CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 91

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Rappresentanti dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

Rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 15.25.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che, come convenuto, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'esame del disegno di legge riprende al termine del ciclo di audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria Pag. 92legislativa, in cui la Commissione ha avuto modo di raccogliere un ampio ventaglio di elementi utili ai fini del prosieguo dell'esame.
  Nella seduta odierna, pertanto, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 gennaio 2017, proseguirà l'esame preliminare del provvedimento approvato dal Senato.
  Ricorda che nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, al fine di definire il numero di sedute da dedicare all'esame preliminare del provvedimento, è stato richiesto ai rappresentanti dei gruppi di voler indicare quanto prima i deputati che intendano intervenire nell'ambito dell'esame preliminare. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire già nella seduta odierna.

  Roberto SIMONETTI (LNA), ricollegandosi alle ultime audizioni informali svolte dalla Commissione, che si sono incentrate sulla disciplina del lavoro agile, fa presente di non avere particolare fiducia in tale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, che determina l'isolamento dei lavoratori e la parcellizzazione delle loro attività, impedendo la condivisione delle esperienze e un proficuo scambio di idee, elementi alla base della crescita e dello sviluppo professionale. Nel ritenere che eventuali benefici derivanti dal ricorso al lavoro agile sarebbero di scarso respiro, osserva che sarebbe assurdo ipotizzare un ricorso sistematico a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte di soggetti addetti a mansioni apicali, che dovrebbero risolvere esclusivamente in via telefonica o informatica, problematiche complesse attinenti alla organizzazione aziendale.
  Venendo al contenuto delle singole disposizioni del provvedimento, rileva in primo luogo l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, che esclude dall'ambito di applicazione del disegno di legge gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, di cui all'articolo 2083 del codice civile. Considerato che, ai sensi di tali disposizione, sono considerati piccoli imprenditori coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, si domanda se non ricadano in tale definizione anche i liberi professionisti. Se così fosse, infatti, ad essi non si applicherebbero le disposizioni del provvedimento in esame. Quanto alle previsioni dell'articolo 2, relativo alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, segnala l'opportunità di estenderne l'applicazione anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e soggetti privati diversi dalle imprese, che rappresentano la parte più consistente dei committenti delle prestazioni dei lavoratori autonomi. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 3, ritiene che si debba affrontare il tema dell'equo compenso, anche alla luce delle interessanti contributi forniti del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, che ha sostanzialmente proposto di introdurre una presunzione di abusività dei compensi inferiori ai minimi stabiliti dai parametri vigenti. Per quanto concerne, invece, l'articolo 5, segnala l'esigenza di chiarire che la delega ivi attribuita al Governo si estenda anche ai professionisti iscritti a collegi, come avviene, peraltro, per la delega di cui al successivo articolo 6. Quanto alle disposizioni in materia di tutela della maternità e della genitorialità, rileva l'opportunità di verificare se le prestazioni che vengono riconosciute nell'ambito della gestione separata dell'INPS trovino corrispondenza in quelle previste nell'ambito degli enti di previdenza privatizzati. Ribadisce, inoltre, le critiche già formulate nel corso delle audizioni informali con riferimento alle disposizioni dell'articolo 9, che intendono attribuire ai servizi pubblici per l'impiego un ruolo rilevante nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo, evidenziando come tale intermediazione contrasti con l'essenza stessa del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra lavoratore autonomo e committente e sia suscettibile di promuovere una concorrenza basata solo sull'abbassamento dei compensi. A suo avviso, Pag. 93infatti, l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel settore delle libere professioni può adeguatamente essere svolta dagli ordini e dai collegi, senza prevedere un intervento di servizi essenzialmente pensati per il collocamento dei lavoratori dipendenti. Quanto all'articolo 10, che reca una delega in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza negli studi professionali, osserva che la previsione di una tutela per le persone che svolgono attività lavorativa al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione impone oneri ingenti agli studi professionali che potrebbero valutare con attenzione la possibilità di rinunciare ai praticanti.
  Esprime, altresì, le proprie perplessità sulle disposizioni dell'articolo 11, che sembrano attribuire alle pubbliche amministrazioni il compito di assistere i lavoratori autonomi nella predisposizione delle domande per la partecipazione ad appalti e bandi pubblici, osservando che un buon professionista dovrebbe essere in grado di predisporre la necessaria documentazione.
  Tornando alle disposizioni del Capo II, relativo al cosiddetto lavoro agile, rileva l'opportunità di approfondire la portata dell'articolo 19, comma 1, ai sensi del quale: «il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile», chiedendosi se si configuri un generale obbligo di protezione anche per prestazioni di lavoro svolte al di fuori dei locali aziendali.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, concorda sull'esigenza di valutare con attenzione la diversa formulazione degli articoli 5 e 6, che fanno riferimento rispettivamente alle «professioni ordinistiche» e ai «professionisti iscritti agli ordini o ai collegi». Analogamente, ritiene che si debbano approfondire le implicazioni delle disposizioni dell'articolo 19, in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito del cosiddetto lavoro agile.

  Gessica ROSTELLATO (PD) esprime la propria personale soddisfazione per il testo del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, che affronta temi che più volte sono stati oggetto di discussione e di approfondimento nell'ambito dei lavori della Commissione e che raccoglie molte delle sollecitazioni formulate, anche in quell'ambito, dalle associazioni rappresentative dei lavoratori autonomi. Nel sottolineare come il provvedimento determini un complessivo rafforzamento delle tutele per il lavoro autonomo, osserva, tuttavia, come sussistano degli aspetti del testo trasmesso dal Senato meritevoli di approfondimento, anche in vista dell'introduzione di possibili modifiche e integrazioni a tale testo. Dichiara, in particolare, di condividere l'esigenza di un chiarimento rispetto ai dubbi prospettati dal collega Simonetti con riferimento alla formulazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 5, mentre dissente decisamente dalle sue considerazioni rispetto all'articolo 9, osservando che, laddove i servizi pubblici per l'impiego funzionano, essi già offrono servizi alle domande e alle offerte di lavoro autonomo, anche con riferimento a soggetti iscritti in ordini e collegi. A suo avviso, quindi, non vi è da temere tanto uno snaturamento delle prestazioni libero-professionali, quanto piuttosto una sostanziale inefficacia delle disposizioni, in ragione delle note criticità che affliggono, specialmente in alcune realtà territoriali, il sistema dei centri per l'impiego. Quanto al lavoro agile, condivide l'opportunità di un intervento normativo, che consenta una stabilizzazione e un ampliamento del ricorso a tale modalità di prestazione dell'attività lavorativa, che potrebbe favorire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro con strumenti alternativi rispetto al ricorso ai congedi straordinari e alle tutele di cui alla legge n. 104 del 1992. Nel sottolineare l'opportunità di precisare e rafforzare le disposizioni dell'articolo 15, comma 4, in materia di incentivi, evidenzia l'esigenza di chiarire in modo più efficace, anche alla luce dei dubbi espressi dai rappresentanti della CIDA, che il recesso di cui all'articolo 16, comma 2, è da intendersi riferito all'accordo relativo al lavoro agile e non al Pag. 94rapporto di lavoro. Per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, a suo avviso, dovrebbe precisarsi che la responsabilità del datore di lavoro è essenzialmente riferibile ai mezzi e agli strumenti forniti al lavoratore, osservando che si dovrebbe valutare la possibilità di adeguare i premi INAIL in considerazione della diversa incidenza degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Conclusivamente, segnala l'opportunità di rafforzare il quadro normativo relativo al ricorso allo smart working nelle pubbliche amministrazioni.

  Cesare DAMIANO, presidente e relatore, con riferimento all'ultima considerazione della collega Rostellato, osserva che la legge n. 124 del 2014, la cosiddetta «legge Madia», prevede, all'articolo 14, comma 1, la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Potrebbe, quindi, valutarsi se inserire in questa sede uno specifico richiamo anche alla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.