CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 2 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA. — Interviene il Sottosegretario agli Affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.

  La seduta comincia alle 8.10.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Nuovo testo C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Ivan CATALANO (CI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XI Commissione Lavoro della Camera sul disegno di legge del Governo, approvato dal Senato, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale Pag. 129e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, in data 9 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016 e si compone di 22 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la tutela del lavoro autonomo; il Capo II (articoli 15-20) contiene le norme sul lavoro agile, relative all'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, il Capo III (articoli 21-22) contiene le disposizioni finanziarie e sull'entrata in vigore della legge.
  In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori). La disposizione specifica, altresì, che sono compresi nell'ambito applicativo del Capo I anche i lavoratori autonomi i cui rapporti di lavoro siano inquadrati in una delle tipologie contrattuali di cui al libro IV del codice civile.
  L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e P.A.), anche alle transazioni commerciali: tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi. Viene fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.
  L'articolo 3 riguarda le clausole e le condotte abusive. Il comma 1 stabilisce che si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Il comma 2 prevede che sia abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Il comma 3 prevede che nelle ipotesi di violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, anche mediante la promozione di un tentativo di conciliazione presso gli organismi abilitati. Il comma 4 estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica (dalla medesima o dalle medesime) nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice.
  L'articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. La disposizione estende dunque al lavoratore autonomo una disciplina già prevista nell'ordinamento (segnatamente dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale, di cui alla legge n. 633 del 1941) per il lavoratore dipendente.
  L'articolo 5 affida al Governo una delega in materia di rimessione di determinati atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi. Si tratta, sostanzialmente, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di una serie di funzioni della pubblica amministrazione, come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La delega deve essere esercitata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I criteri di delega concernono: la concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini, in relazione al loro carattere di terzietà; l'individuazione di Pag. 130misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; l'individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.
  L'articolo 6 contiene due deleghe al Governo. La prima delega, avente ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, è volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. La seconda delega, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali. Dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, riconosce la DIS-COLL (l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act), a decorrere dal 1o luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
  L'articolo 7 detta una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale. Il comma 1 prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non soggiacciono ai limiti di deducibilità del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi percepiti, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR. Inoltre si prevede che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista; pertanto tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente. Il comma 2 stabilisce la decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 delle suddette norme. I commi da 3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Il comma 8, infine, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS, equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
  L'articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini IRPEF dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi (modifica all'articolo 54, comma 5, del TUIR). Si prevede inoltre la integrale deducibilità, entro il limite di 5.000 euro all'anno, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno Pag. 131all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Infine, si rendono integralmente deducibili i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
  L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Compiti dello sportello del lavoro autonomo sono: raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici; fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Lo sportello del lavoro autonomo può essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni non onerose con gli ordini professionali, con le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali). L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati. I centri per l'impiego, ai fini dello svolgimento delle proprie attività in favore di lavoratori autonomi disabili, si avvalgono dei servizi pubblici per l'inserimento lavorativo dei disabili.
  L'articolo 10, comma 1, delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. La delega deve essere esercitata mediante l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali (con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte un mestiere o una professione) (lettera a)); determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali (lettera b)); semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale (lettera c)); riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale (per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali), avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione (lettera d)).
  L'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi.
  L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
  L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza. Esso prevede che il rapporto di lavoro non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente; inoltre, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente, il lavoratore può richiedere la sospensione Pag. 132(senza diritto al corrispettivo) dell'esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare (comma 1); in caso di maternità, previo consenso del committente, le lavoratrici autonome possono essere sostituite da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto (comma 2); la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (comma 3).
  L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni per l'esercizio delle deleghe legislative previste agli articoli 5, 6 e 7, prevedendo, in particolare, l'obbligo di previa intesa in sede di Conferenza unificata, la trasmissione degli schemi di decreto alle Camere ai fini dell'espressione (entro 30 giorni), del parere delle competenti Commissioni parlamentari e la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi.
  L'articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento a modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale.
  L'articolo 15 definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (comma 1) stabilita mediante accordo tra le parti (anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro), con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
  Gli articoli 16 e 18 dispongono che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.
  L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, in attuazione dei contratti collettivi. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.
  L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
  L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.Pag. 133
  L'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, abroga, a decorrere dal 1o settembre 2017, l'articolo 1, comma 793, della legge n. 296 del 2006, il quale ha previsto una disciplina speciale per i contributi assicurativi e previdenziali per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.
  L'articolo 21 contiene disposizioni di carattere finanziario, mentre l'articolo 22 dispone in ordine all'entrata in vigore.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 13/2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale.
S. 2705 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 2a Giustizia sul disegno di legge S. 2705, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto della immigrazione illegale».
  Il provvedimento consta di 23 articoli, suddivisi in quattro Capi.
  Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, reca le norme per l'istituzione di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 1, tali sezioni sono individuate presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia.
  L'articolo 2 prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano individuati fra magistrati dotati di specifiche competenze e partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una specializzazione in materia.
  L'articolo 3 definisce gli ambiti di competenza delle istituende sezioni specializzate, individuandole nelle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini dell'Unione europea, in materia di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza, in materia di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, nonché in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.
  L'articolo 4 detta i criteri per l'assegnazione delle controversie alle sezioni, mentre l'articolo 5 prevede che, nelle materie devolute alle sezioni specializzate, le competenze che la legge riserva al Presidente del tribunale spettino al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
  Il Capo II, che comprende gli articoli da 6 a 14, reca disposizioni dirette ad accelerare i tempi per la definizione delle procedure amministrative e giurisdizionali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché interventi in materia di esecuzione penale esterna e messa alla prova.
  L'articolo 6 novella in più punti il decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina le procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
  L'articolo 7 apporta le modifiche necessarie per il coordinamento del decreto legislativo n. 150 del 2011, recante disposizioni in materia di riduzione e semplificazione Pag. 134dei procedimenti civili di cognizione, con la nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.
  L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, stabilendo che anche il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento possa essere trattenuto nel centro, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata con intento dilatorio.
  Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, al comma 1, lettera d), si introduce un articolo aggiuntivo al citato decreto legislativo n. 142 diretto a disciplinare la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, ad attività di utilità sociale. In particolare, è demandata ai prefetti, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione (nell'ambito dei quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali e della Regione), la promozione di tale partecipazione. Al fine di coinvolgere i richiedenti protezione internazionale in tali attività, si prevede che i Comuni, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, possano predisporre progetti da finanziare con risorse europee destinate all'immigrazione e all'asilo. Qualora i Comuni prestino servizi di accoglienza per i richiedenti protezione privi di mezzi di sussistenza, ai loro progetti è riconosciuta priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse.
  L'articolo 9 introduce novelle al testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, riguardanti il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia.
  L'articolo 10 reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2007, con la disciplina in esame (in particolare con la previsione delle istituende sezioni specializzate).
  L'articolo 11 attribuisce al CSM il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati.
  Gli articoli 12, 13 e 14 recano disposizioni dirette a potenziare le risorse umane a disposizione, rispettivamente, delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la commissione nazionale per il diritto di asilo; del Dipartimento per la giustizia minorile; del contingente di personale locale delle sedi diplomatiche e consolari nel continente africano.
  Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, reca disposizioni volte a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.
  In particolare, l'articolo 15 modifica il testo unico in materia di immigrazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero, nei confronti del quale esistano fondati sospetti che abbia commesso un reato grave o indizi che abbia intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro.
  L'articolo 16 novella il codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, al fine di assicurare una celere definizione dei ricorsi avverso i procedimenti di espulsione, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo.Pag. 135
  L'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.
  L'articolo 18 modifica il testo in materia di immigrazione al fine di assicurare la gestione e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare da perseguire (anche) attraverso il sistema informativo automatizzato, gestito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
  L'articolo 19 contiene alcune disposizioni finalizzate a garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione. In particolare, è previsto che il termine massimo di permanenza nei centri – che assumono la nuova denominazione di «centri di permanenza per i rimpatri» – nei confronti dello straniero già detenuto per almeno 90 giorni presso strutture carcerarie, che è attualmente di 30 giorni, può essere prorogato di ulteriori 15 giorni. Inoltre, quando non è possibile effettuare il rimpatrio, l'autorità giudiziaria può ripristinare lo stato di detenzione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.
  Circa la rete dei Centri di permanenza per i rimpatri, il comma 3 ne prevede un ampliamento ed una distribuzione sull'intero territorio nazionale. La dislocazione di tali Centri di nuova istituzione è disposta, sentito il Presidente della Regione interessata, con l'obiettivo di favorire una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione. L'intenzione è quella di realizzare strutture di capienza limitata, in cui sia assicurato «l'assoluto rispetto della dignità della persona» (oggetto di verifica altresì da parte del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – istituito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 – il quale può accedere ad ogni locale senza restrizione alcuna). L'ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri dovrebbe incrementare la capienza attuale (che è di fatto di circa 360 posti) fino a 1.600 posti, da realizzare mediante la ristrutturazione di CIE attualmente chiusi e il riadattamento di strutture pubbliche da destinare a tale finalità.
  Il Capo IV contiene gli articoli da 20 a 23. L'articolo 20 prevede che il Governo riferisca al Parlamento, con cadenza annuale e per i successivi tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sullo stato di attuazione del decreto-legge medesimo; l'articolo 21 reca disposizioni transitorie; l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria; l'articolo 23 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) propone di integrare la seconda osservazione facendo riferimento anche alla opportunità di un coinvolgimento degli enti locali ai fini della localizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) sottolinea che il problema non è il mancato coinvolgimento delle Regioni, ma la mancanza di volontà delle Regioni di farsi coinvolgere, come accade ad esempio in Veneto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal collega Ribaudo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 3).

Alla 7a Commissione del Senato: Educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista.
S. 2443, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, fa presente che la Commissione Pag. 136è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 7a Commissione Istruzione sul disegno di legge S. 2443, recante «Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista», approvato, in un testo unificato, dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione si è già espressa, in data 21 aprile 2016, sul disegno di legge nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.
  Il provvedimento, che consta di 14 articoli, è diretto a disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale).
  L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo, ovvero le professioni sulle quali il disegno di legge interviene, mentre l'articolo 2 reca la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista. Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
  In base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e degli articoli 7 e 10, l'esercizio della professione è consentito (fatte salve le previsioni transitorie di cui all'articolo 13) solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato.
  Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario è richiesto il conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante.
  Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata.
  Gli articoli 5 e 8 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6o e 7o livello del Quadro europeo delle qualifiche.
  Gli articoli 6 e 9 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.
  Gli articoli 7 e 10 disciplinano la formazione universitaria necessaria.
  L'articolo 12 dispone, anzitutto, che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Esso dispone altresì che le stesse professioni sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, inclusi gli organismi regionali, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. A tal fine, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la nomenclatura e la classificazione delle professioni presso il CNEL, l'ISFOL, l'ISTAT, i Ministeri, le regioni e gli altri organismi autorizzati.
  L'articolo 13 reca norme finali e transitorie, disponendo, fra l'altro, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sia attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  È, altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali Pag. 137indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio.
  Si prevede, inoltre, che, in via transitoria la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione, da chi, alla data di entrata in vigore della legge: sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso; abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione; sia in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.
  Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si stabilisce peraltro sin da ora che il corso è organizzato dai dipartimenti delle facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione e che le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con modalità stabilite dalle università.
  Infine, si prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla, senza potersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.
  L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 2 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA

  La seduta comincia alle 8.20.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Gianclaudio BRESSA, Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, i deputati Gessica ROSTELLATO (PD), Florian KRONBICHLER (MDP) e Francesco RIBAUDO (PD), il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), il presidente Gianpiero D'ALIA e il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

  Gianclaudio BRESSA, Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie, risponde, a più riprese, ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

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  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il Sottosegretario Bressa per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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