, prevedono un'autorizzazione di spesa permanente in relazione ad oneri di conto capitale. In tale quadro, ritiene pertanto necessario, al fine di superare i profili problematici dianzi evidenziati, riformulare le disposizioni in esame in modo da autorizzare un limite massimo di spesa per il triennio 2017-2019 imputandone il relativo onere all'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ridimensionandone l'ammontare per l'anno 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per assicurare l'operatività della disposizione, e affidando ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle Pag. 97finanze, le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle predette risorse sulla base delle medesime richieste, in modo da assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4310 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le forme di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale negli specifici settori di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a c), potranno essere comunque svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente provvedimento;
    le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 5 presentano alcuni profili problematici, sia perché si riferiscono al patto di stabilità interno non più operante ai sensi della legislazione vigente, sia perché configurano la spesa connessa all'installazione di sistemi di videosorveglianza in termini di previsione di spesa, anziché in termini di limite massimo di spesa, sia infine perché prevedono un'autorizzazione di spesa permanente in relazione a spese di conto capitale;
    al fine di superare i profili problematici dianzi evidenziati, appare pertanto necessario riformulare le disposizioni in esame in modo da autorizzare un limite massimo di spesa per il triennio 2017-2019 imputandone il relativo onere all'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ridimensionandone l'ammontare per l'anno 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per assicurare l'operatività della disposizione, e affidando ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle predette risorse sulla base delle medesime richieste, in modo da assicurare il rispetto del predetto limite di spesa;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 5, sostituire il comma 2-ter con i seguenti:
  2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.Pag. 98
  2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   gli identici Molteni 7.8, Vito 7.11, nonché gli identici Naccarato 16.016, Sisto 16.031 e Molteni 16.037, che sono volti ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Naccarato 3.12, che è volta ad estendere al personale della polizia locale la possibilità avvalersi della difesa a spese dello Stato nei procedimenti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica; inoltre concede al medesimo personale la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, senza tuttavia quantificare il relativo onere e predisporre la copertura finanziaria;
   Vito 4.02, 4.01 e 4.03, che modificano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, che destinano risorse al personale della pubblica amministrazione. Ai maggiori oneri che ne derivano esse provvedono, tuttavia, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, non contemplati tra le forme di copertura finanziaria previsti dalla vigente disciplina contabile;
   Simonetti 5.4, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, i comuni, in forma singola o associata, possano integrare gli organici di fatto nella misura del 100 per cento dei cessati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;
   Losacco 5.53, che prevede che, nell'ambito dell'obiettivo del rispetto del decoro urbano di cui ai patti per la sicurezza urbana, siano previsti specifici corsi di educazione civica sul rispetto del patrimonio pubblico da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza indicare l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria;
   Dadone 6.01, che, ai fini della promozione della cultura della legalità e del decoro urbano, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, un fondo di euro 5 milioni da destinare ai comuni, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente, senza tuttavia individuare lo specifico accantonamento su cui incide tale riduzione;
   Simonetti 7.53, che sospende ogni limitazione al turn over del personale dei corpi di polizia locale, provvedendo ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante interventi non meglio precisati di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica che non risultano pertanto conformi alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile;
   Invernizzi 7.01, che prevede, tra l'altro, che al personale dei Corpi di Polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di Pag. 99pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;
   Grimoldi 7.03, che prevede misure per favorire il concorso dei Corpi di Polizia locale nella tutela della sicurezza pubblica, prevedendo, tra l'altro, che agli appartenenti alla Polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla polizia di Stato. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla complessiva riforma introdotta dalla medesima proposta emendativa, pari a 100 milioni di euro annui, si prevede l'utilizzo del 10 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ossia dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, che non costituendo maggiori entrate rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non possono essere utilizzate per la copertura dei maggiori oneri;
   Molteni 8.06, che introduce, a decorrere dal 2018, l'esclusione dal pareggio di bilancio delle spese sostenute dai comuni per l'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale, nel limite massimo di 500 milioni di euro, prevedendo a compensazione dei relativi effetti finanziari l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente. Ciò posto, la modalità di copertura recata dalla presente proposta emendativa non appare conforme alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile;
   Vito 8.08, che prevede, tra l'altro, che al personale di polizia locale, cui vengono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, si applicano in materia previdenziale e infortunistica le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali, nonché quelle in materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. La proposta emendativa provvede alla copertura dei relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
   Vito 8.012, che prevede l'applicazione in favore del personale della polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso spese di degenza per causa di servizio attualmente spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza e difesa, allo scopo autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia indicare l'accantonamento oggetto di riduzione;
   Vito 8.013, che prevede che il personale della polizia locale sia sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Vito 8.014, che prevede che al personale della polizia locale competa il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.
   Lombardi 8.017, che autorizza il Ministero dell'interno a concedere contributi annuali nel limite massimo di 12 milioni Pag. 100di euro in favore dei comuni e delle Città metropolitane che ne presentassero apposita richiesta, al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana, senza tuttavia indicare alcuna modalità di copertura degli oneri medesimi;
   Dadone 10.01, che prevede la costituzione di un fondo per l'addestramento e l'aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo ai relativi oneri mediante una copertura inidonea, ossia mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, senza tuttavia specificare a quale accantonamento di riferisca la riduzione;
   Lombardi 10.02, che estende agli appartenenti ai corpi di polizia locale le disposizioni in materia di equo indennizzo e pensioni privilegiate applicabili al personale appartenente al comparto sicurezza-difesa-vigili del fuoco e soccorso pubblico, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva e provvedendo alla copertura dello stesso mediante una parte, non quantificata, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada;
   Vito 13.01, che incrementa la dotazione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, provvedendo ai relativi oneri, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante interventi non meglio precisati di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica che non risultano pertanto conformi alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile;
   Gianluca Pini 14.04, che prevede che le Forze di polizia siano dotate di telecamere atte a registrare manifestazioni e territorio. La norma non quantifica il relativo onere, pur provvedendo alla copertura dello stesso mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di un miliardo di euro annui a decorrere dal 2019;
   Sisto 16.033, che prevede che il Ministero dell'interno, al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana, sia autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta, senza tuttavia indicare la decorrenza, la durata dell'onere e la relativa copertura finanziaria;
   Quaranta 16.03, che prevede che il Ministero dell'interno, al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana, sia autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta, senza tuttavia indicare la decorrenza e la durata dell'onere;
   gli identici Lombardi 16.05 e Invernizzi 16.039, che, al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e conferiti ai comuni, prevedono l'adozione di un programma triennale di recupero dei predetti immobili per finalità abitative e sociali. Il programma triennale è alimentato con le risorse del fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene conseguentemente rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, senza tuttavia indicare la relativa copertura finanziaria;
   Molteni 16.011, che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'interno siano stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgano manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione del predetto personale con le forze dell'ordine. A tal fine, sono stanziate risorse per 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo ai relativi oneri mediante una copertura inidonea, ossia tramite riduzione delle spese autorizzate Pag. 101da espressa disposizione legislativa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, senza tuttavia indicare puntualmente le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;
   Riccardo Gallo 16.023, che prevede nell'ambito della prevenzione al terrorismo in favore della regione Sicilia assunzioni di personale a tempo indeterminato di pubblica sicurezza per una spesa lorda di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante riduzione lineare delle dotazioni rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in ciò contrastando con la vigente disciplina contabile;
   Giammanco 16.034, che reca disposizioni per la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuola dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie, costituendo un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 finalizzato alla fase sperimentale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
   Molteni 16.040, che prevede che le risorse del fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge n. 190 del 2014, confluiscano in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato Fondo per la sicurezza urbana, da destinare agli interventi di sicurezza urbana attuati dai comuni. Si segnala che le risorse del fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo sono già state utilizzate dall'Atto Camera 1658-B, approvata dalla Camera e modificato dal Senato, sul quale, in occasione dell'esame presso la Camera, la Commissione bilancio già aveva espresso sul testo parere favorevole;
   Rampelli 16.054, che, operando una serie di modifiche al codice penale, prevede tra l'altro il riconoscimento del gratuito patrocinio nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituisce parte civile a prescindere dai limiti di redditi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle legge penali speciali, in ciò configurando una modalità di copertura non conforme a quelle previste dalla vigente disciplina contabile;
   Rampelli 16.057, che prevede un piano di assunzioni straordinarie per 20.000 unità nel comparto difesa e sicurezza a valere sulle facoltà assunzionali relative agli anni 2017 e 2018, apparendo tuttavia privo della necessaria quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:
   gli identici Molteni 3.4, Vito 3.7, D'Alia 3.8 e Lombardi 3.9, che sono volte a prevedere che lo Stato e le regioni concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Invernizzi 4.04, che è volta a prevedere che, nell'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, il sindaco è tenuto a disporre una serie di interventi, anche di natura ispettiva e di controllo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità Pag. 102di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Simonetti 5.13, che prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.
   Simonetti 5.14, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a prevedere, tra l'altro, un'ampia riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.
   Fabbri 5.52, che prevede che le amministrazioni locali possano provvedere alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica senza necessità di SCIA, autorizzazioni o concessioni, per consentire comunicazioni elettroniche inerenti servizi di polizia stradale o locale, ivi comprese le radiocomunicazioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Becattini 5.56, che prevede che, nell'ambito dell'obiettivo del rispetto del decoro urbano di cui ai patti per la sicurezza urbana, siano realizzati interventi di riqualificazione delle superfici murarie cittadine, promuovendo a tal fine accordi con associazioni del territorio metropolitano che svolgono tali attività. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Dadone 6.02, che istituisce la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, alla quale partecipano – a titolo gratuito – il Ministro dell'interno, i Sindaci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
   Menorello 7.20, che riconosce in determinati casi, a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento e di gestione, fino all'importo massimo complessivo di euro 100 in ragione annua, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   D'Alia 7.4, gli identici Molteni 7.6, Vito 7.12, D'Alia 7.25 e Fabbri 7.28, gli identici Simonetti 7.7, Sisto 7.23, Naccarato 7.29 e Altieri 7.51, nonché gli identici Leva 7.2 e Lombardi 7.10, che prevedono che i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica possono procedere ad assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Naccarato 7.50, che prevede che, per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 gli enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica possano determinare le facoltà assunzionali del personale di polizia locale applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 Pag. 103agosto 2014, n. 114, fermo il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Menorello 7.52, che prevede la concessione di sgravi fiscali da parte dei comuni ai privati che installano sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Gregorio Fontana 8.07, che prevede che le Forze di polizia siano dotate di pistole ad impulso elettrico, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno le specifiche disposizioni attuative. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
   Gregorio Fontana 8.09, che prevede l'istituzione del Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
   Ravetto 8.010, che prevede che i comuni dispongano dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria di competenza statale per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene stornata dal fondo nazionale per le politiche ed i servizi d'asilo una somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione in relazione ai fondi utilizzati da ciascun comune a valere sul gettito dell'imposta municipale propria di competenza statale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari di cassa negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Causin 8.011, che prevede che il giudice di pace possa applicare la permanenza, fino a 10 giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate di soggetti ritenuti responsabili di talune specifiche condotte tassativamente indicate, assicurando altresì la copertura del servizio di giudice di pace dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali e provvedendo ai relativi oneri mediante i proventi derivanti dalla cauzione che i soggetti medesimi possono versare per l'applicazione della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità. La proposta emendativa prevede altresì che i comuni, anche in forma associata, mettano a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive ivi previste, all'uopo ricevendo quota parte, non superiore a 10 milioni di euro annui, degli spazi finanziari assegnati per gli anni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al reale impatto finanziario della proposta emendativa nonché alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria da essa individuate;
   Vito 8.015, che prevede l'obbligo, per i comuni che dispongono di un numero di addetti al servizio di polizia locale inferiore a cinque, di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Vito 8.016, che reca disposizioni in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco, prevedendo tra l'altro che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile promossi nei confronti dei dipendenti siano rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nel loro ammontare integrale, anziché «nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato», come attualmente previsto dalla normativa vigente. La proposta Pag. 104emendativa in esame stabilisce altresì che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, le prestazioni specialistiche finalizzate alla diagnosi delle patologie direttamente connesse allo svolgimento delle attività di servizio siano erogate senza oneri a carico dell'assistito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Vargiu 9.12, che consente ai sindaci di avvalersi, ai fini della tutela e della salvaguardia del decoro urbano, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, da iscrivere in appositi elenchi tenuti a cura del comune. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche in considerazione dell'assenza di un'apposita clausola di neutralità finanziaria;
   Gregorio Fontana 9.23, che prevede che, qualora le violazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in materia di tutela del decoro urbano, siano commesse da persone inserite nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative siano pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza tramite trattenimento della diaria giornaliera erogata al trasgressore. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Lombardi 9.17, che consente ai comuni di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.
   Beni 9.55, che prevede che nei confronti dei soggetti destinatari delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti di allontanamento di cui all'articolo 9 siano attivate le misure previste nelle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione sociale approvate dalla Conferenza unificata il 5 novembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Guidesi 9.04, che prevede che le spese sostenute dai comuni per gli interventi di decoro urbano e di tutela ambientale a valere sui proventi ad essi destinati delle sanzioni amministrative pecuniarie relative al divieto di abbandono di rifiuti siano escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 465, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Rampelli 9.050, che prevede che le società concessionarie di pubblico servizio nel settore dei trasporti debbano garantire il decoro e la pulizia delle strutture in gestione, pena una sanzione pari al 30 per cento del valore della concessione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche tenuto conto dell'ipotesi in cui siano coinvolte concessionarie riconducibili al perimetro della pubblica amministrazione;
   Dadone 10.05, che consente ai comuni di procedere a un piano straordinario biennale di assunzioni a tempo indeterminato nella polizia locale nel rispetto della normativa sul saldo non negativo tra entrate e spese e sul contenimento della spesa di personale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Lombardi 11.2, che consente ai sindaci di sospendere le procedure di rilascio di immobili comunali assegnati o concessi Pag. 105a enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale o culturale, prevedendo che durante il periodo di sospensione la misura del canone resti invariata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Simonetti 12.04, che consente ai sindaci di avvalersi, a fini di pubblica sicurezza, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, da iscrivere in appositi elenchi tenuti a cura del Questore. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche in considerazione della mancata previsione di una clausola di neutralità finanziaria;
   D'Alia 14.14, che prevede che il numero unico 112 e le relative centrali operative siano realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, inclusa la polizia locale, su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Vito 14.10, che prevede che le assunzioni per le attività connesse al numero unico europeo 112 siano destinate a personale specializzato delle forze di polizia, di soccorso pubblico e sanitario già operante e in possesso dei necessari requisiti, facendo venire meno, ai fini della determinazione del contingente massimo di personale da assumere, l'indicazione di un rapporto tra assunzioni e popolazione residente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   gli identici Invernizzi 14.4, Sisto 14.11 e Plangger 14.17, che stabiliscono che gli enti locali possano accedere gratuitamente, per le funzioni di polizia locale, alla banca dati della Motorizzazione civile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Lombardi 14.6, che stabilisce che le chiamate effettuate nei confronti dalla polizia locale confluiscano nelle centrali operative del numero unico 112. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Molteni 14.02 e Invernizzi 14.01, che consentono ai comuni di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada e risorse proprie di bilancio per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Simonetti 14.03, che prevede che gli enti locali debbano aggiornare il documento di valutazione dei rischi, ai fini della sicurezza sul lavoro, in relazione alle specificità operative connesse all'attuazione del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Dambruoso 15.2, che obbliga il personale di polizia locale delle città metropolitane a far confluire direttamente e senza ritardo nel CED del Dipartimento di pubblica sicurezza le informazioni acquisite nel corso della propria attività. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Garnero Santanchè 15.09, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee nonché dell'Albo nazionale degli imam. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta Pag. 106emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Rampelli 15.050, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, la disciplina relativa alle procedure e alla modalità attuative. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Vito 16.04, che prevede che le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle forze di polizia e delle forze armate, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 11 del 2009, che viene conseguentemente abrogato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Riccardo Gallo 16.022, che aumenta di 1.000 unità il contingente della Polizia di Stato e delle Forze armate al fine di potenziare il contratto al terrorismo in favore della regione Sicilia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Faenzi 16.024, che prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, mediante modifica della misura del prelievo erariale unico sui giochi e della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura individuata dalla proposta emendativa;
   Faenzi 16.025, che prevede che, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle città e nelle loro periferie, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, siano disciplinate le modalità di utilizzo, per un periodo non inferiore a 24 mesi, del personale militare delle forze armate da affiancare alle forze di pubblica sicurezza. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Vito 16.030, che prevede che, a decorrere dal 2018, siano erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e delle conseguenze degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio da parte degli operatori del comparto sicurezza compresi gli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   gli identici Sisto 16.032 e Invernizzi 16.038, che prevedono che le sanzioni a carico dell'acquirente di merce contraffatta applicate da organi di polizia locale siano versate dal trasgressore direttamente all'ente locale, anziché allo Stato, ferma restando la ripartizione dei relativi introiti già prevista a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative.

Pag. 107

  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto, in assenza di specifica relazione tecnica, le stesse appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 5.4, 5.13, 5.14, 5.52, 5.53, 5.56, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.20, 7.23, 7.25, 7.28, 7.29, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 9.12, 9.17, 9.23, 9.55, 11.2, 14.4, 14.6, 14.10, 14.11, 14.14, 14.17, 15.2, e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 6.01, 6.02, 7.01, 7.03, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.010, 8.011, 8.012, 8.013, 8.014, 8.015, 8.016, 8.017, 9.04, 9.050, 10.01, 10.02, 10.05, 12.04, 13.01, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 15.09, 15.050, 16.03, 16.04, 16.05, 16.011, 16.016, 16.022, 16.023, 16.024, 16.025, 16.030, 16.031, 16.032, 16.033, 16.034, 16.037, 16.038, 16.039, 16.040, 16.054, 16.057, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale e che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo della proposta di legge, adottato come testo base dalla II Commissione nella seduta del 15 settembre 2016 e modificato a seguito degli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017. Osserva altresì che il testo in esame si compone di 2 articoli e 2 allegati e non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 2 a 5, recanti Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in merito ai criteri di risarcimento del danno non patrimoniale previsti dalle norme in esame, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in quanto le medesime norme – intervenendo in materia di controversie civili – assumono carattere prevalentemente ordinamentale e non appaiono quindi suscettibili di determinare effetti diretti sui saldi. Ritiene comunque che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere che possano determinarsi effetti negativi apprezzabili, sia pur di carattere indiretto, per le pubbliche amministrazioni, ciò con riguardo, tra l'altro, al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute rispetto alle attuali prassi giurisprudenziali.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Pag. 108

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, non è corredato di relazione tecnica. In merito agli articoli da 1 a 7, che prevedono misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, evidenzia che il provvedimento in esame disciplina una serie di misure e iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché interventi volti a favorire processi di deradicalizzazione e recupero dei soggetti coinvolti negli stessi fenomeni. Evidenzia peraltro che talune delle misure previste appaiono suscettibili di produrre effetti di maggiore spesa, non quantificati dal provvedimento, in relazione ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione. Si riferisce, in particolare, all'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) di cui all'articolo 1-bis, comma 1, le cui modalità di funzionamento e composizione sono demandate ad un successivo decreto ministeriale, mentre la norma si limita a definire la composizione minima di tale organismo e a prevedere l'avvalimento da parte della stesso del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno per le attività di monitoraggio. Si riferisce altresì alla possibilità di istituire un numero verde, di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e di sviluppare campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nell'ambito del Piano strategico nazionale di prevenzione della radicalizzazione jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti, la cui elaborazione è demandata al CRAD. Si riferisce, infine, che all'istituzione presso ogni Prefettura di capoluogo di regione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), la cui composizione e il cui funzionamento sono demandati ad un successivo provvedimento prefettizio, ai sensi dell'articolo 1-ter.
  Ritiene che andrebbero, altresì, forniti chiarimenti in merito alla possibilità che adempimenti e funzioni previsti dal provvedimento in capo a specifici organismi pubblici possano essere dagli stessi svolti in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali rispettivamente disponibili a normativa vigente. Si riferisce in particolare: alla redazione da parte della Polizia postale di un rapporto semestrale sul funzionamento della rete internet, contenente elementi informativi e dati statistici sul fenomeno della diffusione on-line delle idee di matrice jihadista (articolo 1-quinquies); alle attività di formazione, anche linguistica, rivolte al personale di pubbliche amministrazioni (articolo 2); all'attribuzione all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) del compito di promuovere percorsi di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista (articolo 5, comma 2); ai percorsi ed attività di rieducazione e deradicalizzazione per i detenuti o internati in strutture penitenziarie la cui individuazione è demandata all'adozione ad un decreto ministeriale (articolo 7).
  Rileva inoltre che viene posto in capo alla RAI – soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei – la realizzazione di una specifica piattaforma multimediale: anche a tal riguardo ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la sostenibilità di tale iniziativa, senza che si Pag. 109determinino nuovi o maggiori oneri. Non ha infine osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, con riguardo alle norme di cui agli articoli 4, comma 5, 4, comma 6, e 5-bis, essendo i relativi oneri ricondotti a specifici limiti di spesa. Con riguardo infine alla possibilità per le reti tra istituzioni scolastiche di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie per lo sviluppo d'iniziative che prevedano anche la presenza di esperti, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse che, nel quadro dell'autonomia dei soggetti coinvolti e previo accordo di rete tra gli stessi, vengono destinate, come già previsto in via generale dall'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge n. 107 del 2015, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, comma 4, prevede che le reti tra istituzioni scolastiche appartenenti ad un medesimo ambito territoriale, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, possano stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di esperti, provvedendo al relativo onere ai sensi dell'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge medesima. Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione è riferita alle risorse che le reti in precedenza menzionate destinano – previa loro individuazione sulla base di appositi accordi – al perseguimento delle proprie finalità. In tale quadro, ferme restando le osservazioni già svolte riguardo alla quantificazione degli oneri, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di meglio formulare la disposizione in esame prevedendo che alla relativa attuazione – anziché ai relativi oneri – si provveda ai sensi dell'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge n. 107 del 2015. Infatti, la relazione tecnica di passaggio allegata al disegno di legge C. 2994-B – che ha originato la citata legge n. 107 del 2015 – senza prevedere alcun onere ha stabilito che all'attuazione delle disposizioni concernenti la costituzione di reti le istituzioni scolastiche interessate potranno provvedere autonomamente a valere sulle risorse stanziate sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa. Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 4, comma 7, evidenzia che la disposizione provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6 dell'articolo in esame, complessivamente pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In particolare, il comma 5 dell'articolo 4 reca l'attribuzione di uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riguardo alla connettività, nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015. A tale riguardo, sul piano formale andrebbe valutata l'opportunità – su cui considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo – di ridefinire il predetto stanziamento in termini di incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della citata legge n. 107 del 2015, recante le risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del predetto Piano nazionale per la scuola digitale, da ripartire tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge medesima.
  Il successivo comma 6 prevede invece l'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, che ha disposto la spesa di 40 milioni di Pag. 110euro annui a decorrere dal 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione. Anche in tale caso, da un punto di vista formale, sembrerebbe preferibile riferire il predetto incremento di risorse direttamente all'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Su tale punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò posto, considera altresì necessario acquisire dal Governo, da un lato, un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura a valere sul menzionato Fondo per interventi strutturali di politica economica, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla dotazione del Fondo medesimo, ciò anche in considerazione dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso operata dal successivo articolo 5-bis, comma 1.
  Infine, in merito all'articolo 5-bis, rileva che il medesimo reca una specifica autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento di progetti di formazione universitaria e post-universitaria finalizzati alla prevenzione e al contrasto del radicalismo e dell'estremismo violento di matrice jihadista, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ferma rimanendo l'opportunità di specificare il carattere annuale dell'onere a regime dal 2017, rinvia alle considerazioni già svolte, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, in merito all'articolo 4, comma 7, del presente provvedimento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI ritiene necessario acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni da esso recate.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nel prendere atto della richiesta testé avanzata dalla rappresentante del Governo, rileva tuttavia l'esigenza che la citata relazione tecnica possa essere predisposta in tempi quanto più possibili ravvicinati, in maniera tale da rispettare l'avvenuta calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Nuovo testo C. 3980 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 111

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che nella scorsa seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel chiedere un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 4254 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di svolgere le attività connesse allo scambio di informazioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nonché in merito al potenziale recupero di gettito che deriverebbe dall'attuazione dell'Accordo in esame e considerati i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame di analoghi provvedimenti. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.
C. 4226 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato senza modificazioni, è corredato di relazione tecnica, che non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame. In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica – che non ascrive alla Convenzione, nel suo complesso, effetti sul gettito – utilizza i dati relativi al periodo d'imposta 2013 e annualità precedenti con riferimento a diverse disposizioni del testo in esame. Ciò posto, ritiene opportuno un chiarimento in merito al mancato utilizzo di dati più aggiornati, anche in considerazione del fatto che l'assenza di oneri finanziari affermata dalla relazione tecnica è basata sulla constatazione che tali oneri sono assenti o comunque irrilevanti nelle dichiarazioni presentate. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti incentivanti della Convenzione, che, per alcuni tipi di redditi, reca una disciplina fiscale più favorevole rispetto al regime tributario vigente. Ritiene infine necessario acquisire elementi volti a confermare la neutralità finanziaria della Convenzione in relazione a talune tipologie di redditi per i quali la relazione tecnica non fornisce indicazioni. Pag. 112Si tratta, in particolare, dei redditi da lavoro subordinato (articolo 15), dei compensi e gettoni di presenza (articolo 16), delle pensioni (articolo 18), delle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19) oppure di attività di insegnamento (articolo 20), e delle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (articolo 21).

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Atto n. 384.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame, non disponendo ancora del complesso degli elementi di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice nel corso della precedente seduta.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 3.300 e 7.300 al disegno di legge C. 4310-A, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e relativi subemendamenti.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 3.300 e 7.300 delle Commissioni, riferiti al provvedimento in oggetto, nonché i relativi subemendamenti Invernizzi 0.3.300.1 e Invernizzi 0.7.300.1.
  Segnala, in particolare, che l'emendamento 3.300 modifica il comma 2 dell'articolo 3, ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Rispetto al testo del comma 2 si prevede che tali interventi possano essere attuati Pag. 113anche con l'impiego dei Fondi strutturali e del Fondo di Coesione per sostenere gli investimenti in apparati e tecnologie per la sicurezza e la videosorveglianza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento.
  In merito al relativo subemendamento Invernizzi 0.3.300.1, volto a specificare che gli investimenti in apparati e tecnologie per la sicurezza e la videosorveglianza debbano essere sostenuti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche in riferimento all'effettivo rispetto delle percentuali di utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione tra le diverse aree geografiche del Paese.
  Evidenzia poi che l'emendamento 7.300 è volto ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale. L'emendamento inoltre precisa che tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e che con successivo regolamento sono adottate misure di coordinamento con la legislazione in materia pensionistica. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa presenta alcuni profili di criticità, in quanto non quantifica gli oneri che derivano dalle disposizioni in essa contenute e non provvede alla relativa copertura finanziaria, ma si limita a prevedere che ai relativi oneri i comuni provvedono con le risorse dei bilanci disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Il relativo subemendamento Invernizzi 0.7.300.1, da un lato quantifica gli oneri conseguenti all'applicazione agli operatori di polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in misura pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, contestualmente incrementando di un importo corrispondente il Fondo di solidarietà comunale. Dall'altro, esso provvede alla copertura dei relativi oneri mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente. Ciò posto, osserva che la modalità di copertura recata dalla presente proposta emendativa non appare conforme alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile.
  Inoltre, all'esito di un successivo approfondimento sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea contenuti nel fascicolo n. 1, segnala che appare necessario riesaminare i seguenti emendamenti, perché risultanti privi di idonea quantificazione o copertura ovvero perché presentano profili problematici dal punto di vista finanziario in merito ai quali appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.
  In particolare, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Menorello 5.45, che prevede che gli operatori di polizia locale sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e i comuni provvedono all'erogazione dell'indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Altieri 7.42, che prevede l'applicazione, in favore del personale della polizia locale, degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso spese di degenza per causa di servizio attualmente spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza e difesa, allo scopo autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno Pag. 114degli anni 2017-2019 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia indicare l'accantonamento oggetto di riduzione;
   Simonetti 7.40, Naccarato 7.41 e Dambruoso 16.044, che sono volte ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Vito 5.40, che prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per sistemi di videosorveglianza ed altre misure di sicurezza nelle abitazioni provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;
   D'Alia 7.43 e 7.44, che sono volte ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore.

  Emanuele FIANO (PD) si dichiara in disaccordo con il parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 7.300 delle Commissioni, che ha raccolto il consenso di tutti i gruppi parlamentari nelle Commissioni di merito, oltre che del rappresentante del Ministero dell'interno. Ricorda poi che la proposta emendativa è semplicemente volta a riconoscere un diritto che è stato cancellato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, con la conseguenza che per il personale della polizia locale, a differenza di quanto previsto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, non spettano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in caso di danno subito nello svolgimento del servizio. Ciò appare ancora più grave in un momento come l'attuale nel quale, con il provvedimento in oggetto, si attribuiscono ulteriori compiti e funzioni alla polizia locale in materia di sicurezza pubblica. Per quanto riguarda le osservazioni relative alla mancata quantificazione del relativo onere, sottolinea l'impossibilità di prevedere in anticipo il numero di casi per i quali si renderà necessaria, nel corso dell'anno, l'applicazione dell'istituto del quale si propone l'introduzione. Ritiene d'altronde che analoghe considerazioni potrebbero essere svolte con riguardo al riconoscimento di qualsiasi diritto soggettivo il cui sorgere sia legato a eventi imprevedibili, come licenziamenti, decessi o infortuni. Ammesso poi che sia possibile quantificare con una certa attendibilità i relativi oneri, invita allora i Ministeri competenti a provvedere al più presto a tale quantificazione, facendo presente che il personale della polizia locale nel suo complesso conta circa 50 mila unità e osservando come, nell'ambito del presente provvedimento, siano Pag. 115state reperite risorse di importo rilevante per altre finalità, come per la concessione di contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

  Laura CASTELLI (M5S), condividendo quanto evidenziato dal deputato Fiano, ritiene ingiustificato che non si riesca a trovare sul piano finanziario una soluzione alternativa, eventualmente anche provvisoria in attesa dell'approvazione della legge di bilancio per il prossimo anno, per l'attribuzione dei benefici connessi al riconoscimento della causa di servizio in favore della polizia locale. Sottolineando l'ampio consenso politico sulla proposta, ricorda come in passato siano state trovate coperture per far fronte a situazioni ben più complesse. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe fornire una motivazione plausibile per giustificare la mancata quantificazione dell'onere e il reperimento delle necessarie risorse.

  Maino MARCHI (PD) condivide l'esigenza, manifestata dai deputati sinora intervenuti, di riconoscere il diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata anche in favore del personale della polizia locale, per evitare sperequazioni rispetto al restante personale del comparto sicurezza. Ritiene però che l'attuale formulazione della proposta emendativa 7.300 delle Commissioni non sia condivisibile, in quanto demandare la copertura dei conseguenti oneri ai comuni, i quali vi provvedono con le risorse dei bilanci disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, potrebbe comportare disparità nella concessione dei benefici al personale, in relazione alla situazione finanziaria del comune presso il quale il predetto personale presta servizio. In alternativa propone di disporre che i relativi oneri siano coperti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, prevedendo inoltre che anche lo Stato contribuisca a detto Fondo, sinora alimentato esclusivamente da contributi dei comuni.

  Gianfranco LIBRANDI (CI) chiede che sia riesaminato l'emendamento Menorello 7.52, il quale, a suo parere, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione all'emendamento Menorello 7.52, segnala che lo stesso potrebbe essere riformulato dalle Commissioni di merito, ai fini di un eventuale riesame.
  Per quanto riguarda l'emendamento 7.300 delle Commissioni, conferma il parere contrario testé espresso, ribadendo la necessità di effettuare una precisa quantificazione degli oneri conseguenti al riconoscimento di questo diritto soggettivo, eventualmente anche nel prosieguo dell'esame presso il Senato, e osserva inoltre come la copertura proposta non sia tale da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, dipendendo dalla situazione finanziaria dei singoli comuni.

  Emanuele FIANO (PD) segnala che le Commissioni hanno presentato l'emendamento 7.300 in quanto su altre proposte emendative, aventi il medesimo oggetto e diversa copertura, era stato informalmente espresso parere contrario. Propone quindi, se la copertura del predetto emendamento continuasse ad essere ritenuta idonea dal Governo, di predisporre una nuova formulazione che proceda alla copertura degli oneri, quantificati in un determinato ammontare, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, rifinanziato dallo Stato.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia come il compito della Commissione bilancio sia semplicemente quello di esprimere parere sui testi dei provvedimenti e sui relativi emendamenti e non quello di proporre soluzioni alternative nei casi in cui il parere sia contrario. Il compito di formulare nuovi testi e nuove proposte emendative spetta infatti alle Commissioni di merito.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, concordando con quanto evidenziato dall'onorevole Alberto Giorgetti, ribadisce il parere contrario sulle proposte emendative in esame. Con particolare riferimento Pag. 116all'emendamento 7.300 delle Commissioni, evidenzia che tale proposta emendativa riconosce diritti soggettivi e quindi necessita di apposita quantificazione dei relativi oneri, in mancanza della quale il parere non può che essere contrario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, invita il relatore a formulare la proposta di parere sulle proposte emendative precedentemente illustrate.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti 3.300 e 7.300 della Commissione e i relativi subemendamenti 0.3.300.1 e 0.7.300.1, e riesaminate le proposte emendative 5.40, 5.45, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44 e 16.044 contenute nel fascicolo n. 1, riferiti al disegno di legge C. 4310-A Governo di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.3.300.1 e 0.7.300.1, sugli emendamenti 3.300, 5.40, 5.45, 7.40 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.300 e sull'articolo aggiuntivo 16.044, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Conseguentemente, si intende revocato il parere di nulla osta espresso nell'odierna seduta antimeridiana sulle proposte emendative 5.40, 5.45, 7.40 7.41, 7.42, 7.43, 7.44 e 16.044.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

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