CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2017
759.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 5

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 1o febbraio 2017. – Presidenza del vicepresidente Danilo LEVA.

  La seduta comincia alle 15.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 gennaio 2017.

  Danilo LEVA, presidente, avverte che oggi si concluderà l'esame della questione di insindacabilità riguardante l'onorevole Ileana Argentin.
  Ricorda, infatti, come nella precedente seduta si fosse stabilito che, ove le parti non si fossero ancora conciliate, la relatrice avrebbe presentato una proposta, da porre in votazione oggi stesso dopo le dichiarazioni di voto.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Rossomando.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, fa presente di avere ulteriormente insistito, come d'altra parte concordato nel corso della precedente seduta, nel tentativo di far conciliare le parti, ritenendo tale percorso preliminare, più volte intrapreso dalla Giunta, particolarmente opportuno, anche tenuto conto dell'oggetto della questione. Esprime tuttavia il proprio rammarico per avere constatato l'impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria.
  Ciò premesso, si appresta ad illustrare la sua proposta.
  Ricorda come dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, risulti che l'onorevole Ileana Argentin sia imputata del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione aggravata dall'utilizzo di mezzi di diffusione che, nel caso di specie, sono costituiti da social networks).
  Per una migliore comprensione ritiene che, nel caso di specie, sia opportuna una premessa nella quale siano descritti con accuratezza i fatti nella loro successione cronologica.
  Osserva come la vicenda abbia avuto inizio con un atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Ileana Argentin. Si Pag. 6tratta, segnatamente, dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/01320, rivolta al Ministro della salute, presentata il 9 novembre 2010 e discussa il giorno successivo. Nell'interrogazione l'interessata manifesta forti preoccupazioni per la stabilità finanziaria della sezione laziale della onlus UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), che a suo giudizio impiegava le proprie risorse per una serie di spese discutibili, descrivendo in questo modo la situazione: «(...) nel corso degli ultimi anni, precisamente a partire dall'anno 2003, periodo in cui è iniziata l'amministrazione tuttora in carica si sono verificati diversi episodi e decisioni che destano preoccupazione e perplessità circa la coerenza della gestione e dell'utilizzo delle risorse con gli obiettivi statutari (...); in questo periodo l'andamento economico-finanziario dell'associazione sarebbe stato caratterizzato dalla costante negatività di bilancio (...); peraltro l'attuale grave deficit economico della sezione non risulta dovuto all'incremento dei servizi (...) ma addirittura ha causato nel 2010 una notevole diminuzione degli stessi; (...) sembra che continui a sostenere le perdite di una società controllata – il relativo deficit ammonta a 796.160 euro – che è convenzionata con le aziende sanitarie locali, per la fornitura di ausili ortopedici, e non è mai riuscita a diventare economicamente autosufficiente perché appesantita da costi di personale in costante soprannumero rispetto al necessario. (...) Per di più, sui rapporti tra la gestione della sezione e la suddetta società, sarebbero in corso indagini da parte della magistratura, in seguito alla denuncia presentata da due medici che avrebbero subito forti pressioni affinché i pazienti con necessità di assegnazione in convenzione di ausili ortopedici fossero orientati a rivolgersi verso questa stessa società». Il rappresentante del Governo, nel rispondere all'interrogazione, ha fornito alcuni dati relativi all'attività della ONLUS in questione ed ha precisato che la competenza in questa specifica materia spetta alla Presidenza del Consiglio.
  L'onorevole Argentin è quindi intervenuta in replica ed ha affermato, tra l'altro, quanto segue: «(...) Vorrei dire che questa associazione – e mi prendo oneri e onori di quanto dico – gioca addirittura in borsa con i soldi della riabilitazione ricevuti dalla regione Lazio. (...) Dobbiamo imparare a dire dei “no” anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene. Vi è questo grande limite e questa grande barriera culturale, che non fa vedere realmente le persone per quello che sono: una carrozzina non fa di una persona una persona perbene, così come un bastone bianco.
  È ora di imparare a dire dei “no” alle persone che approfittano di tante e tante figure e di tante e tante persone con patologie gravi o gravissime. Sono più di centinaia di migliaia le persone che vivono con dei respiratori con la distrofia muscolare. Ad oggi, su cinque riabilitazioni che venivano fornite a settimana dalla regione Lazio, ne sono state tagliate tre, soltanto per scelta di un consiglio direttivo che la fa da padrone.»
  La vicenda, pertanto, trae origine da due atti parlamentari tipici risalenti alla fine del 2010, il cui contenuto è stato ritenuto conforme all'ordinamento interno della Camera dei deputati. Le espressioni, i toni ed il linguaggio utilizzati non sono state considerate sconvenienti, offensive o, comunque, contrarie al Regolamento. Si tratta, infatti, di un'interrogazione che ha superato il vaglio di ammissibilità e di un intervento parlamentare in replica che, dai resoconti della seduta, non risulta censurato da chi in quel momento presiedeva l'Assemblea.
  La tematica politica, una di cui notoriamente si occupa l'onorevole Argentin, in quanto Responsabile disabilità del PD, è rappresentata, appunto, dalla tutela della disabilità, che in questo caso viene affrontata sotto il profilo della denuncia politica, con particolare riferimento ad una ONLUS che – secondo la prospettazione dell'interrogante – sarebbe stata gestita, in modo poco trasparente e secondo criteri di dubbia onestà, da persone disabili in pregiudizio di altre persone colpite da disabilità.
  I fatti descritti nell'interrogazione si sono verificati «a partire dall'anno 2003, periodo in cui è iniziata l'amministrazione Pag. 7tuttora in carica». Negli atti processuali a disposizione della Giunta sono presenti riscontri che confermano come in tutto il periodo di riferimento fosse il querelante, Marcello Tomassetti, a presiedere la sezione laziale della suddetta ONLUS (dopo essere succeduto, nel 2001, alla stessa Ileana Argentin). Inoltre, l'interrogazione è esplicitamente riferita alla onlus UILDM.
  Circa un anno e mezzo dopo lo svolgimento dell'interrogazione parlamentare, il 7 maggio 2012, sul Corriere della Sera era pubblicato un articolo che riferiva di una vicenda giudiziaria riguardante proprio Marcello Tomassetti, nella qualità di Presidente della sezione Lazio della onlus UILDM.
  L'articolo in questione riporta la notizia di una richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del querelante. Queste le parti salienti del testo dell'articolo: «Oltre due milioni di euro messi a disposizione per la cura dei malati anche dalla Regione spariti dai bilanci della onlus UILDM, L'Unione italiana alla lotta contro la distrofia muscolare. A dilapidare la montagna di denaro pubblico sarebbe stato il presidente della sezione laziale dell'organizzazione, Marcello Tomassetti, per il quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato. Secondo il pubblico ministero (...), Tomassetti avrebbe utilizzato i 2 milioni e 200 mila euro della Regione per ripianare i debiti della “Autonomi Srl”, una società privata impegnata a fianco della onlus nella cura della terribile malattia degenerativa. (...)».
  L'articolo di stampa sembra riguardare le stesse vicende e i medesimi soggetti indicati nell'atto di sindacato ispettivo precedentemente illustrato.
  Pertanto, la pubblicazione di questo articolo ha fornito all'onorevole Argentin lo spunto per pubblicare a sua volta e lo stesso giorno, su Youtube e sul proprio profilo Facebook, un video nel quale, in sostanza, evidenzia ed enfatizza la connessione tra quanto esposto nel predetto articolo e la sua precedente attività di denuncia politica svolta nelle sedi parlamentari, con riferimento agli stessi fatti.
  Nella videoregistrazione l'interessata afferma, tra l'altro: «Oggi sul Corriere della Sera a pag. 4 della Cronaca di Roma è uscito un articolaccio in cui viene, praticamente, denunciato il presidente della UILDM di Roma... (...) ...Io sono anni che continuavo a dire questa cosa... (...) ...ci ho fatto anche un'interrogazione parlamentare».
  L'interessata riprende esattamente gli stessi temi ed anche le stesse argomentazioni dei predetti atti parlamentari tipici. Nel citare l'articolo di stampa, che esplicita come l'inchiesta giudiziaria fosse rivolta nei confronti di Marcello Tomassetti, stigmatizza con una serie di giudizi critici quello che risultava essere stato l'operato di quest'ultimo.
  I toni sono severi e, talvolta, anche aspri, per quanto giustificabili nell'ambito dello specifico contesto, e quindi non sembrano trascendere nell'insulto o nell'attacco personale. Piuttosto, si percepiscono la «delusione» e lo «sdegno» di fronte a ciò che la Argentin paventava da tempo e che, in quel momento, con la pubblicazione dell'articolo, appariva confermato e verosimile e, cioè, che Tomasetti, anch'egli persona disabile, avesse agito contro gli interessi dei disabili.
  Ileana Argentin, in ogni caso, ha chiarito di esprimere opinioni personali («Io rimango della mia idea: c’è qualcosa che non funziona nella UILDM di Roma....») e, quanto ai possibili sviluppi del procedimento penale, si è espressa con una certa cautela («Il Presidente, come si è visto, è stato rinviato a giudizio, questo non vuol dire niente in Italia, perché come sappiamo molti giudizi possono cambiare»).
  Alla pubblicazione su Youtube e Facebook della videoregistrazione da parte dell'interessata è seguita la querela di Marcello Tomassetti, con conseguente avvio di un procedimento penale.
  Ciò premesso, ricorda come sia dal capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio del 16 luglio 2014, che si possono evincere, nell'ambito della più ampia videoregistrazione, le Pag. 8espressioni che avrebbero leso l'onore e il decoro di Marcello Tomassetti, Presidente dell'Unione italiana Lotta alla Distrofia muscolare – sezione laziale.
  Ricorda, altresì, come oggetto delle valutazioni della Giunta siano esclusivamente le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione, sia pure calate nel più ampio contento nel quale sono state pronunciate.
  Inoltre, questo organo parlamentare non deve e non può esaminare tali dichiarazioni sotto il profilo della fondatezza o meno delle tesi accusatorie e, quindi, della sussistenza o meno del delitto di diffamazione, come ipotizzato dall'autorità giudiziaria: questo è, appunto, il merito giudiziario, che non compete alla Giunta.
  La Giunta ha, invece, un compito più specifico: deve verificare se sussista o meno un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare.
  Quanto ai criteri applicabili, ricorda anche come, secondo la costante giurisprudenza della Giunta e della Corte costituzionale, il fondamentale presupposto per l'individuazione del nesso funzionale sia costituito dalla «sostanziale corrispondenza» tra il contenuto di uno o più atti tipici parlamentari (quali, ad esempio, un'interrogazione o un semplice intervento in Aula) e le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato. Dunque, volendo semplificare, è necessario che il deputato «ribadisca» extra moenia, almeno nella sostanza, quanto già affermato e dichiarato intra moenia, all'interno delle sedi parlamentari.
  Inoltre, appare evidente come la Giunta debba valutare le dichiarazioni dell'interessata tenendo conto esclusivamente dei fatti e delle circostanze in essere al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, e delle valutazioni che l'interessata poteva ragionevolmente compiere in quel momento, non rilevando gli eventi successivi. Occorre, dunque, avere esclusivo riguardo alla situazione soggettiva di conoscenza e rappresentazione al momento del fatto.
  Schematizzando il contenuto del capo d'imputazione, le dichiarazioni oggetto di valutazione da parte della Giunta sono le seguenti.
  Secondo la prospettazione dell'accusa, Ileana Argentin avrebbe recato offesa a Marcello Tomassetti: a) riportando falsamente la notizia dell'avvenuto rinvio a giudizio per malversazione (mentre il rinvio a giudizio era stato solo richiesto, come correttamente riferito dalla stampa); b) definendolo «losco» e affermando: «questo Presidente era losco e continuava a fare i suoi affari rispetto agli interessi di quanto riguarda l'intera comunità delle persone con distrofia»; c) affermando altresì: «(...) per quanto persona disabile ha utilizzato i soldi che la regione eroga per altri servizi (...) è veramente orribile immaginare che chi siede su una carrozzina vada a fregare i suoi simili».
  Osserva, quindi, come nel caso di specie esistano due atti parlamentari tipici relativi ai temi ed ai fatti in questione. Inoltre, come già ampiamente illustrato, il presupposto della «sostanziale corrispondenza» appare particolarmente evidente: l'esame comparativo tra il contenuto degli atti parlamentari tipici (interrogazione e intervento in replica), il contenuto del capo di imputazione, il contenuto della videoregistrazione e quello dell'articolo di stampa, dimostra come tutti questi atti e documenti si riferiscano agli stessi fatti, alle stesse circostanze ed ai medesimi soggetti.
  Ciò che Ileana Argentin ha affermato nella videoregistrazione presenta una forte corrispondenza con il contenuto dei suoi atti parlamentari tipici: corrispondenza che non è solo di sostanza, ma spesso riguarda anche la forma, le espressioni utilizzate, le argomentazioni e le valutazioni sviluppate nella sua interrogazione e nella successiva replica alla risposta del rappresentante del Governo.
  La «sorpresa» di avere ottenuto una conferma di quanto sostenuto nell'atto di sindacato ispettivo giustifica taluni momenti di concitazione e qualche enfatizzazione.
  A suo giudizio, queste considerazioni sarebbero di per sé sufficienti e idonee a Pag. 9ritenere sussistente il nesso funzionale ed a formulare una proposta nel senso della insindacabilità, a deliberare nel senso della insindacabilità.
  In ogni caso, per mera completezza, ribadisce come le dichiarazioni rese negli atti parlamentari tipici non siano state ritenute né sconvenienti né «eccessive» rispetto a quanto ammesso dall'ordinamento interno della Camera.
  L'aggettivo «losco», che è sinonimo di «ambiguo», «non trasparente» o «di dubbia onestà», non appare avere un contenuto intenzionalmente offensivo, poiché, nello specifico contesto, sintetizza quello che è il «fulcro» stesso della denuncia politica, volta ad evidenziare, appunto, una situazione che all'interessata appariva «non chiara» e, potremmo dire «torbida», nella gestione di fondi pubblici destinati ai disabili. Situazione che Ileana Argentin ha ritenuto confermata dalla pubblicazione di un articolo su un prestigioso quotidiano nazionale. Dunque, l'uso dell'aggettivo in questione non sembra incidere sulla configurazione del nesso funzionale. Anch'esso, d'altra parte, potrebbe trovare copertura nel menzionato intervento in replica dell'interessata, laddove si afferma: «Dobbiamo imparare a dire dei “no” anche ai disabili, perché non tutti sono onesti e perbene.»
  Come si evince dal capo d'imputazione, inoltre, la notizia della «richiesta di rinvio a giudizio» è stata correttamente riportata nell'articolo di stampa, ma non dall'interessata, che ha invece fatto riferimento ad un avvenuto «rinvio a giudizio».
  A tale proposito, occorre precisare come dall'analisi del video si rilevi che l'interessata ha utilizzato indifferentemente i termini «denuncia» e «rinvio a giudizio» (in un primo momento l'interessata afferma, infatti, che il presidente dell'associazione è stato «denunciato»). Entrambi i termini sono utilizzati per riferirsi alla pendenza di un procedimento penale. Appare quindi evidente come la notizia che, a sua volta, l'interessata intendeva divulgare fosse, in sostanza, la pendenza di un'inchiesta giudiziaria relativa a fatti da lei precedentemente denunciati nel corso della sua attività parlamentare. L'interessata, in ogni caso, ha citato esplicitamente la fonte, cioè l'articolo di stampa, nel quale il fatto è riportato nella nozione tecnicamente corretta. Si può quindi ritenere che il riferimento al rinvio a giudizio, anziché alla richiesta di rinvio a giudizio, costituisca un mero lapsus che non incide sulla sussistenza della «corrispondenza sostanziale» e, quindi, del nesso funzionale.
  Tutto ciò premesso, ritiene che la Giunta debba proporre all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia dall'onorevole Ileana Argentin, con conseguente applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Danilo LEVA, presidente, ringrazia la relatrice e chiede se vi siano interventi per dichiarazioni di voto.

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto contrario alla proposta delle relatrice, ritenendo che le dichiarazioni dell'onorevole Argentin siano sindacabili.
  Ricorda come il suo gruppo abbia sempre valutato la delicatezza della questione e rispettato l'andamento dei lavori della Giunta, caratterizzato da una prolungata attesa che il tentativo di conciliare le parti andasse a buon fine. Sottolinea come anche il gruppo M5S ritiene che la conciliazione sarebbe stata la soluzione auspicabile. Tuttavia, esperito ogni tentativo ed esaurita ogni possibilità, non era possibile attendere oltre, per una questione di dignità e rispetto nei confronti della Giunta.
  Dopo avere argomentato in ordine alla differenza tra accertamento giudiziario, volto all'accertamento del delitto di diffamazione, e valutazione della Giunta, volta alla verifica della sussistenza di un nesso funzionale, rileva come la presenza di un atto tipico non possa fornire copertura anche in caso di insulti ed affermazioni oggettivamente diffamatorie, del tutto estranee all'atto stesso. A suo giudizio, nel caso di specie, la collega Argentin ha esorbitato rispetto al contenuto degli Pag. 10atti tipici, giacché nelle sue dichiarazioni si ravvisa un quid pluris caratterizzato da veemenza e gravità.
  Sottolinea quanto sia rigida la normativa interna della Camera in tema di ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo e quanto siano severi i relativi controlli, proprio per prevenire possibili diffamazioni e contenere l'asprezza dei toni. Precisa, quindi, come questo giustifichi la copertura della insindacabilità solo con riferimento al contenuto dell'atto tipico e non anche a ciò che esuli da tale contenuto.
  Ritiene che l'attività di denuncia in generale, ed in particolare quella svolta dall'onorevole Argentin tramite il citato atto di sindacato ispettivo, se fondata, sia del tutto meritevole e che sia molto probabile che il giudizio penale si concluda con l'assoluzione dell'interessata, sussistendone – a suo giudizio – i presupposti. Tuttavia, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Giunta, non ritiene che possa dirsi sussistente il nesso funzionale.

  Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR) dichiara di non condividere l'intervento del collega Ferraresi, poiché, a suo giudizio, non è revocabile in dubbio che le dichiarazioni dell'onorevole Argentin siano insindacabili. Ritiene che l'interessata non avrebbe neanche dovuto tentare la conciliazione, poiché questo avrebbe rischiato di frustrare la sua attività di sindacato ispettivo, compiuta con cognizione di causa e diretta conoscenza dei fatti e dello specifico ambiente. Sottolinea l'importanza di valutare sempre le dichiarazioni ipoteticamente offensive nel contesto nel quale sono rese.
  Preannuncia, infine, il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

  Daniele FARINA (SI-SEL) nel replicare al collega Ferraresi, rileva come non si possa far finta che non esistano l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la legge n. 140 del 2003 ed una nutrita giurisprudenza costituzionale in materia, solo perché si vorrebbe eliminare a monte la garanzia che tali strumenti apprestano. Finché la regola esiste, bisogna applicarla e, nella specifica fattispecie, a suo avviso, ci si trova di fronte ad un «caso di scuola» di sostanziale corrispondenza tra contenuto di atti parlamentari tipici e dichiarazioni rese extra moenia, nel quale è possibile ravvisare un nesso funzionale molto preciso e ben due atti tipici, entrambi anteriori alla videoregistrazione oggetto del giudizio penale. Nessuno, tanto meno la Corte costituzionale, richiede che vi sia una corrispondenza letterale di contenuto.
  D'altra parte, ritiene molto improbabile che l'uso dell'aggettivo «losco» possa costituire il fondamento di una condanna penale per diffamazione e potrebbe indicare parole ben più gravi che, comunque, secondo la giurisprudenza in materia, non integrano gli estremi della diffamazione.
  Dopo avere precisato come la soluzione preferibile sarebbe stata la conciliazione stragiudiziale delle parti, preannuncia il voto favorevole alla proposta della relatrice, ritenendo insindacabili le dichiarazioni dell'interessata.

  Gea SCHIRÒ (PD) a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta della relatrice. Nel ritenere le dichiarazioni della collega Argentin coperte dalla prerogativa in questione, osserva come alcune argomentazioni emerse dal dibattito, invece di entrare nel merito dello specifico accertamento di competenza della Giunta, siano riconducibili ad un atteggiamento pregiudizialmente contrario alla prerogativa in sé.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiarisce di non avere atteggiamenti pregiudiziali e di non avere mai affermato di non avere mai affermato o espresso che il proprio voto per la sindacabilità sia motivato dalla contrarietà ai principi espressi dall'articolo 68 della Costituzione. Precisa, inoltre, come spetti solo all'autorità giudiziaria stabilire se l'aggettivo «losco» costituisca o meno diffamazione.

  Danilo LEVA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso dell'insindacabilità e, quindi, dell'applicabilità alle dichiarazioni dell'onorevole Argentin dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

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  La Giunta approva la proposta della relatrice, con dodici voti favorevoli e tre voti contrari.
  Alla relatrice, onorevole Anna Rossomando, si intende altresì conferito il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI