CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

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  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  In relazione alla proposta di regolamento all'ordine del giorno, fa presente che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, il Governo ha trasmesso la relazione elaborata dal MIPAAF in merito al Progetto di Atto legislativo all'esame con la quale vengono espresse riserve sul rispetto, da parte del medesimo, dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  Cede dunque la parola al relatore, on. Fiorio, per introdurre la discussione.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, in via preliminare rileva che nell'intento della Commissione europea la proposta di Regolamento all'esame mira, in primo luogo, ad allineare il regolamento (CE) n. 110/2008 – che reca norme sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuando le disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione (di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE).
  In secondo luogo, fa presente che il testo in esame è finalizzato ad aggiornare le norme relative alla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce dell'esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche.
  Osserva che, ad avviso della Commissione europea, le poche modifiche tecniche introdotte sono destinate, quindi, a colmare alcune carenze nell'attuazione della disciplina vigente e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE e le modifiche nella struttura e nella formulazione del testo sono state apportate al solo scopo di semplificare la normativa e migliorarne la leggibilità, in linea con i principi guida della cosiddetta Better Regulation («Legiferare meglio») adottati dalla Commissione europea. Per tali ragioni, la Commissione non ha ritenuto necessario elaborare una valutazione d'impatto della proposta in esame.
  In considerazione dell'importanza e della complessità del settore, sono state consultate anche le associazioni di produttori di bevande spiritose nell'ambito di riunioni del gruppo di dialogo civile, durante le quali la Commissione ha raccolto informazioni, pareri e raccomandazioni provenienti dagli esperti. I produttori di bevande spiritose si sono dichiarati favorevoli al mantenimento del quadro giuridico esistente.
  Nell'ottica della Commissione, le misure in questione dovrebbero contribuire al raggiungimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni concorrenziali.
  La Commissione ha inoltre cercato di evidenziare nel testo in esame lo stretto legame della produzione delle bevande spiritose con il settore agricolo: quest'ultimo, infatti, trova nella produzione delle bevande spiritose un importante sbocco dei propri prodotti di base e, al contempo, garantisce in maniera determinante la qualità e la reputazione del prodotto.
  Venendo al contenuto dell'atto in esame, segnala che il testo della proposta, che abroga il vigente regolamento (CE) n. 110/2008, è costituito da 47 articoli, suddivisi in cinque Capi, e da due Allegati.
  Nel Capo I sono contenute le disposizioni relative al campo di applicazione, alle definizioni, all'origine agricola dell'alcole etilico e dei distillati, nonché alla classificazione delle bevande spiritose. Nell'articolo 3 è esplicitamente stabilito che sia l'alcole sia i distillati utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, debbano essere esclusivamente di origine agricola: in ciò si Pag. 141sostanzia lo stretto legame esistente con il settore agricolo a cui ho fatto cenno poc'anzi.
  In base all'articolo 5, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le definizioni tecniche di cui all'Allegato I e i requisiti relativi alle categorie di bevande spiritose di cui all'Allegato II. La Commissione potrà inoltre adottare atti delegati con riguardo all'aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose alle condizioni ivi previste.
  Le disposizioni del Capo II riguardano la presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e l'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari.
  Per quanto concerne l'etichettatura, anche le bevande spiritose immesse sul mercato dell'UE devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, salvo disposizione contraria prevista dalla proposta di regolamento in esame (articolo 6).
  Gli articoli 7 ed 8 recano norme in materia di denominazione di vendita delle bevande spiritose; l'articolo 9 contiene disposizioni sull'uso di una denominazione di vendita prevista per le bevande spiritose o sull'uso di un'indicazione geografica all'interno di un termine composto o l'allusione ad esse nella presentazione o nell'etichettatura di un prodotto alimentare; l'articolo 10 reca norme sulla presentazione ed etichettatura delle miscele e l'articolo 11 detta disposizioni supplementari in materia di etichettatura e presentazione.
  Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al Paese o territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Per le bevande spiritose non è obbligatoria l'indicazione del Paese o del territorio d'origine degli ingredienti (articolo 12).
  Vi sono poi norme che concernono la lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose (articolo 13); l'utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette (articolo 14), nonché il divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo (articolo 15).
  Al fine di tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione potrà adottare, ai sensi dell'articolo 16, atti delegati concernenti: modifiche delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull'etichetta delle bevande spiritose; modifiche delle disposizioni relative alla presentazione e all'etichettatura delle miscele; l'aggiornamento e l'integrazione dei metodi di riferimento dell'UE per l'analisi delle bevande spiritose.
  Inoltre, mediante atti di esecuzione (articolo 17), potranno essere adottate dalla Commissione norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione nella presentazione e nell'etichettatura e norme sulla modalità per indicare, se del caso, il Paese o il territorio d'origine sull'etichetta delle bevande spiritose.
  Il Capo III è interamente dedicato alle indicazioni geografiche. Si tratta della parte di regolamento che è stata maggiormente innovata dalla Commissione, la quale, al fine di garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, ha ritenuto di sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli ed alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012.
  Il Capo III reca quindi norme dettagliate sulla protezione delle indicazioni geografiche (articolo 18), sul disciplinare che ciascuna indicazione geografica protetta deve rispettare, sul contenuto della domanda di registrazione (articolo 20), sull'esame delle domande di registrazione di nomi come indicazioni geografiche da parte della Commissione, sulla protezione nazionale transitoria di un nome (articolo Pag. 14222), sul regime di pubblicazione delle domande (articolo 23), sulla procedura di opposizione (articolo 24), sui motivi di opposizione (articolo 25), nonché sui periodi transitori per l'uso di indicazioni geografiche (articolo 26).
  Qualora la Commissione ritenga che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica, la stessa adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Sia gli atti di registrazione con cui viene concessa all'indicazione geografica la protezione di cui all'articolo 18, sia le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 27). La proposta di regolamento reca poi norme per la modifica di un disciplinare (articolo 28). È previsto, inoltre, che, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione possa adottare anche atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare o qualora non sia stato immesso in commercio, per almeno sette anni, alcun prodotto che benefici dell'indicazione geografica in questione (articolo 29).
  L'articolo 30 prevede l'istituzione di un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute. Possono essere iscritte nel registro anche le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in Paesi terzi che sono protette nell'UE in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente.
  Il Capo III reca inoltre norme che concernono le indicazioni geografiche omonime (articolo 31), la previsione di specifici motivi di rigetto della protezione (articolo 32), la relazione tra marchi e indicazioni geografiche (articolo 33), l'attribuzione di competenze di esecuzione alla Commissione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti (articolo 34), la verifica del rispetto del disciplinare (articolo 35), la sorveglianza sull'uso del nome sul mercato (articolo 36), la pianificazione e la comunicazione delle attività di controllo da parte degli Stati membri (articolo 37).
  Segnala, in particolare, che l'articolo 38, al fine di tenere conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, attribuisce alla Commissione poteri delegati, da esercitare seguendo la procedura delineata all'articolo 43, con riferimento, tra l'altro, ai criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e alle restrizioni e alle deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
  Inoltre, l'articolo 39 attribuisce alla Commissione il potere di adottare alcuni atti di esecuzione concernenti la procedura e la forma delle domande relative al disciplinare, alle opposizioni, alla cancellazione.
  Nel Capo IV sono contenute disposizioni sui controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del nuovo regolamento. Da parte sua, la Commissione assicura l'applicazione uniforme della disciplina mediante atti di esecuzione (articolo 40). Anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione, quest'ultima potrà adottare atti delegati riguardo alla natura e al tipo di informazioni da scambiare e atti di esecuzione per quanto riguarda le modalità dello scambio (articolo 41).
  Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e, in particolare, per le indicazioni geografiche iscritte nel registro oppure per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle contenute nel regolamento in esame, purché compatibili con la legislazione dell'UE (articolo 42).
  Il Capo V definisce l'esercizio della delega da parte della Commissione (articolo 43), assistita dal Comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89. Sono poi previste alcune disposizioni volte ad agevolare la Pag. 143transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 110/2008 alla nuova disciplina.
  Per quanto concerne, infine, i due Allegati che integrano il testo della proposta di regolamento, il primo contiene una serie di definizioni tecniche, in particolare quelle relative all'alcole etilico di origine agricola e al distillato di origine agricola. In particolare, nella prima parte del secondo Allegato sono elencate e descritte 47 categorie di bevande spiritose.
  Sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, il Governo, nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, ha avanzato alcune perplessità per la sostituzione delle procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, nonché per l'introduzione di elementi innovativi, esorbitanti le finalità di mero allineamento della regolamentazione in esame. Nella fattispecie, il Governo ha osservato che, per conseguire gli obiettivi fissati, la proposta sembra lasciare spazi molto limitati, comunque difformi dai precedenti, alle decisioni degli Stati membri, introducendo una sostanziale innovazione per alcuni ambiti. Con riferimento, ad esempio, all'articolo 38, comma 1, della proposta, il Governo ha ritenuto che, in materia di indicazioni geografiche, la competenza a reputare soddisfatte le condizioni relative alla delimitazione della zona geografica con eventuali deroghe, spetti esclusivamente allo Stato membro interessato alla registrazione e non debba essere demandata ad atti delegati adottati dalla Commissione.
  Fa presente infine che, sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta concluso da parte della Camera dei deputati della Repubblica ceca, il Bundesrat tedesco, il Senato polacco e il Parlamento lituano ed è in corso presso il Senato della Repubblica italiana.
  Considerata la rilevanza che il settore delle bevande spiritose riveste in ambito nazionale e tenuto conto anche dei rilievi espressi dal Governo sulla proposta di regolamento in esame, ritiene utile che la Commissione svolga delle audizioni di associazioni dei produttori.

  Giorgio ZANIN (PD) concorda con il relatore sull'opportunità di svolgere delle audizioni di rappresentanti del settore, che, negli ultimi anni ha visto la nascita di forme di autoregolamentazione volte anche a valorizzare un prodotto di primaria importanza per il made in Italy.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 369.

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Luca SANI (PD), presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD Pag. 144hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, osserva che l'esame dello schema di decreto legislativo da parte della Commissione Agricoltura attesti la centralità del comparto primario in relazione al tema della produzione di biocarburanti.
  Ritiene dunque di porre all'attenzione dei colleghi alcuni punti fondamentali che la Commissione dovrebbe a suo avviso farsi carico di rappresentare alle Commissioni VIII e X in sede di espressione dei rilievi di competenza.
  In primo luogo, ritiene si debba dare massima attenzione al tema dei biocarburanti da materie prime non alimentari, considerando anche gli eventuali ostacoli al loro pieno ed efficace utilizzo.
  In secondo luogo, reputa necessario stabilire vincoli stringenti rispetto alla produzione di biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare da applicare, quanto meno, agli impianti di nuova costruzione, per evitare che i prodotti alimentari siano utilizzati a fini secondari.
  In terzo luogo, ritiene che occorra tutelare gli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati e favorire la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare.
  Infine, reputa necessario favorire un sistema produttivo virtuoso e dare un'importante spinta allo sviluppo di un'economia circolare, nonché assumere iniziative per inserire nell'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 anche gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea.
  Da ultimo, richiama il lavoro svolto dalla Commissione e, in particolare, dal suo presidente al fine di favorire il massimo impiego degli scarti derivanti dalla forestazione anche per la produzione di bioenergie.

  Mino TARICCO (PD), nel condividere tutte le questioni poste dal collega Oliverio, ritiene si debba andare nella direzione di limitare il ricorso, ai fini della produzione di bioenergie, a colture dedicate, in competizione con quelle agricole, favorendo il reimpiego degli scarti e dei rifiuti agricoli che diversamente non sarebbero più utilizzabili.
  Ritiene dunque che lo schema di decreto legislativo all'esame vada nel senso di innescare un percorso virtuoso di riconversione del sistema e che la sua adozione definitiva – ferme le precisazioni del collega Oliverio – rappresenti un'occasione per migliorare l'impatto ambientale e valorizzare, anche a fini energetici, le colture non dedicate.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, nel ringraziare i colleghi per i contributi forniti alla discussione, fa presente che già nella precedente seduta, il Governo ha fornito rassicurazioni circa la direzione cui muove la direttiva e verso la quale l'Italia intende procedere, nel senso della valorizzazione della produzione di bioenergie da scarti o da rifiuti a discapito di prodotti derivanti da colture dedicate.
  Nondimeno, non può trascurare alcune problematiche infrastrutturali del nostro Paese, che richiedono una pronta soluzione, anche al fine di assicurare una compiuta attuazione delle nuove disposizioni. Con ciò intende riferirsi, ad esempio, alle questioni connesse alla raccolta degli scarti e dei rifiuti che devono alimentare gli impianti e, quindi, alla piena valorizzazione della filiera, nonché agli evidenti ostacoli che oggi si frappongono al raggiungimento dell'obiettivo, da raggiungere entro il 2020, dell'uso di una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia.

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  Luca SANI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30. alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 25 gennaio 2017.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.05.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), dell'Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e di Federdistribuzione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 gennaio 2017:
   a pagina 207, nel sommario, alla ventesima riga, dopo la parola «conclusione» sono aggiunte le seguenti: «– Parere favorevole»;
   a pagina 209, prima colonna, all'ultima riga, dopo la parola «conclusione» sono aggiunte le seguenti: «– Parere favorevole».