CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 gennaio 2017
755.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.
Atto n. 383.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Bruno MOLEA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

  Tamara BLAZINA (PD), relatrice per la VII Commissione, osserva che, nell'accostarsi all'argomento oggetto della delega inerente alle scuole italiane all'estero, occorre partire dalla consapevolezza che esse rappresentano un insostituibile veicolo per la promozione della lingua e della cultura all'estero, in un'ottica più ampia della diffusione del Made in Italy nel mondo. Si tratta di un investimento in termini economici, che dovrebbero favorire il turismo, le esportazioni, il flusso di persone e capitali, la creazione dei posti di lavoro ed altro ancora. Ciò è tanto più vero se si prendono in esame i dati sulla rete delle scuole all'estero: 8 istituti statali onnicomprensivi, 43 italiane paritarie – la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi – 7 sezioni italiane presso scuole europee, 77 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, oltre ai corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti all'estero. In questo scenario va vista la necessità di rivedere e riformare l'attuale normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero per adeguarle alle importanti novità introdotte nel nostro ordinamento scolastico, come anche ai profondi mutamenti delle condizioni culturali, sociali ed economiche nei singoli Paesi. L'attuale sistema appare inoltre inadeguato perché ancora troppo legato al concetto dell'assistenza scolastica agli emigrati e ai loro familiari. Il bisogno di conoscere la lingua Pag. 6italiana non appartiene ai soli italiani o ai loro discendenti, ma intercetta nuovi soggetti, specialmente economici e commerciali. Altri aspetti andrebbero rivisti, a partire dalla frammentarietà dell'azione di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero per mancanza di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti. Qualche accorgimento sarebbe necessario anche su alcuni aspetti di stretta pertinenza del MIUR, e cioè la qualità dell'offerta formativa, le modalità di selezione e formazione del personale docente, l'inesistenza allo stato attuale di un sistema di valutazione, come anche della pubblicità e trasparenza. A questo proposito, rileva che nell'erogazione dei diversi servizi, in capo sia ai soggetti pubblici che privati, devono essere garantite qualità ed efficacia secondo criteri misurabili. Pertanto, tutti i fondi erogati devono essere rendicontati in forma trasparente e tutte le informazioni rese accessibili a chiunque. Con il presente decreto viene data una risposta parziale, e in alcuni punti ancora troppo vaga: si affrontano infatti solo taluni aspetti, senza una rivisitazione globale del settore, che rimane normato con numerosi provvedimenti. Questo crea una certa confusione e, nel tempo, ha portato a diversi contenziosi, soprattutto rispetto al trattamento del personale all'estero. Nella predisposizione del decreto il Governo ha dovuto comunque seguire le indicazioni della legge n. 107 del 2015 per non incorrere nell'eccesso di delega, il che rappresenta un limite anche rispetto al parere da esprimere. Nonostante ciò, ritiene opportuno rivedere e od a precisare in maniera più puntuale alcune disposizioni contenute nel testo.
  Specifica che il decreto è composto da 39 articoli, suddivisi in sei capi. Osserva che non è stato semplice suddividerli tra le competenze specifiche delle due commissioni, perché alcuni sono di fatto trasversali ai due Ministeri, determinando, così, anche una sovrapposizione delle due relazioni. Fa presente che limiterà la sua esposizione agli articoli attinenti specificatamente alle competenze della VII commissione.
  Evidenzia, quindi, che nel primo capo vengono definiti il campo di applicazione e gli obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo. In particolare, l'articolo 1 prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche all'estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI ed il MIUR, mentre l'articolo 2 detta gli obiettivi del sistema, volto a favorire il modello educativo e formativo della scuola italiana in contesti multiculturali, nell'ambito di un sistema di valori europeo. Gli articoli da 3 a 5 riguardano le scuole amministrate dallo Stato e gli altri soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla diffusione e all'insegnamento della lingua italiana: le scuole paritarie all'estero, altre tipologie di scuole italiane all'estero, associazioni di scuole italiane all'estero, iniziative per la lingua e cultura italiana all'estero e i lettorati. Vengono stabilite le modalità di gestione delle scuole amministrate dallo Stato, la conformazione del loro ordinamento al sistema nazionale italiano, la redazione del piano triennale dell'offerta formativa. Ritiene che risulti alquanto problematico dover acquisire il parere preventivo sul POF da parte del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. A ciascuna scuola è assegnato un dirigente scolastico; nei casi di assenza o impedimento, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente incaricato o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile, le disposizioni sono le stesse applicabili alle rappresentanze diplomatiche e consolari. Gli articoli 6, 7 e 8 si riferiscono alle scuole paritarie all'estero, che devono avere requisiti analoghi a quelli richiesti per le scuole paritarie nel territorio nazionale, alle altre tipologie di scuole e alle sezioni italiane presso scuole straniere o internazionali. È previsto inoltre che le scuole di cui sopra possano svolgere le azioni previste per l'attuazione del piano dell'offerta formativa anche in forma associata. Osserva che risultano eccessivi i compiti in capo al MAECI, sia rispetto alla tenuta dell'elenco Pag. 7delle scuole all'estero, con requisiti analoghi a quelli delle scuole non paritarie nel territorio italiano, sia per quanto riguarda il riconoscimento di sezioni italiane all'interno di scuole straniere e sia per il riconoscimento delle scuole a ordinamento misto integrate nei sistemi scolastici locali. Con l'articolo 12 viene definito un contingente di 35 unità per ciascun Ministero adibito ai compiti di gestione, coordinamento e vigilanza.
  Il secondo capo (articolo 13 – 16) introduce novità significative: tra queste, il sistema di valutazione delle attività nell'ambito del sistema di formazione, con particolare riguardo alla qualità dell'offerta formativa e la pubblicità dell'intero sistema di formazione italiana all'estero, attraverso il Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136 della legge n. 107 del 2015. Il sistema di valutazione è coerente con i principi della valutazione del sistema nazionale di istruzione, ma tenendo conto dei contesti locali. Per la specifica delle modalità, dei criteri e degli strumenti del sistema di valutazione, nonché per la disciplina dei processi di autovalutazione e di valutazione esterna e delle azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale, si rinvia ad un apposito atto del MIUR, di intesa con il MAECI. Vengono stabiliti inoltre i requisiti fondamentali del profilo professionale e culturale del personale docente e non docente da inviare all'estero, nonché le modalità per la formazione dello stesso. Viene introdotta la formazione propedeutica del personale da mandare all'estero, nonché di quello già in servizio.
  Il capo III è interamente dedicato al personale inviato all'estero; gli articoli da 17 a 27 disciplinano gli aspetti relativi allo stato giuridico del personale, mentre gli articoli da 27 a 29 ne disciplinano il trattamento economico. A tale proposito, reputa necessario chiarire il rapporto tra la legge ed il contratto, che di fatto rappresenta una forzatura, se non una violazione dei diritti acquisiti. L'articolo 17 stabilisce i contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero su base triennale, sia alle scuole che alle ambasciate ed uffici consolari, prevedendo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, un aumento del contingente di 50 unità per garantire il sostegno agli alunni con disabilità o per potenziare determinati settori, come arte, cinema e musica. Gli articoli successivi disciplinano le procedure di selezione, gli aggiornamenti relativi al contingente, la durata del servizio all'estero, che non può superare i sei anni scolastici consecutivi, la definizione dell'orario di lavoro, più flessibile rispetto a quello in vigore in Italia. Vengono inoltre trattati alcuni aspetti relativi alle sostituzioni dei docenti e alla ripartizione di insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra. Su questo versante rileva la necessità di chiarire l'obbligatorietà, prevista per i docenti già in servizio, di svolgere ore eccedenti il normale orario di servizio. Oltre a confermare l'invio in missione per gli esami di Stato, si prevede, con norma di carattere eccezionale, la possibilità di inviare docenti in missione per fronteggiare esigenze impreviste o alle quali non è possibile far fronte in altro modo. L'articolo 27 dispone che la retribuzione prevista per il personale all'estero rimango a carico dell'amministrazione di appartenenza. Rileva l'importanza dell'articolo 28, che disciplina analiticamente il trattamento economico del personale inviato all'estero. Allo stipendio e agli assegni di carattere fisso, previsti nel territorio nazionale, viene aggiunto uno speciale assegno a carattere non retributivo, volto a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Osserva che risulta difficile comprendere la disparità di trattamento economico fra il personale docente e il personale MAECI con riferimento ai coefficienti di sede.
  Nel capo IV (articoli da 30 a 34) sono ricomprese varie disposizioni in settori specifici; in particolare, è prevista la possibilità di utilizzare nelle scuole all'estero personale non di ruolo, estendendo la possibilità di reclutare docenti con contratto locale. Le modalità di selezione del personale locale delle scuole all'estero amministrate dallo Stato saranno stabilite Pag. 8con decreto del MAECI, sentito il MIUR. Viene inoltre estesa alle scuole all'estero la positiva esperienza del servizio civile e del tirocinio all'estero. Per quanto riguarda il personale in servizio presso le scuole europe, si applicano le disposizioni dei relativi accordi internazionali.
  Il Capo V comprende solo l'articolo 35 che tratta esclusivamente le misure per la digitalizzazione, prevedendo un piano per l'innovazione digitale.
  Nell'offrire, infine, ragguagli sul contenuto degli articoli da 36 a 39 dello schema, si augura che le audizioni in programma dei diversi soggetti coinvolti nella materia trattata possano contribuire ad approfondire la discussione sui diversi aspetti del provvedimento, facendo emergere ulteriori problematiche e criticità, che andranno poi evidenziati nel parere che le due commissioni riunite sono chiamate ad esprimere.

  Laura GARAVINI (PD), relatrice per la III Commissione, premette che il suo intervento illustrativo si appunterà sui primi due Capi del provvedimento. Ricorda che lo stesso Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, in continuità con il suo autorevole predecessore, poco più di una settimana fa, in occasione del suo recente intervento programmatico davanti alle Commissioni di settore, ha ricordato come ci siano 2,3 milioni di cittadini, non necessariamente italiani, che in questo momento studiano l'italiano nel mondo per il piacere di conoscere la nostra lingua e come la promozione del sistema Paese a livello globale rimanga una priorità del Governo italiano.
  Segnala che l'intervento normativo in esame ha tra i suoi maggiori obiettivi quello di attualizzare e adeguare il sistema formativo all'estero. Esso costituisce un'articolata opera di riorganizzazione e modernizzazione della normativa – sedimentatasi nel corso dei decenni – e punta all'inserimento dell'italiano nei percorsi scolastici locali, il tutto in un'ottica di promozione complessiva del Sistema Paese, di stimolo ai settori produttivi e alla nostra competitività, in linea tra l'altro con il recente provvedimento di riforma della Farnesina, con il quale la competenza sulle scuole all'estero è passata dalla Direzione generale per gli italiani nel mondo alla Direzione Generale per il Sistema Paese, responsabile di tutti gli strumenti di promozione culturale. A questo proposito auspica che sia definita una sede specifica per audire sollecitamente l'attuale Direttore Generale, competente in materia, l'Ambasciatore De Luca, come pure di rappresentanti del CGIE (il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) in quanto istituzione idonea a rappresentare al meglio le istanze inerenti la diffusione della lingua e cultura italiana all'estero.
  Prima di illustrare il contenuto del provvedimento, desidera in generale ricordare come la rete delle istituzioni scolastiche e formative nel mondo costituisca una risorsa, sia per la promozione della lingua e cultura italiana, che per il mantenimento dell'identità culturale dei connazionali e dei cittadini di origine italiana. Presente in modo molto capillare e variegato, il sistema di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo rappresenta uno strumento di diffusione d'idee, progetti, iniziative, in raccordo con le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, ed in attuazione delle priorità della politica estera del nostro Paese. Le scuole italiane, infine, sono spesso un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l'Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico.
  Richiama sinteticamente anche alcuni dati sulla rete dell'insegnamento dell'italiano all'estero (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) che attualmente comprende, secondo i dati forniti dal MAECI:
   8 istituti statali onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;
   43 italiane paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, Pag. 9presenti in tutte le aree geografiche nel mondo: Europa, Africa sub-sahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania;
   7 sezioni italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed 1 a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;
   77 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 61 in Unione Europea, 14 in Paesi non UE, 1 nelle Americhe e 1 in Oceania;
   i corsi di lingua e cultura italiana (12.803 corsi, gestiti da una rete di enti gestori che hanno contrattualizzato a diritto locale 3.573 docenti) la maggior parte dei quali integrati nelle scuole locali, frequentati sia da studenti di origine italiana che da stranieri, la cui gestione ricade appunto sotto la competenza della Direzione Generale Sistema paese.
  Quanto al personale impiegato, nell'anno scolastico 2015-2016 è stato previsto un contingente di 211 posti nelle 8 scuole statali, 28 unità in quelle paritarie, 81 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 34 posti di dirigente scolastico presso le Ambasciate e i Consolati.
  A tale rete si affiancano i corsi di lingua e cultura italiana per gli italiani all'estero ed i loro discendenti, con 161 unità di personale, e 109 lettorati d'italiano presso le università straniere. Nel contingente delle scuole europee – oggetto da ultimo, come si ricorderà, di un intervento introdotto dal decreto-legge n. 243 del 2016 – figurano, inoltre, 110 unità. Circa 30.000 alunni frequentano queste scuole: la presenza di studenti stranieri è molto elevata.
  Ricorda che sotto il profilo normativo, le scuole italiane sono state sino ad oggi regolate dalla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
  In tempi più recenti vi sono stati vari interventi di carattere normativo su diversi profili dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero:
   nel 2010 per l'applicazione della riforma degli istituti tecnici e dei licei alle scuole italiane all'estero, sia statali che paritarie;
   nel 2012 e nel 2013 sono stati fissati limiti alle destinazioni di personale docente presso le scuole italiane all'estero e una riduzione degli assegni di sede per il personale delle scuole italiane all'estero, nell'ottica del più generale sforzo amministrativo per la riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato;
   sempre nel 2013 sono state adottate misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e nel 2014 sono state disposte nuovamente riduzioni degli stanziamenti per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (3,7 milioni di euro per il 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016).

  La legge di stabilità 2016, invertendo la tendenza, ha disposto un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a favore delle scuole italiane non statali, paritarie all'estero ma, al contempo, la riduzione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero.
  Passando ai contenuti dello schema di decreto legislativo all'esame congiunto delle Commissioni, ricorda che la sua emanazione è prevista dall'articolo 1, commi 180-182, della legge n. 107 del 2015 «al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero».
  Sottolinea che negli ultimi cinquant'anni si è proceduto per aggiustamenti successivi, senza una visione unitaria. Con questo provvedimento si cerca invece di dotare l'ordinamento di uno strumento che dia organicità al tutto, dal momento che il decreto prevede l'insieme Pag. 10delle tipologie di intervento formativo e, nello stesso tempo, aggiorna le regole sul reperimento e il trattamento del personale, direttivo docente e amministrativo. Sia pure non esaustiva, la norma, a tale scopo, indica la necessità della definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo, contestualmente alla revisione dei relativi trattamenti economici; nonché della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e della revisione della normativa dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano, da affidare a insegnanti a contratto locale.
  Il sistema della formazione italiana nel mondo è inquadrato dal decreto nei contesti multiculturali e multilinguistici delle società contemporanee, compresi quelli offerti da enti gestori e lettorati.
  Si afferma il principio della programmazione triennale, indispensabile per soggetti che devono misurarsi con le normative e gli ordinamenti scolastici di altri Paesi, e si richiamano la programmazione e la metodologia dei piani Paese. I piani Paese, nel recente passato, là dove sono stati correttamente elaborati, hanno dato buoni risultati in termini di coordinamento degli interventi e di partecipazione dei protagonisti reali della formazione alla definizione dei programmi.
  Si ribadisce l'invio di un contingente di personale maggiorato di 50 unità, in coerenza con l'impegno assunto nel recente passato dalla Ministra Giannini, rispetto all'entità che si era determinata a seguito dalle prescrizioni della spending review disposta con la legge finanziaria del 2012.
  L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento definisce gli obiettivi generali nell'aggiornamento degli ordinamenti, così da rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera; come anche nel rafforzamento della promozione della cultura italiana all'estero in coordinamento con le iniziative dell'intero sistema Paese e nella razionalizzazione delle norme sul personale all'estero.
  A tale proposito l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) rileva gli effetti degli attuali ordinamenti rispetto alle diverse esigenze dei vari contesti socioeconomici e culturali nei singoli Paesi; in particolare, riporta i recenti casi di contenziosi verificatisi in alcuni Paesi a seguito delle attuali norme sul personale all'estero – si cita ad esempio il caso della Spagna, ove i tribunali locali applicano norme nazionali derivanti da fonte europea, ritenuta vincolante anche per l'Italia. L'Analisi di impatto della regolamentazione ribadisce la necessità di contratti a legislazione locale a tempo indeterminato, magari parziali.
  Viene poi individuata la necessità di tenere conto dell'evoluzione socioeconomica degli ultimi decenni e del processo culturale intervenuto nell'esperienza storica dell'emigrazione degli italiani. Oggi le giovani generazioni presentano un maggiore livello di formazione, oltre che una progressiva padronanza di strumenti telematici di comunicazione. Inoltre si rileva la crescente capacità di attrazione che lingua e cultura italiane hanno presso gli stranieri. Ne consegue la necessità di garantire elevati standard qualitativi dell'insegnamento anche rispetto ad una crescente domanda nel mondo di docenti specializzati in lingua e cultura italiana. A questo proposito emerge l'esigenza di introdurre, da un lato, un sistema di valutazione e, dall'altro, una maggiore pubblicità e trasparenza delle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.
  A seguito del provvedimento in esame, sempre sulla scorta dell'Analisi tecnico-normativa, si prevede l'adozione di atti amministrativi successivi: in particolare, potranno essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato; potranno essere stabiliti modalità e criteri del sistema di valutazione e di autovalutazione o di valutazione esterna; potranno fissarsi coefficienti per le maggiorazioni relative alle singole sedi Pag. 11all'estero, spettanti al personale ivi inviato; saranno individuati i requisiti fondamentali culturali e professionali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero, assieme alle modalità della formazione propedeutica; saranno individuate le modalità per la selezione del personale locale delle scuole all'estero amministrate dallo Stato.
  Infine, l'Analisi di impatto della regolamentazione individua come soggetti attivi nell'attuazione del provvedimento in esame il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), il Ministero dell'economia e delle finanze e i soggetti pubblici e privati impegnati nel sistema formativo nazionale.
  Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 39 articoli raggruppati in 6 Capi.
  Il Capo I (artt. 1-12) è dedicato al sistema della formazione italiana nel mondo e all'articolo 1 prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR.
  L'articolo 2 detta gli obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo, volto a favorire la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana in contesti multiculturali, in base ai valori di inclusività, interculturalità, democrazia e non discriminazione, nell'ambito di un sistema di valori europeo e in una dimensione internazionale, perseguendo in primis gli obiettivi che ispirano il sistema italiano di istruzione e formazione.
  Gli articoli 3-5 riguardano le scuole amministrate dallo Stato, che con le scuole paritarie all'estero, altre tipologie di scuole italiane all'estero, associazioni di scuole italiane all'estero, iniziative per la lingua e cultura italiana all'estero, lettorati, compongono il sistema della formazione italiana nel mondo.
  Si prevede che il MAECI possa sostenere le scuole europee e le iniziative promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri e anche senza fini di lucro, volte alla diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e che i protagonisti del sistema della formazione italiana nel mondo operano in raccordo con la rete diplomatico-consolare e con gli istituti italiani di cultura all'estero, nonché con altri soggetti pubblici o privati attivi nel settore, in base a piani-Paese pluriennali correlati alle esigenze culturali, sociali ed economiche delle realtà locali.
  Le scuole all'estero amministrate dallo Stato possono essere istituite, trasformate o soppresse con decreto del MAECI, di concerto con il Ministero delle finanze e sentito il MIUR. Il MAECI, di concerto con il MIUR, può autorizzare, in relazione esigenze locali, variazioni all'ordinamento delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, che di norma tuttavia si conformano alle corrispondenti scuole del sistema formativo nazionale.
  Ciascuna scuola all'estero amministrata dallo Stato redige il piano triennale dell'offerta formativa, su cui si acquisisce il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, onde assicurare la coerenza dell'azione italiana nel paese interessato. Il piano è altresì trasmesso al MIUR e al MAECI. Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica, questo è impartito conformemente alle disposizioni applicabili in Italia, ma il MAECI può autorizzare, in relazione ad esigenze locali, anche l'insegnamento di altre religioni.
  Per quanto infine concerne la gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato, a ciascuna di esse è assegnato un dirigente scolastico che, in caso di assenza o di impedimento, verrà sostituito da un docente non esonerato dall'insegnamento, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica in loco. Per quanto concerne i profili amministrativi e contabili, le disposizioni sono le stesse applicabili alle rappresentanze diplomatiche e consolari.
  Gli articoli da 6 a 9 riguardano le scuole paritarie all'estero, le altre tipologie Pag. 12di scuole e le sezioni italiane all'estero, anche in forma associativa, nonché la partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo. La norma punta alla valorizzazione dei corsi di italiano nei percorsi scolastici locali per farne veri e propri strumenti di promozione culturale del nostro Paese. Tali scuole possono ottenere il riconoscimento della parità scolastica con decreto del MAECI adottato di concerto con il MIUR. Ciascuna delle scuole paritarie individua un coordinatore dell'attività didattica che opera in raccordo con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare competente, o, in mancanza di questi, con il capo dell'ufficio consolare. È altresì previsto che il MAECI, in collaborazione con il MIUR, tenga un elenco delle scuole all'estero con requisiti analoghi a quelli delle scuole non paritarie nel territorio italiano; inoltre il MAECI, di concerto con il MIUR, può riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali, definendone altresì l'ordinamento. Infine, il MAECI, di concerto con il MIUR, può riconoscere scuole a ordinamento misto integrate nei sistemi scolastici locali, le quali assicurano la certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua. Le scuole qui considerate possono realizzare associativamente azioni finalizzate all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti da e verso l'Italia.
  Inoltre possono collaborare con soggetti pubblici e privati nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. Forme di cooperazione tra settore pubblico e privato per il funzionamento delle scuole all'estero potranno essere avviate dal MAECI, in collaborazione con il MIUR. Limitatamente alle scuole amministrate dallo Stato, il MAECI, sentito il MIUR, può organizzare scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri.
  Particolarmente significativa appare l'innovazione introdotta dall'articolo 10, in forza del quale le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese. Inoltre il MAECI favorisce la formazione di classi o corsi preparatori per l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali, nonché iniziative di formazione per i docenti locali, eventualmente anche a distanza.
  L'articolo 11 prevede la possibilità dell'invio di lettori presso istituzioni scolastiche o universitarie straniere per collaborare nell'assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana. Con un'innovazione rispetto al quadro vigente, si prevede che il MIUR, sentito il MAECI, può collaborare con le università straniere nella selezione di personale specializzato nell'insegnamento della lingua e cultura italiana.
  La gestione e la vigilanza, ai sensi dell'articolo 12, sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo sono affidate a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola, nel limite complessivo di 35 unità per il MAECI e altrettante per il MIUR. Detto personale è collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento economico.
  Il Capo II (artt. 13-16) è dedicato ai profili professionali e alla formazione del personale da inviare all'estero, nonchè all'introduzione di un sistema di valutazione nell'ambito della formazione italiana nel mondo.
  Il MIUR, con decreto adottato di concerto con il MAECI, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, individua i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale del personale docente e non docente della scuola da inviare all'estero. Con tale decreto sono stabilite anche le modalità della formazione del personale Pag. 13da destinare all'estero: attività propedeutiche di formazione saranno ospitate dalle scuole all'estero amministrate dallo Stato.
  L'innovativo sistema di valutazione si rapporta specialmente ai parametri della qualità dell'offerta formativa e del suo impatto nonché, per il personale non docente, della performance di servizio. Il sistema di valutazione è coerente con i principi della valutazione del sistema nazionale di istruzione, ma tenendo conto dei contesti locali.
  Con riferimento alle nuove forme di pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo, si prevede l'istituzione dall'anno scolastico 2017/2018 di una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola. In tale sezione figureranno i piani dell'offerta formativa di tutte le tipologie di scuole italiane all'estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, i dati curricolari del personale destinato all'estero, e i dati e documenti utili per la valutazione dell'andamento del sistema scolastico all'estero.

  Bruno MOLEA, presidente, rammenta che, nell'Ufficio di presidenza della Commissione cultura riunitosi ieri, è stata data comunicazione della decisione della Commissione esteri di tenere audizioni su queste tematiche mercoledì 1o febbraio 2017, alle ore 14, presso l'aula della medesima III Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.