CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.35.

5-10202 Fassina: Sul ritardo nella trasmissione al Parlamento della relazione della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Stefano FASSINA (SI-SEL), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in considerazione del carattere annuale che la relazione in oggetto dovrebbe avere. Nel sottolineare la gravità dell'inadempimento relativo al ritardo nella trasmissione della medesima relazione, in considerazione del fatto che l'ultima relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, presentata dall'ex commissario straordinario Varazzani, è stata trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 maggio 2015, invita il Governo a richiamare la gestione commissariale a una maggiore attenzione rispetto ai propri doveri istituzionali, ribadendo la necessità che venga delineato un quadro chiaro sull'utilizzo delle risorse dei contribuenti, che concorrono ad alimentare il fondo per il risanamento del debito pregresso di Roma Capitale.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel ricordare che, in occasione dell'audizione svolta il 5 aprile 2016 in Commissione Bilancio dall'attuale commissario straordinario Silvia Scozzese, emerse un impegno chiaro a trasmettere tempestivamente la relazione in oggetto, ribadisce la necessità di un impegno comune sulle caratteristiche del debito per procedere ad un eventuale ristrutturazione dello stesso e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
C. 3500-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 febbraio scorso, senza tuttavia pervenire in quella sede all'espressione del parere di competenza alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in data 23 febbraio scorso, la Commissione giustizia ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modificazioni. Nel rinviare pertanto, per i profili di carattere finanziario, alle considerazioni già svolte nella citata seduta del 21 febbraio 2017, avverte che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie».
C. 3683, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2017.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 3683, approvata dal Senato, recante Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie»;
   nel presupposto che le iniziative di cui al comma 3 dell'articolo 1 saranno organizzate dalle istituzioni scolastiche esclusivamente in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 3;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.
C. 2714 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, e Accordo addizionale fra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.
  Nel ricordare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca una clausola di neutralità per la finanza pubblica. In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle esenzioni Pag. 69doganali (articolo 9 dell'Accordo tra UE e Israele, articolo 10 dell'Accordo tra UE e Repubblica moldava e articolo 11 dell'Accordo tra UE e USA, cui aderiscono anche Islanda e Norvegia), evidenzia che l'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, prevede analoghe esenzioni e che Israele, Repubblica moldava, Norvegia e Islanda risultano tra i firmatari di tale Convenzione. Considera peraltro opportuna una conferma che le esenzioni previste dagli Accordi in esame non determinino apprezzabili effetti di gettito. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia ai Comitati misti (Accordo tra UE e Israele e Accordo tra UE e Repubblica moldava), prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale l'ENAC, soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in dette sedi, provvederà a tali adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Trattandosi peraltro di impegni internazionali, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la disponibilità, nel bilancio dell'ENAC, delle relative risorse. Infine, evidenzia l'opportunità di acquisire elementi volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalle attività di «cooperazione» previste dagli Accordi.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge, approvato dalla VII Commissione del Senato, in sede deliberante, l'11 maggio 2016 (A.S. 1349), reca «Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti». Nel segnalare che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, fa presente che il testo all'esame è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, in sede referente, da ultimo nella seduta dell'8 febbraio 2017.
  In merito agli articoli 1 e 2, che disciplinano le iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, su cui considera necessaria una conferma da parte del Governo, che la Commissione giudicatrice, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, possa provvedere alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e che la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non determini effetti finanziari.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2, comma 1, stabilisce che all'istituzione del fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero metteottiano e alla sua diffusione, di cui all'articolo 1, comma 1, con una dotazione pari a 300 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2016-2018. Ciò posto, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario, ritiene necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, prevedendo conseguentemente che anche l'attivazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, decorra dal 2017 anziché dal 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Avverte che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2017 e successive. In merito all'articolo 1, che reca norme in materia di Microzonazione sismica di III livello, prende atto delle ipotesi e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, volti a dimostrare che la somma di 5 milioni di euro è sostanzialmente congrua rispetto ai fabbisogni di risorse dei 131 comuni potenzialmente interessati, consentendo a ciascuno una spesa prossima alla soglia dei 40.000 euro. Rileva tuttavia che, stando al tenore letterale della norma e a quanto affermato dalla relazione tecnica, la predetta somma di 5 milioni risulta destinata non solo agli affidamenti degli incarichi da parte dei comuni, ma anche alla stipula di una convenzione tra il Commissario straordinario e il Centro per la microzonazione sismica del CNR. Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità delle risorse indicate anche con riferimento alla convenzione con il CNR e in merito all'effettiva possibilità di impiego, da parte del Commissario, delle risorse esistenti sulla contabilità anche per quest'ultima finalità, tenuto conto che la norma dispone in merito alla concessione di contributi per i comuni. Ritiene altresì che andrebbe confermato che l'utilizzo delle risorse in questione per le finalità di spesa indicate dall'articolo in esame sia coerente con la dinamica per cassa già scontata nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 2, che reca ulteriori disposizioni in materia di strutture di emergenza, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale le norme hanno carattere procedimentale, intervenendo sugli aspetti procedurali relativi agli interventi da realizzare nell'ambito di risorse già stanziate. Riguardo alle anticipazioni previste dal comma 3, fino al 30 per cento del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, evidenzia che tale previsione potrebbe in linea di principio determinare effetti di cassa. In proposito considera necessario acquisire un chiarimento.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 4, che prevede una proroga dei termini per la richiesta di contributi, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la normativa vigente stabilisce che all'attuazione delle norme oggetto della modifica in esame si provveda nel limite delle risorse disponibili.
  Riguardo all'articolo 5, che prevede misure per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le attività previste dalle disposizioni in esame possano essere effettivamente svolte senza incremento della spesa di personale, come indicato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 6, che reca disposizioni sulla Conferenza permanente e sulle Conferenze regionali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerata la natura ordinamentale della disposizione e alla luce di Pag. 71quanto disposto dal comma 2, in base al quale all'attuazione della disposizione in esame si provvede nell'ambito delle risorse già previste e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Ritiene che sarebbe peraltro utile chiarire se la costituzione di «Conferenze regionali», in luogo delle «Commissioni paritetiche», per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni e dalle Diocesi, determini un eventuale incremento della spesa connessa al funzionamento di tali organismi, considerata la più ampia composizione prevista dalla norma in esame rispetto alla previgente normativa.
  Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni sul trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, rileva che la norma ha l'effetto di attribuire ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, nella loro qualità di Vicecommissari, le competenze già spettanti al Commissario straordinario; ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, non modificato dal decreto in esame, ai relativi oneri provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per la ricostruzione e le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene pertanto necessario acquisire conferma che i Vicecommissari possano effettivamente esercitare le relative attribuzioni in materia di rifiuti e macerie a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione.
  Riguardo all'articolo 8, che reca norme in materia di legalità e trasparenza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 9, che reca disposizioni sulle attività tecniche per la ricostruzione e sulla disciplina del relativo contributo, con specifico riguardo alla lettera b), che ridefinisce i criteri per la determinazione della percentuale massima del contributo previsto, a carico del Commissario, per le attività tecniche svolte da professionisti, prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica, che evidenzia che le spese per dette attività sono già previste a carico delle risorse della gestione commissariale. Considera peraltro opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito all'eventualità che le nuove disposizioni, tenuto conto degli attuali importi dei lavori, possano determinare un complessivo incremento della spesa per le attività tecniche in questione, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per gli altri interventi a carico della gestione commissariale. Non ha nulla da osservare in merito alle lettere a) e c), che disciplinano, rispettivamente, il regime delle incompatibilità del direttore dei lavori e le modalità di applicazione dei criteri adottati dal Commissario per evitare la concentrazione di incarichi, considerata la natura ordinamentale delle stesse.
  Riguardo all'articolo 10, che reca misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, evidenzia in primo luogo che le norme in esame determinano un'estensione per l'anno 2017 del beneficio economico connesso alla misura di Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), ampliando la platea dei beneficiari attraverso una diversa definizione dei criteri di accesso. Pur considerando che l'onere, pari a 41 milioni di euro, è configurato come limite di spesa, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti volti ad escludere eventuali effetti finanziari negativi. In particolare, andrebbe chiarito se il decreto ministeriale previsto al comma 6 dell'articolo in esame per stabilire le modalità di concessione della prestazione sia effettivamente idoneo a garantire il rispetto del predetto limite di spesa, anche in considerazione della specifica natura e della configurazione del beneficio di cui si tratta in base al dettato delle disposizioni in esame. Con riferimento alla stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, evidenzia in primo luogo che non si dispone di tutti i dati e parametri utili ad una puntuale verifica della quantificazione. Ciò con particolare riferimento alla stima degli oneri connessi alla fruizione del trattamento economico Pag. 72da parte dei nuclei familiari che non hanno presentato la dichiarazione ISEE nel corso dell'anno 2016 e che potrebbero essere potenzialmente inclusi nel campo di applicazione del beneficio. Per tali soggetti la relazione tecnica ipotizza un incremento della spesa pari al 20 per cento, senza peraltro esplicitare le ipotesi sottostanti la scelta di tale percentuale. Con riferimento infine alla stima dell'onere relativo ai nuclei familiari che nel 2016 hanno presentato la dichiarazione ISEE, non ha osservazioni da formulare, dal momento che, applicando il trattamento economico previsto dalla normativa vigente (Tabella 2 del decreto ministeriale 26 maggio 2016) e considerando la distribuzione della platea dei nuovi potenziali beneficiari per classi di componenti fornita dalla relazione tecnica, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta. In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 8 dell'articolo 10 provvede alla copertura degli oneri per la concessione della presente misura di sostegno al reddito mediante riduzione di 41 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (capitolo 3550 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Tale Fondo reca, nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di un miliardo e 180 milioni di euro per l'anno 2017. Ciò posto, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dalla disposizione in oggetto non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 11, che reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari, in merito ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire chiarimenti in riguardo ai seguenti profili. Con riferimento all'estensione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche ai comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 (operata dal comma 1 lettera a), numero 3), andrebbe fornito un chiarimento circa i possibili riflessi finanziari di tale estensione, considerando che dall'esame della relazione tecnica riferita al citato decreto-legge n. 189 la quantificazione degli effetti di gettito derivanti dalla sospensione appare effettuata in relazione ai soli comuni compresi nell'allegato 1. Per quanto attiene al comma 1, lettera b), che estende ai sostituti di imposta non domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 la sospensione delle ritenute, andrebbero precisati gli elementi a sostegno della neutralità finanziaria di tale previsione, che appare comunque estendere l'ambito di applicazione della medesima sospensione. Inoltre, in merito al differimento dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 della non applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, di cui al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, disposto dalla medesima lettera b), prende atto che il versamento avverrà comunque entro l'esercizio in corso, in quanto il differimento è limitato al 2017; ritiene che andrebbero comunque esclusi riflessi negativi sulle disponibilità di cassa. Con riferimento alla disposizione in materia di canone radiotelevisivo, di cui alla lettera f), andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all'effettiva neutralità finanziaria della stessa, tenuto conto che la relazione tecnica relativa al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 attribuiva la predetta neutralità al fatto che la disciplina delle sospensioni e agevolazioni tariffarie era rimessa alle autorità di settore che, con propri provvedimenti, avrebbero individuato le necessarie compensazioni. Tale previsione tuttavia non risulta più riferita al pagamento del canone per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo in esame. In merito alla sospensione, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre Pag. 732017, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, di cui al comma 2 in esame, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi in merito alla sostenibilità per gli istituti interessati ed andrebbero inoltre esclusi riflessi sulle dinamiche di cassa. Con riferimento al finanziamento erogato da parte degli Istituti di credito e assistito dalla garanzia dello Stato, di cui ai commi da 3 a 9, prende atto delle ipotesi assunte ai fini della determinazione dell'onere, in termini di fabbisogno, derivante dalla garanzia medesima. In proposito andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità delle medesime ipotesi che, a fronte di un ammontare complessivo di importi potenzialmente interessati pari a 501,3 milioni per il 2017 e a 300 milioni per il 2018, quantificano un onere pari a 380 milioni per il 2017 e 180 per il 2018. Sempre in merito alla garanzia concessa dallo Stato ai sensi del comma 3, rileva che alla stessa non appaiono ascritti effetti sull'indebitamento netto: ciò sembra imputabile alla qualificazione di detta garanzia come non standardizzata ai fini del SEC 2010. In tal caso, andrebbero esplicitate le ragioni di tale impostazione, anche in considerazione degli elementi statistici disponibili sulla base dell'esperienza applicativa di precedenti, analoghe misure. Con riguardo alla modalità di copertura dei predetti effetti sul fabbisogno mediante utilizzo delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, fatto salvo quanto di seguito indicato con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ritiene che andrebbe confermata l'idoneità delle medesime risorse a fornire adeguata compensazione dei predetti effetti. In particolare andrebbe confermato che le risorse in questione siano effettivamente disponibili e non risultino già incluse nei conti consolidati di cassa. In merito all'onere per interessi sul conto corrente di tesoreria non formula osservazioni per i profili di quantificazione. Infine, con riferimento agli effetti indicati sul saldo netto da finanziare relativi al credito d'imposta sugli interessi connessi ai finanziamenti erogati, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione degli stessi; non risulta, pertanto, possibile verificare la stima indicata dalla stessa relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che i commi 3 e 4 dell'articolo 11 prevedono la concessione di finanziamenti in favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito nell'ammontare massimo di 380 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro per il 2018. Il comma 11 stabilisce che al relativo onere, in termini di fabbisogno, si provvede mediante versamento delle somme gestite dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e a 80 milioni per il 2018.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la disposizione prevede che agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dalla concessione di finanziamenti per consentire ai soggetti beneficiari di effettuare adempimenti tributari, si provveda mediante versamento delle somme gestite dal Gestore dei servizi energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e a 80 milioni per il 2018.
  Ciò posto, considera necessario che il Governo assicuri che le somme gestite dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, soggetti entrambi compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, siano sufficienti alla copertura dell'onere in termini di fabbisogno e che le stesse non siano già vincolate a specifiche finalità. Il comma 13 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 5, 10, 11 e 12 dell'articolo 11, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, Pag. 74a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provveda mediante riduzione dei fondi e delle autorizzazioni di spesa specificamente indicati dalle lettere da a) a d). Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il comma 13 dell'articolo 11 reca la copertura finanziaria dei seguenti oneri: oneri per interessi e rimborsi spese riconosciuti agli istituti finanziatori per la concessione dei finanziamenti agevolati (comma 5); oneri per lo slittamento di un anno dei termini e delle scadenze per la cosiddetta rottamazione delle cartelle Equitalia (comma 10); oneri per gli interessi passivi riconosciuti sulle somme versate dal Gestore dei servizi energetici e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 11); oneri per l'incremento di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 12). In particolare, alla copertura di tali oneri, complessivamente pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti modalità: quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2017-2019; quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze); quanto a 11 milioni di euro per il 2018 e a 9 milioni di euro per il 2019, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, per dette annualità, dallo slittamento di un anno dei termini e delle scadenze della cosiddetta rottamazione delle cartelle Equitalia (comma 10 del presente articolo). In relazione all'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, si prevede inoltre che la differenza tra la spesa autorizzata (51,7 milioni di euro per l'anno 2018) e le risorse effettivamente utilizzate è destinata al reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economia, da effettuare con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento (comma 15). Ciò posto, nell'evidenziare che le risorse utilizzate a copertura recano le necessarie disponibilità, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.Pag. 75
  Inoltre, con riferimento all'indicazione degli oneri contenuta nell'alinea del comma 13, segnala la necessità di precisare che l'onere, di 0,280 a decorrere dal 2020, si riferisce a milioni di euro e ha carattere annuale. La precisazione in merito al carattere annuale dovrebbe essere altresì introdotta con riferimento alla copertura a decorrere dal 2020 effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera a) del medesimo comma 13 dell'articolo 11.
  Riguardo all'articolo 12, che reca disposizioni sulla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, rileva che le disposizioni sono volte a concedere trattamenti di integrazione salariale anche nel corso dell'esercizio 2017, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente, di cui all'articolo 45, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Tanto premesso, considera necessario acquisire dal Governo chiarimenti in merito alla dinamica per cassa già scontata nei tendenziali con riferimento agli stanziamenti previsti dal predetto decreto-legge che, per effetto della norma in esame, risulteranno spendibili nel 2017. Ciò al fine di escludere riflessi sui saldi di cassa.
  In merito all'articolo 13, che reca norme sull'attività di redazione della Scheda AeDES, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Riguardo all'articolo 14, che reca disposizioni sull'acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione, prende atto che la possibilità, per le regioni interessate dagli eventi sismici, di acquisire a titolo oneroso unità immobiliari ad uso abitativo da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati per effetto dei medesimi eventi sismici, viene configurata come alternativa alle altre misure previste a normativa vigente per le medesime finalità (contribuzione per l'autonoma sistemazione e realizzazione delle SAE) e che ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse rese disponibili dalle ordinanze di protezione civile adottate per la gestione della situazione di emergenza. Ritiene che andrebbe tuttavia chiarito se possano determinarsi oneri aggiuntivi, a regime, connessi alle attività di manutenzione degli immobili acquisiti, qualora questi ultimi non dovessero intendersi come sostitutivi di investimenti già programmati o comunque da realizzare da parte degli enti interessati, per esigenze di edilizia residenziale pubblica.
  In merito all'articolo 15, che reca disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, in relazione ai commi 1 e 2, rileva che tali disposizioni autorizzano la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017 mediante risorse anticipate dall'AGEA a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale. Pertanto, le norme in esame appaiono delinearsi come un vincolo, per dette regioni, sulla quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 che, in base all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2016, è assicurata dallo Stato. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che si tratta di risorse già stanziate a legislazione vigente. Per quanto attiene al comma 6, rileva altresì che le disposizioni ampliano il ricorso agli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, consentendo alle aziende agricole delle regioni colpite dagli eventi sismici e da eccezionali eventi atmosferici, prive di assicurazione, di potervi accedere anche per fattispecie che, in base all'ordinamento vigente, dovrebbero essere coperte da assicurazione agevolata. L'ampliamento è coperto con un incremento del FSN pari a 15 milioni di euro. Ciò rilevato, e preso atto che l'onere si configura come un limite di spesa, ritiene utile acquisire dati ed elementi sottostanti la quantificazione del maggior onere a valere sul Fondo di solidarietà nazionale. In Pag. 76merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 6 prevede che, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4 del presente articolo, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendosi alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, osserva che alla copertura dell'onere derivante dall'incremento, in misura pari a 15 milioni di euro per il 2017, del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ed iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, segnala che il predetto Fondo reca per l'anno 2017 uno stanziamento di bilancio pari a 83,950 milioni di euro, cui occorre aggiungere 300 milioni di euro per il medesimo anno 2017 risultanti dal rifinanziamento del Fondo medesimo disposto dall'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge in materia fiscale n. 193 del 2016. In tale quadro, fa presente che, come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017, sul Fondo in parola risultano al momento disponibili per l'anno 2017 risorse pari a 125 milioni di euro. Ciò posto, sul punto ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo per l'anno 2017.
  In merito all'articolo 16, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione, che proroga dal 2018 al 2020 l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, vengono quantificati (500.000 euro per il 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) in termini analoghi a quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013, che ha disposto la medesima proroga dal 2015 al 2018, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la suddetta quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, in relazione al comma 2, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio 2017-2019, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, derivanti dalla proroga dei termini attualmente previsti in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, reca le necessarie disponibilità.
  Riguardo all'articolo 17, che reca disposizioni in tema di sospensione di termini processuali, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione, come evidenziato dalla relazione tecnica, è finalizzata a riferire l'effetto delle misure di sospensione dei termini processuali e sostanziali di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, con riguardo ai comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, ad una specifica platea di soggetti (quelli che abbiano effettivamente visto coinvolti dal terremoto i propri fabbricati, case d'abitazione, studi professionali o aziende e che, a tal fine, in virtù della disposizione in esame, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità dei medesimi immobili entro il termine del 31 marzo 2017). Le previsioni normative, pertanto, risultano di carattere prevalentemente ordinamentale e intervengono su disposizione cui non erano stati ascritti effetti finanziari. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.Pag. 77
  In merito all'articolo 18, che reca disposizioni in materia di personale, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica, secondo al quale le disposizioni recate dai commi 1, 4 e 5 prevedono misure a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario o comunque nell'ambito di limiti di spesa prefissati. Ritiene che sarebbe comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione in merito alla stima dei fabbisogni di personale sottostanti le disposizioni in esame e alla quantificazione dei relativi oneri. Andrebbe inoltre confermato che sulla contabilità speciale sussistano risorse sufficienti, senza pregiudizio per gli interventi previsti a valere sulle stesse disponibilità dalla previgente normativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 prevede che le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino ad ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, provvedendosi alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al riguardo, fa presente che alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione ad assumere fino ad ulteriori 20 unità di personale presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Rammenta che la disposizione da ultimo citata ha stanziato, per le menzionate spese di funzionamento, risorse pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, iscritte sul capitolo di bilancio 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, segnala che il citato piano gestionale, come emerge da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017, reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa.
  In merito all'articolo 19, che reca disposizioni per la continuità operativa del Dipartimento della Protezione Civile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che all'onere derivante dal reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia nel ruolo speciale della Protezione civile, pari a 880.000 euro per l'anno 2017 e a 1,76 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma. Al riguardo, rammenta che tali ultime finalità hanno ad oggetto assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. In proposito osserva che il citato Fondo (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione di bilancio pari a 1.480,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.933 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare posto che, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 24 febbraio 2017, il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 20, che reca disposizioni per la funzionalità del Dipartimento Pag. 78della Protezione Civile, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 21, che prevede norme di coordinamento, nel rinviare ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di una conferma della neutralità delle disposizioni rispetto ai saldi di cassa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato, in data 26 settembre 2016, sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate, relativamente alle entrate «eventuali e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritte nel piano gestionale n. 8 (Altre entrate straordinarie) del medesimo capitolo, rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. Di conseguenza vengono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo, con riferimento all'esercizio 2016. Al riguardo, osserva che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato e destinato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 dovrebbe essere quello versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'esercizio 2016, sulla base di quanto previsto dalla risoluzione n. 6-00260 approvata dalla stessa Camera dei deputati il 28 settembre 2016. Ricorda che tale risoluzione impegnava il Governo ad assumere iniziative normative al fine di impiegare le risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, derivanti dai risparmi di spesa conseguiti dalla Camera stessa su diverse voci di spesa, per la ricostruzione dei territori e il sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. Rileva altresì che la disposizione in esame, conseguentemente, fa salvi, con riferimento all'esercizio 2016, gli atti amministrativi a tal fine adottati, seppur in mancanza, a suo tempo, della norma di rango legislativo ora contenuta nel presente provvedimento. Tutto ciò premesso, considera al riguardo necessaria una conferma da parte del Governo, giacché né la relazione illustrativa né la relazione tecnica fanno menzione delle risorse versate al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
Testo unificato C. 1142 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari e che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione (Affari sociali) nella seduta del 16 febbraio 2017, testo non corredato di relazione tecnica. Passando alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti il consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento sanitario, ritiene che Pag. 79andrebbero acquisiti elementi in merito al possibile impatto finanziario delle disposizioni relative alla gestione del consenso informato e della documentazione sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Ciò con particolare riferimento ad alcuni adempimenti posti specificamente a carico delle aziende sanitarie e, più in generale, del servizio sanitario nazionale, quali, in particolare: la previsione che le aziende sanitarie garantiscano con la propria organizzazione la piena e corretta attuazione dei principi del provvedimento in esame, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale, le previsioni che, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano l'espressione in forma scritta, il consenso informato sia espresso mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare e che analogamente possa avvenire per le DAT se il paziente non possa ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata, e la pianificazione condivisa delle cure, che il medico deve realizzare con il paziente al ricorrere dei relativi presupposti. Ritiene che andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a verificare se le diverse amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere, nell'ambito delle risorse già disponibili e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri, ai compiti ad esse affidati, con particolare riguardo agli obblighi informativi circa la possibilità di redigere le DAT posti a capo del Ministero della salute, delle regioni e delle aziende sanitarie e all'inclusione, fra le DAT espresse, dei documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari formati fino all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Quanto alla tenuta della banca dati delle DAT espresse, rinnovate, modificate o revocate prende atto che tale adempimento è configurato in termini facoltativi e riguarda le regioni che adottano la cartella clinica telematica, il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati degli iscritti al SSN. Reputa che tale attività dovrebbe quindi intendersi subordinata alla disponibilità delle relative risorse ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa. In proposito ritiene utile una conferma.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 378.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015 – reca norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 4, in materia di prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la Pag. 80finanza pubblica, in quanto non innovano l'ordinamento giuridico né modificano la platea dei soggetti che già beneficia, sulla base della normativa vigente, degli interventi previsti. Inoltre, con specifico riferimento all'articolo 3, evidenzia che tale norma appare finalizzata, come precisato dalla relazione tecnica, ad una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
  In merito agli articoli 5, 6, 7 e 11, in materia di procedure di certificazione per l'inclusione scolastica, evidenzia preliminarmente che le norme intervengono nell'ambito della procedura di certificazione per l'inclusione scolastica, introducendo alcuni elementi innovativi rispetto alla legislazione vigente, in merito ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di verificarne l'eventuale impatto finanziario. Segnala, in primo luogo, la modifica della composizione delle commissioni mediche (articolo 6, commi 1 e 2), operanti presso le ASL, incaricate di accertare la condizione di disabilità in età evolutiva. In particolare, ritiene che andrebbero esclusi possibili effetti onerosi in relazione all'integrazione della Commissione, disposta dall'articolo 6, comma 2, con tre membri: un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e un rappresentante dell'amministrazione scolastica. Ricorda in proposito che il testo vigente dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 – non modificato dal testo in esame – prevede altresì, in via generale, che la Commissione sia integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Evidenzia, in primo luogo, la necessità di un chiarimento in merito al coordinamento tra quest'ultima previsione e le disposizioni dell'articolo 6 del provvedimento in esame. Inoltre, pur considerando che l'articolo 21, comma 3, del provvedimento vieta la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti ai componenti della citata Commissione medica e che la norma prevede che tale integrazione sia effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario acquisire elementi volti a suffragare tale neutralità; ciò anche in considerazione del fatto che la predetta integrazione non sembra configurarsi come una mera possibilità. Ritiene che andrebbero inoltre esclusi effetti onerosi in relazione alla nuova procedura prevista dall'articolo 7, comma 1, diretta ad abbreviare i tempi di esame delle domande da parte dei competenti uffici dell'INPS e delle Commissioni mediche, prevedendo la conclusione dell'esame entro 30 giorni dalla calendarizzazione dell'accertamento. In particolare, andrebbe confermato che gli uffici competenti siano in grado di concludere nei tempi indicati la procedura di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale.
  Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni in merito al Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, sulla base degli elementi informativi e dei dati forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto che il semiesonero sia stabilito nella misura del 50 per cento della prestazione lavorativa, come si evince dalle stime della stessa relazione tecnica.
  In merito all'articolo 10, recante disposizioni sul Piano per l'inclusione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che l'attuazione del piano dovrà essere realizzata, come previsto dalla norma, compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda gli articoli 12 e 20, commi 4 e 5, in materia di ruoli per il sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento agli articoli 13 e 14, in materia di formazione dei docenti per il sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che i costi per la frequenza dei corsi di specializzazione sono integralmente a carico dei partecipanti. Pag. 81
  In merito all'articolo 15, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, segnala che la norma prevede che la realizzazione degli obiettivi previsti dal provvedimento in esame sia garantita nell'ambito delle risorse per l'attuazione del Piano nazionale di formazione disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ha osservazioni da formulare in relazione alle attività formative per il personale docente le cui risorse sono già incluse in quelle per l'attuazione del citato Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015). Per quanto riguarda invece la formazione dal personale ATA, pur considerando che le attività di formazione ad esso destinate dovranno attuarsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ritiene utile un chiarimento in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le risorse disponibili per tale attività sono pari a 1,3 milioni di euro sui capitoli relativi alla formazione del personale scolastico ove non già finalizzati. In particolare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, ritiene opportuna una conferma che tali risorse siano effettivamente disponibili e non impegnate per la realizzazione di altri interventi previsti a legislazione vigente e siano inoltre sufficienti per attuare il piano di formazione per il personale ATA, senza pregiudicare le finalità di spesa già previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 16, recante disposizioni sulla Continuità didattica, non ha osservazioni da formulare in quanto la norma, come confermato dalla relazione tecnica, mantiene invariata la dotazione organica complessiva e non prevede la costituzione di nuovi posti. Inoltre, in merito alla possibilità di proporre un ulteriore contratto a tempo determinato, non formula osservazioni nel presupposto che, essendo la proposta del dirigente configurata come facoltativa, la stessa sia condizionata alla disponibilità delle relative risorse. In proposito ritiene utile una conferma.
  Per quanto riguarda l'articolo 17, recante disposizioni in materia di Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, prende atto che ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso indennità gettone di presenza, rimborso spese o qualsivoglia altro emolumento, come stabilito dall'articolo 21, comma 3, del provvedimento in esame; prende atto, altresì, dell'apposita clausola di invarianza recata dal comma 5 dell'articolo in esame. Per quanto attiene peraltro ai profili organizzativi e di funzionamento, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Osservatorio di svolgere i propri compiti, ivi compreso il monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica, senza nuovi oneri.
  Con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di Istruzione domiciliare, evidenzia che non appare chiara l'effettiva portata normativa della disposizione in esame, dal momento che l'attività di istruzione scolastica domiciliare risulta già prevista dalla normativa vigente (articolo 12 della legge n. 104 del 1992). Premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, richiamando la specifica clausola di invarianza finanziaria recata dalla norma in esame, precisa che alle attività ivi previste si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1 della legge n. 69 del 2000, di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).
  In merito all'articolo 21, commi 4 e 5, recante copertura finanziaria, osserva che l'articolo 21, comma 4, provvede alla compensazione degli oneri derivanti dall'istituzione dei Gruppi per l'inclusione territoriale di cui all'articolo 8, pari a 3,32 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola» istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 Pag. 82milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019. In tale quadro, il Fondo in parola sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli ulteriori impegni finanziari, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, previsti dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo. Da un punto di vista formale, segnala infine l'opportunità di specificare, al citato articolo 21, comma 4, il carattere annuale degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2018.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge n. 107 del 2015 – reca norme in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante oggetto, principi e finalità, e all'articolo 2, in materia di identità dell'istruzione professionale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 3, in materia di indirizzi di studio, per i profili di quantificazione, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 9, in relazione al nuovo fabbisogno di docenti.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di assetto organizzativo, in merito al fabbisogno dei docenti, rinvia alle osservazioni sull'articolo 9. Quanto all'istituzione di un nuovo ufficio tecnico in ciascun istituto, in merito alle risorse umane utilizzabili, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, mentre per quanto attiene alle risorse finanziarie e strumentali reputa necessario acquisire una conferma che gli uffici possano effettivamente essere istituiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 5, in materia di assetto didattico, per quanto concerne il fabbisogno dei docenti rinvia alle considerazioni riferite all'articolo 9. Quanto ai tutor, prende atto che la figura è già presente in molte scuole e che è retribuita a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Tuttavia, reputa necessario che sia chiarito se all'estensione obbligatoria di tale figura presso tutti gli istituti si possa effettivamente provvedere nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di strumenti per l'attuazione dell'autonomia, in merito alle previsioni relative alla quota di autonomia e agli spazi di flessibilità nella determinazione dell'orario, non ha osservazioni da formulare. Anche con riguardo alla possibilità del ricorso a contratti d'opera da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare l'offerta dei servizi formativi, non ha osservazioni da formulare posto che la fattispecie sembrerebbe già disciplinata in forma analoga nella legislazione vigente e nel presupposto che il ricorso alla medesima possa quindi avvenire sulla base delle risorse già esistenti. In proposito ritiene utile una conferma.Pag. 83
  In merito all'articolo 7, in materia di rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale, in merito alla possibilità di iscrizione degli studenti ai vari percorsi di studio, già prevista a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare. Rileva che la relazione tecnica prefigura la non onerosità del decreto ministeriale previsto dal comma 2, mentre la norma non prevede esplicitamente tale invarianza. Sul punto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, in materia di passaggi tra i sistemi formativi, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di dotazioni organiche, in merito alla determinazione del fabbisogno di posti di organico aggiuntivi connessi all'attuazione della riforma, prende atto delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica nell'apposito approfondimento, che adotta lo scenario centrale prospettato dall'ISTAT, senza scontare la diminuzione della popolazione scolastica interessata, attesa al 97,23 per cento. In proposito, va evidenziato che lo stesso scenario demografico adottato per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 (Tabella 5), che la relazione tecnica assume a parametro per formulare una ipotesi degli andamenti delle iscrizioni agli istituti professionali, è stato costruito sulla base di previsioni formulate in base ai dati disponibili all'anno 2001, mentre, dalle basi dati ISTAT, risulterebbero disponibili dati aggiornati all'anno 2011. Tali dati, che prefigurano un incremento della predetta popolazione, potrebbero quindi determinare una diversa stima rispetto alle quantificazioni operate dalla relazione tecnica, nella proiezione decennale. Appaiono pertanto opportuni chiarimenti sulle ipotesi demografiche assunte. Prende invece atto dell'ipotesi adottata dalla relazione tecnica circa la costanza, in futuro, della percentuale degli alunni che sceglierà di iscriversi agli indirizzi dell'istruzione professionale anziché agli altri cicli formativi offerti dall'istruzione statale, ovvero, a quelli della formazione professionale regionale. Inoltre, per quanto concerne i profili inerenti il calcolo dell'onere unitario medio, in merito all'ipotesi assunta dalla relazione tecnica per cui l'anzianità media degli insegnanti teorico pratici – ITP aggiuntivi sia ipotizzata in corrispondenza alla fascia 21-27 anni di anzianità di servizio, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva idoneità di tale classe anagrafico-stipendiale ad essere assunta quale parametro per il calcolo relativo al totale dei docenti.
  In merito all'articolo 10, in materia di monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi, preso atto che le attività di monitoraggio e valutazione, come indicato dalla relazione tecnica, sono già previste dalla legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 11, in materia di passaggio al nuovo ordinamento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, recante copertura finanziaria, osserva che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2017, 63,59 milioni di euro per l'anno 2018, 85,33 milioni di euro per l'anno 2019, 55,48 milioni di euro per l'anno 2020, 40,42 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) , che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019. In tale quadro, il Fondo sembra pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo «La Buona scuola», recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 Pag. 84sinora presentati. Sul punto appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 13, recante abrogazioni, e all'articolo 14, recante disposizioni finali e transitorie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Atto n. 380.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.
Atto n. 377.

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