CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2017
770.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI indi del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 244/2016: Proroga e definizione di termini.
C. 4304 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Deborah BERGAMINI, presidente, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Deborah BERGAMINI, presidente, ricorda che in base alle determinazioni assunte in sede di programmazione dei lavori parlamentari, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro la parte antimeridiana della giornata. Invita quindi il relatore, Mario Tullo, a svolgere la relazione introduttiva.

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  Mario TULLO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere su un provvedimento che proviene dal Senato e che, in coerenza con una prassi consolidata, contiene numerose disposizioni di proroga di termini recati da disposizioni legislative, che vanno a impattare su settori eterogenei dell'amministrazione.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo, in primo luogo, le disposizioni sul regime agevolato per le spedizioni di prodotti editoriali, recate dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6.
  La disciplina riguarda le spedizioni effettuate da imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione, imprese editrici di libri, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro (individuate dall'articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 e indicate all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003), associazioni d'arma e combattentistiche.
  Segnala che nelle more dell'adozione delle nuove tariffe postali, la norma in esame determina l'agevolazione tariffaria prorogando le tariffe a suo tempo stabilite dagli allegati B, D, ed E del decreto ministeriale 21 ottobre 2010, ovvero, in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, confermando l'applicazione del trattamento tariffario agevolato previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. Conseguentemente, il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuto ad erogare rimborsi a Poste italiane spa «per tre anni e al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».
  Ricorda che sono, quindi, abrogate le disposizioni che stabilivano una riduzione del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 1 milione di euro nonché l'obbligo per Poste di applicare tali riduzioni ai beneficiari delle agevolazioni operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
  L'articolo 3, comma 2-ter, prevede il differimento al 31 dicembre 2017 del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali. L'obbligo è disciplinato dall'accordo sancito nella Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 22 febbraio 2012 e concerne – ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni – l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Il termine fissato dall'accordo è scaduto il 31 dicembre 2015 e viene adesso differito al 31 dicembre 2017.
  Inoltre, entro 12 mesi dal suddetto termine del 31 dicembre 2017, devono essere effettuati i corsi di aggiornamento previsti dal citato accordo per i lavoratori del settore agricolo che, alla data di entrata in vigore del medesimo accordo, fossero in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. Tali lavoratori, in base all'accordo, erano abilitati provvisoriamente e (a conclusione di tale periodo transitorio) dovevano svolgere i corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2017, termine che viene, quindi, ora prorogato al 31 dicembre 2018.
  L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese Pag. 115editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.
  La proroga è effettuata novellando l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che fissava il termine originariamente al 31 dicembre 2010. Il termine di efficacia del divieto è stato pertanto prorogato, considerato l'attuale intervento, per la settima volta.
  Segnala in proposito che già in sede di espressione dei pareri relativi agli analoghi decreti legge di proroga termini degli anni scorsi – e da ultimo nel parere reso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2015 – la Commissione Trasporti aveva, con apposita osservazione, invitato il Governo a rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, evitando di procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo.
  La proroga, per la settima volta, della presente disposizione rende, a suo avviso, ancora più giustificato ed auspicabile che il Governo dia seguito a quanto questa Commissione ha già deliberato.
  L'articolo 9, comma 2, differisce al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante originariamente prevista, dall'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, il 1o gennaio 2017. La medesima disposizione prevede inoltre che le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, siano prorogate al 31 dicembre 2017.
  Il differimento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, il cui termine di emanazione era stata reiteratamente prorogato, da ultimo fino al 31 luglio 2016 dal decreto-legge n. 210 del 2015, stando a quanto rappresentato nella relazione illustrativa, è diretto a consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti derivanti dal medesimo decreto, segnatamente quelli relativi agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere sui nuovi e più numerosi soggetti formatori.
  L'articolo 9, comma 2-bis, opera due modifiche alla normativa vigente, entrambe introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.
  La prima consiste nella proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale per gli interventi a favore delle imprese che operano nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa.
  L'adozione del suddetto decreto è previsto all'articolo 1, comma 615 della legge di Bilancio 2017, in connessione con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile istituito dal comma 613 primo periodo, destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
  Al riguardo, si limita ad evidenziare che viene posticipato un termine che era stato fissato solo pochi giorni prima del presente decreto e che, per di più, scadeva tra dodici mesi.
  La seconda modifica invece riguarda i soggetti autorizzati ai servizi automobilistici di competenza statale.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stata approvata la norma che chiarisce la nozione di «riunione di imprese», applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali Pag. 116di linea con autobus. Essa infatti statuisce che, per raggruppamento di tipo verticale, si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
  Sono quindi definite modalità di accertamento sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, previsti dal comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 285 del 2005. Infine si prevede che i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale debbano adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.
  Segnala, in proposito, che tale misura non si riconnette alla finalità tipica del provvedimento, non essendo destinata ad effettuare alcuna proroga di termini. Peraltro, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, viene contestata da alcuni operatori della mobilità che gestiscono reti di collegamento in Europa estremamente vaste, in quanto ritenuta volta a pregiudicarne l'attività.
  L'articolo 9, comma 3, proroga al 31 dicembre 2017, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
  Ricorda che con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una proroga reiterata già diverse volte. Il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, sul quale la disposizione interviene, è stato infatti già prorogato per dieci volte.
  Con un emendamento al Senato si è quindi ulteriormente rinviata – fino al 31 dicembre 2017 – l'entrata in vigore della disciplina introdotta dal citato articolo 29, comma 1-quater, che fissa taluni obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, volti a limitarne lo svolgimento del servizio. L'operatività della disciplina è stata però subito sospesa con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 e adesso ulteriormente prolungata.
  Segnala che nella relazione illustrativa si osserva che «dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale sia del diritto dell'Unione europea».
  Al riguardo ritiene opportuno rimarcare che in tempi recenti, ed in maniera sempre più veloce, il mercato del trasporto di persone ha avuto una particolare evoluzione legata anche all'avvento delle nuove tecnologie. Ricorda anche le controversie giudiziarie che non si sono ancora concluse, e che hanno avuto grande rilevanza anche mediatica, nel corso degli ultimi mesi, sulla legittimità di servizi innovativi che, in maniera diversa, vanno diffondendosi su larga scala.
  Segnala che anche rispetto a questa disposizione la Commissione si era pronunciata in sede di espressione del parere relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2015.
  In quella occasione la Commissione ha chiesto l'adozione delle opportune iniziative per pervenire, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, le città metropolitane e gli altri enti locali, a Pag. 117una revisione complessiva della disciplina concernente il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, perseguendo in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti e affrontando le problematiche connesse alle conseguenze che determina il ricorso alle tecnologie informatiche sull'assetto del mercato di questi stessi servizi.
  In questa sede si limita ad osservare che ciò appare ancora più urgente, tenendo conto che ci troviamo addirittura all'undicesima proroga della presente disposizione.
  L'articolo 9, comma 5, proroga al 31 marzo 2017 il termine per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, la cui scadenza originaria era il 31 dicembre.
  La relazione illustrativa precisa che la breve proroga del termine per il pagamento del contributo dipende da alcune difficoltà tecniche, in via di risoluzione, connesse al passaggio dalle precedenti modalità di pagamento alle modalità telematiche ed è volto ad evitare che, a seguito di un ritardo non imputabile relativo al pagamento di tale contributo, possa derivare un pregiudizio per gli esercenti.
  L'articolo 9, comma 9-bis, proroga l'efficacia del Contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), nelle more del completamento dell’iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021, e comunque non oltre il 30 settembre 2017.
  Ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere sullo schema di questo contratto di programma nella seduta dell'8 febbraio 2017. La proroga è stata resa necessaria dal fatto che il decreto-legge n. 210 del 2015 prorogava l'efficacia del contratto di programma parte servizi 2012-2014 fino al termine massimo del 31 dicembre 2016. La proroga, quindi, è prevista ai fini dell'emanazione del decreto di approvazione del contratto stesso e dello svolgimento delle attività di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20 del 1994. Viene comunque fatto salvo quanto recato dall'articolo 10, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha stabilito che le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma – Parte servizi con la società RFI Spa sono destinate al contratto 2016-2021.
  L'articolo 9, comma 9-duodecies, prevede la proroga di un anno del termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, richiamato dalla disposizione, la durata in carica del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è pari a 3 anni. L'attuale comitato centrale è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, pertanto, a seguito della proroga prevista da tale disposizione rimarrà in carica fino al 9 aprile 2018.
  Infine l'articolo 12, comma 2-bis stabilisce infine il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime (disciplinato all'articolo 7, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015).
  Chiede quindi alla presidenza di disporre una breve sospensione della seduta, così da poter consentire ai colleghi di poter disporre di tempo per valutare gli Pag. 118elementi recati nella sua relazione introduttiva e, ove ritenuto opportuno, avanzare suggerimenti e riflessioni ai fini della formulazione della proposta di parere che, tenuto conto dei ristretti tempi di esame, dovrà essere discusso e votato nell'odierna seduta.

  Deborah BERGAMINI, presidente, accedendo a tale richiesta, dispone una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.30.

  Michele Pompeo META, presidente, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore ad illustrare la proposta di parere.

  Mario TULLO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario, a nome del suo Gruppo, sulla proposta di parere formulata dal relatore tanto per ragioni di merito che per ragioni di metodo. Si riferisce sia ai contenuti non condivisibili del provvedimento quanto alle forme di esame dello stesso che, in questo ramo del Parlamento, sono compresse in modo inaccettabile.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara parere favorevole a nome del Governo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 febbraio 2017.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3245 Crivellari (Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna) e C. 3503 Crivellari (Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per lo sviluppo del trasporto nella rete delle vie navigabili interne e del sistema dei servizi di informazione fluviale).
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

Audizione di rappresentanti dell'Unione Navigazione Interna Italiana (UNII).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di diritto della navigazione interna (AIDNI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

Audizione di rappresentanti di Assonautica Italiana.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di The International Propeller Club – Port of Mantua.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.10.

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