CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 febbraio 2017
764.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 157

INTERROGAZIONI

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 9.05.

5-10429 Labriola: Tutela dei livelli occupazionali negli stabilimenti ILVA di Taranto.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Vincenza LABRIOLA (Misto) fa presente di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, la crisi dell'ILVA di Taranto, affrontata con provvedimenti emergenziali, non sempre adeguati, avrebbe potuto costituire l'occasione per un intervento di politica economica più innovativo ed efficace.
  Ritiene, infatti, che l'attuale situazione sia estremamente complessa, in quanto la cessione dei complessi industriali rischia di non andare a buon fine, perdurando lo stato di crisi nel settore della produzione dell'acciaio e non essendosi concluse le complesse vicende giudiziarie che interessano gli stabilimenti.
  In questo contesto, a suo avviso, saranno sempre chiamati a pagare il prezzo della crisi i cittadini e i lavoratori, che già hanno sofferto in questi anni a causa del mantenimento in vita di uno stabilimento industriale obsoleto, che non dà alcuna speranza per il futuro.
  A suo avviso, si sarebbe dovuto puntare su una profonda riconversione del sito industriale, che avrebbe dovuto essere accompagnata da una altrettanto significativa opera di riqualificazione del personale, grazie alla collaborazione di tutti gli organismi pubblici interessati.
  Una riconversione del sito sarebbe fondamentale, inoltre, per il rilancio della città di Taranto, fiaccata dalla perdurante crisi dell'ILVA e delle imprese dell'indotto, dall'abolizione della leva e dal declino del porto, anche in ragione delle vicende giudiziarie che hanno riguardato gli stabilimenti dell'ILVA. In questo modo, la città si affrancherebbe anche dal ricatto occupazionale al quale è stata sottoposta negli anni, sfruttando le potenzialità derivanti dall'adozione di un diverso modello di sviluppo economico, basato anche sulla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.

5-09236 Gnecchi: Estensione ai professionisti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 della facoltà di riscattare a fini pensionistici periodi di attività svolti prima del 1996.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la risposta del rappresentante del Governo richiama, giustamente, il quadro normativo già riepilogato nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo. Dall'analisi della disciplina vigente emerge, infatti, con chiarezza che la costituzione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 ha rappresentato un'innovazione significativa, che ha consentito, finalmente, la copertura previdenziale dei collaboratori e di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non era prevista una specifica cassa previdenziale. Ritiene, pertanto, che proprio l'esame della normativa indichi in modo evidente l'esigenza di superare le irragionevoli distinzioni operate tra i collaboratori e i professionisti con riferimento alla facoltà di riscatto a fini pensionistici dei periodi di attività svolti prima del 1996. Sottolinea, infatti, che per entrambe le fattispecie la documentazione da presentare è identica, assumendo come riferimento il quadro della dichiarazione dei redditi relativo al lavoro autonomo. Osserva, peraltro, che il riscatto sarebbe operato a titolo oneroso sulla base di un calcolo effettuato con la riserva matematica Pag. 158e, quindi, non rappresenterebbe un regalo per gli interessati. Si tratterebbe, tuttavia, di un istituto particolarmente importante in una fase nella quale, a seguito del brusco innalzamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, è sempre più importante incrementare i periodi di contribuzione utili.
  Su un piano più generale, osserva che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge Atto Camera n. 4135, è stata da più parti sollecitata una riflessione sulla revisione delle norme che regolano la gestione separata, anche al fine di riequilibrare le disparità di trattamento ancora esistenti. Auspica, pertanto, che il Governo assicuri la propria disponibilità ad affrontare questi temi eventualmente anche nell'ambito di una specifica delega legislativa.

5-10164 Chimienti: Effetti del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sull'andamento dei licenziamenti disciplinari.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviata ad altra data.

5-10424 Simonetti: Applicazione della disciplina relativa all'assunzione obbligatoria di lavoratori con disabilità in società e associazioni sportive professionistiche di serie minori.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Roberto SIMONETTI (LNA) prende atto con favore della circostanza che la questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo è all'attenzione del Governo, evidenziando tuttavia che, in assenza di un intervento da parte dell'Esecutivo, essa potrà essere affrontata con specifiche proposte emendative da esaminare prima del termine della legislatura.
  Sottolinea, infatti, l'esigenza che, nel pieno rispetto dell'esigenza di garantire adeguati sbocchi occupazionali ai lavoratori con disabilità, si tenga conto delle peculiarità delle piccole società sportive.

  Renata POLVERINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
Nuovo testo C. 3113.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che, essendo previsto l'avvio dell'esame della proposta di legge in Assemblea a partire dal prossimo lunedì 13 febbraio, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva e per l'illustrazione della sua proposta di parere.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, in via generale, osserva che la proposta si pone il duplice obiettivo di rafforzare la trasparenza delle elezioni e impedire eventuali distorsioni del voto, prevalentemente Pag. 159attraverso modifiche al procedimento elettorale, nonché di consentire il voto, in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche a quanti si trovano al di fuori del comune di residenza.
  Passando all'esame delle singole disposizioni della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967, che si riferiscono, in particolare, alla disciplina vigente in materia di urne per la votazione, di cabine elettorali e di locali per lo svolgimento delle votazioni, di requisiti dei presidenti di seggio, nonché di esclusione dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore, di segretario e di rappresentante di lista.
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca analoghe modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, con interventi che riguardano i presidenti di seggio, l'esclusione dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, la disciplina delle cabine elettorali e dei locali destinati allo svolgimento delle votazioni, nonché dei verbali delle votazioni.
  Evidenzia che l'articolo 3 reca, invece, modifiche alla disciplina relativa agli scrutatori attraverso diverse novelle alla legge n. 95 del 1989, che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni. Segnala, in particolare, che il comma 1, lettera b), nel sostituire l'articolo 6 della citata legge n. 95, prevede, tra l'altro, che un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero degli scrutatori occorrenti sia riservato in favore di coloro che al momento del sorteggio tra gli scrutatori iscritti negli appositi elenchi e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  Al riguardo ricorda, peraltro, che il comma 7 del ricordato articolo 19 prevede che allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 150 le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.
  Evidenzia che l'articolo 4, con una disposizione che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, incrementa da 500 a 700 il numero minimo di iscritti in ciascuna sezione elettorale.
  Osserva che l'articolo 5 introduce un divieto per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale dipendente. A tale riguardo, ritiene che la previsione di un divieto di assunzione, peraltro per un periodo molto ristretto a ridosso delle elezioni, non costituisce uno strumento adeguato a prevenire forme di voto di scambio o di inquinamento del voto e rischia di determinare problemi per la funzionalità delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società controllate anche in relazione ad assunzioni previste sulla base di una specifica programmazione.
  Segnalato che l'articolo 6 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che l'articolo 6-bis reca disposizioni volte a consentire l'espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione da parte degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.Pag. 160
  Fa presente che l'articolo 6-ter reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione della nuova tipologia di urne per le votazioni, mentre l'articolo 7 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.
  Conclusivamente, preso atto della limitata incidenza del provvedimento su materie di competenza della XI Commissione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole, con un'osservazione che riprende la questione segnalata nell'ambito della relazione (vedi allegato 4).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 4).

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
Nuovo testo C. 3772.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, l'espressione del parere alla II Commissione avrà luogo nella giornata di oggi. Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Chiara Gribaudo, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 «Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende» (COM(2016)710).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere sui due documenti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale, a conclusione dell'esame congiunto, procederà alla votazione di una relazione per l'Assemblea, avente a oggetto i medesimi documenti. Ricorda che la relazione introduttiva della relatrice e il dibattito di carattere generale presso la XI Commissione avranno luogo nella seduta odierna, mentre la presentazione della proposta di parere e la relativa votazione sono rinviate a successive sedute.
  Da quindi la parola alla relatrice, onorevole Tinagli.

  Irene TINAGLI (PD), relatrice, osserva preliminarmente che la XI Commissione, nel quadro di un esame congiunto dei documenti di programmazione relativi all'attività dell'Unione europea, è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XIV Pag. 161Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 e sul Programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno. Fa presente che si tratta di due documenti estremamente articolati che illustrano gli indirizzi che saranno seguiti, rispettivamente, dalla Commissione europea e dal Governo italiano per la realizzazione nell'anno corrente degli indirizzi della politica europea.
  Precisa che nella propria relazione, dopo avere tracciato il quadro di insieme dei due documenti, si soffermerà, in particolare, sugli indirizzi del Governo nelle materie di competenza della Commissione lavoro, analizzandoli in relazione al programma tracciato dalla Commissione europea.
  Venendo, pertanto, alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, segnala che essa si articola in cinque parti e quattro appendici. La prima parte è dedicata allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, la seconda riguarda le principali politiche orizzontali e settoriali, la terza parte approfondisce il tema della partecipazione dell'Italia alla dimensione esterna dell'Unione Europea, la quarta riguarda l'attività di comunicazione e formazione, mentre la quinta parte approfondisce il tema del coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Fa presente che, come si legge nella premessa, la Relazione parte dalla considerazione che il 2017, ponendosi a metà della legislatura apertasi con il rinnovo del Parlamento europeo nel 2014, sarà l'anno del primo bilancio del percorso sin qui compiuto ma anche dell'individuazione di nuove politiche per completare il percorso iniziato e per affrontare le nuove sfide poste all'Unione, ed enumera, quindi, i numerosi temi sui quali l'Italia si è particolarmente impegnata nel fornire un contributo concreto alle Istituzioni europee. In particolare, si segnala che la partecipazione italiana, nella prima parte della legislatura europea, si è concentrata principalmente sul fenomeno dell'immigrazione e sulla necessità di rendere effettivi gli obblighi solidarietà in materia di asilo e diritti fondamentali, e sulla necessità di favorire riforme e crescita economica attraverso una nuova politica fiscale europea, più espansiva, da realizzare attraverso una corretta e intelligente applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per giungere al completamento dell'Unione economica e monetaria. Nello stesso tempo, la Relazione mette in luce le criticità denunciate dall'Italia in materia di riduzione delle già esigue risorse destinate al finanziamento delle politiche in materia di immigrazione, disoccupazione, soprattutto giovanile, investimenti pubblici, mobilità, sicurezza e formazione dei giovani. Accennando, infine, all'importante tema che assorbirà le energie dell'Unione europea nel 2017, la cosiddetta Brexit, il Governo auspica che l'Europa sappia guardare avanti, al futuro del progetto europeo, riconfermando l'impegno preso con la firma del Trattato di Roma, di cui ricorre il sessantesimo della firma proprio nel prossimo mese di marzo.
  Con riferimento, agli aspetti di più stretta competenza della XI Commissione, segnala in primo luogo che, nella parte seconda, riguardante le principali politiche orizzontali e settoriali, al capitolo 1, riguardante le politiche per il mercato interno dell'Unione, il paragrafo 1.1.3 illustra il piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali. In particolare, si rappresenta che il Governo intende impegnarsi in relazione all'annunciata presentazione da parte della Commissione europea della proposta di introduzione di un regime armonizzato per i cosiddetti Pan European Pension Products (PEPPs), ossia prodotti pensionistici ad accumulazione di natura personale e non occupazionale, che affianchi quelli attualmente previsti dalle varie legislazioni nazionali (cosiddetto «29esimo regime»). La struttura di base di tali prodotti appare molto simile a quella dei fondi pensione aperti esistenti in Italia e gli elementi tendenti a favorire la comparabilità e la concorrenza si porrebbero Pag. 162in linea con l'ordinamento italiano e con le sue più recenti prospettive di evoluzione.
  Evidenzia che il paragrafo 1.2.2 enuncia l'impegno del Governo a collaborare con la Commissione europea e gli altri Stati membri nell'attuazione della direttiva 2013/55/UE, di modifica della precedente 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 15 del 2016, che ha introdotto importanti nuovi strumenti per favorire la mobilità dei professionisti, quali la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta, partecipando, tra l'altro, ai tavoli aperti dalla Commissione per la definizione degli atti delegati previsti dalla direttiva. Sul piano nazionale, la Relazione si sofferma sull'impegno per dare attuazione alle priorità individuate dal Piano nazionale di riforma delle professioni, adottato a febbraio 2016 in attuazione dell'articolo 59 della medesima direttiva, e sulla partecipazione alla discussione nelle diverse sedi europee per contribuire all'elaborazione da parte della Commissione europea delle due iniziative previste dalla Strategia per il mercato interno dei beni e dei servizi con riferimento alle professioni.
  Passando, quindi, al capitolo 6, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni e la semplificazione, segnala, al paragrafo 6.1, l'impegno del Governo a proseguire l'azione, già avviata nel 2014 con il Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e proseguita nel 2015 e 2016, di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni. Fa presente che al paragrafo 6.2, si segnala l'impegno a continuare a promuovere le esperienze del personale pubblico presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e gli Stati membri dell'Unione, adoperandosi, in particolare, per la tutela e la valorizzazione, sia durante il servizio prestato, sia al rientro in patria, delle professionalità acquisite all'estero. Evidenzia che, a tale proposito, il Governo preannuncia il completamento nel 2017 del quadro normativo vigente, delineato dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, e del conseguente regolamento attuativo recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, con l'adozione delle norme di attuazione della riforma delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124.
  Fa presente che la Relazione sottolinea che, nell'ambito della nuova cornice normativa, i dipendenti pubblici che prestano servizio all'estero, presso organizzazioni europee o Stati membri, svolgeranno la loro esperienza in un quadro di migliore programmazione delle risorse, promuovendo, nelle proprie amministrazioni, la consapevolezza che il servizio all'estero può rappresentare un elevato valore aggiunto. L'impiego sistematico e trasparente dei nuovi criteri può essere utile, a giudizio del Governo, sia nello sviluppo delle carriere, nel caso di quanti siano già impiegati nel settore pubblico, sia nella fase di assunzione, per rendere attrattivo l'accesso alle dipendenze di una pubblica amministrazione a coloro che, acquisite all'estero esperienze professionali qualificanti e pertinenti, intendano rientrare in Italia.
  Precisa, infine, che la Relazione preannuncia l'impegno del Governo a portare avanti l'attività di valorizzazione dell'istituto degli Esperti nazionali distaccati (END) che permette ai funzionari italiani di lavorare all'interno delle Istituzioni europee e poi di utilizzare, al rientro nel nostro Paese, l'esperienza acquisita nelle loro Amministrazioni di appartenenza. La Relazione ricorda, a questo proposito, la crescita esponenziale dal 1996 al luglio 2016 del numero dei distacchi a cui ha fatto seguito la valorizzazione delle esperienze dei funzionari italiani sia durante il distacco sia al momento del loro rientro in Italia.
  Rilevato che al capitolo 11, relativo alle politiche di coesione, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi strutturali, osserva che, nell'ambito del paragrafo dedicato alla destinazione di ulteriori risorse aggiuntive derivanti dalla riallocazione del Pag. 163Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020, la Relazione afferma che, nel corso del 2017, il Governo individuerà le risorse aggiuntive che risulteranno indispensabili per il cofinanziamento delle proposte di programmazione addizionale originate dalla dotazione aggiuntiva che la Commissione ha riconosciuto all'Italia nell'ambito della riallocazione del quadro finanziario pluriennale, e che saranno destinate, tra l'altro, all'iniziativa per i giovani, oltre che alla specializzazione intelligente, alla migrazione, alla competitività delle piccole e medie imprese e ad iniziative di ricostruzione e prevenzione nelle aree dell'Appennino centrale. Precisa che per il finanziamento delle politiche su tali temi, la Commissione europea ha proposto di destinare all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1,6 miliardi di euro. Le risorse addizionali saranno incluse in programmi nazionali già esistenti e, quindi, le proposte avanzate assumeranno la forma della riprogrammazione degli stessi.
  Si sofferma, in particolare, sul capitolo 12, che riguarda il settore dell'occupazione e degli affari sociali. A tale proposito, evidenzia che gli impegni del Governo sono sintetizzabili nel rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti; nel contrasto della disoccupazione giovanile e nel sostegno attivo all'occupazione; nel miglioramento del rapporto tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro; nell'intervento a favore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; nell'attuazione di una nuova politica delle migrazioni; nell'attuazione di politiche sociali contro la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  Più in particolare, sottolinea che al paragrafo 12.1, sull'attuazione dell'Agenda per le nuove competenze per l'Europa, la Relazione afferma che il Governo intende promuovere azioni di sistema atte a favorire l'incrocio della domanda/offerta di lavoro e la riduzione dello skills mismatch e in tale ambito, segnala, oltre alla semplificazione e al potenziamento dell'apprendistato, l'aumento esponenziale del numero degli aderenti ai percorsi di alternanza scuola/lavoro.
  Fa presente che il successivo paragrafo 12.2 riguarda le politiche attive per l'occupazione. In particolare, la Relazione precisa che, nel quadro del processo di revisione del quadro finanziario per il 2017, la Commissione europea, giudicando una «priorità assoluta» la garanzia di risorse supplementari di finanziamenti dell'Unione Europea per l'occupazione giovanile a partire dal 2017, ha previsto per l'Italia un incremento della dotazione finanziaria dei due fondi (Fondo Sociale Europeo/FSE e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR) che concorrono alla realizzazione degli obiettivi nelle aree prioritarie della migrazione, della crescita e dell'occupazione giovanile nonché l'integrazione della dotazione iniziale dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) per un miliardo di euro nel corso del periodo 2017- 2020, (con un miliardo di euro di finanziamenti corrispondenti che sarà erogato dal Fondo sociale europeo). Tale indirizzo, teso a rafforzare le politiche attive, risulta pienamente coerente con uno degli assi portanti della riforma del lavoro attuata dal Governo. La Relazione richiama, infatti, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che sarà pienamente operativa nel 2017, all'esito del completamento della procedura di trasferimento del personale. La Relazione, inoltre, preannuncia l'inizio della sperimentazione dell'Assegno di ricollocazione, il rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) nonché gli interventi a favore dei rifugiati, sulla base dei risultati ottenuti, rispettivamente, dal medesimo programma Iniziativa occupazione giovani (che ha registrato un numero di partecipanti di gran lunga maggiore alle previsioni e il cui rifinanziamento consentirà ad una ben più ampia platea di beneficiare delle misure offerte dal Programma Operativo Nazionale).
  Passando al paragrafo 12.3, sulla salute e sicurezza sul lavoro, segnala che, sulla base di quanto affermato dalla Relazione, l'attività programmatica per il 2017 sarà indirizzata ad implementare più incisive forme di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali e internazionali, Pag. 164anche in relazione alla mission istituzionale volta ad individuare efficaci misure per prevenire e contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Più in particolare, evidenzia che tale impegno si sostanzierà nel supporto alla Piattaforma per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, nell'attuazione della riforma della vigilanza ispettiva, in attuazione della legge n. 183 del 2014, che ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, cui sarà progressivamente attribuita la competenza esclusiva in materia di vigilanza e di controllo del rispetto dei livelli essenziali della prestazione di lavoro. Un'ulteriore settore di intervento è individuato nel rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo europee, anche attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e le sue nuove funzionalità in materia di notifica ed esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative, previste dalla Direttiva Enforcement n. 2014/67/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, il cui schema fu esaminato dalla nostra Commissione.
  Quanto ai dossier indicati nell'allegato III del programma di lavoro tra le proposte ancora in sospeso, fa presente che la Relazione preannuncia che il Governo garantirà alla Commissione il supporto attivo e costruttivo per sostenere l'avanzamento del negoziato sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori, coerentemente con le indicazioni ricevute dalle commissioni parlamentari e con la posizione sostenuta finora. Com’è noto, si tratta di una proposta che ha determinato una profonda divisione tra gli Stati membri. Quattordici camere dei parlamenti nazionali di undici Stati membri (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria) hanno, infatti, inviato pareri motivati sostenendo che la proposta viola il principio di sussidiarietà, con ciò attivando il meccanismo di controllo della sussidiarietà, la cosiddetta procedura del «cartellino giallo». Al contrario, i parlamenti nazionali di cinque Stati membri (Francia, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna) hanno presentato pareri secondo i quali la proposta della Commissione è in realtà compatibile con il principio di sussidiarietà. La Commissione ha riesaminato la sua proposta concludendo che essa non viola il principio di sussidiarietà. Ciononostante, nelle occasioni di confronto tra i Parlamenti nazionali e tra gli Stati membri riaffiorano costantemente le divisioni esistenti, a testimonianza della difficoltà del negoziato sulla proposta di revisione.
  Evidenzia che è preannunciato anche l'impegno del Governo anche con riferimento al lavoro d'identificazione delle sostanze cancerogene, già avviato con una prima proposta di direttiva attualmente in discussione, che verrà seguita da una nuova proposta, volta ad includere un numero congruo di sostanze, nonché con riferimento agli adempimenti derivanti dall'attesa comunicazione da parte della Commissione europea della Strategia sulla salute e sicurezza 2016-2020, che auspicabilmente verrà presentata nei prossimi mesi. Analogo impegno il Governo assicura con riferimento al Pilastro sui diritti sociali, con particolare attenzione a possibili proposte di direttiva sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e al consolidamento delle strategie nazionali, alla revisione e all'aggiornamento della normativa europea in materia.
  Con riferimento al paragrafo 12.4, relativo al tema della sicurezza sociale dei lavoratori, segnala che la Relazione prevede la modifica di alcuni capitoli del regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione ed alle prestazioni familiari, nonché l'attuazione del programma di dematerializzazione delle procedure per il trasferimento dei dati in materia di sicurezza sociale. Sottolinea che in materia di protezione sociale, è intenzione del Governo rilanciare la redazione di un nuovo rapporto sull'adeguatezza delle pensioni, al fine di assicurare uno strumento che Pag. 165possa compensare la prevalenza, nell'Unione europea, del tema che riguarda la sostenibilità dei sistemi pensionistici.
  Osserva che, al successivo paragrafo 12.5, sulle politiche d'integrazione europea, la Relazione preannuncia che il Governo darà rilevanza ai temi dell'integrazione socio-lavorativa dei migranti e della valorizzazione del ruolo delle seconde generazioni e dei giovani migranti. Segnala, poi, la focalizzazione sul contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo, anche attraverso iniziative informative sui fattori di rischio per la salute dei lavoratori migranti; su interventi in favore di cittadini di Paesi terzi che sono in procinto di fare ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare; sulla gestione di percorsi migratori regolari di lavoratori stranieri dotati di elevate competenze tecniche e professionali (Blue Card), superando le incertezze applicative che hanno reso finora poco fruibile, nel nostro Paese l'utilizzo di questo specifico canale di ingresso.
  Fa presente che, anche con riferimento al tema della sicurezza sociale dei lavoratori, la Relazione pone l'accento sulla rilevanza del lavoro che porterà all'istituzione del Pilastro europeo dei diritti sociali, per la parte relativa alle prestazioni di disoccupazione, ciò anche alla luce della riflessione avviata sulla possibilità di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, in linea con la proposta avanzata in proposito dal Governo italiano, supportata anche dalla risoluzione della Camera n. 6-00223 del 21 marzo 2016.
  Osserva che particolare attenzione è riservata dalla Relazione al tema delle politiche sociali e della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, trattato al paragrafo 12.6. In particolare, si legge che in questo settore il Governo sarà impegnato nel settore degli investimenti sociali e della crescita inclusiva, nel quadro della strategia Europa 2020 e che, al riguardo, sarà assicurata una partecipazione attiva ai lavori del Comitato per la protezione sociale, in sinergia con i componenti del Comitato per l'occupazione. A questo proposito, la Relazione precisa che, per il periodo 2014-2020, sono state individuate specifiche linee di attività all'interno dell'obiettivo tematico 9 «Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà» nell'ambito dell'Asse prioritario 3 «Sistemi e modelli di intervento sociale». Riguardo alle misure di contrasto alla povertà, quale risposta «strutturale» alla raccomandazione rivolta all'Italia nel 2013, e replicata in forma attenuata nel 2014, la Relazione chiarisce che il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è stato ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 settembre 2016. Fa presente, inoltre, che, attualmente, è in discussione al Senato il disegno di legge delega, approvato in prima lettura dalla Camera, che prevede l'introduzione a partire dal 2017 di un'unica misura di contrasto alla povertà – Reddito di inclusione, la cui dotazione, pari a 1 miliardo di euro dal 2017, si prevede di aumentare di un ulteriore miliardo di euro dal 2019.
  Fa presente che la Relazione ricorda che la misura SIA è supportata dalle risorse del PON «Inclusione» per le sole misure di attivazione e che, quindi, gran parte delle risorse di tale Programma (circa l'85 per cento dell'intero ammontare, pari a 1 miliardo di euro per il ciclo 2014-2020) sarà usata per rafforzare i percorsi di accompagnamento, di attivazione e di reinserimento lavorativo dei nuclei familiari beneficiari di tale misura. Inoltre, dopo avere ricordato l'attenzione che sarà dedicata ai senza fissa dimora e ai soggetti disabili, la Relazione preannuncia l'impegno del Governo ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e vulnerabili e di promozione e valorizzazione della cultura e delle iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (RSI), mediante la realizzazione di azioni tese a valorizzare i modelli e le esperienze riscontrate nel settore dell'economia sociale. Al riguardo, il Governo, nel quadro delle strategie europee e della legge n.106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», i cui decreti attuativi sono in Pag. 166corso di elaborazione, si impegnerà nella revisione della disciplina in materia di impresa sociale, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, e proseguirà nell'attuazione di quanto disposto dalla strategia prevista nella comunicazione della Commissione europea n. 681 del 2011 (»Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»), con l'obiettivo, in primis, di procedere all'aggiornamento del nuovo Piano di Azione Nazionale 2015/2017 attraverso la consultazione con le Amministrazioni centrali e regionali competenti e con gli stakeholder di riferimento – anche sulla base della nuova strategia europea in tema di Responsabilità sociale delle imprese di prossima adozione.
  Segnala che al capitolo 14, riguardante istruzione, gioventù e sport, il paragrafo 14.1 affronta il tema delle politiche per l'istruzione e la formazione. In tale ambito, la Relazione sottolinea la prosecuzione dell'impegno del Governo anche nel settore della formazione permanente degli adulti, nel quadro del processo «Istruzione e Formazione 2020 e UE2020». Ancora, nel paragrafo 14.2 relativo alle politiche della gioventù, la Relazione, rinviando al nuovo Piano di lavoro europeo della gioventù (2016-2018), ricorda l'impegno delle istituzioni europee a mantenere alta l'attenzione sui giovani ad alto rischio di emarginazione, sui cosiddetti NEET, giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro e né nella formazione, nonché sui giovani immigrati di prima e seconda generazione e rifugiati. Sul piano nazionale, la Relazione sottolinea che il Governo collaborerà con le Presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea e promuoverà azioni atte ad implementare le priorità individuate per il 2017, tra le quali, in particolare l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani. A tale fine, saranno proposte azioni per migliorare le competenze dei giovani ai fini del loro inserimento nel mondo del lavoro, anche sulla base dell'analisi elaborata dall'OCSE sulla «Skills Strategy». Con la stessa finalità, l'Italia ha presentato un proprio Piano Operativo per l'implementazione del Programma Operativo Nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG), in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia giovani. Il Programma Operativo Nazionale intende affrontare in maniera organica ed unitaria l'emergenza nazionale dell'inattività e della disoccupazione giovanile. Esso costituisce l'atto base di programmazione delle risorse europee. Il Piano, invece, definisce le azioni comuni da intraprendere e prevede, fra le varie misure, la partecipazione dei giovani a progetti di Servizio civile nazionale, ritenuto dal Governo un valido strumento per combattere l'inattività dei giovani ed in particolare per riportare nel circuito formazione-lavoro i giovani NEET.
  Infine, passando al capitolo 16, che affronta i temi dell'inclusione sociale e delle politiche per le pari opportunità, fa presente che, in particolare, al paragrafo 16.1 sulle politiche per la tutela dei diritti e l’empowerment delle donne, la Relazione preannuncia l'impegno del Governo a proseguire nella realizzazione del progetto europeo «ELENA – Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women», allo scopo di promuovere nuove forme di lavoro flessibile per i lavoratori e le lavoratrici all'interno delle aziende, nella consapevolezza che, per rilanciare l'occupazione femminile ed incrementare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, è di fondamentale importanza la promozione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, oltre che la promozione dell'utilizzo dei congedi parentali per donne e uomini. Si tratta di un progetto, finanziato dalla Commissione europea e co-finanziato dal Governo italiano, finalizzato a proporre nuovi strumenti di conoscenza e di intervento volti a migliorare l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro della popolazione lavoratrice, con la finalità ultima di contribuire a rimuovere gli stereotipi a carico delle donne ed agevolare l'assunzione di responsabilità familiari da parte dei padri. Su questo tema, inoltre, il Governo italiano, Pag. 167nel corso del 2017, avvierà una campagna nazionale di sensibilizzazione mirata ad incoraggiare i padri lavoratori a fare uso del congedo parentale e delle forme di lavoro flessibile. Ancora, nel quadro delle iniziative europee sul tema, il Governo italiano nel corso del 2017 continuerà nel suo impegno nel promuovere azioni volte a ridisegnare l'organizzazione del lavoro e sperimentare, così come previsto dalla recente riforma per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, forme di lavoro agile non penalizzanti per i percorsi di carriera delle donne e che consentano di conciliare lavoro e vita familiare, così come proseguirà, anche nel 2017, l'azione di promozione dell'imprenditoria femminile e del lavoro autonomo, attraverso un rafforzamento degli strumenti attualmente esistenti – Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all'imprenditoria femminile e diretta a favorire l'accesso al credito, che resta uno dei principali problemi che le donne incontrano nell'avviare l'attività di impresa. Infine il Governo continuerà nel suo impegno nel promuovere azioni, sia a livello europeo che nazionale, per favorire l'accesso delle donne al settore scientifico-tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e della ricerca, per la promozione dell'uguaglianza di genere in questi settori e l'avanzamento delle carriere femminili, anche attraverso una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto agli stereotipi di genere. La Relazione sottolinea che la piena inclusione delle donne nella vita economica e sociale del Paese si realizza anche attraverso la concreta possibilità delle donne di accedere a posizioni di vertice nei settori economici strategici del Paese.
  Passando, quindi, ai contenuti del Programma di lavoro della Commissione europea del 2017, presentato dalla Commissione lo scorso ottobre, evidenzia che esso è articolato in una comunicazione (COM(2016)710), accompagnata da cinque allegati relativi, rispettivamente, alle nuove iniziative da presentare (allegato I); alle iniziative connesse al programma REFIT, che fanno dunque seguito a un riesame dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (allegato II); alle proposte prioritarie in sospeso (allegato III); alle proposte legislative pendenti che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi, dunque entro il mese di aprile (allegato IV) e alle disposizioni legislative in vigore da abrogare in quanto superate o obsolete (allegato V).
  Con riferimento alle aree di interesse della Commissione lavoro, osserva che la Commissione europea ha preannunciato l'imminente presentazione della nuova iniziativa per i giovani, strumento finalizzato ad offrire ad ogni giovane prospettive reali di istruzione, formazione ed impiego. Ricorda, a questo proposito, che il Governo, nella Relazione ha esplicitato l'intenzione di sostenere il rifinanziamento dell'iniziativa. Stando a quanto anticipato nel Programma, la nuova iniziativa si articolerà in diverse proposte, tra le quali segnala l'istituzione del corpo europeo di solidarietà, attraverso il quale i giovani possano essere coinvolti in molteplici tipologie di attività e misure prioritarie per attuare gli aspetti dell'agenda per le competenze riguardanti i giovani. A quest'ultima finalità saranno mirate iniziative legislative relative a un quadro di qualità per i tirocini e che introdurranno formule di mobilità per gli apprendisti; un'iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore; una proposta per migliorare la rilevazione dei risultati per i laureati e per i giovani che hanno frequentato corsi di istruzione e formazione professionale.
  Nell'ambito delle politiche per il rafforzamento del mercato unico, la cui articolazione è scandita nella strategia per il mercato unico, presentata nell'ottobre 2015, (COM(2015)550), segnala che, tra i dossier che la Commissione intende portare a compimento nel corso del 2017 e facenti parte del cosiddetto «pacchetto servizi» presentato alla fine del 2016, vi è anche quello che riguarda gli orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni. Ricorda, Pag. 168in proposito, che il Governo, nella Relazione programmatica, ha affermato l'intenzione di impegnarsi nel 2017 anche su questa tematica. Sempre nel filone delle politiche volte al consolidamento del mercato unico, di un certo interesse per la Commissione lavoro potrebbe essere il quadro che la Commissione europea intende tracciare per i prodotti pensionistici individuali dell'Unione europea, che dovrebbe essere tra le misure integrative presentate nel corso del 2017 nell'ambito di una relazione sullo stato di attuazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468), che dovrebbe individuare gli ostacoli rimanenti e le eventuali misure integrative necessarie.
  Precisa che di rilievo, infine, è la preannunciata prossima presentazione da parte della Commissione europea della proposta definitiva per l'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, in esito alla consultazione pubblica, conclusa lo scorso 31 dicembre, a cui hanno partecipato anche le Commissioni riunite XI e XII della Camera con l'approvazione di un documento finale (Doc. XVIII, n. 55). Al riguardo, a suo avviso, occorre considerare che, al momento, l'effettiva portata delle proposte della Commissione, che dovrebbero essere formalizzate entro il prossimo mese di marzo, non è ancora nota, anche tenuto conto che nella presentazione dei risultati della consultazione, svoltasi a Bruxelles lo scorso 23 gennaio, con la partecipazione di una rappresentanza della XI e della XII Commissione, non sono state fornite indicazioni specifiche. Permane, quindi, una certa incertezza tanto sui contenuti quanto sulla vincolatività del Pilastro, e, allo stato, non è possibile stabilire se l'adozione del Pilastro possa determinare un'integrazione delle regole della governance economica e finanziaria, volta a supportare investimenti in ambito sociale, specialmente se correlati a effetti di stabilizzazione del ciclo economico.
  Rileva che, in correlazione al pilastro, la Commissione europea intende inoltre presentare una serie di iniziative, relative alle problematiche legate alla conciliazione tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano; all'accesso alla protezione sociale; all'attuazione della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro; alla revisione della direttiva 91/533/CEE sulla dichiarazione scritta che impone al datore di lavoro l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
  Conclusivamente, si dichiara disponibile a considerare, ai fini dell'elaborazione della propria proposta di parere, osservazioni e considerazioni che dovessero emergere nel corso dell'esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
C. 4196 Gnecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 2 febbraio scorso si è avviata la discussione sulle linee generali della proposta di legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito del suo esame ad altra seduta.

Pag. 169

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 2 febbraio, nell'odierna seduta avranno luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare delle proposte di legge.
  Da quindi la parola alla relatrice, onorevole Titti Di Salvo, per l'illustrazione delle proposte di legge.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, nel premettere che l'INPS ha assunto un'importanza ancora maggiore per il sistema del welfare a seguito dell'accorpamento degli istituti previdenziali, sottolinea la necessità di pervenire con celerità alla definizione di un efficace sistema di governance dell'Istituto, superando le difficoltà riscontrate a seguito dei recenti interventi di riforma. Rileva, infatti, come l'assenza di un adeguato quadro di regole sulla gestione e sulla direzione del principale ente di previdenza del Paese, nel quale si chiariscano poteri, doveri e responsabilità dei singoli organi, potrebbe avere effetti negativi sull'intero sistema di welfare anche in considerazione dei numerosi episodi di conflittualità fra gli organi verificatisi negli ultimi tempi.
  Nel ricordare che l'attuale sistema duale dell'INPS si incentra sulla distinzione dei ruoli tra Consiglio di indirizzo e vigilanza e presidente, evidenzia come la concentrazione di poteri nella figura di quest'ultimo organo sia stata riscontrata non solo in sede politica, ma anche da parte della magistratura contabile. Non è certo casuale, quindi, a suo avviso, che le tre proposte di legge, pur presentando non trascurabili differenze, trovino un punto comune nella necessità che l'organo monocratico di vertice venga superato reintroducendo il consiglio di amministrazione.
  Passando ad un'analisi più puntuale del contesto nel quale si inseriscono le proposte di legge in esame, ricorda preliminarmente che la disciplina degli enti previdenziali pubblici negli ultimi anni è stata caratterizzata da un progressivo accorpamento degli enti pubblici non interessati dal processo di privatizzazione delle casse professionali previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 103 del 1996.
  Evidenzia come, a seguito di tale processo, erano rimasti enti previdenziali pubblici l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), l'Istituto postelegrafonici (IPOST), l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), con caratteristiche anche assistenziali.
  Ricorda che una serie di interventi, adottati nell'ambito delle manovre finanziarie approvate tra il 2010 e il 2011, ha poi accorpato i vari enti tra loro, fino a che, in base alle disposizioni recate dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono rimasti enti previdenziali pubblici solamente l'INPS e l'INAIL. In particolare, tale ultima disposizione ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS a decorrere dal 1o gennaio 2012 e il conseguente trasferimento delle loro funzioni all'INPS. In particolare, il comma 5 ha disposto la nuova collocazione dei sette componenti del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di cui due vanno ad integrare il Collegio dei sindaci dell'INPS e cinque sono trasformati Pag. 170in posizioni dirigenziali di livello generale per esigenze di consulenza, studio e ricerca della Ragioneria generale dello Stato.
  Per quanto riguarda la governance degli enti, fa presente che la disciplina di riferimento è costituita dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, così come modificata dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e si caratterizza per l'adozione di un modello duale, incentrato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-strategico, svolte dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), e quelle di amministrazione e di gestione, che dopo la riforma sono accentrate nel presidente, essendo venuta meno la presenza del consiglio di amministrazione.
  Osserva che, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il presidente riveste il ruolo di legale rappresentante dell'istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed esercita le funzioni in precedenza svolte dal consiglio di amministrazione. Tra le funzioni attribuite al presidente, rientrano: la predisposizione dei piani pluriennali, dei criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché delle variazioni di bilancio, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV); l'approvazione e l'attribuzione al direttore generale delle risorse annuali di spesa da destinare ai singoli centri di responsabilità e agli specifici progetti per la gestione operativa delle attività, nei limiti di bilancio e della pianificazione definita; la trasmissione, con cadenza trimestrale, al consiglio di indirizzo e vigilanza di una relazione predisposta dal direttore generale, nonché di qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal consiglio; la cura dei rapporti con gli organi istituzionali nazionali ed internazionali. I presidenti sono nominati in conformità alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avendo acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare, sulla proposta di nomina è acquisita l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza, che deve intervenire nel termine di 30 giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
  Per altro verso, rileva che il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, predispone le linee di indirizzo generali e gli obiettivi strategici, approva i bilanci, i piani pluriennali, i piani di investimento e disinvestimento ed esercita funzioni di vigilanza. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è composto da ventidue membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, mentre quello dell'INAIL è composto da diciassette membri, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui sedici designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, ed uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil).
  Precisa che il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza e ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi e sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi.
  Osservato che il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, ricorda che gli organi degli enti previdenziali, ad eccezione del direttore generale, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.
  Venendo al contenuto delle proposte di legge all'esame della Commissione, osserva, in estrema sintesi, che esse intervengono per rivedere la disciplina della governance degli enti pubblici previdenziali, sostituendo, in particolare l'articolo 3 Pag. 171del decreto legislativo n. 479 del 1994, che contiene gli aspetti essenziali di tale disciplina, prevedendo, in primo luogo, la reintroduzione, tra gli organi degli istituti di previdenza, del Consiglio di amministrazione.
  Chiarisce che le proposte di legge Atto Camera n. 556 e n. 2210 recano, inoltre, una delega al Governo relativa al riordino degli organi collegiali territoriali, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL e del solo INPS, mentre la proposta di legge Atto Camera n. 2919 prevede l'obbligo per il consiglio di amministrazione di ciascun ente di presentare al Governo un progetto di riforma dei comitati centrali e territoriali degli enti, al fine di semplificare il sistema ed integrare i diversi livelli di responsabilità.
  Rileva, su un piano generale, come l'impianto di fondo delle proposte all'esame della Commissione presenti forti elementi comuni, pur riscontrandosi differenze nell'ambito delle soluzioni proposte. Le proposte tengono conto, nel loro complesso, dei contenuti della relazione finale del gruppo di lavoro sulla governance degli enti previdenziali e assicurativi pubblici costituito dall'allora Ministra del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero con decreto del 23 maggio 2012 con lo scopo di definire linee di intervento per la riforma della governance di INPS e INAIL. Anche alla luce dei contenuti di tale relazione, nello scorcio finale della passata legislatura furono presentate alla Camera quattro proposte di legge (C. 5463 Moffa, C. 5503 Cazzola, C. 5539 Motta e C. 5572 Fabbri), il cui esame fu avviato dalla XI Commissione nel mese di ottobre del 2012 e si concluse, dopo la costituzione di un comitato ristretto, a causa della successiva fine della legislatura. Una sollecitazione al Governo e al Parlamento perché realizzassero in tempi brevi una riforma degli enti previdenziali ed assicurativi prevedendo la revisione del sistema di governance e del modello organizzativo dei medesimi enti è venuta anche dalle parti sociali, con l'avviso comune sottoscritto il 26 giugno 2012 dai rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
  Passando a una sintetica illustrazione delle diverse proposte, segnala in primo luogo che la proposta Atto Camera n. 556 Damiano, all'articolo 1 ridefinisce il sistema degli organi degli istituti di previdenza, reintroducendo un organo di vertice collegiale, il Consiglio di amministrazione, al quale fa riscontro, sul piano degli indirizzi, il Consiglio di strategia e vigilanza. Gli altri organi sono individuati nel collegio dei sindaci e nel direttore generale, prevedendosi altresì la nomina in ogni ente di un organismo indipendente di valutazione.
  Osserva che l'abolizione del consiglio di amministrazione ha inteso perseguire obiettivi di contenimento dei costi e di snellimento dei processi decisionali, ma l'attribuzione dei poteri amministrativi e gestionali a un organo monocratico ha determinato conseguenze negative, legate essenzialmente all'accentramento di poteri nella figura del presidente, segnalate anche dalla Corte dei conti nei suoi rapporti sugli enti di previdenza.
  Ricorda, a titolo di esempio, che nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza sociale per gli esercizi 2013 e 2014, approvata nel febbraio dello scorso anno, si evidenzia che «il tema degli organi – che riveste rilevanza primaria nella conduzione di un ente, per di più se di grandi dimensioni e con funzioni di primaria rilevanza per la collettività – e, in particolare, la soppressione del C.d.A., è stato oggetto, nei precedenti referti, di reiterati rilievi e osservazioni della Corte dei conti che ha rimarcato soprattutto l'accentramento di poteri nel Presidente che cumula le attribuzioni sia di rappresentanza legale che di indirizzo amministrativo con rischi di alterazione del meccanismo di contrappesi proprio dell'assetto duale. È da rilevare che la mancata costituzione del C.d.A., porta ad una eccessiva concentrazioni di poteri e di responsabilità in capo al Presidente e alla contestuale assenza di apporti di qualificate conoscenze e di esperienze settoriali, nonché di confronti e dibattiti finalizzati al perseguimento dei migliori risultati decisionali».Pag. 172
  Fa presente che, nella proposta n. 556, il Consiglio di amministrazione, vertice gestionale dell'ente, è composto di cinque membri e può conferire deleghe ai suoi componenti. Questi eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente, che assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. I componenti del Consiglio di amministrazione, che possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi, inoltre, sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. Quanto alla procedura di nomina, osservo che essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del consiglio di strategia e vigilanza. In caso di mancata espressione dei pareri nei termini richiamati, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. Viene inoltre disposto che i componenti dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
  Quanto alle funzioni esercitate, precisa che la proposta prevede che il Consiglio di amministrazione svolga le principali funzioni di amministrazione e gestione degli enti.
  Evidenzia che viene poi stabilito che il possesso dei requisiti per la nomina a componente del consiglio di amministrazione deve essere comprovato da un curriculum da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, e viene, inoltre, prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e quella di componente del consiglio di strategia e vigilanza.
  Precisa che il Consiglio di strategia e vigilanza, che prende il posto del Consiglio di indirizzo e vigilanza, è composto da quattordici membri, di cui sette in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e sette in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il consiglio dell'INAIL è, inoltre, integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Il Consiglio, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente. I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni in precedenza richiamate. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. Viene, inoltre, disposto che i componenti dipendenti pubblici siano collocati fuori ruolo per l'intera durata del loro mandato. Anche in questo caso, il possesso dei requisiti per la nomina a un componente del Consiglio di strategia e vigilanza deve essere comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.
  Sottolinea che il collegio dei sindaci viene ridotto a tre membri, dagli attuali sette previsti per INPS e INAIL, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza Pag. 173del Ministero dell'economia e delle finanze. Al suo interno è nominato il presidente, che deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico.
  Per quanto riguarda il direttore generale, fa presente che la proposta prevede che sia nominato su proposta del consiglio di strategia e vigilanza, partecipi, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e possa assistere a quelle del consiglio di strategia e vigilanza. Il direttore generale ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, esercita gli specifici poteri assegnatigli dalla normativa e conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è quinquennale.
  Come anticipato, ricorda che si prevede l'istituzione, per ciascun ente, dell'organismo interno di valutazione (OIV) previsto per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, con il compito di definire il sistema della valutazione della performance, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'OIV, composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima e di seconda fascia dell'ente, collocati fuori ruolo, è nominato dal consiglio di strategia e vigilanza, sentito il Consiglio di amministrazione.
  Osserva che viene altresì disposto che per l'INPS continuino ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse. In particolare, si stabilisce che il comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali sia composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra i dirigenti pubblici, integrati da due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Rileva che si demanda, infine, a uno specifico decreto interministeriale la definizione degli emolumenti onnicomprensivi spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e vigilanza.
  Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che, all'atto della ricostituzione degli organi, il numero dei rispettivi componenti venga rideterminato secondo le nuove disposizioni, mentre il successivo comma 3 stabilisce che, dall'attuazione delle disposizioni del nuovo articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, debba derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente.
  Fa presente che l'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino degli organi territoriali dell'INPS e dell'INAIL al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, da attuare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per quanto riguarda l'INPS, la delega riguarda i Comitati regionali e i Comitati provinciali previsti dell'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, mentre per l'INAIL l'intervento riguarda l'ordinamento, la composizione e i compiti dei comitati consultivi provinciali di cui alla legge n. 1712 del 1962 e dei coordinamenti regionali dell'ente.Pag. 174
  Rileva che viene inoltre prevista la trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti legislativi concernenti la riorganizzazione degli Istituti previdenziali richiamati ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
  Precisa che si stabilisce, inoltre, la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di diverse commissioni previste dalla legislazione vigente.
  Come anticipato, ricorda che le altre due proposte di legge all'esame di Commissione presentano una struttura omogenea rispetto a quella di cui è primo firmatario il presidente Damiano, pur differenziandosene in più aspetti. Richiamando i principali elementi di divergenza tra le proposte, osserva in primo luogo che, per quanto attiene alla disciplina del Consiglio di amministrazione, che in tutte le proposte subentra al presidente monocratico, la proposta n. 2210 prevede che i consiglieri di amministrazione restino in carica per quattro anni senza possibilità di conferma, mentre la proposta n. 2919, pur prevedendo la medesima durata in carica per quattro anni, consente la conferma per una sola volta. La medesima proposta prevede che i consiglieri cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Significative differenze si incontrano, poi, nella disciplina della procedura di nomina dei consiglieri: la proposta di legge a prima firma del collega Baldassarre prevede che la nomina avvenga d'intesa con il Consiglio di strategia e di controllo e con il parere vincolante della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, mentre la proposta di legge sottoscritta dai deputati Placido e Airaudo prevede che la nomina avvenga d'intesa con il Consiglio di strategia e di controllo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nel segnalare che la sola proposta n. 2210, al pari della proposta n. 556, reca una disciplina delle incompatibilità con la carica di consigliere, osservo che sussistono anche ulteriori elementi di differenziazione con riferimento alle funzioni del consiglio di amministrazione. La proposta n. 2210 richiede, altresì, che i curricula dei consiglieri, all'atto della pubblicazione, siano corredati da certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e da visure camerali, con una scheda personale recante l'indicazione completa delle cariche e delle qualifiche ricoperte e di quelle precedenti.
  Per quanto riguarda l'organo di indirizzo, che tanto che la proposta C. 2210 quanto la proposta C. 2919 denominano Consiglio di strategia e di controllo, segnala, in primo luogo, che entrambe le proposte prevedono che esso si componga di 12 membri, contro i 14 della proposta C. 556. Con riferimento alla durata in carica, la proposta a prima firma del collega Placido, come la proposta n. 556, prevede che i consiglieri restino in carica per quattro anni con la possibilità di essere confermati una sola volta, mentre la proposta di cui è primo firmatario il collega Baldassarre esclude la possibilità di conferma. Come per il consiglio di amministrazione, la proposta C. 2919 prevede che i componenti cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Ulteriori elementi di differenziazione tra le proposte sono rappresentate dalla diversa disciplina delle incompatibilità e dei compiti dell'organo di indirizzo. La sola proposta di legge C. 2210 prevede la presentazione alle Camere e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al consiglio di amministrazione e al medesimo Consiglio di strategia e controllo. La medesima proposta richiede, inoltre, che i curricula dei consiglieri, da pubblicare, siano corredati dei medesimi certificati richiesti dalla medesima proposta per i consiglieri di amministrazione.Pag. 175
  Per quanto attiene al Collegio dei sindaci, fa presente che, mentre la proposta C. 2210, in linea con la proposta C. 556, stabilisce che due suoi membri rappresentino il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno rappresenti il Ministero dell'economia e delle finanze, la proposta C. 2919 prevede che vi sia un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un componente, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Camera dei deputati. Segnalata la diversa disciplina dei membri supplenti prevista nell'ambito della proposta C. 2210, rileva anche che, per quanto attiene alla durata in carica, la proposta di legge C. 2919 prevede che i componenti restino in carica per quattro anni e siano riconfermabili per una sola volta, mentre la proposta C. 2210, pur prevedendo la medesima durata della carica, esclude la possibilità di conferma. Fa presente che, come per gli altri organi già esaminati, la proposta di legge a prima firma del collega Placido prevede che i sindaci cessino dalla carica allo scadere del quadriennio anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. La proposta a prima firma del collega Baldassarre prevede, inoltre, una specifica disciplina delle incompatibilità per i componenti del collegio dei sindaci.
  Quanto al direttore generale, precisa che, mentre la proposta di cui è primo firmatario il presidente Damiano prevede che la proposta della sua nomina venga dall'organo di indirizzo, le altre proposte all'ordine del giorno stabiliscono che la proposta sia formulata dal Consiglio di amministrazione. Mentre la durata della nomina prevista dalla proposta di legge C. 2919 è conforme alle previsioni della proposta C. 556, la proposta C. 2210 fissa la durata dell'incarico in quattro anni, rinnovabili una sola volta. La medesima proposta, come per gli altri organi, individua una disciplina dei casi di incompatibilità.
  Per quanto attiene, infine, all'organismo interno di valutazione, osserva ch, mentre la proposta C. 556 affida la nomina all'organo di indirizzo, sentito il consiglio di amministrazione, le altre proposte all'esame della Commissione prevedono che la nomina sia effettuata dal Consiglio di amministrazione, d'intesa con il Consiglio di strategia e di controllo. Ulteriori differenze si riscontrano con riferimento alla composizione dell'organismo e alla disciplina delle incompatibilità.
  Evidenzia che la sola proposta C. 2210 reca, all'articolo 2, una delega per il riordino degli organi collegiali territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, mentre la proposta C. 556, come già evidenziato, estende l'applicazione della delega anche agli analoghi organi dell'INAIL. I criteri direttivi della delega conferita sono, tuttavia, diversi da quelli recati dalla proposta C. 556, essendo prevista, in particolare, la soppressione dei comitati provinciali dell'INPS e la devoluzione delle relative funzioni ai comitati regionali dell'INPS, ovvero a comitati istituiti presso poli specializzati dello stesso Istituto.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 9 febbraio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

Pag. 176