CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2017
779.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 MARZO 2017

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
C. 4135-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4135-A, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo e non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   premesso che:
    il presente provvedimento è stato esaminato dal Senato lo scorso anno nelle more dell'introduzione, ad opera della legge 4 agosto 2016, n. 163, di significative modifiche alla disciplina contabile allora vigente che hanno riguardato, tra l'altro, le procedure per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui ai commi da 12 a 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    tali procedure assegnano al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri, sulla base delle informazioni fornite dai Ministeri competenti per materia, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni, stabilendo che qualora siano in procinto di verificarsi tali scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa dell'introduzione di misure correttive di carattere legislativo, con proprio decreto provvede alla riduzione degli stanziamenti per spese non obbligatorie contenute nello stato di previsione del Ministero competente per materia e che nel caso in cui tali stanziamenti non siano sufficienti si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
   ritenuto che:
    il testo del presente provvedimento richieda puntuali modifiche, sia per adeguarne i contenuti alla nuova procedura per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa, sia per tener conto del passaggio al nuovo anno finanziario ai fini della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, sia per assicurare la neutralità finanziaria di alcune disposizioni;
    all'articolo 6, in particolare, sia necessario introdurre un apposito principio e criterio direttivo volto a prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente di ammontare non superiore allo 0,5 per cento e comunque tale da assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo 6;
    all'articolo 6-bis, comma 1, capoverso comma 15-bis, sia necessario uniformare la clausola di salvaguardia finanziaria ivi prevista alla nuova disciplina introdotta al riguardo dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, da un lato, inserendo la previsione di spesa, al netto degli effetti fiscali indotti, risultante dalla relazione tecnica e, dall'altro, prevedendo che l'INPS trasmetta tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione, di cui al predetto capoverso comma 15-bis, ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa dalle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come novellata dalla predetta legge n. 163 del 2016;
    all'articolo 7, comma 2, sia necessario prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 7 e Pag. 137dall'articolo 8, comma 1, si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
    all'articolo 7, dopo il comma 2 sia necessario indicare espressamente le minori entrate derivanti dalla deducibilità fiscale di spese alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 7, come risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2018;
    all'articolo 7, comma 3, in materia di congedi parentali, sia necessario, da un lato, prevedere che le disposizioni ivi contenute decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovendosi ritenere ormai superata la decorrenza del 1o gennaio 2017 e, dall'altro, inserire la previsione di spesa risultante dalla relazione tecnica;
    all'articolo 7, comma 8, sia necessario indicare espressamente gli oneri derivanti dall'equiparazione alla degenza ospedaliera, per gli iscritti alla gestione separata INPS, dei periodi di malattia conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, come risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2017;
    all'articolo 8, comma 1, sia necessario precisare che le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, di cui si prevede l'integrale deducibilità entro il limite annuo di 10.000 euro, includano le spese di viaggio e soggiorno;
    all'articolo 8, sia necessario indicare espressamente le minori entrate derivanti dalla deducibilità fiscale delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente come risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2018;
    all'articolo 12, sia necessario indicare espressamente gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina in materia di indennità di maternità, quali risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2017;
    all'articolo 13, sia necessario indicare espressamente gli oneri derivanti dalle modifiche introdotte alla disciplina in materia di tutela di gravidanza, maternità e infortunio, quali risultanti dalla relazione tecnica, modificandone la decorrenza al 2017;
    all'articolo 21, comma 2, alinea, sia necessario modificare la quantificazione degli oneri oggetto di copertura, sia per tenere conto della diversa decorrenza delle previsioni di spesa e delle minori entrate rispetto a quella indicata dalla relazione tecnica, sia per includere tra gli oneri complessivamente oggetto di copertura anche il rifinanziamento del fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale autonomamente coperto al comma 1 del medesimo articolo 21;
    all'articolo 21, comma 2, sia necessario modificare le risorse complessivamente utilizzate a copertura degli oneri, includendovi anche quelle derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'istituzione del fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, attualmente destinate al comma 1 dell'articolo 21 alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale;
    sia necessario, a seguito della predetta rimodulazione degli oneri e delle minori entrate, utilizzare il surplus di risorse che si determina sull'anno 2017, pari a 35 milioni di euro, per il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, e sia altresì necessario coprire i maggiori oneri che si determinano sull'anno 2018 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle entrate derivanti dall'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, disposta ai sensi dell'articolo 25 Pag. 138della legge 21 dicembre 1978, n. 845, finalizzato a specifici progetti di formazione, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 6, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    all'alinea, sopprimere le parole da:
che possano prevedere fino a: 0,5 punti percentuali;
    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis)
previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore allo 0,5 per cento e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 2 del presente articolo.
   All'articolo 6-bis, comma 1, capoverso comma 15-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
  Conseguentemente, al medesimo articolo 6-
bis, comma 1, dopo il capoverso comma 15-bis, aggiungere i seguenti:
  
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39,0 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
  15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

   All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 8, comma 1, e sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
    al comma 3, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2017 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2017;
    dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3 a 7, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per Pag. 139l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
    dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: convegni e congressi aggiungere le seguenti: , comprese quelle di viaggio e soggiorno;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole da: valutati in 7,30 milioni di euro fino a: 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: nonché dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno Pag. 1402017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis)
quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
   c-ter) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 7, commi da 3 a 8, 12, comma 1, e 13, comma 3, della presente legge;
   al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In relazione a quanto previsto dal comma 3, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del comma 3.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, avverte altresì che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in merito al quale formula le seguenti osservazioni.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Simonetti 6-bis.4 (ex 0.6.050.4) e 6-bis.5, che incidono sulla clausola di salvaguardia prevista, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti della spesa rispetto alle previsioni. Le proposte emendative non appaiono conformi alle procedure previste per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.Pag. 141
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Rizzetto 1.1 (ex 1.4), che è volta ad estendere l'ambito di applicazione del capo relativo alla tutela del lavoro autonomo anche ai rapporti relativi al contratto di agenzia, disciplinati dall'articolo 1742 del codice civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ciprini 1.6 (ex 1.9), che fa salve le previsioni contenute negli accordi economici collettivi relativi alla disciplina del contratto di agenzia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Simonetti 2.1 (ex 2.2), che è volta a estendere le tutele previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e committenti privati. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Schullian 2.2 (ex 2.4), che è volta ad estendere anche ai lavoratori autonomi, di cui al titolo III libro V del Codice civile, le misure recate dal provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Simonetti 2.4 (ex 2.3), che è volta a estendere anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e committenti privati l'ambito di applicazione della tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ciprini 3.02 (ex 3.08), che è volta a ridurre, nella misura del 50 per cento, l'aliquota contributiva previdenziale per i primi tre anni di iscrizione alla gestione separata. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura proposta;
   Ciprini 3.03 (ex 3.07), che reca disposizioni in materia di riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata INSPS provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante puntuali modifiche alla disciplina. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Schullian 3.04 (ex 3.05), che reca disposizioni in materia di riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata INSPS recando al riguardo un'apposita clausola di invarianza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza;
   Mucci 5.01 (ex 5.02), che reca una delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine possibilità di dare attuazione alla delega nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che l'articolo aggiuntivo non è corredata da una specifica clausola di invarianza finanziaria;
   Ciprini 6.1 (ex 6.17), che è volta ad ampliare, includendo anche i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, l'ambito della delega al Governo per il rafforzamento delle prestazioni in materia di sicurezza e protezione sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;Pag. 142
   Simonetti 6.2 (ex 0.6.50.1), che tende a rendere facoltativa l'aumento dell'aliquota contributiva aggiunta di cui all'articolo 6. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ciprini 6.3 (ex 0.6.50.2), che interviene su uno dei principi e criteri direttivi previsti per la delega di cui all'articolo 6, incrementando le prestazioni ivi previste e provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante puntuali modifiche alla disciplina. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Ciprini 6-bis.1 (ex 0.6.050.1), che è volta ad estendere le disposizioni relative alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche ai professionisti iscritti alla medesima gestione separata INPS, titolari di partita IVA, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Placido 6-bis.2 (ex 0.6.050.2), che prevede che, alla copertura degli oneri relativi alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si provveda con il maggior gettito derivante da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Simonetti 6-bis.3, che è volta a sopprimere la previsione dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento per gli amministratori ed i sindaci di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Tripiedi 6.5 (ex 6.18), che prevede che gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, provvedano ad istituire appositi organismi di monitoraggio dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro e che alla copertura del relativo onere si provveda mediante modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Ciprini 7.1 (ex 7.28), che è volta a consentire a entrambi i genitori iscritti alla gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 (lavoro autonomo), di usufruire del congedo parentale per un periodo massimo complessivo di undici mesi e provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;
   Ciprini 7.2 (ex 7.27), che consente ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), di usufruire del trattamento economico, che sarebbe loro spettato per congedo parentale, per sostenere i costi documentati relativi ai servizi di cura del bambino. La proposta provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a Pag. 143decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;
   Ciprini 7.3 (ex 7.22), che concede una sospensione dei termini per il versamento di tributi e imposte in favore di lavoratori autonomi e iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa per oltre 60 giorni a causa di infortunio o malattia. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante puntuali modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   identici Pizzolante 7.4 e Palladino 7.5 (ex 7.11), che sono volte all'estensione alle società tra professionisti delle disposizioni fiscali relative all'esercizio in forma associata di arti e professioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   Ciprini 7.6 (ex 7.26) e 7.7 (ex 7.21), che riconoscono il diritto all'indennità di malattia in favore degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;
   Ciprini 7.8 (ex 7.24), che riconosce la contribuzione figurativa a carico dell'INPS per i periodi di malattia degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;
   Palladino 7.01, che interviene in materia di delega al Governo per la riforma dei rapporti di lavoro eliminando il carattere sperimentale della introduzione di un compenso orario minimo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Ciprini 7.02, che reca una delega al Governo per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante puntuali modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Airaudo 8.1 (ex 8.5), che è volta a modificare i limiti annui di deducibilità delle spese di cui all'articolo 8, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in Pag. 144ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;
   Rizzetto 8.2 (ex 8.6), che è volta ad includere tra le spese integralmente deducibili di cui all'articolo 8 del presente provvedimento anche quelle relative all'iscrizione a corsi accademici o universitari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dalla proposta emendativa;
   Ciprini 8.3 (ex 8.15) e 8.4 (ex 8.16), che intervengono a vario titolo nella individuazione delle spese oggetto di integrale deducibilità. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali oneri derivanti dalle proposte emendative;
   Ciprini 8.5 (ex 8.18), che concede un credito di imposta del 20 per cento fino a un massimo della spesa di 20.000 euro ai professionisti che operano in forma singola o associata, prevedendo che alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provveda mediante puntuali modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Rizzetto 11.5, che prevede, tra l'altro, che le attività espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete siano considerati equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Ciprini 12.1 (ex 12.4), che prevede che gli iscritti alla gestione separata, in caso di astensione dall'attività lavorativa, godano di una contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps per la durata del godimento della stessa, disponendo che alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla correttezza della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;
   Mucci 12.2, che prevede l'erogazione dell'indennità di maternità per lavoratrici imprenditoriali autonome anche a prescindere dall'effettiva astensione lavorativa. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   Ciprini 12.01 (ex 12.03), che estende al lavoratore autonomo l'erogazione dell'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza di genere, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ciprini 13.3 (ex 13.16), che prevede, per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, dei parametri di cui all'articolo 1, commi da 181 a 189, della legge n. 549 del 1995 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di malattia e infortunio, prevedendo che alla copertura dell'onere, peraltro non quantificato, si provveda mediante modifiche alla disciplina relativa alla deducibilità fiscale degli interessi passivi, la cui decorrenza è fissata dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Airaudo 13.4, che prevede, in caso di infortunio o malattia tale da impedire lo Pag. 145svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 90 giorni, la disapplicazione degli studi di settore. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Ciprini 13.5 (ex 13.17), che prevede che il versamento rateale dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 3 sia effettuato senza applicazione di interessi di legge o moratori. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Ciprini 13.02 (ex 13.03), che prevede l'emanazione di decreti legislativi per l'estensione, agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (lavoro autonomo), dei congedi spettanti ai familiari di disabili gravi, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa;
   Placido 16.6, Martelli 17.2 e Ciprini 19.01, che prevedono modalità di formazione permanente per impiegati in forme di lavoro agile. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Dall'Osso 20.04, che è volto ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sul lavoro agile, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di salvaguardia prevista ad escludere che dalla disposizione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Infine segnala che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6-bis.1, 6-bis.2, 6-bis.3, 6-bis.4, 6-bis.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 11.5, 12.1, 12.2, 13.3, 13.4, 13.5, 16.6 e 17.2 e sugli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.04, 5.01, 7.01, 7.02, 12.01, 13.02, 19.01 e 20.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 2 marzo la Commissione ha deliberato di richiedere al Pag. 146Governo di trasmettere, entro il termine di cinque giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, in quanto la relazione tecnica, già predisposta dalla competente amministrazione, è tutt'ora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e che lo stesso è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 5, in materia di collaborazione interistituzionale per la sicurezza integrata e sicurezza urbana, evidenzia che le disposizioni definiscono un modello di governance integrato della sicurezza, con specifico riferimento alla aree urbane, caratterizzato da forme di cooperazione tra i soggetti responsabili dei diversi ambiti di amministrazione territoriale e funzionale interessati (Stato, Regioni e Province autonome, Comuni ed enti locali in generale). Sul punto non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, le attività e gli interventi previsti in capo ai medesimi soggetti istituzionali vengano svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e tenuto conto inoltre della natura ordinamentale e programmatoria delle norme non considerate dalla stessa relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 6, concernente il comitato metropolitano, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica. Peraltro, al fine di confermare la neutralità della disposizione, sarebbe comunque necessario, a suo avviso, acquisire una valutazione, sia pure di massima, circa le eventuali ulteriori spese di funzionamento, menzionate dalla relazione tecnica, alle quali, secondo la medesima relazione si può provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili. Evidenzia inoltre che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti del Comitato. In proposito ritiene utile un chiarimento.
  In merito all'articolo 7, recante ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte, prende preliminarmente atto che l'individuazione e la realizzazione di specifici obiettivi congiunti – nel quadro degli accordi e dei patti previsti dal decreto-legge in esame – hanno carattere facoltativo e, quindi, potranno essere effettuate qualora le amministrazioni interessate abbiano la disponibilità di risorse nel rispetto dei propri vincoli di bilancio. Ciò posto, rileva comunque che l'articolo in esame deroga all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. Poiché a tale disposizione erano stati ascritti effetti finanziari positivi permanenti, per minori spese correnti, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti onerosi derivanti da tale deroga.
  Con riferimento all'articolo 10, in materia di divieto di accesso, evidenzia che le disposizioni sono corredate di una clausola di neutralità che assiste la previsione del decreto ministeriale volto al rafforzamento Pag. 147della cooperazione tra le Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alle funzioni attribuite ai competenti organi nell'ambito delle risorse disponibili.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Atto n. 384.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge n. 107 del 2015 – reca norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, che il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli 1 e 27, comma 1, recanti oggetto e finalità della valutazione e della certificazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al carattere essenzialmente ricognitivo delle disposizioni rispetto alla vigente normativa e tenuto conto altresì della clausola di neutralità di cui all'articolo 27, comma 1.
  Riguardo agli articoli 2 e 27, comma 2, in materia di valutazione nel primo ciclo, rileva che molte delle disposizioni assumono in gran parte carattere ordinamentale e programmatorio ovvero ricognitivo della legislazione vigente. Quanto alle strategie di miglioramento dell'apprendimento, prende atto delle stime fornite dalla relazione tecnica, volte a dimostrare la possibilità di attuare la disciplina in esame nei limiti dell'organico dell'autonomia. Poiché peraltro dette stime sono basate su valori medi calcolati su base nazionale, non ha osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto che detti valori siano idonei a tener conto anche di situazioni, riferite a singoli istituti o aree, che presentino condizioni significativamente divergenti rispetto a quelle, medie, assunte alla base della stima. In proposito andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo.
  In merito all'articolo 3, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 4, concernente le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica che evidenziano i costi stimati della prova INVALSI per la lingua inglese. Ai fini della verifica di tali stime, appare peraltro necessario chiarire quale sia la base informativa (ricerche di mercato, gare di fornitura già svolte, ecc.) e gli altri parametri sottostanti le quantificazioni indicate.
  In merito all'articolo 5, in materia di validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.Pag. 148
  Riguardo all'articolo 6, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, evidenzia che le considerazioni della relazione tecnica sembrano più propriamente riferibili alle disposizioni dell'articolo 2, comma 2. In proposito – nel rinviare alla relativa scheda e prendendo atto di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 2, in merito alla neutralità del medesimo articolo 2, comma 2 – ribadisce l'opportunità di una valutazione del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo ai fini della quantificazione di valori medi su base nazionale, che potrebbero non riflettere specificità su base locale.
  Con riferimento all'articolo 7, concernente le prove nazionali per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica che evidenziano i costi stimati delle prove INVALSI. In merito a tali stime, ritiene peraltro necessario chiarire quale sia la base informativa (ricerche di mercato, gare di fornitura già svolte, ecc.) e gli altri parametri utilizzati per la quantificazione, ai fini di una verifica della stessa.
  In merito all'articolo 8, in materia di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione di candidati privatisti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 9, in materia di svolgimento ed esito dell'esame di Stato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito agli articoli 10 e 11, in materia di attestazione delle competenze ed esami di idoneità nel primo ciclo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 12, in materia di valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 13, recante valutazione degli alunni in ospedale, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, nel presupposto che le disposizioni non modifichino la vigente normativa e le relative prassi applicative. Sul punto ritiene necessario acquisire una conferma dal Governo.
  Con riferimento agli articoli 14 e 27, comma 3, in materia di oggetto e finalità dell'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, nel presupposto che gli adempimenti previsti siano realizzabili nell'ambito delle risorse già disponibili, come indicato dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 15, in materia di ammissione dei candidati interni, all'articolo 16, in materia di ammissione dei candidati esterni, e all'articolo 17, in materia di attribuzione del credito scolastico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 18, concernente commissione e sede di esame per le scuole secondarie di secondo grado, prende atto delle considerazioni riportate nella relazione tecnica. Evidenzia peraltro che il decreto del Presidente della Repubblica n. 425 del 1997 prevede un numero di membri esterni «non superiore a tre» mentre la norma in esame fissa tale numero in tre docenti esterni per ogni commissione. Sarebbe utile, a suo avviso, una conferma che le disposizioni in esame risultino comunque conformi alle normative e alle prassi attualmente adottate.
  Con riferimento all'articolo 19, in materia di prove di esame, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 18, concernente la commissione e le sedi di esame, nonché del carattere sostanzialmente ricognitivo della legislazione vigente, ritiene necessario acquisire una conferma che dall'attuazione dell'articolo in esame non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 20, in materia di esiti dell'esame, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 21, in materia di prova INVALSI, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni Pag. 149riguardo ai dati ed ai parametri assunti alla base delle stime fornite. Considera pertanto necessario acquisire tali dati ai fini di una verifica delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica. Rileva, inoltre, come dalla relazione tecnica non si evinca in modo univoco se tra i costi siano state considerate le spese per le dotazioni informatiche dei singoli istituti. In proposito ritiene utile un chiarimento.
  Riguardo all'articolo 22, in materia di esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, in merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi riguardo alla neutralità della previsione del comma 4, riguardante la possibilità di avvalersi di personale esperto, nonché di quella del comma 9, relativa alla possibilità di predisporre «adattamenti» della prova d'esame.
  In merito all'articolo 23, in materia di diploma finale e curriculum dello studente, e agli articoli da 24 a 26, recanti disposizioni varie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 27, comma 4, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria segnala che, sulla base dell'articolo 27 dello schema di decreto e come confermato dalla relazione tecnica, agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ricorda che il Fondo «La Buona scuola» (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 per un importo di 300 milioni di euro per il 2017, di 400 milioni di euro per il 2018, di 500 milioni di euro per il 2019 e di complessivi 40 miliardi di euro per gli anni 2020 e successivi, prevede per il triennio 2017-2019 stanziamenti pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019. Il Fondo sembrerebbe pertanto recare le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento, tuttavia sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo. Infine, da un punto di vista formale, segnala l'opportunità di sostituire le parole: «pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 378.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, nella seduta del 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce della documentazione depositata dal Governo.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda che, nella seduta del 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, nella seduta del 28 febbraio scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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