CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2017
776.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 2 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno e una Pag. 29nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato) relative agli aspetti finanziari del provvedimento, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento stesso.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo di trasmettere, entro il termine di cinque giorni, una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nella seduta del 25 marzo 2014. In tale occasione la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, entro il termine del 26 aprile 2014. Nelle successive sedute del 7 maggio 2014, del 28 luglio 2015 e del 12 aprile 2016 il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata predisposta ed ha richiesto di rinviare l'esame del provvedimento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che la relazione tecnica non è stata ancora redatta, nonostante il Ministero dell'economia e delle finanze ne abbia più volte sollecitato la predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Assicura quindi che provvederà ad un ulteriore sollecito.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, segnalando di non essere in grado di rispondere a tutte le richieste di chiarimento avanzate, si riserva di intervenire nel corso di una prossima seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Nuovo testo C. 4135, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2017.

Pag. 30

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 1o marzo scorso il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso la relatrice aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in merito al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che le disposizioni relative alla gestione del consenso informato e della documentazione sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) da parte delle aziende sanitarie e, più in generale, del Servizio sanitario nazionale, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene comunque necessaria l'introduzione, dopo l'articolo 5, di una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, volta a precisare che le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i compiti ad esse affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 e abb., recante Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le disposizioni relative alla gestione del consenso informato e della documentazione sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) da parte delle aziende sanitarie e, più in generale, del Servizio sanitario nazionale, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare comunque necessario introdurre, dopo l'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, volta a precisare che le amministrazioni pubbliche interessate svolgeranno i compiti ad esse affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, Pag. 31comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 2 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge n. 107 del 2015, reca disposizioni relative all'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Il provvedimento si compone di 14 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 3, che disciplinano le finalità, i servizi e l'individuazione dei beneficiari, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, pur rilevando che le disposizioni prevedono la predisposizione di un «programma» di interventi e non appaiono quindi di diretta e immediata applicazione, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla complessiva sostenibilità per gli enti locali, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, delle misure previste. Ciò in considerazione del fatto che queste ultime riguardano il perseguimento del diritto allo studio e che, ai sensi dell'articolo 3, per l'erogazione dei servizi potrà essere richiesto alle famiglie un contributo solo parziale alla copertura dei relativi costi.
  Riguardo all'articolo 4, in materia di tasse scolastiche, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa. Per quanto attiene al profilo della prudenzialità, evidenza che la relazione tecnica pone alla base della quantificazione i dati riferiti all'attuale numero di studenti iscritti al IV (492.047) e V anno (454.590); andrebbe peraltro chiarito se siano stati considerati anche i dati sottostanti il recente andamento della popolazione scolastica che negli ultimi anni registra un incremento delle iscrizioni al quarto e quinto anno. Tale andamento potrebbe infatti incidere sulle dinamiche di spesa soprattutto di breve periodo.
  In merito agli articoli da 5 a 9, che recano norme sui servizi di trasporto, di mensa, sui libri di testo, sull'istruzione domiciliare e sulle borse di studio, evidenzia, con riferimento all'articolo 5, relativo ai servizi di trasporto, che le attività ivi indicate, così come evidenziato anche dalla relazione tecnica, appaiono già previste a legislazione vigente. In proposito andrebbe chiarito se l'incentivazione della mobilità sostenibile, di cui al comma 1, e il rinvio a precisi standard, di cui al comma 2, comportino nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali.
  Con riferimento all'articolo 6, riguardante i servizi di mensa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, stante la clausola di invarianza Pag. 32ed il carattere facoltativo della prestazione del servizio. Con riguardo all'articolo 7, rileva che la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 156 del decreto legislativo n. 297 del 1994, così come affermato dalla relazione tecnica. Tuttavia la disposizione in esame fa riferimento anche ad «altri strumenti didattici» che non appaiono considerati dalla vigente normativa. Il riconoscimento, pertanto, della gratuità di tali strumenti, che andrebbero peraltro definiti nelle loro caratteristiche, appare prefigurare un onere ulteriore, non considerato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 8, che prevede l'erogazione di servizi e strumenti didattici per garantire il diritto allo studio agli alunni ricoverati, fissando un limite massimo di spesa e limiti di organico, andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla possibilità di contenere entro un limite massimo di spesa tali prestazioni che, come configurate nel testo, appaiono volte a garantire il diritto all'istruzione.
  In merito agli articoli 10 e 13, che prevedono il potenziamento della Carta dello studente, rileva che la Carta dello studente è prevista a legislazione vigente e destinata a tutti gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, mentre l'articolo 10 prevede la destinazione della stessa agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. In proposito, andrebbe confermato che, anche a seguito della prevista estensione, il concorso di soggetti pubblici resti invariato e non si determinino inoltre costi di gestione attualmente non previsti.
  Riguardo agli articoli 11, 12 e 14, che recano disposizioni sulla Conferenza nazionale per il diritto allo studio e la clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la Conferenza opera senza nuovi o maggiori oneri e senza diritto a compensi o emolumenti di alcun tipo. Rileva peraltro che la clausola di non onerosità di cui all'articolo 11, comma 3, non esclude espressamente la corresponsione di «rimborsi spese»: sul punto ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che gli oneri derivanti dal presente schema di decreto sono riconducibili alle disposizioni che seguono.
  L'articolo 4 prevede l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per gli alunni e gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado. Alla copertura dei relativi oneri, valutati in 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», che sembra recare le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  L'articolo 8 prevede l'erogazione dei servizi e strumenti necessari per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, da attuare nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, che ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Segnala che tale Fondo è confluito, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, che sembra presentare le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  L'articolo 9 prevede l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Al maggior onere, quantificato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», che sembra Pag. 33recare le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  Segnala infine l'opportunità di formulare più correttamente la clausola di invarianza di cui all'articolo 14, prevedendo che: «All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.
Atto n. 383.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015, reca la disciplina della scuola italiana all'estero ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli 1, 2 e 39, che recano norme sul sistema della formazione italiana nel mondo e la norma di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che il provvedimento reca una riforma del sistema della formazione italiana all'estero i cui elementi innovativi appaiono suscettibili di produrre effetti finanziari. Si riferisce, in particolare, alla nuova disciplina della formazione del personale da destinare all'estero (articolo 14) e al sistema di valutazione della formazione italiana nel mondo (articolo 15), all'incremento di 50 unità del contingente di personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da inviare all'estero (articolo 17, comma 1) e alla revisione del trattamento economico del medesimo personale (articolo 28), alla disciplina del personale reclutato con contratto locale (articoli 30 e 31), ai tirocini all'estero di studenti (articolo 33) e al Piano per l'innovazione digitale delle scuole all'estero (articolo 35).
  Nel rinviare, per elementi più specifici, alle singole disposizioni sopra indicate, rileva che la relazione tecnica espone i summenzionati effetti finanziari, che trovano compensazione in gran parte in risorse già disponibili a legislazione vigente, secondo quanto precisato dalla stessa relazione tecnica. La parte residua trova copertura, ai sensi dell'articolo 39, sia nella riduzione di specifici Fondi, come il Fondo «La Buona Scuola» nella misura di 2,2 milioni di euro nel 2018 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, e il Fondo per la digitalizzazione, nella misura di 520.000 euro per il 2017, sia in risparmi di spesa derivanti dalla revisione del trattamento economico del personale ai sensi dell'articolo 28, che andrebbero a coprire i maggiori oneri, per complessivi 370.000 euro a decorrere dal 2017, derivanti dalle attività di cui agli articoli 14 e 15. A quest'ultimo riguardo evidenzia che dalla relazione tecnica non si evincono in modo univoco le modalità di determinazione di tale specifico effetto di risparmio, in rapporto alla spesa determinata dalla vigente legislazione. Sul punto rinvia all'esame dell'articolo 28.
  Per quanto attiene invece alla compensazione a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, fatto salvo quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria, andrebbe confermato che i predetti stanziamenti siano integralmente utilizzabili per le finalità in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 39, ai commi da 1 a 3, provvede alla copertura degli oneri recati da alcune disposizioni del provvedimento, Pag. 34mentre il comma 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria riferita alle restanti disposizioni.
  Al riguardo, evidenzia che il comma 1 provvede alla copertura degli oneri per la formazione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 14, pari a 170.000 euro annui, e degli oneri conseguenti all'istituzione di un sistema di valutazione delle attività svolte nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo, di cui all'articolo 15, pari a 200.000 euro annui. La copertura, per complessivi 370.000 euro annui, è effettua a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, conseguenti alla riforma del trattamento economico del personale delle scuole italiane all'estero, recata dall'articolo 28 del provvedimento, per la cui quantificazione si rinvia a quanto appresso sarà evidenziato. Al riguardo si potrebbe valutare la possibilità, sentito l'avviso del Governo, di fare riferimento all'articolo 28 del provvedimento, anziché all'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, del quale peraltro è prevista l'abrogazione.
  Per quanto riguarda poi la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, segnala che il testo del comma 1 dell'articolo 39 prevede che gli stessi si producano a decorrere dall'anno 2017, mentre la relazione tecnica evidenzia che gli oneri relativi a detti articoli decorrono dall'anno 2018, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 37, comma 4, del provvedimento, il quale stabilisce che il Capo II, nel quale gli articoli 14 e 15 sono ricompresi, si applichi a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento di 50 unità del contingente di personale da destinare alle scuole italiane all'estero, disposto dall'articolo 17, comma 1, e pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La copertura è effettuata a valere sul Fondo «La Buona scuola» istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019.
  In tale quadro, il Fondo in parola sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere. Sul punto considera comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  Da un punto di vista formale, segnala l'opportunità di specificare, al citato articolo 39, comma 2, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.
  Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere di cui all'articolo 35 per il concorso all'attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale da parte delle scuole all'estero amministrate dallo Stato. Tale onere, pari a 520.000 euro per l'anno 2017, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015. Il citato comma 62 ha autorizzato una spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il Piano nazionale per la scuola digitale; le relative risorse sono suddivise, nella misura di 15 milioni di euro ciascuno, su due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: il capitolo di parte corrente 2007, recante spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale, e il capitolo di conto capitale 7107, recante Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. Ravvisa la necessità che il Governo indichi su quale capitolo, anche in relazione alla natura della spesa, è effettuata la copertura in esame. Segnala comunque che, da un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta un accantonamento Pag. 35per nuove leggi di 520.000 euro sul capitolo di parte corrente 2007, per l'anno 2017.
  Rileva inoltre che il testo dell'articolo 39, comma 3, fa riferimento agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 35, relativo alle scuole paritarie all'estero – al contrario tale comma 2 prevede un'invarianza di spesa – mentre gli oneri a cui si dovrebbe fare correttamente riferimento sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo 35, il quale prevede infatti una autorizzazione di spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per le scuole all'estero amministrate dallo Stato. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
  Il comma 4 reca infine la clausola di neutralità finanziaria relativa alle restanti disposizioni del provvedimento. Al riguardo ritiene opportuno, sentito il Governo, riformulare detta clausola sostituendo la parola «possono» con «devono».
  In merito agli articoli da 3 a 12, che disciplinano il sistema della formazione italiana nel mondo, non ha osservazioni da formulare, stante la loro natura ordinamentale e considerato che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, queste appaiono complessivamente ricognitive del vigente sistema di formazione italiana all'estero.
  Riguardo agli articoli da 13 a 16, che disciplinano il profilo professionale, la formazione del personale da inviare all'estero e la valutazione della formazione italiana nel mondo, in merito ai profili di quantificazione degli oneri relativi alle attività di formazione del personale da destinare all'estero (articolo 14) e al sistema di valutazione delle attività svolte in materia di formazione all'estero (articolo 15), pari rispettivamente ad euro 170.000 e ad euro 200.000 annui, non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica e considerato che gli stessi appaiono configurati come limiti massimi di spesa.
  Con riferimento alla proiezione temporale di tali oneri, segnala che la relazione tecnica riferisce la loro decorrenza a partire dall'esercizio 2018, laddove ai sensi della norma di copertura di cui all'articolo 39, comma 1, e di quanto indicato nel quadro complessivo degli oneri riportato dalla stessa relazione tecnica, le fattispecie di cui gli articoli 14 e 15 producono effetti finanziari permanenti a decorrere dal 2017. In proposito ritiene utile un chiarimento.
  In merito agli articoli da 17 a 26, che recano norme sullo stato giuridico del personale inviato all'estero, evidenzia che l'articolo 17, comma 1, prevede che il personale della scuola a tempo indeterminato possa essere destinato all'estero, per le finalità del provvedimento in esame, nel limite complessivo di 674 unità, con incremento di 50 unità rispetto a quelle individuate a normativa vigente, pari a 624. Gli oneri derivanti dalla disposizione, legati alle competenze accessorie da riconoscere a siffatto personale, vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 2,2 milioni per il 2018 e in euro 4 milioni a decorrere dal 2019. Sul punto non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Andrebbe peraltro chiarito se si tratti di limiti di spesa come sembrerebbe dedursi dalla disposizione di copertura di cui all'articolo 39, comma 2, che fa riferimento ad oneri «pari» ai predetti importi.
  Con riguardo all'articolo 19, la relazione tecnica evidenzia che la disposizione comporta il trasferimento della competenza per la selezione del personale da destinare all'estero dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; sul punto ritiene opportuno acquisire conferma che quest'ultimo dicastero possa svolgere la nuova funzione in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Considera, inoltre, opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali profili di onerosità, non considerati dalla relazione tecnica, relativi all'articolo 21, comma 4, che estende al personale del Ministero dell'istruzione, Pag. 36dell'università e della ricerca inviato all'estero l'applicazione del regime dei congedi e permessi riconosciuti al personale dell'amministrazione degli affari esteri inviato all'estero. Tali elementi appaiono opportuni considerato che la relazione tecnica evidenzia che tale estensione comporta un numero differenziato di ferie tra sedi normali, disagiate e particolarmente disagiate, attualmente previsto per il solo personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
  In merito agli articoli da 27 a 29, sul trattamento economico del personale inviato all'estero, evidenzia che l'articolo 28, ai commi 1, 2, 3 e 7, reca una riforma del trattamento economico all'estero del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante l'applicazione allo stesso di quanto già previsto per il personale del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 190 del 2014. La relazione tecnica indica in modo puntuale gli effetti attribuibili alle singole disposizioni. Peraltro i dati forniti non sempre consentono un'esaustiva evidenziazione dei diversi passaggi del procedimento di stima seguito e dei parametri a tal fine utilizzati. Ciò con particolare riferimento al raffronto, per ciascuna delle disposizioni contenute nell'articolo, rispetto agli effetti finanziari imputabili alle corrispondenti normative applicabili attualmente al personale in questione.
  Ritiene pertanto utile un'indicazione, anche in forma schematica, dell'effetto di maggiore o minore spesa ascrivibile alle singole previsioni dell'articolo in esame, per le parti effettivamente innovative rispetto alla vigente normativa, con separata evidenziazione dei relativi effetti indotti, di maggiore o minore entrata fiscale e contributiva.
  Tali indicazioni appaiono necessarie anche al fine di una più evidente enucleazione dell'effetto di risparmio, rispetto alla vigente normativa, ascritto all'articolo in esame ed utilizzato, ai sensi dell'articolo 39, a copertura di maggiori oneri per 370.000 euro annui, derivanti dagli articoli 14 e 15.
  In merito agli articoli da 30 a 32, che recano disposizioni sul personale locale nelle scuole all'estero amministrato dallo Stato, pur considerato che gli effetti finanziari recati dagli articoli 30 e 31, relativi ai contratti stipulati a livello locale per il reclutamento di personale docente e non, appaiono compensati nel quadro del complessivo intervento di riforma del sistema di istruzione all'estero, segnala che, dagli elementi e dai dati forniti dalla relazione tecnica, a fronte di uno stanziamento a legislazione vigente previsto per le medesime finalità di spesa, pari ad euro 6.623.475, l'intervento normativo in riferimento appare suscettibile di determinare effetti finanziari pari ad euro 6.820.260. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 39, le disposizioni in esame dovrebbero rientrare nella previsione di invarianza finanziaria di cui all'articolo 39, comma 4. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 32 stabilisce che ai componenti della commissione di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato non siano corrisposti compensi o rimborsi spese comunque denominati. Al riguardo, segnala l'opportunità di riformulare la previsione di gratuità della partecipazione alle commissioni di selezione del personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 32, prevedendo che ai componenti delle predette commissioni non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati, in modo da renderla analoga a quella utilizzata dall'articolo 18, comma 3, del provvedimento, per la gratuità della partecipazione alla commissione che effettua la selezione del personale da inviare all'estero.
  Riguardo agli articoli 33 e 34, che disciplinano situazioni particolari, evidenzia che l'articolo 33 prevede l'utilizzazione di volontari in servizio civile nelle scuole Pag. 37all'estero con l'attribuzione di un rimborso forfettario delle spese a favore del tirocinante nella misura minima di 300 euro mensili. La relazione tecnica a tale fine stima un onere complessivo di euro 120.000 annui a decorrere dal 2017. Sul punto non ha osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere e considerato che questo appare compensato nel quadro del complessivo intervento di riforma del sistema di istruzione all'estero.
  Riguardo all'articolo 35, che disciplina il Piano per l'innovazione digitale, non ha osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  In merito agli articoli da 36 a 38, che prevedono disposizioni finali, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa dell'articolo 38, comma 2, che reca puntuali abrogazioni al fine di assicurare il coordinamento con la disciplina introdotta dal provvedimento in esame. Infatti, la relazione tecnica afferma che la norma è volta, tra l'altro, a determinare in maniera stabile il contributo per la Società Dante Alighieri; tuttavia dal tenore delle disposizioni non sembrerebbe evincersi tale specifico effetto. Sul punto ritiene necessario un chiarimento al fine di escludere eventuali profili finanziari.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni sollevate dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

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