CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2017
760.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 76

SEDE REFERENTE

  Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
C. 4196 Gnecchi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, come stabilito nella riunione dello scorso 26 gennaio dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'odierna seduta si svolgeranno la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare della proposta di legge. Dà quindi la parola al relatore.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, osserva, preliminarmente, che la proposta di legge di cui è firmataria la collega Gnecchi interviene per riscrivere i contenuti del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, Pag. 77dalla legge n. 214 del 2011, n. 214, che costituisce sostanzialmente l'unica disposizione di carattere transitorio in materia pensionistica contenuta nella cosiddetta «manovra Salva-Italia».
  Ricorda, infatti, che con la richiamata disposizione, per i dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della stessa, si è previsto che i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e abbiano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 sulla base della normativa previgente, possano conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Allo stesso modo, si è consentito alle lavoratrici di accedere al trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data abbiano conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni.
  Segnala che nella relazione tecnica riferita a tale disposizione, si specifica che la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione di regole speciali per i lavoratori del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento nel 2012 si basa sulla stima di circa 55.000 soggetti per un importo medio di circa 17.400 euro, tenuto conto delle diverse cause di pensionamento, e per un anticipo medio di circa due anni. Ricorda che la disposizione puntava, tra l'altro, a ridurre gli effetti del brusco innalzamento dell'età di accesso al pensionamento di vecchiaia da parte delle donne nate nel 1952, dal momento che – a seconda del mese di nascita – per tali lavoratrici, in assenza di correttivi, l'età di pensionamento di vecchiaia si incrementerebbe di quattro anni, a fronte di una differenza di età anagrafica di cinque mesi.
  Come illustrato diffusamente nella relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge, alla quale rinvia per ogni opportuno approfondimento, le potenzialità di questa disposizione transitoria, inserita nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 201 del 2011, sono state fortemente ridimensionate dalle previsioni della circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012, la quale ha precisato che esse «si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame, il 28 dicembre 2011, svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico». Sottolinea che il requisito non era previsto dalla norma, ma l'INPS ha sostenuto che questo fosse l'unico modo per individuare chi avesse diritto al beneficio in quanto occupato nel settore privato.
  Rammenta che la revisione della circolare è stata a lungo sollecitata dai componenti della Commissione e, in particolare, dalla collega Gnecchi e che, proprio in risposta alla sua interrogazione n. 5-09441, nella seduta del 20 settembre scorso, il rappresentante del Governo si era impegnato a verificare la possibilità di superare le previsioni restrittive contenute nella citata circolare dell'INPS. Fa presente, che, in attuazione di tale impegno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha effettivamente sostenuto la possibilità di utilizzare parametri per individuare i dipendenti del settore privato ai fini dell'applicazione della norma in esame. Il Ministero ha, infatti, precisato che «si ritiene possibile aderire a un'interpretazione in bonam partem del comma 15-bis secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell'anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato». Evidenzia che tale interpretazione, senz'altro migliorativa, è stata successivamente recepita dalla circolare INPS n. 196 dell'11 novembre 2016, Pag. 78che ha comunque fatto salvo l'accesso al pensionamento dei lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Con riferimento a quanti hanno maturato l'anzianità contributiva richiesta dalla norma come lavoratori dipendenti del settore privato, la circolare ha, tuttavia, precisato che «posto che l'anzianità contributiva deve essere «maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato» sono esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa».
  Fa presente che, a fronte di tale limitazione, che ritiene, ancora una volta, ingiustificata, risulta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia segnalato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la possibilità di specificare, alla luce della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, che tali periodi di contribuzione volontaria e figurativa e di riscatto siano utili allorquando, congiuntamente ai periodi di contribuzione effettiva come dipendente privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva di cui al più volte richiamato comma 15-bis. Evidenzia, tuttavia, che, a quanto gli consta, a tale segnalazione non è stato, al momento, dato alcun seguito da parte dell'INPS.
  Sottolinea che, in questo quadro, articolato e stratificato, si inserisce la proposta di legge della quale oggi avviamo l'esame, che riscrive integralmente il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di superare le criticità emerse in sede di interpretazione di tale disposizione. In primo luogo, osserva che si elimina il riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 15-bis, ai lavoratori dipendenti del settore privato, al fine di superare le incertezze interpretative che si sono prodotte in sede applicativa. Resta fermo, comunque, che i trattamenti da liquidare devono essere a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive della medesima.
  Quanto alle singole platee indicate nella norma, per i lavoratori si stabilisce in primo luogo che la maturazione della cosiddetta «quota 96» al 31 dicembre 2012 ha luogo senza l'applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011, con una formula che appare analoga a quella contenuta nella vigente formulazione della lettera a) del comma 15-bis. Si precisa altresì che l'anzianità contributiva richiesta, pari a 35 anni, si intende comprensiva anche dei contributi figurativi e da riscatto. Fa presente che analoga precisazione è introdotta anche con riferimento all'anzianità contributiva richiesta alle lavoratrici ai fini dell'accesso al pensionamento con un'età di 64 anni, mentre non è espressamente richiamato il requisito del compimento dei 60 anni di età alla data del 31 dicembre 2012, che comunque dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie.
  Evidenzia, poi, che, in linea con quanto previsto dalla circolare INPS n. 16 del 2013, che ha confermato la validità della disciplina delle deroghe prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992, si specifica che il trattamento di vecchiaia può essere conseguito dalle lavoratrici in possesso di una contribuzione di almeno 15 anni purché rientrino nelle deroghe previste nel decreto legislativo n. 503 del 1992 e abbiano compiuto 60 anni di età alla data del 31 dicembre 2012.
  In proposito, ricorda che il comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, che ha incrementato l'anzianità contributiva minima per maturare i requisiti per il diritto a pensione da 15 a 20 anni, prevede infatti che continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione, pari a 15 anni, previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria, nonché i requisiti contributivi previgenti per i lavoratori Pag. 79subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Rammenta che tale norma prevede, altresì, che nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 503, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa. Evidenzia che la proposta in esame precisa, infine, che il trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi del comma 15-bis decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente, al fine di non danneggiare i lavoratori che abbiano presentato tardivamente la domanda di pensione, ritenendo di non possedere i requisiti necessari all'accesso al pensionamento. A suo avviso, potrebbe essere opportuno verificare se con tale formulazione si intenda modificare anche la disciplina vigente per quanto attiene all'adeguamento del requisito dei sessantaquattro anni di età sulla base degli incrementi dell'aspettativa di vita.

  Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare il collega Baruffi, evidenza che la circolare INPS n. 35 del 2012, da lui richiamata, ha introdotto ingiustificate limitazioni all'accesso al pensionamento, imponendo, tra l'altro, l'applicazione della cosiddetta «finestra mobile» e dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita ai fini dell'accesso alla cosiddetta «opzione donna» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, costringendo il legislatore a successivi interventi correttivi, introdotti con la legge di stabilità 2016 e con la legge di bilancio 2017. Ricorda che la medesima circolare n. 35 del 2012 non aveva considerato la persistente vigenza delle deroghe previste, in materia di requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento, dal decreto legislativo n. 503 del 1992. Solo dopo un intervento della Ministra Fornero, fortemente sollecitato dal Parlamento, con circolare n. 16 del 1o febbraio 2013 l'INPS riconobbe il requisito contributivo di 15 anni per i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992. consentendo alla Ministra di affermare in un comunicato stampa di essere soddisfatta, dopo aver salvaguardato 140.000 lavoratori e aver sciolto il nodo delle ricongiunzioni onerose, di aver potuto risolvere un problema che riguarda circa 65.000 persone, la maggior parte delle quali sono donne.
  Allo stesso modo, la circolare n. 35 del 2012 ha ingiustificatamente previsto che le disposizioni dell'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2001 si applicano ai soli lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, svolgessero attività di lavoro dipendente nel settore privato. Sottolineando l'incongruenza di tale requisito, non previsto dal legislatore, esprime il proprio apprezzamento per il fatto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia sollecitato una revisione della circolare n. 35 del 2012, effettivamente operata con la successiva circolare n. 196 del 2016. Stigmatizza, tuttavia, che l'INPS abbia inteso inserire nella medesima circolare l'inciso secondo cui sono esclusi dal computo dell'anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, i periodi di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, nonché quelli derivanti da un riscatto non correlato ad attività lavorativa. A suo avviso, si tratta di requisiti del tutto asistematici, che impediscono di fatto il riconoscimento del servizio militare e dei periodi di maternità al di fuori dei rapporti di lavoro, ed auspica, pertanto, che il Governo, anche traendo spunto dalla proposta di legge in esame, solleciti una revisione della citata circolare n. 196 del 2016.
  Ritiene, in ogni caso, utile che il Governo metta quanto prima a disposizione della Commissione dati aggiornati relativi all'applicazione del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, anche al Pag. 80fine di verificare la possibilità di superare le letture restrittive proposte dall'INPS nell'ambito degli stanziamenti e della platea di cinquantacinquemila beneficiari inizialmente considerati dalla medesima disposizione. Ricorda, infatti, che, in risposta alla sua interrogazione n. 5-09441, nello scorso mese di settembre, il rappresentante del Governo aveva indicato come solo un numero molto contenuto di soggetti avesse avuto accesso ai benefici previsti dal richiamato comma 15-bis. Sottolinea, inoltre, che sarebbe opportuno escludere l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di cui alla medesima disposizione, osservando come analoga esclusione dovrebbe applicarsi al requisito di settant'anni di età di cui al comma 7 dello stesso articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Auspica, quindi, che venga al più presto superato quanto previsto nella richiamata circolare INPS n. 196 del 2016, che ha introdotto requisiti non previsti dal dettato normativo, travalicando chiaramente la volontà del Legislatore. Sottolinea come, a tal fine, sia essenziale contare sul pieno appoggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che in più occasioni ha manifestato l'intenzione di promuovere una revisione di tale ultima circolare.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 2 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-10455 Tripiedi: Limiti al lavoro notturno.

  Tiziana CIPRINI (M5S), in qualità di firmataria dell'interrogazione, la illustra, chiedendo in particolare alla sottosegretaria Biondelli di chiarire le ragioni della mancata adozione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, ribadendo che l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 affidava a due specifici decreti ministeriali, mai adottati, il compito di stabilire un elenco delle lavorazioni che comportino rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, per le quali il limite di ore di lavoro notturno è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore. A suo avviso, quindi, si è in presenza di un preciso inadempimento ad un obbligo previsto da una normativa di fonte europea, che è suscettibile di comportare il deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di determinare gravi lesioni dei diritti dei lavoratori.

5-10456 Polverini: Pensioni liquidate in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, relative alla cosiddetta «opzione donna».

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato Pag. 81ispettivo, ne illustra sinteticamente il contenuto richiamandosi al testo depositato.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) si dichiara pienamente soddisfatto della puntuale risposta della rappresentante del Governo, esprimendo l'auspicio che, per assicurare maggiore trasparenza, l'aggiornamento periodico dei dati richiesti con l'atto di sindacato ispettivo sia reso pubblico dall'INPS nell'ambito delle elaborazioni sui flussi di pensionamento.

5-10457 Gribaudo: Individuazione del fondo di solidarietà al quale devono iscriversi i panificatori.

  Chiara GRIBAUDO (PD) illustra l'atto di sindacato ispettivo, di cui è firmataria, richiamandosi al testo pubblicato.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Chiara GRIBAUDO (PD) ringrazia la sottosegretaria Biondelli per la sua risposta, che ha fornito elementi informativi importanti ai fini della individuazione del fondo di solidarietà al quale devono iscriversi i panificatori, auspicando che i chiarimenti resi possano contribuire al superamento delle incertezze riscontrate.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 2 febbraio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

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