CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 100

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
C. 4200 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla V commissione Bilancio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, che reca interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200).
  Tra le principali misure introdotte dal decreto in esame, segnalo, in primo luogo, le disposizioni relative al contemperamento delle esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese. Sono, Pag. 101inoltre, introdotte specifiche misure in materia di trattamento delle acque reflue, finalizzate alla rapida definizione delle procedure di infrazione tuttora pendenti nei confronti dell'Italia. Il decreto contiene altresì misure di transizione a sostegno dell'occupazione nell'ambito dei processi di riconversione industriale delle infrastrutture. Ulteriori specifiche misure operano con riguardo alle risorse del Fondo per le non autosufficienze, ai finanziamenti delle scuole europee e agli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7.
  Procederò ora ad una sintetica illustrazione del contenuto del decreto-legge che si compone di 8 articoli, rinviando come di consueto per un'analisi più dettagliata delle singole misure al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.
  L'articolo 1 reca norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva. In primo luogo, si modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni di euro erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA. Viene esteso, inoltre, il termine di durata del programma di amministrazione straordinaria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali – sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria come eventualmente modificato o prorogato (attualmente, il Piano deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi). Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi. Si prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare «Imprese e competitività 2014- 2020», approvato dal CIPE con delibera 10 del 1o maggio.
  Il comma 2 interviene sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015), che vengono destinate: nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate; nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute, successivamente trasferite alla Regione Puglia, per un progetto di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni.
  Ricorda che risulta tuttora pendente il contenzioso con l'Unione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177/2013, avviata il 26 settembre 2013, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto per violazione della direttiva 2008/1/CE (cd. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali. Vorrei inoltre segnalare che nel gennaio 2016 la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria, successivamente esteso anche al prestito di 300 milioni di euro, concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015 (legge n. 13 del 2016).
  L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle due sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 (C-565/10) e il 10 aprile 2014 Pag. 102(C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (cioè al 31 dicembre 2016). Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con il decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia). La disposizione provvede a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.
  Fa osservare che il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane, condannandola al pagamento delle spese (C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034). La Corte ha infatti accertato l'incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane sul numero dei comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto disposto dalla normativa europea e l'esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di non conformità alla direttiva. Ricordo che tale sentenza segue quella del 19 luglio 2012 (C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034), con la quale la Corte europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il 31 dicembre 2010. Mi preme evidenziare al riguardo che l'8 dicembre 2016 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia per non aver dato esecuzione alla sentenza del 2012 (ex articolo 260 TFUE) chiedendo che venga comminata una sanzione forfettaria di 62.699.421,40 euro, ed una sanzione giornaliera pari a 346.922,40 euro qualora la piena conformità non sia raggiunta entro la data in cui la Corte emetterà la sentenza. Da ultimo, segnalo che il 26 marzo 2015 la Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione (n. 2014/2059), tuttora in corso, con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa, che non risulterebbero conformi alla direttiva 91/271/CEE.
  L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.
  L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cd. transhipment). A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2017 viene istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. L'Agenzia è istituita nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment, e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. L'Agenzia è promossa e partecipata dall'Autorità di Sistema portuale competente e la sua attività è svolta con risorse umane, strumentali e finanziarie Pag. 103disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.
  L'articolo 5 incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze (legge n. 296 del 2006 – finanziaria 2007) volto a dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria integrata, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio, nonché finalizzato al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (comma 1). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (legge n. 190 del 2014 – stabilità 2015) (comma 2).
  L'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee, finalizzata a consentire lo svolgimento del previsto curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo. Tutto ciò si pone come prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate in relazione alla presenza della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi. La spesa collegata a tale disposizione è pari a 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017. Come specificato nella relazione introduttiva al disegno di legge, la finalità è quella di assicurare le risorse necessarie a garantire un'offerta formativa plurilingue ai figli del personale espatriato in servizio presso la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi.
  L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara – prevista dall'articolo 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) – per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti.
  L'articolo 8 reca infine la disposizione relativa all'entrata in vigore del decreto.
  Osserva infine che l'articolo 7 nel riconoscere genericamente in via legislativa ai procedimenti necessari per la realizzazione degli «interventi funzionali» ai fini di un grande evento carattere di imprevedibilità in relazione alla loro consistenza e durata, tale da costituire presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando, sembrerebbe derogare implicitamente al disposto dell'articolo 63, ampliandone l'ambito di applicazione (definito sulla scorta di quanto prevede l'articolo 32 della direttiva europea 2014/24/UE).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Atto n. 365.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – attua la delega prevista dall'articolo 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo nel nostro ordinamento il contenuto della decisione Pag. 104quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
  La decisione quadro 2003/568/GAI è volta a stabilire il principio generale in base al quale devono costituire illeciti penali all'interno dell'Unione europea e devono essere sanzionati con pene effettive, proporzionate e dissuasive i comportamenti di corruzione attiva e passiva tenuti nel settore privato; in tale ambito debbono essere perseguite anche le persone giuridiche private.
  Nonostante il fenomeno più noto e deprecato sia costituito dalla cd. «corruzione pubblica» che coinvolge i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, è andata crescendo la consapevolezza che il fenomeno corruttivo apporta significativi danni all'economia e distorsioni della concorrenza anche quando gli illeciti vedano protagonisti i privati.
  La decisione quadro impone, quindi, agli Stati membri di procedere alla introduzione nei propri ordinamenti di sanzioni penali che colpiscano i seguenti comportamenti illeciti, in quanto condotte intenzionali compiute nell'esercizio di attività professionali, svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro o non di lucro (articolo 2):
   promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta di compiere un atto in violazione di un dovere (par. 1, lettera a); tale fattispecie riguarda la corruzione attiva tra privati;
   sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere (par. 1, lettera b); tale ipotesi consiste nella corruzione passiva tra privati;
   istigare e favorire chi esercita funzione direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato a porre in essere le indicate condotte corruttive (articolo 3).

  Le sanzioni (articolo 4) per le indicate ipotesi di corruzione tra privati debbono consistere in pene di durata massima compresa tra uno e tre anni.
   Il termine di attuazione della decisione quadro (articolo 9) è scaduto il 22 luglio 2005.
  Ricorda che la corruzione nel settore privato nel nostro ordinamento non è disciplinata dal codice penale ma da disposizioni penali contenute nel codice civile. La corrispondente fattispecie (articolo 2635 del codice civile), introdotta dalla legge 61 del 2002 (allora rubricata «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità»), è stata poi riformata dalla cosiddetta legge Severino (L. 190 del 2012), che ha, così, inteso adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI).
  L'adeguamento della normativa italiana operato con la legge Severino del 2012 non è stato ritenuto soddisfacente a livello europeo in quanto non recepisce pienamente i contenuti della Convenzione penale sulla corruzione del 1999 (ratificata dall'Italia con la legge n. 112 del 2012) e della decisione quadro 2003/568/GAI. In particolare, dopo che la necessità di un più incisivo intervento in materia del legislatore italiano era già stata sottolineata nelle Raccomandazioni contenute nei rapporti del GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa del 2 luglio 2009 e del 23 marzo 2012, la prima Relazione della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione (allegato sull'Italia) del 3 febbraio 2014 ha ritenuto che la nuova disciplina «non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime Pag. 105sanzionatorio». Il più recente rapporto del GRECO (Third evaluation round; Second compliance Report on Italy), pubblicato il 5 dicembre 2016, ha analizzato lo stato di avanzamento degli Stati membri nell'adeguamento alle sue Raccomandazioni in materia di corruzione. In relazione all'introduzione nell'ordinamento del reato di corruzione tra privati (criminalise bribery in the private), il GRECO ha confermato come, al momento, l'Italia risulti ancora parzialmente inadempiente. Il Rapporto, tuttavia, segnala la delega concessa al Governo con la legge di delegazione europea 2015 nonché la conseguente adozione da parte dell'Esecutivo dello schema di decreto (ora al nostro esame) per l'attuazione della citata decisione quadro 2003/568/GAI.
  Sottolinea come nella citata Relazione della Commissione Europea sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014, nella sezione relativa all'Italia, si riporta il dato registrato dalla Corte dei conti secondo il quale i costi diretti totali della corruzione ammontano a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4 per cento del PIL). Sono inoltre riportati i risultati del sondaggio realizzato con lo speciale Eurobarometro del 2013 sulla corruzione: il 97 per cento dei rispondenti italiani (la seconda percentuale dell'Unione in ordine di grandezza) ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia (contro una media UE del 76 per cento) e il 42 per cento afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano (contro una media UE del 26 per cento). Per l'88 per cento dei rispondenti italiani corruzione e raccomandazioni sono spesso il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici (contro una media UE del 73 per cento). Inoltre la mancanza di fiducia nelle istituzioni pubbliche risulta molto diffusa: secondo i dati raccolti dal sondaggio, le figure pubbliche verso le quali vi è maggior sfiducia sono i partiti politici, i politici nazionali, regionali e locali e i funzionari responsabili dell'aggiudicazione degli appalti pubblici e del rilascio delle licenze edilizie. Nel rapporto si evidenziano infine i profili di differenza tra la normativa italiana e quella europea in materia di corruzione nel settore privato.
  Segnala inoltre che il 18 dicembre 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI. Secondo la Commissione l'assenza di qualsiasi comunicazione in riferimento alla citata decisione quadro costituisce un mancato recepimento totale. La Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere alla richiesta EU Pilot entro quattro settimane, e a comunicare le misure nazionali di recepimento, aggiungendo che, in caso di assenza di una risposta soddisfacente e di una comunicazione di un completo recepimento, potrà decidere di avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non piena conformità della normativa interna rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 2 (condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche) della decisione quadro.
  In particolare, secondo il Governo, sia la corruzione attiva che quella passiva non sarebbero pienamente allineate alle definizioni contenute nell'articolo 2 della decisione quadro e non sarebbe contemplata dal decreto legislativo n. 231/2001 la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva.
  Il Governo è stato, quindi, delegato ad attuare – dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2015 – la decisione quadro 2003/568/GAI (analoga delega era già stata prevista dall'articolo 28 della legge comunitaria 2007 – legge 25 febbraio 2008, n. 34 – il cui termine di attuazione è scaduto il 21 marzo 2009).
  Il provvedimento in esame è composto da 7 articoli (divisi in tre Titoli). Pag. 106
  In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in conformità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla responsabilità degli enti.
  Come rilevato nella relazione del Governo al provvedimento, l'opzione sistematica di intervenire in materia di corruzione tra privati modificando il codice civile anziché inserire il reato nel codice penale è derivata dalla previsione contenuta nella delega (articolo 19, comma 1, lettera a) che impone di intervenire «tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti».
  Mentre il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l'oggetto del decreto (ovvero l'attuazione nell'ordinamento nazionale della decisione quadro 2003/568/GAI), il Titolo II (articoli 2-6) reca modifiche ed integrazioni al codice civile ed al D.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
  L'articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del provvedimento.
  Segnala, infine, che la relazione del Governo allo schema in esame rileva come l'articolo 7 della decisione quadro – relativo alla competenza dello Stato membro sui reati di cui agli articoli 2635 e 2635-bis c.c. commessi interamente (o parzialmente) sul suo territorio ovvero commessi a vantaggio di una persona giuridica con sede principale sul territorio di detto Stato – non necessiti di trasposizione nell'ordinamento interno, risultando la materia della competenza già regolata dagli artt. 4, 6, 7, 9 e 10 del codice penale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
Atto n. 366
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2016 – è volto al recepimento, sulla base della delega conferita dalla L. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
  Ricorda che la XIV Commissione si è concentrata sulla materia nel corso dell'esame della Legge di delegazione 2015, svolgendo un ampio ciclo di audizioni, e approvando un emendamento che individuava specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva.
  In particolare, i principi e criteri direttivi specifici – che per la maggior parte dei casi riprendono i principi già indicati dalla direttiva – concernono:
   la garanzia di standard di trasparenza idonei (lettere a) e m)), anche mediante l'obbligo di trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);
   il divieto di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi (lettera b)) (la disposizione ricalca il principio contenuto nell'articolo 4 della direttiva); Pag. 107
   la definizione di requisiti di adesione sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori (lettera c)) (la disposizione riprende il principio contenuto nell'articolo 6, par. 2, della direttiva);
   la previsione che lo statuto stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei membri al processo decisionale dell'organismo (lettera d)) (la disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 6, par. 3, della direttiva);
   la distribuzione regolare e con la necessaria diligenza degli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato (lettere e) ed f)).
   l'obbligo, da parte di ciascun utilizzatore, di produrre alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti;
   la previsione di assicurare la messa a disposizione di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione delle controversie alternativi al contenzioso, nonché il ricorso a procedure giurisdizionali (lettera h)) (la direttiva disciplina le tre fattispecie negli articoli 33-35);
   la riforma dell'attività di riscossione della SIAE e degli altri organismi di gestione collettiva, in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza, con particolare riferimento all'attività dei mandatari territoriali (lettera i)) (l'obiettivo riprende il principio contenuto nell'articolo 11, par. 2, della direttiva);
   la previsione di forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore e dei diritti connessi – con remunerazione dei titolari dei diritti in forma compensativa da parte della SIAE –, da riconoscere agli organizzatori di: spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti; spettacoli dal vivo con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi; eventi o ricorrenze particolari, da individuare con decreto del Ministro dei beni culturali (lettera l)) (la direttiva non contiene specifiche disposizioni al riguardo);
   la ridefinizione dei requisiti minimi per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi in linea con le previsioni della direttiva, nonché con le «esigenze rappresentate dal mercato» (lettera n)).

  Ricorda che, con riferimento ai criteri di delega richiamati, nella fase precedente la definitiva approvazione della legge di delegazione europea 2015 da parte del Senato, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, il 1o giugno 2016, ha formulato osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la direttiva e con la disciplina inerente la concorrenza, a garanzia e tutela degli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione della SIAE.
  In particolare, l'AGCOM ha rilevato «che in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l’incumbent senza discriminazioni.
  Il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della Legge sul diritto d'autore (L. 633 del 1941, che riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore) peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola.
  È pertanto compito del Legislatore italiano individuare criteri di attuazione della Pag. 108Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di collecting societes stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti». Ha, inoltre, rilevato che «Appare evidente che tale riforma debba essere accompagnata da un ripensamento dell'articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l'intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto».
  Sul punto evidenzia come il dibattito sembri aver trovato un punto di equilibrio nell'approvazione al Senato – il 22 giugno 2016 – dell'odg 0/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'AGCOM osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva, ad istituire procedure appropriate per monitorarne il rispetto, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono.
  La direttiva doveva essere recepita entro il 10 aprile 2016. In relazione al mancato recepimento, il 30 maggio 2016 è stato notificato all'Italia l'avvio di una procedura di infrazione.
  Quanto all'articolato dello schema di decreto, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi qui a richiamarne sinteticamente i contenuti.
  Il Capo I (articoli 1-3) reca le disposizioni generali.
  Gli articoli da 1 a 3 recepiscono gli omologhi articoli della direttiva dedicati, rispettivamente, all'oggetto, alle definizioni e all'ambito di applicazione.
  In particolare, viene definito organismo di gestione collettiva, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è detenuto o controllato dai propri membri, e/o non persegue fini di lucro. In tale definizione è inclusa esplicitamente la SIAE; entità di gestione indipendente, un soggetto che ha – come uniche o principali – le medesime finalità dell'organismo di gestione collettiva ma che, a differenza di questo, non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti, e persegue fini di lucro.
  Vengono altresì definiti: titolare dei diritti, membro di un organismo di gestione collettiva, licenza multiterritoriale, diritti su opere musicali on line.
  Il Capo II (articoli 4-28) reca la disciplina degli organismi di gestione collettiva.
  Particolarmente rilevante il contenuto dell'articolo 4, che recepisce gli articoli 4 e 5 della direttiva, sancendo, anzitutto, il principio per cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei loro diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.
  Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, Pag. 109resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della L. 633/1941.
  Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'esclusiva vale in Italia, mentre rimane ferma la possibilità per i titolari dei diritti d'autore di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo.
  Con riferimento all'esclusiva riservata alla SIAE in Italia, la stessa relazione illustrativa fa presente che, in base al considerando 12 della direttiva, la stessa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri (quali la gestione individuale, l'estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l'estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva) e che neanche la legge delega ha previsto la possibilità di modificare i regimi di gestione attualmente vigenti.
  I successivi articoli da 5 a 8 provvedono a recepire gli articoli 6 e 7 della direttiva (in materia di requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva, di requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva, di diritti dei titolari che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva, di meccanismi di partecipazione) nonché alcuni dei principi di delega richiamati.
  Gli articoli da 9 a 13 riguardano gli organi degli organismi di gestione collettiva, la loro amministrazione, convocazione e controllo contabile, e recepiscono gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva.
  Gli articoli da 14 a 19 riguardano la gestione dei proventi da parte degli organismi di gestione collettiva.
  Gli articoli 20 e 21 definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva.
  Gli articoli 22 e 23 disciplinano le relazioni con gli utilizzatori dei repertori.
  Gli articoli 24-28 riguardano trasparenza e comunicazioni. In particolare, l'articolo 28 dà attuazione all'articolo 20, comma 1, lettera m), della L. 170/2016, disponendo che la SIAE, in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmette alle Camere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell'attività svolta.
  Il Capo III (articoli 29-37) reca norme in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali online. Gli articoli in questione recepiscono la disciplina contenuta nel Titolo III della direttiva in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse online.
  Il Capo IV (articoli 38-44) reca disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni.
  Il Capo V (articolo 45) reca ulteriori disposizioni attinenti al diritto d'autore, affidando – come previsto dall'articolo 20, lett. l) della legge delega – ad un decreto del Ministro dei beni culturali la definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari.
  Il Capo VI (articoli 46-51) reca infine le disposizioni transitorie e finali, ivi comprese la modifica della disciplina relativa al Nuovo IMAIE (sottraendo l'attività dell'ente alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio, del MiBACT e del Ministero del lavoro), la previsione che il MIBACT debba trasmettere, entro il 10 ottobre 2017, alla Commissione europea una relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano e la clausola di invarianza finanziaria.

Pag. 110

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 369
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della Legge di delegazione europea 2015 (L. 12 agosto 2016, n. 170), ed è volto all'attuazione di due direttive:
   la direttiva 2015/652/UE, che definisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 98/70/UE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Ricordo che la direttiva 98/70/UE contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
   la direttiva 2015/1513/UE, che modifica la direttiva 98/70/UE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/UE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

  Il termine per il recepimento della direttiva 2015/652/UE è fissato al 21 aprile 2017, mentre quello per il recepimento della direttiva 2015/1513/UE è fissato al 10 settembre 2017.
  La legge di delegazione europea 2015 ha introdotto specifici principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513.
  In particolare, il Governo è tenuto a:
   adottare, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dalla direttiva 2015/1513/UE (lettera a));
   prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/UE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di rispettare gli obblighi della direttiva 98/70/UE evitando la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari (lettera b)).

  Le due direttive in questione hanno posto in capo agli Stati membri obblighi di: ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/UE); raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/UE).
  Esse, inoltre, hanno fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi affinché siano conteggiati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra. Poiché è probabile che i biocarburanti contribuiscano in maniera significativa al raggiungimento dei suddetti obiettivi e dato che la loro produzione parte da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura, la direttiva (UE) 2015/1513 modifica le due direttive includendo alcune disposizioni volte a fronteggiare Pag. 111l'impatto del cambiamento della destinazione dei terreni. È fondamentale, infatti, che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile: l'aumento delle coltivazioni non può avvenire in maniera indiscriminata poiché le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento di destinazione dei terreni possono annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti.
  La direttiva (UE) 2015/1513 mira quindi a: limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/UE; incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/UE rispetto ai biocarburanti convenzionali; migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante; migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a dare conto delle filiere di produzione dei biocarburanti, dei volumi e delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.
  La direttiva tutela gli investimenti già in atto fino al 2020. Dopo tale periodo, i biocarburanti che non consentono una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra e che sono prodotti da colture utilizzate per la produzione di alimenti e di mangimi (da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose) non dovranno essere sovvenzionati.
  Si intende così preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. I biocarburanti avanzati provengono da alghe o da rifiuti e presentano un rischio limitato di determinare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, non essendo in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.
  Al fine tra l'altro di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con prestazioni ridotte in termini di gas a effetto serra, la direttiva determina l'aumento della soglia minima di riduzione (pari ad almeno il 60 per cento) delle emissioni di gas ad effetto serra applicabile a biocarburanti e bioliquidi prodotti nei nuovi impianti a partire dal 5 ottobre 2015.
  Per evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la direttiva introduce anche una definizione di residuo della lavorazione che esclude i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tale fine.
  Inoltre, stabilisce nuovi incentivi per stimolare l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e aumenta i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto elettrico (ferroviario e stradale).
  Per un'analisi dettagliata dei contenuti dello schema di decreto rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Si limita qui a ricordare che lo schema è composto da 17 articoli, ed interviene mediante novelle al decreto legislativo n. 66 del 2005, di attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
  L'articolo 1 recepisce l'articolo 1 della direttiva 2015/652/UE, che definisce il suo campo di applicazione, in ordine ai metodi di calcolo ed agli obblighi di comunicazione, ad uso dei fornitori, relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
  L'articolo 2 recepisce anzitutto le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2015/652/UE, modificando la definizione di combustibile. Vengono poi recepite le numerose definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2015/1513/UE.
  L'articolo 3 modifica la disciplina sugli obblighi di comunicazione e di trasmissione dei dati riguardanti la qualità e la quantità di benzina e combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente. Pag. 112
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina riguardante gli obblighi dei fornitori per la riduzione delle emissioni di gas serra e i metodi di calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra.
  L'articolo 5 recepisce quanto previsto dall'articolo 7-ter della direttiva 98/70/UE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/1513/UE in merito ai nuovi obblighi di riduzione delle emissioni di gas-serra in capo agli impianti di produzione di biocarburanti.
  Si prevedono in particolare i seguenti obiettivi di riduzione: almeno il 60 per cento per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; almeno il 35 per cento fino al 31 dicembre 2017 ed almeno il 50 per cento dal 1o gennaio 2018, per gli impianti già operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza (nuovo comma 2 dell'articolo 7-ter del D.Lgs. 66/2005).
  L'articolo 6 concerne la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, ed è volto ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni in materia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva UE 2015/1513.
  L'articolo 7 recepisce quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 5), lettera a), della direttiva (UE) 2015/1513 in ordine alla possibilità di utilizzare valori di emissione per i gas ad effetto serra, derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole, diversi da quelli standard di cui all'allegato V-bis.
  L'articolo 8 disciplina gli accertamenti sulla conformità dei combustibili; con la novella si prevede che l'organismo competente per gli accertamenti in materia sarà il GSE e non più l'ISPRA.
  L'articolo 9 modifica in alcune parti il regime delle sanzioni previste dall'articolo 9 del DLgs. 66/2005 a carico dei gestori di depositi e di impianti per la commercializzazione di benzine o combustibili diesel in caso di violazione dei divieti in materia.
  L'articolo 10 novella l'Allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che reca norme tecniche per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.
  L'articolo 11 recepisce gli allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652, aggiungendo ulteriori testi dopo l'ultimo allegato del decreto n. 66/2005.
  Gli articoli da 12 a 15 contengono norme di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, in materia di biocarburanti avanzati: questi, al 2020, dovranno costituire lo 0,5 percento in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in tutte le forme di trasporto. Alle predette novità viene conformato anche il meccanismo di sostegno indiretto alla produzione di biocarburanti, che consiste nell'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio di immettere nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ogni anno.
  L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 17, fa salve disposizioni vigenti in materia di accisa.
  Ricorda infine che il 30 novembre scorso la Commissione UE ha adottato il Pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», che comprende la proposta di direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili COM(2016)767, che modifica la direttiva 2009/28/UE. A differenza di quanto previsto nell'attuale direttiva 2009/28/UE l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili del 27 per cento entro il 2030 non sarà tradotto in obiettivi nazionali indicati dalla Commissione UE. Nel caso in cui la Commissione UE, che avrà il controllo sui piani climatici e energetici nazionali, identifichi un divario tra le misure adottate dagli Stati Membri e il conseguimento dell'obiettivo per il 2030, potrà intervenire con ulteriori azioni a livello europeo. Nella revisione della direttiva 2009/28/UE, la Commissione propone una serie di misure finalizzate a creare parità di condizioni per tutte le tecnologie, adattare il mercato elettrico, remunerare la flessibilità sia nella generazione che nella domanda e nello stoccaggio. Il dispacciamento prioritario viene confermato per le Pag. 113installazioni esistenti e le piccole installazioni e laddove sia dimostrato dallo Stato Membro che è necessario a raggiungere l'obiettivo sulle fonti rinnovabili, mentre la riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere tenuta al minimo. Inoltre, si prevedono misure sulla cogenerazione, le bioenergie, i combustibili avanzati per il trasporto, la biomassa.
  Dello stesso pacchetto fa parte anche la proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia COM(2016)759, che, tra l'altro, contiene modifiche alle direttive 98/70/UE e 2015/652 del Consiglio (articoli 40 e 49). La proposta intende riunire gli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione presenti nei principali atti normativi dell'UE sull'energia, il clima e altri ambiti d'intervento relativi all'Unione dell'energia semplificandoli.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.