CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2017
779.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 221

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 marzo 2017.

Audizione dell'amministratore delegato di Leonardo, Mauro Moretti, sui risultati di gestione del triennio 2014-2016 e sul Piano industriale 2017-2021.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.45.

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2017.

  Adriana GALGANO (CI), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo Pag. 222dichiarandosi disponibile sin d'ora a valutare eventuali suggerimenti che i colleghi volessero proporre (vedi allegato).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il decreto-legge n. 14 del 2017 si articola in due Capi dedicati rispettivamente alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II).
  Gli articoli da 1 a 3 recano disposizioni in materia di «sicurezza integrata», definita, dall'articolo 1, comma 2, come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. Nella relazione illustrativa si evidenzia in proposito che «il modello sviluppato, anche in attuazione del principio del coordinamento legislativo tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ammette l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono soggetti giuridici diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire – in un'ottica multifattoriale e poliedrica – maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, laddove quest'ultima non è più soltanto da identificarsi con la sfera della prevenzione e della repressione dei reati (e, quindi, con la sfera della sicurezza «primaria»), ma è intesa anche come attività volta al perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione».
  L'articolo 2 individua quindi il «primo livello» di programmazione e determinazione delle competenze, costituito dalle «linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata».
  L'articolo 4 del provvedimento in esame provvede ad individuare altresì alcune aree di intervento volte a promuovere la sicurezza urbana quali: la riqualificazione e il recupero delle aree degradate; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità ed in particolare di tipo predatorio (il cosiddetto «street crime», relativa a reati ad alto tasso di allarme sociale quali furti e rapine); la promozione del rispetto della legalità; l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
  Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città il provvedimento in esame indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e il sindaco, che, incidendo su specifici contesti territoriali, individuano concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicurezza urbana (articolo 5).
  Per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane il provvedimento in esame istituisce uno specifico organismo: il Comitato metropolitano dedicato all'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana (articolo 6).
  L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza (di cui all'articolo 2) e dei patti locali Pag. 223per la sicurezza urbana (di cui all'articolo 5), possono essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio.
  L'articolo 8, di interesse per la Commissione Attività produttive, introduce alcune modifiche al TUEL, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche. Un primo gruppo di disposizioni interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, modificando a tal fine l'articolo 50 del TUEL, ai commi 5 e 7. In particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale, finora limitate dal TUEL al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (articolo 50, comma 5).
  Aggiungendo un periodo alla disposizione citata, si prevede che il sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria; degrado del territorio; pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. La disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Ricordo in proposito che, ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 2008, già oggi il sindaco può intervenire, tra l'altro, per prevenire e contrastare l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili ovvero le situazioni che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico (articolo 2, lettere c) e d)). Tali interventi possono consistere anche in ordinanze sindacali ex articolo 54, comma 4, che il sindaco adotta nell'esercizio di funzioni di ordine e sicurezza pubblica di competenza statale. Pertanto, la disposizione introdotta al nuovo articolo 50, comma 5, del TUEL, ha l'effetto di ritagliare, rispetto al quadro normativo vigente, fattispecie in cui il sindaco può intervenire nell'esercizio di funzioni proprie del comune e dunque, di legittimare una nuova potestà di intervento autonomo del sindaco quale rappresentante della comunità locale. In relazione alle richiamate materie, il successivo comma 2 dell'articolo 8, stabilisce che i comuni possono adottare regolamenti ai sensi delle norme del TUEL medesimo. Com’è noto, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
  In secondo luogo, la novella aggiunge una nuova disposizione al comma 7 del citato articolo 50 del TUEL, che attualmente attribuisce al sindaco il compito di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In virtù della nuova disposizione introdotta, si riconosce esplicitamente in capo al sindaco il potere di adottare anche ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili ed urgenti, per disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento Pag. 224di specifici eventi. Tali ordinanze devono disporre per un tempo predefinito, comunque non superiore a sessanta giorni.
  L'articolo 8 interviene infine sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo, modificando l'articolo 54 TUEL. In particolare viene integralmente sostituita la previsione dell'articolo 54, comma 4-bis, del TUEL, che nella versione (pre)vigente rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. (articolo 8, comma 1, lettera b)). La nuova formulazione circoscrive, a livello di norma primaria, le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, TUEL, stabilendo che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare le situazioni che: favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili; ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.
  L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi «ivi previsti», limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.
  L'articolo 10 ha per oggetto il DASPO urbano. La disposizione detta le modalità esecutive della misura dell'allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze, come indicate dall'articolo 9.
  L'articolo 11 ha per oggetto le occupazioni arbitrarie di immobili. Nello specifico, l'articolo 11 intende meglio definire i percorsi attraverso i quali l'autorità di pubblica sicurezza, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
  L'articolo 12 stabilisce che nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL, come modificati dal decreto e testé illustrati, in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Viene altresì estesa, al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto anche alle ipotesi di loro somministrazione.
  L'articolo 13 ha per oggetto il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, prevedendo il ricorso alla misura del DASPO, per un periodo da uno a cinque anni, per chi vende o cede sostanze stupefacenti o psicotrope in tali luoghi.
  L'articolo 14, infine, detta disposizioni per favorire l'istituzione del numero unico europeo 112 nelle regioni. Consente quindi alle regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al Numero Unico Europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale in base ai protocolli d'intesa siglati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche.
  L'articolo 15 prevede la possibilità di utilizzare il cosiddetto braccialetto elettronico nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che a ciò abbiano prestato Pag. 225esplicito consenso. Tale disposizione troverà applicazione nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
  L'articolo 16, relativo all'articolo 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) del codice penale, prevede che il giudice possa disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l'obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.
  L'articolo 17 assicura la neutralità finanziaria dell'intero decreto-legge, precisando che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del decreto-legge si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Nuovo testo C. 3980 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Il disegno di legge all'esame della Commissione riguarda la ratifica e l'esecuzione di sei distinti accordi bilaterali (tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, Malta, il Montenegro, il Senegal, la Slovacchia e la Slovenia) di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dell'istruzione conclusi in un arco temporale compreso tra marzo 2000 e luglio 2015. Le competenze della Commissione sono interessate in particolare dalla cooperazione in materia di innovazione scientifica e tecnologica e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
  Segnala che nel testo originario del provvedimento il primo Accordo indicato era quello tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia. Poiché tale Accordo è stato già oggetto di autorizzazione legislativa alla ratifica, intervenuta con la legge 1o dicembre 2016, n. 241, è stato espunto dal testo del provvedimento nel corso dell'esame presso la Commissione Affari esteri. Nel nuovo testo in esame, il primo Accordo è ora quello di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, ed è stato concluso il 20 novembre 2012, in occasione della visita a Dubai dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri italiano. L'Accordo consegue all'intensificazione delle relazioni commerciali Pag. 226bilaterali ed all'incremento degli scambi culturali e rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del patrimonio artistico di entrambi i Paesi.
  L'Accordo italo-maltese in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007, è invece finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, tenendo conto della comune appartenenza di Italia e Malta all'Unione europea, che delinea un quadro politico di riferimento del tutto differente rispetto a quello sotteso al precedente Accordo concluso alla Valletta il 28 luglio 1967, che viene abrogato. L'Accordo, quindi, oltre ad aggiornare il quadro di riferimento delle relazioni bilaterali in ambito culturale, è volto ad impedire i trasferimenti illeciti di beni culturali, assicurando, altresì, la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali.
  Il terzo Accordo ricompreso nel disegno di legge C. 3980 è quello di cooperazione scientifica e con il Governo del Montenegro, sottoscritto nella capitale montenegrina il 26 settembre 2013. Premesso che la materia in esame non è attualmente regolata da accordi bilaterali specifici, sottolinea che l'Accordo persegue l'obiettivo di costituire, promuovere, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali quali l'InCE. Scopo principale dell'Accordo è quindi il consolidamento e l'armonizzazione dei legami e della comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. Il Montenegro – che ha lo status ufficiale di Paese candidato all'ingresso nell'UE – considera l'Italia un punto di riferimento cruciale nel proprio percorso di avvicinamento all'Unione europea e percepisce il nostro Paese come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei contenuti scientifico-tecnologici che contraddistinguono le relazioni bilaterali.
  Per quanto attiene all'Accordo tra Italia e Senegal nel campo della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, fatto a Roma il 17 febbraio 2015, premette che tra i due Paesi è attualmente in vigore un accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica risalente al 1974. Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato per sostituire il precedente Accordo che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del Sistema Italia in Senegal è in progressivo aumento, molte manifestazioni culturali sono organizzate a Dakar dalle istituzioni italiane ed inoltre molti senegalesi parlano l'italiano grazie alle loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. L'italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale), nelle scuole medie e nei licei, oltre ad essere insegnato in alcune scuole professionali senegalesi.
  L'Accordo italo-slovacco cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, concluso nella capitale slovacca il 13 luglio 2015 si propone invece di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi. L'Accordo sostituisce le precedenti intese in materia (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990) resesi obsolete, oltre che per il cambiamento del quadro politico, anche per l'evoluzione della collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico. Ricordo che la Repubblica Slovacca è divenuta Stato membro dell'Unione Pag. 227europea a partire dal 2004 e, pertanto, partecipa a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito. L'esigenza di sottoscrivere un nuovo accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico, che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica.
  Infine, l'Accordo di collaborazione italo-sloveno nei settori della cultura e dell'istruzione, fatto a Roma l'8 marzo 2000, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, una vecchia risalente al 1960, risalente quindi agli anni della Federazione iugoslava. L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale. L'Accordo mira altresì ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei richiamati Accordi, oltre alle consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione di ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2), esso reca all'articolo 3 la disposizione per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli accordi, la cui puntualizzazione è effettuata nella relazione tecnica allegata al provvedimento. In particolare gli oneri di attuazione del provvedimento sono pari complessivamente a euro 1.421.116, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a 1.449.996 euro a decorrere dall'anno 2019.
   L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

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