CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2017
749.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 97

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 369.
(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Luca SANI (PD), presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è Pag. 98stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive) sullo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16 della legge di delegazione europea per l'anno 2015, in attuazione, per gli aspetti di interesse della Commissione, della direttiva (UE) 2015/1513, del 9 settembre 2015, che ha modificato la direttiva 98/70/CE – che incoraggia la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per la produzione di biocarburanti avanzati, generati ad esempio da alghe o da rifiuti, che non sono in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale – e della direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.
  Le disposizioni che recepiscono la predetta direttiva sono quelle contenute al Titolo II (articoli da 12 a 17).
  In proposito, fa presente che le due direttive in questione hanno posto in capo agli Stati membri obblighi di: ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/CE); raggiungere nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/CE).
  Esse, inoltre, hanno fissato criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi affinché siano conteggiati ai fini della riduzione dei gas a effetto serra. Poiché è probabile che i biocarburanti contribuiscano in maniera significativa al raggiungimento dei suddetti obiettivi e dato che la loro produzione parte da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura, la direttiva (UE) 2015/1513 modifica le due direttive includendo alcune disposizioni volte a fronteggiare l'impatto del cambiamento della destinazione dei terreni. È fondamentale, infatti, che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile: l'aumento delle coltivazioni non può avvenire in maniera indiscriminata poiché le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento di destinazione dei terreni possono annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti.
  La direttiva (UE) 2015/1513 mira quindi a: limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE; incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali; migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante; migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a dare conto delle filiere di produzione dei biocarburanti, dei volumi e delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.
  In proposito, precisa che la direttiva tutela gli investimenti già in atto fino al 2020. Dopo tale periodo, i biocarburanti che non consentono una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra e che sono prodotti da colture utilizzate per la produzione di alimenti e di mangimi (da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose) non dovranno essere sovvenzionati.
  Si intende così preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. I biocarburanti avanzati provengono da alghe o da rifiuti e presentano un rischio limitato di determinare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, non essendo in competizione diretta con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.
  Al fine tra l'altro di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con prestazioni Pag. 99ridotte in termini di gas a effetto serra, la direttiva determina l'aumento della soglia minima di riduzione (pari ad almeno il 60 per cento) delle emissioni di gas ad effetto serra applicabile a biocarburanti e bioliquidi prodotti nei nuovi impianti a partire dal 5 ottobre 2015.
  Per evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la direttiva introduce anche una definizione di residuo della lavorazione che esclude i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tale fine.
  Infine, stabilisce nuovi incentivi per stimolare l'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e aumenta i fattori di moltiplicazione per il calcolo del contributo dell'elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto elettrico (ferroviario e stradale).
  Quanto ai principi e ai criteri direttivi, ricorda che l'articolo 16 della legge di delegazione europea 2015 ne contiene alcuni specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, tra i quali vi è quello di adottare, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dall'articolo 1 e 2 della direttiva 2015/1513/UE (lettera a)).
  In particolare, l'articolo 2 della direttiva 2015/1513/UE, al paragrafo 1, modifica a sua volta la precedente direttiva 2009/28/CE (articolo 2), includendovi le definizioni di:
   «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: quali residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; nei quali non sono inclusi i residui delle industrie connesse o della lavorazione.»;
   «residuo della lavorazione», quale la sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
   «rifiuti», per la definizione dei quali si richiama l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, escludendo le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione. Ai sensi della richiamata norma europea i rifiuti sono qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. La definizione europea è contenuta nel nostro ordinamento all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, richiamato nel testo dello schema di D.Lgs. in esame;
   «materie ligno-cellulosiche», quali le materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
   «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica», quali i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
   «colture amidacee», quali colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
   «materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui Pag. 100industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
   «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni», quali i biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti ed i bioliquidi indicati nell'articolo 17 della medesima direttiva n. 2009/28/CE.

  Osserva poi che lo schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 12, recepisce pressoché testualmente le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2015/1513/UE, sopra citate, ed introduce altresì nell'ambito della disciplina sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la definizione di biocarburanti avanzati anch'essa contenuta nella Direttiva 2015/1513/UE. Tale definizione è operata dallo schema in esame rinviando ad un elenco delle materie prime e degli altri carburanti rinnovabili da cui gli stessi biocarburanti avanzati derivano (allegato 1, Parte 2-bis Parte A, che il successivo articolo 15, comma 1, lettera c), introduce nell'ambito del D.Lgs. n. 28/2011).
  Sottolinea poi che nel richiamato elenco vi sono, tra l'altro, le alghe, se coltivate in stagni o foto bioreattori; frazioni di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non a rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio indicati dall'articolo 181 e allegato E del Codice dell'ambiente; specifiche tipologie di rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata, di frazione di biomassa corrispondente a rifiuti industriali non idonei alla catena alimentare ed umana; paglia, concime animale e fanghi da depurazione; carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. L'elenco ricalca pressoché testualmente i contenuti del nuovo Allegato IX Parte A della Direttiva 2009/28/CE come introdotto dalla Direttiva 2015/1513/UE.
  Segnala quindi che lo schema di D.Lgs. fissa poi all'articolo 13 un obiettivo specifico al 2020 per i biocarburanti avanzati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv) cpv. e) della Direttiva 2015/1513/UE: questi, al 2020, dovranno costituire lo 0,5 percento in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in tutte le forme di trasporto.
  Attualmente, l'articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2011, al comma 1, fissa la quota-obiettivo al 2020 di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia per l'Italia (17 per cento), e, al comma 2, indica che, nell'ambito di tale obiettivo, la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti dovrà essere pari almeno al 10 percento del consumo finale di energia in tale settore nel medesimo anno. L'articolo qui in esame aggiunge dunque un nuovo comma 2-bis all'articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2011 con lo specifico sotto obiettivo dello 0,5 per cento per i biocarburanti avanzati.
  L'articolo 15, comma 1, lettera b), punto 5, e lettera c), del provvedimento in esame recepisce poi le novità contenute all'Allegato IX della direttiva n. 2015/1513, operando al tal fine modifiche ed integrazioni all'Allegato I del D.Lgs. n. 28/2011. In particolare, esso introduce nell'Allegato I la nuova Parte 2-bis a sua volta suddivisa in Parte A – che indica le materie prime e gli altri carburanti rinnovabili da cui derivano i biocarburanti avanzati – e Parte B – che indica, quali materie prime e carburanti, olio da cucina usato e grassi animali classificati nelle categorie 1 e 2 del Reg. CE 1069/2009.
  La disposizione, recependo quanto stabilito dalla direttiva n. 1513, prevede che i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella nuova Parte 2-bis A e B siano considerati – in modo premiale – pari a due volte il loro contenuto energetico ai fini del rispetto dell'obiettivo Pag. 101nazionale di utilizzo di fonti rinnovabili nei trasporti (17 per cento di consumo di energia da fonti rinnovabili e 10 percento da fonti rinnovabili nei trasporti al 2020), ma che solo quelli di categoria A concorrono all'obiettivo specifico dello 0,5 per cento proprio dei biocarburanti avanzati.
  Alle predette novità viene conformato anche il meccanismo di sostegno indiretto alla produzione di biocarburanti attualmente contenuto nel combinato disposto dell'articolo 33, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011 e decreto ministeriale attuativo 10 ottobre 2014, che consiste nell'obbligo, per i fornitori di benzina e gasolio di immettere nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti ogni anno.
  Ricorda che tale obbligo è stato sancito dal decreto-legge n.2/2006, articolo 2-quater, come riformato dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 28/2011, per sviluppare la filiera e aumentare l'uso dei biocarburanti e che la quota minima di immissione è stata da ultimo rideterminata con il decreto ministeriale 10 ottobre 2014 del MISE: essa sale in modo progressivo ed è destinata a raggiungere il 10 per cento dall'anno 2022. Quanto ai biocarburanti avanzati (nella definizione che essi allo stato hanno nel nostro ordinamento), l'articolo 33, comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, dispone attualmente che – ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione – il contributo di biocarburanti, inclusi il biometano, prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, incluse le cellulosiche e ligno cellulosiche e alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità doppia degli altri biocarburanti. Infine, l'ultimo periodo del comma dispone che al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la predetta maggiorazione.
  Poiché la Direttiva del 2015 ha previsto modifiche al meccanismo di premialità, usufruibile ora solo dai biocarburanti indicati nel nuovo Allegato IX, Parte A e Parte B della Direttiva, l'articolo 14 dello schema in esame interviene riconoscendo valore doppio all'immissione dei soli biocarburanti avanzati indicati nella Parte A e dei biocarburanti indicati nella Parte B dell'Allegato. Si mantiene comunque fermo quanto previsto dal Codice dell'Ambiente ed in particolare il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.
  In conseguenza delle modifiche al meccanismo di premialità, lo schema di decreto, all'articolo 17, commi 4 e 5, provvede altresì ad abrogare i commi 4, 5-bis e 7 del citato articolo 33 del D.Lgs. n. 28/2011 non più compatibili con il nuovo meccanismo.
  Al proposito, precisa che tali commi attualmente prevedono:
  alcune maggiorazioni a decorrere dal 1 gennaio 2012 del contributo energetico di taluni biocarburanti di seconda generazione (si tratta dei biocarburanti che utilizzano materia prima proveniente all'interno della UE prodotti in impianti comunitari oggetto modificazioni tecnologiche volte a ridurre l'impatto sull'ambiente e di biocarburanti immessi fuori dalla rete di distribuzione) (comma 4); una norma transitoria operante fino al 31 ottobre 2012, che riteneva ammissibile il contributo di biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti come oggetto di maggiorazione (comma 5-bis); un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di riconoscimento delle maggiorazioni (che ora invece vengono individuate direttamente in norma primaria) (comma 7).
  In proposito, osserva che sarebbe opportuno, per coerenza dell'intervento novellatore, abrogare anche l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 33, il quale dispone che al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione.
  L'articolo 17, comma 5, dispone poi, a decorrere dal 30 giugno 2018, l'abrogazione del comma 5-ter dello stesso articolo 33, mantenendo in ogni caso ferme le disposizioni in materia di applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui allo schema di decreto in esame. Il citato comma 5-ter, di cui si dispone Pag. 102l'abrogazione, attualmente consente di qualificare come sottoprodotti, ai fini della fruibilità della maggiorazione, una serie di sostanze (quali acque glicerinose, taluni acidi grassi, residui dalla reazione della distillazione di acidi grezzi, feccia di vino e vinaccia, etc.). Lo schema di Decreto dispone altresì l'abrogazione (con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), del comma 5-quater dell'articolo 33 che demanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento delle predette sostanze.
  L'articolo 15 dello schema, al comma 1, lettera a), conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), lettera d), della Direttiva 2015/1513/UE dispone che, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo (10 per cento), la quota di energia da biocarburanti prodotti dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. A tal fine, opera una integrazione del citato Allegato I, Parte 1, Punto 2 del D.Lgs. n. 28/2011.
  Il medesimo articolo 15, al comma 1, lettera b), reca precisazioni sui termini da considerare nel calcolo percentuale della quota da fonti rinnovabili nei trasporti, muovendosi in sostanziale simmetria con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv) della Direttiva 2015/1513/UE. Conformemente ad essa, si dispone che non sono conteggiati ai fini del rispetto del limite del 7 per cento:
   i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, qualora si dimostri che le colture insistono su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli e i terreni fortemente contaminati;
   i biocarburanti provenienti da colture agricole di secondo raccolto. Tale voce non compare esplicitamente nella Direttiva.

  Infine, l'articolo 16 dello schema reca la clausola di invarianza della spesa.
  Conclusivamente, ricorda che il tema all'esame ha formato oggetto di interesse da parte della Commissione in numerose circostanze nell'ambito dell'esame delle modalità di produzione di energie da fonti alternative in un contesto nel quale è d'obbligo considerare che l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento di destinazione dei terreni destinati alla produzione dei biocarburanti possono addirittura annullare, in tutto o in parte, le riduzioni delle emissioni legate all'uso dei carburanti. Il tema, evidentemente risulta di grande attualità per il mondo agricolo anche in considerazione del fatto che appare necessario scongiurare il rischio che, al fine di destinare i terreni alla produzione di energia, ne venga abbandonata la destinazione agricola.
  Sottolinea pertanto che lo schema di decreto legislativo, nel favorire la maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati, muove nella direzione già indicata dalla Commissione: i rilievi che si ripromette di formulare saranno pertanto coerenti con le finalità perseguite dal testo all'esame, che condivide pienamente.
  In tale quadro, anticipa sin d'ora l'opportunità di riflettere se non sia il caso di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possano essere considerati residui dell'agricoltura e di individuare meccanismi per implementare, al fine di destinarli alla produzione di biocarburanti, i residui derivanti dal prelievo legnoso nei nostri boschi. Da ultimo, ritiene che l'obiettivo posto dalla direttiva e trasposto nello schema di decreto per cui, al 2020, i biocarburanti avanzati dovranno costituire lo 0,5 percento in contenuto energetico della quota di energia da fonti rinnovabili immessa in consumo in tutte le forme di trasporto sia piuttosto modesto e che la Pag. 103Commissione potrebbe approvare un indirizzo al Governo al fine di proporre che tale percentuale venga elevata.

  Filippo GALLINELLA (M5S) sottolinea la necessità di valutare con estrema attenzione i contenuti dello schema di decreto legislativo all'esame che hanno importanti riflessi anche su un piano etico in quanto legati alla possibilità di coltivare non per produrre cibo, ma per produrre biocarburanti. Tale questione diviene ancor più delicata se si considera che l'Italia ha una superficie agricola significativamente inferiore rispetto a quella di altri Paesi europei e che, dunque, vi è il rischio per il nostro Paese di perdere, in tal modo, quote di produzione agricola. Evidenzia inoltre il rischio di colture intensive che impongono una valutazione molto prudente sotto il profilo dell'uso di agenti patogeni e del loro impatto negativo sul livello di inquinamento dei terreni.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul problema generale dell'uso razionale delle risorse e, in particolare, dell'utilizzo dei carburanti per la trazione nel settore agricolo, tema sul quale il gruppo al quale appartiene auspica che la Commissione svolga, con le modalità che riterrà più opportune, un approfondimento. Si sofferma inoltre sul problema dello scarso utilizzo della biomassa, utilizzata in misura inferiore a quella prodotta ogni anno dalla superficie boschiva, con conseguente perdita di risorse. A tal proposito, ricorda di aver suggerito la costituzione di un tavolo sulla gestione della filiera legnosa che potesse fornire l'occasione per l'adozione di strategie finalizzate a superare i fattori di distorsione del sistema.
  In conclusione, manifesta l'esigenza preminente di trattare il tema dei biocarburanti tenendo presente la necessità di evitare che l'agricoltura si trasformi da attività volta all'approvvigionamento di alimenti a fonte di produzione di biocombustibili, venendo così meno anche ad uno degli obiettivi della PAC.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia l'onorevole Zanin per l'esaustiva e dettagliata relazione. In ordine alle osservazioni svolte e alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Gallinella, intende in primo luogo rassicurare i commissari circa il fatto che la posizione del Governo in materia è assolutamente lontana – per non dire contraria – alla logica del «food contro feed». Lo schema in esame riguarda infatti l'utilizzo dei biocarburanti ricavati da scarti di produzione agricola in base ad un meccanismo che avvantaggia le imprese del settore e non mira in alcun modo a promuovere colture finalizzate alla produzione di energia.
  La logica sottesa allo schema è quella di considerare la produzione di biocarburanti avanzati come passaggio di chiusura della filiera, in base allo schema proprio dell'economia circolare, con ciò producendo un vantaggio per l'ambiente e per lo stesso imprenditore agricolo che può utilizzare il biocarburante per il trasporto dei suoi mezzi. L'atto normativo va dunque nella direzione di fornire un contributo all'economia blu, di rafforzare le imprese agricole, di promuovere le rotazioni colturali, come prevede la PAC. In questo quadro, auspica che l'esperienza positiva di alcune imprese cooperative e consortili che hanno un reddito derivante dalla produzione di biocarburante possa estendersi ad altre imprese del settore.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, all'esito del dibattito svoltosi, offre ai colleghi un ulteriore spunto di riflessione che ha ad oggetto la questione della distribuzione dell'energia prodotta e che potrebbe costituire argomento di un atto di indirizzo al Governo. Sottolinea, infatti, che la vera svolta si avrà quando si realizzeranno le condizioni per consentire agli imprenditori agricoli che producono energia non solo di utilizzarla per i loro mezzi di trasporto, ma anche di venderla, diventando così i distributori di energia del futuro, con una ricaduta positiva per l'intero comparto anche sotto l'aspetto dell'incentivo alle produzioni a chilometro zero.

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  Luca SANI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di nomina del prof. Enrico Corali a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Nomina n. 94.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

  Luca SANI (PD), presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulla nomina del professor Enrico Corali a Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA).
  Ricorda che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 2001, che reca il Regolamento recante il riordino dell'ISMEA e la revisione del relativo statuto, stabilisce infatti, al comma 2, che il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione richiamata, a sua volta, al comma 1, dispone che le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente, e mantiene ferma la vigente disciplina, contenuta all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Con riferimento alle funzioni assegnate al Presidente dell'Istituto, in base al già richiamato articolo 4 del Regolamento recante riordino dell'ISMEA (decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 2001), ricorda che il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.
  Esso dura in carica per un quadriennio e l'incarico è prorogabile per ulteriori quattro anni. L'indennità di carica spettante al Presidente è determinata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Il professor Corali è docente universitario; è stato, tra l'altro, presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di Legnano, Vicepresidente della Cassa di risparmio di Alessandria, membro del Consiglio di amministrazione di Expo 2015, membro del Consiglio di amministrazione della Banca popolare di Milano e vicepresidente del Consiglio di amministrazione delle banche pubbliche europee.
  Egli vanta già una riconosciuta esperienza in ISMEA. Come noto, ne è attualmente il Commissario straordinario (si veda il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari del 7 gennaio 2016, n. 84, con il quale gli è stato conferito un incarico di durata annuale). A tal proposito, sottolinea che durante l'anno di gestione commissariale appena trascorso, il professor Corali ha saputo guidare con Pag. 105successo il delicato compito di accorpare ad ISMEA altri enti che si occupavano di agricoltura, attraverso una diretta e preziosa collaborazione con il direttore generale Borriello e in stretto rapporto con i due sub commissari. ISMEA ha così potuto svolgere con più forza ed efficacia l'azione di avvicinamento dei giovani all'agricoltura, facendo registrare un numero record di domande per il primo insediamento, approvate nel giro di otto mesi, tagliando notevolmente i tempi di attesa.
  Quanto alle esperienze istituzionali del nominando, fa presente che il professor Corali è stato amministratore Unico di ISA SPA (Istituto Sviluppo Agroalimentare), società finanziaria ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico bancario; Presidente del CDA di SIN SPA, società mista pubblico/privato, partecipata da Agea con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Attualmente è presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di AGEA.
  Osserva infine che il professore Corali ha poi ricoperto numerosi altri incarichi presso organi di vigilanza che risultano dal curriculum a disposizione dei colleghi ed è autore di diverse monografie e pubblicazioni, testimonianza di un'elevata competenza gestionale e di risultato nello specifico settore dei servizi informativi, assicurativi, finanziari e del credito, che potrà essere certamente funzionale alla missione istituzionale di ISMEA.
  Auspica, quindi, che la Commissione esprima in tempi solleciti il proprio parere favorevole affinché l'ISMEA possa da subito avvalersi a pieno titolo delle indiscusse competenze del professor Corali. Segnala, in conclusione, come anche questa nomina appaia il frutto della linea di azione da tempo intrapresa dal MIPAAF, che ha rappresentato un punto di svolta nei processi di selezione dei candidati, che è ora improntata alla massima valorizzazione del profilo delle loro competenze.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.