CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2017
779.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo BENI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in oggetto definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città e provvede in primo luogo a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato, regioni e province autonome ed enti locali. In secondo luogo interviene sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità degli spazi pubblici.
  In particolare, il Capo I è dedicato alla Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana.
  L'articolo 1 definisce come «sicurezza integrata» l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dagli enti territoriali nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
  L'articolo 2 prevede l'adozione di linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, allo scopo di coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra forze di polizia e polizia locale.
  L'articolo 3 prevede che, in attuazione di tali linee guida, lo Stato e le regioni possano concludere specifici accordi anche Pag. 235per disciplinare interventi a sostegno della formazione del personale della polizia locale, o sostenere iniziative e progetti per promuovere la sicurezza integrata nel territorio di riferimento e in particolare nei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
  L'articolo 4 definisce come «sicurezza urbana» il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione delle aree più degradate, l'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
  L'articolo 5 prevede che, in coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, specifici patti per l'attuazione della sicurezza urbana possano essere sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, prevedendo interventi tesi a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare nelle zone maggiormente interessate dal degrado, a promuovere il rispetto della legalità, anche attraverso la dissuasione di condotte illecite come l'occupazione abusiva di immobili o di spazi pubblici e lo smercio di beni contraffatti, a promuovere il rispetto del decoro urbano, anche con forme di collaborazione interistituzionale che coadiuvino l'ente locale nell'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela.
  L'articolo 6 istituisce il Comitato metropolitano per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e partecipato dai sindaci dei Comuni interessati, come sede di valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. Al Comitato possono altresì essere invitati altri soggetti pubblici o privati del territorio interessato.
  L'articolo 7 prevede che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3, possono essere individuati obiettivi specifici destinati all'incremento dei servizi di controllo e alla valorizzazione del territorio, anche col sostegno strumentale, finanziario e logistico di enti pubblici e soggetti privati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013) in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo.
  L'articolo 8 introduce alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche. Chiarisce, inoltre, che tali poteri di ordinanza del sindaco devono essere diretti a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti.
  Il Capo II del decreto-legge, che comprende gli articoli da 9 a 18, interviene con misure sanzionatorie in materia di sicurezza e decoro urbano delle città.
  L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limiti la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. La misura di allontanamento si applica anche nei confronti di chi compie atti di cui agli articolo 688 e 726 del codice penale (stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza e commercio abusivo). I regolamenti di polizia urbana possono prevedere l'ampliamento dell'ambito di applicazione di tali misure ad aree museali, monumentali e archeologiche o altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici. La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del Comune interessato e i proventi delle Pag. 236sanzioni sono destinate ad interventi di recupero del degrado urbano. Viene dunque riconosciuto al sindaco il potere di adottare una misura di prevenzione, sia pure temporalmente limitata, potere attualmente nelle competenze dell'autorità giudiziaria o del questore.
  L'articolo 10 detta le modalità esecutive della misura dell'allontanamento, prevedendo, tra l'altro, che il provvedimento sia trasmesso al questore competente nonché se necessario, alle competenti autorità sociosanitarie locali. Nei casi in cui la reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9 rappresenti un pericolo per la sicurezza, è possibile l'adozione di un divieto di accesso ad una o piu’ aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi.
  L'articolo 11 interviene in materia di occupazione arbitrarie di immobili, fenomeno particolarmente esteso nelle grandi città e fonte di situazioni di illegalità e forti tensioni sociali. In particolare, il comma 2 prevede che l'impiego della forza pubblica per lo sgombero debba tener conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati, dei rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei proprietari degli immobili, dei livelli assistenziali che regioni ed enti locali possono assicurare agli aventi diritto.
  L'articolo 12 stabilisce che nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL, in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Inoltre, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto viene estesa anche alla loro somministrazione.
  L'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico. Il questore potrà, infatti, disporre per motivi di sicurezza – nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico) o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. Sempre nei confronti di condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni per i reati previsti dal citato TU stupefacenti, potranno essere irrogate dal questore ulteriori misure – mutuate dalla disciplina del Daspo – come l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia o carabinieri o di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora o di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici o il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.
  L'articolo 14 consente alle regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale.
  L'articolo 15 contiene modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione contenuta nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) coordinandola con le norme introdotte dal decreto-legge.
  L'articolo 16 integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) per combattere, in particolare, il fenomeno dei cosiddetti writers. Si stabilisce che, se il reato è commesso su beni immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dell'oggetto dell'illecito, oppure – ove ciò non sia possibile – all'obbligo di corresponsione delle spese di ripristino e ripulitura; ovvero alla prestazione (col consenso dell'interessato) di attività non retribuita a favore della collettività.Pag. 237
  Infine, gli articoli 17 e 18 riguardano le clausole di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.
  Per quanto attiene alle materie di più stretta competenza della XII Commissione Affari Sociali, sottolinea come il decreto-legge in esame individui quali fattori che si ripercuotono negativamente sulla sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro delle città, alcuni fenomeni – quali lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione, l'accattonaggio dei minori, le violenze legate all'abuso di alcool – che oltre a dar luogo a comportamenti evidentemente illegali, rappresentano nella maggior parte dei casi la manifestazione di una condizione quantomeno disagiata, e talvolta patologica, delle persone coinvolte.
  Tali fenomeni dovrebbero pertanto essere correttamente inquadrati non solo nel novero dei fenomeni di illegalità che hanno oggettive conseguenze negative sulla sicurezza urbana, ma nel più ampio e complesso ambito delle problematiche del disagio e della marginalità sociale, che pure contribuisce in modo significativo in tal senso. È quindi di tutta evidenza che il contrasto dei citati fenomeni di illegalità richieda, oltre alle necessarie misure di dissuasione di carattere sanzionatorio, anche una strategia di prevenzione attraverso processi di sostegno e inclusione sociale dei soggetti a rischio di marginalità.
  Strategia che del resto è ben presente nelle politiche pubbliche adottate dai diversi livelli istituzionali in tema di sicurezza, vivibilità e decoro delle città.
  Sottolinea peraltro il positivo intento del decreto-legge, di realizzare una più efficace sinergia attraverso la collaborazione fra le diverse istituzioni nazionali e locali preposte alla tutela della sicurezza e della vivibilità urbana. In questo senso, sarebbe forse opportuno segnalare, da parte di questa Commissione, l'esigenza di modificare il decreto-legge – laddove si fa riferimento alle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e alla sinergia fra le diverse competenze istituzionali preposte alla sicurezza urbana – nel senso di includere anche il ruolo dei servizi sociali, con iniziative di prevenzione e interventi di assistenza e presa in carico dei soggetti attori di comportamenti devianti. Nella medesima ottica, il Comitato metropolitano istituito all'articolo 6 come sede di valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, potrebbe opportunamente prevedere la partecipazione dei servizi sociosanitari del territorio interessato.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) ringrazia il relatore per aver introdotto nella conclusione del suo intervento elementi utili per apportare al testo in esame le correzioni indispensabili per poter dare su di esso una valutazione positiva. Segnala, infatti, la sua difficoltà ad immaginare un aumento della sicurezza legato solamente ad interventi di carattere repressivo. Ritiene necessario affrontare il tema delle risorse, in quanto se non si individuano nuovi stanziamenti per gli interventi dei servizi sociali è impossibile ipotizzare una prevenzione efficace. In quest'ottica, occorre trovare strumenti per avviare, pur nella consapevolezza del difficile quadro finanziario, l'attuazione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità, adottate in sede di Conferenza unificata nel novembre del 2015 ed aggiornate anche con l'apporto di numerose associazioni che operano in questo campo. Ribadisce che senza un'efficace politica di prevenzione qualunque intervento in materia di sicurezza rappresenta solamente un provvedimento-manifesto di cattiva qualità.

  Paola BINETTI (Misto-UDC), nel manifestare apprezzamento per la precisione della relazione svolta dal collega Beni, osserva che si potrebbe sintetizzare il contenuto del provvedimento in esame utilizzando la formula «brevi cenni sull'universo» in ragione della molteplicità di temi affrontati in maniera poco dettagliata. Segnala che la sicurezza della aree urbane è condizionata da numerosi fattori, a partire da un'illuminazione efficiente Pag. 238che in un città come Roma non è spesso garantita, e rileva che essa deve valere per tutti, a partire dalle persone in situazione di marginalità e di fragilità più facilmente vittime di abusi e violenze. Ricordando che nelle passate legislature sono stati approvati interventi di carattere ideologico, come quello relativo al cosiddetto poliziotto di quartiere, ma privi di conseguenze concrete, ribadisce che appare ipocrita e ridicolo pensare di aumentare sicurezza e decoro senza indicare nuove risorse finanziarie da destinare a tali finalità.

  Teresa PICCIONE (PD) sottolinea che l'articolo 4 del decreto-legge prevede una definizione della sicurezza urbana che per la prima volta va oltre l'approccio basato sul controllo e la repressione, richiamando fattori quali la riqualificazione delle aree degradate, il contrasto all'esclusione sociale, la promozione della convivenza civile. Rileva, quindi, che le considerazioni svolte dal relatore Beni, in conclusione della sua dettagliata e propositiva relazione, possono tenere conto di questo approccio innovativo per tradursi in proposte di modifica, fermo restando il problema dell'invarianza delle risorse.

  Filippo FOSSATI (MDP), nell'associarsi all'apprezzamento per l'operato del relatore e per le considerazioni svolte in conclusione del suo intervento, osserva che il contenuto dell'articolo 4 richiamato dalla collega Piccione può avere una conseguenza paradossale. Se, infatti, prevale una logica securitaria, senza prevedere interventi preventivi di inclusione sociale, si corre il rischio, in nome del decoro urbano, di allargare il campo della repressione, includendo accanto ai soggetti criminali persone in condizione di fragilità. Il rischio appare ancora più concreto in ragione del fatto, segnalato in primo luogo dalla collega Miotto, che il provvedimento non individua nuove risorse finanziarie da destinare allo scopo prefissato.
  A titolo esemplificativo rispetto ad alcuni aspetti critici, rileva che gli sgomberi di edifici nelle aree urbane riguardano nella maggior parte dei casi persone in situazione di disagio sociale che se non ricevono adeguata assistenza possono venirsi a trovare in una condizione di precarietà aggravata, con possibili conseguenze negative sul piano della sicurezza. In relazione all'articolo 13 del decreto-legge, manifesta il timore che la presenza di un comma specifico, il quinto, relativo ai minori possa avere come conseguenza che per essi le misure di controllo previste da tale norma trovino applicazione anche non in presenza di quelle condizioni, condanna definitiva o confermata in appello, indicate per i soggetti maggiorenni. Rileva, in ogni caso, che l'adozione di misure mutuate dalla disciplina del Daspo non appare una garanzia di efficacia, visti gli scarsi risultati che tali strumenti hanno conseguito nel contrasto alle violenze legate ad eventi calcistici.

  Paola BOLDRINI, (PD), osservando che il provvedimento offre punti di vista innovativi per quanto riguarda la sicurezza urbana, non può non ricordare come alcune errate scelte politiche compiute alla fine della scorsa legislatura abbiano portato alla soppressione delle circoscrizioni nelle città con meno di 250.000 abitanti, con ricadute negative proprio sul piano della sicurezza. Sulla base della sua personale esperienza alla guida di una di esse nella città di Ferrara, segnala che tali forme di decentramento assicuravano un monitoraggio efficace ed un controllo di vicinato rispetto alle situazioni di degrado e di disagio.
  In relazione all'articolo 5 che prevede la sottoscrizione di patti per l'attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto ed il sindaco, si interroga sulla loro interazione con i patti già esistenti che prevedono una partecipazione volontaria al controllo di vicinato, segnalando che appare poco convincente l'assenza di specifiche risorse finanziarie. In conclusione, segnala le difficoltà connesse ad azioni di sgombero, solitamente per problemi sanitari, in aree di proprietà privata, in cui i comuni si vedono costretti ad anticipare Pag. 239risorse a tale scopo, fatto salvo un diritto di rivalsa in molti casi non esercitabile.

  Mario MARAZZITI, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, ricorda che eventuali modifiche al provvedimento in esame possono essere proposte sia attraverso la presentazione di emendamenti in sede referente che inserendo nel parere della XII Commissione specifici rilevi.
  Entrando nello specifico del testo in esame e ricollegandosi alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea che in presenza di un'invarianza della spesa sarebbe stato opportuno un intervento meno ambizioso in quanto per conseguire in maniera concreta obiettivi di sicurezza occorrono misure di più ampia portata. Si corre altrimenti il rischio di adottare disposizioni «securitarie» che in realtà finiscono per moltiplicare l'insicurezza. A titolo di esempio, segnala che in molti casi gli sgomberi hanno come solo risultato quello di disperdere un patrimonio di informazioni a disposizione delle forse di polizia. In tali situazioni occorre invece offrire soluzioni alternative in grado di ridurre la marginalità. Il Parlamento ha il dovere di impedire l'adozione di politiche che aumentano i problemi andando dietro a visioni superficiali della realtà.
  Si associa alla sottolineatura fatta dalla deputata Piccione sulla portata innovativa dell'articolo 4 del decreto-legge, osservando però che non appaiono infondati i timori espressi dal collega Fossati in relazione all'inserimento di tale articolo in un provvedimento dal prevalente carattere repressivo e non preventivo. A suo giudizio l'Italia sconta un problema antico, quello di non dare alla marginalità una risposta sociale ma bensì basata su esigenze di sicurezza, problema che si riflette nell'impostazione data al cosiddetto codice Rocco e nella strutturazione del Ministero dell'Interno. Il richiamo al decoro associato alla sicurezza rischia in realtà di aumentare l'insicurezza, agendo sulla base di paure diffuse in alcuni settori dell'opinione pubblica rispetto alle situazioni di marginalità. Ritiene pertanto utile l'inserimento di un rilievo nel parere che la Commissione dovrà esprimere al fine di operare una distinzione tra decoro ed sicurezza. Segnala che aumentare il potere a disposizione dei sindaci senza fornire loro le risorse adeguate li espone al rischio di doversi adeguare a richieste umorali, richieste che peraltro possono essere sia «naturali» che suscitate ad arte da qualcuno per finalità politiche. Occorre, pertanto, arginare questa impostazione, offrendo concretamente servizi per superare il disagio sociale più acuto. Il problema della sicurezza è spesso legato al non fatto, come la mancanza di illuminazione, alle città frammentate che impediscono i contatti sociali. Il decreto-legge in esame tocca problemi reali che possono però essere affrontati solo con risorse adeguate. Ricorda in proposito che in Francia per la riqualificazione delle periferie, peraltro con risultati solo parziali, sono stati stanziati negli anni passati miliardi di euro. Nel ribadire, in conclusione, la necessità di riconvertire le politiche sociali, ritiene utile dare un segnale in tal senso ad un Governo che ha a cuore il contrasto al disagio sociale al fine di aiutarlo nel suo compito.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 15.

Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà».
Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Pag. 240

  Mario MARAZZITI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti, recanti «Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà».
  Ricorda che tale testo, approvato senza modifiche, è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Al riguardo, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni: I (Affari costituzionali), III (Affari esteri), V (Bilancio), VII (Cultura) e della Commissione per le questioni regionali.
  Considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo unificato delle predette proposte di legge, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento.

  Pino PISICCHIO (Misto), relatore, nel ringraziare il presidente Marazziti e tutti i componenti della XII Commissione, rileva che l'istituzione della Giornata delle lotta contro la povertà si collega a molti degli interventi svolti nella fase consultiva appena conclusa in quanto obiettivo del provvedimento è una sorta di pedagogia della solidarietà sociale. Ricorda che alle origini di tale giornata vi è evento un organizzato il 17 ottobre del 1987 a Parigi da padre Joseph Wresinski, fondatore del movimento Quarto Mondo, impulso raccolto qualche anno più tardi in sede di Nazioni Unite.

  Donata LENZI (PD) nel ricordare la prudenza del suo Gruppo rispetto alla proliferazione di giornate commemorative, osserva che in questo caso si tratta di un evento già presente nel calendario in quanto riconosciuto dalle Nazione Unite da lungo tempo, come ricordato dal relatore. Si dichiara pertanto favorevole al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

  Ileana ARGENTIN (PD) esprime il dubbio che l'istituzione di una giornata di lotta contro la povertà possa offrire il pretesto a critiche strumentali sulla base della considerazione che anche un solo euro speso a fini organizzativi costituisca una sottrazione di risorse rispetto a misure concrete per tali finalità.

  Marialucia LOREFICE (M5S) ricorda la netta posizione contraria del suo Gruppo sul provvedimento, testimoniata anche dalla presentazione di un emendamento interamente soppressivo. Segnalando, a titolo di esempio, che per le giuste misure di sostegno al reddito delle popolazioni colpite il decreto-legge sul terremoto utilizza le risorse del fondo della lotta alla povertà, riducendone così la capacità di intervento, ribadisce l'importanza di misure concrete in luogo di atti celebrativi. Giudica in ogni caso preferibile la prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede legislativa per non sottrarre tempo prezioso al lavoro del Parlamento.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ribadisce che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa verrà inoltrata alla Presidenza della Camera una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.