CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2017
751.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 75

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
C. 1041 Di Salvo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 12 gennaio, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare della proposta di legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di legge.

  Valentina PARIS (PD), relatrice, osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento è volto a superare la purtroppo diffusa prassi adottata da diversi datori di lavoro che, sotto il ricatto del licenziamento o della mancata assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, facendo firmare loro una busta paga con la quale è, invece, attestato il pagamento di una retribuzione regolare. Fa presente, quindi, che la proposta di legge in esame si propone di garantire la corresponsione di retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, introducendo Pag. 76l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.
  Passando ad illustrare più analiticamente il provvedimento, che consta di cinque articoli, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la corresponsione della retribuzione al lavoratore attraverso l'accredito diretto sul suo conto corrente, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o l'ufficio postale oppure l'emissione, da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale, di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. A tale riguardo, a suo avviso, dovrebbe valutarsi se sia possibile fare ricorso ad altri strumenti che consentano la tracciabilità del pagamento. Sulla base del comma 2, il datore di lavoro non può fare ricorso ad assegni o somme contanti di denaro per provvedere alla corresponsione diretta della retribuzione. Il comma 3 delinea, quindi, l'ambito di applicazione della nuova disciplina, individuando come suo perimetro di riferimento i rapporti di lavoro subordinato, di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o occasionale, e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Dal punto di vista formale, rileva che la proposta di legge richiama, per definire i contratti di collaborazione, gli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, successivamente soppressi dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. Quanto all'ambito di applicazione della nuova disciplina, osserva, altresì, che, sulla base dell'articolo 4, le disposizioni del provvedimento non si applicano ai datori di lavoro non titolari di partita IVA nonché ai titolari di rapporto di lavoro domestico o di cura familiare. Segnala, infine, che, sulla base del comma 4 dell'articolo 1, la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Al riguardo, osserva che anche recenti pronunce giurisprudenziali confermano che la mera firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro. La firma per ricevuta del dipendente può, peraltro, costituire elemento da valutare ai fini della prova dell'adempimento. In una recente sentenza del tribunale di Bari (sentenza n. 4754 del 12 ottobre 2016), di cui ha dato notizia la stampa, si evidenzia che tale sottoscrizione può far presumere l'esatto adempimento e che, per superare la presunzione, occorre che il lavoratore fornisca la prova dell'insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 2 delinea gli obblighi in capo al datore di lavoro, disponendo, in particolare, al comma 1, che questi inserisca nella comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione oppure la dichiarazione dell'istituto prescelto dell'attivazione del canale di pagamento. Fa presente che il successivo comma 2 disciplina la procedura per l'annullamento dell'ordine di pagamento, attivabile solo in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Il comma 3 disciplina le modalità con le quali il datore di lavoro può trasferire l'ordine di pagamento ad altro istituto bancario o ufficio postale, dandone tempestiva comunicazione scritta al lavoratore. Da ultimo, segnala che il comma 4 prevede che i centri per l'impiego provvedano a modificare la modulistica di loro competenza, ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.
  Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 3, il quale prevede che il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello Pag. 77nazionale, stipuli una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la Società Poste italiane Spa, al fine di individuare gli strumenti idonei all'attuazione della legge, escludendo che da essa conseguano oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori. Anche in assenza della convenzione, tuttavia, la legge diventa automaticamente applicabile decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 4, ai sensi del quale, come già evidenziato, le disposizioni del provvedimento non si applicano ai datori di lavoro non titolari di partita IVA nonché ai titolari di rapporto di lavoro domestico o di cura familiare, fa presente, infine, che l'articolo 5 stabilisce l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro a carico del datore di lavoro che viola gli obblighi recati dal provvedimento circa le modalità di pagamento delle retribuzioni. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, è, invece, sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro. Esprime particolare apprezzamento per la previsione di un sistema sanzionatorio che, con un'opportuna graduazione in relazione alla gravità dei comportamenti, disincentivi condotte di sfruttamento dei lavoratori particolarmente odiose.
  In conclusione, osserva che la proposta di legge in esame si pone in continuità con il lavoro fin qui svolto dalla Commissione che, anche attraverso limitate ma mirate modifiche all'ordinamento vigente, ha inteso aumentare progressivamente le tutele dei lavoratori con riferimento al pagamento delle loro retribuzioni. A tale riguardo, ricorda, in particolare, la proposta di legge Atto Camera 2453, recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, che la Commissione ha approvato in sede legislativa nel luglio 2015 e che è ancora in attesa dell'approvazione da parte del Senato. Auspica, pertanto, che la proposta possa avere un rapido percorso di esame che ne consenta l'approvazione definitiva entro la fine della presente legislatura.

  Davide BARUFFI (PD) dichiara di condividere pienamente le finalità e il contenuto della proposta di legge, preannunciando la sua intenzione di sottoscriverla. Ritiene, infatti, che assicurare la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni possa rappresentare un efficace mezzo di contrasto della pratica, purtroppo non infrequente, di non corrispondere interamente ai lavoratori quanto indicato nel prospetto di paga.

  Cesare DAMIANO, presidente, esprime il proprio apprezzamento per i contenuti della proposta di legge, osservando che spesso provvedimenti di carattere puntuale, come quello all'esame della Commissione, consentono di rafforzare in modo significativo i presidi ordinamentali a tutela dei lavoratori. Quanto alle implicazioni della proposta di legge, ritiene che eventuali costi da sostenere per assicurare l'effettiva ed esatta corresponsione delle retribuzioni sarebbero ampiamente compensati, sul piano sistematico, dai benefici derivanti dalla repressione di condotte particolarmente gravi ai danni dei lavoratori, che ricevono retribuzioni inferiori a quelle indicate nella busta paga o sono costretti a restituire una parte delle somme ricevute.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.
C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini e C. 4206 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4206 Simonetti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2017.

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  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 4206 Simonetti, che verte su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già all'esame della Commissione. Fa presente che il suo esame sarà abbinato a quello delle medesime proposte di legge.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione del contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4206.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, illustra sinteticamente il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4206 Simonetti, il cui esame è stato abbinato a quello delle proposte di legge Atti Camera n. 584 Palmizio n. 1681 Vitelli, n. 3601 Damiano, n. 3796 Ciprini, n. 4125 D'Agostino e n. 4185 Polverini, il cui esame è stato rinviato, da ultimo, lo scorso 11 gennaio 2016.
  Fa presente, in particolare, che la proposta di legge testé abbinata, che consta di un unico articolo, si muove nel medesimo solco della proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano, essendo volta a limitare, mediante la sostituzione degli articoli 48,49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, riprendendo in larga misura l'impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003. Evidenzia che i principali tratti distintivi della proposta in esame, rispetto a quelle di cui è già iniziato l'esame, si rinvengono, in particolare, nella previsione della possibilità di ricorrere al lavoro accessorio per attività agricole di carattere stagionale e, soprattutto, per le vendite di fine stagione nonché per attività in favore di enti locali in cui sono coinvolti percettori di prestazioni di ammortizzatori sociali, come attualmente previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il ricorso al lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni è ammesso nei limiti dei vincoli posti dalla disciplina vigente in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. La proposta, che pone il limite del compenso complessivamente percepito a 7.000 euro nel corso dell'anno solare, introduce altresì il divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, anche in questo riprendendo il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Segnala, infine, che il provvedimento, non prevede che il lavoro accessorio possa essere svolto da lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro, specificando invece che può essere svolto da giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna, saranno stabilite le modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, con particolare riferimento allo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni informali, anche alla luce delle modifiche introdotte nella disciplina dei voucher dal decreto legislativo n. 185 del 2016. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 19 gennaio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene Pag. 79il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.05.

5-10068 Cominardi: Lavoratori presenti in Lombardia che hanno maturato anzianità contributive pari o superiori a 40 anni.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di firmatario dell'atto di sindacato ispettivo, osserva che i dati forniti dal sottosegretario Cassano, che giudica particolarmente interessanti e meritevoli di approfondimento, dimostrano in modo evidente la presenza di un gran numero di lavoratori con una lunga carriera contributiva che non riescono, tuttavia, ad accedere al pensionamento a causa del progressivo innalzamento dei requisiti richiesti. Sottolineato come molti di questi lavoratori siano attualmente disoccupati e si trovino quindi in difficili condizioni economiche, auspica che possa essere ripresa la battaglia, sostenuta anche dai deputati del gruppo del Partito Democratico della Commissione, per un abbassamento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso al pensionamento, anche al fine di superare l'attuale situazione, nella quale i giovani non lavorano e i meno giovani non riescono a raggiungere la pensione.

5-10181 Gnecchi: Collegamento tra rischio di mortalità e svolgimento di attività lavorative gravose.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea come la risposta testé fornita dal rappresentante del Governo fa seguito a una lunga serie di impegni assunti dall'Esecutivo sui medesimi temi. In particolare, ricorda che l'8 gennaio 2015, rispondendo alla sua interrogazione n. 5-04388, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fece presente che l'INPS aveva dichiarato la propria disponibilità ad effettuare un approfondimento finalizzato a valutare la possibilità di diversificare il criterio di adeguamento dell'aspettativa di vita in base alle specifiche caratteristiche dell'attività lavorativa. Successivamente, il 3 marzo 2016, il sottosegretario Cassano, rispondendo all'interrogazione n. 5-05712 della collega Patrizia Maestri, aveva dichiarato di voler approfondire la questione della rivisitazione dei criteri di adeguamento dell'aspettativa di vita, tenendo sempre presente l'esigenza di rispettare i vincoli di finanza pubblica nell'ottica di garantire, altresì, la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e aveva confermato la disponibilità dell'INPS per l'avvio di tavoli tecnici volti ad esaminare le problematiche connesse alla revisione dell'aspettativa di vita in funzione di una diversa qualificazione e individuazione dei lavori usuranti. Osserva, quindi, che l'impegno oggi assunto si pone in linea di continuità con quelli già illustrati negli anni scorsi, mentre non mancano già ora studi disponibili in materia. Cita, in particolare, lo studio pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, nel luglio 2013, la pubblicazione del Servizio Studi della Banca d'Italia relativa alle disuguaglianze nella speranza di vita, pubblicato nel febbraio 2012, il rapporto Osservasalute del 2015, gli studi pubblicati da Carlo Maccheroni, nonché le elaborazioni sviluppate in Paesi come la Francia e la Gran Bretagna. Ritiene, in particolare, significativo che anche la Ragioneria generale dello Stato, nel diciassettesimo rapporto su «Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario», pubblicato nel luglio 2016, ha evidenziato che difficilmente l'adeguamento decorrente dall'anno 2019 potrà rispettare quanto previsto dallo scenario precedente, ancorché le regole previdenziali attualmente in vigore non consentano un adeguamento dei requisiti minimi in diminuzione. Pag. 80In astratto, infatti, nel 2019 i requisiti per l'accesso al pensionamento scenderebbero a 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia degli uomini e delle dipendenti pubbliche. Auspica che vi siano le condizioni per la realizzazione degli impegni assunti su questa materia nell'ambito del verbale sottoscritto da Governo e sindacati il 28 settembre 2016. Nell'ambito della cosiddetta fase II, si prevede che si sviluppi un confronto sul necessario rapporto tra demografia e previdenza in modo da valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita, mantenendo l'adeguamento alla speranza di vita. Spera, pertanto, che, anche in quest'ottica, alle Camere siano forniti dati precisi e articolati, innanzitutto dall'INPS, il cui presidente lamenta per primo che le leggi siano adottate sulla base di parametri che giudica non «rigorosi».

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

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