CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

Pag. 69

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), fa presente che le eventuali ulteriori spese di funzionamento del Comitato metropolitano, di cui all'articolo 6, saranno fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Precisa che all'articolo 7, la deroga alla disciplina in materia di riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; infatti, da un lato, la disposizione in oggetto ricalca sostanzialmente talune previsioni già vigenti, introdotte per finalità coerenti e con modalità di applicazione analoghe a quelle di cui alla disposizione medesima (articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006 e articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), dall'altro, la maggiore spesa correlata alla mancata applicazione del limite alla riassegnazione delle entrate sarà comunque effettuata nei limiti delle risorse che effettivamente affluiranno al bilancio dello Stato e che non sarebbero state altrimenti acquisite al bilancio stesso, con la conseguenza che la loro integrale riassegnazione alla spesa, in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, risulta neutrale sotto il profilo finanziario.
  Sottolinea che il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, di cui all'articolo 10, comma 6, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolvendosi in un'opera di ulteriore efficientamento, a risorse invariate, degli attuali meccanismi di collaborazione tra Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale, in relazione alle funzioni istituzionali già svolte negli ambiti di rispettiva competenza.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4310 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le eventuali ulteriori spese di funzionamento del Comitato metropolitano, di cui all'articolo 6, saranno fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 7, la deroga alla disciplina in materia di riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
    infatti, da un lato, la disposizione in oggetto ricalca sostanzialmente talune previsioni già vigenti, introdotte per finalità coerenti e con modalità di applicazione analoghe a quelle di cui alla disposizione medesima (articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2006 e articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), dall'altro, la maggiore spesa correlata alla mancata applicazione del limite alla riassegnazione delle entrate sarà comunque effettuata nei limiti delle risorse che effettivamente affluiranno al bilancio dello Stato e che non sarebbero state altrimenti acquisite al bilancio stesso, con la conseguenza che la loro integrale riassegnazione alla spesa, in deroga al limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, risulta neutrale sotto il profilo finanziario;Pag. 70
    il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, di cui all'articolo 10, comma 6, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolvendosi in un'opera di ulteriore efficientamento, a risorse invariate, degli attuali meccanismi di collaborazione tra Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale, in relazione alle funzioni istituzionali già svolte negli ambiti di rispettiva competenza;
   ritenuto che, all'articolo 6, comma 2, sia necessario escludere espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti del predetto Comitato, come peraltro previsto dalla relazione tecnica;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: gettoni di presenza aggiungere le seguenti: , rimborsi spese».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.
Atto n. 377.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa di ricevere chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento agli articoli da 3 a 7 e 18, comma 1, in materia di accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali, fa presente che i compensi dei componenti delle commissioni di concorso sono stati calcolati in base ai parametri contenuti nel decreto del MIUR del 31 Pag. 71agosto 2016, anche per i presidenti coordinatori per i quali è stato fissato il tetto massimo previsto dall'articolo 3, comma 2, del suddetto decreto ossia l'importo indicato al comma 1 (euro 4.103,40) aumentato del 20 per cento, che porta al valore risultante dalla relazione tecnica pari ad euro 4.924,08.
  Per quanto riguarda, invece, le spese di vigilanza – da intendersi nell'accezione più ampia ricomprendente anche le spese per segretari, componenti e presidenti – precisa che esse sono quantificate in un contingente corrispondente ad un totale di 15.580 unità mobilitate; in particolare, ricorda che per la determinazione dei compensi per i segretari delle commissioni, il citato decreto ha previsto un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo pari ad 1 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato. Per quanto concerne i compensi relativi ai membri dei comitati di vigilanza, osserva che all'articolo 6 del decreto interministeriale del 12 marzo 2012 si prevede, per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte, un compenso lordo pari ad euro 20,92 e che non sono invece quantificati oneri di rimborso per le scuole, per le attività di supporto delle segreterie, essendo attività che esse svolgono istituzionalmente e che non determinano nuovi o maggiori oneri.
  Rileva che le spese attinenti ai beni strumentali sono state quantificate assumendo come riferimento i valori desunti dalle precedenti prove concorsuali e fa presente che la ragione contabile dell'imputazione della spesa per il 50 per cento ad ogni esercizio finanziario a partire dall'anno 2018, a fronte di una procedura concorsuale da tenere con cadenza biennale, sta nel fatto che trattandosi di una procedura di reclutamento complessa e rivolta ad una platea di possibili candidati particolarmente elevata (circa 193.800), è verosimile prevedere che la procedura stessa non si concluda in un solo esercizio finanziario e che in alcuni casi si debba ricorrere allo svolgimento di sessioni suppletive per docenti precedentemente non ammessi.
   Con riguardo alla Commissione nazionale di esperti, rileva che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che essa viene istituita mediante il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 3, da adottare nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito agli articoli da 8 a 14 e 18, commi 2 e 3, in materia di percorso di formazione iniziale e tirocinio, rileva che le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e rinviano alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle condizioni normative ed economiche concernenti il primo ed il secondo anno di tirocinio. Precisa che nell'ambito di tale contrattazione sarà possibile definire più nel dettaglio l'articolazione temporale e le modalità di erogazione dei compensi a valere sugli stanziamenti previsti. Sottolinea che dallo svolgimento delle attività delle commissioni dell'esame finale, di cui all'articolo 9, comma 6, e della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione, di cui all'articolo 14, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che ai componenti di tali commissioni non spetti alcun compenso, indennità o rimborso spese.
  Osserva che anche dallo svolgimento delle attività della commissione di valutazione di cui all'articolo 13 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale commissione sarà nominata con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4 e tale ultima disposizione prevede espressamente che il regolamento citato venga adottato soltanto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Precisa che l'articolo 17, che prevede la possibilità di indire un corso di tirocinio formativo attivo (TFA), non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Pag. 72rilevando difatti che i corsi di TFA costituiscono, a tutti gli effetti, dei corsi «universitari» e le relative prove sono svolte a cura delle istituzioni accademiche e, pertanto, a normativa vigente, tutti gli oneri diretti derivanti dallo svolgimento di tali corsi trovano copertura nelle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, mentre ulteriori oneri indiretti sono finanziati a valere sugli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio del MIUR nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario a favore delle università. Segnala infine che il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento in oggetto, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384).

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (atto n. 377),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento agli articoli da 3 a 7 e 18, comma 1, in materia di accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali, i compensi dei componenti delle commissioni di concorso sono stati calcolati in base ai parametri contenuti nel decreto del MIUR del 31 agosto 2016, anche per i presidenti coordinatori per i quali è stato fissato il tetto massimo previsto dall'articolo 3, comma 2, del suddetto decreto ossia l'importo indicato al comma 1 (euro 4.103,40) aumentato del 20 per cento, che porta al valore risultante dalla relazione tecnica pari ad euro 4.924,08;
    per quanto riguarda, invece, le spese di vigilanza – da intendersi nell'accezione più ampia ricomprendente anche le spese per segretari, componenti e presidenti – esse sono quantificate in un contingente corrispondente ad un totale di 15.580 unità mobilitate;
    in particolare, per la determinazione dei compensi per i segretari delle commissioni, il citato decreto ha previsto un compenso base lordo pari ad euro 371,84, ed un compenso integrativo lordo pari ad 1 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato;
    per quanto concerne i compensi relativi ai membri dei comitati di vigilanza, all'articolo 6 del decreto interministeriale del 12 marzo 2012, si prevede per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte, un compenso lordo pari ad euro 20,92;
    non sono invece quantificati oneri di rimborso per le scuole, per le attività di supporto delle segreterie, essendo attività che esse svolgono istituzionalmente e che non determinano nuovi o maggiori oneri;
    le spese attinenti ai beni strumentali sono state quantificate assumendo come riferimento i valori desunti dalle precedenti prove concorsuali;
    la ragione contabile dell'imputazione della spesa per il 50 per cento ad ogni esercizio finanziario a partire dall'anno 2018, a fronte di una procedura concorsuale da tenere con cadenza biennale, sta nel fatto che trattandosi di una procedura di reclutamento complessa e rivolta ad una platea di possibili candidati particolarmente elevata (circa 193.800), è verosimile prevedere che la procedura stessa non si concluda in un solo esercizio finanziario e che in alcuni casi si debba ricorrere allo svolgimento di sessioni suppletive per docenti precedentemente non ammessi;Pag. 73
    con riguardo alla Commissione nazionale di esperti, non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che essa viene istituita mediante il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 3, da adottare nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    in merito agli articoli da 8 a 14 e 18, commi 2 e 3, in materia di percorso di formazione iniziale e tirocinio, si rileva che le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e rinviano alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle condizioni normative ed economiche concernenti il primo ed il secondo anno di tirocinio;
    nell'ambito di tale contrattazione sarà possibile definire più nel dettaglio l'articolazione temporale e le modalità di erogazione dei compensi a valere sugli stanziamenti previsti;
    dallo svolgimento delle attività delle commissioni dell'esame finale, di cui all'articolo 9, comma 6, e della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione, di cui all'articolo 14, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che ai componenti di tali commissioni non spetti alcun compenso, indennità o rimborso spese;
    anche dallo svolgimento delle attività della commissione di valutazione di cui all'articolo 13 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale commissione sarà nominata con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4 e tale ultima disposizione prevede espressamente che il regolamento citato venga adottato soltanto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 17, che prevede la possibilità di indire un corso di tirocinio formativo attivo (TFA) non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    difatti i corsi di TFA costituiscono, a tutti gli effetti, dei corsi «universitari» e le relative prove sono svolte a cura delle istituzioni accademiche e, pertanto, a normativa vigente, tutti gli oneri diretti derivanti dallo svolgimento di tali corsi trovano copertura nelle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, mentre ulteriori oneri indiretti sono finanziati a valere sugli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio del MIUR nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario a favore delle università;
    il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento in oggetto, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384);
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Pag. 74

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Edoardo FANUCCI, presidente, in attesa dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio 2017.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in oggetto con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In particolare, precisa che le attività relative alla promozione dell'arte e della cultura umanistica da parte delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 2, saranno realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sottolinea che, difatti, poiché il Piano triennale dell'offerta formativa indica il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, nonché la definizione delle risorse occorrenti, ai fini dell'attuazione del medesimo piano l'istituzione scolastica non potrà sostenere oneri superiori alle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente sia per quanto concerne la dotazione organica da impiegare sia per quello che riguarda le risorse finanziarie necessarie.
  Precisa che, poiché non tutti gli interventi previsti nel provvedimento in oggetto saranno attuati nell'ambito delle risorse disponibili, la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, appare compatibile con le specifiche clausole di invarianza all'articolo 17, comma 1, riguardanti il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale – di cui all'articolo 12 – e all'articolo 6, concernente l'ampliamento dei compiti dell'INDIRE.
  Rileva che l'importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 previsto dall'articolo 17, comma 2, per la realizzazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 costituisce il limite di spesa per l'attuazione della predetta disposizione, che appare comunque di carattere programmatico, atteso che le misure previste possono essere adottate nei limiti delle risorse disponibili.
  Sottolinea che le istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione delle attività di promozione dei temi della creatività, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, saranno le stesse che prevedono nel proprio Piano triennale dell'offerta formativa l'attivazione dei relativi progetti, e che pertanto le attività in questione potranno essere effettivamente realizzate, mediante l'impiego di docenti facenti parti del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, in tutte le istituzioni Pag. 75scolastiche che presentano tale disponibilità di docenti, mentre le istituzioni scolastiche non aventi a disposizione posti per il potenziamento preordinati alle predette finalità potranno invece rinviare la realizzazione delle attività in oggetto.
  Evidenzia che le attività previste dagli articoli 9 e 10, relative alla promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, saranno inserite dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia scolastica, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, nonché l'indicazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tali attività.
  Segnala che tali disposizioni limitano gli effetti, diretti ed indiretti, sui saldi di finanza pubblica alla disponibilità del personale per il potenziamento dell'offerta formativa nell'aliquota del 5 per cento, pertanto ogni singolo istituto, nello stringente limite finanziario imposto dal provvedimento in esame, dovrà riprogrammare le risorse disponibili, avendo cura di non generare esuberi, calibrando opportunamente le misure previste.
  Precisa che le disposizioni di cui all'articolo 14, relative ai licei musicali e coreutici, hanno natura programmatica e pertanto la loro attuazione avverrà secondo un principio di progressività nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.
  Fa presente che appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, facendo salve le disposizioni onerose di cui all'articolo 17, comma 2, relative al Piano delle arti di cui all'articolo 5.
  Precisa che il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 17, comma 2 – per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame – pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 377, 378, 379, 380, 381, 383 e 384).
  Fa presente che, sempre all'articolo 17, comma 2, la copertura dell'onere per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 dovrebbe essere effettuata mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e non mediante riduzione del medesimo articolo, come indicato nel testo del provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività (atto n. 382),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in oggetto con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in particolare, le attività relative alla promozione dell'arte e della cultura umanistica da parte delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 2, saranno realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    difatti poiché il Piano triennale dell'offerta formativa indica il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, dei posti per il potenziamento Pag. 76dell'offerta formativa, nonché la definizione delle risorse occorrenti, ai fini dell'attuazione del medesimo piano l'istituzione scolastica non potrà sostenere oneri superiori alle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente sia per quanto concerne la dotazione organica da impiegare sia per quello che riguarda le risorse finanziarie necessarie;
    poiché non tutti gli interventi previsti nel provvedimento in oggetto saranno attuati nell'ambito delle risorse disponibili, la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, appare compatibile con le specifiche clausole di invarianza all'articolo 17, comma 1, riguardanti il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale – di cui all'articolo 12 – e all'articolo 6, concernente l'ampliamento dei compiti dell'INDIRE;
    l'importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 previsto dall'articolo 17, comma 2, per la realizzazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 costituisce il limite di spesa per l'attuazione della predetta disposizione, che appare comunque di carattere programmatico, atteso che le misure previste possono essere adottate nei limiti delle risorse disponibili;
    le istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione delle attività di promozione dei temi della creatività, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, saranno le stesse che prevedono nel proprio Piano triennale dell'offerta formativa l'attivazione dei relativi progetti;
    pertanto le attività in questione potranno essere effettivamente realizzate, mediante l'impiego di docenti facenti parti del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, in tutte le istituzioni scolastiche che presentano tale disponibilità di docenti, mentre le istituzioni scolastiche non aventi a disposizione posti per il potenziamento preordinati alle predette finalità potranno invece rinviare la realizzazione delle attività in oggetto;
    le attività previste dagli articoli 9 e 10, relative alla promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, saranno inserite dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia scolastica, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, nonché l'indicazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tali attività;
    tali disposizioni limitano gli effetti, diretti ed indiretti, sui saldi di finanza pubblica alla disponibilità del personale per il potenziamento dell'offerta formativa nell'aliquota del 5 per cento, pertanto ogni singolo istituto, nello stringente limite finanziario imposto dal provvedimento in esame, dovrà riprogrammare le risorse disponibili, avendo cura di non generare esuberi, calibrando opportunamente le misure previste;
    le disposizioni di cui all'articolo 14, relative ai licei musicali e coreutici, hanno natura programmatica e pertanto la loro attuazione avverrà secondo un principio di progressività nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente;
    appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, facendo salve le disposizioni onerose di cui all'articolo 17, comma 2, relative al Piano delle arti di cui all'articolo 5;
    il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 17, comma 2 – per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame – pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (schemi 377, 378, 379, 380, 381, 383 e 384);Pag. 77
    sempre all'articolo 17, comma 2, la copertura dell'onere per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 dovrebbe essere effettuata mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e non mediante riduzione del medesimo articolo, come indicato nel testo del provvedimento;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   1) All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente;
   2) All'articolo 17, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: mediante corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: del Fondo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.
Atto n. 383.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è in attesa di ricevere chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che gli stanziamenti di bilancio, cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, risultano integralmente utilizzabili per le finalità di cui al provvedimento in esame.
  Sottolinea che all'articolo 39, comma 1, appare opportuno rettificare la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 14 e 15, prevedendo la loro decorrenza a partire dall'esercizio 2018, in quanto le attività di formazione decorrono dall'anno 2018.
  Precisa che all'articolo 39, comma 1, appare necessario fare riferimento all'articolo 28 del provvedimento, anziché all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, del quale peraltro è prevista l'abrogazione.
  Evidenzia che appare necessario specificare al comma 2 del citato articolo 39 il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.
  Con riferimento alla copertura dell'onere derivante dall'incremento di 50 unità del contingente di personale da destinare alle scuole italiane all'estero, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni dall'anno 2019, conferma che il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere indicato, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.
  In relazione al comma 3 dell'articolo 39, che provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 35 per il concorso all'attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, precisa che il capitolo su cui imputare la spesa è il 7107 concernente «fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale».
  Evidenzia che l'articolo 39, comma 3, fa riferimento agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 35, relativo alle scuole paritarie Pag. 78all'estero mentre gli oneri a cui si dovrebbe fare correttamente riferimento sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo 35, il quale prevede una autorizzazione di spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per le scuole all'estero amministrate dallo Stato.
  Osserva che all'articolo 39, comma 4, che reca la clausola di neutralità finanziaria relativa alle restanti disposizioni del provvedimento, appare opportuno riformulare detta clausola sostituendo la parola «possono» con «devono».
  Sottolinea che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1, che prevede che per le finalità del provvedimento in esame, il contingente di personale da inviare all'estero è determinato complessivamente a 674 unità, costituiscono limiti di spesa.
  Segnala che le attività previste dall'articolo 19, concernente la selezione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del personale da destinare all'estero, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che l'importo complessivo degli oneri di cui agli articoli 30 e 31, rispettivamente riguardanti docenti a contratto locale e personale non docente assunto localmente, pari ad euro 6.820.260, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del MAECI dei capitoli 2502 «retribuzione agli incaricati locali ed ai supplenti temporanei al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione», 2514 «oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale scolastico in servizio all'estero» e 2560 piano di gestione 7 «rimborso spese di trasporto per i trasferimenti», trovando così integrale copertura finanziaria.
  Evidenzia che appare necessario riformulare la previsione di gratuità della partecipazione alle commissioni di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 32, prevedendo che ai componenti delle predette commissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
  Precisa infine che la relazione tecnica ha erroneamente riportato, tra le abrogazioni di disposizioni normative, di cui all'articolo 38, comma 2, il riferimento al contributo a favore della società Dante Alighieri.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (atto n. 383),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli stanziamenti di bilancio cui si fa riferimento nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, risultano integralmente utilizzabili per le finalità di cui al provvedimento in esame;
    all'articolo 39, comma 1, appare opportuno rettificare la decorrenza degli oneri derivanti dall'articolo 14 e 15, prevedendo la loro decorrenza a partire dall'esercizio 2018, in quanto le attività di formazione decorrono dall'anno 2018;
    all'articolo 39, comma 1, appare necessario fare riferimento all'articolo 28 del provvedimento, anziché all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, del quale peraltro è prevista l'abrogazione;
    appare necessario specificare al comma 2 del citato articolo 39 il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019;
    con riferimento alla copertura dell'onere derivante dall'incremento di 50 unità del contingente di personale da destinare alle scuole italiane all'estero, pari ad euro 2,2 milioni per il 2018 ed euro 4 milioni dall'anno 2019, si conferma che il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità Pag. 79per la copertura dell'onere indicato, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati;
    in relazione al comma 3 dell'articolo 39, che provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 35 per il concorso all'attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, si precisa che il capitolo su cui imputare la spesa è il 7107 concernente «fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale»;
    l'articolo 39, comma 3, fa riferimento agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 35, relativo alle scuole paritarie all'estero mentre gli oneri a cui si dovrebbe fare correttamente riferimento sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo 35, il quale prevede una autorizzazione di spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per le scuole all'estero amministrate dallo Stato;
    all'articolo 39, comma 4, che reca la clausola di neutralità finanziaria relativa alle restanti disposizioni del provvedimento, appare opportuno riformulare detta clausola sostituendo la parola «possono» con «devono»;
    gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1, che prevede che per le finalità del provvedimento in esame, il contingente di personale da inviare all'estero è determinato complessivamente a 674 unità, costituiscono limiti di spesa;
    le attività previste dall'articolo 19, concernente la selezione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del personale da destinare all'estero, possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'importo complessivo degli oneri di cui agli articoli 30 e 31, rispettivamente riguardanti docenti a contratto locale e personale non docente assunto localmente, pari ad euro 6.820.260, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del MAECI dei capitoli 2502 «retribuzione agli incaricati locali ed ai supplenti temporanei al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione», 2514 «oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale scolastico in servizio all'estero» e 2560 piano di gestione 7 «rimborso spese di trasporto per i trasferimenti», trovando così integrale copertura finanziaria;
    appare necessario riformulare la previsione di gratuità della partecipazione alle commissioni di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 32, prevedendo che ai componenti delle predette commissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati;
    la relazione tecnica ha erroneamente riportato, tra le abrogazioni di disposizioni normative, di cui all'articolo 38, comma 2, il riferimento al contributo a favore della società Dante Alighieri;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 32, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: compensi o rimborsi spese comunque denominati con le seguenti: compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati;
   All'articolo 39 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole:
anno 2017 con le seguenti: anno 2018 e le parole: all'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con le seguenti: all'articolo 28;
    al comma 2, dopo le parole: 4 milioni aggiungere la seguente: annui;Pag. 80
    al comma 3, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1;
    al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

Pag. 81