CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 febbraio 2017
762.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 febbraio 2017.

Sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015, audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI e dell'UPI.

  L'audizione informale si è svolta dalle 10.35 alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
Atto n. 371.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1o febbraio 2017.

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  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

  Umberto D'OTTAVIO (PD) vuole approfittare della circostanza offerta dalla discussione odierna in materia di enti di ricerca per segnalare che presso alcuni di essi, dopo l'affidamento ai dipendenti di incarichi di livello superiore, è stata loro richiesta la restituzione di quanto percepito per tali incarichi. Ricordando di aver già posto la questione in occasione dell'esame sui decreti di riorganizzazione degli Enti di ricerca, ribadisce la propria costernazione rispetto a quanto avvenuto.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, chiede un rinvio dell'esame alla seduta di domani.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici.
Atti nn. 375 e 376.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che tali atti costituiscono il necessario seguito di due sentenze dell'Autorità giurisdizionale amministrativa (Tar Lazio e Consiglio di Stato), la quale ha accertato l'illegittimità del monte orario negli istituti tecnici e professionali. Gli atti adottati dal MIUR sono pertanto conseguenti a queste sentenze, le quali sono state acquisite. Dà quindi la parola alla relatrice, on. Rocchi.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, dopo aver ricordato che i due atti trasmessi per il parere ineriscono alla disciplina dell'orario scolastico degli istituti professionali e degli istituti tecnici, specifica che questi aspetti erano regolati da due decreti del Presidente della Repubblica del 2010, nn. 87 e 88, i quali prevedevano, tra l'altro, che l'orario scolastico si articolasse su 32 ore settimanali. Questi due provvedimenti si basavano sull'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, che fissava misure di contenimento della spesa pubblica. Ricorda quindi che il decreto legislativo n. 226 del 2005 prevedeva i livelli essenziali di prestazioni in questi ambiti: sicché, le 34 ore settimanali erano comunemente ritenute conformi a quei livelli, mentre le 32 ore settimanali erano considerate lesive della statuizione di quei livelli. Per queste ragioni, i sindacati autonomi della scuola, nonché un nutrito gruppo di insegnanti e genitori impugnarono già nel 2010 i due regolamenti ritenendoli lesivi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal decreto legislativo 226 del 2005 poiché i medesimi regolamenti operavano una riduzione del monte orario precedentemente operativo e del numero di ore attribuite a diverse discipline soprattutto di area tecnica e professionalizzante. I motivi di ricorso, ricollegabili alla disciplina previgente, facevano comunque leva sull'articolo 97 della Costituzione (principio di buon andamento della pubblica amministrazione) e sull'obbligo di chiedere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, previsto dal testo unico n. 297 del 1994. Il TAR Lazio dapprima sospese l'efficacia del provvedimento in via cautelare, poi – con la sentenza n. 3527 del 2013 – accolse il ricorso. Il Consiglio di Stato, adìto dal Ministero dell'istruzione, per l'annullamento dell'ordinanza cautelare del TAR, confermò la pronuncia di quest'ultimo e Pag. 77non risulta mai adìto per l'appello sul merito. Dalle motivazioni della sentenza del TAR si comprende come i giudici amministrativi abbiano, senz'altro, condiviso la motivazione per cui l'unico criterio guida seguito dal Ministero dell'istruzione nell'emanazione dei due regolamenti sia stato quello del contenimento della spesa pubblica, senza alcuna indicazione di criteri specifici di modulazione nell'uso delle risorse rispetto alle peculiarità e alla tipologia degli istituti professionali e tecnici. La sentenza del TAR è divenuta definitiva, ma il Ministero non vi si era mai conformato. È per questo che i ricorrenti hanno nuovamente adìto il TAR Lazio nel 2014 per l'ottemperanza. Il relativo giudizio ha avuto esito favorevole ai ricorrenti, con la nomina del prefetto di Roma quale commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del giudicato amministrativo. Il MIUR ha provveduto a predisporre gli schemi di regolamento all'esame. Sottolinea che si tratta, in realtà, di due atti che modificano i precedenti regolamenti, introducendo nell'articolo 5 di entrambi un comma aggiuntivo, in cui sono indicati i criteri di formazione dell'orario annuale complessivo degli istituti che stiamo considerando. Questi criteri sono elencati in una litterazione da a) ad h). Rimanda quindi al testo trasmesso per ulteriori ragguagli. Osserva che le motivazioni della sentenza del TAR del Lazio del 2013 facevano trasparire un'evidente critica ad un riordino dei quadri orari degli istituti tecnici e professionali operato in ossequio di un programma di contenimento di spese, tanto che esso veniva ritenuto in contrasto con i LEP. A questo vizio sostanziale i regolamenti trasmessi non potevano porre rimedio. Tuttavia, da un punto di vista strettamente formale, questi due schemi di regolamento rispettano il giudicato amministrativo pervenuto ad annullare i regolamenti, in ragione che essi non contenevano alcun criterio di fissazione del monte ore settimanale. Ciò considerato, formula una proposta di nulla osta.

  Maria MARZANA (M5S) coglie l'occasione per ricordare che il suo Gruppo aveva presentato un'interrogazione sul taglio delle ore negli Istituti tecnici e professionali, alla quale il Governo aveva dato una risposta per nulla soddisfacente. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di nulla osta formulata dalla relatrice. Pur tenendo conto che i due atti vengono emanati in ottemperanza ad una sentenza, considera tardive le motivazioni addotte per giustificare il taglio delle ore. Infatti, un intervento in materia di ridefinizione dei quadri orari richiederebbe che i criteri con cui questi vengono ridefiniti siano esplicitati non ex post, ma nella fase di emanazione del decreto di riorganizzazione. Peraltro risulta evidente che questi criteri rispondono soltanto a logiche economico-finanziarie invece che pedagogiche.

  Maria COSCIA (PD) chiarisce che anche il suo Gruppo si era dichiarato contrario ai tagli effettuati in forza del decreto-legge 112 del 2008 che rispondevano ad esigenze di spending-review e di aver voluto porvi rimedio con gli stanziamenti previsti dalla legge sulla «buona scuola». Tuttavia, i decreti in esame vengono emanati in applicazione di una sentenza e la Commissione non può che prenderne atto, fermo restando il giudizio negativo sui tagli orari, frutto di scelte del passato e di Governi diversi.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO si associa alle considerazioni formulate dalla deputata Coscia.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, mette ai voti la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di

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Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 12.35.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero e C. 4049 Buttiglione.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, proponendo di adottarlo quale testo base per il prosieguo dell'esame.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e se non vi sono obiezioni, considera concluso l'esame preliminare e ritiene adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).

  (Così rimane stabilito).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

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