CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
C. 460 Speranza, C. 540 Verini e C. 3683, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 3683, approvata all'unanimità dal Senato il 17 marzo 2016, è composta di un articolo unico. Il comma 1 individua nel 21 marzo la «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie». La data individuata corrisponde alla giornata in cui si celebra, dal 1996, la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, giornata promossa dall'Associazione Libera, sotto l'Alto Patronato della Presidente della Repubblica e in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il comma 2 stabilisce che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ossia non costituisce festività nazionale, né comporta riduzione di orario degli uffici pubblici, né per le scuole. Il comma 3 prevede che in occasione della Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle Pag. 33mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie. Viene precisato che le iniziative previste sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   Le proposte di legge C. 460 Speranza ed altri «Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie» e C. 540 Verini e altri «Istituzione della «Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie» individuano anch'esse il 21 marzo come data della Giornata.
  La proposta di legge C. 460 stabilisce inoltre che, in occasione della Giornata, sono organizzate presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa sulla lotta a tutte le mafie. Viene altresì specificato che in occasione della Giornata, i predetti enti e istituzioni realizzano le rispettive iniziative attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, antiracket e antimafia. È inoltre previsto che in occasione della Giornata le scuole del primo o del secondo ciclo di istruzione, su tutto il territorio nazionale, dedicano l'intera attività scolastica esclusivamente al ricordo delle vittime delle mafie e al racconto e all'approfondimento degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente della Nazione e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie.
  La proposta di legge C. 540 prevede che, in occasione della Giornata, le istituzioni pubbliche promuovono e organizzano manifestazioni e cerimonie ufficiali per commemorare le vittime delle mafie, nonché, di intesa con le associazioni antimafia che operano sul territorio, convegni, mostre e pubblicazioni nelle scuole di ogni ordine e grado.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.
  Si ricorda, infine, che nella XV e nella XVI legislatura la I Commissione della Camera ha avviato l'esame di proposte di legge finalizzate all'istituzione di una giornata della memoria e dell'impegno per le vittime della mafia. In particolare si tratta, per la XV legislatura, delle proposta di legge C. 1970, C. 2716, C. 2738 e C. 2743 e , per la XVI legislatura, delle proposta di legge C. 656, C. 833 e C. 3179.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il decreto-legge in esame si compone di otto articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I (Disposizioni in materia ambientale) consta dei primi tre articoli.
  L'articolo 1 modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A; estende il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA; modifica i termini di adozione del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa e prevede, inoltre, l'adozione di un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate in alcuni comuni dell'area. La disposizione del comma 3 sembrerebbe volta ad integrare i contenuti del Contratto istituzionale di sviluppo , sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero della difesa, Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Commissario straordinario del Porto di Taranto e Autorità Portuale, Regione Puglia, Provincia di Taranto e Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, la Camera di commercio di Taranto e l'Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). La disposizione in esame inserisce il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia – da trasmettere alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute – tra gli interventi oggetto del Contratto stesso. La previsione del comma 3 interviene dunque con una disposizione legislativa di rango primario su una fonte contrattuale.
  L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati in base all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014.
  L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio , prevedendo che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.
  Il capo II (Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione) è Pag. 35composto di tre articoli: l'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (il cosiddetto transhipment); l'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze; l'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee, al fine di consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.
  Il capo III (Interventi per presidenza G7) si compone del solo articolo 7, che prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017. L'articolo 7 autorizza il Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) ad avvalersi, «in caso di necessità e urgenza», della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso a tale procedura semplificata viene giustificato sulla base del fatto che «Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Il riferimento sembrerebbe essere alla lettera c) del citato articolo 63, il quale limita l'utilizzo di tale procedura a tre soli casi: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.
  Infine, il capo IV (Disposizioni finali) contiene l'articolo 8, che prevede l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge reca interventi che interessano diversi settori, dalla materia ambientale a quella del lavoro, politiche sociali e istruzione, con la finalità di affrontare alcune criticità riguardanti talune aree del Mezzogiorno.
  In tale quadro, il provvedimento sembra investire in via prevalente la materia «tutela dell'ambiente» riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano altresì le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», anch'esse riservate, ai Pag. 36sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riferimento a specifiche disposizioni devono altresì essere richiamate le materie: «tutela della salute» (articoli 1, 2 e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione); «politiche sociali», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione); «istruzione», anch'essa di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.