CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
Pag. 10

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.
Atto n. 377.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

  Manuela GHIZZONI (PD), relatrice per la VII Commissione, premette che lo schema di decreto legislativo di cui oggi si avvia l'esame recepisce la delega prevista dalla legge 107/2015, in materia di nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Sottolinea che il nuovo sistema è profondamente diverso da quello, anzi da tutti quelli vigenti, anche se si può pensare che ne costituisca una naturale evoluzione motivata dalle esperienze e dalle riflessioni degli ultimi decenni. Si tratta però di un vero ribaltamento di paradigma: la selezione dei candidati docenti avverrà prima e non dopo la specifica formazione professionale iniziale. In proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 107 ha disposto l'accesso ai ruoli attraverso concorso pubblico nazionale dopo la laurea magistrale o diploma di secondo livello, prevedendo che, al superamento del concorso, si avvii un contratto triennale di formazione e tirocinio retribuito, attraverso cui si raggiungerà un'adeguata formazione, disciplinare e professionale, improntata – come obiettivo di lungo termine – anche al continuo aggiornamento disciplinare e didattico e Pag. 11alla costante sperimentazione e innovazione metodologica, maturando progressivamente le competenze necessarie alla funzione docente. La conclusione positiva di questo percorso determina l'attivazione del rapporto a tempo indeterminato. Si intende, quindi, sostituire il sistema vigente, che richiede, dopo la laurea magistrale, il conseguimento dell'abilitazione e, successivamente, il superamento di un concorso per entrare di ruolo.
  Evidenzia che il nuovo sistema ha l'obiettivo di attrarre e preparare alla professione docente persone giovani e competenti nelle loro discipline, anche grazie all'eliminazione delle cause che hanno determinato il fenomeno dei lunghi periodi di precariato pre-ruolo che risiedono nell'aver tenuto rigidamente separate le fasi della formazione iniziale e dell'accesso al ruolo che, d'ora in avanti, saranno indissolubilmente e strutturalmente in relazione non solo in termini organizzativi, ma anche progettuali. La delega in parola, infatti, disciplina, per la prima volta, la collaborazione paritetica e la coprogettazione tra scuola e università, ovvero istituzioni AFAM, nell'ambito della formazione iniziale e della valutazione, nel corso e a conclusione del triennio, del possesso delle necessarie competenze professionali e attitudini personali da parte degli aspiranti docenti. Si tratta di una sfida innovativa per i soggetti coinvolti, poiché la posta in gioco è di costruire un percorso che conduca alla conoscenza e all'esercizio della didattica generale e della metodologia didattica della propria disciplina, oltre che all'adeguata acquisizione di conoscenze e di competenze docimologiche, psicologiche, antropologiche, relazionali, organizzative, progettuali, digitali che ogni docente avrà modo di spendere nell'esperienza reale del complesso universo scolastico.
  Specifica che nell'illustrare lo schema, si soffermerà sugli aspetti principali, rinviando, per ogni approfondimento, alla documentazione predisposta dagli uffici. Avverte che durante l'esame dovrà essere chiarito qualche passaggio, a partire dalla definizione dell'anno nel quale sarà emanato il primo bando di concorso e dell'anno a partire dal quale il nuovo sistema diventerà l'unico per l'accesso ai ruoli nella scuola secondaria.
  Sottolinea che l'intervento riguarda sia i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che gli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria di secondo grado e sia i posti comuni che i posti di sostegno. Il concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, è indetto su base regionale o interregionale; il percorso triennale destinato ai vincitori del concorso è di tirocinio e formazione iniziale ed è differenziato fra posti comuni e di sostegno; l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato è stabilito previo superamento di valutazioni intermedie e finali del percorso formativo. Il concorso è bandito ogni due anni, sul numero di posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e terzo degli anni scolastici che compongono il percorso di formazione iniziale e tirocinio. Il bando prevede contingenti separati, per ciascuna regione, per posti comuni, posti comuni di insegnante tecnico-pratico, posti di sostegno. Ogni candidato può concorrere in una sola regione. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un regolamento definirà, fra l'altro, i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, i programmi delle prove di esame, i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli, i punteggi da assegnare, la composizione della commissione di valutazione finale e i criteri di valutazione per l'accesso al ruolo. Con il medesimo regolamento si prevede anche la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione «dei programmi» e delle tracce delle prove di esame del concorso. Al riguardo, segnala che dovrà essere chiarito se la definizione dei programmi delle prove di esame sia affidata al regolamento, ovvero debba essere definita dalla commissione nazionale di esperti. Inoltre, prevedere che la stessa commissione e, più in generale, che tutta la disciplina concorsuale siano definite con il regolamento implicherebbe, per ogni necessità di modifica, Pag. 12ripassare per il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.
  Sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal regolamento, l'USR nomina, per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso, una commissione giudicatrice, che è unica per posti comuni e di sostegno. Al riguardo, andrà chiarito se, nel caso di bando riguardante più classi di concorso raggruppate in ambiti disciplinari, debba essere nominata una commissione per ogni classe. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici e della commissione nazionale di esperti sono quantificati a decorrere dal 2018. Da ciò si dedurrebbe che l'avvio della prima procedura concorsuale secondo il nuovo sistema sia previsto per il 2018, pur non essendo le indicazioni del testo concordanti su questo. Per la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti e le classi disciplinari di titolarità dei docenti, è previsto altresì il riordino e l'aggiornamento periodico delle classi di concorso. Inoltre, è prevista l'organizzazione di specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio, volte a consentire l'insegnamento anche in classi disciplinari affini o di modificare la classe disciplinare di titolarità, nell'ambito dei limiti previsti dalla mobilità professionale e in coordinamento con la formazione continua. Tale disposizione potrà essere utilizzata anche da chi vorrà transitare dal posto di sostegno al posto comune. Requisito per la partecipazione al concorso è, per i posti comuni di personale docente, il possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma accademico di II livello, coerente con la classe di concorso. Per i posti comuni di insegnante tecnico-pratico è richiesto il possesso della laurea, oppure del diploma accademico di I livello, sempre coerente con la classe di concorso. Per i posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per i posti comuni di personale docente o di insegnante tecnico-pratico, in relazione alla classe di concorso per la quale il candidato presenta domanda di partecipazione. Per tutte le tipologie di posto, inoltre, è richiesto il possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici che il comma 181 lettera b) punto 2.1 della legge 107 ha individuato nell'ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche. Ricorda che tali crediti sono conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi, pertanto lo studente aspirante docente potrà ottenerli nel corso della laurea triennale o del diploma di I livello ovvero nel corso della laurea magistrale o del diploma di II livello, ovvero come crediti aggiuntivi nel corso degli studi o al termine di essi. A tale proposito – e allo scopo di non determinare un aggravio del percorso di studi – lo schema dispone che con decreto ministeriale si possa intervenire sulle classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di I e II livello. Nel caso si tratti di crediti aggiuntivi inseriti nel piano di studi, sarebbe necessario disporre una norma che «tuteli» gli studenti – e conseguentemente i corsi di laurea – rispetto alle conseguenze di una inevitabile impossibilità a mantenere la regolarità degli studi. Questi 24 crediti – che molto interesse hanno destato nel mondo accademico – costituiscono la parte iniziale di un unico percorso verticale, coerente ed organico, che prosegue nel triennio successivo: si tratta di un curriculum verticale nel corso del quale, in successivi momenti di formazione, si declineranno in senso pedagogico e didattico i contenuti disciplinari appresi durante gli studi universitari o accademici e matureranno le competenze specifiche che qualificano professionalmente il mestiere dei docenti. Pertanto, il dettaglio dei ventiquattro crediti formativi universitari, in termini dei settori scientifico-disciplinari in cui potranno/dovranno essere maturati, dovrà essere coerente con i successivi settantacinque crediti formativi per i posti comuni e i novanta per i posti di sostegno, nonché con tutta l'attività formativa prevista per il triennio. Una coerenza che potrà realizzarsi solo dopo aver individuato gli obiettivi formativi e le competenze da acquisire del complessivo curriculum Pag. 13verticale, senza dimenticare la necessità di un'ulteriore coerenza con i percorsi della formazione in servizio, per l'aggiornamento delle competenze personali e dei risultati della ricerca educativa come funzione imprescindibile della professione docente nella scuola delle competenze.
  Rispetto al testo della delega, lo schema specifica che almeno sei dei ventiquattro crediti devono essere conseguiti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Tra i requisiti sono altresì previsti l'attestazione di competenze linguistiche corrispondenti almeno al livello B2, nonché competenze informatiche e telematiche. Il concorso consiste in due prove scritte a carattere nazionale e una prova orale. Per i soli candidati che concorrono per i posti di sostegno è prevista un'ulteriore prova scritta a carattere nazionale. In particolare, la prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze in una specifica disciplina, scelta dal candidato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è effettuata nella lingua prescelta. La seconda prova scritta – a cui accedono i candidati che hanno superato positivamente la prima – ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova scritta consente l'accesso alla prova orale, che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base. La prova scritta aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze nella pedagogia speciale, nella didattica per l'inclusione scolastica e nelle relative metodologie. La graduatoria di merito comprende, per ciascuna sede concorsuale e per ciascuna classe di concorso, solo i candidati che hanno superato tutte le prove d'esame. Per i posti comuni, essa è formata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle tre prove, nonché nella valutazione dei titoli, mentre, per i posti di sostegno, per il 70 per cento, si tiene conto del punteggio riportato nella prova scritta aggiuntiva e, per il restante 30 per cento, della somma dei punteggi riportati nelle altre tre prove e nella valutazione dei titoli. A questo punto i candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso devono esercitare innanzi tutto l'opzione per una delle classi di concorso e, successivamente, i candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Al termine dell'esercizio di queste opzioni, in ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso, è determinato, separatamente per posti comuni e posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso maggiorato del 5 per cento. In ordine di punteggio, i vincitori scelgono poi l'ambito territoriale cui essere assegnati per svolgere il percorso formativo, tra quelli indicati nel bando nella regione in cui hanno concorso e sottoscrivono il contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio previsto dalla legge, le cui condizioni normative ed economiche sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  La retribuzione dei vincitori di concorso nel triennio di formazione iniziale e tirocinio è uno dei punti più delicati e importanti dello schema in esame, pur essendo corretto che ogni determinazione precisa venga lasciata alle determinazioni della contrattazione collettiva. La legge delega prevede espressamente un «contratto retribuito» per l'intero triennio e specifica che il decreto delegato deve dettare «la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente». Lo schema in esame prevede che, nel terzo anno di tirocinio, le condizioni economiche Pag. 14siano equivalenti a quelle di una supplenza annuale, senza ulteriori dettagli riguardo al trattamento retributivo spettante ai contrattisti nel primo e secondo anno, salvo l'indicazione che la contrattazione collettiva deve svolgersi nel limite di un maggior onere pari a 117 milioni di euro annui, a cui si aggiungono, per le esigenze del secondo anno, le risorse corrispondenti alle supplenze brevi.
  Ritiene che il dibattito nelle Commissioni congiunte dovrà approfondire attentamente questo tema, sia per adeguare il testo del decreto alle prescrizioni della delega, sia per dare una prima risposta alle preoccupazioni che sono state immediatamente sollevate. Occorrerà, in particolare, dare indicazioni sulla retribuzione del primo anno – quello destinato a conseguire il diploma di specializzazione – senza dimenticare che finora i costi della formazione sono stati interamente a carico degli interessati (sia per le SSIS, sia per TFA e PAS) per cifre cospicue, con una media di 2.500-3000 euro l'anno per persona, mentre, in futuro, non vi saranno costi ma una retribuzione per i vincitori di concorso che seguiranno il corso di specializzazione. Occorrerà, altresì, garantire le risorse economiche adeguate e individuare le condizioni generali degli incarichi didattici e della retribuzione del secondo anno affinché risultino coerenti con gli impegni formativi e lavorativi del contrattista e con la graduale assunzione della funzione di docente prevista dalla legge.
  Alla luce della previsione che quantifica gli oneri relativi alle attività delle commissioni giudicatrici a decorrere dal 2018, occorrerà chiarire perché si preveda che gli oneri derivanti dai contratti stipulati con i vincitori del concorso decorrano solo tre anni dopo. Peraltro, tale onere, riferendosi anche al primo anno del contratto, dovrebbe avere la stessa decorrenza di quella dell'onere per l'organizzazione dei corsi di specializzazione che, invece, è previsto dal 2020.
  Illustra quindi il percorso di formazione e tirocinio, facendo notare che esso è realizzato in collaborazione fra scuola, università e istituzioni AFAM e ha l'obiettivo di rafforzare la metodologia didattica e le specifiche competenze – in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche – della professione docente. Il corso universitario di specializzazione che il tirocinante deve frequentare nel primo anno di contratto comprende lezioni, seminari e laboratori, nonché attività di tirocinio per un numero di ore che saranno definite con decreto. Segnala a questo proposito un lieve contrasto lessicale presente tra l'articolo 9, comma 2, lettera b), e l'articolo 12, comma 3, dello schema in esame: nel primo si legge che il tirocinio indiretto si svolge presso le scuole, mentre nel secondo, correttamente, si indica che il tirocinio indiretto si svolge, per sua stessa definizione, presso le università o istituzioni AFAM. Fa notare che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione sarà definito dalla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, istituita dall'articolo 14 dello schema di decreto e costituita in composizione paritetica tra scuola e università. Il corso del primo anno si conclude con un esame finale, che consente di conseguire il diploma di specializzazione che dà accesso al secondo anno. Il contratto è poi confermato per il terzo anno se viene superata la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. Durante il secondo e terzo anno, il contrattista deve svolgere un progetto di ricerca-azione, sotto la guida congiunta dei tutor universitario e scolastico e, sulla base di incarichi del dirigente scolastico, può effettuare supplenze, anche brevi o saltuarie nel secondo anno ma che, nel terzo anno di contratto, riguardano posti vacanti e disponibili, quindi con orario completo di insegnamento. Segnala che la definizione di «tutor universitario» non ricomprende coloro che opereranno nelle istituzioni AFAM, per i quali potrebbe essere necessario individuare una nuova denominazione.
  La valutazione finale del percorso di formazione e tirocinio è affidata ad una commissione presieduta da un dirigente scolastico e comprende docenti universitari e delle istituzioni AFAM impegnati nei Pag. 15corsi di specializzazione, nonché il tutor scolastico e il tutor universitario del contrattista. A questo proposito ritiene utile chiarire se della commissione fanno parte anche docenti della scuola, come sarebbe auspicabile. In caso di valutazione positiva, il contrattista è inserito nella graduatoria regionale per l'accesso al ruolo, stilata sulla base dei punteggi conseguiti, e sceglie l'ambito scolastico definitivo di assegnazione. I contrattisti che conseguono il diploma di specializzazione, ma non concludono positivamente il percorso triennale, sono riammessi alla parte residua del percorso previo superamento di un nuovo concorso. Al riguardo, segnala che dovrà essere chiarito il riferimento alla validità dei titoli «eventualmente» già conseguiti.
  Il coordinamento e il monitoraggio del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso alla professione docente nella scuola secondaria sono affidati ad una Conferenza nazionale, composta pariteticamente da esperti provenienti dai sistemi scolastico, universitario e AFAM. Ad essa potrebbe anche essere affidato il compito di valutare l'efficacia del sistema a partire dagli esiti raggiunti anche al fine di suggerire eventuali modifiche da apportare dopo la fase di prima applicazione. Reputa altresì opportuno specificare che l'intera attività della Conferenza sia orientata sulla base di un quadro organico delle competenze della professionalità docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali nel settore.
  Per l'insegnamento nelle scuole paritarie la legge delega richiede, al punto 8, il «conseguimento» (non il «possesso») del diploma di specializzazione. Il decreto articola il requisito in due possibili fattispecie: la prima è, naturalmente, il possesso del diploma di specializzazione; la seconda, di carattere transitoria, è l'essere «iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso». Al riguardo, segnala che si dovrà valutare se tale ultima previsione sia coerente rispetto ai principi di delega, così come dovrà essere chiarita la previsione di conseguimento dello stesso «entro un triennio dall'immatricolazione al corso», quando invece il corso di specializzazione ha durata annuale. Considera la scelta operata dallo schema di decreto correlata all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15, laddove si prevede che «è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria», norma che tende positivamente ad allineare la situazione degli insegnanti in formazione sia presso la scuola statale che presso la scuola paritaria.
  Ritiene che un nodo da sciogliere risieda in un'altra norma della legge 107, per l'esattezza il punto 3.4, che ha previsto «la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario». Si tratta di un punto contestabile della delega che il testo dello schema di decreto rischia di complicare ulteriormente poiché lo collega forzatamente all'articolo 15, relativo alle scuole paritarie, sebbene ne sia del tutto indipendente.
  Sottolinea che uno dei punti da chiarire riguardi la previsione che le disposizioni relative al nuovo percorso entrino in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Tale disposizione rischia di pregiudicare il concreto avvio del nuovo sistema, lasciando peraltro nell'incertezza i giovani che stanno concludendo i propri studi magistrali o accademici di II livello: per rispondere alle loro legittime istanze si dispone la possibilità di attivare un nuovo corso di TFA per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento, pur nella consapevolezza che questo nuovo corso differirebbe ulteriormente l'avvio del nuovo sistema.
  Rispetto a questi temi, l'esame in Commissioni del provvedimento costituisce l'occasione per un'attenta analisi dei tempi di realizzazione delle diverse fasi del nuovo percorso (emanazione di decreti Pag. 16ministeriali, redazione del bando concorso secondo la disciplina transitoria, svolgimento del concorso per i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2019/2020 (il concorso indetto nel 2016 riguarda i posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 2018-2019) al fine di sincronizzarle e valutare quindi la possibilità di un anticipo della decorrenza del percorso triennale di formazione e tirocinio. Lo schema prevede una «disciplina transitoria», vale a dire disposizioni che si applicano per l'accesso ai ruoli a categorie di soggetti che nel tempo sono destinate ad esaurirsi. In particolare, dispone una riserva di posti nel concorso – non specificata né nell'entità, né nella durata, come invece meriterebbe di esserlo – per i soggetti abilitati e per quelli inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, con almeno 36 mesi di servizio. Si tratta di un tema delicato perché riguarda il futuro professionale di migliaia di docenti che lavorano, spesso da tempo, in condizioni di precariato. Per gli stessi soggetti che usufruiscono della riserva di posti, prevede anche una semplificazione del percorso concorsuale. In particolare, gli abilitati devono sostenere solo la prova orale, mentre i soggetti iscritti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio devono sostenere solo la prima prova scritta e la prova orale. Prevede, inoltre, una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso che sono in possesso dell'abilitazione, riservatari e non. In particolare, i vincitori del concorso relativo a posti comuni e a posti di insegnante tecnico-pratico, in possesso di abilitazione, accedono direttamente al secondo e al terzo anno del contratto. Il percorso è ridotto al solo terzo anno se i soggetti hanno prestato servizio per almeno 36 mesi. Resta da valutare se debbano o meno conseguire i crediti formativi previsti al III anno per i tirocinanti del percorso ordinario. Analoghe previsioni riguardano i vincitori del concorso relativo a posti di sostegno in possesso di pregressa specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.
  Un'ultima semplificazione è prevista per i vincitori del concorso – per tutte le tipologie di posto – che non sono in possesso dell'abilitazione, ma sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, riservatari e non. Essi, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, sono ammessi direttamente al terzo anno di contratto.
  Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo della scuola secondaria richiede, ovviamente, investimenti specifici, per retribuire i titolari dei contratti di formazione triennale e per far funzionare la macchina formativa, pur dovendosi considerare anche le risorse provenienti dall'utilizzazione dei tirocinanti del II e III anno come supplenti e, più in generale, dall'eliminazione graduale del fenomeno delle supplenze prevista dal punto 5 della legge delega. Comunque occorrerà certamente un investimento specifico per il personale universitario e scolastico che curerà la formazione dei futuri docenti.
  Stante l'attuale situazione dell'organico accademico – rispetto ai professori universitari disponibili nelle discipline interessate (in particolare nelle didattiche disciplinari) e alle loro specifiche qualificazioni nel campo della formazione degli insegnanti e della ricerca educativa – immagina le difficoltà, forse insormontabili, che gli atenei dovranno affrontare se non potranno contare su risorse specificatamente destinate a tale finalità. Gli atenei dovranno quindi essere incentivati a destinare posti di professore a questa nuova attività formativa (ad esempio con quote predefinite del Fondo di Finanziamento Ordinario e di punti organico) e a selezionare i nuovi professori anche sulla base delle loro capacità di contribuire direttamente alla formazione degli insegnanti, disponendo altresì che le docenze in discipline professionalizzanti (corsi di laboratorio e di didattica agita nelle scuole) possano essere affidate anche a insegnanti della scuola particolarmente esperti e selezionati allo scopo. A questo proposito, rispetto alle figure dei tutor scolastici e universitari – figure fondamentali per il buon funzionamento del Pag. 17nuovo sistema perché veri e propri «ponti» tra università e scuola – ritiene necessario che lo schema rinvii ad una revisione della normativa vigente, al fine di armonizzare la loro formazione, selezione e organizzazione (incluso la durata del contratto e la possibilità di eventuali esoneri, totali e parziali, dall'attività didattica) con le inedite esigenze del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo della scuola secondaria.
  Aggiunge, infine, che lo schema in parola è privo delle necessarie previsioni riguardanti la disciplina applicabile nelle regioni a statuto speciale in cui sono presenti più gruppi linguistici.
  In conclusione auspica l'avvio di una partecipata discussione – che sarà stimolata dagli esiti delle molte audizioni previste in calendario – su un tema che rappresenta una delle più grandi sfide del futuro: la disponibilità di una classe docente preparata e motivata, che possa così preparare e motivare il capitale umano del futuro.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice per la XI Commissione, nel rinviare per l'illustrazione degli aspetti generali del provvedimento e delle altre disposizioni dello schema alla relazione testé svolta dalla collega Ghizzoni, avverte che nella propria relazione si soffermerà, in particolare, sulle norme contenute nel Capo III dello schema, che disciplina il percorso di formazione iniziale e tirocinio dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria. Al riguardo, ricorda preliminarmente che, in base all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, comma 2, il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso la collaborazione fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Venendo più specificamente alle disposizioni del Capo III, segnala in primo luogo che ai sensi dell'articolo 17, comma 1, le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021. In particolare, l'articolo 8 dispone che i vincitori del concorso nazionale sottoscrivano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l'Ufficio scolastico regionale al quale afferisce l'ambito territoriale prescelto. Ricorda che la medesima disposizione prevede che le condizioni normative ed economiche del contratto di formazione iniziale e tirocinio siano definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Con riferimento al terzo anno di tirocinio, le condizioni economiche sono definite in misura equivalente a quelle relative a una supplenza annuale, in base al grado di istruzione e al tipo di posto ricoperto. Nello specifico, il comma 2 precisa che la contrattazione collettiva si svolge nel limite di un maggior onere pari a 117 milioni di euro annui, nonché nel limite delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica fa presente che tale limite di spesa è riferibile al primo e al secondo anno del contratto. Il successivo articolo 18, comma 2, nell'ambito delle disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, dispone che al relativo onere si provveda, a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della legge n. 107 del 2015. In proposito, a suo avviso, potrebbe essere utile un chiarimento sulla previsione di oneri derivanti dai contratti stipulati con i vincitori del concorso solo a decorrere dal 2021, in quanto i contratti dovrebbero trovare applicazione dall'anno scolastico 2020-2021. Ricorda inoltre che la relazione tecnica specifica, altresì, come indicato dalla legge delega, che si prevede una retribuzione crescente del contrattista nel corso del triennio. In particolare, nel corso del primo anno, finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione, si può ipotizzare l'assegnazione di una somma pari a 400 euro mensili lordi per 10 mesi. Nel secondo anno, la retribuzione potrà aumentare grazie all'incremento delle risorse derivante dai risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti. Nel terzo anno, invece, i contrattisti saranno impiegati per la copertura di posti Pag. 18vacanti e disponibili e la retribuzione sarà pari a 34.400 euro lordi per dodici mesi. Per la copertura del relativo onere saranno utilizzate le risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente. Quanto alla contrattazione collettiva, a suo avviso potrebbe essere utile chiarire in modo più puntuale i caratteri di tale contrattazione, considerando che si tratta di una disciplina innovativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Fa presente, poi, che il comma 2 precisa che la contrattazione collettiva si svolge in applicazione dei seguenti principi: conferma annuale del contratto, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10; impegno didattico nei termini previsti dagli articoli 10 e 11; sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; risoluzione anticipata del contratto nel caso di assenze prolungate ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie e finali. Il comma 3 dispone, poi, che, nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo sia rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fa presente che il comma 4 stabilisce che il contrattista su posto comune deve conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario – all'esito di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti interateneo – e, durante il secondo e terzo anno, deve completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio che, in base all'all'articolo 10, devono comportare l'acquisizione di ulteriori crediti formativi universitari o accademici, con tirocini formativi diretti e indiretti, e con la graduale assunzione della funzione docente Il contrattista su posto di sostegno deve conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica – all'esito di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo – e, durante il secondo e il terzo anno, deve completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica che, in base all'all'articolo 11, devono comportare l'acquisizione di ulteriori crediti formativi universitari o accademici, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione della funzione di docente di sostegno.
  Segnala, poi, che l'articolo 9 reca la disciplina specifica per il primo anno di contratto. In particolare, il comma 1 stabilisce che sia il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario sia il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, siano a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato, secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. La relazione tecnica specifica che si può considerare una quota massima di 485 euro per ciascun docente corsista, per una spesa complessiva di 10,13 milioni di euro ogni due anni. Al riguardo, ricorda che l'articolo 18, comma 3, dispone che i maggiori oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di specializzazione, quantificati in 5.067.000 euro a decorrere dal 2020 sono coperti mediante corrispondente riduzione del già citato Fondo destinato all'attuazione della legge n. 107 del 2015. Ai sensi del comma 2, l'ordinamento didattico dei corsi, da determinare con apposito decreto ministeriale corrisponde a un totale di 60 crediti formativi universitari o accademici ed è articolato in: lezioni, seminari e laboratori volti al completamento della preparazione nel campo della normativa scolastica, nonché, per i posti comuni, della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, Pag. 19della pedagogia e della psicologia, e, per i posti di sostegno, nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso; attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 crediti formativi, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe. Nel caso di posti per il sostegno, si tratta di attività di tirocinio di didattica di sostegno, di cui una parte svolte in presenza del docente di sostegno della classe. Fa presente che i corsi di specializzazione si concludono con un esame finale, che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative, all'esito positivo del quale si consegue il relativo diploma di specializzazione. La composizione della commissione valutatrice dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il medesimo decreto che definisce l'ordinamento didattico dei corsi. Il comma 6 precisa che la commissione comprenda, comunque, un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ricorda, altresì, che la disposizione precisa che ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.
  Fa presente, poi, che gli articoli 10 e 11 recano la disciplina relativa al secondo e terzo anno di contratto, rispettivamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno. Per entrambe le tipologie, il contratto di formazione iniziale e tirocinio è confermato per il secondo anno a condizione che sia stato conseguito il relativo diploma di specializzazione e, per il terzo anno, a condizione che sia stata superata con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. Ricorda che durante il secondo e terzo anno di contratto, il contrattista su posto comune deve predisporre e svolgere un progetto di ricerca-azione, sotto la guida del tutor universitario e del tutor scolastico. Fa presente che il contrattista deve, inoltre, acquisire 10 crediti formativi nel secondo anno e 5 crediti formativi nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica. Il contrattista su posto di sostegno, invece, deve acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 crediti formativi, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor universitario e del tutor scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione. Sulla base di incarichi del dirigente scolastico, e fermi restando gli altri impegni formativi, il contrattista, per entrambe le tipologie di posto, può effettuare supplenze nell'ambito scolastico cui è assegnato, che nel terzo anno di contratto riguardano posti vacanti e disponibili.
  Richiama, poi, i contenuti dell'articolo 12, che reca le disposizioni specifiche relative al tirocinio, specificando che lo stesso è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale e che le relative attività siano svolte sotto la guida di un tutor universitario e di un tutor scolastico. In particolare, dispone che il tirocinio diretto sia svolto presso le scuole accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento. Esso consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe. Il tirocinio indiretto, invece, è svolto presso università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario. Al riguardo, occorre, tuttavia, considerare che il comma 2 dell'articolo 9 prevede che entrambe le tipologie di tirocinio siano svolte presso le scuole dell'ambito territoriale. In ordine alla valutazione finale, fa presente che il comma 5 specifica che essa tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe, che dell'istituzione scolastica. Ricorda, infine, che si demanda al decreto Pag. 20ministeriale di cui all'articolo 9, che deve disciplinare, tra l'altro, l'ordinamento didattico dei corsi di specializzazione, la determinazione del numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto, dei criteri e delle modalità di accreditamento delle scuole, delle modalità di individuazione dei tutor scolastici, ma non anche dei tutor universitari.
  Evidenzia, altresì, che l'articolo 13 disciplina la valutazione finale del percorso di formazione iniziale e tirocinio e l'accesso al ruolo a tempo indeterminato, ricordando che tale valutazione riguarda complessivamente le attività svolte dal contrattista nel corso del triennio ed è affidata a una apposita commissione, i cui criteri di composizione devono essere definiti con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4. Già in questa sede si stabilisce, tuttavia, che la medesima commissione sia presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende docenti universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione, nonché il tutor scolastico e il tutor universitario del contrattista. In caso di valutazione positiva, il contrattista è inserito nella graduatoria regionale per l'accesso al ruolo, che è stilata sulla base dei punteggi conseguiti. In seguito, i contrattisti scelgono, in ordine di graduatoria, l'ambito scolastico definitivo di assegnazione. Si ribadisce, inoltre, che gli interessati ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge n. 107 del 2015. Ai sensi del comma 7, i contrattisti che conseguono il diploma di specializzazione, ma non concludono positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso previo superamento di un nuovo concorso. Al riguardo, si prevede che sia fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.
  Quanto alla disciplina transitoria, rammenta che l'articolo 17 prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, individuando una disciplina transitoria da applicare nelle more di tale entrata in vigore. In questo ambito, il comma 2 prevede che, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, possa essere attivato un corso di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento. I commi da 3 a 7 riguardano, invece, l'applicazione dei nuovi percorsi per l'accesso ai ruoli a categorie di soggetti destinate ad esaurirsi nel tempo. In questo ambito, il comma 3 dispone che una quota dei posti del concorso nazionale di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado sia riservata ai soggetti abilitati all'insegnamento ai sensi della disciplina previgente e a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Sono, quindi, previste per tali soggetti semplificazioni delle prove concorsuali. In particolare, i soggetti abilitati devono sostenere solo la prova orale, mentre i soggetti iscritti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, devono sostenere solo la prova scritta avente come obiettivo la valutazione del grado di conoscenza del candidato su una specifica disciplina, e la prova orale. I commi 5 e 6 prevedono, invece, una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso che sono in possesso dell'abilitazione. In particolare, i vincitori del concorso relativo a posti comuni e a posti di insegnante tecnico-pratico, in possesso di pregressa abilitazione, sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione e accedono direttamente al secondo e al terzo anno del contratto. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno del contratto qualora i soggetti abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativi. Analoghe previsioni riguardano i vincitori del concorso relativo a posti di sostegno in possesso di pregressa specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno. Fa presente, Pag. 21poi, che il comma 7 prevede una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso per tutte le tipologie di posto che non sono in possesso dell'abilitazione ma sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Essi, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, sono ammessi direttamente al terzo anno di contratto. Ricorda, infine, che il comma 8 ribadisce quanto già previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c), della legge n. 107 del 2015, in ordine all'applicazione, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, del meccanismo previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.